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Document 52002XC0614(02)

Staatliche Beihilfe — Italien — Beihilfe C 18/2002 (ex N 809/00) — Investitionsbeihilfen zu Gunsten italienischer Werften — Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag (Text von Bedeutung für den EWR)

ABl. C 141 vom 14.6.2002, p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0614(02)

Staatliche Beihilfe — Italien — Beihilfe C 18/2002 (ex N 809/00) — Investitionsbeihilfen zu Gunsten italienischer Werften — Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag (Text von Bedeutung für den EWR)

Amtsblatt Nr. C 141 vom 14/06/2002 S. 0015 - 0021


Staatliche Beihilfe - Italien

Beihilfe C 18/2002 (ex N 809/00) - Investitionsbeihilfen zu Gunsten italienischer Werften

Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag

(2002/C 141/03)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Mit Schreiben vom 4.3.2002, das nachstehend in der verbindlichen Sprachfassung abgedruckt ist, hat die Kommission Italien ihren Beschluss mitgeteilt, wegen der vorerwähnten Beihilfe das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Die Kommission fordert alle Beteiligten zu den Beihilfen, derentwegen die Kommission das Verfahren einleitet, zur Stellungnahme innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung an folgende Anschrift auf: Europäische Kommission Generaldirektion Wettbewerb

Registratur Staatliche Beihilfen

B - 1049 Brüssel Fax (32-2) 296 12 42.

Alle Stellungnahmen werden Italien übermittelt. Jeder, der eine Stellungnahme abgibt, kann unter Angabe von Gründen schriftlich beantragen, dass seine Identität nicht bekannt gegeben wird.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit Schreiben vom 12. Dezember 2000 hat die italienische Regierung gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1540/98 des Rates vom 29. Juni 1998 zur Neuregelung der Beihilfen für den Schiffsbau bei der Kommission Investitionsbeihilfen zu Gunsten von dreizehn Werften angemeldet.

Diese Beihilfen sind als regionale Investitionsbeihilfen zu betrachten, deren Intensität nicht die in Artikel 7 der Verordnung Nr. 1540/98 festgelegten Schwellenwerte überschreiten darf.

Angemeldete Maßnahmen

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

Da die mit den angemeldeten Beihilfen geförderten Investitionsvorhaben 1999 begonnen wurden, ist für die Beurteilung der Förderungswürdigkeit gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a) oder c) nach Auffassung der italienischen Behörden die im Jahr 1999 in Kraft befindliche Fördergebietskarte zu Grunde zu legen.

Demnach kämen die Werften Fincantieri (Palermo und Castellamare) sowie SMEB (Messina) in den Genuss der Ausnahmebestimmung des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe a), die übrigen in der o. g. Tabelle genannten Werften könnten gemäß Buchstabe c) gefördert werden.

Die von den italienischen Behörden angemeldeten und in ihrem Schreiben dargestellten Maßnahmen wurden anhand der Verordnung (EG) Nr. 1540/98 des Rates vom 29. Juni 1998 über Beihilfen an den Schiffsbau geprüft. Die Kriterien des Artikels 7 im Hinblick auf Beihilfefähigkeit der Aufwendungen und angewandte Beihilfesätze wurden eingehalten.

Allerdings kann die Kommission der Argumentation der italienischen Behörden im Hinblick auf die Wahl der Fördergebietskarte nicht zustimmen. Da die Beihilfen im Dezember 2000 angemeldet wurden, muss die Kommission gemäß ihrer ständigen Verwaltungspraxis die zum Zeitpunkt der Anmeldung in Kraft befindlichen Vorschriften und somit die für 2000 bis 2006 gültige Fördergebietskarte zu Grunde legen. Nach dieser Karte kommen die Werften Fincantieri (Standort Ancona), Orlando (Livorno) und Visentini (Porto Viro) nicht für eine Förderung gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) in Betracht.

Deswegen hat die Kommission beschlossen,

- keine Einwände gegen die Investitionsbeihilfen zu Gunsten folgender Werften zu erheben:

- Fincantieri, Standorte Castellamare, Marghera, Monfalcone und Palermo,

- C. N. De Poli,

- T. Mariotti,

- N. C. Apuania,

- Rosetti,

- C. N. Sestri,

- SMEB,

- das Verfahren gemäß Artikel 88 Absatz 2 wegen der Beihilfen an folgende Werften einzuleiten:

- Fincantieri (Standort Ancona),

- C. N. Flli. Orlando,

- Visentini.

WORTLAUT DES SCHREIBENS

"I. PROCEDIMENTO

1. Con lettera del 12 dicembre 2000 il governo italiano ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, aiuti agli investimenti in favore di 9 cantieri navali. La notifica è stata completata da varie informazioni complementari.

II. MISURE NOTIFICATE

2. Le misure notificate sono aiuti previsti dalla legge italiana 28 dicembre 1999 n. 522 relativa alle misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale in Italia per il periodo 1999-2003, approvata dalla Commissione nel maggio 1999(1).

3. L'articolo 4 della legge italiana stabilisce che le imprese navalmeccaniche, iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989 n. 234 e a condizione che siano ubicate in regioni che soddisfano i criteri per poter beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato CE, possono beneficiare degli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la loro produttività mediante l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi, l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di servizi direttamente destinati alla produzione, nonché la razionalizzazione delle attività di officina, sempreché gli investimenti non comportino aumenti della capacità produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture quali scali di varo, banchine e bacini.

4. Sono beneficiari delle misure notificate, in quanto ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, i seguenti stabilimenti:

i) Fincantieri - Stabilimento di Castellammare di Stabia, situato nella regione Campania (NA)

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

ii) Fincantieri - Stabilimento di Palermo, situato in Sicilia

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

iii) SMEB Cantieri Navali di Messina, situato in Sicilia

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

5. Sono beneficiari delle misure notificate in quanto ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE i seguenti stabilimenti:

iv) Fincantieri - Stabilimento di Monfalcone, situato nell'area di Trieste

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

v) Fincantieri - Stabilimento di Marghera, situato nell'area di Venezia

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

vi) C. N. De Poli, situato a Pellestrina, area di Venezia

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

vii) T. Mariotti, situato a Genova, regione Liguria

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

viii) Nuovi Cantieri Apuania, situato a Marina di Carrara, nella regione Toscana

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

ix) Rosetti Marino, situato a Ravenna, regione Emilia-Romagna

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

x) Sestri Cantiere Navale Di Genova, situato a Sestri nella regione Liguria

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

6. Stabilimenti che non possono beneficiare di una delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE

xi) Visentini, situato a Porto Viro, regione Veneto (RO)

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

xii) Fincantieri - Stabilimento di Ancona, situato nella regione Marche

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

xiii) C. N. Fratelli Orlando, situato a Livorno, nella regione Toscana

>PLATZ FÜR EINE TABELLE>

III. VALUTAZIONE

7. Le misure in esame soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, per costituire un aiuto di Stato, come si evince dalla decisione della Commissione di maggio 1999.

8. Poiché si tratta di aiuti alla cantieristica, gli aiuti notificati dalle autorità italiane devono essere esaminati alla luce delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale.

9. L'articolo 7 precisa che gli aiuti agli investimenti accordati a cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria, per permettere loro di adeguare o ammodernare gli impianti allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché:

- nelle regioni che soddisfano i criteri per beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e che corrispondono alla carta, approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, per la concessione di aiuti regionali, l'intensità degli aiuti non superi il 22,5 %,

- nelle regioni che soddisfano i criteri per beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e che corrispondono alla carta, approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, per la concessione di aiuti regionali, l'intensità degli aiuti non superi il 12,5 % o il massimale applicabile per gli aiuti regionali, se questo è inferiore,

- gli aiuti riguardino esclusivamente spese ammissibili in base ai vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti a finalità regionale.

10. Gli aiuti notificati dalle autorità italiane sono destinati, conformemente alla legge italiana approvata dalla Commissione nel 1999, a sostenere investimenti destinati a migliorare la produttività dei cantieri navali e non costituiscono una ristrutturazione finanziaria.

11. Per quanto riguarda l'intensità degli aiuti, la carta italiana degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006 prevede un ESN del 35 % per le regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e un ESN dell'8 % per le regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

12. Quanto al criterio di ammissibilità che permette alle imprese interessate di poter beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), per i cantieri Fincantieri (Castellammare e Palermo) e SMEB, esso è soddisfatto in base alla carta italiana in vigore al momento della notifica dei progetti di aiuto.

13. Riguardo a detta carta, i cantieri Fincantieri (Marghera e Monfalcone), De Poli, T. Mariotti, Apuania, Rosetti e Sestri soddisfano il criterio di ammissibilità per poter beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

14. Quanto all'ammissibilità delle spese, gli orientamenti comunitari stabiliscono che l'aiuto all'investimento iniziale va rapportato, per uno stabilimento esistente, all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del processo di produzione (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento). Dalla descrizione degli investimenti dei cantieri in causa risulta che essi sono destinati all'ammodernamento e alla razionalizzazione di varie fasi della costruzione di navi.

15. Per i cantieri Fincantieri (Castellammare, Marghera, Monfalcone e Palermo), De Poli, Sestri, Apuania, Rosetti si tratta di una completa riorganizzazione mediante automazione e robotizzazione delle fasi di prefabbricazione (taglio dei profilati e saldatura) comprendenti in taluni casi l'acquisto di nuovi mezzi di sollevamento per gli elementi prefabbricati. L'ammodernamento di questa fase di costruzione deve consentire di realizzare importanti miglioramenti di produttività nella realizzazione dei blocchi o delle sezioni di navi.

16. Per il cantiere SMEB si tratta di una completa riorganizzazione e ammodernamento dei servizi direttamente connessi alla produzione con installazione di centrali di distribuzione di energia e di composti gassosi.

17. Per il cantiere Mariotti, si tratta essenzialmente di un importante ammodernamento del processo di fabbricazione mediante introduzione di un sistema di saldatura automatizzato.

18. La Commissione constata quindi che, per gli investimenti in favore dei cantieri di cui ai precedenti punti 15, 16 e 17, gli aiuti notificati sono ammissibili ai sensi degli orientamenti comunitari e che i cantieri si trovano nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato CE. Inoltre sono rispettate le regole che determinano i massimali di aiuti rispettivamente di 22,5 % e 8 % precisati all'articolo 7, comma 2 del regolamento (CE) n. 1540/98 e dalla decisione della Commissione relativa alla carta regionale italiana per gli anni 2000-2006.

19. Per gli aiuti notificati in favore dei cantieri Fincantieri Ancona, Orlando Livorno e Visentini Porto Viro, la Commissione constata che i tre stabilimenti si trovano in regioni che mentre erano ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base alla carta italiana degli aiuti a finalità regionale in vigore fino al 1999, non figurano più nella carta regionale relativa al periodo 2000-2006.

20. Allo stadio attuale la Commissione non può accettare il riferimento alla carta italiana in vigore fino al 1999 per determinare l'ammissibilità degli aiuti in quanto questi ultimi sono stati notificati nel dicembre 2000. Deve quindi essere presa come riferimento la nuova carta italiana, in vigore a partire dal 2000(2), che esclude le zone di Ancona, Livorno e Porto Viro dal beneficio della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Di conseguenza la Commissione dubita della compatibilità degli aiuti in favore dei cantieri navali menzionati al precedente punto 19 anche se gli investimenti in causa sembrano soddisfare le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento sulla costruzione navale.

IV. DECISIONE

21. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha dunque deciso di considerare che le misure di aiuto notificate dal governo italiano in applicazione della legge 522/1999 in favore dei cantieri navali:

- Fincantieri, siti di Castellammare, Marghera, Monfalcone e Palermo

- C. N. De Poli

- T. Mariotti

- N. C. Apuania

- Rosetti

- C. N. Sestri

- SMEB

possono essere considerate compatibili con il mercato comune.

22. La Commissione ha deciso di avviare il procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dei progetti d'aiuto in favore dei cantieri navali:

- Fincantieri, Ancona

- C. N. Orlando, Livorno

- Visentini, Porto-Viro

23. La Commissione invita le autorità italiane a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data della presente lettera."

(1) Lettera della Commissione al governo italiano SG/1999/04505 del 22 giugno 1999.

(2) Lettera del 21.6.2001 SG(D)2001/92567.

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