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Document 32009R1221

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

GU L 342 del 22.12.2009, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj

22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 del trattato stabilisce che la Comunità ha, fra i suoi compiti, quello di promuovere la crescita sostenibile nell’insieme della Comunità.

(2)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4), considera il miglioramento della collaborazione e del partenariato con le imprese un approccio strategico per conseguire gli obiettivi ambientali. Gli impegni volontari ne costituiscono un elemento essenziale. In questo contesto si ritiene necessario incoraggiare una più ampia partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e lo sviluppo di iniziative tese a incentivare le organizzazioni a pubblicare rapporti rigorosi e verificati in maniera indipendente sulle prestazioni ambientali o in tema di sviluppo sostenibile.

(3)

La comunicazione della Commissione del 30 aprile 2007, concernente la revisione intermedia del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, riconosce la necessità di migliorare il funzionamento degli strumenti volontari concepiti per l’industria e ammette che tali strumenti hanno un notevole potenziale che tuttavia non è pienamente sfruttato. La comunicazione invita la Commissione a riesaminare gli strumenti per incentivare la partecipazione e ridurre gli oneri amministrativi connessi alla loro gestione.

(4)

La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», riconosce che EMAS aiuta le organizzazioni ad ottimizzare i loro processi di produzione, riducendo gli impatti ambientali ed utilizzando in modo più efficiente le risorse.

(5)

Al fine di promuovere una strategia coerente tra i vari strumenti legislativi predisposti in ambito comunitario nel settore della tutela dell’ambiente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero esaminare le modalità per tener conto della registrazione EMAS nell’elaborazione della legislazione o per utilizzare questo sistema come strumento a fini di verifica dell’applicazione della legislazione. Nell’intento di renderlo più interessante per le organizzazioni, è inoltre opportuno che essi tengano conto di EMAS nelle rispettive politiche sugli appalti e, ove opportuno, facciano riferimento a EMAS o a equivalenti sistemi di gestione ambientale quando definiscono le condizioni riguardanti le prestazioni contrattuali nel campo delle opere e dei servizi.

(6)

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (5), prevede che la Commissione riesamini EMAS alla luce dell’esperienza acquisita durante il suo funzionamento e proponga al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche.

(7)

L’applicazione dei sistemi di gestione ambientale, incluso il sistema EMAS come istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001, ha dimostrato l’efficacia di tali sistemi nel promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali delle organizzazioni. È tuttavia necessario aumentare il numero delle organizzazioni partecipanti al sistema onde ottenere un migliore impatto globale dei miglioramenti ambientali. A tal fine, è opportuno sfruttare l’esperienza maturata con l’applicazione del suddetto regolamento per rafforzare la capacità di EMAS di migliorare la prestazione ambientale complessiva delle organizzazioni.

(8)

È opportuno incentivare le organizzazioni ad aderire a EMAS su base volontaria, dal quale possono ottenere un valore aggiunto in termini di controllo regolamentare, risparmio sui costi e immagine, purché siano in grado di dimostrare un miglioramento delle loro prestazioni ambientali.

(9)

È opportuno che EMAS sia accessibile a tutte le organizzazioni, situate all’interno e all’esterno della Comunità, che svolgono attività aventi un impatto ambientale. EMAS dovrebbe fornire a tali organizzazioni uno strumento per gestire tale impatto e migliorare globalmente le prestazioni ambientali.

(10)

È opportuno incentivare le organizzazioni, in particolare quelle di piccole dimensioni, a partecipare a EMAS. Tale partecipazione dovrebbe essere favorita agevolando l’accesso alle informazioni, ai finanziamenti disponibili e alle istituzioni pubbliche nonché attraverso l’istituzione o la promozione di misure di assistenza tecnica.

(11)

Le organizzazioni che applicano altri sistemi di gestione ambientale e intendono passare a EMAS dovrebbero poterlo fare nel modo più semplice possibile. Occorre prendere in considerazione i collegamenti con altri sistemi di gestione ambientale.

(12)

Le organizzazioni con siti in uno o più Stati membri dovrebbero essere autorizzate a registrare tutti i siti o una parte di essi nell’ambito di un’unica registrazione.

(13)

È opportuno rafforzare il meccanismo finalizzato a stabilire la conformità, da parte dell’organizzazione, a tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente per rafforzare la credibilità di EMAS e, in particolare, per consentire agli Stati membri di ridurre l’onere amministrativo delle organizzazioni registrate mediante deregolamentazione o semplificazione degli obblighi.

(14)

Il processo di attuazione del sistema EMAS dovrebbe prevedere la partecipazione del personale dell’organizzazione perché questo elemento migliora la soddisfazione professionale e le conoscenze delle tematiche ambientali che possono essere divulgate all’interno e all’esterno dell’ambiente professionale.

(15)

Il logo EMAS dovrebbe essere uno strumento interessante di comunicazione e commercializzazione per le organizzazioni finalizzato a sensibilizzare gli acquirenti e le altre parti interessate nei confronti del sistema EMAS. Le regole che disciplinano l’uso del logo EMAS dovrebbero essere semplificate attraverso il ricorso ad un unico logo e dovrebbero essere eliminate le restrizioni attualmente esistenti salvo quelle afferenti al prodotto e all’imballaggio. Ciò non dovrebbe ingenerare confusione con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.

(16)

I costi e i diritti di registrazione al sistema EMAS dovrebbero essere ragionevoli e proporzionati alla dimensione dell’organizzazione e alle attività svolte dagli organismi competenti. Fatte salve le norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato, è opportuno valutare la possibilità di concedere esenzioni o riduzioni dei diritti per le organizzazioni di piccole dimensioni.

(17)

È opportuno che le organizzazioni predispongano e rendano pubbliche, a scadenze periodiche, dichiarazioni ambientali finalizzate a informare il pubblico e le altre parti interessate del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e delle rispettive prestazioni ambientali.

(18)

Per garantire che le informazioni siano pertinenti e comparabili, le relazioni sulle prestazioni ambientali dovrebbero basarsi su indicatori generici e settoriali di prestazione riguardanti alcuni settori ambientali principali a livello di processo e di prodotto e fondati su parametri di riferimento e scale di valori adeguati. Ciò dovrebbe servire alle organizzazioni per comparare le proprie prestazioni ambientali sia nell’arco di diversi periodi di riferimento sia con le prestazioni ambientali di altre organizzazioni.

(19)

È opportuno elaborare documenti di riferimento comprendenti buone prassi per la gestione ambientale e indicatori di prestazione ambientale per settori specifici attraverso lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Stati membri. Tali documenti dovrebbero aiutare le organizzazioni a concentrarsi meglio sugli aspetti ambientali più importanti per un determinato settore.

(20)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (6), organizza l’accreditamento a livello nazionale ed europeo e definisce il quadro di riferimento generale per l’accreditamento. Il presente regolamento dovrebbe completare le norme citate nella misura necessaria, tenendo conto delle specificità del sistema EMAS, quale la necessità di garantire un elevato livello di credibilità nei confronti delle parti interessate, soprattutto gli Stati membri, e, se opportuno, dovrebbe definire norme più specifiche. Le disposizioni di EMAS dovrebbero garantire e migliorare continuamente le competenze dei verificatori ambientali mettendo a disposizione un sistema di accreditamento o di abilitazione imparziale e indipendente, e offrendo attività di formazione e un controllo adeguato delle attività dei verificatori, assicurando in tal modo la trasparenza e la credibilità delle organizzazioni che aderiscono a EMAS.

(21)

Qualora uno Stato membro decida di non usare l’accreditamento per EMAS, dovrebbe applicarsi l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008.

(22)

È opportuno che le attività di promozione e sostegno siano intraprese dagli Stati membri e dalla Commissione.

(23)

Fatte salve le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dal trattato, gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi a favore delle organizzazioni registrate, come l’accesso ai finanziamenti o sgravi fiscali nell’ambito di sistemi che favoriscano le prestazioni ambientali dell’industria, purché le organizzazioni siano in grado di dimostrare un miglioramento delle loro prestazioni ambientali.

(24)

È opportuno che gli Stati membri e la Commissione predispongano e applichino misure specifiche volte a incentivare una più ampia adesione delle organizzazioni, in particolare quelle di piccole dimensioni, al sistema EMAS.

(25)

Al fine di garantire un’applicazione armonizzata del presente regolamento, è opportuno che la Commissione predisponga documenti di riferimento settoriali nell’area disciplinata dal presente regolamento, sulla base di un programma di priorità.

(26)

Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato, se opportuno, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, alla luce dell’esperienza acquisita.

(27)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 761/2001 che dovrebbe pertanto essere abrogato.

(28)

Poiché il presente regolamento contiene elementi utili della raccomandazione della Commissione 2001/680/CE, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 (7), e della raccomandazione della Commissione 2003/532/CE, del 10 luglio 2003, orientamenti per l’applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l’uso di indicatori di prestazioni ambientali (8), tali atti non dovrebbero essere più utilizzati perché sostituiti dal presente regolamento.

(29)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la creazione di un unico sistema credibile che eviti l’istituzione di vari sistemi nazionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(31)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di istituire procedure per la valutazione inter pares (peer evaluation) degli organismi competenti, preparare documenti di riferimento settoriali, riconoscere la conformità dei sistemi di gestione ambientale esistenti, o di parte di essi, alle disposizioni corrispondenti del presente regolamento e modificare gli allegati da I a VIII. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(32)

Poiché è necessario un periodo di tempo per garantire che il quadro generale per il corretto funzionamento del presente regolamento sia in atto, è opportuno che gli Stati membri abbiano a disposizione dodici mesi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per modificare le procedure applicate dagli organismi di accreditamento e dagli organismi competenti secondo le corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Nel corso dei suddetti dodici mesi gli organismi di accreditamento e gli organismi competenti devono poter continuare ad applicare le procedure istituite dal regolamento (CE) n. 761/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

È istituito un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato «EMAS», al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità o al di fuori di esso.

EMAS, in quanto strumento importante del piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«politica ambientale», le intenzioni e l’orientamento generali di un’organizzazione rispetto alla propria prestazione ambientale, così come espressa formalmente dall’alta direzione, ivi compresi il rispetto di tutti i pertinenti obblighi normativi in materia di ambiente e l’impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Tale politica fornisce un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali;

2)

«prestazioni ambientali», i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un’organizzazione;

3)

«rispetto degli obblighi normativi», la piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente, applicabili, comprese le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni;

4)

«aspetto ambientale», un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha, o può avere, un impatto sull’ambiente;

5)

«aspetto ambientale significativo», un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale significativo;

6)

«aspetto ambientale diretto», un aspetto ambientale associato alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione medesima sul quale quest’ultima ha un controllo di gestione diretto;

7)

«aspetto ambientale indiretto», un aspetto ambientale che può derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi e che può essere influenzato, in misura ragionevole, da un’organizzazione;

8)

«impatto ambientale», qualunque modifica dell’ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un’organizzazione;

9)

«analisi ambientale», un’esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi di un’organizzazione;

10)

«programma ambientale», una descrizione delle misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali e delle scadenze per il conseguimento di tali obiettivi e traguardi;

11)

«obiettivo ambientale», un fine ambientale complessivo, per quanto possibile quantificato, conseguente alla politica ambientale, che l’organizzazione decide di perseguire;

12)

«traguardo ambientale», un requisito di prestazione dettagliato, conseguente agli obiettivi ambientali, applicabile ad un’organizzazione o ad una sua parte, che occorre fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi;

13)

«sistema di gestione ambientale», la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali;

14)

«migliore pratica di gestione ambientale», il modo più efficace con il quale un’organizzazione può applicare il sistema di gestione ambientale in un settore pertinente e che fornisca le migliori prestazioni ambientali in determinate condizioni economiche e tecniche;

15)

«modifica sostanziale», qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura, l’amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di un’organizzazione che ha o può avere un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale di un’organizzazione, sull’ambiente o sulla salute umana;

16)

«audit ambientale interno», una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell’ambiente;

17)

«auditor», un individuo o un gruppo di individui, appartenente ad un’organizzazione o una persona fisica o giuridica esterna a tale organizzazione, che opera per conto di tale organizzazione, che valuta, in particolare, il sistema di gestione ambientale applicato e ne determina la conformità alla politica e al programma ambientali dell’organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

18)

«dichiarazione ambientale», informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti un’organizzazione:

a)

struttura e attività;

b)

politica ambientale e sistema di gestione ambientale;

c)

aspetti e impatti ambientali;

d)

programma, obiettivi e traguardi ambientali;

e)

prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all’allegato IV;

19)

«dichiarazione ambientale aggiornata», l’informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate contenente aggiornamenti dell’ultima dichiarazione ambientale convalidata, solamente per quanto riguarda le prestazioni ambientali di un’organizzazione e il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all’allegato IV;

20)

«verificatore ambientale»,

a)

un organismo di valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, un’associazione o un gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto l’accreditamento secondo quanto previsto dal presente regolamento; oppure

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal presente regolamento;

21)

«organizzazione», un gruppo, una società, un’azienda, un’impresa, un’autorità o un’istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all’interno o all’esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa;

22)

«sito», un’ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un’organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione;

23)

«distretto», un gruppo di organizzazioni indipendenti collegate tra loro per vicinanza geografica o attività imprenditoriale, che applicano congiuntamente un sistema di gestione ambientale;

24)

«verifica», la procedura di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di accertare se l’analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione ambientale e l’audit ambientale interno di un’organizzazione e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni del presente regolamento;

25)

«convalida», la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un’organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente regolamento;

26)

«autorità responsabili dell’applicazione della legge», le autorità competenti incaricate dallo Stato membro di rilevare, prevenire e indagare sulle violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e, ove necessario, di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto della legge;

27)

«indicatore di prestazione ambientale», un’espressione specifica che consente di quantificare la prestazione ambientale di un’organizzazione;

28)

«organizzazione di piccole dimensioni»,

a)

le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (10); oppure

b)

le amministrazioni locali che amministrano meno di 10 000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuo consuntivo non superiore a 43 milioni di EUR e comprendono:

i)

governi o altre amministrazioni pubbliche, o enti pubblici consultivi a livello nazionale, regionale o locale;

ii)

persone fisiche o giuridiche con funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, compresi compiti, attività o servizi specifici in materia di ambiente;

iii)

persone fisiche o giuridiche con responsabilità o funzioni pubbliche o che prestano servizi pubblici in materia di ambiente e che sono soggette al controllo di un organismo o una persona di cui alla lettera b);

29)

«registrazione cumulativa», una registrazione unica di tutti i siti o di una parte dei siti di un’organizzazione avente siti ubicati in uno o più Stati membri o in paesi terzi;

30)

«organismo di accreditamento», l’organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008, che ha il compito di accreditare i verificatori ambientali e di sorvegliarne le loro attività;

31)

«organismo di abilitazione», l’organismo designato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, che ha il compito di rilasciare l’abilitazione ai verificatori ambientali e di sorvegliarne le attività.

CAPO II

REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI

Articolo 3

Determinazione dell’organismo competente

1.   Le organizzazioni di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all’organismo competente dello Stato membro medesimo.

2.   Se un’organizzazione ha siti ubicati in uno o più Stati membri o paesi terzi può presentare un’unica domanda di registrazione cumulativa per tutti i siti o per una parte di essi.

Le domande di registrazione cumulativa sono presentate ad un organismo competente dello Stato membro in cui l’organizzazione ha la sede principale o in cui si trova il centro direttivo dell’organizzazione designato ai fini del presente paragrafo.

3.   Le domande di registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità, inclusa la registrazione cumulativa relativa unicamente a siti ubicati al di fuori della Comunità, sono presentate a qualsiasi organismo competente in tali Stati membri incaricato della registrazione delle suddette organizzazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma.

Tali organizzazioni garantiscono che i verificatori ambientali che effettuano la verifica e la convalida del sistema di gestione ambientale dell’organizzazione siano accrediti o abilitati nello Stato membro in cui l’organizzazione presenta la domanda di registrazione.

Articolo 4

Preparativi per la registrazione

1.   Le organizzazioni che intendono registrarsi per la prima volta:

a)

svolgono un’analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione in conformità dei requisiti stabiliti all’allegato I e al punto A.3.1 dell’allegato II;

b)

in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppano e applicano un sistema di gestione ambientale riguardante tutti i requisiti dell’allegato II, tenendo conto, ove disponibile, della migliore pratica di gestione ambientale per il settore interessato di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a);

c)

effettuano un audit interno in conformità dei requisiti stabiliti al punto A.5.5 dell’allegato II e all’allegato III;

d)

predispongono una dichiarazione ambientale in conformità dell’allegato IV. Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46, la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione tiene conto del documento pertinente.

2.   Le organizzazioni possono ricorrere all’assistenza di cui all’articolo 32 che è disponibile nello Stato membro nel quale l’organizzazione presenta la domanda.

3.   Le organizzazioni che applicano un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto in conformità dell’articolo 45, paragrafo 4, non sono tenute ad attuare quelle parti che sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento.

4.   Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

Le organizzazioni possono chiedere all’autorità o alle autorità responsabili dell’applicazione della legge informazioni a norma dell’articolo 32 o al verificatore ambientale.

Le organizzazioni situate al di fuori della Comunità fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione.

Se per il settore specifico sono disponibili i documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46, la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione viene effettuata con riferimento al pertinente documento.

5.   L’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, la procedura di audit e la sua attuazione sono verificati da un verificatore ambientale accreditato o abilitato e la dichiarazione ambientale è convalidata dallo stesso verificatore.

Articolo 5

Domanda di registrazione

1.   Le organizzazioni che soddisfano i requisiti stabiliti dall’articolo 4 possono presentare domanda di registrazione.

2.   La domanda è presentata all’organismo competente determinato a norma dell’articolo 3 e comprende i seguenti elementi:

a)

la dichiarazione ambientale convalidata, in formato elettronico o cartaceo;

b)

la dichiarazione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, firmata dal verificatore ambientale che ha convalidato la dichiarazione ambientale;

c)

un modulo compilato, contenente almeno le informazioni minime indicate nell’allegato VI;

d)

prova del pagamento dei diritti applicabili, se del caso.

3.   La domanda è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’organizzazione presenta la domanda di registrazione.

CAPO III

OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI REGISTRATE

Articolo 6

Rinnovo della registrazione EMAS

1.   Almeno ogni tre anni un’organizzazione registrata:

a)

fa verificare l’intero sistema di gestione ambientale e il programma di audit, nonché la sua attuazione;

b)

predispone una dichiarazione ambientale in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;

c)

trasmette la dichiarazione ambientale convalidata all’organismo competente;

d)

trasmette all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI;

e)

versa i diritti per il rinnovo della registrazione all’organismo competente, se del caso.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, negli anni successivi un’organizzazione registrata:

a)

in conformità del programma di audit, svolge un audit interno che verte sulle sue prestazioni ambientali e sul rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente in conformità dell’allegato III;

b)

predispone una dichiarazione ambientale aggiornata in conformità dei requisiti stabiliti nell’allegato IV e la fa convalidare da un verificatore ambientale;

c)

trasmette la dichiarazione ambientale aggiornata convalidata all’organismo competente;

d)

trasmette all’organismo competente un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI;

e)

versa i diritti per la conservazione della registrazione all’organismo competente, se del caso.

3.   Le organizzazioni registrate mettono a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale e la dichiarazione ambientale aggiornata entro un mese dalla registrazione ed entro un mese dall’avvenuto rinnovo della registrazione.

Le organizzazioni registrate possono adempiere a tale obbligo garantendo l’accesso, su richiesta, alla dichiarazione ambientale e alla dichiarazione ambientale aggiornata oppure attraverso un collegamento ai siti Internet dove sia possibile consultare tali dichiarazioni.

Le organizzazioni registrate specificano il modo in cui garantiscono l’accesso pubblico nel modulo di cui all’allegato VI.

Articolo 7

Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni

1.   Su richiesta di un’organizzazione di piccole dimensioni, gli organismi competenti prolungano, per l’organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, fino a quattro anni o la frequenza annua di cui all’articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni, purché il verificatore ambientale, che ha proceduto alla verifica dell’organizzazione confermi che sono state rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

non esistono rischi ambientali significativi;

b)

l’organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali così come definite all’articolo 8; e

c)

l’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.

Per presentare la domanda di cui al primo comma, l’organizzazione può utilizzare il modulo di cui all’allegato VI.

2.   L’organismo competente respinge la richiesta se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte. Esso trasmette un’informazione motivata all’organizzazione.

3.   Le organizzazioni che beneficiano dell’estensione sino a due anni di cui al paragrafo 1, inviano all’organismo competente la dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata per ogni anno per il quale sono esonerate dall’obbligo di disporre di una dichiarazione ambientale aggiornata convalidata.

Articolo 8

Modifiche sostanziali

1.   Ove un’organizzazione registrata preveda di attuare modifiche sostanziali, questa effettua un’analisi ambientale di tali modifiche e dei relativi aspetti e impatti ambientali.

2.   In seguito all’analisi ambientale delle modifiche, l’organizzazione aggiorna l’analisi ambientale iniziale, modifica la propria politica ambientale, il programma ambientale e il sistema di gestione ambientale e rivede e aggiorna di conseguenza l’intera dichiarazione ambientale.

3.   Tutti i documenti modificati e aggiornati ai sensi del paragrafo 2 sono verificati e convalidati entro sei mesi.

4.   Dopo la convalida, l’organizzazione trasmette le modifiche all’organismo competente utilizzando il modulo dell’allegato VI e le rende disponibili al pubblico.

Articolo 9

Audit ambientale interno

1.   Le organizzazioni registrate definiscono un programma di audit finalizzato a garantire che, nell’arco di un periodo non superiore a tre anni, o a quattro anni se si applica la deroga di cui all’articolo 7, tutte le attività dell’organizzazione interessata siano soggette ad audit ambientale interno conformemente ai requisiti dell’allegato III.

2.   L’audit è effettuato da auditor che dispongono, individualmente o collettivamente, delle competenze necessarie per svolgere tali compiti e sono sufficientemente indipendenti dalle attività oggetto di audit da formulare un giudizio obiettivo.

3.   Il programma di audit ambientale delle organizzazioni definisce gli obiettivi di ciascun audit, o ciclo di audit, e la relativa frequenza per ciascuna attività.

4.   Al termine di ciascun audit, o ciclo di audit, gli auditor preparano un rapporto scritto sull’audit.

5.   L’auditor comunica i risultati e le conclusioni dell’audit all’organizzazione interessata.

6.   In seguito al processo di audit, l’organizzazione prepara e mette in atto un opportuno piano d’azione.

7.   L’organizzazione mette in atto meccanismi adeguati a garantire che venga dato seguito ai risultati dell’audit.

Articolo 10

Uso del logo EMAS

1.   Fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 2, il logo EMAS che figura nell’allegato V può essere utilizzato solo dalle organizzazioni registrate e solo finché queste sono in possesso di una valida registrazione.

Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell’organizzazione.

2.   Il logo EMAS è utilizzato solo nel rispetto delle specifiche tecniche fissate nell’allegato V.

3.   Nel caso in cui un’organizzazione decida, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, di non includere nella registrazione cumulativa tutti i suoi siti, essa garantisce che nelle comunicazioni con il pubblico e nell’uso del logo EMAS siano chiaramente indicati i siti per i quali è stata concessa la registrazione.

4.   Il logo EMAS non è usato:

a)

sui prodotti o sui loro imballaggi; né

b)

in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività e altri servizi o in modo tale da poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.

5.   Qualsiasi informazione ambientale pubblicata da un’organizzazione registrata può recare il logo EMAS a condizione che tale informazione faccia riferimento all’ultima dichiarazione ambientale o a una dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione dalla quale è stata tratta e che un verificatore ambientale l’abbia convalidata dopo aver accertato che si tratta di informazioni:

a)

precise;

b)

dimostrate e verificabili;

c)

pertinenti e utilizzate in un contesto o ambito appropriato;

d)

rappresentative della prestazione ambientale complessiva dell’organizzazione;

e)

difficilmente soggette a interpretazioni erronee; e

f)

significative in relazione all’impatto ambientale complessivo.

CAPO IV

NORME APPLICABILI AGLI ORGANISMI COMPETENTI

Articolo 11

Designazione e ruolo degli organismi competenti

1.   Gli Stati membri designano gli organismi competenti incaricati della registrazione delle organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità in conformità del presente regolamento.

Gli Stati membri possono prevedere che gli organismi competenti da essi designati provvedano e siano responsabili della registrazione delle organizzazioni che hanno sede al di fuori della Comunità in conformità del presente regolamento.

Gli organismi competenti controllano l’inserimento delle organizzazioni nel registro e la relativa conservazione, comprese la sospensione e la cancellazione.

2.   Gli organismi competenti possono essere nazionali, regionali o locali.

3.   La composizione degli organismi competenti ne garantisce l’indipendenza e l’imparzialità.

4.   Gli organismi competenti dispongono delle risorse finanziarie e umane adeguate per poter svolgere correttamente i compiti affidatigli.

5.   Gli organismi competenti applicano il presente regolamento in maniera uniforme e partecipano alla valutazione inter pares periodica di cui all’articolo 17.

Articolo 12

Obblighi concernenti la procedura di registrazione

1.   Gli organismi competenti istituiscono procedure per la registrazione delle organizzazioni. In particolare, fissano regole per:

a)

tener conto delle osservazioni formulate dalle parti interessate, compresi gli organismi di accreditamento e di abilitazione e le autorità responsabili dell’applicazione della legge e gli organismi rappresentativi delle organizzazioni, in relazione alle organizzazioni che presentano domanda di registrazione o a quelle già registrate;

b)

rifiutare, sospendere o cancellare la registrazione delle organizzazioni; e

c)

gestire i ricorsi e i reclami presentati contro le loro decisioni.

2.   Gli organismi competenti istituiscono e conservano un registro delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri, comprendente informazioni sulle modalità per ottenere la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata e, in caso di modifica, aggiornano tale registro con frequenza mensile.

Il registro è disponibile al pubblico su un sito Internet.

3.   Ogni mese gli organismi competenti comunicano alla Commissione le modifiche apportate al registro di cui al paragrafo 2, direttamente o per il tramite delle autorità nazionali secondo quanto deciso dagli Stati membri interessati.

Articolo 13

Registrazione delle organizzazioni

1.   Gli organismi competenti esaminano le domande di registrazione delle organizzazioni secondo le procedure istituite a tal fine.

2.   Quando un’organizzazione presenta una domanda di registrazione, l’organismo competente interessato la registra e le attribuisce un numero di registrazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’organismo competente ha ricevuto una domanda di registrazione comprendente tutti i documenti elencati all’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d);

b)

l’organismo competente ha accertato che la verifica e la convalida sono state eseguite nel rispetto degli articoli 25, 26 e 27;

c)

l’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, ad esempio una relazione scritta dell’autorità responsabile dell’applicazione della legge, che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

d)

non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente;

e)

l’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto da parte dell’organizzazione di tutti i requisiti del presente regolamento; e

f)

l’organismo competente ha ricevuto i diritti di registrazione, se del caso.

3.   L’organismo competente informa l’organizzazione dell’avvenuta registrazione e le fornisce il suo numero di registrazione e il logo EMAS.

4.   Se un organismo competente giunge alla conclusione che l’organizzazione che presenta la domanda non è conforme alle prescrizioni del paragrafo 2, respinge la domanda di registrazione e trasmette una giustificazione motivata all’organizzazione.

5.   Se un organismo competente riceve un rapporto di sorveglianza scritto dall’organismo di accreditamento o di abilitazione che dimostra che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto dei requisiti del presente regolamento da parte dell’organizzazione che presenta la domanda di registrazione, esso rifiuta la registrazione di tale organizzazione. L’organismo competente invita l’organizzazione a presentare una nuova domanda di registrazione.

6.   Per ottenere i dati necessari al fine di decidere in merito al rifiuto della registrazione di un’organizzazione, gli organismi competenti consultano le parti interessate, compresa l’organizzazione.

Articolo 14

Rinnovo della registrazione dell’organizzazione

1.   L’organismo competente rinnova la registrazione di un’organizzazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’organismo competente ha ricevuto una dichiarazione ambientale convalidata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), una dichiarazione ambientale aggiornata convalidata di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), o una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata di cui all’articolo 7, paragrafo 3;

b)

l’organismo competente ha ricevuto un modulo compilato, contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI, come indicato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 6, paragrafo 2, lettera d);

c)

l’organismo competente non è in possesso di elementi che provino che la verifica e la convalida non sono state eseguite nel rispetto degli articoli 25, 26 e 27;

d)

l’organismo competente non è in possesso di evidenze che attestino l’inosservanza da parte dell’organizzazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

e)

non vi sono reclami pertinenti delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente;

f)

l’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto da parte dell’organizzazione di tutti i requisiti del presente regolamento; e

g)

l’organismo competente ha ricevuto i diritti per il rinnovo della registrazione, se del caso.

2.   L’organismo competente informa l’organizzazione dell’avvenuto rinnovo della sua registrazione.

Articolo 15

Sospensione o cancellazione di un’organizzazione dal registro

1.   Se un organismo competente ritiene che un’organizzazione registrata non rispetta il presente regolamento, offre all’organizzazione interessata la possibilità di esprimersi in merito. Se quest’ultima non fornisce chiarimenti soddisfacenti, la registrazione è cancellata o sospesa.

2.   Se un organismo competente riceve dall’organismo di accreditamento o di abilitazione un rapporto di sorveglianza scritto che dimostra che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’organizzazione che ha ottenuto la registrazione, la registrazione è sospesa.

3.   Un’organizzazione registrata è sospesa o cancellata dal registro, secondo il caso, se entro due mesi dalla richiesta non presenta all’organismo competente:

a)

la dichiarazione ambientale convalidata, una dichiarazione ambientale aggiornata o la dichiarazione firmata di cui all’articolo 25, paragrafo 9;

b)

un modulo contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI.

4.   Se un organismo competente viene informato dall’autorità responsabile dell’applicazione della legge, mediante rapporto scritto, di una violazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente da parte dell’organizzazione, esso sospende o cancella, secondo il caso, il riferimento nel registro a tale organizzazione.

5.   Se un organismo competente decide di sospendere o cancellare una registrazione è tenuto a considerare almeno i seguenti elementi:

a)

gli effetti ambientali conseguenti all’inosservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione;

b)

la prevedibilità dell’inosservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione o le circostanze che possono determinare tale situazione;

c)

precedenti episodi di inosservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte dell’organizzazione; e

d)

la situazione particolare dell’organizzazione.

6.   Al fine di ottenere le evidenze necessarie all’adozione della propria decisione in merito alla sospensione o alla cancellazione di un’organizzazione dal registro, l’organismo competente consulta le parti interessate, compresa l’organizzazione medesima.

7.   Se un organismo competente ha ricevuto materiale, diverso dal rapporto scritto di sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione, che prova che le attività del verificatore ambientale non si sono svolte in maniera sufficientemente adeguata da garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’organizzazione, esso consulta l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza del verificatore ambientale.

8.   L’organismo competente motiva i provvedimenti adottati.

9.   L’organismo competente informa adeguatamente l’organizzazione in merito alla consultazione delle parti interessate.

10.   La sospensione della registrazione di un’organizzazione è revocata quando l’organismo competente accerta che l’organizzazione è conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 16

Forum degli organismi competenti

1.   Gli organismi competenti istituiscono un Forum degli organismi competenti di tutti gli Stati membri, di seguito denominato «il Forum degli organismi competenti», che si riunisce almeno una volta all’anno in presenza di un rappresentante della Commissione.

Il Forum degli organismi competenti adotta il proprio regolamento interno.

2.   Gli organismi competenti di ciascuno Stato membro partecipano al Forum degli organismi competenti. Se in uno stesso Stato membro esistono vari organismi competenti si adottano le misure adeguate affinché tutti questi organismi siano informati delle attività del Forum degli organismi competenti.

3.   Il Forum degli organismi competenti prepara documenti di orientamento per garantire l’uniformità delle procedure di registrazione delle organizzazioni conformemente al presente regolamento, ivi inclusi il rinnovo della registrazione e la sospensione e la cancellazione dell’organizzazione dal registro sia all’interno che all’esterno della Comunità.

Il Forum degli organismi competenti trasmette alla Commissione i documenti di orientamento e i documenti riguardanti la valutazione inter pares.

4.   Se del caso, la Commissione propone documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi competenti, affinché siano adottati in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 17

Valutazione inter pares degli organismi competenti

1.   Il Forum degli organismi competenti organizza una valutazione inter pares per valutare la conformità del sistema di registrazione di ciascun organismo competente al presente regolamento e per definire un approccio armonizzato ai fini dell’applicazione delle regole in materia di registrazione.

2.   La valutazione inter pares si svolge regolarmente e almeno ogni quattro anni e include una valutazione delle norme e delle procedure di cui agli articoli 12, 13 e 15. Tutti gli organismi competenti vi partecipano.

3.   La Commissione istituisce le procedure per lo svolgimento della valutazione inter pares, incluse le procedure adeguate di ricorso nei confronti delle decisioni adottate a seguito della valutazione inter pares.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

4.   Le procedure di cui al paragrafo 3 sono stabilite prima dello svolgimento della prima valutazione inter pares.

5.   Il Forum degli organismi competenti presenta una relazione periodica sulla valutazione inter pares alla Commissione e al comitato istituito a norma dell’articolo 49, paragrafo 1.

Tale relazione è resa pubblica previa approvazione da parte del Forum degli organismi competenti e del comitato di cui al primo comma.

CAPO V

VERIFICATORI AMBIENTALI

Articolo 18

Compiti dei verificatori ambientali

1.   I verificatori ambientali valutano se l’analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e le procedure di audit dell’organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del presente regolamento.

2.   I verificatori ambientali verificano quanto segue:

a)

il rispetto, da parte dell’organizzazione, di tutti i requisiti del presente regolamento per quanto riguarda l’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, l’audit ambientale e i relativi risultati e la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata;

b)

il rispetto, da parte dell’organizzazione, degli obblighi normativi comunitari, nazionali, regionali e locali applicabili in materia di ambiente;

c)

il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’organizzazione; e

d)

l’attendibilità, la credibilità e l’esattezza dei dati e delle informazioni contenuti nei seguenti documenti:

i)

la dichiarazione ambientale;

ii)

la dichiarazione ambientale aggiornata;

iii)

eventuali informazioni ambientali da convalidare.

3.   In particolare, i verificatori ambientali verificano l’adeguatezza dell’analisi ambientale iniziale, o dell’audit o di altre procedure attuate dall’organizzazione, senza inutili duplicazioni delle suddette procedure.

4.   I verificatori ambientali verificano l’attendibilità dei risultati dell’audit interno. A tal fine, essi si avvalgono, ove opportuno, di controlli a campione.

5.   Il verificatore ambientale, al momento della verifica effettuata ai fini della preparazione per la registrazione di un’organizzazione, controlla che questa soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a)

esistenza di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell’allegato II;

b)

esistenza e avvio di un programma di audit, interamente pianificato, ai sensi dell’allegato III, che riguardi almeno gli impatti ambientali più significativi;

c)

completamento del riesame della direzione di cui all’allegato II, parte A; e

d)

preparazione della dichiarazione ambientale conformemente all’allegato IV e tenendo conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.

6.   Ai fini della verifica per il rinnovo della registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, il verificatore ambientale controlla che l’organizzazione soddisfi i seguenti requisiti:

a)

l’organizzazione dispone di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo conformemente ai requisiti dell’allegato II;

b)

l’organizzazione dispone di un programma di audit pienamente operativo e pianificato, di cui almeno un ciclo di audit sia stato completato, ai sensi dell’allegato III;

c)

l’organizzazione ha completato un riesame della direzione; e

d)

l’organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale a norma dell’allegato IV tenendo conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.

7.   Ai fini della verifica per il rinnovo della registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, il verificatore ambientale controlla che l’organizzazione soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a)

l’organizzazione ha effettuato un audit interno delle prestazioni ambientali e del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente in conformità dell’allegato III;

b)

l’organizzazione dimostra il costante rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali; e

c)

l’organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale aggiornata a norma dell’allegato IV e, ove disponibili, ha tenuto conto dei documenti di riferimento settoriali.

Articolo 19

Frequenza della verifica

1.   Il verificatore ambientale elabora, in consultazione con l’organizzazione, un programma per garantire la verifica di tutti gli elementi necessari per la registrazione e il rinnovo della registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2.   Il verificatore ambientale convalida, ad intervalli non superiori a dodici mesi, tutte le eventuali informazioni aggiornate contenute nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione ambientale aggiornata.

Se del caso, si applica la deroga di cui all’articolo 7.

Articolo 20

Requisiti per i verificatori ambientali

1.   Per ottenere un accreditamento o un’abilitazione a norma del presente regolamento, l’aspirante verificatore ambientale presenta domanda all’organismo di accreditamento o di abilitazione dal quale intende essere accreditato o abilitato.

La domanda precisa la portata per la quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione facendo riferimento alla classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 (11).

2.   Il verificatore ambientale fornisce all’organismo di accreditamento o di abilitazione adeguata prova della propria competenza, ivi incluse le conoscenze, esperienze e capacità tecniche attinenti alla portata dell’accreditamento o dell’abilitazione richiesti per quanto riguarda i seguenti campi:

a)

il presente regolamento;

b)

il funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale;

c)

i pertinenti documenti di riferimento settoriali pubblicati dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 46, ai fini dell’applicazione del presente regolamento;

d)

le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all’attività soggetta a verifica e convalida;

e)

gli aspetti e impatti ambientali, compresa la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile;

f)

gli aspetti tecnici, attinenti alle tematiche ambientali, dell’attività soggetta a verifica e convalida;

g)

il funzionamento generale dell’attività soggetta a verifica e convalida per valutare l’idoneità del sistema di gestione per quanto attiene all’interazione tra l’ambiente e l’organizzazione e i suoi prodotti, servizi e operazioni, compresi almeno i seguenti elementi:

i)

le tecnologie utilizzate dall’organizzazione;

ii)

la terminologia e gli strumenti impiegati nelle attività;

iii)

le attività operative e le caratteristiche della loro interazione con l’ambiente;

iv)

le metodologie per la valutazione degli aspetti ambientali significativi;

v)

le tecnologie per la riduzione e il controllo dell’inquinamento;

h)

i requisiti e i metodi dell’audit ambientale, compresa la capacità di procedere a audit efficaci di verifica di un sistema di gestione ambientale, l’identificazione di corretti risultati e conclusioni dell’audit e la preparazione e presentazione di rapporti di audit, in forma scritta e orale, al fine di fornire una registrazione chiara dell’audit di verifica;

i)

l’audit delle informazioni, la dichiarazione ambientale e la dichiarazione ambientale aggiornata per quanto riguarda la gestione, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati, la loro presentazione in forma scritta e in formato grafico per il rilevamento di potenziali errori nei dati, utilizzo di ipotesi e di stime;

j)

la dimensione ambientale dei prodotti e dei servizi, compresi gli aspetti e le prestazioni ambientali in fase di utilizzo e post-utilizzo, e la correttezza dei dati forniti ai fini dell’adozione di decisioni in ambito ambientale.

3.   Il verificatore ambientale è tenuto a dimostrare di realizzare uno sviluppo professionale continuo nei settori di competenza di cui al paragrafo 2 e a consentire all’organismo di accreditamento o di abilitazione di valutare tale sviluppo.

4.   Il verificatore ambientale è un soggetto terzo indipendente, specialmente dall’auditor o consulente dell’organizzazione, imparziale ed obiettivo nello svolgimento delle sue attività.

5.   Il verificatore ambientale garantisce di non essere sottoposto a pressioni di ordine commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbero influenzare il suo giudizio o minare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio e integrità nello svolgimento delle attività di verifica. Il verificatore ambientale garantisce il rispetto di tutte le norme applicabili a tale riguardo.

6.   Il verificatore ambientale dispone di metodologie e procedure documentate, ivi inclusi meccanismi di controllo della qualità e disposizioni in materia di riservatezza, per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento in materia di verifica e convalida.

7.   Se il verificatore ambientale è un’organizzazione, è tenuto a conservare un organigramma che descriva dettagliatamente le strutture e le responsabilità all’interno dell’organizzazione e una dichiarazione sullo stato giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento.

L’organigramma è reso disponibile su richiesta.

8.   La conformità alle suddette prescrizioni è garantita attraverso la valutazione effettuata prima dell’accreditamento o dell’abilitazione e attraverso la sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione.

Articolo 21

Requisiti supplementari per i verificatori ambientali che sono persone fisiche e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo individuale

Le persone fisiche che esercitano la funzione di verificatore ambientale e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo individuale, oltre a conformarsi alle prescrizioni enunciate all’articolo 20, sono tenute a:

a)

possedere tutte le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica e di convalida nei settori per i quali sono state abilitate;

b)

possedere un’abilitazione per un ambito limitato in funzione delle competenze personali.

Articolo 22

Prescrizioni supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi

1.   Il verificatore ambientale che intenda svolgere le attività di verifica e convalida in paesi terzi chiede l’accreditamento o l’abilitazione per determinati paesi terzi.

2.   Per ottenere l’accreditamento o l’abilitazione per un paese terzo, il verificatore ambientale soddisfa, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 21, anche i seguenti requisiti:

a)

conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione;

b)

conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale si chiede l’accreditamento o l’abilitazione.

3.   I requisiti di cui al paragrafo 2 si ritengono comunque soddisfatti se il verificatore ambientale dimostra di avere un rapporto contrattuale con una persona o un’organizzazione qualificata che soddisfa tali requisiti.

La persona o l’organizzazione in questione deve essere indipendente dall’organizzazione soggetta a verifica.

Articolo 23

Sorveglianza dei verificatori ambientali

1.   La sorveglianza delle attività di verifica e convalida svolte dai verificatori ambientali:

a)

nello Stato membro in cui sono stati accreditati o abilitati, è esercitata dall’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione;

b)

in un paese terzo, è esercitata dall’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione al verificatore ambientale per tali attività;

c)

in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, è esercitata dall’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro in cui la verifica ha luogo.

2.   Almeno quattro settimane prima di ciascuna verifica in uno Stato membro il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione responsabile della sorveglianza delle sue attività le informazioni riguardanti il proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica.

3.   Il verificatore ambientale informa immediatamente l’organismo di accreditamento o di abilitazione di tutte le modifiche atte a influenzare l’accreditamento o l’abilitazione o la portata degli stessi.

4.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione, a intervalli periodici non superiori a 24 mesi, provvede a garantire che il verificatore ambientale continui a rispettare i requisiti di accreditamento o di abilitazione e a controllare la qualità delle attività di verifica e convalida intraprese.

5.   La sorveglianza può consistere in un audit documentale, in un controllo a campione presso le organizzazioni, in questionari, in un’analisi delle dichiarazioni ambientali o delle dichiarazioni ambientali aggiornate convalidate dal verificatore ambientale e in un’analisi dei rapporti di verifica.

La sorveglianza è proporzionata alle attività svolte dal verificatore ambientale.

6.   Le organizzazioni devono autorizzare gli organismi di accreditamento o di abilitazione a sorvegliare il verificatore ambientale nel corso del processo di verifica e convalida.

7.   Ogni decisione dell’organismo di accreditamento o di abilitazione di revocare o sospendere l’accreditamento o l’abilitazione o di limitarne la portata può essere adottata soltanto dopo aver dato al verificatore ambientale la possibilità di essere ascoltato.

8.   Se l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza ritiene che la qualità del lavoro svolto dal verificatore ambientale non risponde alle prescrizioni del presente regolamento, trasmette un rapporto di sorveglianza scritto al verificatore ambientale interessato e all’organismo competente presso il quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata.

In caso di ulteriori controversie, il rapporto di sorveglianza è inviato al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di cui all’articolo 30.

Articolo 24

Requisiti supplementari per la sorveglianza dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso dallo Stato che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione

1.   Il verificatore ambientale accreditato o abilitato in uno Stato membro che intenda esercitare le attività di verifica e convalida in un altro Stato membro notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione di quest’ultimo, con almeno quattro settimane di anticipo, le seguenti informazioni:

a)

informazioni dettagliate sul suo accreditamento o sulla sua abilitazione, le sue competenze, in particolare la conoscenza degli obblighi normativi relativi all’ambiente e della lingua ufficiale dell’altro Stato membro, ed eventualmente la composizione della sua squadra;

b)

i luoghi e i tempi delle attività di verifica e di convalida;

c)

l’indirizzo e altre informazioni per contattare l’organizzazione.

La notifica è comunicata prima dell’avvio di ogni attività di verifica o convalida.

2.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione può chiedere chiarimenti sulle conoscenze di cui dispone il verificatore sui necessari obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

3.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione può stabilire condizioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1, soltanto qualora tali condizioni non pregiudichino il diritto del verificatore ambientale di prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione.

4.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione non utilizza la procedura di cui al paragrafo 1 per ritardare l’arrivo del verificatore ambientale. Qualora l’organismo di accreditamento o di abilitazione non sia in grado di espletare i propri compiti in conformità dei paragrafi 2 e 3 prima della data della verifica e della convalida comunicata dal verificatore ambientale conformemente al paragrafo 1, lettera b), lo comunica al verificatore con una motivazione adeguata.

5.   Gli organismi di accreditamento o di abilitazione non impongono diritti discriminatori per la notifica e la sorveglianza.

6.   Se l’organismo di accreditamento o di abilitazione incaricato della sorveglianza ritiene che la qualità del lavoro svolto dal verificatore ambientale non risponde alle prescrizioni del presente regolamento, trasmette un rapporto di sorveglianza scritto al verificatore ambientale interessato, all’organismo che ha concesso l’accreditamento o l’abilitazione e all’organismo competente presso il quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata. In caso di ulteriori controversie, il rapporto di sorveglianza è inviato al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di cui all’articolo 30.

Articolo 25

Condizioni per lo svolgimento della verifica e della convalida

1.   Il verificatore ambientale opera nell’ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione ottenuti, sulla base di un accordo scritto con l’organizzazione.

Tale accordo:

a)

definisce l’ambito delle attività;

b)

precisa le condizioni volte a permettere al verificatore ambientale di operare in maniera autonoma e professionale; e

c)

impegna l’organizzazione a prestare la necessaria cooperazione.

2.   Il verificatore ambientale garantisce che i componenti dell’organizzazione siano definiti senza ambiguità e corrispondano all’effettiva suddivisione delle attività.

La dichiarazione ambientale specifica chiaramente le diverse parti dell’organizzazione soggette a verifica o a convalida.

3.   Il verificatore ambientale effettua una valutazione degli elementi di cui all’articolo 18.

4.   Nell’ambito delle attività di verifica e di convalida, il verificatore esamina la documentazione, visita l’organizzazione, svolge controlli a campione e intervista il personale.

5.   Prima della visita del verificatore ambientale l’organizzazione mette a sua disposizione le informazioni di base sull’organizzazione e sulle sue attività, la politica ambientale e il programma ambientale, la descrizione del sistema di gestione ambientale applicato nell’organizzazione, informazioni dettagliate sull’analisi ambientale o sull’audit svolti, la relazione su tale analisi o audit e sulle eventuali azioni correttive adottate successivamente e la bozza di dichiarazione ambientale o di dichiarazione ambientale aggiornata.

6.   Il verificatore ambientale elabora per l’organizzazione una relazione scritta sull’esito della verifica, nella quale precisa:

a)

tutti i punti attinenti all’attività che ha svolto;

b)

una descrizione della conformità a tutte le prescrizioni del presente regolamento, corredata da evidenze, risultati e conclusioni;

c)

il confronto tra i risultati conseguiti e i traguardi fissati con le precedenti dichiarazioni ambientali e la valutazione delle prestazioni ambientali nonché del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali da parte dell’organizzazione;

d)

se del caso, problemi tecnici rilevati nell’analisi ambientale, nel metodo di audit, nel sistema di gestione ambientale o in ogni altro processo pertinente.

7.   In caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento, la relazione precisa inoltre:

a)

i risultati e le conclusioni sulla non conformità da parte dell’organizzazione e gli elementi sui quali si basano tali risultati e conclusioni;

b)

i punti di disaccordo con la bozza di dichiarazione ambientale o di dichiarazione ambientale aggiornata, con indicazioni precise delle modifiche o delle aggiunte da apportare alla dichiarazione ambientale o alla dichiarazione ambientale aggiornata.

8.   Dopo la verifica il verificatore ambientale convalida la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione e conferma che essa soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, a condizione che l’esito della verifica e della convalida confermi che:

a)

le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione sono attendibili ed esatte e che soddisfano le prescrizioni del presente regolamento; e

b)

nessun elemento indica che l’organizzazione non rispetta gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

9.   Al momento della convalida il verificatore ambientale rilascia una dichiarazione sottoscritta di cui all’allegato VII nella quale dichiara che la verifica e la convalida si sono svolte conformemente al presente regolamento.

10.   I verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e di convalida in qualsiasi altro Stato membro conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

Le attività di verifica o di convalida sono soggette alla sorveglianza dell’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale tali attività si svolgono. L’inizio dell’attività è comunicato all’organismo di accreditamento o di abilitazione in conformità dei tempi di cui all’articolo 24, paragrafo 1.

Articolo 26

Verifica e convalida delle organizzazioni di piccole dimensioni

1.   Nello svolgimento delle attività di verifica e di convalida, il verificatore ambientale tiene conto delle caratteristiche specifiche delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra cui:

a)

canali di comunicazioni immediati;

b)

personale polivalente;

c)

formazione sul posto di lavoro;

d)

capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti; e

e)

documentazione limitata delle procedure.

2.   Il verificatore ambientale effettua la verifica o la convalida in modo tale da non imporre oneri superflui alle organizzazioni di piccole dimensioni.

3.   Il verificatore ambientale tiene conto degli elementi oggettivi che dimostrano l’efficacia del sistema, compresa l’esistenza di procedure interne all’organizzazione che siano proporzionate all’entità e alla complessità delle attività, la natura degli impatti ambientali associati e la competenza degli operatori.

Articolo 27

Condizioni per la verifica e la convalida in paesi terzi

1.   I verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e di convalida per un’organizzazione ubicata in un paese terzo conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

2.   Con almeno sei settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica o convalida da svolgere in un paese terzo, il verificatore ambientale notifica all’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale l’organizzazione interessata intende presentare domanda di registrazione o presso il quale è registrata informazioni dettagliate sul proprio accreditamento o abilitazione e il luogo e i tempi della verifica o della convalida.

3.   Le attività di verifica e di convalida sono soggette alla sorveglianza da parte dell’organismo di accreditamento o di abilitazione dello Stato membro nel quale il verificatore ambientale è accreditato o abilitato. L’inizio dell’attività è comunicato a tale organismo di accreditamento o di abilitazione in conformità dei tempi di cui al paragrafo 2.

CAPO VI

ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO E DI ABILITAZIONE

Articolo 28

Modalità dell’accreditamento e dell’abilitazione

1.   Gli organismi di accreditamento designati dagli Stati membri in base all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008 hanno il compito di accreditare i verificatori ambientali e di sorvegliare le attività che questi svolgono a norma del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri possono designare un organismo di abilitazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, incaricato di rilasciare l’abilitazione ai verificatori ambientali e di sorvegliarne le attività.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non autorizzare l’accreditamento o l’abilitazione di persone fisiche come verificatori ambientali.

4.   Gli organismi di accreditamento e di abilitazione valutano la competenza del verificatore ambientale alla luce degli elementi descritti negli articoli 20, 21 e 22 attinenti alla portata dell’accreditamento o dell’abilitazione richiesti.

5.   L’ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione dei verificatori ambientali è definito in base alla classificazione delle attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006. Tale ambito è delimitato in funzione della competenza del verificatore ambientale e tiene eventualmente conto dell’entità e della complessità dell’attività.

6.   Gli organismi di accreditamento e di abilitazione istituiscono procedure adeguate per l’accreditamento o l’abilitazione, il diniego, la sospensione e la revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione dei verificatori ambientali e per la sorveglianza di questi ultimi.

Tali procedure prevedono meccanismi per tener conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate, compresi gli organismi competenti e gli organismi rappresentativi delle organizzazioni, in merito ai verificatori ambientali che presentano domanda di accreditamento e a quelli accreditati o abilitati.

7.   Se la domanda di accreditamento o di abilitazione è respinta, l’organismo di accreditamento o di abilitazione comunica al verificatore ambientale i motivi della decisione.

8.   Gli organismi di accreditamento o di abilitazione istituiscono, rivedono e aggiornano l’elenco dei verificatori ambientali e la portata del loro accreditamento o abilitazione nei rispettivi Stati membri e comunicano le modifiche apportate a tale elenco ogni mese direttamente o per il tramite delle autorità nazionali, in base alla decisione dello Stato membro interessato, alla Commissione e all’organismo competente dello Stato membro nel quale essi sono ubicati.

9.   Nell’ambito delle regole e delle procedure in materia di sorveglianza delle attività di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 765/2008, gli organismi di accreditamento e di abilitazione stilano un rapporto di sorveglianza in cui, previa consultazione del verificatore ambientale interessato, stabiliscono che:

a)

le attività non sono state svolte dal verificatore ambientale attività in maniera sufficientemente adeguata ad assicurare che l’organizzazione rispetti le prescrizioni del presente regolamento; o

b)

il verificatore ambientale ha effettuato la verifica e la convalida in violazione di una o più prescrizioni del presente regolamento.

Il rapporto è inviato all’organismo competente dello Stato membro presso il quale l’organizzazione è registrata o presenta domanda di registrazione, ed eventualmente all’organismo che ha provveduto all’accreditamento o all’abilitazione.

Articolo 29

Sospensione e revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione

1.   Ai fini della sospensione o della revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione è necessario consultare le parti interessate, compreso il verificatore ambientale, affinché l’organismo di accreditamento o di abilitazione possa disporre delle evidenze necessarie per decidere.

2.   L’organismo di accreditamento o di abilitazione comunica al verificatore ambientale i motivi dei provvedimenti adottati e, se del caso, del processo di discussione con la competente autorità responsabile dell’applicazione della legge.

3.   L’accreditamento o l’abilitazione sono sospesi o revocati fino a quando non si ottengono garanzie sulla conformità al presente regolamento da parte dei verificatori ambientali, come opportuno, in funzione del tipo e dell’entità dell’inosservanza o della violazione degli obblighi normativi.

4.   La sospensione dell’accreditamento o dell’abilitazione è revocata se l’organismo di accreditamento o di abilitazione accerta che il verificatore ambientale rispetta il presente regolamento.

Articolo 30

Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione

1.   È istituito un Forum costituito da tutti gli organismi di accreditamento e di abilitazione di tutti gli Stati membri, di seguito denominato «Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione», che si riunisce almeno una volta all’anno in presenza di un rappresentante della Commissione.

2.   Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione ha il compito di garantire l’uniformità delle procedure in materia di:

a)

accreditamento o abilitazione dei verificatori ambientali a norma del presente regolamento, comprese le procedure di diniego, sospensione e revoca dell’accreditamento o dell’abilitazione;

b)

sorveglianza delle attività svolte dai verificatori ambientali accreditati o abilitati.

3.   Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione elabora documenti di orientamento su temi che rientrano nel settore di competenza degli organismi di accreditamento e di abilitazione.

4.   Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione adotta il proprio regolamento interno.

5.   I documenti di orientamento di cui al paragrafo 3 e il regolamento interno di cui al paragrafo 4 sono trasmessi alla Commissione.

6.   Se del caso, la Commissione propone documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione, affinché siano adottati in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 31

Valutazione inter pares degli organismi di accreditamento e di abilitazione

1.   La valutazione inter pares riguardante l’accreditamento e l’abilitazione dei verificatori ambientali a norma del presente regolamento, che il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione ha il compito di organizzare, viene svolta a intervalli regolari, almeno ogni quattro anni, e comprende la valutazione delle norme e delle procedure di cui agli articoli 28 e 29.

Tutti gli organismi di accreditamento e di abilitazione partecipano alla valutazione inter pares.

2.   Il Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione trasmette una relazione periodica sulla valutazione inter pares alla Commissione e al comitato istituito a norma dell’articolo 49, paragrafo 1.

Tale relazione è resa disponibile al pubblico dopo essere stata approvata dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione e dal comitato di cui al primo comma.

CAPO VII

NORME APPLICABILI AGLI STATI MEMBRI

Articolo 32

Assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente

1.   Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni abbiano accesso alle informazioni e alle possibilità di assistenza in relazione agli obblighi normativi in materia di ambiente vigenti nello Stato membro interessato.

2.   L’assistenza comprende i seguenti elementi:

a)

informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

b)

individuazione delle competenti autorità responsabili dell’applicazione degli obblighi normativi specifici in materia di ambiente che sono stati dichiarati applicabili.

3.   Gli Stati membri possono assegnare i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli organismi competenti o a qualsiasi altro organismo che disponga delle competenze necessarie e delle risorse adeguate per poter svolgere i compiti affidatigli.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell’applicazione della legge rispondano almeno alle richieste delle organizzazioni di piccole dimensioni riguardanti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che rientrano nel loro ambito di competenza e forniscano informazioni alle organizzazioni in merito agli strumenti finalizzati a dimostrare il rispetto, da parte delle organizzazioni, degli obblighi normativi pertinenti.

5.   Gli Stati membri garantiscono che le competenti autorità responsabili dell’applicazione della legge comunichino all’organismo competente che ha registrato l’organizzazione qualsiasi inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente da parte delle organizzazioni registrate.

La competente autorità responsabile dell’applicazione della legge informa l’organismo competente al più presto e comunque entro un mese dal momento in cui ha appreso dell’inosservanza delle disposizioni.

Articolo 33

Promozione di EMAS

1.   Gli Stati membri, in collaborazione con gli organismi competenti, con le autorità responsabili dell’applicazione della legge e con tutte le altre parti interessate, promuovono il sistema EMAS tenendo conto delle attività di cui agli articoli da 34 a 38.

2.   A tal fine gli Stati membri possono definire una strategia di promozione da rivedere periodicamente.

Articolo 34

Informazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare:

a)

il pubblico sugli obiettivi e sugli elementi principali di EMAS;

b)

le organizzazioni riguardo al contenuto del presente regolamento.

2.   Ove opportuno, gli Stati membri ricorrono a pubblicazioni professionali, stampa locale, campagne di promozione e ogni altro strumento funzionale ad aumentare la diffusione della conoscenza di EMAS.

Gli Stati membri possono collaborare, in particolare, con le associazioni industriali, dei consumatori e ambientaliste, con i sindacati, con le istituzioni locali e con gli altri soggetti interessati.

Articolo 35

Attività di promozione

1.   Gli Stati membri svolgono attività di promozione a favore di EMAS. Tali attività possono comprendere:

a)

la promozione dello scambio di conoscenze e migliori pratiche per EMAS tra tutte le parti interessate;

b)

lo sviluppo di strumenti efficaci per la promozione di EMAS da condividere con le organizzazioni;

c)

l’offerta di un supporto tecnico alle organizzazioni per la definizione e la realizzazione delle rispettive attività commerciali relative ad EMAS;

d)

la promozione di partenariati tra organizzazioni al fine di promuovere EMAS.

2.   Il logo EMAS senza un numero di registrazione può essere utilizzato dagli organismi competenti, dagli organismi di accreditamento e di abilitazione, dalle autorità nazionali e da altri soggetti interessati a fini commerciali e di promozione relativi ad EMAS. In tali casi, l’uso del logo EMAS figurante all’allegato V non indica che l’utilizzatore è registrato se così non è.

Articolo 36

Incentivo alla partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni

Gli Stati membri adottano misure adeguate a incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra l’altro, attraverso:

a)

l’accesso agevolato a informazioni e finanziamenti specificamente definiti per le loro esigenze;

b)

l’applicazione di diritti di registrazione ragionevoli che ne incoraggi la partecipazione;

c)

la promozione di misure di assistenza tecnica.

Articolo 37

Distretto e approccio per fasi

1.   Gli Stati membri incoraggiano le autorità locali, in partecipazione con le associazioni industriali, le camere di commercio e le altre parti interessate, a fornire specifica assistenza a distretti di organizzazioni, perché soddisfino i requisiti per la registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Ciascuna organizzazione del distretto viene registrata separatamente.

2.   Gli Stati membri incentivano le organizzazioni ad applicare un sistema di gestione ambientale. In particolare, essi incoraggiano un approccio per fasi che porti alla registrazione EMAS.

3.   I sistemi istituiti a norma dei paragrafi 1 e 2 sono finalizzati a evitare costi superflui per i partecipanti, soprattutto se organizzazioni di piccole dimensioni.

Articolo 38

EMAS e altre politiche e strumenti della Comunità

1.   Fatta salva la legislazione comunitaria, gli Stati membri esaminano in quale modo la registrazione EMAS in conformità del presente regolamento possa essere:

a)

considerata nell’elaborazione di nuova legislazione;

b)

utilizzata come strumento ai fini dell’applicazione e del controllo del rispetto della legislazione;

c)

presa in considerazione nell’ambito degli appalti e degli acquisti pubblici.

2.   Fatta salva la legislazione comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli Stati membri adottano provvedimenti per rendere più facile per le organizzazioni registrarsi o rimanere registrate a EMAS.

Tali provvedimenti possono includere, tra l’altro:

a)

la semplificazione degli obblighi, in modo tale che l’organizzazione in possesso di una registrazione sia ritenuta conforme a determinati obblighi normativi in materia di ambiente contenuti in altri strumenti legislativi individuati dalle autorità competenti,

b)

una migliore legislazione, in modo da modificare altri strumenti normativi per eliminare, ridurre o semplificare gli oneri delle organizzazioni che aderiscono a EMAS, al fine di incentivare un funzionamento efficiente dei mercati e aumentare il grado di competitività.

Articolo 39

Diritti

1.   Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di diritti tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

i costi sostenuti per fornire alle organizzazioni informazioni e assistenza da parte degli organismi designati o istituiti a tal fine dagli Stati membri a norma dell’articolo 32;

b)

i costi sostenuti in relazione all’accreditamento, all’abilitazione e al controllo dei verificatori ambientali;

c)

i costi interenti alla registrazione, al rinnovo, alla sospensione e alla cancellazione della registrazione da parte degli organismi competenti e costi aggiuntivi per la gestione di tali processi per le organizzazioni situate al di fuori della Comunità.

L’importo di tali diritti deve essere ragionevole e proporzionato alla dimensione dell’organizzazione e al carico di lavoro da svolgere.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni siano informate su tutti i diritti applicabili.

Articolo 40

Inosservanza

1.   Gli Stati membri adottano le opportune misure giuridiche o amministrative in caso di inosservanza del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri adottano disposizioni efficaci per evitare che il logo EMAS sia utilizzato in violazione del presente regolamento.

È possibile avvalersi delle disposizioni adottate in conformità della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (12).

Articolo 41

Informazione e comunicazioni alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione la struttura e le procedure che regolano il funzionamento degli organismi competenti e degli organismi di accreditamento e abilitazione e aggiornano tali informazioni, ove opportuno.

2.   Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate sulle misure adottate a norma del presente regolamento.

In tali comunicazioni gli Stati membri tengono conto della relazione più recente che la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 47.

CAPO VIII

NORME APPLICABILI ALLA COMMISSIONE

Articolo 42

Informazione

1.   La Commissione informa:

a)

il pubblico sugli obiettivi e sugli elementi principali di EMAS;

b)

le organizzazioni sul contenuto del presente regolamento.

2.   La Commissione conserva e rende disponibile al pubblico:

a)

un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni in possesso di una registrazione;

b)

una banca dati delle dichiarazioni ambientali in formato elettronico;

c)

una banca dati delle migliori pratiche relative ad EMAS, compresi tra l’altro strumenti efficaci per la promozione di EMAS ed esempi di supporto tecnico alle organizzazioni;

d)

un elenco delle risorse comunitarie per il finanziamento dell’attuazione di EMAS e dei relativi progetti e attività.

Articolo 43

Collaborazione e coordinamento

1.   La Commissione promuove, ove opportuno, la collaborazione tra gli Stati membri in particolare al fine di ottenere un’applicazione uniforme e coerente a livello comunitario delle norme in materia di:

a)

registrazione delle organizzazioni;

b)

verificatori ambientali;

c)

informazioni e assistenza di cui all’articolo 32.

2.   Fatta salva la legislazione comunitaria sugli appalti pubblici, la Commissione e le altre istituzioni e organismi comunitari fanno riferimento, ove opportuno, a EMAS o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti in conformità dell’articolo 45 o equivalenti come condizioni riguardanti le prestazioni contrattuali nell’ambito dei contratti di lavori e di servizi.

Articolo 44

Integrazione di EMAS in altre politiche e strumenti della Comunità

La Commissione esamina in quale modo la registrazione EMAS ai sensi del presente regolamento possa essere:

1)

considerata nell’elaborazione di nuova legislazione e nella revisione della legislazione vigente, in particolare in termini di semplificazione degli obblighi e di miglioramento della regolamentazione, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2;

2)

utilizzata come strumento per l’applicazione ed il controllo del rispetto della legislazione.

Articolo 45

Rapporto con altri sistemi di gestione ambientale

1.   Gli Stati membri possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure di certificazione riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione, come conformi a corrispondenti requisiti del presente regolamento.

2.   Nella richiesta gli Stati membri precisano le pertinenti parti dei sistemi di gestione ambientale e i corrispondenti requisiti del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri dimostrano l’equivalenza di tutte le pertinenti parti del sistema di gestione ambientale interessato con il presente regolamento.

4.   La Commissione, dopo aver preso in esame la richiesta di cui al paragrafo 1 e nel rispetto della procedura di consultazione di cui all’articolo 49, paragrafo 2, riconosce le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione se ritiene che lo Stato membro interessato:

a)

ha precisato in maniera sufficientemente chiara nella richiesta le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e le corrispondenti disposizioni del presente regolamento;

b)

ha dimostrato adeguatamente l’equivalenza con il presente regolamento di tutte le parti pertinenti del sistema di gestione ambientale interessato.

5.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti dei sistemi di gestione ambientale riconosciuti, comprese le pertinenti sezioni di EMAS di cui all’allegato I cui tali riferimenti si riferiscono, e i requisiti per l’accreditamento o l’abilitazione riconosciuti.

Articolo 46

Elaborazione di documenti di riferimento e di manuali

1.   La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate, elabora documenti di riferimento settoriali che comprendono:

a)

la migliore pratica di gestione ambientale;

b)

indicatori di prestazione ambientale per specifici settori;

c)

ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali.

La Commissione può anche elaborare documenti di riferimento per uso intersettoriale.

2.   La Commissione tiene conto dei documenti di riferimento e degli indicatori di prestazione ambientale esistenti elaborati conformemente ad altre politiche e strumenti ambientali nella Comunità o a norme internazionali.

3.   Entro la fine del 2010 la Commissione definisce un piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali.

Il piano di lavoro è reso pubblico ed è aggiornato regolarmente.

4.   La Commissione, in collaborazione con il Forum degli organismi competenti, elabora linee guida sulla registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità.

5.   La Commissione pubblica linee guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire ad EMAS.

Le linee guida sono disponibili in linea e in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

6.   I documenti elaborati a norma dei paragrafi 1 e 4 sono presentati per l’adozione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 47

Relazione

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni sulle iniziative e sui provvedimenti adottati a norma del presente capo nonché le informazioni che le sono pervenute dagli Stati membri a norma dell’articolo 41.

La relazione comprende una valutazione dell’impatto del sistema sull’ambiente e l’evoluzione del numero degli aderenti a tale sistema.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Modifica degli allegati

1.   La Commissione può modificare, ove necessario o opportuno, gli allegati alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione di EMAS, per soddisfare esigenze emerse in materia di orientamenti sui requisiti di EMAS e alla luce di eventuali modifiche di norme internazionali o di nuove norme rilevanti per l’efficacia del presente regolamento.

2.   Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 49

Procedure di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 50

Riesame

La Commissione riesamina il sistema EMAS alla luce dell’esperienza acquisita durante il suo funzionamento e degli sviluppi internazionali entro l’11 gennaio 2015. A tal fine tiene conto delle relazioni trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 47.

Articolo 51

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   I seguenti atti sono abrogati:

a)

regolamento (CE) n. 761/2001;

b)

decisione 2001/681/CE della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (13);

c)

decisione 2006/193/CE della Commissione, del 1o marzo 2006, recante norme sull’utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

gli organismi di accreditamento e gli organismi competenti nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 continuano ad esercitare le loro attività. Gli Stati membri modificano le procedure applicate dagli organismi di accreditamento e dagli organismi competenti in conformità del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi che attuano le procedure modificate siano completamente operativi entro l’11 gennaio 2011;

b)

le organizzazioni registrate in conformità del regolamento (CE) n. 761/2001 continuano a figurare nel registro EMAS. Al momento della successiva verifica di un’organizzazione il verificatore ambientale controlla se questa è conforme ai nuovi requisiti introdotti dal presente regolamento. Se tale verifica è prevista prima dell’11 luglio 2010 la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti;

c)

i verificatori ambientali accreditati a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 possono continuare ad esercitare le loro attività nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

3.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 761/2001 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.

Articolo 52

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 120 del 28.5.2009, pag. 56.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 ottobre 2009.

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

(6)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(7)  GU L 247 del 17.9.2001, pag. 1

(8)  GU L 184 del 23.7.2003, pag. 19.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(11)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(12)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(13)  GU L 247 del 17.9.2001, pag. 24.

(14)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 63.


ALLEGATO I

ANALISI AMBIENTALE

L’analisi ambientale comprende le seguenti aree:

1.

Individuazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

Oltre a preparare un elenco degli obblighi normativi applicabili, l’organizzazione precisa altresì come sia possibile dimostrare la sua conformità ai vari obblighi.

2.

Individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un impatto ambientale significativo, opportunamente definiti e quantificati, e compilazione di un registro degli impatti ritenuti significativi.

Nel valutare se un aspetto ambientale è significativo l’organizzazione prende in esame i seguenti elementi:

i)

potenzialità di causare un danno ambientale;

ii)

fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale;

iii)

entità, numero, frequenza e reversibilità degli aspetti o degli impatti;

iv)

esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti;

v)

importanza per le parti interessate e per il personale dell’organizzazione.

a)

Aspetti ambientali diretti

Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’organizzazione medesima sui quali quest’ultima ha un controllo di gestione diretto.

Tutte le organizzazioni sono tenute a considerare gli aspetti diretti connessi alle operazioni che svolgono.

Gli aspetti ambientali diretti riguardano gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo:

i)

obblighi normativi e limiti previsti dalle autorizzazioni;

ii)

emissioni in atmosfera;

iii)

scarichi nelle acque;

iv)

produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi;

v)

uso e contaminazione del suolo;

vi)

uso di risorse naturali e di materie prime (compresa l’energia);

vii)

uso di additivi e coadiuvanti nonché di semilavorati;

viii)

questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo e altre);

ix)

aspetti legati ai trasporti (sia per beni che per servizi);

x)

rischi di incidenti ambientali e impatti ambientali che derivano o possono derivare a seguito di incidenti e possibili situazioni di emergenza;

xi)

effetti sulla biodiversità.

b)

Aspetti ambientali indiretti

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare dall’interazione di un’organizzazione con terzi che possono essere influenzati, in misura ragionevole, dall’organizzazione che intende ottenere la registrazione EMAS.

È essenziale che le organizzazioni che non fanno parte del settore industriale, come le amministrazioni locali o gli istituti finanziari, considerino anche gli aspetti ambientali connessi con la loro attività principale. In tal senso non è sufficiente limitare l’inventario agli aspetti ambientali del sito e delle strutture dell’organizzazione.

Gli aspetti ambientali indiretti riguardano gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo:

i)

aspetti legati al ciclo di vita del prodotto (progettazione, sviluppo, imballaggio, trasporto, uso e recupero/smaltimento dei rifiuti);

ii)

investimenti di capitale, concessione di prestiti e servizi assicurativi;

iii)

nuovi mercati;

iv)

scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto o servizi di ristorazione);

v)

decisioni amministrative e di programmazione;

vi)

assortimento dei prodotti;

vii)

prestazioni e pratiche ambientali degli appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare che gli aspetti ambientali significativi connessi alle procedure di appalto sono stati identificati e che tali impatti ambientali significativi associati a questi aspetti sono affrontati nell’ambito del sistema di gestione. L’organizzazione dovrebbe impegnarsi ad assicurare che i fornitori e coloro che agiscono per suo conto si conformino alla politica ambientale dell’organizzazione quando svolgono le attività oggetto del contratto.

Nel caso degli aspetti ambientali indiretti, l’organizzazione valuta quanta influenza può avere su tali aspetti e i provvedimenti che può adottare per ridurre l’impatto ambientale.

3.

Descrizione dei criteri per la valutazione della significatività dell’impatto ambientale

L’organizzazione definisce i criteri per valutare la significatività degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, prodotti e servizi al fine di stabilire quali di essi esercitino un impatto ambientale significativo.

I criteri elaborati da un’organizzazione tengono conto della legislazione comunitaria e sono generali, verificabili ad un controllo indipendente, riproducibili e resi pubblicamente disponibili.

Gli aspetti di cui tener conto nella definizione dei criteri per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali di un’organizzazione riguardano gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo:

a)

informazioni sullo stato dell’ambiente per determinare le attività, i prodotti e i servizi dell’organizzazione che possono avere un impatto ambientale;

b)

dati esistenti dell’organizzazione su materiali ed energia in entrata e su scarichi, rifiuti e emissioni in termini di rischio;

c)

pareri dei soggetti interessati;

d)

attività ambientali dell’organizzazione già disciplinate;

e)

attività di approvvigionamento;

f)

progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, uso, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei prodotti dell’organizzazione;

g)

attività dell’organizzazione che presentano i costi ambientali e i benefici ambientali più significativi.

Nel valutare la significatività degli impatti ambientali delle sue attività, l’organizzazione non esamina solo le condizioni operative normali ma anche quelle di avviamento e arresto e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Si tiene conto delle attività passate, presenti e programmate.

4.

Esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti.

5.

Valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti.


ALLEGATO II

Requisiti del sistema di gestione ambientale e ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto

I requisiti applicabili al sistema di gestione ambientale in ambito EMAS sono quelli definiti nella sezione 4 della norma EN ISO 14001:2004. Tali requisiti sono riportati nella colonna di sinistra della tabella che segue, che costituisce la parte A del presente allegato.

Le organizzazioni registrate devono inoltre tener conto di ulteriori elementi direttamente connessi con vari elementi della sezione 4 della norma EN ISO 14001:2004. Tali ulteriori requisiti sono riportati nella colonna di destra della tabella che segue e costituiscono la parte B del presente allegato.

PARTE A

Requisiti del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2004

PARTE B

Ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto

Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono conformarsi ai requisiti della norma EN ISO 14001:2004, che sono descritti nella sezione 4 della norma europea (1) e integralmente riportati di seguito.

 

A.

Requisiti del sistema di gestione ambientale

 

A.1.

Requisiti generali

 

L’organizzazione deve stabilire, documentare, attuare, mantenere attivo e migliorare in continuo un sistema di gestione ambientale in conformità ai requisiti della presente norma internazionale e determinare come esso soddisfi tali requisiti.

 

L’organizzazione deve definire e documentare il campo di applicazione del proprio sistema di gestione ambientale.

 

A.2.

Politica ambientale

 

L’alta direzione deve definire la politica ambientale dell’organizzazione e assicurare che, all’interno del campo di applicazione definito per il proprio sistema di gestione ambientale, essa:

 

a)

sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi;

 

b)

includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento;

 

c)

includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti ambientali;

 

d)

fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali;

 

e)

sia documentata, attuata e mantenuta attiva;

 

f)

sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa;

 

g)

sia disponibile al pubblico.

 

A.3.

Pianificazione

 

A.3.1.

Aspetti ambientali

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:

 

a)

identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi che, all’interno del campo di applicazione definito per il sistema di gestione ambientale, l’organizzazione può tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può esercitare un’influenza, tenendo conto degli sviluppi nuovi o pianificati, o di attività, prodotti e servizi nuovi o modificati;

 

b)

determinare quegli aspetti che hanno o possono avere impatto/i significativo/i sull’ambiente (ovvero gli aspetti ambientali significativi).

 

L’organizzazione deve documentare e mantenere aggiornate queste informazioni.

 

L’organizzazione deve assicurare che gli aspetti ambientali significativi siano tenuti in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il proprio sistema di gestione ambientale.

 

 

B.1.

Analisi ambientale

Le organizzazioni effettuano un’analisi ambientale iniziale di cui all’allegato I onde individuarne e valutarne gli aspetti ambientali e gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

 

Le organizzazioni situate al di fuori del territorio comunitario fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione.

A.3.2.

Prescrizioni legali e altre prescrizioni

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:

 

a)

identificare e avere accesso alle prescrizioni legali applicabili e alle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive che riguardano i propri aspetti ambientali;

 

b)

determinare come tali prescrizioni si applicano ai propri aspetti ambientali.

 

L’organizzazione deve assicurare che tali prescrizioni legali applicabili e altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive siano tenute in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il proprio sistema di gestione ambientale.

 

 

B.2.

Rispetto degli obblighi normativi

 

Le organizzazioni che intendono registrarsi al sistema EMAS devono poter dimostrare di:

 

1)

aver identificato e conoscere le implicazioni per l’organizzazione di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente emerse nel corso dell’analisi ambientale di cui all’allegato I;

 

2)

provvedere al rispetto della normativa ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi limiti;

 

3)

aver predisposto procedure che consentano all’organizzazione di rispettare nel tempo tali obblighi.

A.3.3.

Obiettivi, traguardi e programma/i

 

L’organizzazione deve, per ogni funzione e livello pertinente, stabilire, attuare e mantenere attivi obiettivi e traguardi ambientali documentati.

 

Gli obiettivi e i traguardi devono essere misurabili, ove possibile, e devono essere coerenti con la politica ambientale, compresi gli impegni alla prevenzione dell’inquinamento, al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, al miglioramento continuo.

 

Quando stabilisce e riesamina i propri obiettivi e traguardi, un’organizzazione deve tenere in considerazione le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che l’organizzazione stessa sottoscrive, e i propri aspetti ambientali significativi. Deve anche considerare le proprie opzioni tecnologiche, le proprie esigenze finanziarie, operative e commerciali, e i punti di vista delle parti interessate.

 

Per raggiungere i propri obiettivi e traguardi, l’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attivi uno o più programmi. Il/I programma/i deve/devono contenere:

 

a)

l’indicazione delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi per ogni funzione e livello pertinente dell’organizzazione;

 

b)

i mezzi ed i tempi attraverso i quali essi devono essere raggiunti.

 

 

B.3.

Prestazioni ambientali

 

1)

Le organizzazioni devono poter dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit siano rivolti alle effettive prestazioni ambientali dell’organizzazione con riferimento agli aspetti diretti e indiretti rilevati nell’analisi ambientale di cui all’allegato I.

 

2)

Le prestazioni ambientali dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi devono essere valutate all’interno del processo di riesame della direzione. L’organizzazione deve inoltre impegnarsi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali. A tal fine può basare la sua azione su programmi ambientali locali, regionali e nazionali.

 

3)

I mezzi con cui conseguire gli obiettivi e i traguardi non possono essere considerati obiettivi ambientali. Se l’organizzazione comprende uno o più siti, ogni sito cui si applica EMAS deve soddisfare tutti i requisiti del sistema, compreso il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali definito all’articolo 2, paragrafo 2.

A.4.

Attuazione e funzionamento

 

A.4.1.

Risorse, ruoli, responsabilità e autorità

 

La direzione deve assicurare la disponibilità delle risorse indispensabili per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione ambientale. Esse comprendono le risorse umane e le competenze specialistiche, le infrastrutture organizzative, le tecnologie e le risorse finanziarie.

 

Al fine di agevolare una gestione ambientale efficace, ruoli, responsabilità e autorità devono essere definiti, documentati e comunicati.

 

L’alta direzione dell’organizzazione deve nominare un apposito rappresentante della direzione, o più di uno, il quale, indipendentemente da altre responsabilità, deve avere ruoli, responsabilità e autorità definiti per:

 

a)

assicurare che il sistema di gestione ambientale sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in conformità ai requisiti della presente norma internazionale;

 

b)

riferire all’alta direzione sulle prestazioni del sistema di gestione ambientale al fine del riesame, comprese le raccomandazioni per il miglioramento.

 

A.4.2.

Competenza, formazione e consapevolezza

B.4.

Partecipazione del personale

 

1)

L’organizzazione dovrebbe riconoscere che la partecipazione attiva del personale è un elemento trainante e il presupposto per continui miglioramenti ambientali ed è una risorsa fondamentale per migliorare le prestazioni ambientali e il metodo migliore per ancorare con successo il sistema di gestione ambientale e audit all’interno dell’organizzazione.

 

2)

Con l’espressione «partecipazione del personale» s’intende sia la partecipazione e l’informazione delle singole persone che dei loro rappresentanti. Per questo dovrebbe essere istituito uno schema di partecipazione del personale a tutti i livelli. L’organizzazione dovrebbe riconoscere che l’impegno, la risposta e il sostegno attivo da parte della direzione sono il presupposto per il successo di questi processi. In quest’ambito occorre sottolineare la necessità di un feedback da parte della direzione nei confronti del personale.

L’organizzazione deve assicurare che qualsiasi persona che esegua, per l’organizzazione stessa o per conto di essa, compiti che possono causare uno o più impatti ambientali significativi identificati dall’organizzazione, abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza, e deve conservarne le relative registrazioni.

 

L’organizzazione deve identificare le necessità formative in relazione ai propri aspetti ambientali ed al proprio sistema di gestione ambientale. Essa deve provvedere alla formazione o intraprendere altre azioni per soddisfare tali necessità, e deve conservarne le relative registrazioni.

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure affinché le persone che lavorano per l’organizzazione, o per conto di essa, siano consapevoli:

 

a)

dell’importanza della conformità alla politica ambientale, alle procedure e ai requisiti del sistema di gestione ambientale;

 

b)

degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati al proprio lavoro e dei benefici per l’ambiente dovuti al miglioramento delle proprie prestazioni individuali;

 

c)

dei propri ruoli e delle proprie responsabilità nell’ottenimento della conformità ai requisiti del sistema di gestione ambientale;

 

d)

delle conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate.

 

 

3)

Oltre a quanto indicato sopra, il personale deve essere coinvolto nel processo finalizzato al continuo miglioramento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione attraverso:

 

a)

l’analisi ambientale iniziale, l’analisi della situazione attuale e il rilevamento e la verifica delle informazioni;

 

b)

l’istituzione e l’attuazione di un sistema di gestione ambientale e audit in grado di migliorare le prestazioni ambientali;

 

c)

comitati ambientali incaricati di raccogliere informazioni e garantire la partecipazione del responsabile ambientale/rappresentanti della direzione, dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

 

d)

gruppi di lavoro congiunti per il programma d’azione ambientale e l’audit ambientale;

 

e)

l’elaborazione delle dichiarazioni ambientali.

 

4)

A tal fine sarebbe opportuno ricorrere a forme appropriate di partecipazione, come il sistema del libro dei suggerimenti o lavori di gruppo su singoli progetti o i comitati ambientali. Le organizzazioni tengono conto degli orientamenti della Commissione sulle migliori pratiche in questo settore. Su richiesta, partecipano anche i rappresentanti del personale.

A.4.3.

Comunicazione

 

L’organizzazione deve, in relazione ai propri aspetti ambientali ed al proprio sistema di gestione ambientale, stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:

 

a)

assicurare la comunicazione interna fra i differenti livelli e le diverse funzioni dell’organizzazione;

 

b)

ricevere, documentare e rispondere alle richieste pertinenti provenienti dalle parti interessate esterne.

 

L’organizzazione deve decidere se comunicare all’esterno riguardo ai propri aspetti ambientali significativi e deve documentare la propria decisione. Se l’organizzazione decide di comunicare all’esterno, essa deve stabilire ed attuare uno o più metodi di comunicazione esterna.

 

 

B.5.

Comunicazione

 

1)

Le organizzazioni devono poter dimostrare di avere un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate, comprese le comunità locali e i clienti, circa l’impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi per individuare le questioni che preoccupano il pubblico e le altre parti interessate.

 

2)

L’apertura, la trasparenza e la comunicazione periodica di informazioni ambientali sono elementi determinanti al fine di differenziare EMAS da altri sistemi analoghi. Questi fattori sono inoltre importanti per l’organizzazione perché creano un rapporto di fiducia con le parti interessate.

 

3)

EMAS è sufficientemente flessibile da consentire alle organizzazioni di predisporre informazioni mirate per un determinato pubblico, garantendo allo stesso tempo che siano disponibili tutte le informazioni necessarie a coloro che le richiedono.

A.4.4.

Documentazione

 

La documentazione del sistema di gestione ambientale deve comprendere:

 

a)

la politica ambientale, gli obiettivi e i traguardi;

 

b)

la descrizione del campo di applicazione del sistema di gestione ambientale;

 

c)

la descrizione dei principali elementi del sistema di gestione ambientale e delle loro interazioni, nonché il riferimento ai documenti correlati;

 

d)

i documenti, comprese le registrazioni, richiesti dalla presente norma internazionale;

 

e)

i documenti, comprese le registrazioni, che l’organizzazione ritiene necessari per assicurare una pianificazione, un funzionamento ed un controllo efficaci dei processi relativi ai propri aspetti ambientali significativi.

 

A.4.5.

Controllo dei documenti

 

I documenti richiesti dal sistema di gestione ambientale e dalla presente norma internazionale devono essere tenuti sotto controllo. Le registrazioni sono documenti di tipo particolare e devono essere tenute sotto controllo in conformità ai requisiti indicati nel punto A.5.4.

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per:

 

a)

approvare i documenti ai fini della loro adeguatezza prima dell’emissione;

 

b)

riesaminare e, qualora necessario, aggiornare e riapprovare i documenti;

 

c)

assicurare che le modiche e lo stato di revisione corrente dei documenti siano identificati;

 

d)

assicurare che le edizioni appropriate dei documenti applicabili siano disponibili in tutti i luoghi d’uso;

 

e)

assicurare che i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;

 

f)

assicurare che i documenti di origine esterna, che l’organizzazione ritiene necessari per la pianificazione e il funzionamento del sistema di gestione ambientale, siano identificati e che la loro distribuzione sia tenuta sotto controllo;

 

g)

impedire l’uso involontario di documenti obsoleti e applicare ad essi un’adeguata identificazione se per una qualsiasi ragione vengono conservati.

 

A.4.6.

Controllo operativo

 

L’organizzazione deve identificare e pianificare le operazioni che sono associate agli aspetti ambientali significativi identificati, in conformità alla propria politica ambientale, ai propri obiettivi e ai propri traguardi, al fine di assicurare che siano condotte nelle condizioni specificate:

 

a)

stabilendo, attuando e mantenendo attive una o più procedure documentate per tenere sotto controllo situazioni in cui l’assenza di procedure documentate potrebbe portare a difformità rispetto alla politica ambientale, agli obiettivi e ai traguardi;

 

b)

elaborando, nella/e procedura/e, i criteri operativi;

 

c)

stabilendo, attuando e mantenendo attive le procedure concernenti gli aspetti ambientali significativi identificati dei beni e dei servizi utilizzati dall’organizzazione e comunicando ai fornitori, compresi gli appaltatori, le procedure e i requisiti ad essi applicabili.

 

A.4.7.

Preparazione e risposta alle emergenze

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per individuare le potenziali situazioni di emergenza e i potenziali incidenti che possono avere un impatto sull’ambiente e le modalità di risposta ad essi.

 

L’organizzazione deve rispondere alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali e prevenire o mitigare gli impatti ambientali negativi ad essi associati.

 

L’organizzazione deve periodicamente riesaminare e, allorché necessario, revisionare le sue procedure di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza.

 

L’organizzazione deve inoltre sottoporre periodicamente a prova queste procedure, ove possibile.

 

A.5.

Verifica

 

A.5.1.

Sorveglianza e misurazione

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per sorvegliare e misurare, regolarmente, le principali caratteristiche delle proprie operazioni che possono avere un impatto ambientale significativo. La/e procedura/e deve/devono comprendere la documentazione delle informazioni che consentono di sorvegliare l’andamento delle prestazioni ambientali, dei controlli operativi applicabili e della conformità agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell’organizzazione.

 

L’organizzazione deve assicurare che sia utilizzata, e sottoposta a manutenzione, attrezzatura di sorveglianza e misurazione tarata o verificata e deve conservarne le relative registrazioni.

 

A.5.2.

Valutazione del rispetto delle prescrizioni

 

A.5.2.1.

Coerentemente con il proprio impegno al rispetto delle prescrizioni, l’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per la valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali applicabili.

 

L’organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche.

 

A.5.2.2.

L’organizzazione deve valutare il rispetto delle altre prescrizioni che essa sottoscrive. L’organizzazione, se lo desidera, può combinare tale valutazione con la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali di cui al punto A.5.2.1 o stabilire una o più procedure separate.

 

L’organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche.

 

A.5.3.

Non conformità, azioni correttive e azioni preventive

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per trattare le non conformità reali o potenziali e per intraprendere azioni correttive e azioni preventive. La/e procedura/e deve/devono definire i requisiti per:

 

a)

identificare e correggere le non conformità e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;

 

b)

esaminare le non conformità, determinarne la/e causa/e e intraprendere azioni al ne di impedirne il ripetersi;

 

c)

valutare la necessità di azioni tese a prevenire le non conformità ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il verificarsi;

 

d)

registrare i risultati delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese;

 

e)

riesaminare l’efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese. Le azioni intraprese devono essere adeguate all’importanza dei problemi e agli impatti ambientali fronteggiati.

 

L’organizzazione deve assicurare che alla documentazione del sistema di gestione ambientale siano apportate tutte le modiche necessarie.

 

A.5.4.

Controllo delle registrazioni

 

L’organizzazione deve stabilire e mantenere attive le registrazioni necessarie a dimostrare la conformità ai requisiti del proprio sistema di gestione ambientale e della presente norma internazionale, e i risultati ottenuti.

 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per l’identificazione, l’archiviazione, la protezione, la reperibilità, la conservazione e l’eliminazione delle registrazioni.

 

Le registrazioni devono essere leggibili, identificabili e rintracciabili e devono restare tali.

 

A.5.5.

Audit interno

 

L’organizzazione deve assicurare che siano condotti audit interni del sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, al fine di:

 

a)

determinare se il sistema di gestione ambientale:

 

è conforme a quanto è stato pianificato per la gestione ambientale, compresi i requisiti della presente norma internazionale,

 

è stato correttamente attuato ed è mantenuto attivo;

 

b)

fornire alla direzione informazioni sui risultati degli audit.

 

Uno o più programmi di audit devono essere pianificati, stabiliti, attuati e mantenuti attivi dall’organizzazione, tenendo in considerazione l’importanza ambientale della/e operazione/i esaminata/e e i risultati degli audit precedenti.

 

Devono essere stabilite, attuate e mantenute attive una o più procedure di audit che indichino:

 

le responsabilità e i requisiti per pianificare e condurre gli audit, per riportarne i risultati e per conservarne le relative registrazioni,

 

la determinazione dei criteri, del campo di applicazione, della frequenza e della metodologia degli audit.

 

La selezione degli auditor e la conduzione degli audit deve assicurare l’obiettività e l’imparzialità del processo di audit.

 

A.6.

Riesame della direzione

 

L’alta direzione deve riesaminare il sistema di gestione ambientale dell’organizzazione, ad intervalli pianificati, per assicurare che esso continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace. I riesami devono comprendere la valutazione delle opportunità di miglioramento e la necessità di apportare modiche al sistema di gestione ambientale, compresi politica, obiettivi e traguardi ambientali.

 

Le registrazioni dei riesami della direzione devono essere conservate.

 

Gli elementi in ingresso per i riesami della direzione devono comprendere:

 

a)

i risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive;

 

b)

le comunicazioni provenienti dalle parti interessate esterne, compresi i reclami;

 

c)

la prestazione ambientale dell’organizzazione;

 

d)

il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi;

 

e)

lo stato delle azioni correttive e preventive;

 

f)

lo stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami della direzione;

 

g)

il cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali;

 

h)

le raccomandazioni per il miglioramento.

 

Gli elementi in uscita dal riesame della direzione devono comprendere tutte le decisioni e le azioni relative a possibili modifiche alla politica ambientale, agli obiettivi e ai traguardi e ad altri elementi del sistema di gestione ambientale, coerentemente con l’impegno al miglioramento continuo.

 

Elenco degli enti nazionali di normazione

BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: ČNI (Český normalizační institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion)

FR: AFNOR (Association Française de Normalisation)

IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards/Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).

 

 

Elenco complementare degli enti nazionali di normazione

 

Enti nazionali di normazione negli Stati membri non inclusi nella norma EN ISO 14001:2004:

 

BG: BDS (Български институт за стандартизация);

 

RO: ASRO (Asociaţia de Standardizare din România).

 

Enti nazionali di normazione negli Stati membri in caso di sostituzione di un ente nazionale di normazione di cui alla norma EN ISO 14001:2004

 

CZ: ÚNMZ (Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví).


(1)  Il testo riportato nel presente allegato è utilizzato con il consenso del Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Il testo integrale può essere acquistato presso gli enti nazionali di normazione il cui elenco figura nel presente allegato. È vietata la riproduzione, in qualsiasi forma, del presente allegato a fini commerciali.


ALLEGATO III

AUDIT AMBIENTALE INTERNO

A.   Programma di audit e frequenza

1.   Programma di audit

Il programma di audit garantisce che la direzione dell’organizzazione disponga delle informazioni necessarie per esaminare le prestazioni ambientali dell’organizzazione e l’efficacia del sistema di gestione ambientale e sia in grado di dimostrare che tutti questi aspetti sono sotto controllo.

2.   Obiettivi del programma di audit

Gli obiettivi includono, in particolare, la valutazione dei sistemi di gestione in atto e determinano la conformità alle politiche e al programma dell’organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

3.   Ambito del programma di audit

L’ambito globale dei singoli audit o di ciascuna fase di un ciclo di audit, a seconda dei casi, è chiaramente definito e precisa esplicitamente:

a)

le aree interessate;

b)

le attività oggetto di audit;

c)

i criteri ambientali da considerare;

d)

il periodo cui si riferisce l’audit.

L’audit ambientale comprende l’analisi dei dati fattuali necessari per valutare le prestazioni ambientali.

4.   Frequenza dell’audit

L’audit o il ciclo di audit riguardante tutte le attività dell’organizzazione è completato, secondo il caso, a intervalli non superiori a tre anni o quattro anni se si applica la deroga di cui all’articolo 7. La frequenza con cui ogni attività è sottoposta ad audit varia in funzione dei fattori seguenti:

a)

natura, dimensione e complessità delle attività;

b)

significatività degli impatti ambientali associati;

c)

importanza ed urgenza dei problemi individuati da audit precedenti;

d)

precedenti in materia di problemi ambientali.

Le attività più complesse con un impatto ambientale maggiormente significativo sono sottoposte ad audit con maggiore frequenza.

L’organizzazione effettua gli audit almeno una volta all’anno; ciò aiuterà a dimostrare alla direzione dell’organizzazione e al verificatore ambientale che gli aspetti ambientali significativi sono sotto controllo.

L’organizzazione procede all’audit:

a)

delle proprie prestazioni ambientali; e

b)

del rispetto da parte dell’organizzazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

B.   Attività di audit

Le attività di audit comprendono colloqui con il personale, ispezione delle condizioni operative e degli impianti ed esame delle registrazioni, delle procedure scritte e di altra documentazione pertinente, con l’obiettivo di valutare le prestazioni ambientali dell’attività oggetto di audit al fine di determinare se essa sia conforme alle norme e alle disposizioni regolamentari applicabili o agli obiettivi e ai traguardi fissati in materia ambientale e se il sistema in vigore per gestire le responsabilità ambientali sia efficace e appropriato. Per determinare l’efficacia del sistema gestionale nel suo complesso è opportuno ricorrere, tra l’altro, a controlli a campione della conformità a questi criteri.

Il processo di audit comprende, in particolare, le seguenti fasi:

a)

comprensione dei sistemi di gestione;

b)

valutazione dei punti forti e dei punti deboli dei sistemi di gestione;

c)

raccolta delle pertinenti evidenze;

d)

valutazione dei risultati dell’audit;

e)

preparazione delle conclusioni dell’audit;

f)

comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell’audit.

C.   Comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell’audit

Gli obiettivi fondamentali di una relazione scritta sull’audit sono i seguenti:

a)

documentare l’ambito dell’audit;

b)

fornire alla direzione informazioni sullo stato di conformità alla politica ambientale dell’organizzazione e sui progressi ambientali dell’organizzazione;

c)

fornire alla direzione informazioni sull’efficacia e sull’affidabilità delle modalità applicate per monitorare gli impatti ambientali dell’organizzazione;

d)

dimostrare la necessità di azioni correttive, ove necessario.


ALLEGATO IV

COMUNICAZIONE AMBIENTALE

A.   Introduzione

Le informazioni ambientali sono presentate in maniera chiara e coerente in formato elettronico o cartaceo.

B.   Dichiarazione ambientale

La dichiarazione ambientale contiene almeno gli elementi descritti di seguito e rispettare i requisiti minimi qui riportati:

a)

una descrizione chiara e priva di ambiguità dell’organizzazione che chiede la registrazione EMAS e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo;

b)

la politica ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale;

c)

una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell’organizzazione e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti (allegato I.2);

d)

una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;

e)

una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla sezione C;

f)

altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge, per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi;

g)

un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

h)

il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale e la data di convalida.

La dichiarazione ambientale aggiornata contiene almeno gli elementi descritti e rispetta i requisiti minimi di cui alle lettere da e) a h).

C.   Indicatori chiave e altri indicatori esistenti di prestazioni ambientali

1.   Introduzione

Le organizzazioni riferiscono, sia nella dichiarazione ambientale sia nella dichiarazione ambientale aggiornata, in merito agli indicatori chiave nella misura in cui essi si riferiscono agli aspetti ambientali diretti dell’organizzazione e ad altri opportuni indicatori già esistenti delle prestazioni ambientali, come indicato di seguito.

Nella relazione figurano dati sul consumo/impatto effettivo. Se la comunicazione dovesse pregiudicare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali dell’organizzazione, ove tale riservatezza fosse prevista dal diritto nazionale o comunitario a tutela di un legittimo interesse economico, l’organizzazione può essere autorizzata a indicizzare le suddette informazioni nella sua relazione, ad esempio stabilendo un anno di riferimento (con numero di indice 100) da cui si evincerebbe l’andamento del consumo/impatto effettivo.

Gli indicatori:

a)

forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;

b)

sono comprensibili e privi di ambiguità;

c)

consentono la comparazione da un anno all’altro per valutare l’andamento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;

d)

consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno;

e)

consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari.

2.   Indicatori chiave

a)

Gli indicatori chiave si applicano a tutti i tipi di organizzazioni. Essi riguardano principalmente le seguenti tematiche ambientali fondamentali:

i)

efficienza energetica;

ii)

efficienza dei materiali;

iii)

acqua;

iv)

rifiuti;

v)

biodiversità; e

vi)

emissioni.

Se un’organizzazione ritiene che uno o più degli indicatori chiave non siano correlati ai propri aspetti ambientali diretti significativi, l’organizzazione in questione può non riferire in merito ai predetti indicatori chiave. L’organizzazione fornisce una motivazione in tal senso in relazione alla sua analisi ambientale.

b)

Ciascun indicatore chiave si compone di:

i)

un dato A che indica il consumo/impatto totale annuo in un campo definito;

ii)

un dato B che indica la produzione totale annua dell’organizzazione; e

iii)

una dato R che rappresenta il rapporto A/B.

Ogni organizzazione riferisce su tutti i tre elementi elencati per ciascun indicatore.

c)

Il consumo/impatto totale annuo in un determinato campo, dato A, è indicato come segue:

i)

per l’efficienza energetica

relativamente al «consumo totale diretto di energia», il consumo totale annuo di energia espresso in MWh o GJ,

relativamente al «consumo totale di energie rinnovabili», la percentuale del totale annuo di consumo di energia (elettrica e termica) prodotta dall’organizzazione da fonti rinnovabili;

ii)

per l’efficienza dei materiali

il «flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati» (esclusi i vettori di energia e l’acqua), espresso in tonnellate;

iii)

per l’acqua

il «consumo idrico totale annuo», espresso in m3;

iv)

per i rifiuti

la «produzione totale annua di rifiuti», suddivisa per tipo, espressa in tonnellate,

la «produzione totale annua di rifiuti pericolosi», espressa in chilogrammi o tonnellate;

v)

per la biodiversità

l'«utilizzo del terreno», espresso in m2 di superficie edificata;

vi)

per le emissioni

le «emissioni totali annue di gas serra», tra cui almeno le emissioni di CO2, CH4, N2O, HFC, PFC e SF6, espresse in tonnellate di CO2 equivalente,

le «emissioni annuali totali nell'atmosfera», tra cui almeno le emissioni di SO2, NOX e PM, espresse in chilogrammi o tonnellate.

Oltre agli indicatori sopraelencati, le organizzazioni possono utilizzarne anche altri per esprimere il consumo/impatto totale annuo in un determinato campo.

d)

L’indicazione della produzione totale annua dell’organizzazione, dato B, è uguale per tutti i settori, ma è adeguata ai diversi tipi di organizzazione, in funzione del tipo di attività svolto ed è comunicata come indicato di seguito:

i)

per le organizzazioni che operano nel settore della produzione (industria), indica il valore aggiunto totale annuo lordo espresso in milioni di euro (Mio EUR) o la produzione fisica totale annua espressa in tonnellate o, per le organizzazioni di piccole dimensioni, il fatturato totale annuo o il numero di addetti;

ii)

per le organizzazioni che non operano nel settore della produzione (amministrazione/servizi), si riferisce alla dimensione dell’organizzazione espressa in numero di addetti.

Oltre agli indicatori sopraelencati, le organizzazioni possono utilizzarne anche altri per esprimere la propria produzione totale annua.

3.   Altri indicatori pertinenti di prestazioni ambientali

Ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all’articolo 46.

D.   Disponibilità al pubblico

L’organizzazione deve poter dimostrare al verificatore ambientale che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell’organizzazione può facilmente avere libero accesso alle informazioni di cui alle lettere B e C.

L’organizzazione garantisce che tali informazioni siano disponibili nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’organizzazione è registrata ed eventualmente nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui sono ubicati i siti che rientrano nell’ambito della registrazione cumulativa.

E.   Responsabilità locale

Le organizzazioni che aderiscono a EMAS possono elaborare una dichiarazione ambientale complessiva concernente più ubicazioni geografiche.

Poiché la finalità del sistema EMAS è garantire la responsabilità a livello locale, le organizzazioni garantiscono che gli impatti ambientali significativi di ogni sito siano chiaramente identificati e riportati nella dichiarazione ambientale complessiva.


ALLEGATO V

LOGO EMAS

Image

1.   Il logo può essere utilizzato in una qualsiasi delle 23 lingue purché sia impiegata la seguente formulazione:

Bulgaro

:

«Проверено управление по околна среда»

Ceco

:

«Ověřený systém environmentálního řízení»

Danese

:

«Verificeret miljøledelse»

Olandese

:

«Geverifieerd milieuzorgsysteem»

Inglese

:

«Verified environmental management»

Estone

:

«Tõendatud keskkonnajuhtimine»

Finlandese

:

«Todennettu ympäristöasioiden hallinta»

Francese

:

«Management environnemental vérifié»

Tedesco

:

«Geprüftes Umweltmanagement»

Greco

:

«επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση»

Ungherese

:

«Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer»

Italiano

:

«Gestione ambientale verificata»

Irlandese

:

«Bainistíocht comhshaoil fíoraithe»

Lettone

:

«Verificēta vides pārvaldība»

Lituano

:

«Įvertinta aplinkosaugos vadyba»

Maltese

:

«Immaniggjar Ambjentali Verifikat»

Polacco

:

«Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego»

Portoghese

:

«Gestão ambiental verificada»

Rumeno

:

«Management de mediu verificat»

Slovacco

:

«Overené environmentálne manažérstvo»

Sloveno

:

«Preverjen sistem ravnanja z okoljem»

Spagnolo

:

«Gestión medioambiental verificada»

Svedese

:

«Verifierat miljöledningssystem»

2.   Il logo è:

in tre colori (verde Pantone n. 355; giallo Pantone n. 109; blu Pantone n. 286),

in nero,

in bianco, oppure

in una scala di grigio.


ALLEGATO VI

INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA REGISTRAZIONE

(informazioni da fornire ove pertinente)

1.

ORGANIZZAZIONE

 

Nome

Indirizzo

Città

Codice postale

Paese/Land/regione/comunità autonoma

Referente

Telefono

FAX

E-mail:

Sito web

Accesso pubblico alla dichiarazione ambientale o alla dichiarazione ambientale aggiornata

 

a)

su supporto cartaceo

b)

su supporto elettronico

Numero di registrazione

Data di registrazione

Data di sospensione della registrazione

Data di cancellazione della registrazione

Data della prossima dichiarazione ambientale

Data della prossima dichiarazione ambientale aggiornata

Richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 7

SÌ — NO

Codice NACE delle attività

Numero di addetti

Fatturato o bilancio annuo

2.

SITO

 

Nome

Indirizzo

Codice postale

Città

Paese/Land/regione/comunità autonoma

Referente

Telefono

FAX

E-mail:

Sito web

Accesso pubblico alla dichiarazione ambientale o alla dichiarazione ambientale aggiornata

 

a)

su supporto cartaceo

b)

su supporto elettronico

Numero di registrazione

Data di registrazione

Data di sospensione della registrazione

Data di cancellazione della registrazione

Data della prossima dichiarazione ambientale

Data della prossima dichiarazione ambientale aggiornata

Richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 7

SÌ — NO

Codice NACE delle attività

Numero di addetti

Fatturato o bilancio annuo

3.

VERIFICATORE AMBIENTALE

 

Nome del verificatore ambientale

Indirizzo

Codice postale

Città

Paese/Land/regione/comunità autonoma

Telefono

FAX

E-mail:

Numero di registrazione dell’accreditamento o dell’abilitazione

Ambito dell’accreditamento o dell’abilitazione (codici NACE)

Organismi di accreditamento o di abilitazione

Fatto a … il …/…/20

Firma del rappresentante dell’organizzazione


ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONVALIDA

Il/La sottoscritto/a …(nome).

numero di registrazione come verificatore ambientale EMAS …

accreditato o abilitato per l’ambito… (codice NACE)

dichiara di aver verificato che il sito (i siti) o l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata (1) dell’organizzazione … (denominazione)

numero di registrazione (se esistente) …

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a dichiara che:

la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009,

l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,

i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata (1) dell’organizzazione/sito (1) forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte le attività dell’organizzazione/del sito (1) svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione ambientale.

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.

Fatto a … il …/…/20..

Firma


(1)  barrare la voce non pertinente.


ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 761/2001

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, lettera l), punto i)

Articolo 2, lettera l), punto ii)

Articolo 2, lettera m)

Articolo 2, lettera n)

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, lettera o)

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, lettera p)

Articolo 2, lettera q)

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, lettera r)

Articolo 2, lettera s), primo comma

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, lettera s), secondo comma

Articolo 2, lettera t)

Articolo 2, punto 22

Articolo 2, lettera u)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma; articolo 6, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), prima frase

Articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), seconda frase

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5, prima frase

Articolo 25, paragrafo 10, primo comma

Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 25, paragrafo 10, secondo comma, seconda frase

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 41

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 8, primo comma

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 30, paragrafi 3 e 5

Articolo 4, paragrafo 8, terzo comma, prima e seconda frase

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 8, terzo comma, ultima frase

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 11, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, prima frase

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3, seconda frase, primo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 3, seconda frase, secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 5, paragrafo 5, prima frase

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 16, paragrafo 3, prima frase

Articolo 5, paragrafo 5, terza frase

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 5, quarta frase

Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma e articolo 16, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, lettera f) e articolo 5, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2, prima frase

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, ultima frase

Articolo 15, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5, prima frase

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 15, paragrafi 8 e 9

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 10

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 8

Articolo 7, paragrafo 2, prima frase

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, prima frase

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 45, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 38, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, prima frase

Articolo 41

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase

Articolo 47

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 36

Articolo 11, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 36, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 36, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 36, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, prima frase

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, terza frase

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, quarta frase

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3, prima frase

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 47

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 50

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 48

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 18

Articolo 52


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