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Document 31995R1287

Regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune

OJ L 125, 8.6.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/1999; abrog. impl. da 31999R1258

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1287/oj

31995R1287

Regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 08/06/1995 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1287/95 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando che la responsabilità di controllare le spese del FEAOG, « sezione garanzia », spetta innanzi tutto agli Stati membri, i quali designano i servizi e gli organismi competenti per il pagamento delle spese; che gli Stati membri devono assumersi tale responsabilità in modo pieno ed effettivo; che la Commissione, responsabile dell'esecuzione del bilancio comunitario, deve verificare le condizioni nelle quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli e può finanziare le spese solamente qualora tali condizioni offrano tutte le garanzie necessarie riguardo alla conformità con le norme comunitarie; che nell'ambito di un sistema decentralizzato di gestione delle spese comunitarie è essenziale che la Commissione, istituzione responsabile dei finanziamenti, abbia il diritto ed i mezzi di effettuare tutti i controlli sulla gestione delle spese che essa ritiene necessari e che siano piene ed effettive la trasparenza e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, al momento della liquidazione dei conti, la Commissione può solamente determinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la spesa totale da iscrivere nei conti generali per la sezione « garanzia » del FEAOG solamente se ci si è preventivamente assicurati che i controlli nazionali sono sufficienti e trasparenti e che gli organismi pagatori verificano l'ammissibilità e la regolarità delle domande di pagamento che evadono; che occorre pertanto prevedere il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri; che, al fine di garantire l'uniformità delle condizioni richieste per tale riconoscimento negli Stati membri, la Commissione indica delle linee guida sui criteri da applicare; che, a tal fine, è opportuno finanziare solamente le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri; che, inoltre, la trasparenza dei controlli nazionali, in particolare per quanto riguarda le procedure di ordinazione, di liquidazione e di pagamento, esige inoltre che sia limitato, se del caso, il numero di servizi e di organismi ai quali sono delegate tali responsabilità, tenuto conto delle disposizioni costituzionali di ciascuno Stato membro;

considerando che la gestione decentralizzata dei fondi comunitari, in particolare in seguito alla riforma della politica agricola comune, comporta la designazione di vari organismi pagatori; che ne consegue che, qualora uno Stato membro riconosca più di un organismo pagatore, esso deve necessariamente prevedere un interlocutore unico, per garantire una gestione coerente dei fondi ed il collegamento fra la Commissione ed i vari organismi pagatori riconosciuti, nonché per far pervenire alla Commissione, entro tempi rapidi, i dati richiesti relativi alle operazioni di vari organismi pagatori;

considerando che occorre imperativamente abbreviare il termine per la decisione di liquidazione dei conti; che è, pertanto, necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione; che, in occasione delle proprie verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo che informatico;

considerando che una decisione annua unica di liquidazione dei conti dà luogo a numerose difficoltà, in quanto deve soddisfare simultaneamente, per un determinato esercizio, per tutte le misure relative alla sezione « garanzia » del FEAOG e in tutti gli Stati membri, un'esigenza contabile di verifica della conformità delle spese con le disposizioni comunitarie; che tale decisione unica, inevitabilmente adottata in ritardo, comporta inoltre riserve e stralci; che occorre pertanto scindere tale decisione in due tipi di decisioni, l'una riguardante la liquidazione dei conti della sezione « garanzia » del FEAOG per l'anno di riferimento e l'altra che stabilisca le conseguenze dei risultati emersi dalla verifica di conformità, incluse le rettifiche finanziarie;

considerando che le verifiche di conformità e le relative decisioni di liquidazione non saranno, pertanto, legate all'esecuzione del bilancio in un esercizio determinato e che occorre stabilire il periodo massimo cui si possono riferire le conseguenze dei risultati emersi dalle verifiche di conformità;

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 729/70 (4) segnatamente sopprimendo talune disposizioni divenute prive di oggetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 729/70 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

a) i servizi e gli organismi che sono riconosciuti per pagare le spese di cui agli articoli 2 e 3, in appresso denominati "organismi pagatori".

Svolgono funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che offrono, per quanto riguarda i pagamenti di loro competenza, adeguate garanzie circa:

- il controllo dell'ammissibilità delle domande e della conformità alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione del pagamento;

- l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti effettuati;

- la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma prevista dalle norme comunitarie.

Gli organismi pagatori devono tenere i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati, nonché i documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti. Se i documenti sono depositati presso gli organismi incaricati dell'autorizzazione delle spese, questi ultimi devono trasmettere all'organismo pagatore delle relazioni sul numero di controlli effettuati, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati;

b) qualora sia riconosciuto più di un organismo pagatore, il servizio o l'organismo incaricato, da un lato, di centralizzazione e mettere a disposizione della Commissione le informazioni ad essa destinate e, dall'altro, di promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie, in appresso denominato "organismo di coordinamento".

Solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti possono ottenere un finanziamento comunitario.

2. Tenuto conto delle proprie norme costituzionali e della propria struttura istituzionale, ciascuno Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al numero minimo che garantisca che le spese di cui agli articoli 2 e 3 effettuate nel rispetto di condizioni amministrative e contabili soddisfacenti.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni relative agli organismi pagatori:

- la denominazione e lo statuto,

- le condizioni amministrative, contabili e di controllo interno secondo cui sono stati effettuati pagamenti relativi all'esecuzione delle norme comunitarie nel quadro della politica agricola comune,

- l'atto di riconoscimento.

La Commissione è immediatamente informata di qualsiasi modifica intervenuta.

4. Qualora non ricorrano più per un organismo pagatore riconosciuto uno o più presupposti per il riconoscimento, il riconoscimento è revocato, a meno che l'organismo pagatore di cui trattasi non abbia proceduto, entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema, ad introdurre i necessari adeguamenti. Lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.

5. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari destinati a coprire le spese di cui al paragrafo 1, lettera a) mediante anticipi mensili sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento. Finché non siano versati gli anticipi summenzionati, gli Stati membri mobilitano i mezzi necessari per effettuare le spese in questione in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13. »;

2) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni, riguardanti gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 4 ed inerenti alle operazioni finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG:

a) dichiarazioni di spesa e stati di previsione del fabbisogno finanziario;

b) conti annui corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione, e certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei conti trasmessi.

2. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo:

a) decide gli anticipi mensili per la copertura delle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se effettuate dal 1° al 15, ed al mese di novembre, se effettuate dal 16 al 31. Gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell'effettuazione delle spese.

Possono essere versati anticipi complementari e il comitato del Fondo ne è informato in occasione della successiva consultazione;

b) procede entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori.

La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.

Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni della lettera c);

c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.

Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.

In difetto di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che ne effettua l'esame di una decisione di rifiuto del finanziamento.

La Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la Comunità.

Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. La presente disposizione non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:

- da casi di irregolarità di cui all'articolo 8, paragrafo 2,

- da aiuti nazionali o infrazioni per i quali sono state avviate le procedure di cui agli articoli 93 e 169 del trattato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13. Tali modalità riguardano in particolare la certificazione dei conti, di cui al paragrafo 1, nonché le procedure relative alle decisioni di cui al paragrafo 2. »;

3) il testo dell'articolo 5 bis è sostituito dal seguente:

« Articolo 5 bis

Per tener conto delle eventuali difficoltà che taluni Stati membri potrebbero incontrare nell'attuazione del sistema di cui all'articolo 4, paragrafo 5 possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 13, opportune misure affinché l'onere degli interessi sia integralmente o parzialmente a carico della Comunità. »;

4) all'articolo 8, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo. »;

5) all'articolo 9, paragrafo 2, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

« 2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le disposizioni dell'articolo 188 C del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 209, lettera c) del trattato, gli agenti incaricati dalla Commissione di compiere le verifiche in loco hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti, compresi i dati elaborati o conservati su supporto informatico, inerenti alle spese finanziate dal Fondo. »

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio che inizia il 16 ottobre 1995.

2. I rifiuti di finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70, non possono riguardare spese dichiarate per un esercizio anteriore al 16 ottobre 1992, lasciando tuttavia impregiudicate le decisioni di liquidazione relative a un esercizio anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MADELIN

(1) GU n. C 284 del 12. 10. 1994, pag. 1.

(2) GU n. C 89 del 10. 4. 1995.

(3) GU n. C 383 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

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