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Document 31993R0259
Council Regulation (EEC) No 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community
Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ºfebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio
Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ºfebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio
GU L 30 del 6.2.1993, p. 1–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2007; abrogato da 32006R1013
Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ºfebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio
Gazzetta ufficiale n. L 030 del 06/02/1993 pag. 0001 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0043
REGOLAMENTO (CEE) N. 259/93 DEL CONSIGLIO del 1o febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la Comunità ha sottoscritto la Convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento; considerando che disposizioni in materia di rifiuti figurano nell'articolo 39 della Convenzione ACP-CEE del 15 dicembre 1989; considerando che la Comunità ha approvato la decisione del Consiglio dell'OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero; considerando, alla luce di quanto precede, che la direttiva 84/631/CEE (4), che organizza la sorveglianza e il controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, dev'essere sostituita da un regolamento; considerando che la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro rientrano nelle competenze nazionali; che i sistemi nazionali di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro devono tuttavia rispettare criteri minimi in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana; considerando che è importante organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente; considerando che la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (5), prevede all'articolo 5, paragrafo 1 che una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere creata dagli Stati membri con misure appropriate, se necessario o opportuno di concerto con altri Stati membri, debba consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti; che l'articolo 7 della suddetta direttiva prevede l'elaborazione, se del caso in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, di piani per la gestione dei rifiuti da notificare alla Commissione e stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti e che tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri; considerando che è necessario applicare procedure diverse a seconda del tipo di rifiuti e della loro destinazione, nonché della loro spedizione a scopo di smaltimento o di ricupero; considerando che le spedizioni di rifiuti devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione; considerando che gli Stati membri dovrebbero poter attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, prendendo, nel rispetto del trattato, disposizioni per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti, tranne nel caso di rifiuti pericolosi prodotti nello Stato membro di spedizione in quantitativi così limitati da rendere antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in tale Stato; che il problema specifico dello smaltimento di tali quantitativi limitati richiede la cooperazione degli Stati membri in questione e l'enventuale ricorso ad una procedura comunitaria; considerando che le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi dev'essere vietata per proteggere l'ambiente di tali paesi; che deroghe devono essere applicabili alle esportazioni verso paesi dell'EFTA che sono anche parti della convenzione di Basilea; considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a condizioni che assicurino una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti; considerando che gli accordi relativi alle esportazioni di rifiuti destinati al ricupero con paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere riesaminati periodicamente dalla Commissione che a seguito di tale esame propone, se del caso, di riconsiderare le condizioni di tali esportazioni, con possibilità di introdurre un divieto; considerando che le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde della decisione dell'OCSE sono generalmente escluse dalle procedure di controllo del presente regolamento in quanto tali rifiuti, se adeguatamente ricuperati nel paese di destinazione, non dovrebbero presentare rischi per l'ambiente; che sono necessarie alcune deroghe a tale esclusione conformemente alla legislazione comunitaria e alla decisione dell'OCSE; che sono necessarie deroghe anche per rintracciare più facilmente tali spedizioni all'interno della Comunità e per tener conto di casi eccezionali; che tali rifiuti devono essere soggetti alla direttiva 75/442/CEE; considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde dell'OCSE verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a consultazioni della Commissione con il paese di destinazione; che da tali consultazioni può risultare opportuno che la Commissione presenti proposte al Consiglio; considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi che non sono parti della Convenzione di Basilea devono essere soggette ad accordi specifici tra tali paesi e la Comunità; che gli Stati membri devono in casi eccezionali poter concludere posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento accordi bilaterali per l'importazione di rifiuti specifici prima che la Comunità abbia concluso tali accordi, nel caso di rifiuti destinati al ricupero, per evitare un'interruzione del trattamento dei rifiuti e, nel caso di rifiuti destinati allo smaltimento, qualora il paese di spedizione non abbia né possa ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto; considerando che occorre stabilire l'obbligo di riprendere, smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti, qualora la spedizione non possa essere eseguita conformemente alle clausole previste dal documento di accompagnamento o dal contratto; considerando che la persona il cui comportamento sia all'origine di un traffico illecito deve riprendere e/o smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti e che, quando tale persona non vi provveda, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione devono all'occorrenza intervenire; considerando che è importante creare un sistema di garanzie finanziarie o garanzie equivalenti; considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni utili per l'attuazione del presente regolamento; considerando che i documenti previsti dal presente regolamento devono essere messi a punto, e gli allegati devono essere adeguati secondo una procedura comuni-taria, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico; b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile; c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa (6); d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente; e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico. 3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE: - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (7). I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunatamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A. e) Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento. Articolo 2 Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) rifiuti: i rifiuti quali definiti nell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE; c) autorità competenti: le autorità competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 36 o da paesi terzi; c) autorità competente di spedizione: l'autorità competente per la zona di partenza della spedizione, designata dagli Stati membri conformemente all'articolo 36 o da paesi terzi; d) autorità competente di destinazione: l'autorità, designata dagli Stati membri conformemente all'articolo 36, competente per il territorio in cui la spedizione si conclude o nel cui territorio si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima dello smaltimento in mare, fatte salve le convenzioni esistenti sullo smaltimento in mare, oppure designata da paesi terzi; e) autorità competente di transito: la singola autorità designata dagli Stati membri a norma dell'articolo 36, competente per lo Stato attraverso il quale transita la spedizione; f) corrispondente: l'organo centrale designato da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, conformemente all'articolo 37; g) notificatore: qualsiasi persona fisica o ente giuridico cui venga assegnato l'obbligo della notifica, cioè una delle seguenti persone che intenda trasferire o far trasferire i rifiuti: i) la persona la cui attività abbia prodotto i rifiuti in questione (produttore iniziale); oppure ii) qualora questo risultasse impossibile, un operatore riconosciuto a tal fine da uno Stato membro oppure un commerciante o intermediario iscritto o riconosciuto che si occupi dello smaltimento o del recupero dei rifiuti; oppure iii) qualora le succitate persone fossero ignote o non riconosciute, la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale (detentore): oppure iv) in caso di importazione o di transito di rifiuti attraverso la Comunità, la persona designata dalla legislazione dello Stato di spedizione, oppure, in mancanza di detta designazione, la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale (detentore); h) destinatario: la persona o l'impresa alla quale i rifiuti vengono spediti ai fini del ricupero o dello smaltimento; i) smaltimento: lo smaltimento quale definito nell'articolo 1, lettera e) della direttiva 75/442/CEE; j) centro autorizzato: qualsiasi impianto o qualsiasi impresa autorizzata o riconosciuta a norma dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE (8), degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE (9); k) ricupero: il ricupero quale definito dall'articolo 1, lettera f) della direttiva 75/442/CEE; l) Stato di spedizione: qualsiasi Stato in partenza dal quale una spedizione di rifiuti è prevista o effettuata; m) Stato di destinazione: qualsiasi Stato verso il quale è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti per lo smaltimento, il ricupero o il carico a bordo prima dello smaltimento in mare, fatte salve le convenzioni esistenti sullo smaltimento in mare; n) Stato di transito: qualsiasi Stato, diverso dallo Stato di spedizione o di destinazione, attraverso il quale è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti; o) documento di accompagnamento: il documento di accompagnamento uniforme da redigere conformemente all'articolo 42; p) convenzione di Basilea: la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento; q) quarta convenzione di Lomé: la convenzione di Lomé del 15 dicembre 1989; r) decisione OCSE: la decisione del Consiglio dell'OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero. TITOLO II SPEDIZIONI DI RIFIUTI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ Capitolo A Smaltimento dei rifiuti Articolo 3 1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti, a scopo di smaltimento, da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2 e l'articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione, alle autorità competenti di transito e al destinatario. 2. La notifica deve obbligatoriamente includere tutte le eventuali tappe intermedie della spedizione dal luogo di spedizione fino alla destinazione finale. 3. La notifica si effettua mediante un documento di accompagnamento rilasciato dall'autorità competente di spedizione. 4. Nell'ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione addizionali. 5. Il notificatore fornisce sul documento di accompagnamento informazioni, concernenti in particolare: - l'origine, la composizione e l'entità dei rifiuti destinati allo smaltimento, compresa, nel caso di cui all'articolo 2, lettera g), punto ii), l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l'identità dei produttori iniziali; - le disposizioni previste in materia di itinerari e di assicurazioni relative ai danni a terzi; - le misure da adottare per garantire la sicurezza dei trasporti e, in particolare, il rispetto da parte del vettore delle condizioni stabilite dagli Stati membri interessati per l'esercizio di attività di trasporto di questo tipo; - l'identità del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro di smaltimento, nonché il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacità tecniche adeguate per lo smaltimento dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli né per l'uomo né per l'ambiente; - le operazioni relative allo smaltimento menzionate nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE. 6. Il notificatore deve stipulare con il destinatario un contratto per lo smaltimento dei rifiuti. Il contratto può comprendere tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 o alcune di esse. Nel contratto deve figurare l'obbligo - per il notificatore, conformemente all'articolo 25 e all'articolo 26, paragrafo 2 di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento; - per il destinatario, di fornire al notificatore quanto prima e non oltre 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti, un certificato che attesti che lo smaltimento dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti. Copia del contratto deve essere fornita, a richiesta, all'autorità competente. Qualora il trasporto si effettui tra due stabilimenti appartenenti allo stesso soggetto giuridico, il contratto anzidetto può essere sostituito da una dichiarazione con cui il soggetto di cui trattasi si impegni a smaltire i rifiuti. 7. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali. 8. L'autorità competente di spedizione può decidere, secondo la legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica al posto del notificatore all'autorità competente di destinazione con copia al destinatario e all'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può decidere di non procedere ad alcuna notifica qualora intenda essa stessa sollevare obiezioni immediate nei confronti della spedizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obiezioni. Articolo 4 1. Ricevuta la notifica, l'autorità competente di destinazione ne invia conferma, entro tre giorni lavorativi, al notificatore e copia della conferma alle altre autorità competenti interessate e al destinatario. 2. a) L'autorità competente di destinazione dispone di 30 giorni a decorrere dalla data di invio della conferma per prendere la decisione che autorizza la spedizione con o senza condizioni o per negare l'autorizzazione. Essa può anche richiedere informazioni supplementari. Essa dà la propria autorizzazione solo qualora non siano state sollevate obiezioni né da parte sua né dalle altre autorità competenti. L'autorizzazione è soggetta a tutte le condizioni in materia di trasporto previste alla lettera d). L'autorità competente di destinazione decide non prima di 21 giorni dopo l'invio della conferma. Essa può tuttavia prendere la propria decisione più rapidamente qualora disponga del consenso scritto delle altre autorità competenti interessate. L'autorità competente di destinazione comunica per iscritto la propria decisione al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate. b) Le autorità competenti di spedizione e di transito hanno il diritto di sollevare obiezioni entro un termine di 20 giorni dalla data di invio della conferma. Esse possono altresì chiedere ulteriori informazioni. Le obiezioni in questione devono essere trasmesse per iscritto al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate. c) Le obiezioni e condizioni di cui alle lettere a) e b) si basano sul paragrafo 3. d) Entro 20 giorni dall'invio della conferma le autorità competenti di spedizione e di transito possono stabilire le condizioni relative al trasporto dei rifiuti nel territorio di loro competenza. Tali condizioni devono essere comunicate per iscritto al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate e figurare nel documento di accompagnamento. Esse non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente nell'ambito della loro giurisdizione e devono rispettare gli accordi vigenti, in particolare le convenzioni internazionali al riguardo. 3. a) i) Al fine di attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato, adottare misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti o per sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti. Tali misure sono immediatamente notificate alla Commissione che informa gli altri Stati membri. ii) Le disposizioni di cui al punto i) non si applicano nel caso di rifiuti pericolosi (quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE) prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui sia antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato. iii) Lo Stato membro di destinazione coopera con lo Stato membro di spedizione, ove questo ritenga che le disposizioni di cui al punto ii) siano applicabili al fine di risolvere la questione a livello bilaterale. Qualora non si trovi una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione che ne determina l'esito conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. b) Le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti, sollevare obiezioni motivate nei confronti delle spedizioni previste qualora non siano conformi alla direttiva 75/442/CEE, in particolare agli articoli 5 e 7; i) allo scopo di attuare il principio dell'autosufficienza ai livelli comunitario e nazionale; ii) qualora l'impianto debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti; iii) allo scopo di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti. c) Inoltre le autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito possono sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione prevista: - se non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica; - se il notificatore o il destinatario si sia reso colpevole, in passato, di spedizioni illegali. In tal caso, l'autorità competente di spedizione può rifiutare tutte le spedizioni in cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale, oppure - se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. 4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 2, le autorità competenti ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni e siano rispettate le condizioni fissate per il trasporto, esse ne inviano immediatamente comunicazione scritta al notificatore, con copia al destinatario ed alle altre autorità competenti interessate. Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione, si procede a una nuova notifica. 5. L'autorità competente di destinazione notifica la sua autorizzazione timbrando opportunamente il documento di accompagnamento. Articolo 5 1. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di destinazione. 2. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e compila per il resto il documento di accompagnamento inviandone una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. 3. Una copia o, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione. 4. Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia. 5. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 6. 6. Il più presto possibile e non oltre 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti il destinatario invia sotto sua responsabilità al notificatore e alle altre autorità competenti interessate un certificato di smaltimento. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è allegato ad esso. Capitolo B Rifiuti destinati al ricupero Articolo 6 1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti destinati al ricupero, come previsto dall'allegato III, da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2 e l'articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al destinatario. 2. La notifica deve obbligatoriamente includere tutte le eventuali tappe intermedie della spedizione dal luogo di spedizione fino alla destinazione finale. 3. La notifica si effettua mediante il documento di accompagnamento rilasciato dall'autorità competente di spedizione. 4. Nell'ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione addizionali. 5. Il notificatore fornisce informazioni sul documento di accompagnamento concernenti in particolare: - l'origine, la composizione e l'entità dei rifiuti destinati al ricupero, compresa l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l'identità dei produttori iniziali; - le disposizioni previste in materia di itinerari e di assicurazione relative ai danni a terzi; - le misure da adottare per garantire la sicurezza dei trasporti e, in particolare, il rispetto da parte del vettore delle condizioni stabilite dagli Stati membri interessati per l'esercizio di attività di trasporto di questo tipo; - l'identità del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro per il ricupero nonché il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacità tecniche adeguate per il ricupero dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli né per l'uomo né per l'ambiente; - le operazioni relative al ricupero menzionate nell'allegato IIB della direttiva 75/442/CEE; - il metodo previsto per lo smaltimento dei rifiuti residui dopo che si è proceduto al riciclaggio; - il quantitativo del materiale riciclato in relazione ai rifiuti residui; - il valore presunto del materiale riciclato. 6. Il notificatore deve stipulare con il destinatario un contratto per il ricupero dei rifiuti. Il contratto può comprendere tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 o alcune di esse. Nel contratto deve figurare l'obbligo: - per il notificatore, conformemente all'articolo 25 e all'articolo 26, paragrafo 2, di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento; - per il destinatario, di fornire, nel caso di ritrasferimento dei rifiuti a scopo di ricupero in un altro Stato membro o in un paese terzo, la notifica del paese iniziale di spedizione; - per il destinatario, di fornire al notificatore quanto prima e non oltre 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti, un certificato che attesti che il ricupero dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti. Copia del contratto deve essere fornita, a richiesta, all'autorità competente. Qualora il trasporto si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto in questione può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare i rifiuti. 7. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali. 8. L'autorità competente di spedizione può decidere, secondo la legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica, al posto del notificatore, alla competente autorità di destinazione, con copia al destinatario ed alla competente autorità di transito. Articolo 7 1. Ricevuta la notifica, l'autorità competente di destinazione invia conferma entro tre giorni lavorativi al notificatore e copia della medesima alle altre autorità competenti e al destinatario. 2. Le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito dispongono di 30 giorni dopo la spedizione della conferma per formulare obiezioni sulla spedizione. Tali obiezioni si basano sul paragrafo 4. Qualsiasi obiezione deve essere formulata per iscritto al notificatore e alle altre autorità competenti interessate entro 30 giorni. Le autorità competenti interessate possono decidere di formulare un consenso scritto entro un periodo inferiore a 30 giorni. Il consenso o il diniego scritto possono essere trasmessi per posta o telefax, seguito da invio postale. Il consenso scade dopo un anno civile, tranne se specificato diversamente. 3. Le autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito dispongono di 20 giorni dopo la spedizione della conferma per fissare le condizioni relative al trasporto di rifiuti nell'ambito della loro giurisdizione. Tali condizioni devono essere notificate per iscritto al notificatore, deve esserne inviata copia alle autorità competenti interessate e devono essere inserite nel documento di accompagnamento. Esse non possono essere più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nell'ambito della loro giurisdizione e terranno debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali. 4. a) Le autorità competenti di destinazione e di spedizione possono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata: - conformemente alla direttiva 75/442/CEE, in particolare all'articolo 7, oppure, - se la spedizione non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica, oppure, - se il notificatore o il destinatario si sia reso colpevole, in passato, di spedizioni illegali. In questo caso, l'autorità competente di spedizione può rifiutare qualsiasi spedizione che coinvolga la persona in questione conformemente alla legislazione nazionale, oppure - se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, oppure - qualora il rapporto tra i rifiuti ricuperabili e non ricuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al ricupero finale o il costo del ricupero e il costo dello smaltimento della parte non ricuperabile non giustifichino il ricupero in base a considerazioni economiche ed ambientali. b) Le autorità competenti di transito possono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata basandosi sul secondo, terzo e quarto trattino della lettera a). 5. Se, entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità competenti ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni e siano rispettate le condizioni fissate per il trasporto, esse ne inviano immediatamente comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate. Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione si procede ad una nuova notifica. 6. In caso di consenso preliminare scritto l'autorità competente notifica la propria autorizzazione timbrando opportunamente il documento di accompagnamento. Articolo 8 1. Se non è stata presentata nessuna obiezione, la spedizione può essere effettuata al termine del periodo di 30 giorni. Tuttavia il tacito consenso scade un anno civile da tale data. Se le autorità competenti decidono di dare un consenso scritto, la spedizione può essere effettuata non appena ricevuti tutti i consensi necessari. 2. Il notificatore inserisce la data di spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. 3. Una copia del documento di accompagnamento oppure, su richiesta delle competenti autorità, un suo esemplare, accompagna ciascuna spedizione. 4. Tutte le imprese che partecipano successivamente all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia. 5. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti destinati al ricupero, il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, escluso il certificato di cui al paragrafo 6. 6. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di ricupero dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato. Articolo 9 1. Le autorità competenti aventi giurisdizione su impianti di ricupero specifici possono decidere, nonostante l'articolo 7, che non solleveranno obiezioni sulle spedizioni di taluni tipi di rifiuti verso un impianto di ricupero specifico. Tali decisioni possono essere limitate per un periodo di tempo specifico; possono essere tuttavia revocate in qualsiasi momento. 2. Le autorità competenti che scelgono questa opzione informano la Commissione sul nome, sull'indirizzo dell'impianto di ricupero e sulle tecnologie impiegate, nonché sui tipi di rifiuti a cui si applica la decisione e sul periodo stabilito. Anche la revoca deve essere notificata alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni alle altre autorità competenti interessate della Comunità e al segretariato dell'OCSE. 3. Tutte le spedizioni destinate a tali impianti necessitano una notifica alle autorità competenti interessate conformemente all'articolo 6. Tale notifica deve pervenire prima della partenza della spedizione. Le autorità competenti degli Stati membri di spedizione e di transito possono sollevare obiezioni su ogni spedizione di questo tipo basandosi sull'articolo 7, paragrafo 4 oppure imporre condizioni relative al trasporto. 4. Nei casi in cui alle autorità competenti, che decidono nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, venga chiesto di rivedere il contratto di cui all'articolo 6, paragrafo 6, dette autorità ne informano la Commissione. In questi casi l'informazione relativa alla notifica e i contratti o le parti dei contratti soggetti a revisione devono pervenire sette giorni prima della data dell'inizio della spedizione in modo che tale revisione possa essere effettuata in modo appropriato. 5. Alle spedizioni in corso di attuazione si applica l'articolo 8, paragrafi da 2 a 6. Articolo 10 Le spedizioni di rifiuti per il ricupero di cui all'allegato IV, nonché di rifiuti per il ricupero non ancora attribuiti ad uno degli allegati II, III o IV, sono soggette alle stesse procedure previste dagli articoli 6, 7 e 8 salvo consenso delle autorità competenti interessate formulato per iscritto prima dell'inizio della spedizione. Articolo 11 1. Per poter rintracciare più facilmente le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero elencati nell'allegato II, essi sono accompagnati dalle seguenti indicazioni, firmate dal detentore: a) nome e indirizzo del detentore; b) usuale descrizione commerciale del rifiuto; c) quantità dei rifiuti; d) nome e indirizzo del destinatario; e) operazione di ricupero, specificata nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE; f) data prevista di spedizione. 2. Le indicazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali. Capitolo C Spedizione di rifiuti a scopo di smaltimento e ricupero tra Stati membri con transito attraverso paesi terzi Articolo 12 Fatti salvi gli articoli da 3 a 10, qualora la spedizione di rifiuti si svolga tra Stati membri con transito attraverso uno o più paesi terzi, a) il notificatore invia copia della notifica alla/alle competente/i autorità del/dei paese/i terzo/i; b) la competente autorità di destinazione chiede alla competente autorità del/dei paese/i terzo/i se desidera dare il proprio consenso scritto alla spedizione in programma - nel caso di paesi parti della convenzione di Basilea, entro 60 giorni, a meno che abbia rinunciato a questo diritto conformemente alle disposizioni della convenzione, oppure - nel caso di paesi che non sono parti della convenzione di Basilea, entro un periodo di tempo convenuto tra le competenti autorità. In entrambi i casi la competente autorità di destinazione, prima di dare la propria autorizzazione, attende, se necessario, di aver ricevuto detto consenso. TITOLO III Spedizioni di rifiuti all'interno degli Stati membri Articolo 13 1. I titoli II, VII e VIII non si applicano alle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro. 2. Gli Stati membri istituiscono tuttavia un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema dovrebbe tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dal presente regolamento. 3. Ogni Stato membro informa la Commissione sul suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni dei rifiuti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. 4. Gli Stati membri possono applicare, all'interno della loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II, VII e VIII. TITOLO IV ESPORTAZIONE DI RIFIUTI Capitolo A Rifiuti destinati allo smaltimento Articolo 14 1. Tutte le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, ad eccezione di quelle verso i paesi EFTA che aderiscono anche alla convenzione di Basilea. 2. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, è vietata altresì qualsiasi esportazione di rifiuti, a scopo di smaltimento, nei paesi EFTA: a) se un paese EFTA di destinazione vieta l'importazione di tali rifiuti o se non ha acconsentito per iscritto all'importazione specifica dei rifiuti in questione; b) se l'autorità competente di spedizione nella Comunità ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti nel paese EFTA di destinazione in questione secondo metodi ecologicamente corretti. 3. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti destinati allo smaltimento di cui è autorizzata l'esportazione in paesi EFTA siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione. Articolo 15 1. Il notificatore invia la notifica all'autorità competente di spedizione mediante il documento di accompagnamento conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario. Il documento di accompagnamento è rilasciato dall'autorità competente di spedizione. Non appena ricevuta la notifica, l'autorità competente di spedizione invia entro 3 giorni lavorativi una conferma scritta della notifica al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate. 2. L'autorità competente di spedizione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari. L'autorità competente di spedizione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti e se ha ricevuto dal notificatore le copie di cui al paragrafo 4. Se del caso l'autorizzazione è subordinata a eventuali condizioni di trasporto di cui al paragrafo 5. L'autorità competente di spedizione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma. Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti. Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle altre autorità competenti interessate, all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità e al destinatario. 3. Le autorità competenti di spedizione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni, entro un termine di 60 giorni dalla data di spedizione della conferma, basate sull'articolo 4, paragrafo 3. Esse possono anche chiedere informazioni supplementari. Le eventuali obiezioni debbono essere trasmesse per iscritto al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate. 4. Il notificatore fornisce alla competente autorità di spedizione una copia: a) dell'accordo scritto del paese EFTA di destinazione in merito alla spedizione prevista; b) della conferma da parte del paese EFTA di destinazione dell'esistenza di un contratto tra il notificatore e il destinatario, in cui si garantisce la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in questione; se richiesta, deve essere fornita una copia del contratto. Il contratto deve inoltre prevedere l'obbligo per il destinatario di fornire: - al notificatore e all'autorità competente interessata, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dei rifiuti da smaltire, una copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, eccezion fatta per il certificato di cui al secondo trattino; - il più presto possibile - e non oltre 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti - al notificatore ed all'autorità competente interessata un certificato di smaltimento sotto la sua responsabilità. Il modulo del certificato fa parte del documento che accompagna la spedizione. Il contratto stipula inoltre che, qualora il destinatario rilasci un certificato inesatto, con la conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, egli deve far fronte ai costi che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nella zona di giurisdizione dell'autorità competente di spedizione, nonché dal loro smaltimento secondo metodi alternativi ecologicamente corretti; c) il consenso scritto alla spedizione prevista dall'altro (dagli altri) Stato/Stati di transito che è/sono parti della convenzione di Basilea, tranne qualora tale Stato/tali Stati non vi abbia/abbiano rinunciato a norma della stessa convenzione. 5. Le autorità competenti di transito nella Comunità dispongono di un termine di 60 giorni dalla spedizione della conferma per fissare le condizioni relative alle spedizioni di rifiuti nella zona di loro giurisdizione. Tali condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle previste per spedizioni analoghe effettuate interamente nella zona di giurisdizione dell'autorità in questione. 6. L'autorità competente di spedizione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento. 7. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di spedizione. 8. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data di spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Una copia oppure, su richiesta delle competenti autorità, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione. Tutti i soggetti che partecipano successivamente all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano una copia. Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore all'ultimo ufficio doganale di uscita all'atto dell'uscita dei rifiuti dalla Comunità. 9. Non appena i rifiuti siano usciti dalla Comunità, l'ufficio doganale di uscita trasmette una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione. 10. Qualora, 42 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione non abbia ricevuto dal destinatario comunicazione della ricezione dei rifiuti, essa ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione. La stessa procedura si applica se, 180 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione non ha ricevuto dal destinatario il certificato di smaltimento di cui al paragrafo 4. 11. L'autorità competente di spedizione può decidere, in conformità della legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica al posto del notificatore, con copia al destinatario e all'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può decidere di non procedere ad alcuna notifica qualora intenda essa stessa sollevare obiezioni immediate nei confronti della spedizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obiezioni. 12. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali. Capitolo B Esportazioni di rifiuti destinati al ricupero Articolo 16 1. Tutte le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero sono vietate, ad eccezione di quelle verso: a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE; b) altri paesi - aderenti alla convenzione di Basilea e/o che hanno concluso con la Comunità, o con la Comunità e gli Stati membri, accordi bilaterali, multilaterali o regionali in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, nonché del paragrafo 2 in appresso; oppure - che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui detti accordi siano conformi alla normativa comunitaria, all'articolo 11 della convenzione di Basilea, nonché al paragrafo 2 in appresso. Gli accordi in questione vengono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengano conclusi accordi in conformità del primo trattino. 2. Gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b) garantiscono una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in conformità dell'articolo II della convenzione di Basilea, in particolare: a) garantiscono che le operazioni di ricupero siano effettuate in un centro autorizzato che soddisfi i requisiti di una gestione ecologicamente corretta; b) stabiliscono le condizioni di trattamento degli elementi non ricuperabili dei rifiuti e, se del caso, obbligano il notificatore a riprenderli; c) consentono, se del caso, la verifica in loco dell'esatta esecuzione degli accordi, d'intesa con i paesi interessati; d) formano oggetto di riesame periodico da parte della Commissione, la prima volta entro il 31 dicembre 1996, tenuto conto dell'esperienza acquisita e della capacità dei paesi interessati di effettuare le operazioni di ricupero in modo da fornire piena garanzia di una gestione ecologicamente corretta. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta revisione. Se il riesame porta alla conclusione che le garanzie sul piano ecologico sono insufficienti, la continuazione delle esportazioni di rifiuti in tali condizioni sarà riconsiderata su proposta della Commissione, inclusa anche la possibilità di divieto. 3. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, è vietata qualsiasi esportazione di rifiuti destinati al ricupero nei paesi di cui al paragrafo 1; a) se tali paesi vietano ogni importazione di tali rifiuti o non hanno acconsentito all'importazione specifica dei rifiuti in questione; b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti in uno dei paesi in questione secondo metodi ecologicamente corretti. 4. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti di cui è autorizzata l'esportazione a scopo di ricupero siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione. Articolo 17 1. Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione notifica a tutti i paesi cui non si applica la decisione dell'OCSE l'elenco dei rifiuti riportato nell'allegato II e chiede conferma scritta che tali rifiuti non sono soggetti a controllo nel paese di destinazione e che questo ultimo accetta che determinate categorie di detti rifiuti siano spedite senza ricorrere alle procedure di controllo applicabili agli allegati III o IV, ovvero chiede di indicare se alcuni di detti rifiuti sono soggetti a tali procedure o alla procedura di cui all'articolo 15. Qualora tale conferma non sia ancora pervenuta sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta appropriate proposte al Consiglio. 2. Se i rifiuti di cui all'allegato II vengono esportati, sono destinati ad operazioni di ricupero in un impianto funzionante o autorizzato a funzionare nel paese importatore conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Inoltre, in casi da determinarsi, è istituito un sistema di sorveglianza basato sulla concessione automatica preventiva di licenze di esportazione in conformità della procedura stabilita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tale sistema prevede in ogni caso che una copia della licenza di esportazione sia trasmessa immediatamente alle autorità del paese interessato. 3. Qualora i rifiuti in questione siano soggetti a controllo nel paese di destinazione e su richiesta di tale paese in conformità del paragrafo 1, oppure qualora un paese di destinazione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea, che considera pericolosi taluni tipi di rifiuti di cui all'allegato II, le esportazioni dei rifiuti in questione in detto paese sono soggette a controllo. Lo Stato membro di esportazione o la Commissione notifica tutti questi casi al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE; in consultazione con il paese di destinazione, la Commissione determina quale procedura di controllo debba essere applicata, se quella prevista per l'allegato III o per l'allegato IV oppure la procedura prevista all'articolo 15. 4. Se i rifiuti di cui all'allegato III sono esportati dalla Comunità a scopo di ricupero verso o attraverso paesi in cui viene applicata la decisione dell'OCSE, si applicano gli articoli 6, 7, 8 e l'articolo 9, paragrafi 1, 3, e 4 e 5, fermo restando che le disposizioni concernenti le autorità competenti di spedizione e di transito si applicano solo alle autorità competenti nella Comunità. 5. Inoltre le autorità competenti dei paesi di esportazione e di transito comunitari sono informate della decisione di cui all'articolo 9. 6. Se i rifiuti destinati al ricupero, di cui all'allegato IV, e i rifiuti a scopo di ricupero che non sono ancora stati inclusi in alcuno degli allegati II, III e IV, sono esportati per il ricupero verso o attraverso paesi in cui è d'applicazione la decisione dell'OCSE, si applica per analogia l'articolo 10. 7. Inoltre, se i rifiuti sono esportati conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6: - un esemplare del documento di accompagnamento deve essere consegnato dal vettore all'ultimo ufficio doganale di partenza allorché i rifiuti escono dalla Comunità; - non appena i rifiuti escono dalla Comunità, l'ufficio doganale di partenza invia copia del documento di accompagnamento alla competente autorità di esportazione; - se, 42 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente di esportazione non ha ricevuto alcuna informazione dal destinatario in merito alla ricezione dei rifiuti, essa ne informa senza indugio l'autorità competente di destinazione; - il contratto stipula che, qualora il destinatario rilasci un certificato inesatto, con conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, egli deve far fronte ai costi che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nella zona di giurisdizione dell'autorità competente di spedizione, nonché dal loro smaltimento o ricupero secondo metodi alternativi ecologicamente corretti. 8. Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV nonché i rifiuti destinati al ricupero che non siano ancora stati inclusi in nessuno degli allegati II, III o IV vengono esportati verso o attraverso un paese cui non si applica la decisione dell'OCSE: - si applica per analogia l'articolo 15, ad eccezione del paragrafo 3; - è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4. Salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o multilaterali conclusi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) e in base alla procedura di controllo di cui al presente articolo, paragrafi 4 o 6 o all'articolo 15. Capitolo C Esportazione di rifiuti negli Stati ACP Articolo 18 1. Sono vietate tutte le esportazioni di rifiuti verso gli Stati ACP. 2. Questo divieto non osta a che uno Stato membro verso il quale uno Stato ACP ha scelto di esportare rifiuti per la trasformazione, restituisca i rifiuti trasformati allo Stato ACP di origine. 3. In caso di riesportazione verso gli Stati ACP, ogni spedizione dev'essere corredata d'un esemplare del documento di accompagnamento con il timbro di autorizzazione. TITOLO V IMPORTAZIONI DI RIFIUTI NELLA COMUNITÀ Capitolo A Rifiuti destinati allo smaltimento Articolo 19 1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, tranne quelle provenienti: a) da paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea; b) da altri paesi - aderenti alla convenzione di Basilea, o - con cui la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che garantiscano che le operazioni di smaltimento sono effettuate in un centro autorizzato e secondo i requisiti di una gestione ecologicamente corretta; - che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento, compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che contemplino le medesime garanzie di cui sopra e garantiscano che i rifiuti provengono dal paese di spedizione e che lo smaltimento verrà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi ai sensi del secondo trattino della presente lettera, oppure - che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2. 2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per lo smaltimento di rifiuti specifici, qualora tali rifiuti non vengano gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. Gli accordi in questione devono essere conformi alle condizioni stabilite nel paragrafo 1, lettera b), terzo trattino del presente articolo, e devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla loro data di messa in applicazione. 3. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono tenuti a presentare preventivamente una richiesta debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione in considerazione del fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti. 4. L'autorità competente di destinazione vieta l'introduzione di rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che essi non vi saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti. Articolo 20 1. La notifica va indirizzata all'autorità competente di destinazione utilizzando il documento di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, con copia al destinatario dei rifiuti e alle autorità competenti di transito. Il documento di accompagnamento deve essere rilasciato dall'autorità competente di destinazione. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione invia al notificatore una conferma scritta con copie alle competenti autorità di transito nella Comunità. 2. L'autorità competente di destinazione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti interessate. L'autorizzazione è subordinata alle eventuali condizioni di trasporto previste al paragrafo 5. 3. Entro 60 giorni dall'invio della copia della conferma, le autorità competenti di destinazione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Esse possono altresì richiedere un complemento di informazioni. Le obiezioni sono comunicate per iscritto al notificatore con copie alle altre autorità competenti interessate nella Comunità. 4. L'autorità competente di destinazione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari. Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle competenti autorità di transito nella Comunità, al destinatario e agli uffici doganali di entrata nella Comunità. L'autorità competente di destinazione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma. Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 393R0259.1L'autorità competente di destinazione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento. 5. L'autorità competente di destinazione e di transito nella Comunità dispone di un termine di 60 giorni a decorrere dall'invio della conferma per stabilire condizioni relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente all'interno della zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione. 6. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di destinazione. 7. Quando ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore agli uffici doganali di ingresso nella Comunità. Una copia oppure, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione. Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia. 8. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 9. 9. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di smaltimento dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato. Capitolo B Importazioni di rifiuti destinati al ricupero Articolo 21 1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al ricupero, ad eccezione di quelle provenienti da: a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE. b) altri paesi - aderenti alla convenzione di Basilea e/o che hanno concluso, con la Comunità, o con la Comunità ed i suoi Stati membri, accordi bilaterali o multilaterali oppure regionali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea che garantiscano che l'operazione di ricupero è effettuata in un centro autorizzato e soddisfa i requisiti di una gestione ecologicamente corretta, oppure - che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, sempreché detti accordi siano conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della convenzione di Basilea con le garanzie succitate. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento o dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del primo trattino della presente lettera, oppure - che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2. 2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per il ricupero di rifiuti specifici, qualora uno Stato membro li ritenga necessari per evitare interruzioni del trattamento dei rifiuti prima che la Comunità abbia concluso gli accordi in questione. Tali accordi in questione devono inoltre essere conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della convenzione di Basilea; devono essere notificati alla Commissione prima della loro conclusione e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del paragrafo 1, lettera b), primo trattino del presente articolo. Articolo 22 1. Se i rifiuti destinati al ricupero sono importati da o attraverso paesi in cui viene applicata la decisione dell'OCSE, si applicano, per analogia, le seguenti procedure di controllo: a) per i rifiuti di cui all'allegato III: articoli 6, 7 e 8, articolo 9, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e articolo 17, paragrafo 5; b) per i rifiuti di cui all'allegato IV ed i rifiuti che non sono ancora stati inclusi negli allegati II, III o IV; articolo 10. 2. Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV, nonché i rifiuti che non siano ancora stati inclusi in nessuno degli allegati II, III e IV, vengono importati da o attraverso un paese cui non si applica la decisione dell'OCSE: - si applica per analogia l'articolo 20, - è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o multilaterali conclusi in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e in base alle procedure di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 20. TITOLO VI TRANSITO DI RIFIUTI AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ O ATTRAVERSO LA COMUNITÀ PER LO SMALTIMENTO O IL RICUPERO FUORI DI ESSA Capitolo A Rifiuti destinati a smaltimento e ricupero (eccetto transito di cui all'articolo 24) Articolo 23 1. Allorché i rifiuti destinati allo smaltimento e, eccetto in casi di cui all'articolo 24, quelli destinati al ricupero, sono spediti attraverso uno o più Stati membri, la notifica è inviata mediante il documento di accompagnamento uniforme all'ultima autorità competente di transito nella Comunità, con copia al destinatario, alle altre autorità competenti interessate e agli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità. 2. L'ultima autorità competente di transito nella Comunità invia senza indugio ricevuta della notifica al notificatore. Le altre autorità competenti nella Comunità comunicano, a norma del paragrafo 5, le loro osservazioni all'ultima autorità competente di transito nella Comunità, la quale si pronuncia successivamente in merito con una risposta scritta al notificatore entro il termine di 60 giorni, autorizzando la spedizione con o senza riserve, o imponendo - se del caso - le condizioni prescritte dalle altre autorità competenti di transito, o negando l'autorizzazione a procedere alla spedizione. Essa può anche chiedere informazioni supplementari. Ogni diniego o riserva deve essere motivato. Essa invia copia certificata conforme della sua decisione alle altre autorità competenti interessate e agli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, la spedizione è ammessa nella Comunità soltanto se il notificatore ha ricevuto il consenso scritto dell'ultima autorità competente di transito. Detta autorità esprime il suo consenso apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento. 4. Le autorità competenti di transito nella Comunità dispongono di un termine di 20 giorni decorrente dalla notifica per fissare, all'occorrenza, condizioni relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni simili effettuate interamente nella zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione. 5. Il documento di accompagnamento è rilasciato dall'ultima autorità competente di transito nella Comunità. 6. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione. Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore all'ufficio doganale di uscita all'atto dell'uscita dei rifiuti dalla Comunità. Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia. 7. Non appena i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'ufficio doganale di uscita trasmette una copia del documento di accompagnamento all'ultima autorità competente di transito nella Comunità. Inoltre, entro 42 giorni dal momento in cui i rifiuti sono usciti dalla Comunità il notificatore dichiara o certifica a quest'autorità competente, con copia alle altre autorità competenti di transito, che i rifiuti hanno raggiunto la destinazione prevista. Capitolo B Transito di rifiuti destinati a ricupero provenienti o destinati ad un paese cui si applica la decisione dell'OCSE Articolo 24 1. Per il transito attraverso uno o più Stati membri di rifiuti destinati al ricupero di cui agli allegati III e IV, originari di un paese cui si applica la decisione dell'OCSE e trasferiti per il ricupero in un paese cui si applica la medesima decisione, è necessaria una notifica a tutte le autorità competenti di transito di ciascuno Stato membro interessato. 2. La notifica è effettuata mediante il documento di accompagnamento. 3. Ricevuta la notifica, la o le autorità competenti di transito inviano, entro tre giorni lavorativi, una conferma al notificatore e al destinatore. 4. La o le autorità competenti di transito possono formulare obiezioni motivate sulla spedizione programmata in base all'articolo 7, paragrafo 4. L'obiezione deve essere trasmessa per iscritto al notificatore e alle autorità competenti di transito degli altri Stati membri interessati entro 30 giorni a decorrere dalla data di invio della conferma. 5. L'autorità competente di transito può decidere di trasmettere il consenso scritto entro un termine inferiore a 30 giorni. In caso di transito dei rifiuti di cui all'allegato IV, e di rifiuti che non sono ancora stati inclusi negli allegati II, III e IV, il consenso deve essere formulato per iscritto. 6. La spedizione può essere effettuata solo se non esiste alcuna obiezione. TITOLO VII DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 25 1. Quando una spedizione di rifiuti, autorizzata dalle autorità competenti interessate, non può svolgersi conformemente alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto di cui agli articoli 3 e 6, l'autorità competente di spedizione, entro il termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui ne è informata, vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua giurisdizione o altrove all'interno dello Stato di spedizione, a meno che consideri soddisfacente che possano essere smaltiti o ricuperati secondo metodi alternativi ecologicamente corretti. 2. Nei casi previsti al paragrafo 1, si deve effettuare una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione di tali rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni. 3. L'obbligo del notificatore e, in subordine, l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i rifiuti viene meno quando il destinatario abbia rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8. Articolo 26 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. 2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni. 3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti. 4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. 5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito. Articolo 27 1. Tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo d'applicazione del presente regolamento sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26, nonché le spese di smaltimento o ricupero. 2. Dette garanzie sono restituite quando è fornita la prova mediante: - il certificato di smaltimento o di ricupero attestante che i rifiuti sono giunti a destinazione e sono stati smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti; - l'esemplare T 5 compilato in conformità del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (10) attestante che, in caso di transito attraverso la Comunità, i rifiuti sono usciti dalla Comunità. 3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate ai sensi del presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri. Articolo 28 1. Pur rispettando gli obblighi impostigli dall'applicazione degli articoli 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 o 24, il notificatore può avvalersi di una procedura di notifica generale quando rifiuti destinati allo smaltimento o al ricupero, aventi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche, vengono periodicamente spediti allo stesso destinatario seguendo il medesimo percorso. Se, per circostanze imprevedibili, tale percorso non può essere seguito, il notificatore informa le competenti autorità interessate al più presto o prima che abbia inizio la spedizione se in quel momento è già nota l'esigenza di una modifica del percorso. Qualora la modifica del percorso sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle di cui alla notifica generale, questa procedura non è applicata. 2. Nell'ambito di una procedura di notifica generale, un'unica notifica può riferirsi a più spedizioni di rifiuti, per un periodo massimo di un anno. La durata indicata può essere ridotta previo accordo tra le autorità competenti interessate. 3. Le autorità competenti interessate subordinano l'accordo relativo all'uso di tale procedura di notifica generale all'invio a posteriori di informazioni complementari. Se la composizione dei rifiuti non corrisponde a quella notificata o le condizioni imposte per la spedizione non sono rispettate, le autorità competenti revocano detto accordo con una comunicazione ufficiale al notificatore. Copia di tale comunicazione è inviata alle altre autorità competenti interessate. 4. La notifica generale è effettuata mediante il documento di accompagnamento. Articolo 29 I rifiuti sottoposti a notifiche diverse non devono essere mischiati durante la spedizione. Articolo 30 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che le spedizioni di rifiuti abbiano luogo in conformità del presente regolamento. Tali disposizioni possono prevedere ispezioni degli stabilimenti e delle imprese in conformità dell'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE e controlli per campione delle spedizioni. 2. I controlli possono essere segnatamente effettuati: - all'origine, presso il produttore, il detentore o il notificatore; - a destinazione, presso il destinatario finale; - alle frontiere esterne della Comunità; - durante il trasporto all'interno della Comunità. 3. I controlli possono comprendere l'ispezione dei documenti, la conferma dell'identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti. Articolo 31 1. Il documento di accompagnamento deve essere stampato e compilato e ogni complemento di documentazione e informazione di cui agli articoli 4 e 6 deve essere fornito in una lingua accettabile per l'autorità competente - di spedizione di cui agli articoli 3, 7, 15 e 17 sia per le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità che per le esportazioni di rifiuti: - di destinazione di cui agli articoli 20 e 22 in caso di importazione di rifiuti; - di transito di cui agli articoli 23 e 24. A richiesta delle altre autorità competenti interessate, il notificatore fornisce una traduzione in una lingua per loro accettabile. 2. Ulteriori modalità possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. TITOLO VIII ALTRE DISPOSIZIONI Articolo 32 Le disposizioni delle convenzioni internazionali sui trasporti, elencate all'allegato I, di cui gli Stati membri sono parte devono essere soddisfatte per quanto riguarda i rifiuti cui si riferisce il presente regolamento. Articolo 33 1. Possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati. 2. Le spese relative alla reintroduzione dei rifiuti, comprese quelle relative alla spedizione, allo smaltimento o al ricupero dei rifuiti con un metodo alternativo ecologicamente corretto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 e dell'articolo 26, paragrafo 2 sono a carico del notificatore o, in caso di impossibilità, degli Stati membri interessati. 3. Le spese relative allo smaltimento o al ricupero con un metodo alternativo ecologicamente corretto, a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, sono poste a carico del destinatario. 4. Le spese relative allo smaltimento o al ricupero, compresa l'eventuale spedizione, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, sono poste a carico del notificatore e/o del destinatario a seconda della decisione delle autorità competenti interessate. Articolo 34 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 nonché le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di responsabilità civile e qualunque sia il luogo in cui i rifiuti vengono smaltiti o ricuperati, il produttore di tali rifiuti adotta tutti i provvedimenti necessari per procedere o far procedere allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti al fine di proteggere la qualità dell'ambiente conformemente alle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE. 2. Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a garantire l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1. Articolo 35 Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da esse inviati sono conservati nella Comunità per almeno tre anni dalle autorità competenti, dal notificatore e dal destinatario. Articolo 36 Gli Stati membri designano la o le autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento. In materia di transito è designata da ciascuno Stato membro una sola autorità competente. Articolo 37 1. Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno almeno un corrispondente incaricato d'informare e consigliare le persone o le imprese che si rivolgono ad esso. Il corrispondente della Commissione informa i corrispondenti degli Stati membri di qualsiasi eventuale questione che gli venga sottoposta e che riguardi questi ultimi e viceversa. 2. La Commissione riunisce periodicamente, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, i suddetti corrispondenti per esaminare con loro i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento. Articolo 38 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, telex e telefax delle autorità competenti e dei corrispondenti come pure il timbro delle autorità competenti. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione qualsiasi modifica da apportare a tali informazioni. 2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. La Commissione trasmette inoltre agli Stati membri i piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE. Articolo 39 1. Gli Stati membri possono designare gli uffici doganali di entrata o di uscita per le spedizioni di rifiuti che rispettivamente entrano nella Comunità o ne escono, e ne informano la Commissione. La Commissione pubblica, e se necessario aggiorna, l'elenco di detti uffici nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Se gli Stati membri decidono di designare gli uffici doganali di cui al paragrafo 1, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per posti di frontiera all'entrata o all'uscita della Comunità diversi da quelli designati. Articolo 40 Se del caso, o se necessario, gli Stati membri cooperano, in contatto con la Commissione, con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, direttamente o tramite il segretariato della convenzione di Basilea, tra l'altro attraverso lo scambio di informazioni, la promozione di nuove tecniche ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di corretto comportamento. Articolo 41 1. Anteriormente alla fine di ogni anno civile gli Stati membri compilano una relazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 della convenzione di Basilea e la trasmettono al segretariato di detta convenzione, con copia alla Commissione. 2. Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni, conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (11). Articolo 42 1. La Commissione redige al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento e, se del caso, modifica successivamente secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, il documento di accompagnamento standard, compreso il modulo di certificato di smaltimento o di ricupero (integrato nel documento di accompagnamento o, provvisoriamente, allegato all'attuale documento di accompagnamento di cui alla direttiva 84/631/CEE) tenendo conto in particolare: - dei pertinenti articoli del presente regolamento; - delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali. 2. L'attuale modulo di documento di accompagnamento si utilizza per analogia fino a che sarà stabilito il nuovo documento di accompagnamento. Il modulo del certificato di smaltimento o di ricupero da allegare all'attuale documento di accompagnamento è stabilito al più presto. 3. Senza pregiudizio della procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 3, lettere c) e d) relativa all'allegato II A, la Commissione adegua gli allegati II, III e IV conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, al solo scopo di rispecchiare le modifiche già stabilite in base al meccanismo di revisione dell'OCSE. 4. La procedura di cui al paragrafo 1 si applica anche per definire una gestione ecologicamente corretta tenendo conto delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali. Articolo 43 La direttiva 84/631/CEE è abrogata con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento. Le spedizioni effettuate in base agli articoli 4 e 5 di detta direttiva devono essere portate a termine entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento. Articolo 44 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile quindici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 1o febbraio 1993. Per il Consiglio Il Presidente N. HELVEG PETERSEN (1) GU n. C 115 del 6. 5. 1992, pag. 4. (2) GU n. C 94 del 13. 4. 1982, pag. 276 e parere reso il 20 gennaio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 10. (4) GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48). (5) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE (GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32). (6) GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 24. (7) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20. (8) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48). (9) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41. (10) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1. (11) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48. ALLEGATO I ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPORTI MENZIONATE ALL'ARTICOLO 32 (1) 1. ADR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (1957) 2. COTIF Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (1985), comprendente in allegato I: RID Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (1985) 3. Convenzione SOLAS Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (1974) 4. Codice IMGD (1) Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 5. Convenzione di Cicago Convenzione relativa al trasporto aereo civile (1944), il cui allegato 18 riguarda il trasporto aereo di merci pericolose (IT: Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose) 6. Convenzione MARPOL Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi (1973/1978) 7. ADNR Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (1970) (1) Questo elenco comprende le convenzioni in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento. (2) Dal 1o gennaio 1985, il codice IMDG è stato integrato nella convenzione Solas. ALLEGATO II LISTA VERDE DI RIFIUTI (1)() A. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA, NON DISPERSIBILE (2)() I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe: 7112 10 - Rifiuti di oro 7112 20 - Rifiuti di platino (l'espressione « platino » include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio) 7112 90 - di altri metalli preziosi, es.: argento NB: (1) Il mercurio è specificamente escluso come componente di questi metalli (2) I rifiuti di componenti elettrici possono essere sostituiti soltanto da metalli o leghe (3) Rottami elettronici (i quali devono rispondere a certe specifiche che il meccanismo di revisione dovrà precisare) I seguenti rifiuti e rottami ferrosi: rottame di lingotti di ferro o acciaio rifusi: 7204 10 - Rifiuti e rottami di ghisa 7204 21 - Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile 7204 29 - Rifiuti e rottami di altri acciai legati 7204 30 - Rifiuti e rottami di ferro o acciaio stagnato 7204 41 - Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che no 7204 49 - Altri rifiuti e rottami ferrosi 7204 50 - Lingotti di rottame rifusi ex 7302 10 - Rottami di ferro ed acciaio usato per rotaie I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe: 7404 00 - Rifiuti e rottami di rame 7503 00 - Rifiuti e rottami di nichel 7602 00 - Rifiuti e rottami di alluminio ex 7802 00 - Rifiuti e rottami di piombo 7902 00 - Rifiuti e rottami di zinco 8002 00 - Rifiuti e rottami di stagno ex 8101 91 - Rifiuti e rottami di tungsteno ex 8102 91 - Rifiuti e rottami di molibdeno ex 8103 10 - Rifiuti e rottami di tantalio 8104 20 - Rifiuti e rottami di magnesio ex 8105 10 - Rifiuti e rottami di cobalto ex 8106 00 - Rifiuti e rottami di bismuto ex 8107 10 - Rifiuti e rottami di cadmio ex 8108 10 - Rifiuti e rottami di titanio ex 8109 10 - Rifiuti e rottami di zirconio ex 8110 00 - Rifiuti e rottami di antimonio ex 8111 00 - Rifiuti e rottami di manganese ex 8112 11 - Rifiuti e rottami di berillio ex 8112 20 - Rifiuti e rottami di cromo ex 8112 30 - Rifiuti e rottami di germanio ex 8112 40 - Rifiuti e rottami di vanadio ex 8112 91 Rifiuti e rottami di - Afnio - Indio - Niobio - Renio - Gallio - Talio ex 2805 30 Rifiuti e rottami di torio e terre rare ex 2804 90 Rifiuti e rottami di selenio ex 2804 50 Rifiuti e rottami di tellurio B. ALTRI RIFIUTI METALLICI PRODOTTI DALLA DERIVAZIONE DI FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI 2620 11 Zinco commerciale solido Zinco contenente scorie: - Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) - Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) - Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) - Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) - Cimatura di zinco Cimatura di alluminio ex 2620 90 Scorie dai processi dei metalli peziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi C. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA NON DISPERSIBILE ex 2504 90 Rifiuti di grafite ex 2514 00 Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no 2525 30 Rifiuti di mica ex 2529 21 Feldspato; leucite; nefelina e nefelina sienite; fluorite contenente, in peso, il 97 % o meno di fluoruro di calcio ex 2804 61 ex 2804 69 Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura D. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE Includendo ma non limitati a: 3915 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche 3915 10 - di polimeri di etilene 3915 20 - di polimeri di stirene 3915 30 - di polimeri di cloruro di vinile 3915 90 Polimerizzati o copolimerizzati - polipropilene - polietilene tereftalato - acrilonitrile copolimero - butadine copolimero - stirene copolimero - poliammidi - polibutilene tereftalati - policarbonati - polifenileni solfuri - polimeri acrilici - paraffine (C10 - C13) - poliuretano (non contenente clorofluorocarbone) - polisiloxalani (siliconi) - polimetil metalcrilato - polivinil alcool - polivinile butirrato - polivinile acetato - politereftalati fluorati (teflon, PTFE) 3915 90 Resine o prodotti di condensazione di - resine urea formaldeide - resine fenoli formaldeidi - resine melanine formaldeidi - resine epossidiche - resine alchiliche - poliammidi E. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA 4707 00 Rifiuti e avanzi di carta e cartone: 4707 10 - Carta Kraft ondulata non imbianchita o cartone o di carta increspata o cartone 4707 20 - Altre carte o cartoni fatti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata 4707 30 - Carta o cartone fatti principalmente di pasta meccanica (es.: giornali, riviste e stampe simili) 4707 90 - Altri, includendo ma non limitati a: 1) cartoni laminati 2) rifiuti o pezzi non assortiti F. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE ex 7001 00 Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri vetri radioattivi Rifiuti di fibre di vetro G. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE ex 6900 00 Rifiuti di ceramiche che sono cotte dopo la modellatura, incluse navi di ceramica ex 8113 00 Rifiuti e rottami di cermets Ceramiche costituite da fibre non elencate altrove H. RIFIUTI TESSILI 5003 Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo) 5003 10 - non cardati né pettinati 5003 90 - altri 5103 Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo 5103 10 - cascame di lana o di peli fini di animali 5103 20 - altri rifiuti di peli fini di animale 5103 30 - rifiuti di peli grossolani di animale 5202 Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo) 5202 10 - rifiuti di filati, inclusi residui di fili 5202 91 - catarzo (seta grossolana) 5202 99 - altri 5301 30 Corde e rifiuti di lino ex 5302 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.) ex 5303 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè) ex 5304 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave ex 5305 19 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco ex 5305 29 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee) ex 5305 99 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse 5505 Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte 5505 10 - di fibre sintetiche 5505 20 - di fibre artificiali 6309 00 Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati 6310 Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili 6310 10 - sortiti 6310 90 - altri I. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIÙ 4004 00 Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi da caucciù indurito) e granuli ottenuti da esso 4012 20 Pneumatici usati ex 4017 00 Rifiuti e residui di caucciù indurito (es.: ebanite) J. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI 4401 30 Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari 4501 90 Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato K. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI 2301 00 Farine, carni e pellets, disidratate e sterilizzate, di carne o scarti di carne, di pesce o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici non adatti al consumo umano ma adatti al consumo animale o altri fini; ciccioli 2302 00 Crusca ed altri residui, sia o no in forma di pellets, derivati da mutamenti, macinatura o altri lavori di cereali o di piante leguminose 2303 00 Residui di amido manufatto e residui similari, polpa di barbabietola, canna da zucchero ed altri rifiuti di zucchero manufatto, residui o fecci dalla fabbricazione della birra o dalla distillazione sia o no in forma di pellets 2304 00 Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio di soia, usati per il mangime degli animali 2305 00 Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio di noce usato per il mangime degli animali 2306 00 Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio vegetale, usati per il mangime degli animali ex 2307 00 Fecci di vino ex 2308 00 Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove 1522 00 Mellon (grassi semiossidati): residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale 1802 00 Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao L. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO 0502 00 Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli 0503 00 Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto 0505 90 Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione 0506 90 Rifiuti di ossa e midolli d'osso, non lavorati, sgrassati semplicemente preparati (ma non tagliati per dare forma), trattati con l'acido o degelatinizzati 4110 00 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio M. ALTRI RIFIUTI 8908 00 Navi e altri mezzi acquatici rottamati, totalmente vuoti di qualsiasi carico che può essere classificato come sostanza o rifiuto pericoloso Rottami di motori di veicoli drenati dai liquidi 0501 00 Rifiuti di capelli umani ex 0511 91 Rifiuti di pesce Anodi saldati di coke petrolio e/o bitume Gessi da impianti di desolforizzazione di fumi (FGD) Rifiuti di gesso da pannelli di rivestimento o muri di intonaco derivati dalla demolizione di edifici ex 2621 Ceneri volanti e pesanti da impianti per la produzione di energia elettrica a carbone (3)() Rifiuti di paglia Calcestruzzo in pezzi Catalizzatori spenti: - Rifiuti fluidi da cracking catalitico di catalizzatori - Metalli preziosi prodotti da catalizzatori - Catalizzatori di metalli di transizione Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali 2618 00 Scorie granulari provenienti dalla fabbricazione del ferro e dell'acciaio ex 2619 00 Scorie derivate dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (4)() 3103 20 Scorie basiche provenienti dalla produzione di ferro e acciaio e utilizzate nei fertilizzanti fosfatici ed altri usi ex 2621 00 Scorie dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20 %) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (e.g. DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasive ex 2621 00 Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina ex 2621 00 Carbone attivo spento Zolfo in forma solida ex 2836 50 Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9) Cloruro di sodio, calcio e potassio Rifiuti di film fotografici e rifiuti di film fotografici non contenenti argento Macchine fotografiche monouso senza batterie ex 2818 10 Carburo di silicio (1)() La parola « ex » indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato. (2)() Per forma « non dispersibile » si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi. (3)() Questa voce dovrà corrispondere a certe specificazioni che il meccanismo di revisione dovrà precisare. (4)() In questa voce rientra anche l'utilizzazione delle scorie come fonte di biossido di titanio e di vanadio. ALLEGATO III LISTA AMBRA DI RIFIUTI (1)() ex 2619 00 Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (2)() 2620 19 Ceneri e residui di zinco 2620 20 Ceneri e residui di piombo 2620 30 Ceneri e residui di rame 2620 40 Ceneri e residui di alluminio 2620 50 Ceneri e residui di vanadio 2620 90 Ceneri e residui contenenti metalli o composti di metallo, non specificati altrove Residui dalla produzione di allumina, non specificati altrove 2621 00 Altre ceneri e residui, non specificati altrove Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani 2713 90 Rifiuti dalla produzione/processi di petrolio coke e bitume, escluse saldature anodiche Batterie piombo/acido in pezzi o rottami Rifiuti di oli esausti non più idonei all'utilizzo per il quale sono stati fabbricati Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non elencati altrove Macchine fotografiche monouso senza batterie Rifiuti derivati da trattamenti di superfici di metalli e plastiche non contenenti cianuri inorganici Rifiuti cemento-asfalto Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango Rifiuti di legno o di sughero trattati Batterie o accumulatori usati, diversi dagli accumulatori a piombo/acido, e rifiuti e pezzi provenienti dalla produzione di batterie e accumulatori, non elencati altrove ex 3915 90 Nitrocellulosa ex 7001 10 Vetri provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ex 4110 00 Polveri, ceneri, fanghi e farine di pelle ex 2529 21 Fanghi di fluoruro di calcio Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango Scorie di zinco contenenti fino al 18 %, in peso, di zinco Fanghi da galvanizzazione Soluzioni di decapaggio dei metalli Sabbie usate in operazioni di fonderia Composti del tallio Naftaleni policlorinati Eteri Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida che contengono tracce di cianuri inorganici Soluzioni di perossido di idrogeno Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie ex 2804 80 Rifiuti e residui di arsenico ex 2805 40 Rifiuti e residui di mercurio Ceneri di metalli preziosi, fanghi, polveri ed altri residui quali: - ceneri da incenerimento di circuiti stampati in cartone - ceneri di film Rifiuti di catalizzatori non compresi nella lista verde Residui da percolati dei processi di zincatura, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, geotite, ecc. Rifiuti di idrossido di allumino Rifiuti di allumina Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da: - cianuri inorganici, eccetto i metalli preziosi - cianuri organici Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione ed uso di sostanze chimiche di preservamento del legno Fanghi di petrolio con piombo Sabbia usata per limatura Clorofluorocarboni Alogeni (Halons) Residui da frantumazione di automobili (batuffoli - frazione leggera di metalli e plastica in pezzi) Fluidi termici (per trasferimento calore) Fluidi idraulici Fluidi per freni Fluidi antigelo Resine a scambio ionico Rifiuti della lista ambra che dovranno essere riesaminati in priorità nel quadro del meccanismo di revisione dell'OCSE Composti organici del fosforo Solventi non alogenati Solventi alogenati Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di ricupero di solventi organici Feci e letame liquido da porcilaia Rifiuti solidi urbani Rifiuti domestici Rifiuti derivati dalla produzione, preparazione ed uso di biocidi e fitofarmaci Rifiuti dalla produzione e preparazione di prodotti farmaceutici Soluzioni acide Soluzioni basiche Agenti tensioattivi Composti di alogenuro inorganici, non elencati altrove Rifiuti provenienti dai dipositivi di controllo per l'inquinamento industriale (per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi), non specificati altrove Gesso proveniente da processi dell'industria chimica (1)() La parola « ex » indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato. (2)() Questa enumerazione comprende ceneri, residui, scorie, loppe, prodotti da schiumatura, rifiuti di disincrostamento, polveri, fanghi e cake, salvo che un materiale figuri espressamente altrove. ALLEGATO IV LISTA ROSSA DI RIFIUTI Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorobifenili (PCB) e/o policlorotrifenili (PCT) e/o polibromobifenili (PBB), incluso qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, ad un livello pari o superiore a 50 mg/kg Rifiuti consistenti, che contengono o che sono contaminati da qualsiasi dei seguenti: - tutti i prodotti della famiglia dei policloro dibenzofurani - tutti i prodotti della famiglia delle policloro diberrodiossine Amianto (polvere e fibre) Prodotti ceramici in fibre che hanno proprietà simili a quelle dell'amianto Fanghi di compositi antiurto al piombo Rifiuti della lista rossa che dovranno essere riesaminati in priorità nel quadro del meccanismo di revisione dell'OCSE Rifiuti o residui catramosi (esclusi i cemento-asfalto) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi Perossidi diversi dal perossido di idrogeno