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Document 52007PC0572

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l’estensione del periodo transitorio {COM(2007) 578 definitivo}

/* COM/2007/0572 def. - COD 2007/0202 */

52007PC0572

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l’estensione del periodo transitorio {COM(2007) 578 definitivo} /* COM/2007/0572 def. - COD 2007/0202 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 8.10.2007

COM(2007) 572 definitivo

2007/0202 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l’estensione del periodo transitorio

(presentata dalla Commissione) {COM(2007) 578 definitivo}

RELAZIONE

( Contesto

Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio armonizza le norme relative ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia fra Stati membri e la loro introduzione o reintroduzione nella Comunità in provenienza da paesi terzi. Il regolamento è stato pubblicato il 13 giugno 2003, è entrato in vigore il 3 luglio 2003 e si applica agli animali da compagnia che viaggiano insieme al proprietario.

Il regolamento ha introdotto fra l’altro il passaporto per gatti, cani e furetti, necessario per i movimenti da uno Stato membro all’altro, per dimostrare che l’animale è stato vaccinato contro la rabbia. È questo l’unico requisito affinché gli animali da compagnia possano viaggiare in tutti gli Stati membri.

Tuttavia, il regolamento prevede alcune deroghe specifiche per gli spostamenti di animali da compagnia verso alcuni Stati membri nel corso di un periodo transitorio pari a cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, vale a dire fino al 3 luglio 2008. Tali deroghe vanno riviste entro la fine del suddetto periodo, alla luce dell’esperienza acquisita dagli Stati membri con l’attuazione degli articoli 6, 8 e 16 del regolamento e di un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

A tal fine, e in conformità dell’articolo 23 del regolamento, la Commissione doveva presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° febbraio 2007, una relazione sulla necessità di mantenere il test sierologico, insieme alle proposte appropriate per determinare il regime da applicare dopo il periodo transitorio.

( Individuazione del problema

Poiché la valutazione scientifica è durata più a lungo del previsto, la relazione della Commissione uscirà in ritardo. Per tener conto in modo adeguato delle conclusioni della relazione è dunque opportuno estendere il periodo transitorio sopra citato.

( Obiettivo della proposta

L’obiettivo della presente proposta della Commissione è quello di estendere il periodo transitorio e di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 998/2003.

La presente proposta è collegata alla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in riferimento all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

2007/0202 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l’estensione del periodo transitorio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia[4] fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

2. Inoltre, l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni a partire dalla data d’entrata in vigore del regolamento, l’introduzione di cani e gatti nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito sia soggetta a condizioni speciali, tenuto conto della particolare situazione di quegli Stati membri per quanto riguarda la rabbia.

3. L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni a partire dalla data d’entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri che si sono dotati di requisiti speciali per il controllo dell'echinococcosi e delle zecche alla data d’entrata in vigore del regolamento possano subordinare l'introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei medesimi requisiti. La Finlandia, l’Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito applicano i requisiti specifici d’introduzione per quanto riguarda l’echinococcosi; inoltre Malta, l’Irlanda e il Regno Unito prevedono che cani e gatti debbano essere sottoposti a un trattamento aggiuntivo contro le zecche, che deve risultare dal passaporto dell’animale.

4. I regimi transitori di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 verranno a scadenza il 3 luglio 2008. L’articolo 23 di tale regolamento prevede che i regimi transitori siano rivisti entro la fine del periodo di transizione previsto.

5. Al tal fine, e in conformità dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003, la Commissione ha dovuto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° febbraio 2007, una relazione sulla necessità di mantenere l'esame sierologico, e avanzare proposte atte a determinare il regime da applicare successivamente ai regimi transitori di cui agli articoli 6, 8 e 16 del regolamento stesso. La relazione dovrebbe basarsi sull’esperienza finora acquisita e su un’analisi del rischio fondata su un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

6. Su richiesta della Commissione, l’EFSA ha emesso un parere scientifico per assistere la Commissione nella proposta delle opportune modifiche, scientificamente fondate, al regolamento (CE) n. 998/2003. Inoltre, la Commissione doveva anche tener conto delle relazioni degli Stati membri relative alle esperienze da essi acquisite durante l’attuazione degli articoli 6, 8 e 16 del regolamento.

7. Poiché però la valutazione scientifica è durata più a lungo del previsto, la relazione della Commissione uscirà in ritardo. Per tener conto in modo adeguato delle conclusioni della relazione è opportuno estendere il periodo dei regimi transitori.

8. È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 998/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:

(1) All'articolo 6, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Fino al 31 agosto 2009, l’introduzione degli animali da compagnia elencati all'allegato I, parte A nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata alle seguenti condizioni:”

(2) All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Fino al 31 agosto 2009, la Finlandia, l’Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito per quanto riguarda l’echinococcosi e l’Irlanda e il Regno Unito per quanto riguarda le zecche possono subordinare l’introduzione di animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme speciali in atto alla data d’entrata in vigore del presente regolamento.”

(3) All'articolo 23, la data del “1° gennaio 2008” è sostituita dalla data del “1° settembre 2009”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C 325 del 24.12.2002, pag. 133.

[4] GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 245/2007 della Commissione (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 9).

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