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Document 52007PC0291

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (versione codificata)

/* COM/2007/0291 def. - ACC 2007/0101 */

52007PC0291

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (versione codificata) /* COM/2007/0291 def. - ACC 2007/0101 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 4.6.2007

COM(2007) 291 definitivo

2007/0101 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil[3]; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 737/90 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV del regolamento codificato.

737/90 (adattato)

2007/0101 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil[7], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

737/90 considerando (1)

(2) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Cernobil, si sono disperse nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi.

737/90 considerando (3) (adattato)

(3) Fatto salvo l'eventuale futuro ricorso, se necessario, alle disposizioni del regolamento (Euratom) n. [3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva[9]], la Comunità, per quanto riguarda le conseguenze specifiche dell'incidente di Cernobil, dovrebbe far sì che i prodotti agricoli e trasformati destinati all'alimentazione umana e suscettibili di contaminazione, siano introdotti nella Comunità soltanto in base a modalità comuni.

737/90 considerando (4)

(4) Occorre che dette modalità comuni tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.

737/90 considerando (6) (adattato)

(5) L'osservanza delle tolleranze massime dovrebbe continuare a essere oggetto di controlli adeguati e ogni inadempienza potrà essere sanzionata mediante divieti d'importazione.

737/90 considerando (7) (adattato)

(6) La contaminazione radioattiva in numerosi prodotti agricoli è diminuita e continuerà a decrescere fino ai livelli esistenti prima dell'incidente di Cernobil; è quindi necessario stabilire una procedura per l'esclusione di questi prodotti dal campo di applicazione del regolamento n. [3954/87] .

737/90 considerando (8) (adattato)

(7) Poiché il presente regolamento riguarda tutti i prodotti agricoli e trasformati destinati all'alimentazione umana, non occorre applicare nella fattispecie la procedura di cui all'articolo 14 della direttiva 2004/68/CE del Consiglio[10] .

737/90 considerando (9) (adattato)

(8) I provvedimenti necessari per attuare il presente regolamento vanno adottati in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[11].

737/90 (adattato)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ad eccezione dei prodotti non confacenti all'alimentazione umana elencati nell'allegato I e dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il presente regolamento è applicabile ai prodotti originari dei paesi terzi di cui

a) all'allegato I del trattato,

b) al regolamento [(CEE) n. 2730/75 del Consiglio[12]];

c) al regolamento [(CEE) n. 2783/75 del Consiglio[13]];

d) al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio [14] ;

e) al regolamento (CE) n. 776/94[15] ,

Articolo 2

1. Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l'imissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata all'osservanza delle tolleranze massime specificate al paragrafo 2 .

616/2000 art. 1, lettera a) (adattato)

2. La radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a[16]:

a) 370 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come «preparazioni per lattanti»;

b) 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

737/90

Articolo 3

1. Gli Stati membri procedono a controlli dell'osservanza delle tolleranze massime di cui all'articolo 2 per i prodotti di cui all'articolo 1, tenendo conto del livello di contaminazione nel paese di origine.

I controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione.

Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 2, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non sono state osservate.

La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

737/90 (adattato)

3. Qualora si constatino ripetuti casi di inosservanza delle tolleranze massime si possono prendere le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell'elenco dei prodotti enumerate nell'allegato I , oltre all'elenco dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

806/2003 art. 3 e allegato III, punto 7

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato.

806/2003 art. 3 e allegato III, punto 7 (adattato)

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo , si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

806/2003 art. 3 e allegato III, punto 7

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a une mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 737/90 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

737/90 (adattato)

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

616/2000 art. 1, lettera c

Esso scade:

a) il 31 marzo 2010, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti confacenti all'alimentazione umana cui si applica il presente regolamento;

b) al momento dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (Euratom) n. [3954/87], se essa avviene anteriormente al 31 marzo 2010.

737/90

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

737/90 (adattato)

ALLEGATO I

Prodotti non confacenti all'alimentazione umana

Codice NC | Designazione delle merci |

ex 0101 Ö 10 10 Õ | Cavalli da corsa |

Ö ex 0101 90 19 Õ |

ex 0106 | Altri animali vivi, esclusi i conigli domestici e i piccioni, non destinati all'alimentazione umana |

ex 0301 | Pesci vivi ornamentali |

0408 11 Ö 20 Õ 0408 19 Ö 20 Õ 0408 91 Ö 20 Õ 0408 99 Ö 20 Õ | Uova sgusciate e giallo d'uova, non confacenti a usi alimentari[17] |

ex 0504 Ö 00 00 Õ | Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, non commestibili, esclusi quelli di pesci |

0511 10 00 ex 0511 91 90 0511 99 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, escluso il sangue commestibile di animali; animali morti dei capitoli 1 e 3, non confacenti all'alimentazione umana |

Ö ex Õ 0713 | Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina |

1001 90 10 | Spelta destinata alla semina[18] |

1005 10 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 19 | Granturco ibrido, destinato alla semina[19] |

Ö 1005 10 90 Õ | Ö Altro granturco destinato alla semina Õ |

1006 10 10 | Riso destinato alla semina[20] |

1007 00 Ö 10 Õ | Sorgo a grano ibrido, destinato alla semina[21] |

1201 00 10 1202 10 10 1204 00 10 1205 00 10 1206 00 10 1207 10 10 1207 20 10 1207 30 10 1207 40 10 1207 50 10 1207 60 10 1207 91 10 1207 99 Ö 15 Õ | Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina[22] |

Ö ex Õ 1209 | Semi, spore e frutti da sementa Ö , suscettibili di germinazione (vale a dire adatti alla semina) Õ |

1501 00 11 | Strutto e altri grassi di maiale destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana[23] |

1502 00 10 | Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi o estratti a mezzo di solventi, destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana[24] |

1503 00 11 | Stearina solare e oleostearina destinate a usi industriali[25] |

1503 00 30 | Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana[26] |

1505 Ö 00 Õ | Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |

1507 10 10 1507 90 10 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana[27] |

1508 10 10 1508 90 10 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana[28] |

1511 10 10 | Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici e industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana[29] |

1515 30 10 | Olio di ricino e sue frazioni, destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche[30] |

1515 Ö 90 11 Õ | Olio di tung (di abrasin) Ö ; jojoba e olio di oleocca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro Õ frazioni |

1511 90 91 1512 11 Ö 10 Õ 1512 19 10 1512 21 10 1512 29 10 1513 11 10 1513 19 30 1513 21 Ö 10 Õ 1513 29 30 1514 Ö 11 Õ 10 1514 Ö 19 Õ 10 Ö 1514 91 10 Õ Ö 1514 99 10 Õ 1515 19 00 1515 21 10 1515 29 10 1515 50 11 1515 50 91 1515 90 21 1515 90 31 1515 90 40 1515 90 60 1516 20 Ö 95 Õ | Altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana[31] |

1518 00 31 1518 00 39 | Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana[32] |

2207 20 00 | Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico |

Ö 3824 Õ 10 00 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia |

4501 | Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 | Lino greggio o macerato, ma non filato |

5302 | Canapa (Cannabis sativa L.) greggia, macerata, strigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati) |

ex capitolo 6 | Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, cipolle simili, fiori recisi e fogliame per ornamento, esclusi i piantimi, piante e radici di cicoria della voce 0601 20 10 |

________

ALLEGATO II

Latte e prodotti lattiero-caseari ai quali si applica la tolleranza massima di 370 Bq/kg

Codici NC | 0401 |

0402 |

0403 10 11 — 39 |

0403 90 11 — 69 |

0404 |

___________

ALLEGATO III

Regolamento abrogato con l'elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1) |

Regolamento (CEE) n. 686/95 del Consiglio (GU L 71 del 31.3.1995, pag. 15) |

Regolamento (CEE) n. 616/2000 del Consiglio (GU L 75del 24.3.2000, pag. 1) |

Regolamento (CEE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) | limitatamente al punto 7 dell’allegato III |

_____________

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 737/90 | Presente regolamento |

Articolo 1, alinea | Articolo 1, alinea |

Articolo 1, primo trattino | Articolo 1, lettera a) |

Articolo 1, secondo trattino | Articolo 1, lettera b) |

Articolo 1, terzo trattino | Articolo 1, lettera c) |

Articolo 1, quarto trattino | Articolo 1, lettera d) |

Articolo 1, quinto trattino | Articolo 1, lettera e) |

Articolo 2 | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 3, primo alinea | __ |

Articolo 3, secondo alinea | Articolo 2, paragrafo 2, alinea |

Articolo 3, primo e secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) |

Articolo 4, paragrafo 1, prima, seconda e terza frase | Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma |

Articolo 4, paragrafo 2, prima e seconda frase | Articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma |

Articolo 5, prima e seconda frase | Articolo 3, paragrafo 3, primo e secondo comma |

Articolo 6 | Articolo 4 |

Articolo 7 | Articolo 5 |

__ | Articolo 6 |

Articolo 8, primo comma | Articolo 7, primo comma |

Articolo 8, secondo comma, alinea | Articolo 7, secondo comma, alinea |

Articolo 8, secondo comma, punto 1 | Articolo 7, secondo comma, lettera a) |

Articolo 8, secondo comma, punto 2 | Articolo 7, secondo comma, lettera b) |

Allegato I | Allegato I |

Allegato II | Allegato II |

__ | Allegato III |

__ | Allegato IV |

___________________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato III della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[8] V. allegato III.

[9] [GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1).]

[10] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[12] [GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20.]

[13] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.]

[14] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

[15] GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 6.

[16] Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.

[17] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[18] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[19] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[20] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[21] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[22] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[23] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[24] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[25] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[26] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[27] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[28] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[29] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[30] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[31] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

[32] Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

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