EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0031

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (versione rifusa) {SEC(2007)93} {SEC(2007)94}

/* COM/2007/0031 def. - CNS 2007/0014 */

52007PC0031

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (versione rifusa) {SEC(2007)93} {SEC(2007)94} /* COM/2007/0031 def. - CNS 2007/0014 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.1.2007

COM(2007) 31 definitivo

2007/0014 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (versione rifusa ) {SEC(2007)93}{SEC(2007)94}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

( Motivazione e obiettivi della proposta

Le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti sono state adottate nel 1992 per stabilire condizioni armonizzate a livello comunitario che garantissero agli acquirenti di tutta la Comunità materiali di moltiplicazione e piante da frutto sani e di buona qualità. Dalla loro adozione, tali norme si sono rivelate uno strumento semplice ma efficace per l’armonizzazione del mercato interno.

Nel frattempo, la riforma della Politica agricola comune del giugno 2003 e dell’aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche che avranno prevedibilmente un impatto considerevole sull’economia, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione fondiaria, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle zone rurali.

Per sostenere la nuova politica sono state adottate misure appropriate. In particolare, il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha introdotto la base giuridica per l’adozione di norme di approccio strategico allo sviluppo rurale e per definire gli orientamenti strategici della Comunità.

Nel quadro degli obiettivi definiti dal regolamento sullo sviluppo rurale, gli orientamenti strategici si concentrano su una serie limitata di priorità in linea con gli obiettivi comunitari, in particolare per quanto riguarda la crescita, l’occupazione e la sostenibilità.

In questo contesto, è opportuno rivedere le norme sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, in particolare quelle sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto.

Si possono individuare due obiettivi:

a) Chiarire e semplificare il contesto normativo in cui opera il settore

Nel quadro di un’Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e chiarificazione del diritto comunitario: rendendolo più trasparente e accessibile, si offrono al cittadino nuove opportunità e la possibilità di godere dei diritti che gli sono riconosciuti.

Quest’obiettivo può essere raggiunto soltanto con una revisione sostanziale delle norme esistenti sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, con un’attenzione particolare per le definizioni cui si applica la direttiva, per i requisiti da rispettare e l’individuazione dei materiali e delle esenzioni, ad es. una nuova definizione di commercializzazione che riguardi tutte le azioni relative allo sfruttamento commerciale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto.

b) Migliorare le norme in base al progresso tecnico e scientifico e al nuovo ambiente commerciale in linea con la nuova Politica agricola comune

In base al progresso tecnico e scientifico, sono introdotte definizioni chiare degli argomenti cui si applica la direttiva (categoria, tipo di materiali) e condizioni chiare da soddisfare per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e dell’industria. Ciò consentirà di armonizzare questa direttiva con le altre direttive relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione recentemente modificate nel quadro della nuova Politica agricola comune.

Inoltre, le condizioni attuali non facilitano l’adozione di norme chiare e facilmente applicabili per l’equivalenza coi paesi terzi. Al momento, l’importazione è soggetta a deroghe temporanee che non soddisfano né le autorità degli Stati membri né i commercianti. Infatti, alcune norme relative ai materiali di moltiplicazione e al riconoscimento dei fornitori creano obblighi superflui e non danno garanzie sufficienti per la qualità dei materiali (ad es. per quanto riguarda l’identità della varietà e lo stato sanitario).

( Contesto generale

Nel passato, le norme sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, delle piante forestali, delle piante da frutto e delle piante ornamentali venivano adottate[1] in base a principi armonizzati e alle conoscenze correnti. Nel frattempo, le conoscenze scientifiche e tecnologiche sono notevolmente migliorate, per cui le direttive sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, dei materiali forestali di moltiplicazione e dei materiali di moltiplicazione della vite sono state recentemente riscritte e armonizzate[2].

Per quanto riguarda le norme sulla commercializzazione delle piante da frutto, molte disposizioni che sono state modificate diverse volte, spesso in modo alquanto sostanziale, sono sparse, così che devono essere ricercate in parte nello strumento originario e in parte nelle modifiche successive.

Non vi sono ancora norme sulle nuove tecnologie di riproduzione e moltiplicazione vegetativa sviluppate negli ultimi anni. Tali tecnologie consentono un controllo delle caratteristiche di qualità più preciso e meno costoso, ad es. per quanto riguarda l’identità della varietà e lo stato sanitario della pianta. L’assenza di una definizione della varietà e la mancanza di un catalogo comune rendono possibile commercializzare gli stessi materiali con molti nomi varietali diversi. L’obsolescenza delle definizioni e delle condizioni per la categoria di materiali più bassa (materiali CAE) rende possibile commercializzare piante che non danno i risultati attesi in termini di produzione di frutta o di stato sanitario.

( Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Al momento, uno strumento giuridico disciplina la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto:

direttiva 92/34/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

( Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Si è cercato con particolare attenzione di evitare i doppioni con azioni effettuate all’insegna di altri strumenti e politiche comunitari, in particolare nel quadro della Politica agricola comune.

Consultazione delle parti interessate e valutazione d’impatto

( Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Nella preparazione della proposta, la Commissione ha consultato gli Stati membri e altre parti interessate mediante un processo di consultazione pubblica. A tal fine si sono caricati su Internet un documento di consultazione e un questionario, e si è indetta una riunione consultiva.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Il processo di consultazione ha fatto emergere un ampio sostegno per l’obiettivo politico complessivo di migliorare e aggiornare gli strumenti esistenti. Chi ha risposto ha espresso un consenso generale rispetto agli obiettivi individuati dal documento di consultazione e ha sostenuto l’approccio della Commissione, consistente nel partire dallo strumento esistente anziché crearne uno nuovo. Altri hanno espresso dubbi quanto all’opportunità del formato proposto, vale a dire una direttiva anziché un regolamento.

Alcuni hanno fatto presente la necessità di migliorare le condizioni tecniche cui conformarsi. Altri hanno sottolineato l’esigenza di rispettare i principi della sussidiarietà e di massimizzare il valore aggiunto a livello UE. Alcuni Stati membri hanno anche rilevato la necessità di garantire coordinamento e complementarità fra il progresso scientifico e tecnico e le norme comunitarie. Si è tenuto conto di tutte queste risposte.

Dal 21 febbraio 2006 al 21 aprile 2006 si è svolta una consultazione aperta su Internet. I risultati si trovano agli allegati IV-III del progetto di valutazione d’impatto.

( Pareri degli esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni. La proposta ha potuto contare sull’esperienza accumulata durante le riunioni con gli Stati membri (comitato permanente e gruppi di lavoro).

( Valutazione d’impatto

Nella preparazione della proposta si sono considerate quattro opzioni.

Opzione A – Abrogazione delle norme in vigore.

Al momento quest’opzione non può essere accolta, in ragione del rischio di approcci differenti negli Stati membri, con possibili conflitti sul mercato interno.

Opzione B – Nessuna azione, mantenimento delle norme in vigore.

In base alle esperienze fatte finora, quest’opzione sembra inaccettabile per ragioni tecniche, in quanto alcune definizioni e condizioni risultano obsolete, per cui rimarrebbero irrisolti i punti deboli individuati dagli esperti e dagli Stati membri.

Opzione C – Regolamentazione alternativa.

In teoria quest’opzione potrebbe essere accettabile ma in pratica, per la particolare organizzazione del mercato (ad es. migliaia di fornitori coinvolti e riuniti in diverse organizzazioni professionali, un basso numero di imprese con un grande giro d’affari specializzate nei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto[3] o nella riproduzione, mentre le imprese rimanenti hanno piccole dimensioni e/o una produzione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto non tale da costituire la parte più importante della loro attività), la proposta di regolamentazione alternativa/autoregolamentazione non è realistica.

Opzione D – Semplificazione delle norme in vigore.

La rifusione della direttiva 92/34/CEE è un requisito necessario per un funzionamento più efficace e trasparente del mercato interno dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto. Come soluzione tecnica si è scelta una direttiva quadro in quanto può essere facilmente recepita dagli Stati membri, se opportuno possono essere adottate le relative misure di attuazione e, in alcuni casi, si può optare per altre misure non legislative. L’approccio fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati è il seguente:

- adozione di un approccio armonizzato per la certificazione dei materiali di moltiplicazione (nuove definizioni, nuove condizioni da soddisfare),

- istituzione di una base giuridica per ottenere maggiori garanzie quanto ai materiali commercializzati in relazione all’identificazione della varietà, alle risorse genetiche e alla biodiversità,

- trasferimento alle misure attuative delle norme dettagliate volte ad aumentare l’armonizzazione e la gestione (ad es. un rapido aggiornamento delle condizioni tecniche).

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

( Sintesi delle misure proposte

La presente proposta è una rifusione della direttiva 92/34/CEE del Consiglio, in linea con l’accordo interistituzionale sulla tecnica della rifusione degli atti giuridici.Essa riunisce in un unico testo le modifiche sostanziali alla direttiva 92/34/CEE del Consiglio e le disposizioni immutate della stessa.La presente proposta sostituisce e abroga la suddetta direttiva, contribuendo a rendere la normativa comunitaria più accessibile e trasparente.

( Base giuridica

In conformità dell’articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, le attività comunitarie comprendono misure di attuazione della Politica agricola comune.

Tale base giuridica prevede una procedura di consultazione, vale a dire una maggioranza qualificata relativamente a una proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo.

( Principio di sussidiarietà

Le misure previste dalla presente proposta si basano sull’articolo 37 del trattato, per cui non si applica il principio di sussidiarietà.

( Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

La proposta non va al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi. Essa elimina i punti deboli individuati negli interventi passati e si basa sui mandati di volta in volta conferiti dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

L’onere amministrativo che ricade sulla Comunità e sulle autorità nazionali è limitato e non va oltre quanto necessario per consentire alla Comunità di garantire un mercato interno efficiente.

( Scelta dello strumento

Strumento proposto: direttiva del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni.

La rifusione della direttiva 92/34/CEE è possibile soltanto tramite una direttiva del Consiglio.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è una rifusione delle norme esistenti. Per quanto attiene al bilancio dell’UE, l’impatto finanziario è limitato. Inoltre, la proposta non ha nuove implicazioni per il bilancio comunitario.

Informazioni supplementari

( Semplificazione

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Il ricorso alla tecnica di rifusione consente alla Comunità di combinare in un unico testo le modifiche sostanziali proposte alla direttiva del Consiglio e le sue disposizioni rimaste immutate. Inoltre, il testo originale della direttiva è stato migliorato e chiarito nell’interesse di una migliore regolamentazione. Ciò ha comportato cancellazioni e modifiche che non alterano la sostanza della direttiva.

( Abrogazione di disposizioni vigenti

L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione di disposizioni vigenti.

( Rifusione

La proposta riguarda una rifusione.

( Esposizione dettagliata della proposta

Quanto segue è una sintesi delle proposte principali.

1. Definizioni di commercializzazione e di fornitore e condizioni da applicare in materia

a) Situazione attuale

La definizione di commercializzazione adottata nel 1992 elenca un insieme di azioni considerate appropriate per il tipo di prodotto in questione. Le azioni elencate sono state considerate importanti e sufficienti a indicare in che misura si applica la definizione. In ragione del progresso tecnico in materia commerciale, le iniziative attualmente elencate come commercializzazione sono strettamente collegate ad altre nuove iniziative da cui non possono facilmente essere tenute distinte, come ad es. “vendita e conservazione a fini di vendita”.

La definizione dei fornitori, che riguarda la normale attività svolta professionalmente da una persona che si occupa di produrre, riprodurre, conservare e/o trattare i materiali e della loro commercializzazione, non menziona l’importazione. L’azione di importare sta diventando sempre più importante e può essere effettuata sia da un “fornitore” (come definito dalla direttiva 92/34/CEE) sia da un’altra persona. Nel primo caso non ci sono problemi con l’applicazione della normativa, ma nel secondo caso la persona che importa può o non può essere considerata “fornitore” a seconda delle norme di ciascuno Stato membro.

Nel 1992 si è ritenuto opportuno richiedere che i fornitori fossero riconosciuti mediante una procedura armonizzata, al fine di aumentare rapidamente l’armonizzazione del mercato interno. L’applicazione generale di norme di qualità da parte delle imprese che producono materiali di moltiplicazione delle piante da frutto rende ora obsoleto questo oneroso obbligo di riconoscimento.

b) Proposte

Sarà adottata una nuova definizione di commercializzazione, riguardante tutte le iniziative relative allo sfruttamento commerciale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto (articolo 2, paragrafo 10).

L’aggiunta dell’importazione all’elenco delle azioni effettuate da un fornitore aumenterà l’armonizzazione e la trasparenza della normativa (articolo 2, paragrafo 9). La registrazione dei fornitori ridurrà gli oneri amministrativi e i costi per gli organismi ufficiali degli Stati membri e le parti interessate (fornitori e utilizzatori), lasciando intatta la fiducia dei consumatori (articoli 5 e 6).

Le modifiche proposte armonizzeranno le norme con la restante legislazione recentemente modificata sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione forestali, delle piante ornamentali e della vite.

2. Identificazione delle categorie e condizioni

a) Situazione attuale

Alcune definizioni e le relative condizioni sono diventate obsolete, e il costo della loro applicazione non è compensato dai vantaggi ottenuti (ad esempio categorie di materiali esenti da virus e virus-analizzati). L’assenza di alcune definizioni (considerate non necessarie al momento dell’adozione della direttiva) è fonte di conflitti a causa di equivoci o “frodi”. Ciò comporta un aumento dei costi sia per i fornitori che per i consumatori e un’assenza di fiducia nel mercato.

Pertanto, i costi di prevenzione dei possibili rischi stanno aumentando perché si deve richiedere tutela giuridica, gestire le vertenze o comprare materiali di moltiplicazione “più sicuri” a prezzi maggiori.

b) Proposte

Tutte le misure tecniche previste dalla normativa di base in vigore saranno trasferite alle misure attuative specifiche e adottate previa adeguata valutazione della loro efficacia, nonché in relazione al progresso tecnico e scientifico (articolo 4). Gli organismi ufficiali e i fornitori si aspettano una maggiore flessibilità per la gestione delle misure tecniche attuative.

Le nuove definizioni delle diverse categorie dovrebbero essere in linea col progresso scientifico e tecnico e, in particolare, conformi ai sistemi di certificazione internazionali (Organizzazione europea per la protezione delle piante – norme EPPO) (articolo 2, paragrafi da 3 a 8). Si dovrebbe introdurre una base giuridica per l’istituzione di condizioni specifiche relative ai materiali rientranti in ciascuna categoria (articolo 4).

Un sistema di certificazione trasparente e un un’identificazione chiara della varietà (etichettatura completa e trasparente) miglioreranno la concorrenzialità e faciliteranno gli scambi e le importazioni intracomunitari grazie all’equivalenza e alla possibile reciprocità (articolo 9). Gli allevatori riceveranno una migliore protezione. Gli agricoltori potranno avere fiducia nell’identità e uniformità dei materiali di moltiplicazione, il che consentirà di pianificare meglio le attività, risparmiando risorse attualmente investite nell’adeguamento dei processi di produzione a un mercato non armonizzato.

3. Qualità dei materiali (distinguibilità, uniformità, stabilità –DUS- e valore pomologico), definizione di varietà e condizioni

a) Situazione attuale

L’attuale elenco delle caratteristiche di distinguibilità e identità, poco chiaro e incompleto, causa difficoltà nell’identificazione delle varietà che gli agricoltori richiedono per la messa a dimora. Come richiesto dall’organizzazione comune dei mercati nel settore della frutta, i produttori devono indicare il nome della varietà quando la frutta è immessa sul mercato. Queste caratteristiche diventano sempre più importanti in ragione della richiesta molto specializzata del mercato della frutta fresca e di quello della frutta destinata alla trasformazione.

Nella situazione attuale, i costi sostenuti dagli agricoltori aumenteranno ancora per i materiali di moltiplicazione che risultano non soddisfare le caratteristiche attese solo quando comincia la produzione dei frutti (3-5 anni dopo la stagione di messa a dimora per la maggior parte delle specie).

b) Proposte

Nuove norme internazionali, in particolare protocolli UCVV (Ufficio comunitario delle varietà vegetali) e orientamenti UPOV (Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali), consentono un’agevole identificazione delle varietà.

Le condizioni d’iscrizione a elenco e certificazione delle varietà dovrebbero essere stabilite in riferimento a tali norme internazionali (articolo 7). Pertanto, occorre aggiungere la definizione della varietà e del clone, creare una base giuridica che aumenti le garanzie sui materiali commercializzati per quanto riguarda l’identificazione della varietà, le risorse genetiche e la biodiversità e trasferire tutte le norme tecniche dettagliate alle misure attuative per migliorarne l’armonizzazione e la gestione (ad es. rapido aggiornamento delle condizioni tecniche) (articolo 4). Queste modifiche dovrebbero migliorare la trasparenza del mercato e contribuire a far scendere i costi di identificazione dei materiali.

Occorre poi inserire un riferimento al valore pomologico (qualità e rendimento delle piante e dei loro prodotti), ad es. il valore biologico per il consumo diretto o il trattamento, al fine di aumentare la trasparenza nell’interesse dei consumatori.

4. Definizione dello stato sanitario delle piante e condizioni

a) Situazione attuale

È molto difficile e costoso per i fornitori soddisfare alcune delle condizioni attuali, che non producono alcun beneficio né per gli agricoltori né per i consumatori finali (ad es. i materiali di moltiplicazione devono essere esenti da qualunque virus). Le condizioni di accertamento dello stato sanitario della categoria commerciale più bassa (pari a circa il 30% di tutta la produzione UE di piante da frutto, con punte dell’80% e oltre in diversi paesi) sono obsolete per quanto riguarda sia le procedure di controllo sia l’elenco degli organismi nocivi da controllare.

b) Proposte

Occorre stabilire un nesso chiaro con l’identificazione della categoria per l’elencazione delle nuove varietà e per la certificazione dei materiali riprodotti mediante moltiplicazione vegetativa, al fine di migliorare la gestione dello stato di salute dei materiali di moltiplicazione (articolo 4). Il progresso scientifico e tecnico ha consentito di pubblicare sistemi internazionali di certificazione (norme EPPO). Materiali di moltiplicazione più sani sono il primo passo per arrivare a un pieno sfruttamento del nuovo approccio della PAC in materia di riduzione dei pesticidi.

Nel medio periodo si otterrà una maggiore trasparenza nei prezzi dei materiali, grazie a un legame più stretto fra il prezzo e la salute dei materiali stessi.

5. Altre osservazioni

I seguenti articoli sono stati modificati in seguito alla modifica di altre disposizioni della direttiva 92/34/CEE e non contengono cambiamenti sostanziali: articolo 1 paragrafi 2, 3 e 4, articolo 2 paragrafi 11 e 13, articolo 8 paragrafo 3, articoli 11 e 13, articolo 16 paragrafo 2, articolo 17 paragrafo 2, articoli 18, 21, 22 e 23.

6. Disposizioni immutate

Rimangono immutati i seguenti articoli: articolo 1 paragrafo 1, articolo 2 paragrafi 1, 2, 12, e 14, articolo 8 paragrafi 1 e 2, articoli 10, 12, 14 e 15, articolo 16 paragrafi 1, 3 e 4, articolo 17 paragrafo 1, articoli 19, 20 e 24.

⎢92/34/CEE (adattato)

2007/0014 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (versione rifusa)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo √ 37 ∏ 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

∫ nuovo

1. La direttiva 92/34/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti[5] è stata modificata diverse volte in modo sostanziale[6]. Dato che sono necessarie ulteriori modifiche, è opportuno rifonderla per motivi di chiarezza.

⎢92/34/CEE considerando 1

2. La produzione di frutta occupa un posto importante nell’agricoltura della Comunità.

⎢92/34/CEE considerando 2 (adattato)

3. Il conseguimento di risultati soddisfacenti nella frutticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato fitosanitario dei materiali utilizzati per moltiplicare le piante da frutto nonché delle stesse piante da frutto. che alcuni Stati membri hanno pertanto istituito norme intese a garantire la qualità e lo stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto immessi sul mercato;

⎢92/34/CEE considerando 3 (adattato)

(4) considerando che il diverso trattamento riservato nei vari Stati membri ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal modo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità; che, nella prospettiva della realizzazione del mercato unico, occorre eliminare queste barriere adottando disposizioni comunitarie che sostituiscano le disposizioni nazionali;

⎢92/34/CEE considerando 4 (adattato)

4. considerando che l'adozione di rRequisiti armonizzati a livello comunitario permetterà permettono agli acquirenti di ricevere in tutto il territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e piante da frutto sani e di buona qualità.

⎢92/34/CEE considerando 5 (adattato)

5. Nnella misura in cui riguardano la salute delle piante, le condizioni armonizzate devono essere coerenti con la direttiva √ 2000/29/CE∏ 77/93/CEE del Consiglio, √ dell’8 maggio 2000 ∏ del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione negli Stati membri √ nella Comunità ∏ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali √ e contro la loro diffusione nella Comunità∏[7];

92/34/CEE considerando 6 (adattato)

ð nuovo

6. È opportuno in un primo momento stabilire norme comunitarie per i generi e le specie fruttifere che rivestono una particolare importanza economica nella Comunità, istituendo una procedura comunitaria che consenta di applicare aggiungere successivamente queste norme ad altri generi e specie ð all’elenco dei generi e delle specie cui si applica la presente direttiva. I generi e le specie elencati dovrebbero essere quelli ampiamente coltivati negli Stati membri e per i cui materiali di moltiplicazione vi è un mercato consistente in più di uno Stato membro. ï

⎢92/34/CEE considerando 7 (adattato)

7. Fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva √ 2000/29/CE ∏ 77/93/CEE, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto se si comprova che detti prodotti sono destinati all’esportazione in paesi terzi poiché le norme vigenti in detti paesi possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva.

⎢92/34/CEE considerando 8 (adattato)

(8) considerando che per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per ciascun genere e ciascuna specie di pianta da frutto occorrono lunghi ed accurati esami tecnici e scientifici; che si dovrebbe quindi definire una procedura a tal fine;

∫ nuovo

8. A fini di chiarezza, occorre stabilire le definizioni necessarie. Tali definizioni dovrebbero basarsi sul progresso tecnico e scientifico e riguardare il termine interessato in modo completo e chiaro, al fine di agevolare l’armonizzazione del mercato interno tenendo conto di tutte le nuove opportunità del mercato e di tutti i nuovi processi utilizzati per la produzione dei materiali di moltiplicazione. Le definizioni dovrebbero essere armonizzate con quelle adottate per la commercializzazione degli altri materiali di moltiplicazione interessati da norme comunitarie.

9. È auspicabile stabilire norme di salute e qualità delle piante per ogni genere e specie di pianta da frutto, in base ai sistemi internazionali. È pertanto opportuno stabilire un sistema di certificazione per le diverse categorie di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati alla commercializzazione in riferimento a tali sistemi internazionali, ove esistenti.

⎢92/34/CEE considerando 13 (adattato)

? nuovo

10. È conforme alla prassi attuale in agricoltura esigere che taluni materiali di moltiplicazione e talune le piante da frutto vengano ufficialmente dichiarati virus-esenti, cioè trovati esenti da tutti i virus noti o agenti patogeni simili a virus noti, o virus-analizzati, cioè trovati esenti da particolari virus o agenti patogeni simili a virus tali da ridurre il valore d’uso dei predetti materiali di moltiplicazione e piante da frutto; ?o analizzati sotto sorveglianza ufficiale, come previsto per altre specie interessate da norme comunitarie. ⎪

∫ nuovo

11. Le piante da frutto geneticamente modificate sono ammesse a registrazione nel catalogo soltanto se sono state adottate tutte le misure adeguate per evitare i rischi per la salute umana e l’ambiente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati[8] e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[9].

12. È auspicabile garantire la conservazione della diversità genetica. Occorre adottare misure adeguate di mantenimento della biodiversità per garantire la conservazione delle varietà esistenti in linea con altre norme comunitarie pertinenti. La Commissione dovrebbe tener conto non soltanto del concetto di varietà, ma anche di quello di genotipo e di clone, per rispondere meglio alle nuove esigenze di commercializzazione.

13. È opportuno stabilire condizioni per la commercializzazione dei materiali destinati a prove, scopi scientifici o lavori di selezione se tali materiali non sono conformi alle norme abituali di salute e qualità delle piante in ragione del loro uso particolare.

⎢92/34/CEE considerando 9

? nuovo

14. Spetta innanzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva. ?È opportuno definire il ruolo dei fornitori e le condizioni cui questi devono fare riferimento. I fornitori dovrebbero essere ufficialmente registrati, nell’ottica di istituire un processo trasparente ed economicamente valido di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. ⎪

∫ nuovo

15. I fornitori che vendono piante da frutto o materiali di moltiplicazione soltanto a persone che non si occupano professionalmente della produzione e vendita di piante da frutto o materiali di moltiplicazione dovrebbero essere esentati dall’obbligo di registrazione.

⎢92/34/CEE considerando 14

? nuovo

16. L’acquirente di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto ha interesse che sia nota la denominazione della varietà e ne sia salvaguardata l’identità ? per consentire la tracciabilità del sistema e aumentare la fiducia sul mercato ⎪.

⎢92/34/CEE considerando 15 (adattato)

? nuovo

17. √Tale ∏ che l’obiettivo sopra enunciato può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza comune della varietà? , in particolare per le vecchie varietà, ⎪, ovvero rendendo disponibile una descrizione elaborata e conservata dal fornitore; che nell’ultimo caso tuttavia i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto non hanno accesso alle categorie oggetto di una certificazione ufficiale; ? basata sui protocolli dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o, in loro assenza, su altre norme internazionali o nazionali ⎪.

⎢92/34/CEE considerando 16 (adattato)

18. considerando che è indispensabile prevedere anche altre categorie di materiali e di piante per cui detti materiali e piante devono formare oggetto di un certificato ufficiale; Per garantire l’identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, si √ dovrebbero ∏ devono adottare norme comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni. Le etichette utilizzate dovrebbero fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l’informazione dell’utilizzatore.

⎢92/34/CEE considerando 10 (adattato)

? nuovo

19. Le autorità competenti degli Stati membri √ dovrebbero ∏ devono garantire, con controlli ed ispezioni, che i fornitori soddisfino le suddette condizioni per quanto riguarda i materiali o piante appartenenti alla categoria CAE; ?siano rispettate le condizioni relative ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto e ai fornitori.⎪

⎢92/34/CEE considerando 11 (adattato)

20. considerando che è indispensabile prevedere anche altre categorie di materiali e di piante per cui detti materiali e piante devono formare oggetto di un certificato ufficiale;

⎢92/34/CEE considerando 12 (adattato)

21. Per garantire un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere istituite √ previste ∏ misure comunitarie di controllo.

⎢92/34/CEE considerando 17

? nuovo

22. È opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento ? dovute a catastrofi naturali come incendi, tempeste, insuccesso delle colture o altre circostanze impreviste ⎪, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva?, per un periodo limitato e a condizioni specifiche ⎪.

∫ nuovo

23. Conformemente al principio di proporzionalità, occorre fare in modo che gli Stati membri possano esentare dalle condizioni di etichettatura e dai controlli e dalle ispezioni ufficiali i piccoli produttori la cui produzione e vendita di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto è destinata interamente all’utilizzo finale da parte di persone presenti sul mercato locale e che non si occupano professionalmente di produrre piante (“circolazione locale”).

⎢92/34/CEE considerando 18 (adattato)

24. considerando che, quale primo passo verso condizioni armonizzate, È opportuno vietare agli Stati membri di imporre, per quanto concerne i generi e le specie di cui all’allegato II, per i quali sarà redatta una scheda, nuove condizioni o restrizioni alla suddetta commercializzazione oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

92/34/CEE considerando 19 (adattato)

25. Si deve dovrebbe prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all’interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle norme comunitarie.

⎢92/34/CEE considerando 20

26. Per armonizzare le modalità tecniche di esame applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ai requisiti della presente direttiva.

∫ nuovo

27. Per evitare turbative del commercio, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare la commercializzazione sul proprio territorio di materiali certificati e CAE ottenuti da piante parentali esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva per un periodo transitorio anche se i materiali non soddisfano le nuove condizioni.

⎢92/34/CEE considerando 21 (adattato)

28. considerando che, per agevolare e rendere più efficace l’applicazione della presente direttiva, occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le relative misure di applicazione, di modificare i suoi allegati; e di prevedere a tal fine una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto. √ Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10]. ∏

∫ nuovo

29. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione nel diritto interno e di applicazione indicati nell’allegato II, parte B,

92/34/CEE (adattato)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

√CAPO 1 ∏ √ CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI ∏

Articolo 1 √ Campo di applicazione ∏

1. La presente direttiva riguarda la commercializzazione all’interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di frutta.

2. Gli articoli da 2 a 20 e l’articolo 2 34 sono applicabili ai generi e alle specie enumerati nell’allegato II, nonché ai loro ibridi.

Questi articoli sono applicabili anche ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati o debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti.

3. Le modifiche dell’elenco dei generi e delle specie che figurano nell’allegato II sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo 22.

∫ nuovo

2. La presente direttiva si applica ai generi e alle specie elencati all’allegato I, nonché ai loro ibridi. Essa si applica anche ai portainnesto e altre parti di piante di altri generi o specie rispetto a quelli elencati all’allegato I e ai loro ibridi, se i loro materiali sono innestati o destinati ad essere innestati su uno dei generi o specie elencati all’allegato I o sui loro ibridi.

3. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme in materia di salute delle piante di cui alla direttiva 2000/29/CE.

⎢92/34/CEE (adattato)

Articolo 2

4. La presente direttiva non è applicabile ai materiali di moltiplicazione né alle piante da frutto di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente √ purché siano ∏ identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 77/93/CEE.

Le misure di applicazione del primo comma, riguardanti in particolare l’identificazione e l’isolamento, sono adottate secondo la procedura prevista √ di cui ∏ all’articolo 21 √ 19, paragrafo 2 ∏ .

⎢92/34/CEE (adattato)

Articolo 23 √ Definizioni ∏

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) 1) “materiali di moltiplicazione” : le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto;

b) 2) “piante da frutto” : le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate;

∫ nuovo

(3) “varietà” : un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale può essere:

a) definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi,

b) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e

c) considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato;

(4) “clone” : una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di piante da frutto scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario;

⎢92/34/CEE (adattato)

? nuovo

c) 5) “materiali iniziali” : i materiali di moltiplicazione:

a) i ) prodotti ? sotto la responsabilità del fornitore nella misura in cui questi è coinvolto nella produzione o riproduzione di tali materiali ⎪ secondo metodi generalmente considerati idonei per la conservazione dell’identità della varietà ð e, se del caso, del clone ï, comprese le caratteristiche pertinenti relative al valore pomologicoche possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 21, nonché per la prevenzione delle malattie;

b) ii) destinati alla produzione di materiali di base ð o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto ⎪;

c) iii) rispondenti ai requisiti √ specifici ∏ per i materiali di base nella scheda relativa alla specie cui trattasi, redattai in applicazione dell’articolo 4,; e

d) iv) dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all’atto di un’ispezione ufficiale √ ritenuti conformi, all’atto di un’ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) ∏;

d) 6) “materiali di base” : i materiali di moltiplicazione:

a) i) ottenuti ? sotto la responsabilità del fornitore nella misura in cui questi è coinvolto nella produzione o riproduzione di tali materiali ⎪ direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei per la conservazione dell’identità della varietà ð e, se del caso, del clone ï, comprese le caratteristiche pertinenti relative al valore pomologico, da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 21, nonché per la prevenzione delle malattie,

b) i) destinati alla produzione di materiali certificati,

c) ii) rispondenti ai requisiti √ specifici ∏ per i materiali di base nella scheda relativa alla specie cui trattasi, redattai in applicazione dell’articolo 4,; e

d) iv) dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all’atto di un’ispezione ufficiale √ ritenuti conformi, all’atto di un’ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) ∏;

e) 7) “materiali certificati” : i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto:

a) i ) ottenuti ? sotto la responsabilità del fornitore nella misura in cui questi è coinvolto nella produzione o riproduzione di tali materiali ⎪ direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali di base ?o da materiali iniziali ⎪,

∫ nuovo

b) destinati:

- alla produzione di materiali di moltiplicazione,

- alla produzione di piante da frutto e/o

- alla produzione di frutti,

⎢92/34/CEE (adattato)

c) ii) rispondenti ai requisiti √ specifici ∏ per i materiali di base nella scheda relativa alla specie cui trattasi, redattai in applicazione dell’articolo 4, √ e ∏

d) iii) dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all’atto di un’ispezione ufficiale √ ritenuti conformi, all’atto di un’ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) ∏;

f) 8) “materiali CAE” (“conformità agricola europea”) : i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che soddisfano i requisiti minimi stabiliti per questa categoria, nella scheda relativa alla specie di cui trattasi, redatta in applicazione dell'articolo 4;

∫ nuovo

a) prodotti sotto la responsabilità del fornitore nella misura in cui questi è coinvolto nella produzione o riproduzione di tali materiali,

b) aventi identità e purezza varietale,

c) destinati:

- alla produzione di materiali di moltiplicazione,

- alla produzione di piante da frutto e/o

- alla produzione di frutti,

d) che soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAE stabiliti in conformità dell’articolo 4, e

e) ritenuti conformi, all’atto di un’ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

⎢92/34/CEE (adattato)

? nuovo

g) “materiali esenti da virus (v.f.) (virus free)»: materiali che sono stati sottoposti ad esami e risultati indenni da infezioni secondo metodi scientifici riconosciuti a livello internazionale, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus, che sono stati conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni e che sono considerati esenti da tutti i virus e agenti patogeni simili a virus di cui è nota la presenza nella Comunità nelle specie di cui trattasi. Si considerano esenti da virus anche i materiali che sono stati ottenuti per via vegetativa in linea diretta dai materiali suddetti, in un numero specifico di fasi, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus e che sono stati prodotti e conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni. Il numero specifico di fasi è stabilito nella scheda relativa alla specie di cui trattasi, redatta in applicazione dell’articolo 4;

h) “materiali virus-analizzati (v.t.) (virus tested)”: materiali che sono stati sottoposti ad esami e risultati indenni da infezioni secondo metodi scientifici riconosciuti a livello internazionale, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus, che sono stati conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni e che sono considerati esenti da alcuni gravi virus e agenti pategoni simili a virus di cui è nota la presenza nella Comunità nelle specie di cui trattasi e che potrebbero ridurre l'utilità dei materiali. Si considerano virus-analizzati anche i materiali ottenuti per via vegetativa in linea diretta dai materiali suddetti, in un numero di fasi specifico, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus e che sono stati prodotti e mantenuti in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni. Il numero specifico di fasi è stabilito nella scheda relativa alla specie di cui trattasi, redatta in applicazione dell’articolo 4;

i) 9) “fornitore” : qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, ?importazione ⎪ e commercializzazione;

⎢92/34/CEE

? nuovo

j10) “commercializzazione” tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un’altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto ? la vendita, la conservazione a fini di vendita, l’offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante da frutto a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso ⎪ ;

⎢92/34/CEE (adattato)

? nuovo

k) 11) “ organismo ufficiale responsabile” :

a) i ) l’ ð un’ ï autorità unica e centrale, istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le prestazioni concernenti la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ;

b) ii) l’autorità statale istituita:

- a livello nazionale, o

- o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione.;

l) 12) “misure ufficiali” : le misure adottate dall’organismo ufficiale responsabile;

m) 13) “ispezione ufficiale” : l’ispezione effettuata dall’organismo ufficiale responsabile ð o sotto la responsabilità dell’organismo ufficiale responsabile ï ;

n) dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

o) 14) “partita” : un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all’omogeneità della sua composizione e della sua origine.

p) Laboratorio: un’entità di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione.

⎢92/34/CEE (adattato)

CAPO 2 REQUISITI PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE E LE PIANTE DA FRUTTO

Articolo 38 Requisiti generali per l’immissione sul mercato

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto da fornitori autorizzati e purché soddisfino almeno i requisiti fissati per i materiali CAE nella scheda di cui all'articolo 4.

2. I materiali iniziali, i materiali di base e i materiali certificati possono essere certificati soltanto qualora appartengano ad una delle varietà di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera i) e soddisfino i requisiti stabiliti per la categoria considerata nella scheda di cui all’articolo 4. La categoria deve essere indicata sul documento ufficiale di cui all’articolo 11.

Per quanto concerne l’aspetto varietale può essere prevista un’esenzione, nelle schede redatte conformemente all’articolo 4, per i portainnesto il cui materiale non appartiene ad una varietà.

∫ nuovo

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se:

a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come “materiali iniziali”, “materiali di base” o “materiali certificati” o se all’atto di un’ispezione ufficiale sono risultati essere materiali CAE;

b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o se all’atto di un’ispezione ufficiale sono risultate essere materiali CAE.

2. Nel caso di una varietà costituita da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2001/18/CE, la varietà può essere iscritta al catalogo solo se è stata autorizzata in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3. Qualora i prodotti ottenuti dai materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, la varietà di pianta da frutto interessata può essere iscritta al catalogo solo se è stata autorizzata a norma del suddetto regolamento.

⎢92/34/CEE

3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto destinati a:

∫ nuovo

4. In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori operanti sul loro territorio ad immettere sul mercato quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione:

⎢92/34/CEE (adattato)

? nuovo

a) √per ∏ prove a scopi scientifici;

b) √per ∏ lavori di selezione; oppure

c) misure intese alla conservazione della √ per contribuire a conservare la ∏ diversità genetica.

Le modalità di applicazione delle lettere a) e b) sono adottate, ove necessario, secondo la procedura prevista all’articolo 21. Le modalità di applicazione della lettera c) sono adottate di preferenza anteriormente al 1° gennaio 1993 secondo la stessa procedura. ?Le condizioni a cui gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione sono stabilite in conformità della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2. ⎪

⎢92/34/CEE (adattato)

ð nuovo

Articolo 4 √ Requisiti specifici per il genere e la specie ∏

1. Secondo la procedura prevista √ di cui ∏ all’articolo 19, paragrafo 322, per ciascun genere o specie di cui all’allegato II, è stabilita nell’allegato I una scheda che contiene un riferimento ai requisiti di carattere fitosanitario, fissati dalla direttiva 77/93/CEE ed applicabili al genere o alla specie in questione e che stabilisce √ sono stabiliti requisiti specifici che precisano ∏:

a ii) requisiti che devono soddisfare i materiali CAE per quanto attiene alla qualità ed allo stato fitosanitario, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza delle colture in fase di crescita ð , allo stato sanitario ï e, tranne nel caso dei portainnesto il cui materiale non appartiene a una varietà, al carattere varietale;

b i) i requisiti che devono soddisfare i materiali iniziali, i materiali di base e i materiali certificati per quanto riguarda la qualità ð (compresi, per i materiali iniziali e i materiali di base, i metodi per il mantenimento dell’identità varietale e, se del caso, del clone, incluse le caratteristiche pertinenti relative al suo valore pomologico) ï , lo stato fitosanitario, i metodi e procedure d’esame applicati, il sistema o i sistemi di moltiplicazione seguiti e, tranne nel caso di portainnesto il cui materiale non appartiene a una varietà, il carattere varietale;

c iii) i requisiti che devono soddisfare i portainnesto e altre parti di piante di altri generi o specie per poter ricevere un innesto di materiale di moltiplicazione del genere o della specie in questione.

2. Se nella scheda si fa riferimento alle qualifiche esenti da virus (v.f.) e virus-analizzati (v.t.) occorre indicare nella suddetta scheda i virus e gli agenti patogeni simili ai virus in questione.

Questa disposizione si applica mutatis mutandis quando si fa riferimento a una qualifica concernente l’esenzione o le prove per individuare organismi nocivi diversi dai virus o dagli agenti patogeni simili al virus in questione.

Per quanto riguarda i materiali di cui al paragrafo 1, punto i), non si fa alcun riferimento alle qualifiche “v.f.” o “v.t.”.

Per quanto riguarda i materiali di cui al paragrafo 1, punto ii), si fa un riferimento alle qualifiche summenzionate nel caso in cui ciò sia pertinente per il genere o la specie in questione.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori prendano tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle norme fissate dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto.

2. Ai fini del paragrafo 1, i fornitori effettuano essi stessi, o fanno effettuare da un fornitore autorizzato o da un organismo ufficiale responsabile, controlli basati sugli elementi seguenti:

- identificazione dei punti critici del loro processo di produzione in base ai metodi di produzione impiegati;

- elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di cui al primo trattino;

- prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile, per accertare se rispettano le norme definite nella presente direttiva;

- registrazione dei dati di cui al primo, secondo e terzo trattino per iscritto, o con un altro mezzo di conservazione durevole, e tenuta di un registro concernente la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, da tenere a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile. Tali documenti e registri dovranno essere conservati per almeno un anno.

Tuttavia, i fornitori la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotte e imballate al di fuori del loro stabilimento devono soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto e di vendita e/o di consegna di tali prodotti.

Il presente paragrafo non è applicabile ai fornitori la cui attività in questo settore si limita alla consegna di piccole quantità di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto ai consumatori finali non professionisti.

3. Se i risultati dei loro propri controlli o se le informazioni di cui dispongono i fornitori di cui al paragrafo 1 rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 77/93/CEE o la presenza, in un quantitativo superiore a quello normalmente previsto per soddisfare le norme, di quelli specificati nelle schede redatte a norma dell'articolo 4, questi fornitori ne informano immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e adottano le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di disseminazione degli organismi nocivi in questione. I fornitori tengono nei propri locali un registro di tutte le manifestazioni di organismi nocivi e di tutte le misure prese a tale proposito.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 2, secondo comma sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

∫ nuovo

Capo 3 REQUISITI PER I FORNITORI

Articolo 5 Registrazione

1. I fornitori devono registrarsi ufficialmente in relazione alle attività effettuate ai sensi della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai fornitori che vendono i propri prodotti soltanto a persone che non si occupano professionalmente della produzione, riproduzione e vendita dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto.

3. Le misure necessarie per l’attuazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite in conformità della procedura dell’articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 6 Requisiti specifici

1. I fornitori che si occupano della produzione o riproduzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto:

- individuano e tengono sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità dei materiali,

- tengono a disposizione le informazioni sul controllo di cui al primo trattino in modo che possano essere esaminate quando ciò sia richiesto dall’organismo ufficiale responsabile,

- prelevano campioni per eventuali analisi di laboratorio,

- garantiscono che, durante la produzione, le partite di materiali di moltiplicazione rimangano separate e identificabili.

2. Qualora nelle strutture di un fornitore appaia un organismo nocivo elencato negli allegati della direttiva 2000/29/CE o menzionato nei requisiti specifici stabiliti a norma dell’articolo 4 della presente direttiva, il fornitore lo comunica all’organismo ufficiale responsabile e dà attuazione alle misure imposte da tale organismo.

3. Quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto, i fornitori tengono traccia delle proprie vendite o acquisti per almeno 12 mesi.

Il primo comma non si applica ai fornitori esentati dall’obbligo di registrazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

⎢92/34/CEE (adattato)

? nuovo

Articolo 6

1. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai fornitori dopo aver constatato che i loro metodi di produzione e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva per quanto riguarda la natura delle attività da essi svolte. Qualora un fornitore decida di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l'autorizzazione deve essere rinnovata.

2. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai laboratori dopo aver costatato che questi, i loro metodi e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva, stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 21, in funzione delle attività di controllo che esercitano. Se un laboratorio decide di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l'autorizzazione deve essere rinnovata.

3. Qualora i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano più rispettati, l'organismo ufficiale responsabile prende le misure necessarie. A tal fine, esso tiene conto in particolare delle conclusioni di qualsiasi controllo effettuato in conformità dell'articolo 7.

4. La sorveglianza e il controllo dei fornitori, degli stabilimenti e dei laboratori sono effettuati regolarmente da o sotto la responsabilità dell'organismo ufficiale responsabile che deve poter accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i locali degli stabilimenti per assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva. Le modalità di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Se dalla sorveglianza e dal controllo risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate, l'organismo ufficiale responsabile prende le misure appropriate.

√ CAPO 4 ∏ √IDENTIFICAZIONE DELLA VARIETÀ ED ETICHETTATURA ∏

Articolo 79 √ Identificazione della varietà ∏

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un’indicazione della varietà ? e, se del caso, del clone ⎪ cui appartengono. Qualora nel caso dei portainnesto non vi sia identità varietale, viene fatto riferimento alla specie o all’ibrido interspecifico in questione.

∫ nuovo

2. Nel caso dei materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma della presente direttiva indica chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e specifica gli organismi geneticamente modificati.

⎢92/34/CEE (adattato)

? nuovo

23. Le varietà ?e, se del caso, i cloni ⎪ cui viene fatto riferimento conformemente al paragrafo 1 devono essere:

a i) comunemente note e √ legalmente ∏ protette conformemente a disposizioni concernenti la protezione delle nuove varietà vegetali o

b) registrate ufficialmente ?in un catalogo nazionale ⎪su base volontaria o di altra natura, √ oppure ∏

c ii) ovvero essere iscritte negli elenchi tenuti dai fornitori, con le loro descrizioni dettagliate e le corrispondenti denominazioni. Detti elenchi devono essere accessibili, su richiesta, all’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato. ?comunemente note se, alla data in cui è fatta nelle dovute forme domanda di ammissione alla registrazione, sono inserite nel catalogo di un altro Stato membro o fanno oggetto di una richiesta di ammissione in un altro Stato membro, oppure sono già state commercializzate come materiali CAE prima del [stessa data del secondo comma dell’articolo 20, paragrafo 1] sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purché abbiano una descrizione ufficiale. ⎪

4. Ciascuna varietà deve essere descritta ed avere, nNei limiti del possibile, √ ogni varietà deve avere ∏ la stessa denominazione in tutti gli Stati membri, ð in conformità delle modalità di applicazione che possono essere adottate secondo la procedura dell’articolo 19, paragrafo 2 oppure, in mancanza di queste, ï conformemente alle linee direttrici internazionali accettate.

35. Le varietà possono essere registrate ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni approvate ufficialmente e abbiano una descrizione ufficiale. Esse possono altresì essere registrate ufficialmente se il loro materiale è stato ?già⎪ commercializzato ?come materiale CAE prima del [stessa data del secondo comma dell’articolo 20, paragrafo 1⎪ sul territorio dello Stato membro interessato anteriormente al 1° gennaio 1993, purché abbiano una descrizione ufficiale. In quest'ultimo caso la registrazione scade entro il 30 giugno 2000, al più tardi, a meno che nel frattempo le varietà in questione siano state

- confermate secondo la procedura di cui all’articolo 21, con una descrizione dettagliata qualora siano state registrate ufficialmente in almeno due Stati membri,

- registrate in conformità della prima frase.

4. Tranne quando l’aspetto varietale è esplicitamente menzionato nelle schede di cui all’articolo 4, i paragrafi 1 e 2 non comportano per l’organismo ufficiale responsabile alcun obbligo supplementare.

56. I requisiti per la registrazione ufficiale di cui al paragrafo 3, lettera b) punto i) sono stabiliti conformemente alla procedura √ di cui all∏dell’articolo 19, paragrafo 221, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, e comprendono:

a) le condizioni per l’ammissione ufficiale ?alla registrazione⎪, le quali possono comprendere, in particolare, la distinguibilità, la stabilità e una sufficiente omogeneità;

b) le caratteristiche minime su cui deve basarsi l’esame delle varie specie;

c) i requisiti minimi per l’esecuzione degli esami;

d) il periodo massimo di validità dell’ammissione ufficiale di una varietà.

67. Secondo la procedura √ di cui ∏ prevista all’articolo 19, paragrafo 221:

- può essere instaurato un sistema di notifica agli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri delle varietà o ibridi interspecifici ?e, se del caso, dei cloni⎪;

- possono essere adottate modalità di applicazione supplementari riguardanti il paragrafo 2, punto ii);

- si può decidere di redigere e pubblicare un catalogo comune delle varietà atte ad essere certificate.

⎢92/34/CEE (adattato)

ð nuovo

Articolo 810 √ Composizione e identificazione delle partite ∏

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono tenuti in partite separate.

2. Qualora materiali di moltiplicazione o piante da frutto di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

3. Gli Stati membri assicurano l’osservanza delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 procedendo a ispezioni ufficiali.

⎢92/34/CEE (adattato)

? nuovo

Articolo 911 √ Etichettatura ∏

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, iI materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati unicamente in partite sufficientemente omogenee e:

a i) qualificati come materiali CAE e accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni √ ai requisiti specifici ∏ fissate nella scheda di cui all'articolo 4. Se su tale documento figura una dichiarazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel documento; oppure

b ii) qualificati come materiali iniziali, materiali di base o materiali certificati e certificati tali dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente alle prescrizioni √ ai requisiti specifici ∏ indicate nella scheda di cui all’articolo 4.

La scheda di cui all’articolo 4 contiene ? Le misure attuative adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3 contengono ⎪ prescrizioni relative ai materiali di moltiplicazione e/o alle piante da frutto ai fini delle operazioni di etichettatura e/o di chiusura e di imballaggio.

Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto da parte del dettagliante a un consumatore finale non professionista, le prescrizioni in materia di etichettatura possono essere limitate a un’adeguata informazione sul prodotto.

⎢92/34/CEE (adattato)

√CAPO 5∏ √ ESENZIONI ∏

Articolo 1012 √ Fornitori ∏

1. Gli Stati membri possono dispensare:

a) dall’applicazione dell’articolo 911, i piccoli coltivatori che producono e vendono materiali di moltiplicazione e piante da frutto che nella loro totalità sono destinati, come impiego finale, ad acquirenti locali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali (“circolazione locale”);

b) dai controlli e dall’ispezione ufficiale previsti all’articolo 1318, la circolazione locale di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti da persone così esonerate.

2. Sono adottate secondo la procedura prevista √ di cui ∏ all’articolo 19, paragrafo 221 le modalità di applicazione riguardanti altri requisiti inerenti alle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo primo e secondo trattino, specie per quanto concerne le nozioni di “piccoli coltivatori” e di “mercato locale”, nonché le relative procedure.

⎢92/34/CEE (adattato)

? nuovo

Articolo 1113 √ Materiali di moltiplicazione e piante da frutto ∏

In caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto che rispondono ai requisiti della presente direttiva ?dovute a catastrofi naturali o a circostanze eccezionali⎪, possono essere adottate, secondo la procedura √ di cui ∏ prevista all’articolo 19, paragrafo 221, disposizioni intese a sottoporre la commercializzazione di tali prodotti a requisiti meno rigorosi, fatte salve le norme fitosanitarie fissate nella direttiva 77/93/CEE.

⎢92/34/CEE (adattato)

⎝1 2005/54/CE articolo 1

ð nuovo

√ CAPO 6∏ √ MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE E PIANTE DA FRUTTO PRODOTTI NEI PAESI TERZI ∏

Articolo 1216

1. Viene stabilito, secondo la procedura √ di cui ∏ prevista all’articolo 19, paragrafo 221, se materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in un paese terzo, i quali presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della presente direttiva.

2. In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare, fino al ⎝1 31 dicembre 2007 ⎜, e fatte salve le disposizioni della direttiva √ 2000/29/CE ∏ 77/93/CEE, all’importazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto provenienti da paesi terzi condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite su base temporanea o permanente, nelle schede √ nei requisiti specifici ∏ di cui all’articolo 4. Se tali condizioni non sono previste in dette schede √ detti requisiti specifici ∏, le condizioni relative all’importazione devono esser almeno equivalenti a quelle applicabili alla produzione nello Stato membro interessato.

Secondo la procedura prevista √ di cui ∏ all’articolo 19, paragrafo 221, la data di cui al primo comma √ del presente paragrafo ∏ può, per i paesi terzi, essere prorogata, in attesa della decisione di cui al paragrafo 1 √del presente articolo∏.

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto importati da uno Stato membro conformemente a una decisione adottata da tale Stato in virtù del primo comma non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione negli altri Stati membri per quanto concerne gli elementi di cui al paragrafo 1.

⎢92/34/CEE (adattato)

ð nuovo

√CAPO 7∏ √ MISURE DI CONTROLLO ∏

Articolo 1317 √ Ispezione ufficiale ∏

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di un’ispezione ufficiale effettuata per sondaggio, nel caso di materiali CAE, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla presente direttiva.

⎢92/34/CEE articolo 3, lettera k) (adattato)

2. Gli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 11, lettere a) e b) ai punti i) e ii) possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti che sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure da essi prese.

Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione degli organismi di cui al punto ii) con quelli di cui al punto i).

Inoltre, aAi sensi della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 221 possono essere approvate altre persone giuridiche istituite per conto dell’organismo di cui all’articolo 2, paragrafo 11, lettere a) e b) al punto i) che agiscono sotto l’autorità e il controllo di detto organismo, a condizione che tali persone giuridiche non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

⎢92/34/CEE (adattato)

? nuovo

3. Le modalità d’applicazione concernenti i controlli di cui all’articolo 5 e l’ispezione ufficiale di cui agli articoli 10 e 17, ivi compresi i metodi di campionatura, ? del paragrafo 1 ⎪ sono adottate secondo la procedura prevista √ di cui ∏ all’articolo 19, paragrafo 221.

2003/61/CE, articolo 1, punto 5, (adattato)

ð nuovo

Articolo 1420 √ Controllo comunitario ∏

1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto alle prescrizioni ed alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2. All’interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, per il controllo a posteriori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

- materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in paesi terzi,

- materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto adatti all’agricoltura biologica,

- materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.

3. Tali Le prove e analisi comparative √ di cui al paragrafo 2 ∏ sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell’esame di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e controllare che tali materiali soddisfino le condizioni previste.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall’articolo 19, paragrafo 221, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il Comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 221 dei provvedimenti di ordine tecnico per l’esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il Comitato fitosanitario permanente.

5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall’autorità di bilancio.

6. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell’articolo 19, paragrafo 221.

7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 2 e 3.

⎢92/34/CEE (adattato)

ð nuovo

Articolo 157 √ Controlli comunitari negli Stati membri ∏

1. Se necessario, gli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva e in particolare verificare se i fornitori si conformano effettivamente alle prescrizioni della stessa. Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un controllo presta tutta l’assistenza necessaria agli esperti nello svolgimento delle loro mansioni. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ricerche.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista √ di cui ∏ all’articolo 19, paragrafo 221.

⎢92/34/CEE (adattato)

ð nuovo

Articolo 1624 √ Azioni di seguito da parte degli Stati membri ∏

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti sul loro territorio e destinati alla commercializzazione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

⎢92/34/CEE (adattato)

2. Qualora, nel corso di un’ispezione ufficiale, si constati che taluni materiali di moltiplicazione o talune piante da frutto non possono essere commercializzati perché non soddisfano uno dei requisiti relativi allo stato fitosanitario, lo Stato membro interessato prende le misure ufficiali opportune per eliminare gli eventuali rischi fitosanitari che possono risultarne.

⎢92/34/CEE (adattato)

Articolo 19

2. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti all’articolo 6, paragrafo 4, dell’ispezione ufficiale prevista all’articolo 1317 o delle prove previste all’articolo 1420, si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto commercializzati non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle disposizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, per vietare la commercializzazione nella Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto non conformi.

⎢92/34/CEE

3. Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto commercializzati da un fornitore non sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano prese misure adeguate. Qualora a tale fornitore sia vietato commercializzare materiali di moltiplicazione e piante da frutto, lo Stato membro ne informa la Commissione e gli organismi degli Stati membri competenti a livello nazionale.

⎢92/34/CEE

4. Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 32 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto destinati alla commercializzazione da parte del fornitore saranno in futuro conformi alle prescrizioni ed alle condizioni enunciate nella presente direttiva.

92/34/CEE (adattato)

ð nuovo

√ CAPO 8 ∏ √ DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI ∏

Articolo 1714 √ Disposizioni nazionali ∏

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione, oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

⎢92/34/CEE (adattato)

ð nuovo

Articolo 15

2. Per quanto concerne i prodotti √materiali di moltiplicazione e le piante da frutto dei generi e delle specie ∏ di cui all’allegato II, gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni più rigorose o restrizioni alla commercializzazione diverse dalle condizioni previste nelle schede di cui all’articolo 4 o, in mancanza delle stesse, diverse da quelle esistenti alla data di adozione della presente direttiva √ da quelle stabilite nella presente direttiva o nei requisiti specifici adottati in conformità dell’articolo 4. ∏

⎢92/34/CEE articolo 1, paragrafo 3 (adattato)

? nuovo

Articolo 1823 √ Modifiche e adeguamento degli allegati ∏

3. Le modifiche dell’elenco dei generi e delle specie che figurano nell’allegato II sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo 22. ? La Commissione, in conformità della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3), può apportare modifiche all’allegato I, tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali. ⎪

⎢ 806/2003 articolo 2 e allegato II punto 7 (adattato)

Articolo 19 √ Comitato ∏

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto √ qui di seguito denominato “il comitato” ∏.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

⎢ 806/2003 articolo 2 e allegato III punto 28 (adattato)

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto.

23. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

⎢ 806/2003 articolo 2 e allegato II punto 7

43. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

⎢92/34/CEE (adattato)

Articolo 25

Entro un termine di cinque anni, a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva, la Commissione esamina i risultati della sua applicazione e sottopone al Consiglio una relazione corredata, eventualmente, di qualsiasi proposta di modifica che si rivelasse necessaria.

Articolo 2026 √ Recepimento ∏

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per quanto concerne gli articoli da 5 a 11, 14, 15, 17, 19 e 24, la data di messa in applicazione per ogni genere o specie di cui all’allegato II è fissata secondo la procedura prevista all’articolo 21, all’atto della stesura della scheda di cui all’articolo 4.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [...], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono altresì adottare una norma la quale preveda che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative esistenti, vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento e la suddetta norma.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

∫ nuovo

Articolo 21 Misure transitorie

Gli Stati membri possono, in via transitoria e fino al 1° gennaio XXX, consentire la commercializzazione sul proprio territorio dei materiali certificati e materiali CAE ottenuti da piante parentali esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 22 Abrogazione

La direttiva 92/34/CEE, modificata dagli atti menzionati nell’allegato II, parte A, abrogata con effetto dal [data indicata all’articolo 20, secondo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione nel diritto interno e d’applicazione indicati nell’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 23 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Gli articoli [...] e l’allegato I si applicano a partire dal […].

⎢92/34/CEE

Articolo 2427

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

⎢92/34/CEE (adattato)

ALLEGATO I

Schede di cui all'articolo 4

⎢ 2003/111/CE articolo 1

ALLEGATO II

Elenco dei generi e specie disciplinati dalla presente direttiva

Castanea sativa Mill.

Citrus L.

Corylus avellana L.

Cydonia oblonga Mill.

Ficus carica L.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Olea europaea L.

Pistacia vera L.

Poncirus Raf.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Pyrus L.

Ribes L.

Rubus L.

Vaccinium L.

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata e relative modificazioni successive(di cui all’articolo 22)

Direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 157 del 10.06.1992, pag. 10). |

Decisione 93/401/CEE della Commissione (GU L 177 del 21.07.1993, pag. 28). |

Decisione 94/150/CE della Commissione (GU L 66 del 10.03.1994, pag. 31). |

Decisione 95/26/CE della Commissione (GU L 36 del 16.02.1995, pag. 36). |

Decisione 97/110/CE della Commissione (GU L 39 del 08.02.1997, pag. 22). |

Decisione 1999/30/CE della Commissione (GU L 8 del 14.01.1999, pag. 30). |

Decisione 2002/112/CE della Commissione (GU L 41 del 13.02.2002, pag. 44). |

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.05.2003, pag. 1). | Solo il punto 7 dell’allegato II e il punto 28 dell’allegato III |

Direttiva 2003/61/CE del Consiglio (GU L 165 del 03.07.2003, pag. 23). | Solo l’articolo 1, paragrafo 5 |

Direttiva 2003/111/CE della Commissione (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 12). |

Decisione 2005/54/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 16). |

Parte B

Elenco dei termini per il recepimento in diritto nazionale e delle date di applicazione(di cui all’articolo 22)

Direttiva | Termini per il recepimento | Data di applicazione |

92/34/CEE | 31 dicembre 1992 | 31 dicembre 1992[11] |

2003/61/CE | 10 ottobre 2003 |

2003/111/CE | 31 ottobre 2004 |

_____________

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/34/CEE | Presente direttiva |

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 - | Articolo 1, paragrafo 1 - Articolo 18 modificato Articolo 1, paragrafi 2 e 3 |

Articolo 2 | Articolo 1, paragrafo 4 |

Articolo 3, lettere a) e b) - Articolo 3, lettere c) - f) Articolo 3, lettere g) - h) Articolo 3, lettere i) - j) Articolo 3, lettera k) punti i) e ii) Articolo 3, lettera k) partim Articolo 3, lettere l) ed m) Articolo 3, lettera n) Articolo 3, lettera o) Articolo 3, lettera p) | Articolo 2, paragrafi 1 e 2 Articolo 2, paragrafi 3 e 4 Articolo 2, paragrafi 5 - 8 modificato - Articolo 2, paragrafi 9 - 10 modificato Articolo 2, paragrafo 11 Articolo 13, paragrafo 2 modificato Articolo 2, paragrafi 12 e 13 - Articolo 2, paragrafo 14 - |

Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 4 modificato - |

Articolo 5 | - |

- | Articolo 5 |

Articolo 6 | - |

- | Articolo 6 |

Articolo 7 | Articolo 15 |

Articolo 8, paragrafi 1 e 2 - - Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) modificato Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 4 modificato |

Articolo 9, paragrafo 1 - Articolo 9, paragrafo 2, punti i) e ii) Articolo 9, paragrafo 2, disposizione finale Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 5 Articolo 9, paragrafo 6 | Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b) modificato Articolo 7, paragrafo 4 modificato Articolo 7, paragrafo 5 - Articolo 7, paragrafo 6 Articolo 7, paragrafo 7 |

Articolo 10, paragrafi 1 e 2 Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafi 1 e 2 modificato - |

Articolo 11 | Articolo 9 modificato |

Articolo 12 | Articolo 10 |

Articolo 13 | Articolo 11 modificato |

Articolo 14 | Articolo 17, paragrafo 1 |

Articolo 15 | Articolo 17, paragrafo 2 modificato |

Articolo 16 | Articolo 12 |

Articolo 17 | Articolo 13, paragrafo 1 modificato |

Articolo 18 | Articolo 13, paragrafo 3 modificato |

Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 2 Articolo 19, paragrafo 3 | Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 4 |

Articolo 20 | Articolo 14 |

Articolo 21, paragrafi 1 e 2 Articolo 21, paragrafo 3 | Articolo 19, paragrafi 1 e 2 Articolo 19, paragrafo 4 |

Articolo 22, paragrafi 1 e 2 | Articolo 19, paragrafi 1 e 3 |

Articolo 23 | - |

Articolo 24, paragrafo 1 Articolo 24, paragrafo 2 | Articolo 16, paragrafo 1 - |

Articolo 25 | - |

Articolo 26 | Articolo 20 |

- | Articolo 21 |

- | Articolo 22 |

- | Articolo 23 |

Articolo 27 | Articolo 24 |

Allegato I | - |

Allegato II | Allegato I |

- | Allegati II e III |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

2. QUADRO ABM/ABB

Settore o settori d’intervento interessati: Sicurezza alimentare, salute degli animali, benessere degli animali e salute delle piante

Attività: sementi e materiali di moltiplicazione delle piante

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

17.0404 Interventi fitosanitari

3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

Illimitata

3.3. Caratteristiche di bilancio ( aggiungere le righe necessarie ):

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

17.0404. | SO/ SNO | Diff[12] Non-diff[13] | NO | NO | NO | NO [2] |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

Spese operative[14] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 1,080 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 1,080 |

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[15] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 1,080 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 1,080 |

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[16] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,086 | 0,086 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,476 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,780 |

Costo totale indicativo dell’intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,386 | 0, 386 | 0, 376 | 0,396 | 0, 396 | 0, 396 | 2,336 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0, 386 | 0, 386 | 0, 376 | 0, 396 | 0, 396 | 0, 396 | 2,336 |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

Organismi ufficiali degli SM …………………… | f | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,237 |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 0,423 | 0,423 | 0,413 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 2,573 |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[17] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

NB: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione |

Totale risorse umane | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

Chiarire e semplificare il quadro normativo in cui opera il settore e

migliorare le norme in base al progresso tecnico e scientifico e adattarle al nuovo ambiente commerciale in linea con la nuova politica agricola comune come indicato al punto 1 della relazione.

5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

L’intervento comunitario è necessario per agevolare il funzionamento del mercato interno. Dagli elementi acquisiti risulta che è molto costoso mantenere procedure di certificazione e sistemi di coltivazione differenti per gli stessi materiali commercializzati in paesi diversi. Un approccio armonizzato sulla base del principio del mercato comune potrebbe semplificare tali procedure e sistemi, riducendo così i costi sostenuti dagli organismi di certificazione degli Stati membri e dalle parti in causa (fornitori e utilizzatori).

Inoltre, l’impatto finanziario diretto della proposta è limitato.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

(1) Garantire che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto non comportino costi inaccettabili per gli utilizzatori, i consumatori e l’ambiente e allo stesso tempo evitare d’imporre oneri superflui all’industria

(2) garantendo un funzionamento adeguato del mercato interno di tali piante.

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione[19]:

X Gestione centralizzata

x diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

- varietà autorizzate ed elencate;

- come e quando si dà attuazione alla normativa.

6.2 Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La misura proposta è una rifusione di una direttiva esistente. L’impatto finanziario sul bilancio dell’UE è limitato.

Ciononostante, si è tenuta un’approfondita consultazione delle parti in causa, con la pubblicazione di un questionario sul sito ufficiale della DG SANCO http://europa.eu.int/comm/food/consultations/index_en.htm il 21 febbraio 2006. La consultazione col COPA-COGECA è stata ritenuta il modo più appropriato di consultare le parti direttamente coinvolte nella produzione (fornitori) e coltivazione (agricoltori) di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto. Il COPA-COGECA è stato consultato mediante invio diretto del questionario il 28 febbraio 2006 e tramite una discussione faccia a faccia nel quadro della riunione del gruppo consultivo “Ortofrutticoli” tenutasi il 18 maggio 2006 a Bruxelles, punto 3 dell’ordine del giorno.

Il 15 giugno 2001 si è tenuta una prima discussione con gli Stati membri, in occasione della riunione del competente comitato permanente (CP). In base ai risultati della riunione i servizi della Commissione (SANCO E1) hanno preparato, in stretta collaborazione con gli esperti nazionali, un questionario specifico poi inviato alle autorità competenti degli Stati membri il 21 dicembre 2001. In seguito alle risposte ricevute si è avviata una valutazione dettagliata dell’impatto della direttiva sul mercato interno. I risultati e i nuovi contributi sono stati discussi nel corso di 5 riunioni del competente CP e di 5 riunioni degli esperti nazionali tenutesi fra il 2002 e il 2005. Si sono raccolte informazioni presso le parti in causa, gli esperti scientifici e gli esperti nazionali nel corso delle riunioni e dei seminari organizzati da EPPO, CIHAM, PHARE, COPA-COGECA e da istituzioni scientifiche (come l’Accademia dei Georgofili) tra il 2003 e il 2005.

I punti principali emersi dalla consultazione in quanto meritevoli di una discussione approfondita sono stati presi in considerazione dalla valutazione d’impatto. Per migliorare il sistema attuale, sono stati inseriti anche altri punti in grado di garantire la coerenza con altre politiche dell’UE o di ottimizzare gli interventi in corso.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non si sono effettuate valutazioni ex post.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Per mantenere la valutazione proporzionata alle risorse stanziate e in linea con l’impatto del programma e le attività interessate, si dovrebbe svolgere una valutazione nel quadro del programma previsto dalla DG SANCO.

7. MISURE ANTIFRODE

Piena applicazione delle norme di controllo interno n. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21.

Le spese sostenute sono soggette alla normativa finanziaria relativa agli inviti a presentare progetti. Come avviene già con la direttiva attuale, le proposte presentate dalle autorità competenti degli Stati membri per l’effettuazione di prove e analisi sono esaminate da un comitato di valutazione della Commissione. I pagamenti saranno autorizzati solo dopo una valutazione specifica della relazione finale in base a un elenco di criteri standardizzato.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 |

Funzionari o agenti temporanei[21] (17 01 01) | A*/AD | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

B*, C*/AST | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Personale finanziato[22] con l’art. XX 01 02 |

Altro personale[23] finanziato con l’art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

Esame delle relazioni tecniche successive ai controlli e di altre relazioni/proposte avanzate dagli Stati membri e preparazione di proposte di misure di attuazione, se del caso;

controllo dell’attuazione delle misure della direttiva da parte degli Stati membri;

preparazione di norme per armonizzare le condizioni di commercializzazione, i criteri e le misure di controllo;

esame delle relazioni tecniche e finanziarie successive ai controlli per quanto riguarda l’attuazione delle prove e analisi comparative della Comunità preparate dalle autorità competenti degli Stati membri, preparazione degli impegni e ordine di pagamento.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

NON APPLICABILE

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

intra muros |

extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,086 | 0,086 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 0,086 | 0,086 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1 0,8 funzionari x 0,108 per gli anni n e n+1 0,7 funzionari x 0,108 per gli anni n+2 in poi |

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,120 |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,06 | 0,360 |

XX 01 02 11 03 – Comitati[25] Comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,300 |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,780 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Sono previste 10 missioni con un costo unitario di 2000 €, fra l’altro per seguire le valutazioni effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e per assistere le attività di coordinamento degli Stati membri. Organizzazione di riunioni per preparare le necessarie misure attuative, compresa la riunione per il controllo ex post (prove e analisi comparative della comunità). Sono previste 2 riunioni all’anno del comitato permanente (costo unitario 25 000 €). |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento ......... |

I fabbisogni di risorse umane e amministrative saranno coperti dallo stanziamento concesso alla DG incaricata della gestione nell’ambito della procedura di allocazione annuale.

[1] Nel 1966 per i materiali forestali di moltiplicazione – direttiva 66/404/CEE, nel 1968 per i materiali di moltiplicazione della vite – direttiva 68/193/CEE, nel 1991 per le piante ornamentali – direttiva 91/682/CEE e nel 1992 per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto – direttiva 92/34/CEE.

[2] Nel 1999 per i materiali forestali di moltiplicazione – direttiva 1999/105/CE, nel 2002 per i materiali di moltiplicazione della vite – direttiva 2002/11/CE di cui è prevista una nuova codificazione, nel 1998 per le piante ornamentali – direttiva 98/56/EC.

[3] Per materiali di moltiplicazione si intendono le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto.

[4] GU C […] 240 del 16.9.1991, pag. 197.

[5] GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/54/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 16).

[6] Cfr. allegato II, parte A.

[7] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. √Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9). ∏ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE (GU L 70 del 17.3.1992, pag. 27).

[8] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

[9] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[11] Per quanto concerne gli articoli da 5 a 11, 14, 15, 17, 19 e 24, la data di messa in applicazione per ogni genere o specie di cui all’allegato II è fissata secondo la procedura prevista all’articolo 21, all’atto della stesura della scheda di cui all’articolo 4 (cfr. articolo 26, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE).

[12] Stanziamenti dissociati (SD).

[13] Stanziamenti non dissociati (SND).

[14] Spesa che non rientra nel Capitolo 17 01 del Titolo 17.

[15] Spesa che rientra nell’articolo 17 01 04 del Titolo 17.

[16] Spesa che rientra nel capitolo 17 01, eccettuato l’articolo 17 01 04.

[17] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[18] Se la durata dell’azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[19] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni” della presente sezione.

[20] Quale descritto alla sezione 5.3.

[21] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[22] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[23] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[24] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[25] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

Top