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Document 52005DC0322

Comunicazione della Commissione - Un piano per le TSE

/* COM/2005/0322 def. */

52005DC0322




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 15.07.2005

COM(2005) 322 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Un piano per le TSE

[pic]

INDICE

1. Introduzione 2

2. Modifiche a breve e medio termine (2005 - 2009). 2

2.1. Materiale specifico a rischio 2

2.1.1. Legislazione vigente 2

2.1.2. Scelta strategica futura 2

2.2. Divieto concernente i mangimi 2

2.2.1. Legislazione vigente 2

2.2.2. Scelta strategica futura 2

2.3. Programmi di sorveglianza 2

2.3.1. Bovini 2

2.3.2. Piccoli ruminanti 2

2.3.3. Cervidi 2

2.4. Classificazione dei paesi in funzione del rischio di BSE. 2

2.5. Revisione della politica di abbattimento in caso di TSE nei piccoli ruminanti 2

2.5.1. Legislazione vigente 2

2.5.2. Scelta strategica futura 2

2.6. Abbattimento delle coorti di bovini 2

2.6.1. Legislazione vigente 2

2.6.2. Scelta strategica futura 2

2.7. Restrizioni imposte al Regno Unito 2

2.7.1. Legislazione vigente 2

2.7.2. Scelta strategica futura 2

3. Modifiche a lungo termine (2009 - 2014) 2

3.1. Sorveglianza 2

3.2. Materiali specifici a rischio 2

3.3. Certificazione delle mandrie 2

3.4. Resistenza genetica nei caprini 2

4. Altri scenari previsti nel caso in cui la tendenza positiva non si mantenga 2

5. Conclusione 2

6. Allegato I 2

7. Allegato II: Dati relativi alla sorveglianza 2

8. Allegato III: costi legati al programma di sorveglianza 2

1. INTRODUZIONE

La Commissione ha discusso a più riprese con gli Stati membri e il Parlamento europeo sulle prossime fasi della politica in materia di BSE in particolare riguardo a diverse questioni quali i materiali specifici a rischio, il divieto concernente i mangimi e l’età alla quale effettuare le prove.

Se dovesse mantenersi l’attuale tendenza positiva e il quadro scientifico dovesse essere tale da non compromettere la salute dei consumatori o la strategia di eradicazione della BSE, potrebbero essere oggigiorno ipotizzabili modifiche di determinate misure. Esistono infatti diversi indicatori che lasciano supporre un andamento incoraggiante nell’epidemia di BSE ed un netto miglioramento della situazione negli ultimi anni grazie all’applicazione di misure di attenuazione del rischio. Inoltre, dai rapporti di ispezione si può concludere che è migliorata negli Stati membri l’applicazione delle disposizioni in materia di BSE. I principali indicatori in tal senso figurano nei grafici da 1 a 3 dell’allegato I.

Nell’UE si registra un calo globale significativo del numero di casi di malattia (dai 2129 casi di BSE nel 2002 nell’UE dei 15 agli 850 casi nel 2004 nell’UE allargata a 25). I dati dimostrano chiaramente un andamento discendente di casi positivi di BSE individuati negli ultimi quattro anni, con un calo dal 2002 del 35%. La diminuzione del numero di casi per coorte di nascita dal 1996 figura nel grafico I dell’allegato I.

Il grafico 2 dell’allegato I indica l’anno di nascita dei casi positivi di BSE rilevati dal 2001 in poi, salvo che per il Regno Unito. Il picco nella curva e la successiva tendenza verso il basso indicano che la contaminazione da mangimi ha avuto luogo principalmente negli anni 1994 e 1995, dopo di che si registra un netto calo grazie alle misure di lotta contro la BSE, quale ad esempio il divieto parziale relativo ai mangimi adottato nel 1994 e il loro divieto assoluto nel 2001. L’impatto di quest’ultima misura potrà essere valutato solo nei prossimi anni a causa del periodo medio d’incubazione della BSE compreso tra i 6 e gli 8 anni.

Il grafico 3 dell’allegato I dimostra che l’età media dei casi positivi riscontrati in capi sani abbattuti nell’UE dei 15 è aumentata tra il 2001 e il 2004 da 76,2 a 95 mesi; nel 2004, l’età media dei casi positivi riscontrati negli animali sani abbattuti nei nuovi Stati membri risultava essere 79,9 mesi. Tali dati rivelano la presenza di una contaminazione durante un periodo assai limitato, molto prima dell’entrata in vigore a livello comunitario delle rigorose misure in materia di BSE.

Alla luce della nuova situazione, la Commissione ha deciso di presentare un piano strategico nei confronti della BSE a breve, medio e lungo termine.

Eventuali riduzioni delle misure conseguenti alla valutazione scientifica devono essere precedute da un’aperta discussione da un’aperta discussione con tutti i soggetti interessati e supportate da una solida strategia della comunicazione. Considerando le implicazioni sul piano politico della prima e della seconda crisi della BSE, un'eventuale allentamento delle misure - seppur giustificato sul piano scientifico - potrà richiedere un certo coraggio politico da parte degli Stati membri per ridurre le misure attualmente in vigore. Nel definire la nostra strategia sarà considerato obiettivo prioritario mantenere l’elevato livello di protezione dei consumatori acquisito nel corso degli anni nel campo della prevenzione, dell’eradicazione e delle misure di lotta contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili. Tuttavia, in tale processo è altrettanto importante non perdere di vista le altre minacce per la sanità pubblica e per la salute degli animali che sono emerse negli ultimi anni, ad esempio malattie quali la SARS e le nuove varianti di influenza aviaria. In base all'insieme delle prove disponibili si punta sempre più verso la necessità di riconsiderare le attuali priorità nel campo della sicurezza dei prodotti alimentari e della salute degli animali. Le tendenze incoraggianti relativamente alla BSE meritano un esame circostanziato delle possibilità di concentrarsi su queste nuove minacce.

2. MODIFICHE A BREVE E MEDIO TERMINE (2005 - 2009).

2.1. Materiale specifico a rischio

Obiettivo strategico:

Garantire e mantenere l’attuale livello di protezione dei consumatori assicurando anche in futuro l'eliminazione sicura del materiale specifico a rischio, modificando tuttavia l'elenco/l'età sulla base dei nuovi pareri scientifici e della loro evoluzione

2.1.1. Legislazione vigente

I materiali specifici a rischio rappresentano l’obiettivo più importante delle misure di protezione della salute pubblica. Il primo elenco di MSR era stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche disponibili fino al 1995 e del principio di precauzione. Da allora la situazione generale è evoluta positivamente e sono disponibili nuovi dati scientifici. Le restrizioni all’utilizzo di MSR prevedono il divieto di utilizzare tali sostanze nella fabbricazione di prodotti derivati destinati all’alimentazione umana e animale, quali il sego, la gelatina, il collagene e il fosfato dicalcico.

2.1.2. Scelta strategica futura

Eventuali modifiche dell’elenco attuale dei materiali specifici a rischio devono tener conto delle nuove conoscenze scientifiche in costante evoluzione garantendo il mantenimento dell’attuale livello elevato di protezione dei consumatori in seno all'Unione europea. Inoltre, i dati ricavati dalla sorveglianza e dal monitoraggio attivo della BSE devono servire anche a rivedere le misure relative ai materiali specifici a rischio.

Nei giorni 27 e 28 aprile 2005 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha adottato un parere sui MSR favorevole ad un aumento dell’attuale limite di età per i tessuti del sistema nervoso centrale da 12 a 21 o 30 mesi a seconda della valenza attribuita ai casi estremamente rari di BSE riscontrati in animali giovani. Tale parere consente una riflessione su una modifica dell’attuale elenco di MSR e, in particolare dell’età limite per la rimozione, in primo luogo, della colonna vertebrale.

L’elenco di MSR nei piccoli ruminanti è subordinato ai risultati della valutazione dei rischi attualmente in corso presso l'AESA.

In attesa dei pareri scientifici riguardo al sego, alla gelatina e al collagene, le norme relative alla lavorazione di tali prodotti saranno ulteriormente perfezionate, probabilmente mitigate rispetto alle prescrizioni vigenti.

2.2. Divieto concernente i mangimi

Obiettivo strategico:

Mitigare taluni provvedimenti nel quadro del divieto assoluto in vigore dell’utilizzo di mangimi in presenza di determinate condizioni

2.2.1. Legislazione vigente

Dal luglio 1994 è vietato utilizzare farine di carne e di ossa (FCO) provenienti da mammiferi nell'alimentazione di bovini, ovini e caprini. Tale divieto parziale è stato in seguito esteso e il 1° gennaio 2001 l’Unione europea ha vietato totalmente l'utilizzo di proteine animali trasformate nella produzione di mangimi destinati agli allevamenti, salvo talune eccezioni, quali l’utilizzo di farina di pesce per i non ruminanti. La presenza nell’alimentazione degli animali di componenti di origine animale vietati è considerata una violazione del divieto concernente i mangimi, pari a tolleranza zero.

2.2.2. Scelta strategica futura

Nel rivedere le attuali disposizioni di divieto relative ai mangimi va tenuto conto innanzitutto della valutazione del rischio, ma anche degli strumenti di controllo utilizzati per valutare e garantire la corretta applicazione di tale divieto.

2.2.2.1. Contaminazione dell’ambiente (polpa di barbabietola)

Analisi effettuate in Germania rivelano la presenza frequente di ossa nella polpa di barbabietola (fino al 10%) e che tale fenomeno non può essere evitato. I residui provengono probabilmente da frammenti di ossa di animali selvatici presenti nel terreno, che penetrano nelle barbabietole e finiscono nella polpa della barbabietola da zucchero destinata all'alimentazione dei ruminanti. Può essere eventualmente tollerata la presenza di frammenti di ossa nella polpa della barbabietola da zucchero e in altri foraggi come conseguenza di tale contaminazione ambientale solo se una valida valutazione del rischio ha dimostrato l’assenza di ogni contaminazione incrociata o dell’integrazione fraudolenta di farine di carni e di ossa (FCO).

2.2.2.2. Farine di pesce

• L’utilizzo di farine di pesce è attualmente proibito negli alimenti destinati ai ruminanti; anche il loro utilizzo nei mangimi destinati ai non ruminanti è soggetto a norme rigorose. Affinché si segua una strategia più attenta al rischio, si potrà prevedere una certa tolleranza per quanto riguarda la presenza limitata di farine di pesce negli alimenti destinati ai ruminanti, provenienti da una contaminazione incrociata. Una simile tolleranza consentirà di controbilanciare gli effetti secondari indesiderati del divieto di utilizzo delle farine di pesce nell’alimentazione dei non ruminanti, rispettando in tal modo la posizione del Parlamento europeo, attualmente contrario all’utilizzo di tali prodotti nei foraggi destinati ai ruminanti.

• Il Parlamento europeo dovrebbe discutere in termini generali la questione della farine di pesce verso la metà del 2005. La decisione di mitigare eventualmente il divieto di utilizzare le farine di pesce prenderà in considerazione le conclusioni del Parlamento europeo.

2.2.2.3. Abolizione delle disposizioni di divieto concernenti i mangimi per i non ruminanti

In caso di ulteriori progressi nella differenziazione delle proteine animali di talune specie, si potrà prevedere una modifica delle disposizioni relative all’utilizzo nei foraggi di prodotti di origine animale, in particolare delle proteine dei non ruminanti, tenendo conto del divieto di riciclaggio all’interno della specie contenuto nel regolamento (CE) n. 1774/2002 (si potrà ad esempio nutrire i suini con FCO di volatili). La messa a punto di prove di differenziazione è attesa già dal 2001. Il trattamento obbligatorio delle proteine provenienti da mammiferi ad una temperatura di 133°C e a una pressione di 3 Bar per 20 minuti consente di ottenere frammenti minimi di proteine animali che sono difficili da individuare con gli attuali metodi analitici.

In attesa della convalida delle prove di discriminazione, nonché dei risultati della valutazione quantitativa dei rischi da parte dell’AESA per quanto riguarda i rischi collegati con la presenza di piccole quantità di FCO, si può proporre l’introduzione di una soglia di tolleranza per quanto riguarda la presenza limitata di farine di carne e di ossa nei mangimi senza che ciò comprometta l’efficacia delle misure di eradicazione attuali.

2.2.2.4. Sego

Non sono attualmente in vigore restrizioni specifiche per quanto riguarda l'utilizzo del sego nell'alimentazione degli animali (o nell'alimentazione umana) al fine di evitare la trasmissione di TSE. Oltre alla depurazione obbligatoria dei grassi fusi allo 0,15% di impurità insolubili, come impone il regolamento (CE) n. 1774/2002, è applicabile la restrizione relativa all’utilizzo di materiali specifici a rischio. Eventuali altre disposizioni relative al sego potrebbero rendersi necessarie, in particolare per l’utilizzo nei succedanei del latte, a seconda dei risultati della valutazione quantitativa dei rischi.

2.3. Programmi di sorveglianza

Obiettivo strategico:

Ridurre il numero di prove effettuate sui bovini, e allo stesso tempo continuare a valutare l’efficacia delle misure applicate, finalizzando al meglio l'attività di sorveglianza

2.3.1. Bovini

2.3.1.1. Legislazione vigente

Fino alla metà del 2000, la maggior parte dei casi di BSE conclamati è stata individuata grazie ad una sorveglianza passiva tradizionale, vale a dire attraverso l’esame e la segnalazione obbligatoria degli animali sospetti di presentare segni o sintomi clinici della BSE. L’individuazione della BSE in bestiame sano macellato nel 2000 ha rivelato la necessità di un monitoraggio attivo che è stato introdotto nell’intera Comunità all’inizio del 2001. Il programma di monitoraggio attivo è divenuto pienamente operativo nel luglio 2001 e prevede a tutt'oggi:

- La realizzazione di esami su tutti gli animali a rischio di età superiore ai 24 mesi (capi morti, animali macellati con urgenza e animali con sintomi durante l'ispezione ante mortem);

- La realizzazione di prove su tutti i bovini sani abbattuti di età superiore a 30 mesi (ossia 10 milioni di bovini all’anno).

La tabella 1 dell’allegato II indica il numero di animali sottoposti a prove dal 2001 suddivisi per gruppo di età e per categoria (animali sani abbattuti, animali a rischio, capi morti).

Per i paesi che hanno riscontrato la presenza della BSE nella popolazione bovina, l’obiettivo della sorveglianza consiste nel verificare l’efficacia delle misure di lotta quali il divieto relativo ai mangimi e l’eliminazione dei materiali specifici a rischio nell’ottica dell’evoluzione della prevalenza della BSE. Inoltre, nei paesi risultati indenni da casi (recenti) di BSE, la sorveglianza mira in definitiva a dimostrare che l’incidenza della BSE è inferiore ad una soglia convenuta. Va inoltre sottolineato che, benché il monitoraggio attivo della BSE non rientri tra le misure di protezione della salute pubblica, esso ha tuttavia contribuito a rafforzare la fiducia dei consumatori ed ha avuto un certo peso nella strategia della comunicazione di taluni Stati membri. Inoltre, i risultati dell'attività di sorveglianza hanno fornito i dati necessari per valutare un'eventuale modifica dell'elenco esistente dei materiali specifici a rischio.

2.3.1.2. Scelta strategica futura

a) Considerazioni di natura epidemiologica

Dai risultati del programma di monitoraggio in corso e dai risultati futuri dei programmi di prova completi condotti nei nuovi Stati membri è ipotizzabile nel 2005 una revisione del programma di sorveglianza onde consentire l’evoluzione dell’attuale regime di prove verso una sorveglianza di manutenzione basata, a lungo termine, sul modello dei LCR. Le diverse possibilità per una simile transizione vanno analizzate di concerto con epidemiologi e statistici, alla luce degli obiettivi precitati e dei vantaggi in termini di costi. Tali possibilità sono le seguenti:

• L'aumento graduale del limite d'età d'inizio delle prove per animali sani abbattuti e animali trovati morti. L’aumento dell’età dipenderà dai risultati del programma di sorveglianza in corso.

• La riduzione della sorveglianza dei bovini nati negli anni per i quali sono disponibili dati statistici sufficienti sulla prevalenza della BSE, prestando particolare attenzione agli anni di nascita (recenti) per i quali il volume d’informazione è limitato.

b) Considerazioni legate al rapporto costi/benefici

Tenuto conto dell’obiettivo della sorveglianza, occorre valutare i costi legati al programma di vigilanza in rapporto alle informazioni ottenute grazie a tale sorveglianza. I costi dettagliati sono riportati nell’allegato II al presente documento. Tra questi figurano i costi del cofinanziamento da parte della Commissione e quelli finanziati dagli Stati membri[1].

La tabella 2 dell’allegato II indica I costi legati alla scoperta dei casi positivi suddivisi per gruppo d’età. Si noti che la scoperta nel 2002 di un caso positivo in un animale sano abbattuto, nel gruppo d’età di 30-35 mesi, ha comportato una spesa pari a 302 milioni di euro.

2.3.2. Piccoli ruminanti

2.3.2.1. Legislazione vigente

All’inizio del 2002 è stato presentato un programma di sorveglianza attiva in aggiunta all’esame e alla segnalazione obbligatoria degli ovini e dei caprini in cui si sospetta la presenza di segni o sintomi clinici di una TSE. Dalla presenza conclamata della BSE in una capra all'inizio del 2005, tale programma comprende:

- la realizzazione di analisi su una dimensione minima di campione di 10.000 ovini e 10.000 caprini al massimo per Stato membro, rientranti nella categoria degli animali a rischio, di età superiore a 18 mesi (capi morti, animali abbattuti d’urgenza e animali con sintomi durante l’ispezione ante mortem);

- la realizzazione di analisi su 10.000 ovini sani abbattuti di oltre 18 mesi di età negli Stati membri caratterizzati da una popolazione numerosa, nonché su un numero minimo basato su statistiche, ma comunque elevato di caprini sani abbattuti di 18 mesi e più. Nella maggior parte degli Stati membri tutti i caprini sani abbattuti sono sottoposti a prove.

L’attuale dispositivo di sorveglianza rafforzata per i caprini sarà rivisto nel corso del secondo semestre del 2005; tale riesame consente di stimare in maniera rapida e più sicura la presenza della BSE nei caprini al fine di determinare se la presenza di BSE nella capra nata nel 2000 e macellata in Francia nel 2002 sia stato un caso isolato.

2.3.2.2. Scelta strategica futura

La sorveglianza cui saranno sottoposti in futuro I piccoli ruminanti dipenderà dalla stima della prevalenza della BSE in tali animali baseta sui risultati della sorveglianza rafforzata di cui sono oggetto attualmente i caprini, nonché sui risultati delle prove di discriminazione effettuate sui nuovi casi e, se possibile, delle analisi di casi precedenti di TSE. Qualora l'attuale sorveglianza riveli il carattere isolato di un caso di BSE conclamato in una capra, tale sorveglianza potrà essere allentata o mantenuta temporaneamente al fine di accrescere la fiducia nei risultati del programma rafforzato di esame.

Nella peggiore delle ipotesi, qualora si constati un aumento dei casi di BSE nella popolazione dei piccoli ruminanti, si potrà prevedere un rafforzamento della sorveglianza.

2.3.3. Cervidi

Non è prevista attualmente alcuna misura in seno all’Unione europea per quanto riguarda la malattia del deperimento cronico (CWD wasting disease). Nulla lascia presupporre che la CWD sia presente nell’UE – o quanto meno, se è presente, la prevalenza della malattia dev’essere molto bassa, altrimenti avrebbe già dovuto essere individuata. Né esistono prove concrete della trasmissione della malattia all’uomo o della sensibilità dei cervidi alla BSE. Qualora si scoprisse in laboratorio o sul campo che una delle due possibilità si avveri, ciò giustificherebbe un cambiamento nella strategia di lotta contro la CWD.

Vista la scarsità dei dati forniti dalla sorveglianza dei cervidi nell’UE, all’inizio del 2006 sarà avviato uno studio per confermare la situazione. Si tratterà di uno studio mirato, in linea con il parere dell’AESA. Tuttavia, prima di dare inizio a tale studio, nella fase di preparazione dello stesso, occorrerà prevedere diverse misure di gestione dei rischi, per quanto riguarda soprattutto le azioni da intraprendere in caso di individuazione di un caso positivo di CWD nei cervidi, alla luce dei pareri scientifici espressi riguardo ai rischi.

2.4. Classificazione dei paesi in funzione del rischio di BSE.

Obiettivo strategico:

Semplificare i criteri di classificazione dei paesi e completare la stessa entro il 1° luglio 2007.

La classificazione in funzione del rischio di BSE intende definire norme applicabili agli scambi commerciali per ciascuna categoria di rischio, onde garantire la protezione degli animali e della salute pubblica nei paesi importatori. Le condizioni degli scambi commerciali sono già stabilite nelle attuali raccomandazioni del Codice sanitario degli animali terrestri (“Codice”) dell’Ufficio internazionale dell’epizoozie (UIE).

I cinque criteri attuali della classificazione del codice portano ad uno statuto definitivo riguardo alla BSE che non riflette necessariamente la realtà. Ciò è dovuto al fatto che altri criteri sono inultimente rigidi e non adattati al rischio. Inoltre, il sistema attuale composto da cinque categorie è estremamente complesso. Non è più necessario conservare tre categorie diverse per i paesi che presentano un rischio di BSE in quanto le restrizioni commerciali sono in gran parte simili. Le cinque categorie sono state introdotte nel regolamento sulle TSE, in attesa di un accordo dell’UIE riguardo alla revisione del sistema. L’Ufficio ha iniziato due anni fa un processo per riesaminare e semplificare il sistema di classificazione dei paesi intre categorie in funzione del loro rischio di BSE.

Nel corso della seduta plenaria del maggio 2005, si è raggiunto un accordo sulla procedura semplificata di classificazione e sulle norme di sorveglianza per ciascuna categoria. La classificazione semplificata si articola in tre categorie:

• Categoria 1 : paesi a rischio trascurabile di BSE e che dispongono di un programma ridotto di sorveglianza attiva che rivela una prevalenza prevista di 1 per 50.000 importazioni autorizzate senza restrizioni;

• Categoria 2 : paesi con un rischio controllato di BSE e che dispongono di un programma di sorveglianza attiva che rivela una prevalenza prevista di 1 per 100.000 importazioni autorizzate una volta eliminati i materiali specifici a rischio;

• Categoria 3 : paesi con un rischio indeterminato di BSE. Tali paesi saranno autorizzati ad esportare solo secondo un elenco limitato di prodotti commerciabili.

In base a questa nuova norma internazionale occorre modificare le attuali disposizioni in applicazione del regolamento sulle BSE. A seguito dell’approvazione dei nuovi criteri di classificazione, i paesi andrebbero classificati cominciando dai grandi partner commerciali. Se l’UIE non riuscirà a classificare i paesi entro il 1° luglio 2007, dovrà farlo la Comunità in base alla nuova norma internazionale.

2.5. Revisione della politica di abbattimento in caso di TSE nei piccoli ruminanti

Obiettivo strategico:

Rivedere e mitigare le misure di eradicazione nei piccoli ruminanti tenendo conto dei nuovi strumenti diagnostici disponibili, assicurando tuttavia l’attuale livello di protezione dei consumatori

2.5.1. Legislazione vigente

Le disposizioni vigenti impongono l’abbattimento di un intero gregge in caso di presenza conclamata di TSE nelle capre e l’abbattimento intero o parziale (genotipi sensibili) qualora si accerti la presenza di TSE in ovini, casi atipici compresi. Per migliorare la resistenza genetica della popolazione ovina, è stato reso obbligatorio un programma di riproduzione minima per le greggi di elevato valore genetico. I casi atipici sono i casi di TSE, in cui si esclude la BSE, spesso individuati tramite la sorveglianza attiva e caratterizzati dall’assenza di sintomi clinici e da una diffusione nulla o molto scarsa, ma presenti in ovini i cui genotipi sono considerati resistenti alla BSE (contrariamente alla scrapia classica). Inoltre, i test molecolari di discriminazione in vigore dal gennaio 2005 possono escludere la presenza della BSE in poche settimane nella maggior parte dei casi di TSE. Quando è esclusa la BSE, non è più presente il rischio per la sanità pubblica e l’abbattimento dell’intero gregge per ragioni di salute pubblica potrebbe essere considerato eccessivo.

La tavola in appresso fornisce le cifre relative agli ovini e ai caprini positivi nelle mandrie infette

Ovini | Caprini |

2002 | 1,3% | 0,7% |

2003 | 2,8% | 0,3% |

2004 | 3,5% | 1,2% |

Va sottolineato che nella maggior parte delle greggi non è individuato grazie all’abbattimento nessun caso supplementare, in particolare quando sono stati diagnosticati casi atipici. Nelle altre greggi è stata diagnosticata un’infezione del tipo TSE nel 40% al massimo degli animali.

2.5.2. Scelta strategica futura

La Commissione intende proporre una riduzione della politica di abbattimento per quei casi in cui è esclusa la presenza di BSE (in ovini e caprini), con un rafforzamento dei controlli nelle greggi infette e l’abbattimento, in vista del consumo umano, di tutti gli animali di ogni età nelle greggi infette se i risultati delle prove rapide sono negativi. Occorre inoltre prendere in considerazione norme di certificazione delle greggi come mezzo supplementare per eradicare le TSE.

2.6. Abbattimento delle coorti di bovini

Obiettivo strategico:

Sospendere l’abbattimento immediato della coorte

2.6.1. Legislazione vigente

La legislazione vigente in materia di TSE prevede l’uccisione e la distruzione (abbattimento) della coorte legata da un caso positivo di BSE. Si tratta di animali che non presentano alcun sintomo, ma per i quali si ritiene che il rischio di infezione da BSE è più elevato a motivo di un legame epidemiologico. La coorte è composta nel caso delle femmine dalla discendenza dell’animale colpito (coorte di nascita) o da animali nutriti con gli stessi alimenti dell’animale colpito durante il loro primo anno di vita (coorte di alimentazione).

2.6.2. Scelta strategica futura

Si può cercare di trovare altre soluzioni per sostituire la distruzione della coorte praticata attualmente. Una soluzione potrebbe consistere nel rinviare l'abbattimento e la distruzione alla fine della vita produttiva, come è previsto dal Codice zoosanitario internazionale dell'UIE, o nel permettere agli animali abbattuti di entrare nella catena alimentare se i risultati dei test rapidi sono negativi. Tale riduzione delle misure consentirà la riproduzione e l’utilizzo del latte, ma spetterà agli Stati membri decidere se derogare all’abbattimento al fine di tener conto delle potenziali ripercussioni sui loro mercati d’esportazione. La decisione di rinviare l’abbattimento spetterebbe agli Stati membri. Una riduzione delle misure in tal senso non comprometterebbe l’attuale livello di protezione dei consumatori e ridurrebbe non solo l'impatto economico, ma anche le conseguenze sociali della completa distruzione delle coorti che rappresentano spesso una delle principali ragioni di opposizione alla politica di abbattimento.

La tabella sottostante indica il numero di animali abbattuti e sottoposti a prove nel 2003 - 2004 e il numero di casi positivi accertati negli animali di coorte.

Anno | 2003 | 2004 | Totale |

Animali sottoposti a prove | 25.747 | 16.471 | 42.218 |

Casi di BSE | 10 | 5 | 15 |

A medio termine potrà essere previsto l’abbattimento per il consumo umano purché i risultati del test delle TSE siano negativi, i materiali specifici a rischio siano rimossi e la prevalenza ridotta. Tuttavia, col diminuire della prevalenza della BSE, si riduce anche il costo dell'abbattimento e, dal punto di vista dei consumatori (e del commercio), taluni Stati membri in cui la BSE era inesistente o assai rara potrebbero scegliere di abbattere l’insieme del gregge per distruggerlo. La decisione in tal senso spetterebbe al singolo Stato membro.

2.7. Restrizioni imposte al Regno Unito

Obiettivo strategico:

Prevedere l’abolizione delle restrizioni supplementari alle esportazioni britanniche di carne bovina e di prodotti a base di carne bovina qualora siano soddisfatte le condizioni previste.

2.7.1. Legislazione vigente

La decisione 98/256/CE del Consiglio (decisione relativa all’embargo britannico) e gli emendamenti successivi dispongono che il Regno Unito debba provvedere a che i bovini vivi e i prodotti a base di carne bovina non siano spediti dal suo territorio verso un altro Stato membro o paese terzo, salvo in talune condizioni specifiche (carni disossate, eccezione per bovini di 30 mesi e più, ecc.).

2.7.2. Scelta strategica futura

Nel 1996 il Regno Unito ha introdotto la “regola OTM” (Over-Thirty-Months Rule), una misura di protezione della salute pubblica che vieta di destinare al consumo umano la carne della maggior parte di bovini di età superiore a 30 mesi al momento del loro abbattimento. Il 1° dicembre 2004 esso ha informato la Commissione che aveva deciso di sostituire tale regola con un sistema di depistaggio simile a quello degli altri Stati membri e di escludere in maniera permanente i bovini nati prima del 1° agosto 1996 dalla catena dell'alimentazione umana ed animale.

Per avviare una discussione riguardo all’abolizione eventuale dell’embargo britannico, occorre che siano soddisfatte diverse condizioni: l’incidenza della malattia nel Regno Unito deve essere scesa al disotto dei 200 casi di BSE per milione di bovini adulti e il risultato della missione di controllo effettuata dall’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) nel giugno 2005 deve essere positivo. Il 10 marzo 2005 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha confermato un’incidenza inferiore ai 200 casi di BSE per milione di bestiame adulto.

Una volta soddisfatte entrambe le condizioni, in particolare in caso di risultato positivo dell’ispezione dell’UAV, potrà essere avviata una discussione con gli Stati membri sulla sospensione dell’embargo probabilmente nel corso dell’ultimo trimestre del 2005.

3. MODIFICHE A LUNGO TERMINE (2009 - 2014)

Obiettivo strategico:

Modificare le misure tenendo conto delle tecnologie più recenti e delle nuove conoscenze scientifiche.

Se si mantiene la tendenza positiva, tenuto conto della riduzione delle misure a breve e medio termine, è ipotizzabile una loro ulteriore riduzione. L’uso di prove convalidate su animali vivi potrà in futuro consentire di rintracciare e abbattere gli animali colpiti e accelerare in tal modo l’adozione di nuove misure di riduzione. Le diverse possibilità sono elencate in appresso.

3.1. Sorveglianza

Sono ipotizzabili diversi scenari a lungo termine:

- La diminuzione graduale del livello di sorveglianza può essere mantenuta se la tendenza positiva continua, incentrando la sorveglianza sugli animali più vecchi o su coorti di nascita per le quali le informazioni disponibili sono limitate;

- Se i casi conclamati di BSE riguardano solo animali di più di 10 anni, cioè nati prima del 1° gennaio 2002, si potrà decidere di escludere tali animali su base permanente dalla catena dell’alimentazione animale e umana (programma di distruzione) e di fornire un aiuto finanziario per l’abbattimento di tali animali alla fine della loro vita produttiva. La strategia di sorveglianza definitiva sarebbe ridotta all’esame degli animali sospetti dal punto di vista clinico (sorveglianza passiva) e ad una strategia di mantenimento conforme alle raccomandazioni dell’UIE;

- Si potrà inoltre prevedere la possibilità di sottoporre tutti gli animali vivi a un test (qualora disponibile) ad una certa età.

3.2. Materiali specifici a rischio

Qualora non si sia riscontrato alcun caso di BSE al disotto di una certa età o qualora la prevalenza scenda al di sotto di un determinato livello, potrà essere soppresso l’obbligo di rimozione dei materiali specifici a rischio per la categoria d’età interessata. Un’altra possibilità consiste nel prevedere la redazione di un elenco minimo permanente di MSR, in particolare di tessuti nervosi (cervello, midollo spinale), per i bovini di determinati gruppi d’età come misura di precauzione contro future epidemie o casi sporadici.

3.3. Certificazione delle mandrie

Dopo aver sottoposto l’insieme dei bovini vivi di una mandria ad una prova, potrà essere certificato lo statuto di tale mandria parallelamente alla certificazione dell’azienda, come nel caso della tubercolosi o della brucellosi.

3.4. Resistenza genetica nei caprini

Qualora ricerche future rivelino la resistenza genetica di taluni genotipi nella popolazione caprina, occorrerà rivedere di conseguenza la strategia di eradicazione.

4. ALTRI SCENARI PREVISTI NEL CASO IN CUI LA TENDENZA POSITIVA NON SI MANTENGA

Gli indicatori relativi alla prevalenza della BSE nei bovini non lasciano presupporre un aumento in futuro del numero dei casi di BSE. Tuttavia, occorre prevedere un altro scenario nel caso in cui, in taluni Stati membri, non si confermi la tendenza positiva. Inoltre, nell’elaborare una strategia a medio e lungo termine per i piccoli ruminanti e i cervidi, non vanno escluse anche le ipotesi più pessimiste.

• Tendenza sfavorevole per quanto riguarda la BSE in taluni Stati membri

Qualora non si confermi in taluni Stati membri la tendenza positiva, si potrà ipotizzare l’applicazione di misure più rigorose che negli altri Stati membri per quanto riguarda l'eliminazione dei MSR. Si potrà prevedere nell'ultima fase un embargo temporaneo per far fronte alla situazione nello Stato membro interessato, senza penalizzare gli altri Stati membri che non presentano una simile tendenza negativa.

• La BSE nei piccoli ruminanti

Se in seguito alla sorveglianza intensiva dei caprini si scopre che la BSE è ampiamente presente nelle popolazioni ovina e caprina, dovranno essere adottate rigide misure: occorrerà procedere ad un depistaggio completo dei piccoli ruminanti, dopo di che i casi di TSE dovranno essere sottoposti a test di discriminazione e dovrà essere redatto un elenco dettagliato dei MSR sulla base di pareri scientifici con conseguente eventuale distruzione, nel peggiore dei casi, delle carcasse.

Ciò rafforzerà inoltre la necessità di un programma di allevamento inteso a sviluppare la resistenza nella popolazione ovina.

• Malattia del deperimento cronico nei cervidi

Se lo studio previsto per il 2006 dovesse confermare la presenza della malattia del deperimento cronico, si potrà adottare a titolo permanente una decisione relativa all’eliminazione dei materiali specifici a rischio.

5. CONCLUSIONE

Abbiamo fatto notevoli progressi e la Commissione ha introdotto un’ampia gamma di rigide misure comunitarie. Nel corso degli ultimi 10 anni la Commissione ha prodotto 70 atti primari e di esecuzione che impongono l’applicazione di rigorose misure a livello comunitario. Il principale testo legislativo destinato a proteggere la salute umana e degli animali contro il rischio di BSE e di altre TSE è stato adottato il 22 maggio 2001. Si tratta del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, comunemente detto “regolamento sulle TSE”, che fissa le norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Tale regolamento è entrato in vigore in un termine brevissimo, il 1° luglio 2001.

Diversi fattori indicano che l’epidemia di BSE segue una tendenza favorevole e che la situazione è nettamente migliorata nel corso degli ultimi anni grazie alle misure di riduzione dei rischi in atto. Per i prossimi anni l'obiettivo del regolamento sulle TSE consisterà nel garantire una riduzione delle misure mantenendo tuttavia l'elevao livello di sicurezza alimentare raggiunto grazie ai controlli in materia di TSE effettuati in questi ultimi 10 anni. La decisione di ridurre le misure dovrà dipendere dai rischi e riflettere i progressi tecnologici e l'evoluzione delle conoscenze scientifiche; essa avrà inoltre effetti positivi sulla competitività delle industrie e delle aziende interessate in seno alla Comunità.

6. ALLEGATO I

Grafico 1: casi di BSE tra il 2001 e il 2004

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Grafico 2 : casi di BSE per coorte di nascita

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Grafico 3: Età media dei bovini positivi tra gli animali sani abbattuti nell’UE dei 15

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7. ALLEGATO II: DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA

Tabella 1: numero di bovini sottoposti a prove tra il gennaio 2001 e il dicembre 2004

Gruppo di età | Animali sani abbattuti | Animali a rischio | Capi morti |

< 24 mesi | 3.370.000 | 70.000 | 55.000 |

24-29 | 3.035.000 | 455.000 | 355.000 |

30-35 | 6.715.000 | 655.000 | 515.000 |

36-41 | 3.065.000 | 395.000 | 310.000 |

42-47 mesi | 2.400.000 | 330.000 | 260.000 |

+ 48 mesi | 17.235.000 | 3.060.000 | 2.405.000 |

Totale | 35.820.000 | 4.965.000 | 3.900.000 |

Taella 2: costi (milioni di euro) per caso di BSE individuato tra il gennaio 2001 e il dicembre 2004

Gruppo di età | Animali sani abbattuti | Animali a rischio |

<24 mesi | Nessun caso | Nessun caso |

24-29 mesi | Nessun caso | 10,2 |

30-35 mesi | 302 | 29,5 |

36-41 mesi | 69 | 17,8 |

42-47 mesi | 11 | 0,9 |

Totale <48 mesi | 64 | 4,3 |

Totale =<48 mesi | 0,76 | 0,04 |

Totale di tutte le età | 1,56 | 0,07 |

8. ALLEGATO III: COSTI LEGATI AL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA

Tabella 1: ripartizione per età stimata dei bovini sottoposti a prove tra il gennaio 2001 e il dicembre 2004

Gruppo di età | Animali sani abbattuti | Animali a rischio | Capi morti |

< 24 mesi | 3.370.000 | 70.000 | 55.000 |

24-29 | 3.035.000 | 455.000 | 355.000 |

30-35 | 6.715.000 | 655.000 | 515.000 |

36-41 | 3.065.000 | 395.000 | 310.000 |

42-47 mesi | 2.400.000 | 330.000 | 260.000 |

+ 48 mesi | 17.235.000 | 3.060.000 | 2.405.000 |

Totale | 35.820.000 | 4.965.000 | 3.900.000 |

Tabella 2: Numero di casi di BSE individuati tra i giovani bovini tra il gennaio 2001 e il dicembre 2004

Animali sani abbattuti | Animali a rischio |

24-29 mesi | Nessun caso | 177.500 |

30-35 mesi | 6.715.000 | 515.000 |

36-41 mesi | 1.532.500 | 310.000 |

42-47 mesi | 240.000 | 16.250 |

Tutte le età | 34.743 | 1.572 |

Tabella 4: Costi (in milioni di euro) della sorveglianza della BSE tra il gennaio 2001 e il dicembre 2004

Il costo totale del test di depistaggio della BSE ammonta a € 40-50 per prova; il costo medio è fissato a € 45

Gruppo di età | Animali sani abbattuti | Animali a rischio |

<24 mesi | 152 | 3 |

24-29 mesi | 137 | 20 |

30-35 mesi | 302 | 29 |

36-41 mesi | 138 | 18 |

42-47 mesi | 108 | 15 |

Totale <48 mesi | 836 | 86 |

Tutte le età | 1.612 | 223 |

Tabella 5: costi (in milioni di euro) per caso di BSE individuato tra il gennaio 2001 e il dicembre 2004

Gruppo di età | Animali sani abbattuti | Animali a rischio |

<24 mesi | Nessun caso | Nessun caso |

24-29 mesi | Nessun caso | 10,2 |

30-35 mesi | 302 | 29,5 |

36-41 mesi | 69 | 17,8 |

42-47 mesi | 11 | 0,9 |

Totale <48 mesi | 64 | 4,3 |

Totale =<48 mesi | 0,76 | 0,04 |

Totale di tutte le età | 1,56 | 0,07 |

[1] Il costo medio di una prova rapida di depistaggio della BSE è iscritto a bilancio per un importo massimo di 50 euro, di cui 8 finanziati dalla Commissione.

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