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Document 32012R1224

Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera

GU L 349 del 19.12.2012, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1224/oj

19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/45


REGOLAMENTO (UE) N. 1224/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l’articolo 92,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tener conto di alcune modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri, o della loro volontà di semplificare l’applicazione del sistema di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri hanno presentato alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare alcuni allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.

(2)

La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato proposte pertinenti alla Commissione per gli adeguamenti tecnici degli allegati.

(3)

La Commissione può accettare le proposte.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1)

L’allegato VI è così modificato:

a)

dopo la voce «LETTONIA» sono aggiunte le seguenti voci:

«UNGHERIA

A decorrere dal 1o gennaio 2012, conformemente alle disposizioni della legge CXCI del 2011 sulle prestazioni per le persone con capacità di lavoro modificata e alla modifica di alcune altre leggi:

a)

prestazioni di riabilitazione;

b)

prestazioni di invalidità.

SLOVACCHIA

Pensioni di invalidità per coloro che siano divenuti invalidi come figlio a carico o durante studi di dottorato a tempo pieno in età inferiore a 26 anni e che si considera sempre abbiano maturato il periodo richiesto di assicurazione (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull’assicurazione sociale, come modificata).»;

b)

Alla voce «SVEZIA», «(legge 1962: 381, modificata dalla legge 2001:489)» è sostituito da «(capo 34 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»;

c)

La voce «REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:

«REGNO UNITO

Indennità di integrazione salariale e di sostegno

a)   Gran Bretagna

Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007;

b)   Irlanda del Nord

Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.»

2)

L’allegato VIII è così modificato:

a)

Nella parte 1, la voce «AUSTRIA» è così modificata:

i)

il punto «c)» è sostituito dal seguente: «c) Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, ad eccezione dei casi di cui alla parte 2.»;

ii)

è aggiunto il seguente nuovo punto «g)»: «g) Tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull’assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 — NVG 1972.»;

b)

Nella parte 1, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

a)

Le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia [capo 66 e 67 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)];

b)

Le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di reversibilità [capitolo 81 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»;

c)

Nella parte 2, dopo la voce «BULGARIA» è aggiunta la seguente voce:

«DANIMARCA

a)

Pensioni integrative;

b)

Prestazioni in caso di decesso (maturate in base ai contributi all’Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1o gennaio 2002);

c)

Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all’Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1o gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.»;

d)

Nella parte 2, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Pensioni basate sul reddito e pensioni a premio [capi 62 e 64 del Codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»

3)

L’allegato IX è così modificato:

a)

Nella parte I, alla sezione «SVEZIA», «(legge 1962:381)» è sostituito da «[capo 34 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»;

b)

Nella parte II, alla voce «SLOVACCHIA», il punto b) è eliminato;

c)

Nella parte II, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia [capo 35 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].

Pensione di reversibilità calcolata in base ai periodi di versamento dei contributi [capo 84 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1)

All’allegato I, alla voce «Spagna-Portogallo», il punto a) è soppresso,

2)

L’allegato 3 è così modificato:

a)

le voci «ITALIA» e «MALTA» sono soppresse;

b)

dopo la voce «SPAGNA» è aggiunta la nuova voce «CIPRO»;

3)

All’allegato 5, dopo la voce «REPUBBLICA CECA» è aggiunta la nuova voce «DANIMARCA».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


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