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Dokument 32006R1463

    Regolamento (CE) n. 1463/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006 , recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

    GU L 277 del 9.10.2006, s. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Dokumentets rättsliga status Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 31/12/2013; abrogato da 32013R1305

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1463/oj

    9.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 277/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2006 DEL CONSIGLIO

    del 19 giugno 2006

    recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1) definisce le norme generali che disciplinano il sostegno comunitario alla politica di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007–2013 e fissa le priorità e le misure in materia.

    (2)

    Occorre adattare le suddette norme generali e misure per permetterne l’attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell’adesione di tali paesi all’Unione europea.

    (3)

    A norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 ogni programma di sviluppo rurale deve comprendere un asse Leader obbligatorio che deve rappresentare una percentuale minima del contributo del FEASR a tale programma. Data la mancanza di esperienza della Bulgaria e della Romania nell’attuazione dell’approccio Leader e per permettere a tali paesi di creare la capacità locale necessaria alla sua applicazione, è opportuno che nel periodo 2010-2013 si applichi in questi paesi il contributo finanziario medio del 2,5 % previsto per l'asse Leader.

    (4)

    Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare fino al 2013 delle misure transitorie relative al sostegno a favore delle aziende agricole che praticano un’agricoltura di semisussistenza e della costituzione di associazioni di produttori, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all’elenco dei paesi che beneficiano di tali misure.

    (5)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

    1)

    all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

    «Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010–2013 si rispetta una percentuale media del 2,5 % almeno del contributo totale del FEASR per l’asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007–2009.»

    ;

    2)

    all'articolo 20, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «misure transitorie per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, in particolare:»

    .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. PRÖLL


    (1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.


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