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Document 32002H0413
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 30 May 2002 concerning the implementation of Integrated Coastal Zone Management in Europe
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa
GU L 148 del 6.6.2002, p. 24–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Adoption | 52000PC0545 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32002H0413R(01) | (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) |
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 06/06/2002 pag. 0024 - 0027
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale(1), visto il parere del Comitato delle regioni(2), in applicazione della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), considerando quanto segue: (1) Le zone costiere rivestono una grande importanza ambientale, economica, sociale, culturale e ricreativa per l'Europa. (2) La biodiversità delle zone costiere è unica in termini di flora e fauna. (3) È necessario prendere in considerazione il capitolo 17 dell'Agenda 21, adottata al vertice della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio nel giugno 1992. (4) La relazione di valutazione del 1999 dell'Agenzia europea dell'ambiente indica che le condizioni delle zone costiere europee subiscono un costante degrado sia a livello delle coste stesse che a livello della qualità delle acque costiere. (5) La minaccia che incombe sulle zone costiere della Comunità è aggravata dai cambiamenti climatici che provocano l'innalzamento del livello del mare, variazioni di forza e frequenza delle tempeste e un aumento dell'erosione costiera e delle inondazioni. (6) L'incremento demografico e lo sviluppo delle attività economiche stanno minacciando in misura crescente l'equilibrio ambientale e sociale delle zone costiere. (7) La riduzione dell'attività di pesca e dell'occupazione ad essa collegata rende molte zone dipendenti dalla pesca estremamente vulnerabili. (8) Le disparità regionali esistenti nella Comunità influenzano in modo diverso la gestione e la conservazione di ciascuna zona costiera. (9) È di fondamentale importanza attuare una gestione delle zone costiere sostenibile a livello ambientale, equa a livello economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale, per tutelare l'integrità di questa importante risorsa tenendo conto al tempo stesso delle attività e delle usanze tradizionali locali che non costituiscono una minaccia per le zone naturali sensibili e per lo stato di preservazione delle specie selvatiche della fauna e della flora costiere. (10) La Comunità favorisce una gestione integrata su scala più ampia mediante strumenti orizzontali. Queste azioni contribuiscono pertanto alla gestione integrata delle zone costiere. (11) La Commissione sottolinea nelle sue comunicazioni(4) al Consiglio e al Parlamento europeo che la gestione integrata delle zone costiere richiede azioni strategiche, coordinate e concertate a livello locale e regionale, indirizzate e sostenute da un apposito quadro di riferimento a livello nazionale. (12) Il programma dimostrativo sulla gestione integrata delle zone costiere elaborato dalla Commissione individua i principi di una sana gestione di dette zone. (13) Occorrono azioni coerenti a livello europeo, comprese quelle in favore della collaborazione e della consultazione con organizzazioni marittime regionali o organizzazioni internazionali come l'organizzazione marittima internazionale, per affrontare i problemi delle zone costiere transfrontaliere. (14) Sia la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1994, concernente una strategia comunitaria di gestione integrata delle zone costiere(5), sia la risoluzione del Consiglio del 25 febbraio 1992, relativa alla futura politica comunitaria per la zona costiera europea(6), riconoscono la necessità di dare attuazione alla gestione integrata delle zone costiere ricorrendo ad azioni concertate a livello europeo. (15) Dalla risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1994, l'Unione europea ha registrato un ulteriore aumento della pressione sulle risorse costiere, un incremento della popolazione costiera e uno sviluppo delle infrastrutture in prossimità della costa e sul litorale. (16) Una gestione integrata delle zone costiere comporta fattori molteplici, tra i quali l'assetto territoriale e urbano e la destinazione dei suoli sono interessati solo in via accessoria. (17) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, e in applicazione del protocollo 7 del trattato di Amsterdam sull'attuazione di tali principi, e viste le diverse condizioni delle zone costiere e dei quadri giuridici e istituzionali nei vari Stati membri, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere realizzati al meglio seguendo orientamenti elaborati a livello comunitario, RACCOMANDANO QUANTO SEGUE: CAPITOLO I Un approccio strategico Gli Stati membri, tenendo conto della strategia per lo sviluppo sostenibile nonché della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario d'azione in materia ambientale(7), adottano un approccio strategico per quanto riguarda la gestione delle loro zone costiere basato sui seguenti elementi: a) protezione dell'ambiente costiero, fondata su un approccio basato sugli ecosistemi, che ne conservi l'integrità e il funzionamento, e gestione sostenibile delle risorse naturali tanto per la componente marina che per quella terrestre delle zone costiere; b) riconoscimento della minaccia che i cambiamenti climatici costituiscono per le zone costiere e dei pericoli che rappresentano l'innalzamento del livello del mare e l'aumento della frequenza e della forza delle tempeste; c) misure di protezione del litorale appropriate e responsabili dal punto di vista ecologico, inclusa la difesa degli insediamenti costieri e del loro patrimonio culturale; d) opportunità economiche e possibilità di impiego in un'ottica di lungo periodo; e) un sistema sociale e culturale soddisfacente per le comunità locali; f) adeguati spazi liberi accessibili al pubblico per attività ricreative e per ragioni estetiche; g) nel caso di comunità costiere isolate, la loro conservazione o la promozione della loro coesione; h) migliore coordinamento delle misure adottate da tutte le autorità interessate, sia marittime che terrestri, nella gestione dell'interazione mare-terra. CAPITOLO II Principi Nel formulare strategie nazionali e misure basate su tali strategie gli Stati membri dovrebbero seguire i principi di una gestione integrata delle zone costiere per assicurare una buona gestione di queste ultime, tenendo conto delle buone prassi identificate, in particolare nel programma dimostrativo della Commissione sulla gestione integrata delle zone costiere. La gestione delle zone costiere dovrebbe essere basata in particolare sui seguenti elementi: a) una prospettiva globale di ampia portata (tematica e geografica) che contempli l'interdipendenza e la diversità dei sistemi naturali e delle attività umane che esercitano un impatto sulle zone costiere; b) una prospettiva di lungo periodo che tenga conto del principio di precauzione e delle necessità delle generazioni presenti e future; c) una gestione capace di adattarsi in modo graduale che consenta adeguamenti in funzione dell'evoluzione dei problemi e delle conoscenze. Ciò necessita una base scientifica solida per quanto riguarda l'evoluzione delle zone costiere; d) la specificità locale e la grande diversità delle zone costiere europee, per poter rispondere alle loro necessità concrete con soluzioni specifiche e misure flessibili; e) ricorso ai processi naturali e rispetto della capacità di assorbimento degli ecosistemi per rendere le attività umane più rispettose dell'ambiente, responsabili sul piano sociale e valide da un punto di vista economico a lungo termine; f) coinvolgimento di tutte le parti interessate (partner economici e sociali, organizzazioni che rappresentano i residenti delle zone costiere, organizzazioni non governative e settore economico) nel processo di gestione, ad esempio mediante accordi, basato su responsabilità condivise; g) sostegno e coinvolgimento di tutti gli organi amministrativi competenti a livello nazionale, regionale e locale, creando o mantenendo tra di loro vincoli appropriati con l'obiettivo di migliorare il coordinamento delle varie politiche esistenti. Necessità di istituire, ove del caso, un partenariato con e tra le autorità regionali e locali; h) ricorso ad un sistema di diversi strumenti diretti a favorire la coerenza tra gli obiettivi delle politiche settoriali e tra pianificazione e gestione. CAPITOLO III Valutazione nazionale Gli Stati membri conducono o aggiornano una valutazione globale approfondita per individuare quali soggetti principali, leggi e istituzioni influenzano la gestione delle rispettive zone costiere. Detta valutazione dovrebbe: a) prendere in considerazione (senza peraltro limitarvisi esclusivamente) i seguenti settori e aree: pesca e acquacoltura, trasporti, energia, gestione delle risorse, tutela delle speci naturali e degli habitat, patrimonio culturale, occupazione, sviluppo regionale nelle aree rurali e urbane, turismo e settore ricreativo, industria e settore estrattivo, gestione dei rifiuti, agricoltura e istruzione; b) riguardare tutti i livelli amministrativi; c) analizzare gli interessi, il ruolo e le preoccupazioni dei cittadini, delle organizzazioni non governative e del settore economico; d) individuare le organizzazioni interregionali e le strutture di cooperazione pertinenti, e e) fare il punto delle politiche e delle misure legislative applicabili. CAPITOLO IV Strategie nazionali 1. Sulla base dei risultati della valutazione condotta, ciascun Stato membro interessato dovrebbe sviluppare una strategia nazionale o se del caso più strategie, in cooperazione con le autorità regionali e le organizzazioni interregionali, come opportuno, per applicare i principi della gestione integrata delle zone costiere. 2. Tali strategie possono riferirsi specificamente alle zone costiere, oppure fare parte di una strategia o di un programma geograficamente più esteso atto a promuovere la gestione integrata di un'area più ampia. 3. Dette strategie dovrebbero: a) individuare i ruoli dei diversi soggetti amministrativi che nel paese o nella regione sono responsabili per le attività e le risorse concernenti le zone costiere, nonché i meccanismi che ne permettano un'azione coordinata. L'individuazione dei ruoli dovrebbe permettere un adeguato controllo, una strategia adeguata e la coerenza delle azioni; b) individuare la miglior combinazione di strumenti per garantire l'attuazione dei principi di cui al capitolo II nell'ambito del quadro giuridico e amministrativo nazionale, regionale o locale. Nello sviluppare queste strategie gli Stati membri dovrebbero valutare se sia opportuno: i) sviluppare programmi strategici per le coste a livello nazionale per promuovere la gestione integrata assicurando tra l'altro il controllo della futura urbanizzazione e dello sfruttamento delle zone non urbane rispettando nel contempo le caratteristiche naturali dell'ambiente costiero; ii) istituire meccanismi per l'acquisto di terreni e per l'istituzione di aree pubbliche demaniali al fine di consentire l'accesso del pubblico per attività ricreative, fatta salva la protezione delle zone sensibili; iii) concludere contratti o accordi volontari con gli utenti delle zone costiere compresi accordi in materia ambientale conclusi con l'industria; iv) prevedere incentivi economici e fiscali e v) ricorrere a meccanismi regionali di pianificazione dello sviluppo; c) rafforzare o mantenere le legislazioni, le politiche e i programmi nazionali e, se del caso, regionali o locali, che riguardano nel contempo le aree marine e terrestri delle zone costiere; d) individuare, in particolare, provvedimenti atti a promuovere le iniziative dal basso verso l'alto e la partecipazione del pubblico nell'ambito della gestione integrata delle zone costiere e delle loro risorse; e) identificare le fonti di finanziamento durature per le iniziative di gestione integrata delle zone costiere laddove necessario, e valutare come sfruttare al meglio i meccanismi di finanziamento esistenti sia a livello comunitario che nazionale; f) definire i meccanismi atti ad assicurare l'attuazione e l'applicazione integrali e coordinate delle normative comunitarie e delle politiche che hanno un'incidenza sulle zone costiere, ivi compreso all'atto del riesame delle politiche comunitarie; g) prevedere gli opportuni sistemi per il monitoraggio delle zone costiere e la diffusione al pubblico delle informazioni che lo riguardano. Tali sistemi dovrebbero raccogliere e fornire informazioni nelle forme più adatte alle esigenze dei decisori nazionali, regionali e locali, in modo da facilitare la gestione integrata. A tal fine possono servire come base, fra l'altro, i lavori dell'Agenzia europea dell'ambiente. I dati dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico conformemente alla normativa comunitaria in materia, in particolare alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CE del Consiglio(8); h) definire il modo in cui adeguati programmi di formazione e istruzione a livello nazionale possono favorire l'applicazione dei principi di gestione integrata nelle zone costiere. CAPITOLO V Cooperazione 1. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, avviare o mantenere un dialogo ed applicare le convenzioni in vigore con i paesi vicini, inclusi i paesi terzi che fanno capo al medesimo mare regionale, per istituire meccanismi atti a promuovere un miglior coordinamento delle soluzioni ai problemi transnazionali. 2. Gli Stati membri collaborano altresì attivamente con le istituzioni comunitarie e con le altre parti interessate delle zone costiere per agevolare la progressiva elaborazione di un approccio comune alla gestione integrata delle zone costiere e esaminano la necessità di istituire un forum europeo dei soggetti interessati delle zone costiere. In tale contesto sarebbe opportuno esaminare le possibilità di avvalersi delle istituzioni e delle convenzioni esistenti. 3. In questo contesto la cooperazione con i paesi candidati all'adesione è mantenuta e rafforzata. CAPITOLO VI Presentazione della relazione e riesame 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le esperienze raccolte in seguito all'attuazione della presente raccomandazione quarantacinque mesi dopo la sua adozione. 2. Tali relazioni sono accessibili al pubblico e includono, in particolare, informazioni riguardanti: a) i risultati della valutazione approfondita compiuta a livello nazionale; b) la o le strategie proposte a livello nazionale per l'attuazione della gestione integrata delle zone costiere; c) un riassunto delle azioni intraprese, o da intraprendere, per attuare la o le strategie nazionali; d) una valutazione dell'impatto previsto che la o le strategie possono esercitare sullo stato delle zone costiere; e) una valutazione dell'attuazione della legislazione e delle politiche comunitarie aventi un impatto sulle zone costiere. 3. La Commissione dovrebbe riesaminare la presente raccomandazione entro cinquantacinque mesi dalla sua adozione e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione corredata se del caso da una proposta relativa a nuove misure comunitarie. Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2002. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente J. Piqué I Camps (1) GU C 155 del 29.5.2001, pag. 17. (2) GU C 148 del 18.5.2001, pag. 23. (3) Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2001 (GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 309), posizione comune del Consiglio del 13 dicembre 2001 (GU C 58 E del 5.3.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002. Decisione del Consiglio del 7 maggio 2002. (4) Doc. COM(97) 744 e COM(2000) 547. (5) GU C 135 del 18.5.1994, pag. 2. (6) GU C 59 del 6.3.1992, pag. 1. (7) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (8) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.