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Document 31978L1026

    Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

    GU L 362 del 23.12.1978, p. 1–6 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; abrogato da 32005L0036

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1026/oj

    31978L1026

    Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

    Gazzetta ufficiale n. L 362 del 23/12/1978 pag. 0001 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0011
    edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0046
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0011
    edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0049
    edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0049


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1978 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (78/1026/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di veterinario, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;

    considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di veterinario;

    considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;

    considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli ; che la presente direttiva è intesa al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario che danno accesso all'esercizio della medicina veterinaria;

    considerando che, in ragione delle divergenze esistenti attualmente negli Stati membri per quanto riguarda la natura e la durata della formazione del veterinario, è necessario prevedere talune disposizioni di coordinamento tali da consentire agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli ; che tale coordinamento viene realizzato con la direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di veterinario (4);

    considerando che, poiché, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nella lingua dello Stato membro d'origine o di provenienza;

    considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine o di provenienza, che attesti che i (1)GU n. C 92 del 20.7.1970, pag. 18. (2)GU n. C 19 del 28.2.1972, pag. 10. (3)GU n. C 60 del 14.6.1971, pag. 3. (4)Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

    titoli corrispondono a quelli previsti dalla presente direttiva;

    considerando che, in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nel paese ospite, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività ; che, quindi, bisogna non richiedere tale iscrizione o appartenenza ; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali ; che, a tal uopo, e salva l'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospite;

    considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio;

    considerando che, per quanto riguarda le attività salariali del veterinario, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo ; che, secondo gli Stati membri, le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati ; che in tutti gli Stati membri le attività di veterinario sono subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di veterinario ; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di salariato e di non salariato ; che per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è necessario estendere al veterinario salariato l'applicazione della presente direttiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE

    Articolo 1

    La presente direttiva si applica alle attività di veterinario.

    CAPITOLO II DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI VETERINARIO

    Articolo 2

    Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE ed elencati all'articolo 3, attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività di veterinario ed il loro esercizio.

    Quando uno dei diplomi, certificati o altri titoli elencati all'articolo 3 è stato rilasciato prima della messa in applicazione della presente direttiva, esso deve essere accompagnato da un attestato compilato dalle autorità competenti del paese che lo rilascia in cui si certifichi che esso è conforme all'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE.

    Articolo 3

    I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 2 sono: a) in Germania: 1. Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung (certificato dell'esame di Stato di veterinario) rilasciato dalle autorità competenti;

    2. Gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei titoli di formazione rilasciati dopo l'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca rispetto al titolo di cui al punto 1;

    b) in Belgio:

    Le diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire - Wettelijk diploma van doctor in de veeartsenijkunde of doctor in de diergeneeskunde (diploma legale di dottore in medicina veterinaria), rilasciato dalle università Statali, dalla commissione centrale o dalle commissioni statali dell'insegnamento universitario;

    c) in Danimarca:

    Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab (cand. med. vet.) (il certificato che attesta il superamento dell'esame di candidato di medico-veterinario) rilasciato dalla »Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole«;

    d) in Francia:

    Il diploma di «Docteur-vétérinaire d'État»;

    e) in Irlanda: 1. Il diploma di «Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)»; (1)GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

    2. The Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) conseguito in seguito ad un esame dopo un ciclo completo di studi effettuato in una scuola di veterinaria in Irlanda;

    f) in Italia:

    Il diploma di laurea di dottore in medicina veterinaria accompagnato dal diploma d'abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione sulla base dei risultati dell'apposita commissione per l'esame di Stato;

    g) nel Lussemburgo: 1. Le diplôme d'État de docteur en médecine vétérinaire (il diploma di Stato in veterinaria) rilasciato dalla commissione statale di esame e autenticato dal ministro dell'Educazione nazionale;

    2. I diplomi che conferiscono un grado di insegnamento superiore in medicina veterinaria rilasciati in uno dei paesi della Comunità e che danno accesso al tirocinio senza dare accesso alla professione, che hanno ottenuto l'omologazione del ministro dell'Educazione nazionale conformemente alla legge del 18 giugno 1969 sull'insegnamento superiore e l'omologazione dei titoli e gradi di insegnamento superiore stranieri accompagnati dal certificato di tirocinio vistato dal ministro della Pubblica sanità;

    h) nei Paesi Bassi: 1. Het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig examen (certificato che attesta il superamento dell'esame di veterinaria);

    2. Het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd veeartsenijkundig examen (certificato che attesta il superamento dell'esame di veterinaria);

    i) nel Regno Unito:

    The degrees (i diplomi):

    Bachelor of Veterinary Science (BVSc.);

    Bachelor of Veterinary Medicine (Vet.MB o BVet.Med.);

    Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM and S o BVMS);

    the Diploma of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS), conseguito mediante esame al termine di un corso completo di studi in una scuola veterinaria del Regno Unito.

    CAPITOLO III DIRITTI ACQUISITI

    Articolo 4

    Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di veterinario rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 78/1027/CEE insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in causa per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

    CAPITOLO IV USO DEL TITOLO DI FORMAZIONE

    Articolo 5

    1. Fatto salvo l'articolo 13, gli Stati membri ospiti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2 e 4 sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo - ed eventualmente della relativa abbreviazione - dello Stato membro d'origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospiti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione giudicatrice che ha rilasciato tale titolo.

    2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospite con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo Stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata da tale Stato ospite.

    CAPITOLO V DISPOSIZIONI DESTINATE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI VETERINARIO

    A. Disposizioni particolari relative al diritto di stabilimento

    Articolo 6

    1. Lo Stato membro ospite che, per il primo accesso alle attività di cui all'articolo 1, richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di onorabilità, accetta, come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza che dichiari adempiute le condizioni di moralità o di onorabilità in esso richieste per l'accesso alle attività di cui trattasi.

    2. Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso alle attività di cui trattasi lo Stato membro ospite può esigere dai cittadini dello Stato membro d'origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza.

    3. Qualora lo Stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori dal suo territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato e che potrebbero avere conseguenze sull'accesso alle attività di cui trattasi, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza.

    Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti. Le autorità di questo Stato decidono esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo Stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda i certificati o i documenti che esse hanno rilasciato.

    4. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

    Articolo 7

    1. Quando in uno Stato membro ospite vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità o dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, lo Stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo Stato membro ospite le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello Stato membro d'origine o di provenienza.

    2. Qualora lo Stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori dal suo territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato e che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività di cui trattasi, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza.

    Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti. Le autorità di questo Stato decidono esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo Stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda le informazioni da esse trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

    3. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

    Articolo 8

    Quando, per l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 o per il loro esercizio, lo Stato membro ospite richiede ai propri cittadini un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto Stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello Stato membro d'origine o di provenienza.

    Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso alle attività di cui trattasi o per il loro esercizio, lo Stato membro ospite accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospite.

    Articolo 9

    All'atto della presentazione, i documenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

    Articolo 10

    1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso alle attività contemplate all'articolo 1, conformemente agli articoli 6, 7 e 8, deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa.

    2. Nei casi contemplati all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 2, la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1.

    Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi. In caso contrario lo Stato membro ospite può trarre le conseguenze dei fatti gravi e specifici di cui è venuto a conoscenza.

    Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine, lo Stato membro ospite prosegue la procedura di cui al paragrafo 1.

    Articolo 11

    Quando uno Stato membro ospite esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dicniarazione solenne per l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 o per il loro esercizio, e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospite vigila affinché possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente.

    B. Disposizioni particolari relative alla prestazione di servizi

    Articolo 12

    1. Quando, per l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 o per il loro esercizio, uno Stato membro esige dai propri cittadini un'autorizzazione o l'iscrizione o l'appartenenza ad un'associazione o ad un organismo professionale, detto Stato membro esonera da tale obbligo i cittadini degli Stati membri, in caso di prestazione di servizi.

    Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato membro ospite ; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

    A tale scopo e a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti sul loro territorio, un'iscrizione temporanea con effetto automatico o un'adesione pro forma ad una associazione o ad un organismo professionale oppure un'iscrizione ad un registro, a condizione che esse non ritardino e non complichino in alcun modo la prestazione dei servizi e non comportino alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi.

    Qualora lo Stato membro ospite prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

    2. Lo Stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario faccia alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione determini un soggiorno temporaneo nel suo territorio. Lo Stato membro ospite può in tutti i casi esigere da un veterinario stabilito in un altro Stato membro una dichiarazione preventiva relativa a una prestazione di servizi consistente nella stesura di una ricetta o di certificati veterinari senza visita degli animali, purché ciò sia ammesso dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché dal diritto professionale dello Stato membro ospite.

    Lo Stato membro ospite che esige tale dichiarazione preventiva prende le misure necessarie affinché essa possa, se del caso, riguardare una serie di prestazioni di servizi che sono effettuate all'interno di una medesima regione, a favore di uno o più utenti, nel corso di un certo periodo che non supererà tuttavia un anno.

    In caso d'urgenza, detta dichiarazione può essere fatta al più presto possibile dopo la prestazione di servizi.

    3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospite può esigere dal beneficiario uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni: - la dichiarazione di cui al paragrafo 2,

    - un attestato che certifichi che il beneficiario esercita legalmente le attività in questione nello Stato membro in cui egli è stabilito;

    - un attestato comprovante che il beneficiario è in possesso del o dei diplomi, certificati o altri titoli richiesti per la prestazione dei servizi di cui trattasi e menzionati nella presente direttiva.

    4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare una data anteriore a dodici mesi, all'atto della loro presentazione.

    5. Quando uno Stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro Stato membro stabilito sul suo territorio della facoltà di esercitare le attività di cui all'articolo 1, detto Stato membro provvede, conformemente, al ritiro temporaneo o definitivo dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino.

    C. Disposizioni comuni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi

    Articolo 13

    Quando in uno Stato membro ospite l'uso del titolo professionale concernente le attività di cui all'articolo 1 è disciplinato, i cittadini degli altri Stati membri che soddisfano le condizioni previste dagli articoli 2 e 4 usano il titolo professionale corrispondente nello Stato membro ospite alle predette condizioni di formazione e fanno uso della sua abbreviazione.

    Articolo 14

    1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per permettere ai beneficiari di essere informati sulla legislazione veterinaria ed eventualmente sulla deontologia dello Stato membro ospite.

    A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i beneficiari possono ottenere le informazioni necessarie. In caso di stabilimento, gli Stati membri ospiti possono obbligare i beneficiari a prendere contatto con tali servizi.

    2. Gli Stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità e gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto all'articolo 18, paragrafo 1.

    3. Gli Stati membri provvedono a che, eventualmente, i beneficiari acquisiscano, nel loro interesse ed in quello dei loro clienti, le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della loro attività professionale nello Stato membro ospite.

    CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 15

    In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospite può esigere dalle autorità competenti di un altro Stato membro conferma dell'autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati in detto Stato membro e menzionati al capitolo II, nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 78/1027/CEE.

    Articolo 16

    Gli Stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 18, paragrafo 1, le autorità e gli enti competenti a rilasciare o a riconoscere i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché i documenti e le informazioni previsti dalla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

    Articolo 17

    La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitano o eserciteranno in qualità di salariati le attività di cui all'articolo 1.

    Articolo 18

    1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni, a decorrere dalla sua notifica, e ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 19

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H.-D. GENSCHER

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