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Document 21975A1201(01)
Cooperation Agreement between the European Atomic Energy Community and the International Atomic Energy Agency
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica
GU L 329 del 23.12.1975, pp. 28–29
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1975/780/oj
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica
Gazzetta ufficiale n. L 329 del 23/12/1975 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 3 pag. 0006
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 2 pag. 0092
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0092
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E L'AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA ATOMICA (75/780/Euratom) Articolo I Cooperazione e consultazione L'Agenzia internazionale dell'energia atomica, qui di seguito denominata «Agenzia», e la Comunità europea dell'energia atomica, qui di seguito denominata «Comunità», sono d'accordo per agire in stretta cooperazione al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi definiti nello statuto dell'Agenzia e nel trattato che istituisce la Comunità. Le parti contraenti si consulteranno regolarmente su questioni di reciproco interesse al fine di armonizzare, per quanto possibile, i loro sforzi, tenendo conto in particolare delle loro nature e delle loro missioni rispettive. Articolo II Rappresentanza 1. La Comunità sarà invitata ad essere rappresentata alle sessioni regolari annue della Conferenza generale dell'Agenzia ed i suoi rappresentanti potranno partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni di tale organo e, se del caso, delle sue commissioni su argomenti all'ordine del giorno che rivestono interesse per la Comunità. 2. L'Agenzia e la Comunità prenderanno inoltre tutte le disposizioni necessarie per garantire la rappresentanza reciproca ad apposite riunioni organizzate sotto il loro patrocinio. Articolo III Scambio di informazioni e di documenti L'Agenzia e la Comunità effettueranno un ampio scambio di informazioni e di documenti, fatte salve le restrizioni e le disposizioni che possano essere ritenute necessarie da ognuna delle parti contraenti per salvaguardare la natura riservata di alcune informazioni e documenti. Articolo IV Cooperazione amministrativa e tecnica Se la cooperazione proposta da una delle parti contraenti all'altra a norma del presente accordo comporta delle spese eccedenti l'ordinaria amministrazione, dovranno essere indette consultazioni tra l'Agenzia e la Comunità al fine di determinare il sistema più equo per far fronte a tali spese. Articolo V Esecuzione dell'accordo Il direttore generale dell'Agenzia e la Commissione delle Comunità europee potranno concludere gli accordi necessari per assicurare la buona esecuzione del presente accordo. Articolo VI Notifica alle Nazioni Unite Classificazione e registrazione 1. A norma dell'accordo concluso con le Nazioni Unite, l'Agenzia informerà immediatamente queste ultime dei termini del presente accordo. 2. All'entrata in vigore del presente accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII, l'Agenzia lo comunicherà al segretario generale delle Nazioni Unite perché esso sia classificato e registrato. Articolo VII Denuncia dell'accordo Ciascuna parte contraente potrà denunciare il presente accordo con un preavviso di sei mesi all'altra parte. Articolo VIII Entrata in vigore Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle procedure interne necessarie a tale scopo (1). Articolo IX Lingue Il presente accordo è stato redatto in duplice copia, in lingua inglese e francese; i due testi fanno egualmente fede. In considerazione delle rispettive esigenze delle parti contraenti, l'Agenzia preparerà delle traduzioni ufficiali del presente accordo in lingua russa e spagnola, e la Comunità preparerà delle traduzioni ufficiali in lingua danese, italiana, olandese e tedesca. Fatto a Vienna, addì 1º dicembre 1975. Per la Comunità europea dell'energia atomica Guido BRUNNER Per l'Agenzia internazionale dell'energia atomica Sigvard EKLUND (1)Poiché la notificazione è stata effettuata il 1º dicembre 1975, l'accordo entra in vigore il 1º gennaio 1976.