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Procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) ed emissioni reali di guida (RDE)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2017/1151 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento:
  • Il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2023/443 della Commissione per adeguarlo alle modifiche apportate ai regolamenti UNECE (principalmente all’adozione del regolamento delle Nazioni Unite n. 154) e ad altre norme UE collegate, compreso il regolamento (CE) n. 715/2007.
  • Poiché le norme sull’accesso alle informazioni diagnostiche di bordo del veicolo (OBD) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli di cui al regolamento CE n. 715/2007 sono state integrate nel regolamento (UE) 2018/858 (si veda la sintesi), che si applica dal 1° settembre 2020, il regolamento di modifica (UE) 2023/443 elimina tutti i riferimenti a tali informazioni dal regolamento (UE) 2017/1151.

PUNTI CHIAVE

Requisiti per l’omologazione UE

  • Per ricevere un’omologazione* UE riguardo alle informazioni sulle emissioni, il costruttore deve dimostrare che il veicolo è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento quando sottoposto a prova secondo le procedure specificate.
  • Tutti i veicoli devono rispettare i limiti di emissione del tubo di scappamento (tubo di scarico) stabiliti dal regolamento (CE) n. 715/2007 quando vengono sottoposti alle prove RDE e WLTP, nonché a una serie di altre prove che includono il controllo delle emissioni per evaporazione (ovvero le emissioni provenienti dal sistema del serbatoio carburante), o il controllo a basse temperature ambiente.
  • I sistemi OBD devono essere installati su tutti i veicoli per identificare tutte le forme di deterioramento o malfunzionamento per l’intera durata di vita del veicolo — il regolamento stabilisce i requisiti per il sistema OBD durante il normale utilizzo.
  • I produttori devono installare dispositivi per misurare in modo continuativo la quantità di combustibile/energia utilizzata per azionare il veicolo (dispositivo di monitoraggio del consumo di carburante e/o energia di bordo, dispositivo OBFCM).

Domanda di omologazione UE

  • I costruttori devono presentare all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE di un veicolo per quanto riguarda le emissioni, che comprenda:
    • i risultati delle prove di emissione regolamentate;
    • informazioni scritte dettagliate che descrivano per esteso le caratteristiche operative e di funzionamento del sistema OBD;
    • una descrizione dei provvedimenti presi per evitare la manomissione e la modifica del computer di controllo delle emissioni e del contachilometri, con la registrazione dei dati sul chilometraggio;
    • una documentazione ampliata che consenta all’autorità di valutare se il divieto relativo agli «impianti di manipolazione»* che riducono il livello di controllo delle emissioni venga rispettato.
  • Se sono soddisfatti i requisiti pertinenti, l’autorità di omologazione rilascia un’omologazione per le emissioni Euro 6 e una scheda di omologazione.

Conformità della produzione

Il costruttore è tenuto a effettuare verifiche volte a garantire che tutti i veicoli prodotti dal costruttore siano conformi all’omologazione e rispettino i limiti di emissione.

Conformità in servizio

Devono essere condotte verifiche per garantire che i veicoli in condizioni normali di utilizzo e manutenzione rispettino, per la durata di vita del veicolo, i limiti impostati come segue:

  • 15 000 km o 6 mesi, a seconda di quale condizione si verifichi più tardi; e
  • 100 000 km o 5 anni, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Dispositivi di controllo dell’inquinamento

  • I dispositivi di controllo dell’inquinamento, quali i convertitori catalitici e i filtri antiparticolato, devono essere omologati come unità tecniche separate.
  • I requisiti pertinenti si considerano soddisfatti se i dispositivi sostitutivi di controllo dell’inquinamento sono stati approvati in conformità con il regolamento UNECE n. 103.

Emissioni di veicoli ibridi plug-in

Poiché studi recenti hanno dimostrato una notevole differenza tra le emissioni medie di biossido di carbonio (CO2) reali dei veicoli elettrici ibridi plug-in e le loro emissioni di CO2 determinate dal WLTP, per garantire che le emissioni di CO2 determinate per tali veicoli siano rappresentative del comportamento reale dei conducenti, i fattori di utilità applicati ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 al momento dell’omologazione sono stati rivisti nel Regolamento (UE) di modifica 2023/443.

Il regolamento specifica i nuovi fattori di utilità* sulla base dei dati disponibili applicabili a partire dal settembre 2023. Tali fattori saranno rivisti per riflettere meglio le condizioni reali, tenendo conto dei dati dei dispositivi di monitoraggio del consumo di carburante a bordo di tali veicoli e raccolti in conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione nel 2025 e nuovamente nel 2027.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’27 luglio 2017.

CONTESTO

Per avere una panoramica, si veda:

TERMINI CHIAVE

Omologazione. La procedura con la quale si certifica che un prodotto soddisfa un insieme minimo di requisiti normativi e tecnici.
Impianti di manipolazione. Modifiche deliberate al sistema di controllo delle emissioni, progettate per ridurne artificialmente l’efficacia in normali condizioni di utilizzo del veicolo.
Fattori di utilità. Rapporti basati su statistiche di guida che dipendono dall’autonomia raggiunta in condizioni di esaurimento della carica e che vengono utilizzati per ponderare i composti delle emissioni di scarico che esauriscono la carica e quelli che la mantengono, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante per i veicoli ibridi elettrici con ricarica fuori dal veicolo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1151 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/443 della Commissione, dell’8 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151 per quanto riguarda le procedure per l’omologazione riguardo alle emissioni per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri (GU L 66 del 2.3.2023, pag. 1).

Regolamento ONU n. 154 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia in modalità elettrica (WLTP) [2022/2124] (GU L 290 del 10.11.2022, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8).

Regolamento n. 103 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento per i veicoli a motore [2017/1446] (GU L 207 del 10.8.2017, pag. 30).

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 23.02.2024

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