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Il trattato sulla Carta dell’energia e il protocollo della Carta dell’energia

 

SINTESI DI:

Decisione 98/181/CE, CECA e Euratom — conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell’energia e del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati

Atto finale della conferenza internazionale e decisione della conferenza della Carta dell’energia in merito all’emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell’energia — Dichiarazioni comuni — Allegato I: Emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell’energia — Allegato II: Decisioni relative all’adozione dell’emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell’energia

Atto finale della conferenza sulla carta europea dell’energia — Allegato 1: Il trattato sulla Carta dell’energia — Allegato 2: Decisioni riguardanti il trattato sulla Carta dell’energia

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DEL TRATTATO?

  • Il Trattato sulla Carta dell’Energia è un quadro multilaterale per la cooperazione in ambito energetico progettato per promuovere la sicurezza energetica attraverso mercati energetici più aperti e competitivi, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e della sovranità sulle risorse energetiche, sulla base dei principi della Carta dell’energia.
  • La decisione del Consiglio dell’UE e della Commissione europea approva il Trattato sulla carta dell’energia e il Protocollo sulla carta dell’energia a nome delle Comunità europee (UE) e dell’Euratom.

PUNTI CHIAVE

Le clausole più importanti del trattato sulla Carta dell’energia riguardano la tutela degli investimenti, lo scambio di materiali e prodotti energetici, il transito e la soluzione delle controversie.

Commercio, investimenti, scambi commerciali e tutele

Le disposizioni del trattato comprendono:

  • promuovere l’accesso ai mercati internazionali in termini commerciali e, in generale, per sviluppare un mercato aperto e competitivo per materiali e prodotti energetici;
  • proteggere gli investimenti esteri, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate dalle migliori condizioni di investimento nazionali, e contro i principali rischi non commerciali;
  • adoperarsi per attenuare le distorsioni di mercato e gli ostacoli alla concorrenza nell’attività economica nel settore dell’energia;
  • garantire flussi di transito di energia transfrontalieri affidabili attraverso gasdotti, reti e altre forme di trasporto;
  • riconoscere l’importanza di mercati di capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare gli scambi di materiali e di prodotti energetici e la realizzazione di investimenti nell’attività economica del settore dell’energia;
  • incoraggiare e creare condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nell’area interessata dal trattato.

Sovranità sulle risorse energetiche

Il trattato riconosce la sovranità e i diritti sovrani dei paesi sulle risorse energetiche e ribadisce che questi diritti devono essere esercitati in conformità e nell’osservanza delle norme del diritto internazionale, senza incidere sugli obiettivi generali di promuovere l’accesso alle risorse energetiche, l’esplorazione e la relativa valorizzazione su basi commerciali.

Aspetti ambientali

  • Le parti contraenti convengono di promuovere l’efficienza energetica e tentano di ridurre al minimo l’impatto ambientale della produzione e dell’uso dell’energia.
  • L’inquinatore, in linea di principio, deve sostenere il costo dell’inquinamento, ivi compreso l’inquinamento transfrontaliero, senza creare distorsioni agli investimenti nel ciclo dell’energia o negli scambi internazionali.

Trasparenza

Ogni parte contraente designa uno o più uffici informazioni presso cui rivolgersi per notizie riguardanti le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi sui materiali e sui prodotti energetici.

Soluzione delle controversie

Il trattato contiene disposizioni per la soluzione delle controversie tra gli Stati partecipanti attraverso i canali diplomatici e tribunali arbitrali ad hoc e, nel caso di investimenti, tra gli investitori e gli Stati ospitanti. Se la controversia con l’investitore non può risolversi in via amichevole entro tre mesi, l’investitore interessato può scegliere di sottoporre la controversia per il raggiungimento della decisione:

  • alle corti o ai tribunali amministrativi;
  • in conformità con qualsiasi procedura applicabile di soluzione di controversie concordata in precedenza; o
  • all’arbitrato o alla conciliazione internazionale.

I firmatari, la Conferenza sulla Carta dell’energia, protocolli e dichiarazioni

  • I firmatari del trattato sono i paesi dell’Unione e le organizzazioni regionali di integrazione economica (come l’Unione) impegnate a osservarne i principi sui mercati dell’energia aperti e non discriminatori.
  • Le parti si riuniscono periodicamente nella Conferenza della Carta dell’energia, alla quale ciascuna parte ha diritto a essere rappresentata da un membro. Le riunioni ordinarie si svolgono a intervalli stabiliti dalla Conferenza della Carta. Essa può anche autorizzare il negoziato di vari protocolli o dichiarazioni sulla Carta dell’energia per perseguire gli obiettivi e i principi della Carta.

Eccezioni

Le parti non devono effettuare investimenti che incidono sugli scambi commerciali incompatibili con l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 che ha istituito l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nulla nel trattato esenta i membri dell’OMC dall’accordo.

Il trattato non esclude nessun firmatario dalle misure:

  • necessarie per la tutela della vita o della salute umana, animale o vegetale;
  • essenziali per l’acquisizione o la distribuzione di materiali e prodotti energetici il cui approvvigionamento scarseggi, per cause esterne;
  • intese a beneficiare investitori originari o persone o categorie socialmente o economicamente sfavorite.

Protocollo della Carta dell’energia

Il protocollo è stato adottato in conformità con il trattato. I suoi obiettivi includono:

  • la promozione di politiche di efficienza energetica compatibili con lo sviluppo sostenibile;
  • la creazione di condizioni che inducano i produttori e i consumatori ad utilizzare l’energia in maniera efficiente e rispettosa dell’ambiente;
  • l’incoraggiamento della cooperazione nel settore dell’efficienza energetica;
  • stabilire politiche di efficienza energetica e quadri giuridici e regolamentari atti a promuovere l’efficiente funzionamento dei meccanismi di mercato, compresa una formazione dei prezzi sulla base delle leggi del mercato.

Carta internazionale dell’energia

Una nuova Carta internazionale dell’energia è stata adottata e firmata nel 2015 da oltre 65 paesi e organizzazioni, tra cui l’Unione e tutti i paesi dell’Unione. La finalità di questa nuova carta è di coinvolgere quanti più nuovi paesi possibile che siano disposti a cooperare nel campo dell’energia e che riconoscano l’importanza della sicurezza energetica per i paesi produttori, di transito e di consumo di energia. La nuova carta è basata sulla Carta dell’energia del 1991 e la modernizza.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il Trattato sulla Carta dell’energia è entrato in vigore il 16 aprile 1998, con modifiche alle disposizioni in materia commerciale, principalmente per sostituire i riferimenti al GATT con l’OMC, con validità a partire dal 23 luglio 1998.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 98/181/CE, CECA e Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell’energia e del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).

Atto finale della conferenza internazionale e decisione della conferenza della Carta dell’energia in merito all’emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell’energia - Dichiarazioni comuni - Allegato I: Emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell’energia — Allegato II: Decisioni relative all’adozione dell’emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell’energia (GU L 252 del 12.9.1998, pag. 23).

Atto finale della Conferenza sulla Carta europea dell’energia — Allegato 1: Il trattato sulla Carta dell’energia — Allegato 2: Decisioni riguardanti il trattato sulla Carta dell’energia (GU L 380 del 31.12.1994, pag. 24).

DOCUMENTI COLLEGATI

Conferenza della Carta dell’energia — Norme sulla condotta della conciliazione in materia di transito (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 39).

Decisione 2001/595/CE del Consiglio, del 13 luglio 2001, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell’emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell’energia (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 32).

Decisione 1999/37/CE del Consiglio, del 26 novembre 1998, relativa alla posizione che la Comunità prenderà in merito alle norme sulla condotta della conciliazione delle controversie in materia di transito che la Conferenza della Carta dell’energia deve adottare (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 37).

Ultimo aggiornamento: 25.05.2020

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