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Statistiche sui mercati monetari

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1333/2014: statistiche sui mercati monetari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento richiede istituzioni finanziarie monetarie (IFM) (IFM)* nell’ area dell’euro per fornire alla Banca Centrale europea (BCE) con dati statistici giornalieri sul mercato monetario* transazioni, sul principio di operazione per operazioni.

PUNTI CHIAVE

Obblighi di comunicazione

  • IFM nell’area euro deve riportare statistiche se:
    • il bilancio complessivo dei loro beni è più grande del 0.35% del bilancio totale principale di tutti IFM nell’area dell’euro;
    • Il Consiglio direttivo della BCE li identifica sulla base del bilancio dei loro beni, dell’importanza nella negoziazione degli strumenti del mercato monetario e la rilevanza per la stabilità e il funzionamento dell’area euro e i sistemi nazionali finanziari.
  • Saranno notificati 4 mesi prima di dover fornire la loro segnalazione:
  • IFM fornisce la segnalazione dei dati del mercato monetario giornalmente alla loro banca nazionale centrale, il quale li trasmette alla BCE a meno che non venga dato a loro l’istruzione di mandarli direttamente alla BCE. In questi casi, è necessario rispettare modalità di segnalazione e scadenze precise.
  • I dati statistici devono:
    • essere consolidati, relativi a tutti i settori all’interno dell’ Unione europea (Unione), dell’ Associazione europea di libero scambio e del Regno Unito (anche se ha lasciato l’Unione);
    • essere conformi con specificazioni dettagliate relative alle transazioni garantite e non garantite e alle transazioni derivate, e con i minimi standard per la trasmissione, la precisione, la conformità concettuale, le revisioni e l’ integrità dei dati.
  • Un IFM con tale obblighi di segnalazione devono informare il BCE e la sua banca centrale nazionale nel caso in cui sia coinvolta in una incorporazione, divisone o altre forme di riorganizzazione che possono riguardare i suoi obblighi di segnalazione.
  • Tali obblighi di segnalazione non vengono più applicati se un IFM diventa insolvente, perde la sua licenza bancaria o cessa di fornire servizi bancari.
  • La BCE e le banche centrale nazionale hanno il diritto di verificare e, se necessario, raccogliere obbligatoriamente le informazioni delle IFM fornite.

Riesami

  • Il comitato esecutivo della BCE, prende in considerazione in vista del Comitato delle statistiche del Sistema europeo delle Banche Centrali, che potrebbe modificare gli schemi di segnalazione e gli standard inclusi nel regolamento, fornendo queste modifiche non cambiano concetti base o aggiungono l’onere di segnalazione.
  • La BCE
    • Rivede e fornisce il resoconto sull’operazione del regolamento di 12 mesi dopo la prima segnalazione;
    • potrebbe aumentare o ridurre il numero di IFM che fornisce dati e/o requisiti della segnalazione statistica;
    • aggiornare la lista degli IFM fornendo una segnalazione ogni due anni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Regolamento (UE) 1333/2014 è in vigore dal 1 gennaio 2015.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/113 è in vigore dal 15 marzo 2019.
  • il regolamento di modifica (UE) 2019/1677 è in vigore dal 28 ottobre 2019;
  • il regolamento di modifica (UE) 2020/2004 è in vigore dal 12 dicembre 2020;

CONTESTO

La BCE ha bisogno di statistiche sulle operazioni di mercato monetario accurate, armonizzate e aggiornate per assistere il funzionamento e la trasmissione della propria politica monetaria, nonché per svolgere una serie di altre attività nell’area dell’euro. Essa utilizza questi dati per fornire supporto analitico e statistico al meccanismo di vigilanza unico, che supervisiona il settore bancario dell’Unione.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Tali istituzioni finanziarie costituiscono nel loro insieme il settore che emette moneta nell’area euro. Tra di esse compaiono la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro nonché gli enti creditizi e fondi comuni monetari situati nell’area dell’euro.
Mercati monetari. Il mercato nella quale i fondi a breve termine sono aumentati, investiti e negoziati, usano strumenti il quale generalmente hanno una maturità originale fino a e compreso di 1 anno.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

Le successive modifiche del regolamento (UE) n. 1333/2014 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Istruzioni di segnalazione per la trasmissione elettronica della segnalazione relativa alle statistiche sui mercati monetari (MMSR) versione 3.4 (Banca Centrale Europea, Direzione Generale Statistiche, 15.6.2021).

Ultimo aggiornamento: 16.05.2022

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