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Prevenzione delle ferite del personale sanitario: Accordo tra le parti sociali dell’UE

 

SINTESI DI:

Direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Esso mira a proteggere il personale sanitario dalle ferite provocate da aghi e altri dispositivi medici taglienti attuando un accordo quadro concluso tra le parti sociali europee:

PUNTI CHIAVE

L’accordo mira a:

  • ottenere la massima sicurezza possibile dell’ambiente di lavoro;
  • prevenire le ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di aghi incluse);
  • proteggere i lavoratori a rischio;
  • definire un approccio integrato alla politica;
  • porre in atto procedure di risposta e di follow-up.

Ambito di applicazione

  • L’accordo si applica a tutto il personale ospedaliero e sanitario e a tutti coloro che sono soggetti all’autorità e alla supervisione dei datori di lavoro.
  • Questi ultimi si impegnano ad adoperarsi affinché i subfornitori rispettino le disposizioni previste dal presente accordo.
  • I luoghi di lavoro interessati dall’accordo includono organizzazioni/servizi sanitari del settore pubblico e privato, nonché ogni altro luogo in cui si svolgono attività e sono prestati servizi sanitari sotto l’autorità e la supervisione del datore di lavoro.

Approccio integrato

L’accordo definisce 11 principi che costituiscono le basi dell’approccio integrato alla politica. Essi riguardano:

  • valutazione dei ischi — riguarda tutte le situazioni che comportano la presenza di ferite, sangue o altro potenziale vettore di infezione;
  • eliminazione del rischio, prevenzione e protezione che includono:
    • eliminazione del rischio — definizione di procedure sicure di utilizzo e di eliminazione di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati;
    • prevenzione del rischio — elaborazione di una politica coerente di prevenzione che tenga conto della tecnologia, dell’organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro ecc.
    • protezione dai rischi — offerta di vaccinazioni e richiami gratuiti.
  • formazione — comprende l’uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione oltre all’istruzione dei neo-assunti e del personale temporaneo;
  • Informazione e sensibilizzazione — mettere in evidenza i rischi e promuovere le buone pratiche;
  • monitoraggio e notifica — le procedure di notifica in atto sono oggetto di revisione e prevedono che i lavoratori segnalino immediatamente qualsiasi infortunio o incidente;
  • risposta e follow-up — prevede che vengano prestate cure immediate al lavoratore ferito e che il datore di lavoro indaghi sulle cause e sulle circostanze.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in applicazione dal 21 giugno 2010. Doveva entrare in vigore negli Stati membri l’11 maggio 2013.

CONTESTO

L’UE ha introdotto una serie di misure per una migliore protezione dei lavoratori tra le quali vi sono:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (GU L 134 del 1.6.2010, pag. 66).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo X — Politica sociale — Articolo 153 (ex articolo 137 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 114).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, parte tre — Politiche e azioni interne dell’Unione — titolo X — Politica sociale — Articolo 154 (ex articolo 138 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 116).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, parte tre — Politiche e azioni interne dell’Unione — titolo X — Politica sociale — articolo 155 (ex articolo 139 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 116).

Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5).

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pagg. 21).

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 89/391/CEE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 12.03.2019

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