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Vigilanza del mercato e conformità dei prodotti

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1020 — Vigilanza del mercato e conformità dei prodotti

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso punta a migliorare il principio della libera circolazione delle merci rafforzando la vigilanza del mercato* sui prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’UE. Ciò deve garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza, in generale e sul luogo di lavoro, e tutelare i consumatori, l’ambiente, la pubblica sicurezza e qualsiasi altro interesse pubblico.
  • Esso definisce norme e procedure per gli operatori economici* e stabilisce un sistema di cooperazione con le autorità di vigilanza.
  • Stabilisce i controlli sui prodotti che vengono importati nell’UE.
  • Elimina e sostituisce gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 (si veda la sintesi su Accreditamento e vigilanza del mercato) e modifica la direttiva 2004/42/CE e il regolamento (UE) n. 305/2011 (si veda la sintesi su Prodotti da costruzione).

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica ai prodotti:

  • disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione (definiti nell’allegato I);
  • importati nell’UE e non soggetti a una legislazione specifica.

Alcuni prodotti non possono essere offerti in vendita ai consumatori dell’UE in assenza di un operatore economico stabilito nell’UE il quale:

  • mantiene le dichiarazioni di conformità e prestazione dell’UE rendendo disponibile la documentazione tecnica alle autorità quando richiesto;
  • informa le autorità quando ritiene che un determinato prodotto presenti un rischio;
  • coopera con le autorità, a seguito di una richiesta, adottando senza indugio un’azione correttiva, dal ripristino della conformità al richiamo o alla distruzione del prodotto, qualora il prodotto sia ritenuto non conforme, e contribuisce all’eliminazione o all’attenuazione dei rischi;
  • appone il nome e i dati di contatto sul prodotto, sull’imballaggio e sulla documentazione che lo accompagna.

Le autorità di vigilanza del mercato:

  • effettuano un’efficace sorveglianza dei prodotti venduti online e offline;
  • eseguono adeguati controlli documentali, fisici e di laboratorio sui prodotti, tenendo conto dei possibili pericoli;
  • adottano le misure appropriate se un prodotto, installato, mantenuto e utilizzato conformemente alla sua destinazione d’uso:
    • può compromettere la salute o la sicurezza degli utilizzatori;
    • non è conforme alla normativa dell’Unione;
  • garantiscono che gli operatori economici adottino misure correttive quando richiesto e agiscono quando non lo fanno;
  • stabiliscono procedure per dare seguito ai reclami o alle relazioni e verificano l’effettiva applicazione da parte degli operatori economici delle misure correttive;
  • svolgono le loro attività con un livello elevato di trasparenza e mettono a disposizione del pubblico le informazioni che ritengono pertinenti ai fini della tutela degli interessi degli utilizzatori finali;
  • forniscono agli operatori economici le motivazioni per le loro decisioni per dare loro l’opportunità di rispondere;
  • notificano immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri le misure adottate qualora esse abbiano un impatto su altri Stati membri;
  • possono chiedere ai colleghi di altre parti dell’UE di contribuire alle indagini e all’applicazione delle misure e di partecipare a valutazioni inter pares per migliorare l’efficienza complessiva del sistema;
  • hanno il potere di:
    • avviare indagini di propria iniziativa;
    • richiedere agli operatori economici di documenti, dati e informazioni sulla catena di approvvigionamento, sulle reti di distribuzione, sui modelli di prodotti e sulla proprietà dei siti web;
    • effettuare ispezioni in loco e controlli fisici senza preavviso;
    • accedere a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto utilizzato dall’operatore economico;
    • acquisire campioni di prodotti, anche in forma anonima;
    • richiedere agli operatori economici di adottare misure appropriate per porre fine a un caso di non conformità o eliminare il rischio;
    • vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato di un prodotto o di imporne il ritiro o il richiamo;
    • imporre, in caso di grave rischio, la rimozione dei contenuti da un sito web o la visualizzazione esplicita di un’avvertenza;
    • adottare misure, comprese le sanzioni, contro gli operatori economici in caso di mancata osservanza.

Gli Stati membri:

  • designano una o piùautorità con poteri di vigilanza del mercato, indagine, e applicazione delle disposizioni;
  • nominano un ufficio unico di collegamento che rappresenta le autorità di vigilanza e comunica la strategia nazionale;
  • garantiscono alle autorità e all’ufficio la disponibilità di sufficienti risorse di bilancio e di altro tipo;
  • possono autorizzare le autorità di vigilanza e recuperare da un operatore economico la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai casi di non conformità;
  • elaborano una strategia nazionale globale di vigilanza del mercato, almeno ogni quattro anni, a partire dal 16 luglio 2022 per promuovere un approccio coerente, globale e integrato alla vigilanza del mercato, che comprenda:
    • i dati sui prodotti non conformi,
    • i settori prioritari ai fini dell’applicazione della normativa UE,
    • le attività di applicazione delle norme al fine di ridurre i casi di non conformità,
    • una valutazione della cooperazione con le autorità degli altri Stati membri;
  • forniscono agli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, le informazioni relative al recepimento nell’ordinamento nazionale della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile ai prodotti;
  • introdurre sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive e darne notifica alla Commissione entro il 16 ottobre 2021.

La Commissione:

  • garantisce che il portale La tua Europa offra agli utenti un accesso semplice e online alle informazioni relative ai requisiti del prodotto e ai diritti, agli obblighi e alle norme;
  • adotta atti di esecuzione;
  • assiste la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti (vedi di seguito) in tutte le sue attività;
  • mantiene un sistema informatico per archiviare ed elaborare tutti i dati raccolti;
  • riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo entro il 31 dicembre 2026 e successivamente ogni cinque anni sull’attuazione del regolamento.

Per i prodotti importati vengono applicate regole specifiche:

  • gli Stati membri designano le autorità con i poteri necessari per controllare le importazioni;
  • le autorità di vigilanza del mercato forniscono loro informazioni sui prodotti e sugli operatori economici in cui è stato individuato un elevato rischio di non conformità;
  • le autorità possono sequestrare un prodotto in caso di mancanza della documentazione necessaria o se sussistono dubbi sul fatto che presenti un rischio grave per la salute, la sicurezza, l’ambiente o l’interesse pubblico e lo rilasciano solo quando sono soddisfatte determinate condizioni.

Il regolamento:

  • istituisce una rete dell’Unione per la conformità dei prodotti che:
    • sviluppa la cooperazione tra le autorità di vigilanza e la Commissione;
    • contiene rappresentanti ed esperti nazionali e della Commissione;
    • organizza una serie di attività volte a migliorare la vigilanza del mercato in tutta l’Unione.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal 16 luglio 2021. Tuttavia, gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 (sulla rete dell’Unione per la conformità dei prodotti) e 36 (sulle attività di finanziamento) si applicano a partire dal 1o gennaio 2021.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Vigilanza del mercato: misure atte a garantire che i prodotti siano conformi alla normativa dell’Unione e a tutelare l’interesse pubblico.
Operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore o il distributore, il fornitore di servizi di logistica.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 305/2011 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 30.08.2019

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