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Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica: apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/2024 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Regolamento delegato (UE) 2019/2018 sull’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

  • Il regolamento (UE) 2019/2024 stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile* per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di apparecchi di refrigerazione* alimentati da rete elettrica che hanno una funzione di vendita diretta, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.
  • Il regolamento delegato (UE) 2019/2018 stabilisce norme sull’etichettatura e la fornitura di ulteriori informazioni sul prodotto di tali apparecchi di refrigerazione.

PUNTI CHIAVE

Gli apparecchi coperti dalla normativa (apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta) comprendono armadi da supermercato (refrigeratori e congelatori), distributori automatici refrigerati, refrigeratori per bevande, congelatori per gelati e vetrine per gelato sfuso.

I regolamenti non coprono:

  • apparecchi non alimentati dall’elettricità;
  • apparecchi che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
  • componenti remoti, ad esempio unità di condensazione o compressori;
  • apparecchi per la trasformazione alimentare;
  • apparecchi specifici per la conservazione di medicinali o campioni scientifici;
  • apparecchi per l’esposizione di alimenti vivi, quali pesci e molluschi vivi;
  • saladette (ad esempio, unità di facile accesso per condimenti per pizza o insalate);
  • banchi orizzontali a servizio assistito progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione;
  • apparecchi privi di sistema di raffreddamento integrato per produrre raffreddamento e funzionare canalizzando aria refrigerata;
  • distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento;
  • banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie;
  • armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo;
  • frigoriferi cantina e minibar.

Il regolamento della Commissione:

  • stabilisce nell’allegato II le date (inizialmente il 1o marzo 2021, con ulteriori requisiti introdotti dal 1o settembre 2023) in cui entrano in vigore i requisiti di progettazione ecocompatibile. Queste riguardano:
    • efficienza energetica
    • efficienza delle risorse
    • informazioni per gli installatori e gli utilizzatori finali;
  • definisce la procedura di valutazione della conformità e nell’allegato III i metodi di misurazione e di calcolo che devono essere seguiti.

Le autorità nazionali devono applicare le procedure di verifica stabilite dall’allegato IV quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.

I fabbricanti, gli importatori o i loro rappresentanti autorizzati non devono immettere sul mercato prodotti capaci di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova e di alterare le prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro che viene verificato.

L’allegato V illustra i parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le migliori tecnologie disponibili sul mercato degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in termini di indice di efficienza energetica.

La Commissione riesaminerà il regolamento alla luce del progresso tecnologico e per valutare una serie di aspetti a quattro anni dalla sua entrata in vigore.

Con il regolamento, gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta saranno soggetti per la prima volta ai requisiti di progettazione ecocompatibile.

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/1369 sull’etichettatura energetica e stabilisce norme per fornitori, rivenditori e piattaforme di hosting su internet.

  • I fornitori si assicurano che:
    • ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta sia corredato di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III;
    • le informazioni contenute nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, e il contenuto della documentazione tecnica (allegato VI) siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
    • i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili, conformemente agli allegati VII e VIII;
    • il materiale tecnico-promozionale, compreso il materiale su internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili, conformemente all’allegato VII;
    • siano messe a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta un’etichetta elettronica conforme a quanto disposto nell’allegato III e una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V.
  • I distributori si assicurano che:
    • nei punti vendita, fiere incluse, ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta riporti l’etichetta messa a disposizione dai produttori chiaramente visibile, in linea con quanto disposto nell’allegato III
    • nelle vendite a distanza, l’etichetta e la scheda informativa del prodotto siano fornite conformemente agli allegati VII e VIII;
    • i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, anche su internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza conformemente all’allegato VII;
    • il materiale tecnico-promozionale, compreso il materiale su internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili, conformemente agli allegati VII e VIII.
  • Le piattaforme di hosting su internet assicurano che:
    • l’etichetta elettronica e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore siano esposte con chiarezza, in conformità all’allegato VIII, su tutte le apparecchiature di refrigerazione con funzione di vendita diretta vendute direttamente attraverso il sito.

Le autorità nazionali applicano la procedura di verifica stabilita dall’allegato IX per l’esecuzione quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.

La classe di efficienza energetica è determinata in base all’indice definito nell’allegato II.

La Commissione riesaminerà il regolamento alla luce del progresso tecnologico a quattro anni dalla sua entrata in vigore.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

Entrambi i regolamenti si applicano dal 1o marzo 2021.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Progettazione ecocompatibile: politica per migliorare, attraverso una migliore progettazione, le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, in particolare l’efficienza energetica.
Apparecchio di refrigerazione: armadio isolato con uno o più scomparti la cui temperatura specifica è regolata, raffreddato per convezione naturale o forzata.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 313).

Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Le successive modifiche alla direttiva 2012/19/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 29.01.2020

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