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Il principio «chi inquina paga» e la responsabilità ambientale

Il principio «chi inquina paga» e la responsabilità ambientale

SINTESI DI:

Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce le norme basate sul principio «chi inquina paga». Ciò significa che un’azienda che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.

PUNTI CHIAVE

La direttiva definisce il danno ambientale come:

La definizione comprende lo scarico di inquinanti nell’aria (poiché influiscono sulle condizioni del terreno e delle acque), nelle acque interne superficiali o sotterranee e qualsiasi rilascio deliberato nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, quali definiti nella direttiva 2001/18/CE.

Campo di applicazione

Ci sono due scenari nei quali si verifica la responsabilità:

  1. danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato III della direttiva, quali:
    • industrie energetiche,
    • produzione e trasformazione dei metalli,
    • industrie minerarie,
    • industrie chimiche,
    • gestione dei rifiuti,
    • produzione su larga scala di cellulosa, carta e cartone, tintura tessile e concerie,
    • produzione su larga scala di cibo, carne e prodotti a base di latte;
  2. danno ambientale a specie protette e habitat naturali (o minaccia imminente dello stesso) causato da una delle attività professionali non elencate nell’allegato III, in caso di comportamento doloso o colposo dell’azienda.

Eccezioni

Le eccezioni comprendono i conflitti armati, le calamità naturali, la responsabilità per tipi di danni ambientali contemplati dalle convenzioni internazionali (ad esempio l’inquinamento marittimo) e i rischi nucleari contemplati dal trattato Euratom.

Azioni di prevenzione e di riparazione

  • Se c’è un’imminente minaccia che si verifichi un danno, l’azienda deve adottare, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.
  • Se il danno si è già verificato, l’azienda deve informare il più presto possibile le autorità e adottare azioni per gestire la situazione, allo scopo di prevenire ulteriori danni ambientali e minacce per la salute umana, e intraprendere le adeguate azioni di riparazione.

L’azienda deve pagare per le azioni di prevenzione e di riparazione, ad eccezione di alcune situazioni, ad esempio se il danno è stato causato da un terzo, nonostante le opportune misure di sicurezza, o è derivato dell’osservanza di un’istruzione obbligatoria.

Attuazione

  • Una relazione sull’attuazione del 2016 ha esaminato l’esperienza dell’attuazione della direttiva tra il 2007 e il 2013, compresa una valutazione svolta nel quadro di REFIT, il programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione della Commissione europea.
  • La relazione conferma che la direttiva, pur non avendo ancora realizzato interamente il proprio potenziale, è stata efficace nella riparazione dei danni ambientali e nell’incentivazione alla prevenzione.

Regolamento di modifica (UE) 2019/1010

La direttiva è stata modificata nel 2019 dal regolamento (UE) 2019/1010 che armonizza e semplifica gli obblighi di comunicazione in materia di legislazione ambientale. Le nuove regole introdotte, in vigore dal , sono le seguenti.

  • I paesi dell’UE riferiscono alla Commissione in merito all’esperienza acquisita nell’attuazione di questa direttiva. Le informazioni che devono fornire sono riportate nell’allegato VI della direttiva e devono essere raccolte entro il e successivamente ogni cinque anni.
  • Entro il , e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblicherà una valutazione della direttiva sulla base delle informazioni fornite dai paesi dell’UE.
  • Entro il la Commissione deve sviluppare linee guida che forniscano un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» come definito nella presente direttiva.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno (GU L 143 del , pag. 56).

Successive modifiche della direttiva 2004/35/CE sono state incluse nel testo originale. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo informativo.

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