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Nuovi alimenti - norme dal 2018

Nuovi alimenti - norme dal 2018

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2015/2283 sui nuovi alimenti

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso definisce le regole per l’immissione dei nuovi alimenti* sul mercato dell’Unione europea (UE). Tali norme sono volte a fornire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

PUNTI CHIAVE

  • Le aziende del settore alimentare devono determinare se il prodotto che vogliono immettere nel mercato è disciplinato dalla legislazione. Nel caso in cui non siano sicure:
    • possono consultare le autorità nazionali del mercato interessato, fornendo le informazioni necessarie;
    • tali autorità nazionali possono consultare dei colleghi in altri paesi dell’UE e la Commissione europea.
  • La Commissione deve istituire un elenco positivo dei nuovi alimenti autorizzati entro il 1 gennaio 2018 e deve aggiornarlo regolarmente.
  • Un prodotto autorizzato non deve:
    • presentare un rischio per la salute umana, in base alle prove scientifiche;
    • indurre in errore i consumatori, in particolare nel caso in cui sia destinato a sostituire un altro alimento e vi sia un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo;
    • essere svantaggioso sul piano nutrizionale in condizioni di consumo normale, nel caso in cui sia destinato a sostituire un altro alimento.
  • La procedura di autorizzazione per l’immissione di un nuovo alimento nel mercato può essere attivata o da un richiedente (paese dell’UE, paese extra-UE o una parte interessata) o dalla Commissione.
  • La domanda deve contenere dettagli quali il nome e la descrizione del nuovo alimento, la sua composizione dettagliata, i processi di produzione e le prove scientifiche attestanti che non presenta alcun rischio per la salute umana.
  • La Commissione può richiedere all’Autorità europea per la sicurezza alimentare il suo parere riguardo alla sicurezza dei nuovi alimenti.
  • La Commissione presenta il suo parere definitivo sull’autorizzazione di un nuovo alimento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. La sua convalida è necessaria prima che il nuovo prodotto possa essere aggiunto all’elenco positivo.
  • Si applicano norme specifiche per gli alimenti tradizionali provenienti da paesi extra-UE, i cui operatori del settore alimentare o importatori vogliano vendere nell’UE.
  • La normativa non si applica:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal lunedì 1 gennaio 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Nuovo alimento: un alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’UE prima del 15 maggio 1997. Ciò comprende una vasta gamma di prodotti, quali gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, gli alimenti che utilizzano nuovi processi di produzione alimentare (pane trattato con illuminazione a ultravioletti per aumentare il contenuto di vitamina D) o ottenuti da microorganismi, funghi o alghe (ad esempio, l’uso della microalga Schizochytrium sp. in alimenti quali barrette di cereali, grassi alimentari ecc. come fonte alternativa di acido docosaesaenoico).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell’11.12.2015, pagg. 1-22)

Le successive modifiche del regolamento (UE) n. 2015/2283 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351, 30.12.2017, pagg. 55-63)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351, 30.12.2017, pagg. 64-71)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351, 30.12.2017, pagg. 72-201)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 27.03.2021

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