Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2016 –

Slovenia / Commissione

(causa T‑507/12)

«Aiuti di Stato — Fabbricazione di attrezzature per il tempo libero — Aiuto alla ristrutturazione — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero — Obbligo di motivazione — Imputabilità allo Stato — Criterio dell’investitore privato»

1. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato — Decisione relativa a un aiuto alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà — Necessità di esporre i fatti e le considerazioni giuridiche di primaria importanza nell’economia della decisione — Assenza del requisito di una motivazione specifica per ogni singolo elemento dedotto dagli interessati (Artt. 107, § 1, TFUE e 296 TFUE) (v. punti 23‑25, 37)

2. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (Art. 296 TFUE) (v. punto 53)

3. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuti concessi da un’impresa pubblica — Impresa controllata dallo Stato — Imputabilità automatica allo Stato della misura di aiuto — Esclusione — Complesso degli indizi da prendere in considerazione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 64‑72, 76, 77, 93, 102, 107, 109, 169)

4. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione in linea con decisioni precedenti — Necessità di una motivazione esplicita solo nel caso di evoluzione rispetto alla prassi precedente (Art. 296 TFUE) (v. punto 133)

5. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato — Valutazione economica complessa — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 190, 191, 220, 221, 224)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/273/UE della Commissione, del 19 settembre 2012, sulle misure a favore di ELAN d.o.o. SA.26379 (C 13/10) (ex NN 17/10) cui la Slovenia ha dato esecuzione (GU 2014, L 144, pag. 1).

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.