Causa T‑193/06

Télévision française 1 SA (TF1)

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Regimi di aiuto alla produzione cinematografica e audiovisiva — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Mancanza di pregiudizio sostanziale alla posizione concorrenziale — Irricevibilità»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 88, n.2, CE — Ricevibilità — Presupposti

(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso di un’impresa concorrente che non dimostri di aver subito una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato — Irricevibilità

(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE)

1.      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato previsto all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista al n. 2 del medesimo articolo. È solo nell’ambito di tale fase, la quale è diretta a consentire alla Commissione di disporre di un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni.

Qualora, senza promuovere il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, la Commissione rilevi, con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione.

Siffatti interessati, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria.

(v. punti 64, 69‑71)

2.      I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari.

Nell’ambito degli aiuti di Stato, qualora un ricorrente metta in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, il semplice fatto che egli possa essere considerato come interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Egli deve quindi provare di beneficiare di uno status particolare, segnatamente che la sua posizione sul mercato sarebbe sostanzialmente pregiudicata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in questione. Al riguardo un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria della misura in questione, ma deve anche provare l’entità del pregiudizio alla sua posizione sul mercato.

(v. punti 66, 72, 76‑78)







SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

13 settembre 2010 (*)

«Aiuti di Stato – Regimi di aiuto alla produzione cinematografica e audiovisiva – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Mancanza di pregiudizio sostanziale alla posizione concorrenziale – Irricevibilità»

Nella causa T‑193/06,

Télévision française 1 SA (TF1), con sede in Boulogne-Billancourt (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.‑P. Hordies e C. Smits,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. C. Giolito, T. Scharf e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e L. Butel, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 marzo 2006, C (2006) 832 def., relativa alle misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva in Francia (aiuti NN 84/2004 e N 95/2004 – Francia, Regimi di aiuti alla produzione cinematografica e audiovisiva),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek e V. M. Ciucă (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 87, n. 1, CE stabilisce che, «[s]alvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

2        L’art. 87, n. 3, lett. d), CE prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune.

3        La comunicazione della Commissione 26 settembre 2001 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (GU 2002, C 43, pag. 6) precisa i criteri specifici in base ai quali la Commissione valuta gli aiuti di Stato alla produzione cinematografica e audiovisiva, nell’ambito della deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. d), CE. La Commissione precisa altresì che, quando essa valuta i regimi di aiuti alla produzione cinematografica e audiovisiva, deve verificare che questi ultimi rispettino il «principio di legalità generale», vale a dire deve appurare che essi non contengano clausole in contrasto con le disposizioni del Trattato CE relative a settori diversi da quello degli aiuti di Stato (comprese le disposizioni in materia fiscale). Nel 2004 la Commissione ha esteso la validità di tali criteri di compatibilità specifici per gli aiuti alla produzione cinematografica e audiovisiva fino al 30 giugno 2007 (GU C 123, pag. 1).

4        La legge francese 30 settembre 1986, n. 86‑1067, relativa alla libertà di comunicazione (JORF 1° ottobre 1986, pag. 11755), quale modificata, segnatamente, dalla legge 1° agosto 2000, n. 2000‑719 (JORF 2 agosto 2000, pag. 11903), stabilisce le norme applicabili ai servizi di comunicazione audiovisiva.

5        La normativa francese prevede misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva. Si tratta, da un lato, di meccanismi di sostegno ai produttori, posti in esecuzione dal Centre national de la cinématographie (Centro nazionale di cinematografia; in prosieguo: il «CNC»), il cui finanziamento è garantito, in particolare, da un’imposta sulla cifra d’affari degli editori di servizi televisivi (in prosieguo: l’«Imposta»). Dall’altro, si tratta di obblighi imposti agli editori di servizi televisivi di effettuare investimenti nella produzione cinematografica e audiovisiva.

6        I meccanismi di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva realizzati dal CNC sono disciplinati dai seguenti atti normativi:

–        per il settore della cinematografia: decreto 24 febbraio 1999, n. 99‑130, relativo al sostegno finanziario dell’industria cinematografica (JORF 25 febbraio 1999, pag. 2902), come modificato;

–        per il settore dell’audiovisivo: decreto 2 febbraio 1995, n. 95‑110, relativo al sostegno finanziario statale all’industria dei programmi audiovisivi (JORF 3 febbraio 1995, pag. 1875), integrato dal decreto 14 gennaio 1998, n. 98‑35, relativo al sostegno finanziario statale all’industria dell’audiovisivo (JORF 17 gennaio 1998, pag. 742), quali modificati.

7        L’Imposta è disciplinata dall’art. 302 bis KB del codice generale delle imposte, inserito dall’art. 28, punto A, della legge 29 dicembre 1997, n. 97‑1239, finanziaria di rettifica per il 1997 (JORF 30 dicembre 1997, pag. 19101), e modificato dalla legge 30 dicembre 2005, n. 2005-1719, finanziaria per il 2006 (JORF 31 dicembre 2005, pag. 20597), e dalla legge 30 dicembre 2005, n. 2005‑1720, finanziaria di rettifica per il 2005 (JORF 31 dicembre 2005, pag. 20654).

8        Il meccanismo degli obblighi d’investimento è disciplinato dai seguenti atti normativi:

–        decreto 9 luglio 2001, n. 2001-609, adottato in esecuzione del punto 3 dell’art. 27 e dell’art. 71 della legge n. 86‑1067 e relativo al contributo degli editori di servizi televisivi diffusi in chiaro per via hertziana terrestre in modalità analogica allo sviluppo della produzione di opere cinematografiche e audiovisive (JORF 11 luglio 2001, pag. 11073), come modificato;

–        decreto 28 dicembre 2001, n. 2001‑1332, adottato in applicazione degli artt. 27, 28 e 71 della legge n. 86‑1067 e relativo al contributo degli editori di servizi televisivi diffusi per via hertziana terrestre in modalità analogica, il cui finanziamento richiede una remunerazione da parte degli utenti, allo sviluppo della produzione di opere cinematografiche e audiovisive (JORF 29 dicembre 2001, pag. 21310), come modificato;

–        decreto 28 dicembre 2001, n. 2001‑1333, adottato in applicazione degli artt. 27, 70 e 71 della legge n. 86‑1067 e che stabilisce i principi generali riguardanti la diffusione dei servizi diversi dalla radiofonia per via hertziana terrestre in modalità digitale (JORF 29 dicembre 2001, pag. 21315), come modificato;

–        decreto 4 febbraio 2002, n. 2002-140, adottato in applicazione degli artt. 33, 33‑1, 33‑2 e 71 della legge n. 86‑1067 e che stabilisce il regime applicabile alle diverse categorie di servizi di radiodiffusione sonora e televisivi distribuiti via cavo o diffusi via satellite (JORF 6 febbraio 2002, pag. 2412), come modificato.

9        Tali obblighi d’investimento devono essere finalizzati, perlomeno i due terzi di quelli relativi al settore dell’audiovisivo e i tre quarti di quelli relativi al settore cinematografico, alla produzione indipendente, intendendosi come tale, come confermato in udienza, quella in cui il produttore dell’opera è indipendente rispetto all’editore dei servizi televisivi che finanzia l’opera stessa, e che è definita con criteri relativi, in particolare, alla reciproca detenzione del capitale sociale o di diritti di voto da parte del produttore e da parte dell’editore dei servizi interessati, e alla partecipazione dell’editore nell’attività recente di detto produttore.

10      Delle misure di sostegno alla produzione audiovisiva del CNC devono altresì beneficiare le imprese di produzione indipendenti, definendosi la figura di produttore indipendente negli stessi termini utilizzati nel settore degli obblighi d’investimento.

 Fatti

11      Il 15 luglio 1992, con la decisione relativa all’aiuto N 7/92 (GU C 203, pag. 14), la Commissione delle Comunità europee approvava, per una durata illimitata, talune modalità del regime francese di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva.

12      Con la decisione relativa all’aiuto N 3/98 del 3 giugno 1998, quale modificata il 29 luglio 2008 (GU C 279, pag. 4), la Commissione approvava, per due anni, talune modifiche apportate al sistema di sostegno automatico alla produzione cinematografica. Il 7 agosto 1998 la validità di tale approvazione era prorogata sino al 3 giugno 2004.

13       Con lettera del 3 ottobre 2001 la ricorrente, Télévision française 1 SA (TF1), presentava alla Commissione due denunce riguardanti talune modalità del sistema francese di sostegno al cinema e all’audiovisivo.

14      Con lettera del 16 febbraio 2004 le autorità francesi notificavano il regime di aiuti selettivi alle opere cinematografiche che presentavano un interesse per l’oltremare (N 95/2004). La Commissione chiedeva informazioni integrative alle autorità francesi, che rispondevano e inviavano alla Commissione una comunicazione di messa in esecuzione del regime, successivamente ritirata nel gennaio 2005.

15      Con lettere del 13 e del 27 aprile 2004 il CNC trasmetteva alla Commissione informazioni relative alle denunce della ricorrente.

16      Con lettera del 24 maggio 2004 le autorità francesi notificavano alla Commissione tutti i regimi di aiuti al cinema e all’audiovisivo, chiedendole di prorogare temporaneamente la validità dei regimi coperti dalle decisioni relative agli aiuti N 7/92 e N 3/98, cosa che la Commissione negava. Con lettera del 27 luglio 2004 la Commissione chiedeva alle autorità francesi di completare la loro notifica, e queste ultime soddisfacevano tale richiesta con diverse comunicazioni nel 2004 e nel 2005. Il 14 dicembre 2004 i regimi di aiuto notificati venivano registrati, complessivamente, con il numero NN 84/2004.

17      Con lettera del 22 dicembre 2004 la Commissione comunicava alle autorità francesi che, poiché i regimi di sostegno notificati erano già stati posti in esecuzione, essa li considerava illegittimi ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE.

18      Con lettera del 10 gennaio 2006 la ricorrente depositava una dichiarazione integrativa delle sue denunce del 3 ottobre 2001.

19      Con la decisione 22 marzo 2006, C (2006) 832 def., relativa alle misure di sostegno al cinema e all’audiovisivo in Francia (aiuti NN 84/2004 e N 95/2004 – Francia, Regimi di aiuti al cinema e all’audiovisivo) (in prosieguo: la «Decisione»), la Commissione decideva di non sollevare obiezioni rispetto alle misure di cui trattasi alla fine della fase preliminare di esame prevista all’art. 88, n. 3, CE.

20      Il 14 dicembre 2006 la Decisione formava oggetto di una pubblicazione sommaria sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 305, pag. 12), la quale rinviava al sito Internet della Commissione che consentiva di accedere al testo integrale di tale decisione.

 Decisione

21      Dalla Decisione risulta che essa riguardava il regime di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva, in particolare le misure di sostegno finanziario concesse con l’intermediazione del CNC e il meccanismo degli obblighi d’investimento.

22      Con riferimento, in primo luogo, alle misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva concesse con l’intermediazione del CNC, la Commissione descrive quest’ultimo come un ente pubblico amministrativo, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, e posto sotto l’autorità del Ministero della Cultura e della Comunicazione francese (punto II, n. 20, della Decisione). Il bilancio gestito dal CNC è diviso in due sezioni: la sezione «Industrie audiovisive» [che comprende il conto di sostegno all’industria dei programmi audiovisivi (COSIP)] e la sezione «Industrie cinematografiche» (punto II, n. 21, della Decisione). La Commissione indica in seguito che il bilancio del CNC è finanziato con imposte parafiscali, tra cui l’Imposta (punto II, n. 22, della Decisione). La Commissione ricorda che, ai sensi dell’art 302 bis KB del codice generale delle imposte francese, l’Imposta è dovuta dai gestori, stabiliti in Francia, di servizi televisivi ricevuti nella Francia metropolitana e nei dipartimenti d’oltremare i quali abbiano programmato, nel corso dell’anno precedente, una o più opere audiovisive o cinematografiche rientranti nell’ambito di applicabilità delle misure di sostegno del CNC e che essa si basa, in sostanza, sulla cifra di affari di tali editori di servizi televisivi (punto II, nn. 23 e 24, della Decisione).

23      Riguardo alle misure di sostegno del CNC alla produzione cinematografica e audiovisiva contestate nell’ambito del presente ricorso, la Commissione descrive nella Decisione le misure di «sostegno alla produzione cinematografica di lungometraggi» (punto II, nn. 29‑95), di «sostegno alla promozione all’estero delle opere cinematografiche» (punto II, nn. 121‑126), di «sostegno alle opere cinematografiche di breve durata» (punto II, nn. 127‑149) e di «sostegno alla produzione audiovisiva» (punto II, nn. 186‑219), nonché le loro modalità di finanziamento (punto II, nn. 19‑24).

24      Dopo aver analizzato nella Decisione dette misure, la Commissione conclude che talune di esse costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e sono compatibili con il mercato comune in forza dell’art. 87, n. 1, lett. d), CE sino alla fine dell’anno 2011, mentre altre non sono state qualificate aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, in applicazione del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 69, relativo all’applicazione degli articoli 87 [CE] e 88 [CE] agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10, pag. 30) (punto III, nn. 38‑124, della Decisione per il «sostegno al cinema – sostegno alla produzione cinematografica di lungometraggi», punto III, nn. 158‑193, della Decisione per il «sostegno alla promozione all’estero delle opere cinematografiche», punto III, nn. 194‑223, della Decisione per il «sostegno alle opere cinematografiche di breve durata», punto III, nn. 257‑331, della Decisione per il «sostegno alla produzione audiovisiva»). Con riferimento alle misure dichiarate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. d), CE, la Commissione giunge a tale conclusione applicando i criteri stabiliti nella comunicazione del 2001 citata supra al punto 3, ovvero applicando tali criteri per analogia o quali riferimento pertinente. Pertanto, la Commissione decide di non sollevare obiezioni al riguardo.

25      Riguardo, in secondo luogo, agli obblighi d’investimento (punto II, nn. 246‑255, della Decisione), la Commissione indica che questi ultimi sono imposti, con alcune differenze nelle rispettive modalità, agli editori di servizi televisivi diffusi in chiaro per via hertziana terrestre in modalità analogica o digitale, via cavo o via satellite, agli editori di servizi televisivi a pagamento diffusi per via hertziana terrestre in modalità analogica e agli editori di servizi detti «a pagamento per evento» diffusi per via hertziana terrestre in modalità digitale.

26      La Commissione precisa che l’ammontare degli obblighi d’investimento è determinato in percentuale alla cifra di affari realizzata dall’editore di servizi televisivi interessato nell’anno precedente (punto II, n. 250, della Decisione). Il detto ammontare varia in corrispondenza delle modalità di diffusione dei servizi televisivi e delle caratteristiche dell’editore (punto II, nn. 251‑254, della Decisione). In generale, la Commissione rileva che la percentuale della cifra di affari che deve essere investita nella produzione cinematografica è più elevata se la programmazione del servizio televisivo è incentrata sul cinema e meno elevata se tale programmazione non è principalmente incentrata sul cinema (punto II, n. 251, della Decisione).

27      La Commissione considera che tali obblighi d’investimento non coinvolgono risorse statali e non costituiscono pertanto aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE (punto III, nn. 390‑398, della Decisione).

28      Al punto IV della Decisione la Commissione «si duole del fatto che la Francia abbia posto in esecuzione la maggior parte delle misure esaminate nella presente decisione in violazione dell’art. 88, n. 3, [CE]». La Commissione dichiara successivamente che le misure di aiuti di Stato, contestate nell’ambito del presente ricorso, ad essa notificate e che formano oggetto della Decisione, sono compatibili con il mercato comune sino alla fine dell’anno 2011, in base all’art. 87, n, 3, lett. d), CE. Infine, in questo stesso punto è altresì precisato quanto segue:

«La Commissione insiste sul fatto che tale durata è concessa in considerazione dell’impegno manifestato dalle autorità francesi “a procedere agli adeguamenti eventualmente necessari per conformarsi all’evoluzione della normativa in materia di aiuti di Stato al cinema e all’audiovisivo dopo il 30 giugno 2007”. La Commissione ricorda alle autorità francesi che esse devono sottoporle una relazione annuale sull’esecuzione delle misure notificate. Tale relazione dovrà fornire dettagli sufficienti a consentire alla Commissione di verificare se tali meccanismi falsino la concorrenza in misura contraria all’interesse comune».

 Procedimento e conclusioni delle parti

29      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

30      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2006, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione. Con ordinanza 14 novembre 2006, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. L’interveniente ha depositato la sua memoria e le altre parti hanno depositato le loro osservazioni in ordine a quest’ultima nei termini impartiti.

31      A seguito dell’intervenuta modifica della composizione delle sezioni del Tribunale il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, cui la presente causa, conseguentemente, è stata attribuita.

32      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale. Le difese e le risposte delle parti ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 22 aprile 2010.

33      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la Decisione;

–        statuire come di diritto sulle spese.

34      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto;

–        condannare la ricorrente alle spese.

35      La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

36      Senza sollevare formalmente un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso, invocando la mancanza della legittimazione ad agire della ricorrente.

 Argomenti delle parti

37      La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso sostenendo che la ricorrente non è individualmente interessata dalla Decisione. In primo luogo, la ricorrente, poiché contesta la fondatezza della Decisione, dovrebbe provare, secondo la giurisprudenza, il suo status particolare, dimostrando che è sostanzialmente pregiudicata la sua posizione sul mercato e non soltanto la sua posizione concorrenziale rispetto all’impresa beneficiaria dell’aiuto.

38      La ricorrente avrebbe dovuto effettuare un’analisi di mercato per determinare i prodotti specifici o i mercati geografici per i quali essa sarebbe in concorrenza con i beneficiari dell’aiuto (conclusioni dell’avvocato generale Jacobs relative alla sentenza della Corte 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pagg. I‑10737, I‑10741, punti 117 e 118). Pertanto, essa avrebbe dovuto dimostrare di non poter beneficiare di nessuna delle misure di aiuto di cui alla Decisione e che tale svantaggio incideva sostanzialmente sulla sua posizione concorrenziale.

39      Nella controreplica la Commissione rileva che la ricorrente non cerca di dimostrare il suo interesse diretto individuale ad agire per quanto riguarda le misure del CNC di sostegno alla produzione. La Commissione ne deduce che la ricorrente ammette implicitamente che il suo ricorso sia ricevibile soltanto nella parte in cui si riferisce agli obblighi d’investimento. Ciò si spiegherebbe facilmente con il fatto che la ricorrente può beneficiare delle misure di sostegno alla produzione del CNC. Per la produzione cinematografica la ricorrente beneficerebbe in particolare dei sostegni automatici alla produzione e alla distribuzione, nonché degli aiuti all’edizione videografica. Nella produzione audiovisiva la ricorrente beneficerebbe direttamente del sostegno del COSIP, attraverso le sue filiali di produzione, e ne beneficerebbe indirettamente per i programmi che la catena prefinanzia presso i produttori delegati. Secondo la Commissione, in forza di una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento è ricevibile soltanto ove il ricorrente abbia un interesse, esistente ed effettivo, all’annullamento dell’atto impugnato. Orbene, tale circostanza non si riscontrerebbe nel caso di specie poiché, anche supponendo che il Tribunale accolga il ricorso della ricorrente e annulli la Decisione, nella parte che si riferisce alle misure di sostegno dichiarate compatibili, la ricorrente non potrebbe beneficiare degli aiuti di cui trattasi e si troverebbe in una situazione meno favorevole di quella risultante dalla Decisione.

40      In secondo luogo, con riferimento agli obblighi d’investimento, nell’ipotesi in cui la Commissione avesse commesso un errore constatando l’assenza di risorse statali, la ricorrente avrebbe dovuto altresì dimostrare il sostanziale pregiudizio della sua posizione concorrenziale per il fatto che essa non beneficerebbe, nemmeno potenzialmente, delle misure indicate.

41      Come primo punto, la Commissione ricorda che gli obblighi d’investimento impongono agli editori di servizi televisivi, con diverse modalità, di destinare annualmente determinate somme al finanziamento della produzione cinematografica e audiovisiva. Poiché tali obblighi gravano su tutti gli editori di servizi televisivi, il ricorso della ricorrente non sarebbe pertanto ricevibile nella parte in cui riguarda la qualifica di tale misura come non costituente un aiuto. Al riguardo, il riferimento della ricorrente alla situazione normativa in vigore al momento del deposito delle sue denunce nel 2001 sarebbe irrilevante ai fini dell’esame della ricevibilità del ricorso, dal momento che, secondo una giurisprudenza consolidata, la legittimità di un atto deve valutarsi con riferimento agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data della sua adozione. Inoltre, rispetto alla differenza di trattamento asserita dalla ricorrente, basata sul fatto che soltanto alcuni editori di servizi televisivi diffusi per via hertziana in modalità digitale sarebbero interessati dagli obblighi d’investimento, il che comporterebbe una discriminazione e implicitamente pregiudicherebbe la sua posizione concorrenziale, la Commissione sostiene che tale differenza è giustificata da circostanze oggettive connesse alla cifra di affari. Peraltro, gli editori di servizi televisivi che beneficiano di un trattamento diverso sarebbero quelli che non diffondono o diffondono in maniera limitata opere audiovisive e non sono pertanto in concorrenza con gli editori di servizi televisivi quali la ricorrente, la cui parte sostanziale dei programmi è costituita da opere audiovisive.

42      Come secondo punto, rispondendo alla ricorrente, la Commissione e la Repubblica francese rilevano che le autorità francesi hanno scelto, conformemente all’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata, di adottare disposizioni più rigorose di quelle di detta direttiva e di calcolare l’importo degli obblighi d’investimento in base alla cifra di affari dell’editore dei servizi televisivi. In ogni caso, in applicazione della normativa francese, tutti gli editori di servizi televisivi francesi sarebbero sottoposti agli obblighi d’investimento nelle stesse proporzioni. Pertanto, secondo la Commissione, il fatto che le spese della ricorrente a tale titolo eccedano quelle dei suoi concorrenti, a causa della sua posizione sul mercato francese della radiodiffusione televisiva e dell’entità della sua cifra di affari, non è sufficiente a distinguerla, cosa che la ricorrente sembrerebbe ammettere nella replica. Infatti, dal momento che la ricorrente riconosce che la misura arrecherebbe pregiudizio ad un ampio gruppo di operatori, la Commissione sostiene che il fatto che numerosi altri operatori si trovino nella stessa situazione della ricorrente dimostra che quest’ultima non si trova in una situazione particolare, contrariamente a quanto presupposto dalla sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195).

43      Come terzo punto, la Commissione e la Repubblica francese contestano l’asserzione della ricorrente secondo la quale le misure di sostegno del CNC e gli obblighi d’investimento avvantaggiano grandi gruppi di comunicazione invece di favorire la produzione indipendente. In base alla normativa francese tutti gli editori di servizi televisivi dovrebbero destinare i due terzi dei loro obblighi d’investimento alla produzione audiovisiva indipendente, secondo gli stessi criteri. Nella pratica, la maggior parte di tali investimenti, in forma di acquisti e preacquisti, sarebbe effettuata presso produttori indipendenti da qualsiasi gruppo di comunicazione audiovisiva. In ogni caso, anche supponendo che la disciplina francese avvantaggi tali gruppi di comunicazione, la ricorrente sarebbe svantaggiata allo stesso modo degli altri editori di servizi televisivi sottoposti agli stessi obblighi. Gli effetti del regime francese sulla ricorrente sarebbero unicamente connessi alla sua posizione concorrenziale, in quanto essa, quale editore di servizi televisivi con la cifra di affari più elevata, attraverso gli obblighi d’investimento nella produzione indipendente finanzierebbe altri produttori di opere audiovisive, in misura proporzionalmente maggiore rispetto ai suoi concorrenti, ma sempre in base ad un elemento obiettivo, vale a dire la cifra di affari.

44      In terzo luogo, relativamente al diritto alla tutela giurisdizionale, la Commissione sottolinea che essa si deve attenere al diritto positivo e alla giurisprudenza consolidata, quale risulta in particolare dalla sentenza del Tribunale 13 settembre 2006, causa T‑210/02, British Aggregates/Commissione (Racc. pag. II‑2789) (v., anche, sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 40). Pertanto, in teoria, la ricorrente potrebbe rifiutarsi di conformarsi al regime vincolante degli obblighi d’investimento e far valere dinanzi al giudice nazionale l’incompatibilità di tale regime con il diritto comunitario, spettando al giudice nazionale, se del caso, sottoporre alla Corte, in via pregiudiziale, la questione della validità della Decisione.

45      La Repubblica francese condivide la conclusione della Commissione secondo la quale il ricorso proposto dalla ricorrente è irricevibile, in quanto quest’ultima non è individualmente interessata dalla Decisione.

46      In primo luogo, la Repubblica francese sostiene, come la Commissione, che, conformemente ad una giurisprudenza costante, poiché la ricorrente contesta la fondatezza della Decisione, il suo ricorso sarà ricevibile soltanto qualora essa dimostri che la sua posizione concorrenziale è sostanzialmente pregiudicata dalla misura di cui trattasi. La Repubblica francese sottolinea altresì, riguardo al riferimento effettuato dalla ricorrente alle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs relative alla sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 38 supra, che è sufficiente ricordare che la Corte ha confermato, in questa sentenza, l’esigenza di un pregiudizio sostanziale arrecato alla posizione concorrenziale della ricorrente. Al riguardo la Repubblica francese afferma, come la Commissione, che la ricorrente non può limitarsi ad invocare la qualità di parte interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e l’esistenza di un rapporto di concorrenza, ma deve dimostrare l’importanza dell’incidenza sulla sua posizione sul mercato. Infine, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la Commissione avrebbe adottato la Decisione a seguito della notifica da parte delle autorità francesi, il 24 maggio 2004, del complesso dei regimi di aiuto al cinema e all’audiovisivo, e non a seguito della denuncia della ricorrente del 3 ottobre 2001.

47      In secondo luogo, la ricorrente non avrebbe dimostrato il pregiudizio sostanziale arrecato dalla Decisione alla sua posizione concorrenziale. Anzitutto, rispondendo alla ricorrente, la Repubblica francese rileva, come la Commissione, che le autorità francesi hanno scelto di calcolare l’importo degli obblighi d’investimento in relazione alla cifra di affari dell’editore di servizi televisivi e che il fatto che le spese della ricorrente eccedano quelle dei suoi concorrenti, a causa della sua posizione sul mercato francese della radiodiffusione televisiva e dell’entità della sua cifra di affari, non può bastare a distinguerla, circostanza che la ricorrente sembrerebbe ammettere nella replica (v. punto 42 supra).

48      Inoltre, con riferimento all’affermazione della ricorrente secondo la quale le misure di sostegno del CNC e gli obblighi d’investimento andrebbero a vantaggio di grandi gruppi di comunicazione, invece di favorire la produzione indipendente, la Repubblica francese aggiunge che rispetto ad un terzo dei suoi obblighi di investimento la ricorrente resta libera, come gli altri editori di servizi televisivi, di investire presso produttori di sua scelta, in particolare nelle proprie filiali. La Repubblica francese cita a titolo di esempio alcuni dati relativi al 2005 riguardanti gli investimenti della ricorrente in produzioni audiovisive e cinematografiche.

49      Infine, nell’ambito dei suoi obblighi d’investimento rispetto alla produzione indipendente la ricorrente potrebbe vantare diritti esclusivi per un periodo relativamente lungo, di 42 mesi, e non di 18 mesi come essa sostiene. Al di fuori di tali obblighi gli editori di servizi televisivi conserverebbero il potere economico sulle opere da essi finanziate, disponendo di un grande margine di manovra sia nella fase della produzione, con la scelta delle forme di intervento per il finanziamento, sia nella fase dello sfruttamento commerciale, con riferimento alla durata dei diritti, al riacquisto e allo sfruttamento commerciale su diversi supporti.

50      In terzo luogo, la ricorrente non sarebbe in grado, in ogni caso, di dimostrare il pregiudizio sostanziale arrecato alla sua posizione concorrenziale. Anzitutto, con riferimento agli obblighi d’investimento nella produzione audiovisiva e cinematografica, la ricorrente sarebbe assoggettata ad essi, come tutti gli editori di servizi televisivi francesi, sulla base della sua cifra di affari. Inoltre, la Repubblica francese, come la Commissione, si chiede quale sia l’interesse della ricorrente, che beneficia delle misure di sostegno al cinema e all’audiovisivo, ad ottenere l’annullamento della Decisione che dichiara tali misure compatibili (v. punto 39 supra).

51      La ricorrente sostiene di essere direttamente e individualmente interessata dalla Decisione. Per quanto riguarda il suo interesse diretto a proporre un ricorso contro la Decisione, essa afferma che ogni impresa in concorrenza con un’altra beneficiaria di un aiuto ha un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione che dichiara tale aiuto compatibile con il mercato comune, dato che tale annullamento condurrebbe alla riapertura dell’esame di compatibilità dell’aiuto. Inoltre l’aiuto controverso sarebbe già stato concesso, così che la Decisione permetterebbe il mantenimento di un aiuto di cui la ricorrente chiederebbe la soppressione dal 2001. La ricorrente sottolinea, nella replica, che tale interesse diretto non è contestato dalla Commissione.

52      Peraltro, secondo la giurisprudenza, l’interesse individuale della ricorrente sarebbe accertato dal momento in cui la sua posizione sul mercato fosse pregiudicata dalle misure di aiuto oggetto della Decisione. In primo luogo, la ricorrente considera che le due condizioni poste dalla Commissione, nel controricorso, vanno oltre quanto stabilito dalla giurisprudenza. Anzitutto, rispetto alla condizione relativa alla circostanza che essa non abbia beneficiato delle misure di aiuto contemplate dalla Decisione, la ricorrente sostiene di disporre della legittimazione ad agire, essendo parte interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e dell’art. 1, lett. h), del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1). Inoltre, quando il ricorso è fondato su motivi connessi alla fondatezza della Decisione, la ricorrente dovrebbe dimostrare la sua situazione particolare, che può essere dedotta dal pregiudizio arrecato alla sua posizione concorrenziale e, se del caso, dal suo intervento nel procedimento preliminare. Qualsiasi altra soluzione trascurerebbe il fatto che una misura di aiuto apparentemente generale può in realtà favorire solo taluni operatori o determinate attività, anche potendo essere in teoria vantaggiosa per tutti.

53      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la sua posizione concorrenziale è pregiudicata sul mercato della radiodiffusione televisiva ad accesso libero e sul mercato dell’acquisizione dei diritti e contenuti audiovisivi. Infatti, la Decisione manterrebbe un sistema di contributi obbligatori a favore della produzione audiovisiva, dichiarando sia che le obbligazioni d’investimento non costituiscono un aiuto di Stato, sia che le misure di sostegno del CNC costituiscono un aiuto compatibile con il mercato comune. Tali difficoltà sarebbero all’origine delle denunce della ricorrente.

54      Secondo il primo aspetto, le misure di sostegno denunciate, avallate nella Decisione, creerebbero uno svantaggio concorrenziale, limitando la possibilità per la ricorrente di sviluppare la sua attività di produzione, per i due terzi delle spese vincolate agli obblighi d’investimento, e contribuirebbero a favorire i gruppi di comunicazione concorrenti della ricorrente. Rispetto al suo affermato potere economico sulle opere da essa finanziate, la ricorrente rileva, rispondendo alla Repubblica francese, che il livello dei suoi obblighi d’investimento è tale che esso di fatto struttura l’utilizzazione di tutte le sue capacità d’investimento.

55      Secondo il secondo aspetto, come la ricorrente avrebbe spiegato esaurientemente nelle sue denunce, il regime francese di sostegno all’industria cinematografica e audiovisiva la porterebbe a contribuire, attraverso il pagamento dell’imposta di finanziamento del COSIP e della sovvenzione concessa da quest’ultimo a produttori indipendenti, al finanziamento dei propri concorrenti. Infatti, data la definizione di «produttore indipendente» fornita dalla normativa francese, molti di questi produttori sarebbero controllati dai concorrenti della ricorrente ed un numero significativo di essi apparterrebbe ai grandi gruppi di comunicazione titolari di un’attività di radiodiffusione (cavo, satellite, hertziano terrestre in modalità digitale, televisione via Internet) o attivi nella produzione audiovisiva, o anche operativi in entrambi i tipi di attività.

56      Al riguardo, la ricorrente contesta i dati relativi al 2005 forniti dalla Repubblica francese. Tra i 26 produttori qualificati come indipendenti in base alla normativa francese, e con i quali la ricorrente avrebbe negoziato nel corso del 2005, soltanto nove sarebbero produttori realmente indipendenti da qualsiasi editore di servizi televisivi. Tra gli altri 17, otto costituirebbero filiali di gruppi audiovisivi e nove sarebbero imprese integrate in gruppi industriali che conferirebbero loro un peso economico rilevante, imprese che cumulerebbero, nella maggior parte dei casi, le qualità di produttore e distributore. La ricorrente rileva che questi 17 partner commerciali sono per lo più imprese importanti ed economicamente forti, che non corrispondono alla definizione di «produttore indipendente» di cui al ‘considerando’ 23 della direttiva 89/552. La ricorrente sottolinea che è sufficiente constatare che nell’elenco dei produttori di fiction in prima serata per il 2005 il primo beneficiario della normativa francese relativa alle misure di sostegno alla produzione e agli obblighi d’investimento è, attraverso l’intermediazione di cinque filiali, un gruppo. Questo stesso elenco rivelerebbe, del pari, che tra i dieci produttori più importanti per il 2005 non figurerebbe nessun produttore realmente indipendente nel senso del testo e dello spirito della direttiva 89/552.

57      Secondo il terzo aspetto, questi grandi gruppi di comunicazione potrebbero beneficiare del regime di sostegno senza aver dovuto partecipare al suo finanziamento. Oltre al beneficio del sostegno del COSIP, attraverso l’intermediazione dei produttori integrati nel gruppo, essi potrebbero detenere, sulle opere prodotte, diritti di coproduzione illimitati nel tempo, che potrebbero successivamente rivendere, in particolare alla ricorrente. Pertanto questi grandi gruppi sarebbero largamente avvantaggiati nella costituzione di cataloghi di opere e nella diffusione delle opere su altre piattaforme, in particolare per via hertziana terrestre in modalità digitale, via satellite, via Internet e con la telefonia di terza generazione. Gruppi che si avvalgono di questi cataloghi già costituiti diffonderebbero ormai per via hertziana terrestre in modalità digitale, in diretta concorrenza con la ricorrente.

58      Per contro, gli editori di servizi televisivi non potrebbero, in pratica, costituirsi cataloghi di diritti dal momento che non potrebbero detenere diritti di coproduzione sulle opere audiovisive finanziate in adempimento dei loro obblighi d’investimento presso imprese di produzione indipendenti, opere rappresentanti i due terzi delle loro spese a titolo di obblighi d’investimento. Essi potrebbero acquisire soltanto «diritti di antenna», vale a dire diritti di diffusione di tali opere, limitati ad un certo numero di trasmissioni in un periodo determinato.

59      Inoltre, a fronte della pressione costante di tali gruppi di comunicazione concorrenti, la ricorrente e gli altri editori di servizi televisivi si troverebbero commercialmente costretti, alla scadenza dei loro diritti di diffusione, la cui esclusiva sarebbe limitata a 18 mesi, a riacquistare le opere audiovisive che essi hanno finanziato. Infatti, poiché le serie di punta delle catene televisive francesi continuano ad essere prodotte per una durata che oltrepassa la durata iniziale dei diritti di diffusione dei primi episodi, il riacquisto di tali diritti sarebbe indispensabile per evitare che tali episodi fossero diffusi su catene concorrenti. Come risposta alla Repubblica francese, la quale invoca l’ampio margine di manovra degli editori di servizi televisivi nella fase dello sfruttamento delle opere e la durata dei diritti di diffusione, la ricorrente afferma che tale durata e il numero di diffusioni consentite nel corso di quest’ultima sono rigorosamente disciplinate dalla normativa francese.

60      Secondo il quarto aspetto, nella replica la ricorrente aggiunge che, in forza della normativa francese, l’importo degli obblighi d’investimento è calcolato in base alla cifra di affari e non in base al bilancio di programmazione dell’emittente, come prevede l’art. 5 della direttiva 89/552. Pertanto, le spese della ricorrente a tale titolo eccederebbero largamente quelle dei suoi concorrenti, in particolare France 2, France 3 e M6, a danno della libertà di destinazione del proprio bilancio e delle proprie scelte in materia di programmazione, ciò che contribuirebbe a distinguerla rispetto ai suoi concorrenti. La ricorrente ricorda altresì che il contributo allo sviluppo della produzione di opere audiovisive riguardava, alla data di deposito della sua denuncia nel 2001, soltanto gli editori di servizi televisivi diffusi in chiaro per via hertziana terrestre in modalità analogica, vale a dire la ricorrente, le due emittenti pubbliche e M6, mentre gli altri gruppi di comunicazione attivi in Francia che non gestivano emittenti di questo tipo sfuggivano a tali obblighi. Anche se la normativa si è progressivamente evoluta nel senso di imporre lo stesso tipo di obblighi agli altri editori di servizi televisivi, gli obblighi imposti non sarebbero stati così vincolanti e gli importi investiti non così ingenti come quelli imposti alla ricorrente. In ogni caso, il fatto che la Decisione potrebbe ledere anche altri operatori e causare un pregiudizio più esteso costituirebbe una ragione di più per dichiarare il ricorso ricevibile.

61      Secondo il quinto aspetto, con riferimento ai vantaggi diretti e indiretti che la ricorrente trarrebbe dal regime di sostegno alla produzione audiovisiva, la ricorrente stessa contesta l’affermazione della Repubblica francese. Al riguardo essa sostiene di non beneficiare indirettamente delle misure di sostegno del CNC. Da una parte, il sostegno finanziario del CNC per una determinata produzione andrebbe esclusivamente a vantaggio del produttore, in particolare attraverso l’accreditamento del suo conto aperto presso il CNC e consentendo di generare automaticamente nuovi aiuti. Per contro, esso non ridurrebbe l’onere degli obblighi d’investimento dell’editore di servizi televisivi. Pertanto, il sostegno finanziario apportato a produttori che non fossero filiali della ricorrente non le procurerebbe un vantaggio. D’altra parte, la concessione di tale sostegno del CNC, basato su un impegno finanziario di un editore di servizi televisivi, quale la ricorrente, pari ad almeno il 25% dell’importo del preventivo della produzione non comporterebbe alcuna diminuzione degli obblighi normativi, né un alleggerimento degli oneri di tale editore. Peraltro, la ricorrente qualifica come marginale l’importo corrispondente al beneficio diretto ricevuto, per il tramite delle sue filiali, dal regime di sostegno alla produzione audiovisiva. Soltanto un terzo degli obblighi d’investimento potrebbe eventualmente essere realizzato con le sue filiali di produzione, delle quali soltanto un numero esiguo produrrebbe opere di stock, e soltanto due avrebbero beneficiato, nel 2005, di un sostegno finanziario del CNC per un ammontare complessivo molto inferiore all’ammontare dell’Imposta che la ricorrente avrebbe dovuto versare lo stesso anno.

62      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza, lo status particolare di un ricorrente, ai sensi della sentenza Plaumann/Commissione, punto 42 supra, non deriva esclusivamente dal sostanziale pregiudizio arrecato alla sua posizione concorrenziale sul mercato (sentenza del Tribunale 10 maggio 2006, causa T‑395/04, Air One/Commissione, Racc. pag. II‑1343, punto 32). Inoltre, essa rileva che l’avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni relative alla sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 38 supra, ai punti 141 e 142, si esprime chiaramente in favore di un’applicazione del criterio dell’interesse individuale che non sia più esclusivamente basata su detto pregiudizio. Si potrebbe tenere conto di altre circostanze, come il fatto che le denunce della ricorrente nel 2001 e la loro integrazione nel gennaio 2006, contrariamente alle affermazioni della Repubblica francese, fossero all’origine della Decisione. La Commissione non lo contesterebbe e, peraltro, la Decisione si riferirebbe a queste ultime e risponderebbe direttamente alle stesse.

63      In quarto luogo, un’interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di interesse individuale ad agire, quale quella sostenuta dalla Commissione, porterebbe a privare la ricorrente del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, senza disporre di un mezzo di ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente si vedrebbe privata di ogni possibilità di discutere nel merito della natura di aiuto di Stato degli obblighi d’investimento.

 Giudizio del Tribunale

64      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

65      Nel caso di specie, poiché la Decisione è stata indirizzata alla Repubblica francese, si deve esaminare se quest’ultima riguardi la ricorrente direttamente ed individualmente.

66      Quanto alla condizione che la ricorrente sia interessata individualmente, secondo una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (sentenze della Corte Plaumann/Commissione, punto 42 supra, pag. 220; 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I‑2487, punto 20; 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I‑3203, punto 14; Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 38 supra, punto 33, e 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, British Aggregates/Commissione, Racc. pag. I‑10505, punto 26).

67      Il Tribunale deve pertanto verificare se, nel caso di specie, la ricorrente possa essere considerata come individualmente interessata dalla Decisione.

68      Nella presente causa la ricorrente intende ottenere dal Tribunale l’annullamento di una decisione adottata all’esito della procedura preliminare di esame prevista all’art. 88, n. 3, CE.

69      Al riguardo occorre ricordare che, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato previsto all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista al n. 2 del medesimo articolo. È solo nell’ambito di tale fase, la quale è diretta a consentire alla Commissione di disporre di un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato CE prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (sentenze Cook/Commissione, punto 66 supra, punto 22; Matra/Commissione, punto 66 supra, punto 16; Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 38 supra, punto 34, e 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, punto 66 supra, punto 27).

70      Qualora la Commissione, senza promuovere il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, rilevi, con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (v. sentenze Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 38 supra, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, e 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, punto 66 supra, punto 28).

71      La Corte ha avuto occasione di precisare che simili interessati, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (v. sentenze Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 38 supra, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, e 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, punto 66 supra, punto 29).

72      Al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Esso deve quindi provare di beneficiare di uno status particolare ai sensi della giurisprudenza di cui alla sentenza Plaumann/Commissione, punto 42 supra. Ciò si verificherebbe in particolare nel caso in cui la posizione del ricorrente sul mercato fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in questione (sentenze della Corte Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, punto 38 supra, punto 37, e 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, punto 66 supra, punto 30; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391, punti 22‑25).

73      Nel caso di specie si deve anzitutto precisare che la portata generale della Decisione, che risulta dal fatto che lo scopo di quest’ultima è quello di autorizzare un regime di aiuti applicabile a una categoria di operatori economici designata in via generale e astratta, non può ostacolare l’applicazione della citata giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, punto 66 supra, punto 31).

74      Peraltro si deve rilevare che la ricorrente ha dedotto, a sostegno del suo ricorso, tre motivi. Il primo motivo si basa su una violazione dell’obbligo di motivazione. Il secondo motivo è relativo a una violazione dell’art. 87, n. 1, CE. Il terzo motivo si basa su una violazione dell’art. 87, n. 3, lett. d), CE.

75      Occorre rilevare che nessuno di tali motivi di annullamento è diretto a far constatare l’esistenza di serie difficoltà sollevate dalle misure di sostegno di cui trattasi relativamente alla loro qualificazione come aiuto di Stato o alla loro compatibilità con il mercato comune, difficoltà che avrebbero obbligato la Commissione ad avviare la procedura formale. La ricorrente non contesta il rifiuto della Commissione di avviare la procedura formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE e non fa valere la violazione dei diritti procedurali derivanti da tale disposizione, bensì intende esclusivamente ottenere l’annullamento della Decisione nel merito, così come la stessa ha confermato in udienza rispondendo a un quesito del Tribunale, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale di udienza.

76      Poiché il presente ricorso non è diretto alla salvaguardia dei diritti procedurali della ricorrente, il semplice fatto che essa possa essere considerata interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare a considerare il ricorso ricevibile. Essa deve pertanto dimostrare di avere uno status particolare ai sensi della giurisprudenza di cui alla sentenza Plaumann/Commissione, punto 42 supra, in particolare in quanto la sua posizione sul mercato sarebbe sostanzialmente pregiudicata dalle misure oggetto della Decisione.

77      Al riguardo si deve ricordare che un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria della misura in questione, ma deve anche provare l’entità del pregiudizio alla sua posizione sul mercato (sentenze della Corte 23 maggio 2000, causa C‑106/98 P, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, Racc. pag. I‑3659, punti 40 e 41, e 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/Lenzing, Racc. pag. I‑9947, punto 33; sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑117/04, Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e a./Commissione, Racc. pag. II‑3861, punto 53).

78      Nel caso di specie, come la ricorrente ha confermato in udienza rispondendo a un quesito del Tribunale, il pregiudizio alla sua posizione concorrenziale deve essere esaminato in relazione ai beneficiari delle misure di aiuto in parola. Pertanto, poiché le misure di cui trattasi sono dirette al sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, si deve considerare che esse vanno a vantaggio di operatori che esercitano un’attività di produzione nei settori cinematografico e audiovisivo, o perlomeno in uno di questi settori secondo le misure considerate. È d’altronde assodato che la ricorrente, che è un editore di servizi televisivi, è anche attiva nella produzione di opere e forse, a tale titolo, anch’essa beneficiaria delle misure di sostegno in parola.

79      La ricorrente identifica, come operatori rispetto ai quali la sua posizione concorrenziale sarebbe pregiudicata, gli altri editori di servizi di televisione e grandi gruppi di comunicazione audiovisiva. Inoltre, la ricorrente sostiene che la sua posizione sarebbe pregiudicata sul mercato della radiodiffusione televisiva a libero accesso e sul mercato dell’acquisto dei diritti e dei contenuti audiovisivi.

80      Tuttavia, si deve constatare che la ricorrente non ha dimostrato in modo concreto e preciso come la sua posizione concorrenziale sarebbe pregiudicata in modo sostanziale, in particolare su questi due mercati, rispetto a detti concorrenti, editori di servizi televisivi e grandi gruppi di comunicazione audiovisiva, beneficiari delle misure di cui trattasi.

81      In primo luogo, la ricorrente non ha fornito elementi che consentano di concludere che la sua posizione concorrenziale è pregiudicata in modo sostanziale rispetto agli altri editori di servizi televisivi, sia per quanto riguarda gli obblighi di investimento sia per quanto riguarda le contestate misure di sostegno del CNC.

82      Con riferimento, anzitutto, agli obblighi di investimento, si deve constatare, in primis, che la ricorrente non presenta alcun argomento con cui sostiene che gli altri editori di servizi televisivi – che possono beneficiare di tali misure per la loro eventuale attività di produzione – siano sottoposti a condizioni diverse da quelle imposte ad essa per beneficiarne e che sarebbero tali da provocare un pregiudizio sostanziale alla sua posizione concorrenziale.

83      Inoltre, la ricorrente rileva che l’importo delle sue spese per gli obblighi di investimento eccede largamente l’importo di quelle dei suoi concorrenti, in particolare France 2, France 3 e M6, a danno della libertà di destinazione del proprio bilancio e delle proprie scelte in materia di programmazione, cosa che contribuisce a distinguerla rispetto a questi ultimi. Tuttavia, come la ricorrente ha confermato in udienza rispondendo a un quesito del Tribunale, gli editori di servizi televisivi con i quali essa si trova in concorrenza erano, in forza delle misure oggetto della Decisione, anch’essi tenuti ad adempiere agli obblighi di investimento. In aggiunta, si deve rilevare che l’importo corrispondente a tali obblighi è determinato applicando una percentuale alla cifra di affari dell’editore di servizi televisivi interessato per l’anno precedente (v. punto 26 supra). Di conseguenza, il fatto che, in forza della normativa francese, i concorrenti citati dalla ricorrente siano tenuti agli obblighi di investimento nelle stesse proporzioni di quest’ultima, a causa dell’applicazione della stessa percentuale alla loro cifra di affari, porta a concludere, analogamente alla Commissione e alla Repubblica francese, che, qualora risultasse che l’ammontare delle spese della ricorrente eccede l’ammontare delle spese di detti concorrenti, tale circostanza sarebbe solo la conseguenza del fatto che la sua cifra di affari è superiore alla loro. La ricorrente non può pertanto invocare detta circostanza per dimostrare uno status particolare ai sensi della giurisprudenza di cui alla sentenza Plaumann/Commissione, punto 42 supra. Per di più, la ricorrente non ha fornito alcun elemento che dimostri un sostanziale pregiudizio arrecato alla sua posizione concorrenziale, alla data di adozione della Decisione, dovuto all’applicazione di una particolare percentuale ad altri editori di servizi televisivi.

84      D’altronde, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che l’importo degli obblighi di investimento sia calcolato con riferimento alla cifra di affari dell’editore di servizi televisivi interessato, e non in funzione del bilancio destinato alla programmazione, come sarebbe previsto dall’art. 5 della direttiva 89/552, non consente di concludere che la ricorrente goda di uno status particolare. Infatti, da un lato, la ricorrente non ha dimostrato per quale motivo questa modalità di calcolo la porrebbe in una situazione diversa da quella dei suoi concorrenti, editori di servizi televisivi, sottolineando peraltro che altri editori di detti servizi potrebbero trovarsi in una situazione analoga alla sua. Dall’altro, non compete al Tribunale esaminare, nell’ambito del presente ricorso, la normativa francese di cui trattasi in relazione alla direttiva 89/552.

85      Infine, con riferimento all’obbligo di destinare almeno i due terzi delle spese a titolo degli obblighi di investimento nella produzione audiovisiva, e almeno i tre quarti delle spese a titolo degli obblighi di investimento nella produzione cinematografica (v. punto 9 supra), si deve rilevare che la definizione della «produzione indipendente» della normativa francese comporta in particolare che il produttore sia indipendente dall’editore di servizi televisivi che ha finanziato l’opera interessata (punto II, n. 249, della Decisione), cosa che le parti hanno confermato in udienza. Pertanto, anche se un tale vincolo può comportare, come rileva la ricorrente, una limitazione della possibilità di sviluppare la sua attività di produzione, occorre constatare che essa non indica in cosa la sua situazione differisca da quella degli altri editori di servizi televisivi, con i quali è in concorrenza.

86      Di conseguenza, da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato che, riguardo agli obblighi di investimento, la sua posizione concorrenziale fosse pregiudicata in maniera sostanziale rispetto a quella degli altri editori di servizi televisivi.

87      Con riferimento, in seguito, alle misure di sostegno del CNC contestate nell’ambito del presente ricorso, la ricorrente non deduce alcun argomento volto a dimostrare la peculiarità della sua situazione rispetto a quella degli altri editori di servizi televisivi. Per il resto, e ad abundantiam, si deve rilevare che l’obbligo di un produttore, al fine di poter beneficiare di tali misure, di disporre del finanziamento di un editore di servizi televisivi e la correlativa condizione di indipendenza di tale produttore dall’editore di servizi televisivi che fornisce tale finanziamento si impongono allo stesso modo alla ricorrente e agli altri editori di servizi televisivi, circostanza che essa non contesta.

88      Quanto al finanziamento di queste misure di sostegno del CNC, in particolare attraverso il versamento dell’Imposta da parte degli editori di servizi televisivi, la ricorrente ha confermato, in udienza e rispondendo ad un quesito del Tribunale, che i suoi concorrenti, editori di servizi televisivi, sono assoggettati all’Imposta. Orbene, si deve constatare che quest’ultima si basa sulla cifra di affari degli editori di servizi televisivi e che l’importo dovuto è calcolato applicando ad essa una percentuale. Pertanto, la ricorrente non può essere considerata in modo distinto rispetto agli altri editori di servizi televisivi con i quali essa è in concorrenza.

89      Si deve pertanto considerare che, riguardo alle contestate misure di sostegno del CNC, la ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale fosse pregiudicata in maniera sostanziale rispetto agli altri editori di servizi televisivi.

90      In secondo luogo, con riferimento all’affermazione della ricorrente secondo la quale la sua posizione concorrenziale sarebbe pregiudicata rispetto a grandi gruppi di comunicazione audiovisiva, si deve rilevare che la ricorrente non definisce con precisione detti gruppi e non descrive in modo sufficientemente preciso in quale rapporto di concorrenza essa si collochi rispetto a questi ultimi.

91      Orbene, si deve ricordare che la posizione concorrenziale della ricorrente deve essere esaminata con riferimento a quella dei beneficiari delle misure di cui trattasi. Ne consegue che i grandi gruppi di comunicazione audiovisiva ai quali si riferisce la ricorrente devono esercitare perlomeno alcune attività nel settore della produzione di opere. Peraltro, in quanto tali gruppi sono anch’essi attivi nella radiodiffusione televisiva, si deve constatare che la ricorrente non precisa in alcun modo come la loro situazione differisca allora da quella, esaminata ai precedenti punti 81‑89, degli editori di servizi televisivi che esercitano un’attività di produzione.

92      Si deve pertanto considerare che l’affermazione della ricorrente circa l’esistenza di un pregiudizio alla sua posizione concorrenziale rispetto a grandi gruppi di comunicazione audiovisiva non è sufficientemente circostanziata e fondata per consentire l’accertamento di un danno individualmente arrecatole. Al riguardo si deve ricordare che il Tribunale non può procedere basandosi su congetture riguardo ai ragionamenti e alle considerazioni precise, di fatto e di diritto, che possono legittimare le contestazioni di cui al ricorso (ordinanza del Tribunale 19 maggio 2008, causa T‑144/04, TF1/Commissione, Racc. pag. II‑761, punto 57).

93      Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che la ricorrente non ha fornito prove sufficienti del pregiudizio arrecato alla sua posizione concorrenziale e non può essere considerata individualmente interessata dalla Decisione. Di conseguenza, essa non possiede legittimazione ad agire.

94      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente basato sul fatto che, nel caso in cui il ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile, essa non disporrebbe di alcun mezzo di contestazione della Decisione. Infatti, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento non possono essere accantonate a causa dell’interpretazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva fornita dal ricorrente. In tal senso, con specifico riferimento al settore oggetto del presente ricorso, la Corte ha avuto modo di precisare che un individuo, che non sia direttamente e individualmente interessato da una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato e i cui interessi, pertanto, non siano eventualmente colpiti dalla misura statale che forma oggetto di tale decisione, non può rivendicare il diritto ad una tutela giurisdizionale riguardo a una siffatta decisione (v. sentenza della Corte 22 novembre 2007, causa C‑260/05 P, Sniace/Commissione, Racc. pag. I‑10005, punti 64 e 65 nonché giurisprudenza citata). Orbene, dagli elementi sopra esposti risulta che nel caso di specie non è soddisfatta una di queste due condizioni, in quanto la ricorrente non ha dimostrato di essere individualmente interessata dalla Decisione. Ne consegue che l’affermazione della ricorrente, secondo la quale la dichiarazione di irricevibilità del suo ricorso pregiudicherebbe il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, è infondata.

95      Dalle considerazioni che precedono risulta che il presente ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile.

 Sulle spese

96      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

97      Peraltro, ai sensi dell’art. 87, n. 4, dello stesso regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica francese sopporterà pertanto le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Vilaras

Prek

Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2010.

Firme


* Lingua processuale: il francese.