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Order of the Court of First Instance (Second Chamber, extended composition) of 27 May 2004. # Deutsche Post AG and DHL International Srl v Commission of the European Communities. # State aid - Approval by the Commission of aid granted by the Italian authorities to Poste Italiane - Action for annulment brought by competitors - Inadmissibility. # Case T-358/02.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 27 maggio 2004. Deutsche Post AG e DHL International Srl contro Commissione delle Comunità europee. Aiuti di Stato - Autorizzazione da parte della Commissione di aiuti accordati dalle autorità italiane a favore di Poste Italiane - Ricorso di annullamento proposto da concorrenti - Irricevibilità. Causa T-358/02.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 27 maggio 2004. Deutsche Post AG e DHL International Srl contro Commissione delle Comunità europee. Aiuti di Stato - Autorizzazione da parte della Commissione di aiuti accordati dalle autorità italiane a favore di Poste Italiane - Ricorso di annullamento proposto da concorrenti - Irricevibilità. Causa T-358/02.
«Aiuti concessi dagli Stati — Autorizzazione da parte della Commissione di aiuti accordati dalle autorità italiane a favore di Poste Italiane — Ricorso di annullamento proposto da concorrenti — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 27 maggio 2004
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione
della Commissione con cui non viene considerato aiuto di Stato un provvedimento nazionale — Legittimazione ad agire di un’impresa
concorrente — Presupposto — Pregiudizio sostanziale della sua posizione sul mercato — Carattere non imperativo della partecipazione
in qualità di denunciante al procedimento dinanzi alla Commissione
(Artt. 87, n. 1, CE, 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE)
Una decisione della Commissione secondo cui un provvedimento nazionale non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE, adottata in esito al procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, riguarda individualmente le imprese
che sono state all’origine della denuncia che ha dato luogo a tale procedimento e delle quali sono state sentite le osservazioni
che hanno influito sul corso del procedimento, sempreché la loro posizione sul mercato sia sostanzialmente danneggiata dal
provvedimento che costituisce oggetto della detta decisione.
Per quanto riguarda un’impresa che non ha svolto alcun ruolo attivo nell’ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla
Commissione, questa può dimostrare di essere anch’essa individualmente interessata, fermo restando che deve comunque dimostrare
che la misura autorizzata dalla decisione impugnata era tale da influire, e ciò in maniera sostanziale, sulla sua posizione
sul mercato di cui trattasi. Non costituisce un siffatto coinvolgimento sostanziale la semplice circostanza che detta decisione
potesse influire sui rapporti di concorrenza nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovasse in qualche modo
in concorrenza con il beneficiario di tale decisione. Pertanto, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità
di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria della misura in questione, ma deve provare inoltre la misura del pregiudizio
subito dalla sua posizione sul mercato.
(v. punti 34, 36-37)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione Ampliata) 27 maggio 2004(1)
Nella causa T-358/02,
Deutsche Post AG, con sede in Bonn (Germania),DHL International Srl, con sede in Rozzano,rappresentate dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci, J. Flett e V. Kreuschitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta daRepubblica italiana, rappresentata inizialmente dal sig. U. Leanza, successivamente dal sig. I. Braguglia, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo,e daPoste Italiane SpA, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti B. O'Connor, solicitor, e A. Fratini,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 marzo 2002, 2002/782/CE, relativa agli aiuti
di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Poste Italiane SpA (ex Ente Poste Italiane) (GU L 282, pag. 29),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione Ampliata),
composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood (relatore),
giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti, procedimento e conclusioni delle parti
1
Dopo aver esposto continuamente perdite, la società per azioni di diritto italiano Poste Italiane, ex Ente Poste Italiane
(in prosieguo: la «Posta italiana»), ha ottenuto dalle autorità italiane, dal 1994 al 1999, aiuti pubblici per un importo
totale di ITL (Lire italiane) 17 960 miliardi (EUR 9,28 miliardi) che sono serviti a compensare tali deficit.
2
Il 12 marzo 2002, in esito al procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, la Commissione ha adottato la decisione 2002/782/CE
relativa agli aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione in favore di Poste Italiane SpA (ex Ente Poste Italiane) (GU L 282,
pag. 29). In tale decisione, rivolta alla Repubblica italiana, la Commissione ha segnatamente considerato che il versamento
dell’importo summenzionato non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Al punto 128 della motivazione di tale decisione la Commissione ha definito «marginali» le attività postali svolte dalla Posta
italiana al di fuori del settore dei servizi di interesse economico generale precisando, al punto 61, che tali attività concorrenziali
rappresentavano circa il 10% del fatturato della Posta italiana. Sempre secondo la Commissione «nel settore postale italiano
vi era un certo grado di concorrenza» e «in particolare, i servizi di corriere espresso, i servizi di inoltro pacchi per l’utenza
commerciale e i servizi logistici sono stati sviluppati in Italia da imprese private, alcune delle quali con sede in altri
Stati membri» (punto 115). In tale contesto la nota a piè di pagina 40 menziona il fatto che «TNT e DHL possano essere citate
come esempio di controllate estere».
3
Le società ricorrenti – cioè la società per azioni di diritto tedesco Deutsche Post (la Posta tedesca; in prosieguo: la «DP»)
e la società a responsabilità limitata di diritto italiano DHL International (in prosieguo: la «DHL») in cui la DP detiene
dal 1998 una partecipazione divenuta maggioritaria nel 2002 – operano entrambe sul mercato italiano dei servizi postali aperti
alla concorrenza. Trattandosi della posizione concorrenziale delle società controllate dal gruppo Deutsche Post, va rilevato
che la DHL è presente sul mercato italiano dei servizi di trasporto espresso di documenti e pacchi ai livelli nazionale ed
internazionale; che la Deutsche Post Srl offre in Italia servizi nazionali ed internazionali di inoltro dei pacchi e di logistica/deposito
in magazzino, che la Deutsche Post Global Mail GmbH è titolare di una licenza per fornire, segnatamente, servizi nel settore
della levata, del trasporto, della selezione e della distribuzione di lettere e pacchi e che la Danzas Italia SpA offre servizi
di logistica integrata per via terrestre, aerea e marittima destinati al mercato italiano.
4
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2002, le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata.
5
Le ricorrenti addebitano alla Commissione, in sostanza, di aver violato il principio generale di non discriminazione, poiché
essa avrebbe favorito la Posta italiana autorizzando gli aiuti accordati dalle autorità italiane, mentre aiuti simili accordati
dalle autorità tedesche alla DP sono stati dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione
19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG
(GU L 247, pag. 27; in prosieguo: la «decisione relativa alla DP»).
6
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2003, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità
e sottolineato l’esistenza di una differenza fondamentale tra il procedimento relativo alla DP e quello relativo alla Posta
italiana.
7
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo successivo, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni
su tale eccezione.
8
Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata 26 giugno 2003, la Repubblica italiana e la Posta italiana sono
state ammesse ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con atti depositati rispettivamente
l’8 e il 5 settembre 2003, esse hanno preso posizione sull’eccezione di irricevibilità. Le ricorrenti e la Commissione hanno
presentato, rispettivamente il 26 e 27 novembre 2003, le loro osservazioni sulla memoria della Posta italiana.
9
La Commissione, la Repubblica italiana e la Posta italiana chiedono che il Tribunale voglia:
–
dichiarare il ricorso irricevibile;
–
condannare le ricorrenti alle spese.
10
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
–
dichiarare l’eccezione irricevibile;
–
in subordine, esaminarla unitamente al merito;
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare la Commissione alle spese.
In diritto
11
A sostegno della sua eccezione la Commissione solleva due motivi di irricevibilità. In primo luogo la decisione impugnata,
rivolta alla Repubblica italiana, non riguarderebbe individualmente le ricorrenti ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
In secondo luogo, queste ultime non dimostrerebbero un legittimo interesse ad agire.
12
Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità,
quest’ultimo statuisce sulla domanda senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo,
il procedimento prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale. Nel caso di specie il Tribunale rileva di essere
sufficientemente informato attraverso gli atti del fascicolo e che non occorre passare alla fase orale del procedimento.
13
In proposito va anzitutto esaminato se le ricorrenti siano individualmente interessate dalla decisione impugnata.
Argomenti delle parti
14
La Commissione sottolinea che né la DP né la DHL hanno partecipato al procedimento amministrativo precedente all’adozione
della decisione impugnata. La Commissione ne inferisce che le ricorrenti sono interessate da tale decisione al medesimo titolo
di tutte le altre imprese che si trovano in concorrenza con la Posta italiana sull’uno o sull’altro dei mercati di cui trattasi.
La Commissione precisa al riguardo che le ricorrenti sono interessate dalla decisione impugnata nella loro qualità di imprese
esercenti la loro attività nel settore dei servizi espresso, cioè in rapporto ad un’attività commerciale che può essere svolta
in qualsiasi momento da chiunque altro e che non permette quindi di identificarle.
15
In tale contesto la Commissione si riferisce ai punti 32 e 38 della decisione impugnata secondo cui la Posta italiana aveva
il compito non soltanto dei servizi postali, ma anche di raccogliere il risparmio postale e di offrire un sistema di pagamento;
inoltre essa avrebbe ottenuto la possibilità di svolgere, in regime di libera concorrenza, altri servizi postali, di telecomunicazione,
finanziari, assicurativi e di distribuzione. Le stesse ricorrenti dichiarerebbero che numerose imprese del loro gruppo sono
in concorrenza con la Posta italiana o con imprese del suo gruppo in diversi settori quali i servizi di corriere espresso
e della distribuzione di pacchi a clienti commerciali in Italia.
16
Secondo la Commissione la Posta italiana ha molti altri concorrenti in codesti settori. Sul mercato dei servizi postali si
tratterebbe, segnatamente, di TNT (controllata della Posta olandese), di Consigna (controllata dalla Posta britannica), di
United Parcel Service (UPS), di Rinaldi, di Swiss Post Italy (SPI), d’IMX, di Mail Express e d’Easy Mail. Ricordando che la
Posta italiana e le altre imprese del suo gruppo offrono anche servizi bancari, assicurativi e di telecomunicazione, la Commissione
fa valere che un gran numero di altri operatori esercitano la loro attività sull’insieme di tali mercati, caratterizzati da
una vivace concorrenza. Di conseguenza si potrebbe difficilmente ritenere che tutti i concorrenti in parola della Posta italiana
abbiano il diritto, senza aver partecipato al procedimento amministrativo, di proporre un ricorso avverso una decisione relativa
agli aiuti accordati alla Posta italiana.
17
La Commissione aggiunge che ha adottato la decisione impugnata in esito al procedimento formale di esame di guisa che i terzi
interessati hanno fruito delle garanzie procedurali di cui all’art. 88, n. 2, CE. Orbene, secondo la Commissione, soltanto
il rifiuto da parte sua di avviare il procedimento in questione sarebbe stato idoneo a individuare le ricorrenti ai sensi
dell’art. 230, quarto comma, CE. Di conseguenza le ricorrenti non si possono considerare, solo alla luce della qualità di
terzi interessati, come individualmente interessate dalla decisione impugnata. Le ricorrenti, se fossero legittimate a proporre
il presente ricorso, pur non avendo partecipato al procedimento amministrativo, presenterebbero al Tribunale osservazioni
rientranti, in realtà, in un procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.
18
Nella sua memoria d’intervento la Posta italiana ritiene che la posizione esposta dalle ricorrenti non prenda in considerazione
il contesto economico cui si riferisce la decisione impugnata. La struttura e lo sviluppo del mercato italiano dei servizi
di corriere espresso dimostrerebbero, per il periodo in questione, che la situazione delle ricorrenti è del tutto identica
a quella di numerosi altri operatori del mercato. Ne deriverebbe inoltre che le misure adottate dallo Stato italiano a favore
della Posta italiana non hanno affatto influenzato la posizione concorrenziale delle ricorrenti.
19
La Posta italiana sottolinea che i servizi di corriere espresso costituiscono un mercato rientrante nell’ampio settore dei
servizi postali. Il fatturato da essa realizzato in tale particolare mercato avrebbe rappresentato dal 2 al 3% di quello ottenuto
grazie alle sue attività commerciali assoggettate alla concorrenza. In effetti, tra il 1994 ed il 1999, il suo fatturato totale
sarebbe ammontato in media a più di EUR 5,5 miliardi, mentre il fatturato realizzato sul mercato dei servizi di corriere espresso
sarebbe soltanto ammontato ad una somma compresa tra i 15 ed i 36 milioni di euro per gli anni 1994‑1998 (nel 1999 essa avrebbe
realizzato un fatturato di EUR 125 milioni, a livello del gruppo, in ragione della ripresa dell’impresa SDA).
20
La Posta italiana ne inferisce che le ricorrenti non possono sostenere di essere individualmente interessate, non potendo
essere individuate in seno all’insieme dei suoi concorrenti attuali o potenziali su ognuno della trentina di mercati rilevanti
in cui opera. Se si accettassero gli argomenti delle ricorrenti, sostiene la Posta italiana, ciascun concorrente di quest’ultima
che faccia capo al «gruppo di punta» di un qualsiasi mercato in cui essa opera dovrebbe essere considerato individualmente
interessato. Ne risulterebbe paradossalmente che, nel caso di specie, circa duecento imprese sarebbero legittimate a proporre
un ricorso sulla base del loro rapporto concorrenziale con la Posta italiana che è comparabile a quello invocato dalla DP
a sostegno del suo ricorso.
21
Peraltro, continua la Posta italiana, pur limitando il campo dell’indagine al mercato italiano dei servizi di corriere espresso,
la posizione delle ricorrenti sul suddetto mercato non permetterebbe di concludere che esse sono individualmente interessate
rispetto a tutti gli altri concorrenti. Infatti le ricorrenti non avrebbero né provato di aver subito un pregiudizio effettivo
e certo in seguito al versamento degli aiuti controversi, né accertato l’esistenza di un nesso diretto fra tali aiuti ed il
pregiudizio eventualmente subito. Ben al contrario, esse avrebbero aumentato le loro quote di mercato e registrato una crescita
superiore in percentuale non soltanto a quella del mercato, ma anche a quella del gruppo Poste Italiane.
22
Le ricorrenti ribattono che l’argomento della Commissione non tiene conto della struttura dei diversi mercati su cui è presente
la Posta italiana. Attraverso una tesi siffatta la Commissione rivelerebbe che non si è preoccupata di definire con precisione
i mercati sostanzialmente rilevanti e che non ha esaminato le ripercussioni concrete degli aiuti controversi in rapporto alla
concorrenza.
23
Le ricorrenti, ricordando di essere in competizione con la Posta italiana anzitutto sul mercato liberalizzato del trasporto
di pacchi espresso, sottolineano che la Posta italiana disponeva su tale mercato, sino al 1998, di una quota del 5% ch’essa
ha potuto considerevolmente aumentare con l’acquisto dell’impresa privata di trasporto espresso SDA. In tal modo, le quote
di mercato delle diverse imprese operanti in Italia sarebbero state, nel 1998, le seguenti: TNT (Posta olandese): 21%; UPS:
15%; SDA: 9%; DHL: 8%; Executive: 8%; Postacelere (Posta italiana): 5%. Il numero delle imprese presenti sul mercato italiano
dei pacchi postali espresso si sarebbe pertanto ridotto, a tale epoca, ad un «gruppo di punta» facilmente identificabile di
tre imprese straniere (TNT, DHL e UPS) concorrenti della Posta italiana, e della SDA, quest’ultima impresa già divenuta una
controllata accorpata nella Posta italiana mentre l’impresa Executive dal canto suo era stata ricomprata nel 2000 dalla Posta
britannica. L’affermazione della Commissione secondo cui si tratta di un’attività commerciale che «chiunque può esercitare
in qualsiasi momento» poggerebbe quindi su una mancata presa in considerazione della realtà economica.
24
Peraltro, la decisione impugnata poggerebbe essa stessa sulla netta separazione di ciascuna delle attività della Posta italiana.
In effetti, ai punti 116 e 117 della motivazione di tale decisione, la Commissione esaminerebbe le attività della Posta italiana
nel settore finanziario e bancario constatando che la Posta italiana competeva con numerose banche e istituti finanziari nazionali
o stranieri; in tale contesto la Commissione non farebbe nome in particolare di alcun concorrente. Al punto 115, viceversa,
la Commissione esaminerebbe i servizi nel frattempo liberalizzati sul mercato postale italiano, cioè i servizi di corriere
espresso, i servizi di inoltro pacchi per l’utenza commerciale e i servizi logistici che sono stati sviluppati da imprese
private.
25
In proposito la Commissione si riferirebbe esplicitamente al fatto che «alcune» di tali imprese «hanno la loro sede in altri
Stati membri». Alla nota a piè di pagina 40 che rinvia al punto 115 della decisione impugnata, la TNT e la DHL sarebbero persino
espressamente menzionate quali «controllate estere». La Commissione si sarebbe quindi riferita proprio alla posizione di talune
concorrenti preponderanti sul mercato italiano, cioè le imprese TNT e DHL.
26
Secondo le ricorrenti tale descrizione della situazione concorrenziale corrisponde anche a quella risultante dalla costante
prassi decisionale dell’Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato. Esse si riferiscono in proposito alle decisioni
della suddetta autorità 10 luglio 1998, 8 febbraio 2001 e 20 dicembre 2002. La decisione da ultimo citata menzionerebbe, quali
operatori del mercato dei servizi espresso (con indicazione delle rispettive quote di mercato nel 2001), soltanto le seguenti
imprese: Bartolini: 22,4%; Posta italiana/SDA: 21,9%; TNT: 18,5%; Executive: 13,1%; DHL: 6,6%; UPS: 3,6%; Rinaldo Rinaldi:
2,9%.
27
La Posta italiana deterrebbe una partecipazione del 20% nel capitale della società Bartolini ed esisterebbe un partenariato
strategico tra la Bartolini e la SDA. Le condizioni del mercato si rivelerebbero quindi stabili nel senso che, per più di
quattro anni, l’autorità italiana per la concorrenza identificava una cerchia chiaramente contraddistinguibile e individualizzabile
di imprese quali concorrenti sul mercato italiano dei servizi postali espresso. La DHL sarebbe menzionata nelle tre decisioni
come concorrente di peso della Posta italiana.
28
A parere delle ricorrenti la Commissione non può opporre loro il fatto che esse invocano, nel presente procedimento giudiziario,
elementi che a suo avviso avrebbero dovuto esporre in occasione del procedimento amministrativo. Infatti i motivi principali
invocati nel caso di specie poggerebbero proprio sulle differenze tra la decisione impugnata e la decisione relativa alla
DP. Orbene, quest’ultima decisione sarebbe stata emessa tre mesi dopo quella impugnata nel caso di specie, di modo che le
ricorrenti non avrebbero potuto far valere i motivi sollevati dinanzi al Tribunale durante il procedimento amministrativo
culminato nella decisione impugnata.
29
In risposta alla memoria d’intervento della Posta italiana le ricorrenti fanno valere che esse non hanno più bisogno di formulare
in maniera elaborata un addebito concernente ciascuno dei mercati di cui alla decisione impugnata per comprovare la loro legittimazione
ad agire. Esse contesterebbero la decisione impugnata solo nella misura in cui si tratti del mercato dei servizi di corriere
espresso. Su tale mercato esse apparterrebbero ad un «gruppo di punta» facilmente identificabile di tre imprese straniere.
Comunque, il fatto che la Posta italiana fruisca di un vantaggio unilaterale si ripercuoterebbe senza alcun dubbio sul mercato
del diretto concorrente, cioè la DHL, di siffatta impresa favorita. Il proseguimento della crescita delle ricorrenti sul mercato
in parola non escluderebbe quindi la loro legittimazione ad agire.
30
Infine le parti discutono della rilevanza per la decisione della presente controversia, segnatamente, delle sentenze del Tribunale
27 aprile 1995, causa T‑442/93, AAC e a./Commissione (Racc. pag. II‑1329); causa T‑435/93, ASPEC e a./Commissione (Racc. pag. II‑1281);
22 ottobre 1996, causa T‑266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione (Racc. pag. II‑1399); 5 novembre 1997, causa T‑149/95,
Ducros/Commissione (Racc. pag. II‑2031); 15 settembre 1998, causa T‑11/95, BP Chemicals/Commissione (Racc. pag. II‑3235),
nonché 5 dicembre 2002, causa T‑114/00, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commissione (Racc. pag. II‑5121).
Giudizio del Tribunale
31
Poiché le ricorrenti non sono le destinatarie della decisione impugnata, il presente ricorso di annullamento può essere dichiarato
ricevibile, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, solo se tale decisione le riguarda direttamente ed individualmente.
32
Per quanto concerne il coinvolgimento diretto delle ricorrenti, è sufficiente osservare che la decisione impugnata, poiché
dichiara che taluni versamenti non costituiscono aiuti di Stato, produce i suoi effetti direttamente nei confronti delle ricorrenti
(v., per analogia, sentenza Ducros/Commissione, cit., punto 32).
33
Circa la questione del coinvolgimento individuale delle ricorrenti, per costante giurisprudenza chi non sia destinatario di
una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di
determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi
alla stessa stregua dei destinatari (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195,
in particolare pag. 220, e sentenza BP Chemicals/Commissione, cit., punto 71).
34
Poiché la decisione impugnata è stata adottata in esito al procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, va
ricordato come dalla giurisprudenza risulti anche che una decisione siffatta riguarda individualmente le imprese che sono
state all’origine di tale procedimento e le cui osservazioni sono state sentite, le quali hanno influito sul corso del procedimento
se, però, la loro posizione sul mercato è sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della
decisione suddetta (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, COFAZ e a./Commissione, Racc. pag. 391, punti 24 e
25, e sentenza BP Chemicals/Commissione, cit., punto 72).
35
Nel caso di specie le condizioni enunciate da tale giurisprudenza non vengono soddisfatte, poiché nessuna delle ricorrenti
ha avviato il procedimento amministrativo che si è svolto dinanzi alla Commissione né presentato osservazioni nell’ambito
di tale procedimento, che avrebbero potuto influire sul corso di quest’ultimo.
36
Da ciò non deriva però che un’impresa, pur non avendo svolto alcun ruolo attivo nell’ambito del procedimento amministrativo
dinanzi alla Commissione, non possa essere in grado di dimostrare per altra via che essa è individualmente interessata (sentenza
BP Chemicals/Commissione, cit., punto 72, e giurisprudenza cit.), posto che essa deve comunque dimostrare che la misura autorizzata
dalla decisione impugnata fosse tale da influire, e ciò in maniera sostanziale, sulla sua posizione sul mercato di cui trattasi.
37
Non costituisce un siffatto coinvolgimento sostanziale la semplice circostanza che la decisione impugnata possa influire sui
rapporti di concorrenza nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovi in qualche modo in concorrenza con il beneficiario
della decisione (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione,
Racc. pag. 459, punto 7). Un’impresa non può quindi avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa
beneficiaria della misura in questione, ma deve provare inoltre la misura della lesione della sua posizione sul mercato (v.,
in tal senso, sentenza della Corte 23 maggio 2000, causa C‑106/98 P, Comité d’entreprise de la Société française de production
e a./Commissione, Racc. pag. I‑3659, punti 40 e 41).
38
Trattandosi del caso di specie, va constatato che le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento tale da provare la particolarità
della situazione concorrenziale sul mercato postale italiano delle società Deutsche Post Srl, Deutsche Post Global Mail GmbH
e Danzas Italia SpA, controllate dal gruppo Deutsche Post.
39
Quanto alla ricorrente DHL, il fatto che essa sia stata nominativamente citata nella nota a piè della pagina 40 della decisione
impugnata non è sufficiente a dimostrare che si sia in sostanza toccata la sua posizione concorrenziale. In effetti, in tale
passaggio, la Commissione si limita a indicare che il settore postale italiano conosceva un «certo grado di concorrenza» precisando
che diversi servizi erano «stati sviluppati da imprese private, alcune delle quali con sede in altri Stati membri»; proprio
in un contesto siffatto, secondo la Commissione, «TNT e DHL [potevano] essere citate come esempio di controllate estere».
Niente permette di dedurre dal suddetto passaggio che la posizione della DHL sul mercato sia stata sostanzialmente toccata
dalle misure, di cui ha fruito la Posta italiana, autorizzate dalla decisione impugnata.
40
Le ricorrenti sostengono tuttavia che la DHL appartiene ad un «gruppo di punta» di tre imprese straniere che fanno concorrenza
alla Posta italiana sul mercato italiano del trasporto espresso. Esse tentano di provare l’identificazione della DHL sottolineando
il fatto che la sua quota di mercato era dell’8% nel 1998 e del 6,6% nel 2001, in rapporto alle rispettive quote di mercato
del 14% e del 21,9% detenute dalla Posta italiana (anche grazie alla sua partecipazione nel capitale dell’impresa SDA).
41
Tuttavia, come ha giustamente rilevato la Posta italiana, esistevano sul mercato diversi altri operatori, taluni dei quali
disponevano di quote superiori a quella della DHL, cioè la TNT (il 21% nel 1998 e il 18,5% nel 2001), l’UPS (il 15% nel 1998),
l’Executive (l’8% nel 1998 e il 13,1% nel 2001) e la Bartolini (il 22,4% nel 2001). Peraltro le ricorrenti hanno menzionato
le medesime cifre, pur indicando le quote di mercato di altre imprese (v. punti 23 e 26 supra). Tali elementi quantitativi
non sono, di per sé, idonei a comprovare che la posizione concorrenziale della DHL, paragonata a quella delle altre concorrenti
della Posta italiana, fosse sostanzialmente toccata dalla decisione impugnata.
42
Va aggiunto che la Posta italiana ha presentato dati relativi allo sviluppo del mercato italiano dei servizi di trasporto
espresso da cui emerge che, tra il 1994 e il 1999, la DHL aveva un tasso di crescita annuo (23,9%) superiore a quello del
mercato (12,1%) e che, dal 1998 al 2001, la DHL ha aumentato il suo fatturato e la sua quota di mercato ed ha raggiunto un
tasso di crescita annuo (20,3%) superiore a quello del mercato (11,6%) e persino superiore a quello raggiunto dal gruppo Poste
Italiane dopo la ripresa della SDA (17,7%).
43
In risposta a tale argomentazione concreta e centrata sulla situazione della DHL, le ricorrenti si sono limitate a far valere,
in maniera generale, che «[i]l fatto che un concorrente diretto fruisca di un vantaggio unilaterale si ripercuoterebbe senza
alcun dubbio sul mercato del diretto concorrente, cioè la DHL, di siffatta impresa favorita». Esse hanno aggiunto che il proseguimento
della crescita delle ricorrenti sul mercato in parola «non esclude[va] quindi la loro legittimazione ad agire, ma sottolinea[va]
unicamente la posizione particolare da esse occupata sul mercato e la legittimazione ad agire risultantene al fine di opporsi
a misure che lo Stato italiano [aveva] adottato a favore di un concorrente e che [avevano] causato distorsioni di concorrenza».
Tuttavia le ricorrenti non hanno neppure presentato elementi concreti indicanti che la posizione concorrenziale della DHL
avrebbe conosciuto uno sviluppo sostanzialmente migliore in assenza di autorizzazione delle misure in parola.
44
Dati tali elementi le ricorrenti non sono pervenute a dimostrare che le misure autorizzate dalla decisione impugnata erano
tali da ripercuotersi sulla loro posizione sul mercato in parola. Non era sufficiente in proposito che tali misure – come
accade per qualsiasi misura finanziaria che favorisca soltanto un’impresa – potessero in qualche modo influenzare i rapporti
concorrenziali esistenti su tale mercato.
45
Tale conclusione non contraddice il ragionamento condotto dal Tribunale nella citata sentenza Ducros/Commissione che l’aveva
portato a dichiarare ricevibile un ricorso che, ad avviso delle ricorrenti, era stato proposto in circostanze comparabili
a quelle della fattispecie. Infatti, contrariamente alla DP ed alla DHL, la Ducros aveva presentato una denuncia contro gli
aiuti accordati ad un concorrente ed era stata l’unica impresa a partecipare al procedimento amministrativo (punto 35 della
suddetta sentenza). Inoltre, una particolarità del mercato in questione in tale causa consisteva nel fatto che le quote di
mercato delle imprese interessate erano difficilmente quantificabili (punto 38 della suddetta sentenza). Infine la denuncia
ed il successivo ricorso della Ducros erano stati provocati dalla circostanza che la Ducros ed il beneficiario degli aiuti
in questione avevano partecipato alla stessa gara relativa ad un appalto pubblico e che quest’ultimo era stato aggiudicato
al beneficiario di tali aiuti e non alla Ducros; per quest’ultima l’appalto pubblico in questione rivestiva un’importanza
notevole, poiché rappresentava una parte rilevante del suo fatturato annuo (punti 4, 5 e 39 della suddetta sentenza). Tuttavia
tali specifici elementi, idonei a identificare la Ducros, non si trovano in capo alle ricorrenti nel caso di specie.
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Poiché la decisione impugnata è stata adottata in esito al procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE,
il riferimento delle ricorrenti alla citata sentenza Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commissione (punti 53 e 54) –
secondo cui il ricorso proposto da un’associazione è ricevibile anche se soltanto alcuni dei suoi membri sono concorrenti
diretti del beneficiario dell’aiuto controverso – è inefficace, dato che la decisione in parola in tale causa era stata adottata
in esito ad un esame meramente preliminare. Nel caso di specie le ricorrenti non possono affatto avvalersi della giurisprudenza
secondo cui, quando la Commissione, senza avviare il procedimento formale di esame, constati nell’ambito di un esame preliminare
che un aiuto concesso da uno Stato è compatibile con il mercato comune, occorre considerare che la decisione operante tale
constatazione concerne individualmente gli interessati, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, beneficiari delle garanzie del procedimento
formale di esame allorché esso viene attuato (sentenza BP Chemicals/Commissione, cit., punti 82 e 89).
47
In ogni caso le ricorrenti non sono state private dei diritti processuali garantiti dall’art. 88, n. 2, CE, poiché la Commissione
ha debitamente invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni nell’ambito del procedimento formale di esame. Orbene,
malgrado i due inviti all’uopo pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 novembre 1998 (GU C 367, pag. 5), e 3 febbraio 1999 (GU C 28, pag. 5), le ricorrenti si sono astenute dal partecipare
a tale procedimento. Infine, il fatto che le ricorrenti abbiano la qualità di interessate ai sensi di tale disposizione non
è sufficiente, di per sé, ad identificarle alla stessa stregua del destinatario della decisione impugnata (sentenza BP Chemicals/Commissione,
cit., punto 73).
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Risulta da quanto precede che le ricorrenti non hanno potuto dimostrare che la decisione impugnata le concerne individualmente,
cioè che quest’ultima le lede in maniera particolare rispetto agli altri operatori economici come se fossero destinatarie
di tale decisione.
49
Di conseguenza il ricorso va dichiarato irricevibile senza che occorra esaminare se le ricorrenti comprovino un legittimo
interesse ad agire.
Sulle spese
50
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti nelle loro conclusioni, occorre condannarle a sopportare
le spese sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda in tal senso di quest’ultima, nonché le proprie spese. Poiché
la Posta italiana ha chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese derivanti dal suo intervento, occorre inoltre condannarle
a sopportare le spese sostenute da tale interveniente.
51
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, gli Stati membri intervenienti sopporteranno
le proprie spese. Pertanto la Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
così provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Poste Italiane SpA. La Repubblica
italiana sopporterà le proprie spese.