SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

14 marzo 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 6, paragrafo 1 – Contratto di mutuo denominato in valuta estera – Divario nel cambio – Sostituzione di una disposizione legislativa a una clausola abusiva dichiarata nulla – Rischio di cambio – Persistenza del contratto in seguito alla soppressione della clausola abusiva – Sistema nazionale di interpretazione uniforme del diritto»

Nella causa C‑118/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Buda, Ungheria), con decisione del 9 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2017, nel procedimento

Zsuzsanna Dunai

contro

ERSTE Bank Hungary Zrt.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, F. Biltgen, J. Malenovský, C.G. Fernlund e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la ERSTE Bank Hungary Zrt., da T. Kende, ügyvéd;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Tokár e A. Cleenewerck de Crayencour, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 3 del dispositivo della sentenza del 30 aprile 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), sulla competenza concessa all’Unione europea al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori nonché sui principi fondamentali del diritto dell’Unione dell’uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione, del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo.

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la sig.ra Zsuzsanna Dunai e la ERSTE Bank Hungary Zrt. (in prosieguo: la «banca») in merito all’asserita abusività di una clausola contrattuale secondo cui il tasso di cambio applicabile all’atto dello sblocco dei fondi di un mutuo in valuta estera è basato sul tasso d’acquisto praticato dalla banca, mentre il tasso di cambio applicabile all’atto del suo rimborso è basato sul tasso di vendita della stessa.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 93/13/CEE

3

Ai sensi dei considerando 13 e 21 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29):

«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;

(…)

considerando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per evitare l’inserzione di clausole abusive in contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori; che se, ciò nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole abusive».

4

L’articolo 1, paragrafo 2, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

5

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone:

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

6

L’articolo 4 della citata direttiva recita:

«1.   Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2.   La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

7

L’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva recita:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto ungherese

La Legge fondamentale

9

L’articolo 25, paragrafo 3, dell’Alaptörvény (Legge fondamentale ungherese) recita come segue:

«La [Kúria (Corte suprema, Ungheria)] assicura (…) l’uniformità dell’applicazione del diritto da parte degli organi giurisdizionali e emana le sentenze ai fini di un’uniforme interpretazione delle norme che gli organi giurisdizionali devono applicare».

La legge DH 1

10

A termini dell’articolo 1, paragrafo 1, della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. Törvény [legge n. XXXVIII del 2014, relativa alla regolamentazione di determinate questioni connesse a una pronuncia della Kúria [(Corte suprema)] nell’interesse dell’uniformità del diritto civile, in merito ai contratti di mutuo stipulati tra gli istituti di credito e i consumatori; in prosieguo: la «legge DH 1»):

«La presente legge si applica ai contratti di mutuo conclusi con i consumatori tra il 1o maggio 2004 e la data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, rientrano nella nozione di “contratti di mutuo conclusi con i consumatori” tutti i contratti di mutuo o di credito nonché i contratti di leasing finanziario basati su valuta estera [registrati o concessi in valuta estera e rimborsati in fiorini ungheresi (HUF)] o su fiorini ungheresi e conclusi tra un istituto di credito e un consumatore, se una clausola generale o una clausola che non sia stata oggetto di negoziato individuale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, o dell’articolo 4, paragrafo 1, viene inserita nel suddetto contratto».

11

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della legge DH 1 prevede quanto segue:

«1.   In un contratto di mutuo concluso con un consumatore, è nulla – a meno che non si tratti di una condizione contrattuale negoziata individualmente – la clausola in virtù della quale l’istituto di credito decide di applicare il tasso d’acquisto al momento dell’erogazione dei fondi destinati all’acquisto del bene oggetto del mutuo o del leasing finanziario, mentre al rimborso si applica il tasso di vendita, o qualsiasi altro tasso di cambio di tipo diverso da quello fissato al momento dell’erogazione dei fondi.

2.   La clausola viziata da nullità in virtù del paragrafo 1 è sostituita – fatto salvo il disposto del paragrafo 3 – da una disposizione che prevede l’applicazione del tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca nazionale d’Ungheria per la valuta corrispondente, sia per quanto riguarda l’erogazione dei fondi sia per quanto riguarda il rimborso (compreso il pagamento delle rate mensili e di tutti i costi, le spese e le commissioni espressi in valuta)».

12

L’articolo 4 di detta legge così dispone:

«1.   È considerata abusiva, nel caso di contratti di mutuo conclusi con consumatori che prevedono la possibilità di modifica unilaterale, ogni clausola di un siffatto contratto che consenta un aumento unilaterale degli interessi, dei costi e delle spese – a meno che non si tratti di una condizione contrattuale negoziata individualmente (…).

2.   Una clausola contrattuale come quella prevista nel paragrafo 1 è nulla se l’istituto di credito non ha agito in giudizio (…), o se il giudice ha respinto il ricorso o posto fine al procedimento, salvo che, nel caso della clausola contrattuale, sia necessario avviare il procedimento contenzioso (…), ma questo procedimento non è stato avviato, o se detto procedimento è stato avviato ma il giudice non ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale in virtù del paragrafo 2a.

2a.   Una clausola contrattuale come quella prevista nel paragrafo 1 è nulla se il giudice ne ha constatato la nullità in base alla legge speciale relativa al rendiconto, nel contesto di un procedimento contenzioso avviato mediante ricorso proposto dall’autorità di sorveglianza in nome dell’interesse generale.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 2 e 2a, l’istituto di credito deve procedere ad un rendiconto con il consumatore secondo le modalità definite da una legge speciale».

La legge DH 2

13

L’articolo 37, paragrafo 1, della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [legge n. XL del 2014 relativa alle norme applicabili al rendiconto previsto nella legge n. XXXVIII del 2014 relativa alla regolamentazione di determinate questioni connesse a una pronuncia della Kúria (Corte suprema) resa nell’interesse dell’uniformità del diritto in merito a contratti di mutuo conclusi dagli istituti di credito con i consumatori, nonché a varie altre disposizioni; in prosieguo: la «legge DH 2»] enuncia quanto segue:

«La parte non può, in merito ai contratti rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge, chiedere al giudice di dichiarare l’invalidità del contratto o di talune sue clausole (in prosieguo: l’“invalidità parziale”) – qualunque sia il motivo di invalidità – se non chiedendo altresì al suddetto giudice di applicare le conseguenze giuridiche dell’invalidità, vale a dire che il contratto sia dichiarato o valido o produttivo di effetti fino alla data della pronuncia della decisione. In mancanza, e se la parte non dà seguito ad una richiesta di regolarizzazione, il giudice non può pronunciarsi sul merito del ricorso. Se la parte chiede al giudice di trarre le conseguenze giuridiche dell’invalidità o dell’invalidità parziale, essa deve altresì indicare quale sia la conseguenza giuridica di cui chiede l’applicazione. Per quanto riguarda l’applicazione della conseguenza giuridica, la parte deve presentare una domanda precisa e quantificata, contenente il rendiconto tra le parti».

La legge DH 3

14

Ai sensi dell’articolo 10 della az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. Törvény (legge n. LXXVII del 2014, relativa alla definizione di questioni connesse alla modifica della valuta nella quale sono espressi alcuni contratti di mutuo nonché alle norme in materia di interessi; in prosieguo: la «legge DH 3»):

«L’istituto di credito che sia creditore in forza di un contratto di mutuo ipotecario in valuta estera o basato su una valuta estera è obbligato, fino alla data limite per l’adempimento del suo obbligo di rendiconto in applicazione della legge [DH 2], a convertire l’intero debito esistente ai sensi del contratto di mutuo ipotecario in valuta estera o basato su una valuta estera, o il debito che risulti da un tale contratto, quale determinato in base al rendiconto effettuato conformemente alla legge [DH 2], – compresi gli interessi, le spese, le commissioni e i costi fatturati in valuta estera –, in un credito in fiorini ungheresi utilizzando, fra i due seguenti importi, vale a dire:

a)

la media dei tassi di cambio della valuta ufficialmente fissati dalla Banca nazionale d’Ungheria nel periodo compreso tra il 16 giugno 2014 e il 7 novembre 2014, o

b)

il tasso di cambio ufficialmente fissato dalla Banca nazionale d’Ungheria il 7 novembre 2014,

quello più favorevole al consumatore alla data di riferimento».

15

L’articolo 15/A della medesima legge prevede quanto segue:

«1.   Nei procedimenti che sono stati avviati affinché sia accertata l’invalidità (invalidità parziale) di contratti di mutuo conclusi con consumatori, o affinché siano tratte le conseguenze giuridiche dell’invalidità, e che sono attualmente pendenti, è necessario applicare le norme di conversione in fiorini ungheresi stabilite dalla presente legge all’importo del debito del consumatore che risulta da un contratto di mutuo in valuta estera o basato su una valuta estera che quest’ultimo abbia stipulato in qualità di consumatore, come determinato sulla base del rendiconto effettuato in conformità alla legge [DH 2].

2.   L’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore fino alla data in cui è stata emessa la decisione viene detratto dal debito del consumatore, quale determinato in fiorini ungheresi alla data di riferimento per il rendiconto.

3.   Quando un contratto di mutuo concluso con un consumatore è dichiarato valido, i diritti e le obbligazioni contrattuali delle parti, quali determinati al termine del rendiconto effettuato conformemente alla legge [DH 2], devono essere stabiliti conformemente alle disposizioni della presente legge».

La legge Hpt

16

L’articolo 213, paragrafo 1, del 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (legge n. CXII del 1996 relativa agli istituti di credito e alle imprese finanziarie; in prosieguo: la «legge Hpt») dispone quanto segue:

«È nullo ogni contratto di mutuo (…) concluso con un consumatore, che ometta di menzionare

(…)

c)

tutti i costi connessi al contratto, inclusi gli interessi e [le spese accessorie, con il loro valore annuo], espressi in percentuale;

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

Il 24 maggio 2007 la sig.ra Dunai ha stipulato con la banca un contratto di mutuo espresso in franchi svizzeri (CHF), nell’ambito del quale, ai sensi dello stesso contratto, il mutuo doveva essere erogato in fiorini ungheresi (HUF), applicando il tasso di cambio CHF-HUF basato sul tasso d’acquisto praticato dalla banca in quel giorno, il che ha dato luogo al pagamento di HUF 14734000, mentre l’importo del prestito in franchi svizzeri che ne risultava ammontava a CHF 115573. Tale contratto prevedeva altresì che i rimborsi del mutuo dovessero essere effettuati in fiorini ungheresi, mentre il tasso di cambio applicabile era pur sempre rappresentato dal tasso di vendita praticato dalla banca.

18

Il rischio sul cambio connesso alla variazione del tasso di cambio delle monete di cui trattasi, che si è concretizzato in un deprezzamento del fiorino ungherese rispetto al franco svizzero, si è ripercosso sulla sig.ra Dunai.

19

Poiché le parti del procedimento principale avevano concluso il contratto in parola con atto notarile, era sufficiente un’inadempienza del debitore perché il contratto acquistasse forza esecutiva, in assenza di qualsiasi procedimento contenzioso dinanzi ad una giurisdizione ungherese.

20

Il 12 aprile 2016 il notaio ha disposto, su richiesta della banca, l’esecuzione forzata del contratto. La sig.ra Dunai ha proposto opposizione contro quest’ultima dinanzi al giudice del rinvio, invocando la nullità del contratto in quanto non precisava, in violazione dell’articolo 213, paragrafo 1, lettera c), della legge Hpt, quale divario intercorresse tra il tasso di cambio applicabile all’atto dell’erogazione dei fondi e quello applicabile all’atto del rimborso del mutuo.

21

La banca ha chiesto che l’opposizione fosse respinta.

22

Il giudice del rinvio precisa che, nel 2014, il legislatore ungherese ha adottato diverse leggi, relative a contratti di mutuo denominati in valuta estera e volte ad attuare una decisione della Kúria (Corte suprema) pronunciata ai fini di un’uniforme interpretazione delle norme civilistiche, in base all’articolo 25, paragrafo 3, della Legge fondamentale, a seguito della pronuncia della sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282). Con tale decisione la Kúria (Corte suprema) aveva segnatamente dichiarato abusive clausole, come quelle inserite nel contratto di mutuo oggetto del procedimento principale, secondo le quali al momento della messa a disposizione dei fondi era il tasso di acquisto che si applicava, mentre il tasso di vendita si applicava per il rimborso.

23

Secondo il giudice del rinvio, dette leggi, che sono applicabili alla controversia principale, prevedono in particolare la soppressione, in contratti di tal genere, delle clausole che consentono alla banca di applicare i propri tassi di acquisto e di vendita di valute nonché la sostituzione di questi ultimi con il tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca nazionale d’Ungheria per la valuta corrispondente. Tale intervento del legislatore avrebbe avuto la conseguenza di eliminare il divario tra i differenti tassi di cambio basati sui corsi suddetti.

24

Il giudice del rinvio precisa che, in ragione di tale intervento legislativo ad hoc, il giudice adito non può più dichiarare l’invalidità del contratto di mutuo denominato in valuta estera poiché l’intervento in parola ha posto termine alla situazione che aveva generato il motivo di invalidità; ne deriva pertanto la validità del contratto e il conseguente obbligo per il consumatore di sostenere l’onere finanziario risultante dal rischio di cambio. Dato che sarebbe esattamente questo l’obbligo da cui il consumatore avrebbe voluto liberarsi proponendo un ricorso nei confronti della banca, sarebbe contrario ai suoi interessi che il giudice del rinvio ritenesse valido il suddetto contratto.

25

Secondo il giudice del rinvio, è evidente che il legislatore ungherese ha espressamente modificato la portata dei contratti di mutuo in modo da incidere in senso favorevole alle banche sulle decisioni degli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi. Tale giudice si chiede se questa situazione sia conforme all’interpretazione fornita dalla Corte dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

26

Riguardo alle decisioni che la Kúria (Corte suprema) può emettere nell’interesse di una uniforme interpretazione del diritto civile, tra le quali figura, segnatamente, la decisione n. 6/2013 PJE, del 16 dicembre 2013, che stabilisce, secondo il giudice del rinvio, che i contratti di mutuo come quelli di cui al procedimento principale siano reputati validi, tale giurisdizione dispone che, all’atto dell’adozione di dette decisioni da parte della Kúria (Corte suprema), non siano garantiti né il ricorso al giudice istituito per legge né l’osservanza dei requisiti dell’equo processo. Orbene, e in quanto il procedimento che disciplina la loro adozione non si svolge in contraddittorio, tali decisioni sarebbero vincolanti nei confronti dei giudici aditi in procedimenti contenziosi aventi carattere contraddittorio.

27

Il giudice del rinvio fa riferimento, a tal proposito, ai punti da 69 a 75 del parere sulla legge n. CLXII del 2011 sullo statuto giuridico e sulla remunerazione dei giudici e sulla legge n. CLXI del 2011 relativa all’organizzazione e all’amministrazione dei tribunali dell’Ungheria adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della 90a sessione plenaria, svoltasi a Venezia (Italia) il 16 e 17 marzo 2012, da cui risulterebbe che le decisioni emanate in Ungheria ai sensi del cosiddetto procedimento «di uniformità» sono contestabili sotto il profilo dei diritti fondamentali.

28

In tale contesto, il Budai Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Buda, Ungheria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il punto 3 [del dispositivo] della sentenza [del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282)], debba essere inteso nel senso che il giudice nazionale può porre rimedio all’invalidità di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore anche qualora la permanenza in vigore del contratto sia contraria agli interessi economici del consumatore.

2)

Se sia conforme alla competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell’Unione di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione, del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo, che il Parlamento di uno Stato membro modifichi mediante legge contratti di diritto privato che rientrano in categorie analoghe, conclusi tra un professionista e un consumatore.

3)

In caso di soluzione affermativa della questione che precede, se sia conforme alla competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell’Unione di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione, del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo, che il Parlamento di uno Stato membro modifichi mediante legge diverse parti di contratti di prestito denominati in valuta estera a fini della tutela dei consumatori, provocando tuttavia un effetto contrario ai giusti interessi della tutela dei consumatori, poiché il contratto di prestito resta valido in seguito alle modifiche e il consumatore è tenuto a continuare a sopportare l’onere risultante dal rischio di cambio.

4)

In caso di contenuto concernente i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, se sia conforme alla competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell’Unione del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo per qualsivoglia questione di diritto civile, che il Consiglio responsabile per l’uniformità del più elevato organo giurisdizionale di uno Stato membro diriga la giurisprudenza dell’organo giurisdizionale adito mediante “decisioni emanate ai fini di un’uniforme interpretazione delle norme”.

5)

In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se sia conforme alla competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell’Unione del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo per qualsivoglia questione di diritto civile, che il Consiglio responsabile per l’uniformità del più elevato organo giurisdizionale di uno Stato membro diriga la giurisprudenza dell’organo giurisdizionale adito, mediante “decisioni emanate ai fini di un’uniforme interpretazione delle norme”, qualora la nomina dei giudici membri del Consiglio responsabile per l’uniformità non sia effettuata in maniera trasparente, secondo regole predeterminate, il procedimento dinanzi al suddetto Consiglio non sia pubblico, e non sia possibile conoscere a posteriori il procedimento seguito, vale a dire gli elementi tecnici e le opere di dottrina utilizzati [nonché] il voto dei singoli membri (opinione conforme o dissenziente)».

Procedimento dinanzi alla Corte

29

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 gennaio 2019, la sig.ra Dunai ha chiesto che fosse riaperta la fase orale del procedimento.

30

A sostegno di tale domanda, ella afferma, in sostanza, che l’avvocato generale, nelle sue conclusioni, ha espresso dubbi quanto al significato preciso delle questioni quarta e quinta relative alle decisioni emesse dalla Kúria (Corte suprema) nell’interesse di una uniforme interpretazione delle disposizioni di diritto. Al riguardo, la sig.ra Dunai considera necessario fornire alla Corte una descrizione degli elementi la cui conoscenza è, a suo avviso, indispensabile perché la Corte intenda la vera posta in gioco delle questioni in esame, la quale attiene, segnatamente, al fatto che i giudici ungheresi non avrebbero alcun obbligo, né in pratica né in forza di una norma di diritto interno, di non tenere conto di una decisione emessa nell’interesse di una uniforme interpretazione del diritto, qualora quest’ultima fosse in contrasto con il diritto dell’Unione.

31

Secondo l’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, essa può, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, segnatamente se ritiene di non essere sufficientemente edotta dagli atti di causa, oppure qualora una parte abbia presentato, in seguito alla chiusura di tale fase, un fatto nuovo tale da esercitare un’influenza decisiva sulla decisione della Corte, o anche qualora la causa debba essere decisa in base a un argomento che non è stato dibattuto tra le parti o tra gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

32

Nella specie, la Corte ritiene, sentito l’avvocato generale, di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire. Essa osserva, peraltro, che gli elementi proposti dalla sig.ra Dunai non costituiscono fatti nuovi ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

33

In tal contesto, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime tre questioni

34

Con le sue questioni da prima a terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che vieta al giudice adito di accogliere una domanda diretta all’annullamento di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e basata sull’abusività di una clausola del contratto che impone al consumatore di sostenere i costi connessi al divario nel cambio esistente tra il tasso di vendita e il tasso d’acquisto della valuta interessata, anche qualora tale giudice stimasse che la permanenza in vigore del contratto sia contraria agli interessi del consumatore, considerato che quest’ultimo, infatti, continuerebbe a sopportare il rischio di cambio, costituito dall’onere finanziario relativo all’eventuale diminuzione del corso della moneta nazionale, che funge da moneta di pagamento, rispetto alla valuta estera in cui il prestito deve essere rimborsato.

35

Occorre precisare, preliminarmente, che, se le questioni da prima a terza si riferiscono soltanto alla clausola relativa al divario nel cambio come clausola abusiva idonea a giustificare, secondo la ricorrente nel procedimento principale, l’annullamento del contratto di mutuo, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che l’interessata invoca il carattere abusivo di tale clausola proprio per liberarsi dal rischio nel cambio. Non si può pertanto escludere, come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 57 delle sue conclusioni, che, nel procedimento principale, la questione relativa all’applicazione di una clausola relativa al rischio di cambio sia sempre pertinente, a maggior ragione in quanto il giudice del rinvio potrebbe essere chiamato a valutare d’ufficio l’abusività di una clausola siffatta (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Banco Santander e Escobedo Cortés, C‑96/16 e C‑94/17, EU:C:2018:643, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, per fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di decidere la controversia che ha in esame, occorre risolvere le prime tre questioni anche sotto l’angolazione dell’esame di una domanda diretta all’annullamento di un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, basata sull’abusività di una clausola relativa al rischio nel cambio.

36

Al riguardo, in primo luogo, con riferimento alla clausola concernente il divario nel cambio di cui trattasi nel procedimento principale, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la normativa richiamata dalle prime tre questioni comprende le leggi DH 1, DH 2 e DH 3, come esposte ai punti da 9 a 14 della presente sentenza, che sono state adottate successivamente alla conclusione dei contratti di mutuo da esse disciplinati allo scopo di attuare una decisione della Kúria (Corte suprema), emessa in seguito alla sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282). Tali leggi qualificano, segnatamente, come abusive e nulle clausole relative al divario nel cambio inserite in contratti di mutuo definiti nelle leggi stesse, sostituiscono, con effetto retroattivo, tali clausole con clausole che applicano il tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca nazionale d’Ungheria per la valuta corrispondente, e convertono, per il futuro, l’importo del prestito ancora dovuto in un prestito denominato in moneta nazionale.

37

Riguardo a queste ultime clausole, che sono divenute retroattivamente, in forza di dette leggi, parte integrante dei contratti di mutuo di cui trattasi, la Corte ha giudicato, ai punti da 62 a 64 della sua sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750), che tali clausole, che riproducono disposizioni legislative imperative, non possono rientrare nell’ambito d’applicazione della direttiva 93/13, in quanto tale direttiva non si applica, in forza del suo articolo 1, paragrafo 2, alle condizioni contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, che sono determinate da una normativa nazionale.

38

Ciò considerato, le tre questioni pregiudiziali riguardano non già di per sé le clausole contrattuali inserite a posteriori da detta normativa nei contratti di mutuo, ma l’impatto di tale normativa sulle garanzie di tutela che derivano dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 rispetto alla clausola relativa al divario nel cambio contenuta inizialmente nei contratti di mutuo di cui trattasi.

39

Al riguardo, va ricordato che tale articolo 6, paragrafo 1, esige che gli Stati membri prevedano che le clausole abusive non vincolino i consumatori e che il contratto rimarrà obbligatorio per le parti negli stessi termini, qualora possa sussistere senza le clausole abusive.

40

Nei limiti in cui il legislatore ungherese ha rimediato ai problemi connessi alla prassi degli istituti di credito consistente nel concludere contratti di mutuo corredati di clausole relative al divario nel cambio, modificando tali clausole per via legislativa e salvaguardando, allo stesso tempo, la validità dei contratti di mutuo, tale orientamento corrisponde all’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione nell’ambito della direttiva 93/13 e, segnatamente, del suo articolo 6, paragrafo 1. Infatti, tale obiettivo consiste nel ripristinare l’equilibrio tra le parti, salvaguardando al contempo, in linea di principio, la validità del contratto nel suo complesso, e non nell’annullamento di qualsiasi contratto contenente clausole abusive (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punto 31).

41

Tuttavia, riguardo all’articolo 6, paragrafo 1, summenzionato, la Corte ha parimenti dichiarato che esso deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, in modo da non poter sortire effetti nei confronti del consumatore, e dover produrre, come conseguenza, il ripristino della situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato in sua assenza (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 61).

42

Anche se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che gli Stati membri emanino una normativa che fa cessare l’uso delle clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista, ciò non toglie che il legislatore debba, in tal contesto, rispettare i requisiti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva.

43

Infatti, la circostanza che talune clausole contrattuali siano state dichiarate, a norma di legge, abusive e nulle, e poi sostituite da nuove clausole, al fine di far persistere il contratto in parola, non può avere l’effetto di indebolire la tutela garantita ai consumatori, come ricordata al punto 40 della presente sentenza.

44

Nella specie, nei limiti in cui il ricorso proposto dalla sig.ra Dunai trova la propria origine nella clausola relativa al divario nel cambio che compariva inizialmente nel contratto di mutuo stipulato con la banca, spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale che ha dichiarato abusive le clausole di tal genere ha consentito di ripristinare, in fatto e in diritto, la situazione in cui la sig.ra Dunai si sarebbe trovata in assenza di una clausola abusiva siffatta, in particolare dando fondamento ad un diritto alla restituzione dei benefici indebitamente ottenuti, a suo discapito, dal professionista sulla base di detta clausola abusiva (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Sziber, C‑483/16, EU:C:2018:367, punto 53).

45

Ne consegue che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta ad una normativa nazionale che vieta al giudice adito di accogliere una domanda diretta all’annullamento di un contratto di mutuo, che sia basata sulla abusività di una clausola relativa al divario nel cambio, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che la constatazione dell’abusività di tale clausola consenta di ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola abusiva.

46

In secondo luogo, riguardo alle clausole relative al rischio nel cambio, va osservato, in primo luogo, che la Corte ha già dichiarato, ai punti da 65 a 67 della sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750), che le considerazioni richiamate al punto 36 della presente sentenza non significano che tali clausole siano anch’esse integralmente escluse dall’ambito d’applicazione della direttiva 93/13, dato che le modifiche derivanti dall’articolo 3, paragrafo 2, della legge DH 1 e dell’articolo 10 della legge DH 3 non hanno inteso determinare tutta la questione del rischio di cambio per quanto riguarda il periodo situato tra la data della conclusione del contratto di mutuo di cui trattasi e quella della sua conversione in fiorini ungheresi in forza della legge DH 3.

47

Il giudice del rinvio sembra tuttavia muovere dalla premessa che gli sarebbe impossibile, in forza delle disposizioni delle leggi DH 1, DH 2 e DH 3, annullare il contratto di mutuo di cui al procedimento principale qualora risultasse accertata l’abusività di una clausola relativa al rischio di cambio, e si chiede se tale impossibilità sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

48

Al riguardo, va ricordato, in secondo luogo, che, per quanto riguarda le clausole contrattuali relative al rischio nel cambio, dalla giurisprudenza della Corte deriva che tali clausole, in quanto definiscono l’oggetto principale del contratto di mutuo, rientrano nell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, sottraendosi alla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente consideri, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

49

Se, in terzo luogo, il giudice del rinvio valuta che la clausola relativa al rischio di cambio di cui trattasi nel procedimento principale non è formulata in modo chiaro e comprensibile, ai sensi di detto articolo 4, paragrafo 2, ad esso incombe esaminare il carattere abusivo di detta clausola e, in particolare, se essa determini, malgrado il presupposto della buona fede, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto, a danno del consumatore considerato (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 64).

50

In quarto luogo, riguardo alle conseguenze da trarre dal carattere eventualmente abusivo di tale clausola, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come ricordato al punto 39 della presente sentenza, gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano i consumatori, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resterà vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

51

In quinto luogo, riguardo alla questione se un contratto di mutuo come quello di cui trattasi nel procedimento principale debba essere integralmente annullato, qualora si sia constatato che una clausola che vi compare è abusiva, va osservato, da una parte, come si è già ricordato al punto 40 della presente sentenza, che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 è inteso a ristabilire l’equilibrio tra le parti, e non ad annullare tutti i contratti che contengano clausole abusive. Dall’altra, tale contratto deve persistere, in linea di principio, senza altra modifica che quella derivante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, in conformità alle norme del diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 71 e giurisprudenza ivi citata), il che va verificato secondo un approccio obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punto 32).

52

Orbene, nella specie, come si è già osservato al punto 48 della presente sentenza, la clausola relativa al rischio di cambio definisce l’oggetto principale del contratto. Quindi, in un caso di specie siffatto, la sopravvivenza del contratto non sembra giuridicamente possibile, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare.

53

Al riguardo, sembra risultare dagli elementi forniti dal giudice del rinvio che una delle disposizioni delle leggi nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, nella specie l’articolo 37, paragrafo 1, della legge DH 2, implica che il consumatore, se invoca il carattere abusivo di una qualsivoglia clausola diversa da quella relativa al divario nel cambio o da quella che consente un aumento unilaterale degli interessi, dei costi e delle spese, deve chiedere anche che il giudice adito dichiari valido il contratto fino alla data della sua decisione. Pertanto, questa disposizione impedirebbe, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che il consumatore non sia vincolato alla clausola abusiva interessata, eventualmente, mediante l’annullamento del contratto interessato nel suo insieme, se tale contratto non può sopravvivere senza detta clausola.

54

D’altra parte, occorre ancora precisare che, sebbene la Corte abbia riconosciuto, nella sua sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, punti 8384), la possibilità spettante al giudice nazionale di sostituire ad una clausola abusiva una disposizione di diritto interno di natura suppletiva per consentire la persistenza del contratto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale possibilità è limitata alle ipotesi in cui l’annullamento del contratto nel suo insieme esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, tali che quest’ultimo ne sarebbe penalizzato (v., in tal senso, sentenze del 7 agosto 2018, Banco Santander e Escobedo Cortés, C‑96/16 e C‑94/17, EU:C:2018:643, punto 74, nonché del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 61).

55

Orbene, nella causa principale, dalle constatazioni effettuate dal giudice del rinvio risulta che la persistenza del contratto sarebbe in contrasto con gli interessi della sig.ra Dunai. La sostituzione di cui al punto precedente della presente sentenza non sembra pertanto imporsi nella specie.

56

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime tre questioni dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che:

non osta a una normativa nazionale che vieta al giudice adito di accogliere una domanda diretta all’annullamento di un contratto di mutuo, che sia basata sul carattere abusivo di una clausola relativa al divario nel cambio, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che la constatazione del carattere abusivo di una clausola siffatta consenta di ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della clausola abusiva suddetta, e

osta ad una normativa nazionale che vieta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, al giudice adito di accogliere una domanda diretta all’annullamento di un contratto di mutuo, che sia basata sul carattere abusivo di una clausola relativa al rischio di cambio, qualora si sia constatato che tale clausola è abusiva e che il contratto non può sopravvivere senza la clausola suddetta.

Sulle questioni quarta e quinta

57

Con le sue questioni quarta e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi della tutela giurisdizionale effettiva e dell’equo processo, osti, alla luce dell’obiettivo dell’Unione di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, a che i giudici nazionali delle giurisdizioni di grado inferiore siano formalmente vincolati, nell’esercizio delle loro funzioni, dalle decisioni astratte e generali emesse da una giurisdizione suprema, come la Kúria (Corte suprema), nell’interesse di un’interpretazione uniforme del diritto.

58

È pur vero, preliminarmente, che, per esplicitare i suoi dubbi in merito alla conformità al diritto dell’Unione della procedura di uniformazione di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio si riferisce, nella sua motivazione, presentata a sostegno delle sue questioni quarta e quinta, non soltanto alle competenze di cui l’Unione dispone al fine di garantire un elevato livello di tutela e ai principi fondamentali costituiti dal diritto al ricorso giurisdizionale effettivo e dal diritto all’equo processo, ma anche ad alcune disposizioni concrete del diritto dell’Unione, come l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Ciò non toglie che dette questioni riguardino, in modo del tutto generale, l’organizzazione del sistema giudiziario ungherese e i mezzi che esso prevede per garantire l’uniformità della giurisprudenza nazionale.

59

Orbene, come ha osservato, in sostanza, l’avvocato generale ai paragrafi 103 e 106 delle sue conclusioni, da una parte, tale aspetto sembra connesso soltanto in modo assai labile con la controversia principale, che riguarda la domanda di una consumatrice di vedersi liberata dal contratto di mutuo da essa sottoscritto, a causa dell’abusività di una clausola che vi compare, e, dall’altra, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio sembra risultare che sono ormai le leggi DH 1, DH 2 e DH 3 a vincolare i giudici ungheresi in materia di tutela dei consumatori contro clausole abusive come quelle di cui al procedimento principale, e non più le decisioni della Kúria (Corte suprema) relative a tale materia, in quanto dette leggi sono state adottate allo scopo di attuare tali decisioni.

60

Alla luce di tali elementi, va considerato che, con le sue questioni quarta e quinta, il giudice del rinvio chiede se la direttiva 93/13, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a che una giurisdizione suprema di uno Stato membro adotti, nell’interesse di una uniforme interpretazione del diritto, decisioni vincolanti in merito alle modalità di attuazione di tale direttiva.

61

Al riguardo, la risposta affermativa a tali questioni potrebbe imporsi nel caso in cui, da un lato, tali decisioni non consentissero al giudice competente di garantire la piena efficacia delle disposizioni della direttiva 93/13, disattendendo a discrezione di quest’ultimo qualsiasi contraria disposizione della normativa nazionale, anche posteriore, inclusa ogni prassi giurisdizionale contraria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa, giurisdizionale e mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale e, dall’altra, la facoltà di rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale fosse ostacolata (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, punti 34, 4041 e giurisprudenza ivi citata).

62

Orbene, dal fascicolo di cui la Corte dispone non risulta che il giudice del rinvio non possa disattendere tali decisioni qualora lo consideri necessario al fine di garantire il pieno effetto della direttiva 93/13, né, come dimostrato dal presente procedimento, che esso non possa adire la Corte sottoponendole una domanda di pronuncia pregiudiziale a tale titolo. Inoltre, nessun elemento di tale fascicolo pone in evidenza che il giudice del rinvio non sia eventualmente in grado di mettere a disposizione della ricorrente nel procedimento principale un ricorso effettivo ai fini della tutela dei diritti che essa può trarne.

63

Peraltro, come ha osservato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 113 delle sue conclusioni, la Corte ha dichiarato, al punto 68 della sentenza del 7 agosto 2018, Banco Santander e Escobedo Cortés (C‑96/16 e C‑94/17, EU:C:2018:643), che non si può escludere che, nel loro ruolo di armonizzazione dell’interpretazione del diritto e nell’intento di garantire la certezza del diritto, le supreme giurisdizioni di uno Stato membro possano, nell’osservanza della direttiva 93/13, elaborare alcuni criteri alla luce dei quali le giurisdizioni di grado inferiore devono esaminare il carattere abusivo delle clausole contrattuali.

64

In base alle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni quarta e quinta dichiarando che la direttiva 93/13, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta a che la giurisdizione suprema di uno Stato membro adotti, nell’interesse di una uniforme interpretazione del diritto, decisioni vincolanti in merito alle modalità di attuazione di tale direttiva, purché queste ultime non impediscano al giudice competente né di garantire il pieno effetto delle norme contenute in tale direttiva e di mettere a disposizione del consumatore un ricorso effettivo ai fini della tutela dei diritti che esso può trarne, né di adire la Corte sottoponendole una domanda di pronuncia pregiudiziale a tale titolo, verifica che spetta tuttavia al giudice del rinvio svolgere.

Sulle spese

65

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che:

non osta a una normativa nazionale che vieta al giudice adito di accogliere una domanda diretta all’annullamento di un contratto di mutuo, che sia basata sul carattere abusivo di una clausola relativa al divario nel cambio, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che la constatazione del carattere abusivo di una clausola siffatta consenta di ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della clausola abusiva suddetta, e

osta ad una normativa nazionale che vieta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, al giudice adito di accogliere una domanda diretta all’annullamento di un contratto di mutuo, che sia basata sul carattere abusivo di una clausola relativa al rischio di cambio, qualora si sia constatato che tale clausola è abusiva e che il contratto non può sopravvivere senza la clausola suddetta.

 

2)

La direttiva 93/13, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a che la giurisdizione suprema di uno Stato membro adotti, nell’interesse di una uniforme interpretazione del diritto, decisioni vincolanti in merito alle modalità di attuazione di tale direttiva, purché queste ultime non impediscano al giudice competente né di garantire il pieno effetto delle norme contenute in tale direttiva e di mettere a disposizione del consumatore un ricorso effettivo ai fini della tutela dei diritti che esso può trarne, né di adire la Corte sottoponendole una domanda di pronuncia pregiudiziale a tale titolo, verifica che spetta tuttavia al giudice del rinvio svolgere.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese