SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

20 settembre 2016 ( *1 )

«Impugnazione — Programma di sostegno alla stabilità della Repubblica di Cipro — Dichiarazione dell’Eurogruppo riguardante, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro — Ricorso di annullamento»

Nelle cause riunite da C‑105/15 P a C‑109/15 P,

aventi ad oggetto cinque impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 27 febbraio 2015,

Konstantinos Mallis, residente a Larnaka (Cipro) (C‑105/15 P),

Elli Konstantinou Malli, residente a Larnaka (C‑105/15 P),

Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou, con sede a Nicosia (Cipro) (C‑106/15 P),

Petros Chatzithoma, residente a Makedonitissa (Cipro) (C‑107/15 P),

Elenitsa Chatzithoma, residente a Makedonitissa (C‑107/15 P),

Lella Chatziioannou, residente a Nicosia (C‑108/15 P),

Marinos Nikolaou, residente a Strovolos (Cipro) (C‑109/15 P),

rapresentati da E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, dikigoroi,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da A. Koutsoukou, O. Heinz, e K. Laurinavičius, in qualità di agenti, assistiti da H.‑G. Kamann, Rechtsanwalt,

convenute in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev (relatore) e D. Šváby, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund, M. Vilaras e E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 febbraio 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni, il sig. Konstantinos Mallis e la sig.ra Elli Konstantinou Malli nella causa C‑105/15 P, il Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou nella causa C‑106/15 P, il sig. Petros Chatzithoma e la sig.ra Elenitsa Chatzithoma nella causa C‑107/15 P, la sig.ra Lella Chatziioannou nella causa C‑108/15 P e il sig. Marinos Nikolaou nella causa C‑109/15 P chiedono l’annullamento, rispettivamente, delle ordinanze del Tribunale dell’Unione europea del 16 ottobre 2014, Mallis e Malli/Commissione e BCE (T‑327/13, EU:T:2014:909), del 16 ottobre 2014, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commissione e BCE (T‑328/13, EU:T:2014:906), del 16 ottobre 2014, Chatzithoma/Commissione e BCE (T‑329/13, EU:T:2014:908), del 16 ottobre 2014, Chatziioannou/Commissione e BCE (T‑330/13, EU:T:2014:904), nonché del 16 ottobre 2014, Nikolaou/Commissione e BCE (T‑331/13, EU:T:2014:905) (in prosieguo, congiuntamente, le «ordinanze impugnate»), con cui il Tribunale ha respinto i ricorsi da essi proposti diretti all’annullamento della dichiarazione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013 riguardante, in particolare, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro (in prosieguo: la «dichiarazione controversa»).

Contesto normativo

Il Trattato MES

2

Il 2 febbraio 2012 veniva concluso a Bruxelles (Belgio) il trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (in prosieguo: il «Trattato MES»). Tale trattato è entrato in vigore il 27 settembre 2012.

3

Il considerando 1 del Trattato MES così recita:

«Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Il meccanismo europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) di fornire, laddove necessario, l’assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro».

4

Ai sensi degli articoli 1 e 2 nonché dell’articolo 32, paragrafo 2, di tale Trattato, le parti contraenti, ossia gli Stati membri la cui moneta è l’euro, istituiscono tra loro un’istituzione finanziaria internazionale, il MES, che possiede personalità giuridica.

5

L’articolo 3 del Trattato medesimo ne descrive lo scopo nel modo seguente:

«L’obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi».

6

L’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, primo comma, del Trattato MES prevede quanto segue:

«1.   Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell’altro personale ritenuto necessario.

(...)

3.   L’adozione di una decisione di comune accordo richiede l’unanimità dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non ostano all’adozione di una decisione di comune accordo.

4.   In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione d’urgenza è utilizzata nei casi in cui la Commissione e la [Banca centrale europea (BCE)] concludono che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l’attuazione di un’assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a 18 minaccerebbe la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro. (...)».

7

Il successivo articolo 12 definisce i principi cui è sottoposto il sostegno alla stabilità e, al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite».

8

La procedura per la concessione di un sostegno alla stabilità a un membro del MES è descritta al successivo articolo 13 nei seguenti termini:

«1.   Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, i seguenti compiti:

a)

valutare l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un’analisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 2;

b)

valutare la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata insieme al [Fondo monetario internazionale (FMI)];

c)

valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.

2.   Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.

3.   Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida alla Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI – il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d’intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d’intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalità finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori.

Il protocollo d’intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal [Trattato FUE], in particolare a qualsiasi atto legislativo dell’Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzati al membro del MES interessato.

4.   La Commissione europea firma il protocollo d’intesa in nome e per conto del MES, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.

5.   Il consiglio di amministrazione approva l’accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire e, se del caso, le modalità di corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa.

(...)

7.   La Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI – ha il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria».

La dichiarazione controversa

9

Con la dichiarazione controversa l’Eurogruppo ha comunicato di aver raggiunto un accordo con le autorità cipriote sugli elementi essenziali di un futuro programma macroeconomico di correzioni sostenuto da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro nonché dalla Commissione, dalla BCE e dal FMI. Inoltre, l’Eurogruppo ha accolto favorevolmente i piani di ristrutturazione del settore finanziario menzionati nell’allegato a tale dichiarazione.

I decreti n. 103 e 104 adottati sul fondamento della legge del 22 marzo 2013

10

In forza dei punti 3 (1) e 5 (1) della O peri exiyiansis pistotikon kai allon idrimaton nomos (legge sul risanamento di istituti di credito e di altri istituti), del 22 marzo 2013 [EE, allegato I (I), n. 4379, 22.3.2013, in prosieguo: la «legge del 22 marzo 2013»], la Kentriki Trapeza tis Kyprou (Banca centrale di Cipro, in prosieguo: la «BCC») è stata incaricata del risanamento degli istituti contemplati da tale legge, congiuntamente con l’Ypourgeio Oikonomikon (Ministero delle finanze). A tal fine, da una lato, il punto 12 (1) della legge del 22 marzo 2013 prevede che la BCC possa, mediante decreto, ristrutturare i debiti e le obbligazioni di un istituto di credito soggetto a una procedura di risoluzione, anche mediante riduzione, modifica, rinegoziazione o novazione del capitale nominale o del saldo di qualsiasi tipo di credito esistente o futuro su tale istituto o tramite una conversione dei titoli di debito in fondi propri. Dall’altro lato, detto punto prevede che i «depositi garantiti», ai sensi del punto 2, quinto comma, della legge del 22 marzo 2013, siano esclusi da tali misure. È pacifico tra le parti che si tratti dei depositi inferiori a EUR 100000.

11

Il To Peri diasosis me idia mesa tis Trapezas Kyprou Dimosias Etaireias Ltd Diatagma tou 2013, Kanonistiki Dioikitiki Praxi No. 103 [decreto del 2013 sul risanamento con mezzi propri della Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia Ltd, atto amministrativo regolamentare n. 103, EE, allegato III(I), n. 4645, 29.3.2013, pag. 769, in prosieguo: il «decreto n. 103»,] prevede la ricapitalizzazione della Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia Ltd (in prosieguo: la «Bank of Cyprus»), a spese segnatamente dei suoi depositanti non garantiti, dei suoi azionisti e dei suoi creditori obbligazionari, affinché essa possa continuare a fornire servizi bancari. Pertanto, i depositi non garantiti sono stati convertiti in azioni della Bank of Cyprus (37,5% di ciascun deposito non garantito), in titoli convertibili dalla Bank of Cyprus, vuoi in azioni vuoi in depositi (22,5% di ciascun deposito non garantito), e in titoli convertibili in depositi dalla BCC (40% di ciascun deposito non garantito). Tale decreto, conformemente al suo punto 10, è entrato in vigore alle ore 6:00 del 29 marzo 2013.

12

Il combinato disposto dei punti 2 e 5 del To Peri tis Polisis Orismenon Ergasion tis Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd Diatagma tou 2013, Kanonistiki Dioikitiki Praxi No. 104 [decreto del 2013 sulla cessione di talune attività della Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd (in prosieguo: la «Cyprus Popular Bank»), atto amministrativo regolamentare n. 104, EE, allegato III(I), n. 4645, 29.3.2013, pag. 781, in prosieguo: il «decreto n. 104»] stabilisce, per il 29 marzo 2013, alle ore 6:10, il trasferimento di taluni elementi dell’attivo e del passivo della Cyprus Popular Bank alla Bank of Cyprus, ivi inclusi i depositi inferiori a EUR 100000. I depositi superiori a EUR 100000 sono stati mantenuti presso la Cyprus Popular Bank, in attesa della sua liquidazione.

Fatti all’origine delle controversie

13

Nel corso dei primi mesi del 2012, alcune banche con sede a Cipro, fra cui la Cyprus Popular Bank e la Bank of Cyprus, incontravano difficoltà finanziarie. La Repubblica di Cipro riteneva quindi necessario procedere alla loro ricapitalizzazione presentando, al riguardo, al presidente dell’Eurogruppo domanda di assistenza finanziaria del FESF o del MES.

14

Con dichiarazione del 27 giugno 2012, l’Eurogruppo precisava che l’assistenza finanziaria richiesta sarebbe stata fornita dal FESF o dal MES nell’ambito di un programma di correzioni macroeconomiche da concretizzare in un protocollo d’intesa la cui negoziazione sarebbe stata condotta, da una parte, dalla Commissione, congiuntamente alla BCE e al FMI e, dall’altra, dalle autorità cipriote.

15

La Repubblica di Cipro e gli altri Stati membri la cui moneta è l’euro pervenivano ad un accordo politico sul progetto di protocollo d’intesa nel marzo 2013. Con dichiarazione del 16 marzo 2013, l’Eurogruppo accoglieva l’accordo richiamando una serie di misure di riequilibrio previste, tra le quali la creazione di un’imposta sui depositi bancari. L’Eurogruppo dichiarava, a fronte del contesto, di ritenere che la concessione di un’assistenza finanziaria in grado di assicurare la stabilità finanziaria di Cipro e della zona euro risultava, in linea di principio, giustificata invitando le parti interessate ad accelerare le negoziazioni in corso.

16

Il 18 marzo 2013, la Repubblica di Cipro disponeva la chiusura delle banche il 19 e il 20 marzo 2013. Con dichiarazione rilasciata in pari data, il presidente dell’Eurogruppo dichiarava che l’imposta sui depositi bancari, in collegamento con l’assistenza finanziaria richiesta, sarebbe stata utilizzata per ripristinare l’operatività del settore bancario cipriota e, quindi, per garantire la stabilità finanziaria di Cipro. Tuttavia, faceva presente che, a parere dell’Eurogruppo, i piccoli risparmiatori avrebbero dovuto beneficiare di un trattamento diverso da quello dei grandi risparmiatori, sottolineando l’importanza di garantire pienamente i depositi inferiori a EUR 100000. Infine, il presidente dell’Eurogruppo incoraggiava, a nome di quest’ultimo, le autorità e il Parlamento ciprioti ad attuare rapidamente le misure convenute.

17

Le autorità cipriote decidevano di prorogare la chiusura delle banche fino al 28 marzo 2013 per evitare prelievi massicci agli sportelli.

18

Il 19 marzo 2013 il Parlamento cipriota respingeva il progetto di legge del governo cipriota relativo alla creazione di un’imposta su tutti i depositi bancari di Cipro. Il governo cipriota elaborava pertanto un nuovo progetto che prevedeva soltanto la ristrutturazione della Bank of Cyprus e della Cyprus Popular Bank. Tale Parlamento adottava successivamente la legge del 22 marzo 2013.

19

Il 25 marzo 2013, l’Eurogruppo rilasciava la dichiarazione controversa. Lo stesso giorno, il governatore della BCC sottoponeva la Bank of Cyprus e la Cyprus Popular Bank a procedura di risanamento. A tal fine, in data 29 marzo 2013 venivano pubblicati i decreti n. 103 e 104 in esecuzione della legge 22 marzo 2013. La Commissione avviava quindi nuovi colloqui con le autorità cipriote allo scopo di finalizzare il protocollo d’accordo.

20

Nella riunione del 24 aprile 2013 il consiglio dei governatori del MES:

confermava, da una parte, che la Commissione e la BCE erano state incaricate di effettuare le valutazioni previste dall’articolo 13, paragrafo 1, del Trattato MES e, dall’altra, che la Commissione, in collaborazione con la BCE e l’FMI, era stata incaricata di negoziare il protocollo d’intesa con la Repubblica di Cipro;

decideva di concedere un sostegno alla stabilità alla Repubblica di Cipro sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria, conformemente alla proposta del direttore generale del MES;

approvava il progetto di protocollo d’intesa negoziato dalla Commissione, in collaborazione con la BCE e l’FMI, e dalla Repubblica di Cipro;

incaricava la Commissione di firmare detto protocollo in nome del MES.

21

Il protocollo d’intesa veniva firmato il 26 aprile 2013 dal Ministro delle Finanze della Repubblica di Cipro, dal governatore della BCC e dal sig. O. Rehn, vicepresidente della Commissione, a nome del MES.

22

L’8 maggio 2013 il consiglio di amministrazione del MES approvava l’accordo relativo al dispositivo di assistenza finanziaria nonché una proposta relativa alle modalità di pagamento di una prima rata a sostegno della Repubblica di Cipro. Tale rata è stata suddivisa in due distinti versamenti pari a circa 2 miliardi di euro e 1 miliardo di euro, effettuati, rispettivamente, il 13 maggio 2013 e il 26 giugno 2013. La seconda rata di aiuti, dell’ordine di un 1,5 miliardi di euro, veniva versata il 27 settembre 2013.

Procedimenti dinanzi al Tribunale e ordinanze impugnate

23

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2013 i ricorrenti hanno proposto cinque ricorsi con cui chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la dichiarazione controversa, «che ha acquisito forma definitiva con [il decreto n. 104] del governatore della [BCC], che ha agito in qualità di rappresentante del [Sistema europeo di banche centrali], con cui è stata decisa la “cessione di talune attività” della [Cyprus Popular Bank] e che costituisce, in sostanza, una decisione comune della [BCE] nonché della Commissione»;

in subordine, dichiarare che, indipendentemente dalla sua forma e dalla sua tipologia, la dichiarazione controversa costituisce, in sostanza, una «decisione comune della [BCE] e/o della Commissione»;

in ulteriore subordine, annullare la dichiarazione controversa «indipendentemente dalla sua forma e dalla sua tipologia»;

in estremo subordine, annullare «la decisione comune della [BCE] e/o della Commissione (…) adottata attraverso l’Eurogruppo, qualunque sia la sua forma o la sua tipologia»; e

condannare la BCE e/o la Commissione alle spese.

24

Con separati atti, depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 1o e il 9 ottobre 2013, la Commissione e la BCE hanno sollevato eccezioni di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come modificato da ultimo il 19 giugno 2013. Esse chiedono che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile e

condannare i ricorrenti alle spese.

25

Con le ordinanze impugnate, il Tribunale ha respinto i ricorsi in toto in quanto irricevibili.

Conclusioni delle parti e procedura dinanzi alla Corte

26

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare le ordinanze impugnate e

annullare la loro condanna alle spese in primo grado.

27

La Commissione e la BCE chiedono che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni e

condannare i ricorrenti a tutte le spese.

28

Con decisione del presidente della Corte del 21 agosto 2015, le cause da C‑105/15 P a C‑109/15 P sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

Sulle impugnazioni

29

A sostegno delle impugnazioni, i ricorrenti deducono tre motivi volti a dimostrare che il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto ed avrebbe violato l’obbligo di motivazione laddove ha ritenuto che la dichiarazione controversa non presentasse, nei loro confronti, le caratteristiche di un atto di cui può essere chiesto l’annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE.

30

La Commissione e la BCE concludono per l’irricevibilità delle impugnazioni e aggiungono che, in ogni caso, i motivi invocati a sostegno delle impugnazioni devono essere respinti in quanto infondati.

Sulla ricevibilità delle impugnazioni

31

La Commissione e la BCE eccepiscono l’irricevibilità delle impugnazioni in base al rilievo che i ricorrenti si limiterebbero, essenzialmente, a riprodurre i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale contestando le valutazioni in fatto operate dal Tribunale con riguardo ai diversi elementi di prova prodotti.

32

Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente agli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione si limita ai motivi di diritto e può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale (v., in particolare, sentenza del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

33

Inoltre, dagli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dagli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte discende che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 34, e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 43).

34

Più precisamente, l’articolo 169, paragrafo 2, di tale regolamento esige che i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuino con precisione i punti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione.

35

Pertanto, non risponde all’obbligo di motivazione risultante da tali disposizioni un’impugnazione che si limiti a reiterare o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v. sentenza del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

36

Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato in parte del suo significato (v. sentenza del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

37

Nel caso di specie, i ricorrenti tendono a dimostrare, con i loro motivi, un’assenza o una carenza di motivazione delle ordinanze impugnate e mettono in dubbio la risposta che il Tribunale ha espressamente fornito a questioni di diritto, le quali possono esser oggetto del sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

38

Inoltre, si deve rilevare che, conformemente all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, nelle impugnazioni sono individuati i punti contestati della motivazione delle ordinanze impugnate e i motivi e gli argomenti di diritto che consentono alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità.

39

Ne consegue che le impugnazioni sono ricevibili.

Sulla fondatezza delle impugnazioni

Argomenti delle parti

40

Con i loro tre motivi, che occorre esaminare congiuntamente, i ricorrenti contestano al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto e di essere venuto meno al proprio obbligo di motivazione laddove ha considerato che, al punto 45 delle ordinanze impugnate, la dichiarazione controversa non potesse essere ascritta alla Commissione o alla BCE. A tal riguardo sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la competenza decisionale della Commissione e della BCE per le questioni legate al MES e dedurre dalla loro partecipazione alle riunioni dell’Eurogruppo che tale dichiarazione dovesse essere loro ascritta.

41

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto qualificando l’Eurogruppo, al punto 41 delle ordinanze impugnate, come mero «forum di discussione». Il Tribunale non avrebbe risposto all’argomento dei ricorrenti secondo cui, dal momento che l’Eurogruppo non si è visto affidare o delegare nessuna competenza della Commissione e della BCE, sarebbe occorso dedurne che esso rappresentasse il canale utilizzato dalla Commissione e dalla BCE per adottare decisioni su specifiche questioni legate al MES o alla stabilità finanziaria. I ricorrenti sostengono che la BCE e la Commissione sono tenuti ad agire nel rispetto del quadro normativo definito dai Trattati e dai loro protocolli nonché dal diritto derivato. L’esercizio, al di fuori di tale quadro, di qualsiasi competenza o potere sarebbe assimilabile ad un abuso di potere.

42

Il Tribunale si sarebbe altresì astenuto dal pronunciarsi sull’argomento dei ricorrenti secondo cui la ricapitalizzazione della Bank of Cyprus costituirebbe solo la conseguenza delle condizioni imposte alla Repubblica di Cipro dalla Commissione e dalla BCE con la dichiarazione dell’Eurogruppo. Prendendo in considerazione tale circostanza il Tribunale sarebbe dovuto giungere alla conclusione che, nella specie, il danno subito dai ricorrenti sarebbe stato causato dagli atti e decisioni della Commissione e della BCE. I ricorrenti contestano inoltre al Tribunale di aver riconosciuto, al punto 61 delle ordinanze impugnate, che la dichiarazione controversa contiene formulazioni che potrebbero apparire categoriche, senza trarre le conseguenze che deriverebbero da una tale constatazione né esaminare l’argomento secondo cui, da un lato, il governatore della BCC, adottando i decreti n. 103 e 104, avrebbe applicato «alla lettera» le decisioni adottate dalla Commissione e dalla BCE tramite l’Eurogruppo e, dall’altro, che la sua qualità di membro del consiglio dei governatori della BCE sarebbe tale da rendere i suoi atti e/o omissioni imputabili a tale istituzione.

43

I ricorrenti contestano altresì al Tribunale di non aver qualificato la dichiarazione controversa, ai punti 53 e 56 delle ordinanze impugnate, come atto impugnabile e di essersi astenuto dal rispondere al loro argomento secondo cui tale dichiarazione avrebbe prodotto effetti tanto sui loro diritti quanto sul loro patrimonio.

44

La Commissione e la BCE contestano la fondatezza di tali motivi.

Giudizio della Corte

45

In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente su un difetto di motivazione delle ordinanze impugnate, si deve rammentare che, da costante giurisprudenza emerge che l’obbligo di motivazione incombente al Tribunale ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere anche implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (v., segnatamente, sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/Commissione, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

46

Nella specie, dopo aver rilevato, al punto 39 delle ordinanze impugnate, che l’Eurogruppo è evocato all’articolo 137 TFUE, il quale prevede che la composizione e le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono stabilite dal protocollo n. 14 sull’Eurogruppo, allegato al Trattato FUE, il Tribunale ha rammentato, al successivo punto 40, che, conformemente all’articolo 1 del protocollo medesimo, tali ministri si riuniscono tra loro in via informale per discutere di questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica.

47

Ai punti da 41 a 45 delle ordinanze impugnate, fondandosi, in particolare, su tale disposizione di detto protocollo, il Tribunale ha rilevato, anzitutto, che l’Eurogruppo è un forum di discussione, a livello ministeriale, dei rappresentanti degli Stati membri la cui moneta è l’euro, e non un organo decisionale. Successivamente, ha osservato che, sebbene la partecipazione della Commissione e della BCE alle riunioni dell’Eurogruppo sia prevista dall’articolo 1 del medesimo protocollo, l’Eurogruppo costituisce una riunione informale dei ministri degli Stati membri interessati. Infine, il Tribunale ha rilevato che nessun elemento consentirebbe di ritenere che l’Eurogruppo sia controllato dalla Commissione o dalla BCE, o che esso agirebbe in quanto mandatario di tali istituzioni. Il Tribunale ne ha dedotto che la dichiarazione controversa non poteva essere ascritta alla Commissione o alla BCE.

48

Ai punti da 47 a 49 delle ordinanze medesime, il Tribunale ha altresì escluso, alla luce delle disposizioni pertinenti del Trattato MES, che la dichiarazione controversa, quand’anche fosse attribuibile al MES e non all’Eurogruppo, possa essere ascritta alla Commissione o alla BCE a titolo di un preteso controllo che tali istituzioni eserciterebbero sul MES. Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che la Commissione e la BCE non potessero essere considerate all’origine dell’adozione di tale dichiarazione.

49

Ad abundantiam, ai punti da 51 a 62 delle ordinanze impugnate, il Tribunale ha affermato che, non essendo l’Eurogruppo un organo decisionale, una dichiarazione di quest’ultimo non può essere considerata quale atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Ha aggiunto che tale valutazione è avvalorata dall’esame del dettato della dichiarazione controversa, al quale ha proceduto in modo circostanziato ai punti da 54 a 59 delle ordinanze stesse e che lo ha indotto a dichiarare, al successivo punto 60, che tale dichiarazione è di natura puramente informativa.

50

Si deve rilevare che la motivazione delle ordinanze impugnate, richiamata supra ai punti da 46 a 49, soddisfa l’obbligo di motivazione menzionato supra al punto 45.

51

In secondo luogo, occorre rammentare che il ricorso di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni dell’Unione, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (v., segnatamente, sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

52

Nella specie, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti, vertente su un errore di diritto del Tribunale, secondo cui dal contesto dell’adozione della dichiarazione controversa e del modo di funzionamento dell’Eurogruppo emergerebbe che tale dichiarazione corrisponderebbe ad una decisione comune della Commissione e della BCE, si deve rilevare che dalla dichiarazione dell’Eurogruppo del 27 giugno 2012 risulta che la Commissione e la BCE sono state incaricate dal consiglio dei governatori, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del Trattato MES, di negoziare con le autorità cipriote un programma di correzioni macroeconomiche che doveva concretizzarsi in un protocollo d’intesa.

53

Inoltre, occorre sottolineare che il ruolo della Commissione e della BCE, quale definito dall’articolo 1 del protocollo n. 14 sull’Eurogruppo, non può essere più esteso di quello attribuito a tali istituzioni dal Trattato MES. Orbene, come rammentato dal Tribunale al punto 48 delle ordinanze impugnate, emerge, dal punto 161 della sentenza del 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756), che, benché il Trattato MES affidi alla Commissione e alla BCE alcuni compiti connessi alla realizzazione degli obiettivi di tale Trattato, da un lato, le funzioni affidate alla Commissione e alla BCE nell’ambito del Trattato MES non implicano l’esercizio di alcun potere decisionale proprio e, dall’altro, le attività svolte da queste due istituzioni nell’ambito dello stesso Trattato impegnano il solo MES.

54

A tal riguardo, si deve rammentare che i compiti affidati alla Commissione, nell’ambito del Trattato MES, consistono nel valutare le domande di sostegno alla stabilità (articolo 13, paragrafo 1), nel valutare la loro urgenza (articolo 4, paragrafo 4), nel negoziare un protocollo d’intesa che precisi le condizioni a corredo dell’assistenza finanziaria concessa (articolo 13, paragrafo 3), nel monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria (articolo 13, paragrafo 7) e nel partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore (articoli 5, paragrafo 3, e 6, paragrafo 2) (sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 156).

55

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del Trattato MES, la Commissione è altresì incaricata della firma del protocollo di intesa in nome del MES purché rispetti le condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo 13 e sia stato approvato dal consiglio dei governatori del MES.

56

Quanto alla BCE, i compiti che le sono stati assegnati nell’ambito del Trattato MES consistono nel valutare l’urgenza delle domande di sostegno alla stabilità (articolo 4, paragrafo 4), nel partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore (articoli 5, paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 2) e, di concerto con la Commissione, nel valutare le domande di sostegno alla stabilità (articolo 13, paragrafo 1), nel negoziare un protocollo d’intesa (articolo 13, paragrafo 3) e nel monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria (articolo 13, paragrafo 7) (sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 157).

57

Alla luce di tali rilievi, la circostanza che la Commissione e la BCE partecipino alle riunioni dell’Eurogruppo non modifica la natura delle dichiarazioni di quest’ultimo e non può indurre a ritenere che la dichiarazione controversa costituisca l’espressione di un potere decisionale di dette due istituzioni dell’Unione.

58

Si deve, peraltro, rilevare che la dichiarazione controversa non contiene nessun elemento che rifletterebbe una decisione della Commissione e della BCE di creare, a carico dello Stato membro interessato, un obbligo giuridico di attuare le misure ivi contenute.

59

Come osservato, in sostanza, dal Tribunale al punto 60 delle ordinanze impugnate, tale dichiarazione, di natura puramente informativa, era volta a informare il pubblico dell’esistenza di un accordo politico tra l’Eurogruppo e le autorità cipriote che rifletteva una volontà comune di proseguire le negoziazioni ai sensi della dichiarazione stessa.

60

Ciò premesso, l’adozione, da parte della Repubblica di Cipro, della legge del 22 marzo 2013, che ha istituito il quadro giuridico necessario alla ristrutturazione degli istituti bancari interessati conferendo alla BCC il potere di adottare i decreti n. 103 e 104 non può essere considerata come imposta da una pretesa decisione comune della Commissione e della BCE che si sarebbe materializzata nella dichiarazione controversa.

61

Infine, laddove che i ricorrenti mirano, con i propri ricorsi, all’annullamento di una dichiarazione dell’Eurogruppo, si deve rilevare non solo che il termine «informale» è impiegato nel titolo del protocollo n. 14 sull’Eurogruppo allegato al trattato TFUE, ma altresì che l’Eurogruppo non figura tra le diverse formazioni del Consiglio dell’Unione europea, elencate nell’allegato I del regolamento interno del medesimo, adottato con la decisione del Consiglio 2009/937/UE, del 1o dicembre 2009 (GU 2009, L 325, pag. 35), il cui elenco è contemplato dall’articolo 16, paragrafo 6, TUE. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 55 a 65 delle proprie conclusioni, l’Eurogruppo non può né essere assimilato a una formazione del Consiglio, né essere qualificato come organo o organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

62

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le impugnazioni devono essere respinte in quanto infondate.

Sulle spese

63

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

64

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

65

Poiché la Commissione e la BCE ne hanno fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese relative alle impugnazioni.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le impugnazioni nelle cause da C‑105/15 P a C‑109/15 P sono respinte.

 

2)

Il sig. Konstantinos Mallis, la sig.ra Elli Konstantinou Malli, il Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou, il sig. Petros Chatzithoma, la sig.ra Elenitsa Chatzithoma, la sig.ra Lella Chatziioannou e il sig. Marinos Nikolaou sono condannati alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.