CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate il 21 gennaio 2016 ( 1 )

Causa C‑48/15

État belge

contro

NN (L) International, già ING International SA, succeduta nei diritti ed obblighi della ING Dynamic SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Libera circolazione dei capitali — Imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo (OIC) — Collegamento a fini tributari — Importi netti sottoscritti attraverso intermediari residenti — Equiparabilità di OIC belgi e stranieri — Sanzione specifica applicabile agli OIC stranieri»

I – Introduzione

1.

Dal 1993 in Belgio è in vigore un’imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo (in prosieguo: gli «OIC»), che viene prelevata sul valore netto delle attività di tali organismi (in prosieguo: l’«imposta annuale»). All’epoca della sua introduzione, l’imposta annuale gravava unicamente sugli OIC belgi. Tuttavia, nel 2003 le autorità belghe modificavano i criteri di imposizione, assoggettando all’imposta annuale non soltanto gli OIC belgi bensì anche gli OIC stranieri che commercializzano le loro quote in Belgio. In entrambi i casi, l’imposta annuale è dovuta sul totale degli importi netti «investiti» in Belgio, calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente. Oltre alla modifica dei criteri di imposizione, nel 2003 le autorità belghe introducevano parimenti una sanzione specifica per gli OIC stranieri che dovessero sottrarsi al versamento delle somme dovute a titolo dell’imposta annuale nei termini previsti.

2.

La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è sorta nell’ambito di un procedimento tra la società NN (L) International, un OIC di diritto lussemburghese, e l’État belge (Stato belga). Il procedimento riguarda il diniego, da parte dell’amministrazione finanziaria belga, di restituire alla NN (L) International l’importo dell’imposta annuale versato per il 2005. Il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti all’applicazione dell’imposta annuale agli OIC stranieri e all’imposizione di una sanzione agli OIC stranieri che non adempiano tale obbligo fiscale. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte riguardano, in particolare, l’interpretazione delle direttive 69/335/CEE ( 2 ) e 85/611/CEE ( 3 ), nonché della libera prestazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali. Tali questioni forniscono nuovamente alla Corte l’occasione di affrontare la problematica relativa alla tensione tra la sovranità fiscale degli Stati membri e gli obblighi degli Stati membri di rispettare le libertà fondamentali garantite dai Trattati.

II – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione

1. Direttiva 69/335 del Consiglio

3.

La direttiva 69/335 è volta all’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di capitali attraverso l’armonizzazione delle imposte indirette sulla raccolta di capitali negli Stati membri. Ai sensi dell’articolo 1 di detta direttiva, gli Stati membri applicano un’imposta armonizzata sui conferimenti alle società di capitali. Il successivo articolo 4 contiene due elenchi in cui figurano le operazioni che, rispettivamente, devono o possono essere sottoposte all’imposta sui conferimenti.

4.

La direttiva 69/335 prevede inoltre, a termini del suo ultimo considerando, la soppressione di altre imposte indirette che presentino le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo. Tali imposte sono elencate nell’articolo 10 della direttiva, che fa divieto agli Stati membri di applicare, oltre all’imposta sui conferimenti, qualsiasi altra imposizione: «a) per le operazioni previste all’articolo 4; b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all’articolo 4; c) per l’immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica».

5.

L’articolo 11 della direttiva 69/335 vieta agli Stati membri di sottoporre ad imposizione, sotto qualsiasi forma: «a) la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente; b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».

2. Direttiva 85/611 del Consiglio

6.

Ai sensi del suo secondo considerando, la direttiva 85/611 è diretta a realizzare il coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d’investimento collettivo, allo scopo di ravvicinare sul piano comunitario le condizioni di concorrenza tra questi organismi ed attuarvi una tutela più efficace e più uniforme dei partecipanti. Come esposto nel quarto considerando, la direttiva prevede per gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) situati negli Stati membri norme minime comuni per quanto riguarda la loro autorizzazione, il loro controllo, la loro struttura, la loro attività e le informazioni che sono tenuti a pubblicare.

7.

Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 85/611, «[u]n o.i.c.v.m. che commercializzi le sue quote in un altro Stato membro deve osservare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in tale stato che non rientrano nel settore disciplinato dalla presente direttiva». Inoltre, il paragrafo 3 della stessa disposizione indica che le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono essere applicate in modo non discriminatorio.

B – Diritto belga

8.

L’imposta annuale sugli OIC è stata inserita nel codice sui diritti di successione (Code des droits de succession) con la legge del 22 luglio 1993 recante disposizioni in materia tributaria e finanziaria ( 4 ). Successivamente, la legge programmatica del 22 dicembre 2003 ( 5 ), che è entrata in vigore il 1o gennaio 2004, ha modificato l’imposta annuale estendendone la portata. In virtù di tale modifica, gli OIC stranieri che commercializzano le proprie quote in Belgio sono stati assoggettati all’imposta annuale, conformemente all’articolo 161, punto 3, del codice sui diritti di successione, nel testo applicabile ai fatti della causa principale.

9.

Quanto alla base imponibile, l’articolo 161 bis del codice sui diritti di successione dispone quanto segue: «1) Per quanto attiene agli organismi di investimento di cui all’articolo 161, punti 1 e 2 [vale a dire gli OIC belgi], l’imposta è dovuta sul totale, al 31 dicembre dell’anno precedente (...) 2) Per quanto attiene agli organismi di investimento di cui all’articolo 161, punto 3 [vale a dire gli OIC stranieri] l’imposta è dovuta sul totale, al 31 dicembre dell’anno precedente, degli importi netti collocati in Belgio dal momento della loro immatricolazione presso la Commissione bancaria, finanziaria e assicurativa».

10.

Nell’ordinanza di rinvio si indica che l’aliquota dell’imposta annuale nel 2006 era pari allo 0,07% della base imponibile.

11.

L’articolo 162 del codice sui diritti di successione estende l’applicazione delle sanzioni previste dal libro I del codice all’imposta di cui all’articolo 161. In particolare, l’articolo 162, secondo comma, del codice, nella versione applicabile all’epoca dei fatti, istituisce una sanzione specifica per gli OIC stranieri, prevedendo che questi ultimi possano essere esclusi con provvedimento giudiziale dalla commercializzazione delle loro quote in Belgio.

III – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

12.

La NN (L) International (la resistente) è una società di investimenti a capitale variabile ( 6 ) con sede nel Granducato di Lussemburgo. Dall’ordinanza di rinvio della cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) risulta che la resistente ha regolarmente presentato la dichiarazione d’imposta annuale in relazione agli importi netti investiti in Belgio nel 2005 e ha versato l’imposta nei termini di legge.

13.

Nell’ambito del procedimento di primo grado, la resistente ha contestato la legittimità dell’imposta annuale, chiedendo la restituzione degli importi versati per un valore di EUR 185739,34. La resistente ha sostenuto che l’imposta annuale viola la direttiva 69/335 e la direttiva 85/611, nonché le diposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali. In subordine, la resistente ha dedotto che l’imposta de qua viola l’articolo 22 della Convenzione firmata dal Belgio e dal Granducato di Lussemburgo il 17 settembre 1970 contro le doppie imposizioni e volta a disciplinare taluni altri aspetti in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (in prosieguo: la«Convenzione contro la doppia imposizione»). Il giudice di primo grado accoglieva la domanda formulata in via subordinata. Il giudice medesimo osservava che l’imposta annuale violava l’articolo 22 della Convenzione contro la doppia imposizione considerandola un’imposta sul patrimonio, dichiarando, conseguentemente che l’imposta annuale non era dovuta dalla NN (L) International. Tuttavia, lo stesso giudice dichiarava infondato il motivo fondata sulla pretesa violazione della direttiva 69/335 senza pronunciarsi sugli altri motivi inerenti alla violazione del Trattato e della direttiva 85/611.

14.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dall’amministrazione finanziaria belga. La ricorrente in appello deduceva che l’imposta de qua esulava dall’ambito di applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione e che gli articoli 160 e segg. del codice sui diritti di successione erano compatibili con le summenzionate disposizioni di diritto dell’Unione. La NN (L) International chiedeva di confermare la decisione di prime cure e, in via subordinata, proponeva appello incidentale contro la decisione del giudice di primo grado di respingere il motivo vertente sulla violazione della direttiva 69/335 e di non pronunciarsi sui motivi basati sulle violazioni di altre disposizioni di diritto dell’Unione.

15.

Ciò premesso, la Cour d’appel di Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la direttiva 69/335/CE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, e più precisamente il combinato disposto dei suoi articoli 2, 4, 10 e 11, debba essere interpretata nel senso che osti a disposizioni di diritto nazionale, quali gli articoli 161 e 162 del codice belga sui diritti di successione, modificati dalla legge programmatica del 22 dicembre 2003, relative alla tassazione degli organismi di investimento collettivo, nella parte in cui detta imposta grava con cadenza annuale sugli organismi di investimento collettivo costituiti sotto forma di società di capitali in un altro Stato membro che commercializzano le proprie quote in Belgio, sull’importo totale delle loro quote sottoscritte in Belgio al netto dell’importo dei riscatti o dei rimborsi delle sottoscrizioni medesime, con la conseguenza che le somme raccolte in Belgio dagli organismi di investimento collettivo stessi sono assoggettate a tassazione fino a quando restano nella disponibilità degli organismi di cui trattasi.

2)

Se gli articoli da 49 a 55 e da 56 a [60] del Trattato CE, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 10 e 293, secondo trattino, del Trattato CE, debbano essere interpretati nel senso che ostino a che uno Stato membro modifichi unilateralmente i criteri di collegamento di un’imposta quali previsti agli articoli 161 e seguenti del codice belga sui diritti di successione, sostituendo un criterio di collegamento ratione personae fondato sulla residenza del contribuente, riconosciuto dal diritto tributario internazionale, con un asserito criterio di collegamento reale non riconosciuto dal diritto medesimo, tenuto conto che, per garantire la sua sovranità fiscale, lo Stato membro prevede una sanzione specifica come quella prevista dall’articolo 162, terzo comma, del codice belga sui diritti di successione nei confronti dei soli operatori stranieri.

3)

Se gli articoli 49 e 56 del Trattato CE, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 10 e 293, secondo trattino, del Trattato CE, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una tassazione come quella descritta supra che, non tenendo in alcun conto la tassazione già gravante nello Stato membro d’origine sugli organismi di investimento collettivo costituiti in un altro Stato membro, rappresenta un onere finanziario aggiuntivo idoneo a scoraggiare la commercializzazione delle loro quote in Belgio.

4)

Se la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 10 e 293, secondo trattino, del Trattato CE, debba essere interpretata nel senso che osti a un’imposizione quale quella descritta supra, pregiudicando l’obiettivo principale della direttiva di agevolare la commercializzazione delle quote degli organismi di investimento collettivo all’interno dell’Unione europea.

5)

Se gli articoli 49 e 56 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostino agli oneri amministrativi derivanti dalla riscossione di un’imposta quale quella descritta supra a carico degli organismi di investimento collettivo costituiti in un altro Stato membro che commercializzano le loro quote in Belgio.

6)

Se gli articoli 49 e 56 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione di diritto nazionale quale l’articolo 162, secondo comma, del codice belga sui diritti di successione nella parte in cui detta disposizione assoggetta ad una sanzione specifica gli organismi di investimento collettivo istituiti in un altro Stato membro che commercializzano le loro quote in Belgio, vale a dire al divieto giudiziale di collocare in futuro quote in Belgio in caso di mancata presentazione della loro dichiarazione entro il 31 marzo di ciascun anno o di mancato versamento dell’imposta medesima».

16.

Hanno presentato osservazioni scritte la NN (L) International, il governo belga e la Commissione europea. Tutte le suddette parti hanno svolto osservazioni orali all’udienza del 28 ottobre 2015.

IV – Valutazione

A – Ricevibilità delle questioni pregiudiziali

17.

Nelle osservazioni scritte, il governo belga sostiene che la quarta, la quinta e la sesta questione sottoposte alla Corte sono irricevibili. Per quanto riguarda la quarta questione, detto governo asserisce che l’ordinanza di rinvio non specifica per quale ragione l’imposta annuale dovrebbe essere considerata contraria alla direttiva 85/611. Con riferimento alla quinta questione, il governo belga sostiene che il giudice del rinvio non ha indicato alcuna disposizione del diritto nazionale che imponga oneri amministrativi né ha fornito i dati necessari per poter individuare una conseguente discriminazione a sfavore degli OIC stranieri. Quest’ultimo argomento è stato sollevato anche dalla Commissione nelle proprie osservazioni, seppur senza eccepire formalmente l’irricevibilità della questione. Il governo belga ritiene, inoltre, che la quinta questione sia irrilevante ai fini della soluzione della causa principale. Infine, detto governo eccepisce l’irricevibilità della sesta questione per il motivo che l’articolo 162, secondo comma, del codice belga sui diritti di successione non è applicabile alla controversia dinanzi al giudice nazionale e non è pertinente ai fini del procedimento principale. Inoltre, l’applicazione di una sanzione nei confronti della NN (L) International in futuro sarebbe puramente ipotetica.

18.

Secondo costante giurisprudenza ( 7 ), le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte.

19.

L’applicazione di tali criteri nella fattispecie in esame mi induce a ritenere che le eccezioni di irricevibilità sollevate con riguardo alle questioni quarta e sesta debbano essere respinte. Concordo, tuttavia, con il governo belga sul fatto che la quinta questione debba essere considerata irricevibile.

20.

È vero che la quarta questione, così come è stata formulata dal giudice del rinvio, non specifica rispetto a quale disposizione della direttiva 85/611 viene chiesta un’interpretazione, ma si riferisce genericamente alla direttiva e ai suoi obiettivi. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante ( 8 ), di fronte a questioni formulate in modo impreciso, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme dei dati forniti dal giudice nazionale e dal fascicolo della causa principale gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia. Nella presente causa, il fatto che la questione contenga unicamente un riferimento generico alla direttiva 85/611 non impedisce alla Corte di fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito.

21.

Con riguardo alla sesta questione, non si può ritenere che essa sia irrilevante ai fini del procedimento principale. Nel procedimento principale la NN (L) International contesta la legittimità degli articoli 160 e seguenti del codice sui diritti di successione, ossia gli articoli che contengono il regime applicabile all’imposta annuale nel diritto belga. Il giudice del rinvio è quindi chiamato a statuire in un procedimento riguardante la legittimità del regime relativo all’imposta annuale, comprese le sanzioni specifiche previste per gli OIC non residenti dall’articolo 162, secondo comma, del codice sui diritti di successione. Pertanto, non si può sostenere che tale questione è ipotetica o irrilevante ai fini della soluzione della causa a qua.

22.

Inoltre, la circostanza che le sanzioni stabilite dal diritto nazionale non siano state inflitte sulla base dei fatti specifici di causa non ha impedito alla Corte, in passato, di rispondere ad una questione pregiudiziale ( 9 ). In svariate occasioni la Corte ha dovuto affrontare questioni che contenevano riferimenti a fatti imprecisi o a situazioni ipotetiche e ha dichiarato ricevibili tali questioni nei limiti in cui erano rilevanti per la soluzione del procedimento principale ( 10 ). Per dirlo con una metafora, se il nocciolo della controversia è reale ed effettivo, il giudice del rinvio deve avere il diritto di interrogare la Corte sui potenziali «contorni» di tale nocciolo. Ciò è ancor più necessario quando tali contorni siano invasivi, come nel caso delle sanzioni.

23.

Per tali ragioni, i dubbi espressi dal governo belga circa la ricevibilità della quarta e della sesta questione devono essere respinti.

24.

La quinta questione presenta una situazione diversa. In base ad una giurisprudenza consolidata ( 11 ) e conformemente all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Le informazioni contenute nei provvedimenti di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ( 12 ).

25.

Nel caso in esame, l’ordinanza di rinvio non contiene elementi che consentano alla Corte di identificare con precisione gli «oneri amministrativi» cui allude il giudice nazionale nella quinta questione pregiudiziale. La stessa incertezza è riflessa nelle osservazioni delle parti: il governo belga suppone che la nozione di «oneri amministrativi» si riferisca all’obbligo di presentare una dichiarazione fiscale alle autorità competenti. Tale supposizione è condivisa dalla Commissione. D’altra parte, la NN (L) International, che non si è espressa in merito nelle osservazioni scritte, all’udienza ha concisamente esposto che per «oneri amministrativi» si devono intendere i costi interni relativi alla raccolta delle informazioni rilevanti circa l’identità e il luogo di residenza dei partecipanti.

26.

In sintesi, la Corte non dispone degli elementi né di fatto né di diritto che le permettano di valutare gli «oneri amministrativi» di cui trattasi. Le parti non hanno trattato tale questione in modo adeguato. Per tali ragioni ritengo che la quinta questione debba essere dichiarata irricevibile.

B – Analisi delle questioni pregiudiziali

27.

Occorre subito sottolineare che la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha sottoposto le sei questioni pregiudiziali alla Corte prima ancora di classificare l’imposta annuale ai fini dell’applicabilità della Convenzione contro la doppia imposizione. Pertanto, non viene chiesto alla Corte di offrire un’interpretazione in merito alla classificazione dell’imposta annuale. L’esame di tale imposta intrapresa nelle presenti conclusioni al fine di stabilire se essa sia compatibile con le rilevanti disposizioni di diritto dell’Unione non pregiudica la definizione della natura dell’imposta ai fini dell’applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione. Ciò spetta al giudice nazionale.

28.

Procederò all’esame del merito delle questioni pregiudiziali secondo i seguenti passi: anzitutto, sarà esaminata la compatibilità dell’imposta annuale con il diritto derivato dell’Unione (prima e quarta questione). In una seconda fase verrà analizzata la compatibilità della stessa imposta con il diritto primario, vale a dire con le libertà fondamentali sancite dal Trattato (seconda e terza questione). In terzo luogo, esaminerò le sanzioni specifiche imposte unicamente agli OIC stranieri e la loro compatibilità con il diritto primario dell’Unione (sesta questione).

1. Prima questione: direttiva 69/335

29.

Con la prima questione la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) chiede se gli articoli 2, 4, 10 e 11 della direttiva 69/335 debbano essere interpretati nel senso che ostino al prelievo di una tassa sugli OIC stranieri come l’imposta annuale belga. Tutte le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte condividono la tesi secondo cui la prima questione dovrebbe ricevere risposta negativa in quanto la direttiva 69/335 non sarebbe applicabile all’imposta annuale.

30.

Concordo con tale tesi.

31.

La direttiva 69/335 è volta a sopprimere le imposte indirette, diverse dall’imposta sui conferimenti, che abbiano le stesse caratteristiche di quest’ultima, vale a dire quelle che colpiscano le operazioni soggette a tale direttiva ( 13 ).

32.

Nella specie, la base imponibile dell’imposta annuale è costituita dal totale degli importi netti investiti in Belgio, calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente. Dalla genesi storica riportata dal governo belga nelle osservazioni scritte si deduce chiaramente che la nozione di «importi netti investiti» deve essere intesa nel senso che si riferisce al valore totale delle attività degli OIC al netto delle quote riacquistate. La nozione di importi investiti «in Belgio» si riferisce ai trasferimenti (sottoscrizioni, vendite) effettuati in Belgio attraverso un’istituzione finanziaria che funge da intermediario ( 14 ). Il governo belga osserva altresì che il valore netto dell’attivo degli OIC è influenzato da fattori quali il numero delle sottoscrizioni, i rimborsi, i debiti, le variazioni del valore delle attività sottostanti, i ricavi e i costi.

33.

Sembrerebbe che l’imposta de qua non rientri nei tipi di operazioni assoggettati ad imposta sui conferimenti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 69/335. Come la Corte ha già avuto occasione di osservare, tali operazioni sono tutte caratterizzate dal trasferimento di capitali o di beni ad una società di capitali nello Stato membro che riscuote l’imposta, ovvero si risolvono in un effettivo aumento del capitale o del patrimonio sociale ( 15 ). Parimenti, l’imposta annuale non ricade nell’ambito del divieto stabilito dall’articolo 10 della direttiva, non corrispondendo ad alcuna delle operazioni imponibili elencate all’articolo 4, cui si riferisce l’articolo 10, lettere a) e b), della direttiva. Analogamente, l’imposta annuale non riguarda l’immatricolazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività ai sensi dell’articolo 10, lettera c), della direttiva. Infine, l’imposta annuale non interessa alcuna delle operazioni contemplate dall’articolo 11 della direttiva.

34.

È quindi evidente che l’imposta annuale non rientra nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 69/335. Di conseguenza, la direttiva 69/335 non è applicabile ai fatti della causa principale. Propongo pertanto alla Corte di rispondere in senso negativo alla prima questione: la direttiva 69/335 non osta al prelievo di un’imposta sugli OIC stabiliti in un altro Stato membro come l’imposta annuale sugli OIC che è oggetto del procedimento principale.

2. Quarta questione: direttiva 85/611

35.

Con la quarta questione il giudice del rinvio intende acclarare se la direttiva 85/611 debba essere interpretata nel senso che vieti l’applicazione di una tassa quale l’imposta annuale, che pregiudichi l’obiettivo principale della direttiva di agevolare la commercializzazione delle quote degli organismi di investimento collettivo («OICVM») all’interno dell’Unione europea.

36.

In merito a tale questione la NN (L) International fa valere che l’imposta annuale ostacola il conseguimento degli obiettivi della direttiva 85/611. Per contro, il governo belga sostiene che la direttiva 85/611 non intacca i poteri degli Stati membri in materia fiscale. Analogamente, la Commissione ritiene che la direttiva in parola non contenga disposizioni in materia fiscale e pertanto non sia rilevante per la presente causa.

37.

Condivido la tesi espressa dalla Commissione e dal governo belga.

38.

La direttiva 85/611 coordina le legislazioni nazionali che disciplinano gli OICVM. Essa è volta a facilitare la commercializzazione delle quote degli organismi di investimento collettivo all’interno dell’Unione. Il livello di coordinamento realizzato dalla direttiva è comunque limitato e non va oltre la previsione di norme minime comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, il controllo, la struttura e le attività degli OICVM, nonché le informazioni che questi sono tenuti a pubblicare ( 16 ). In particolare, giova ricordare che la direttiva 85/611 è stata adottata sulla base dell’articolo 57, paragrafo 2, del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, l’articolo 53 TFUE) e quest’ultima disposizione non contempla la tassazione degli OICVM negli Stati membri.

39.

È certamente vero che, a termini dell’articolo 44 della direttiva 85/611, un OICVM che commercializzi le sue quote in un altro Stato membro deve osservare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in tale Stato non ricomprese nel settore disciplinato da detta direttiva. Inoltre, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, della direttiva medesima, dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.

40.

L’articolo 44 della direttiva richiama il fondamentale e generale divieto di discriminazione in base alla nazionalità o al luogo di costituzione di una società. Tuttavia, tale disposizione non può essere intesa nel senso di estendere la sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 85/611.

41.

In primo luogo, l’articolo 44 dovrebbe essere letto nel contesto della direttiva 85/611 nel suo complesso: considerato che la direttiva stabilisce un coordinamento basato sui principi del controllo da parte dello Stato di origine e sul mutuo riconoscimento ( 17 ), l’articolo 44, paragrafo 1, riconosce e preserva i poteri dello Stato membro di origine nei campi non coperti dalla direttiva. In tale contesto l’articolo 44 va inteso come disposizione che riafferma i poteri dello Stato membro in tutti i settori che non sono espressamente compresi nell’ambito di applicazione della direttiva, inclusa la materia fiscale.

42.

Il secondo aspetto da considerare, e il più importante, è che a prescindere dall’interpretazione della portata dell’articolo 44, paragrafo 1, il divieto di discriminazione contenuto nell’articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 85/611, cui si riferisce la NN (L) International, può essere considerato una riaffermazione del principio di non discriminazione già sancito dai Trattati. Pertanto, la valutazione diretta ad accertare se l’imposta annuale e la sanzione specifica per gli OIC non residenti costituiscano una discriminazione, dovrebbe invece essere effettuata nell’ambito delle disposizioni sulle libertà fondamentali contenute nei Trattati.

43.

Pertanto, la direttiva 85/611 è ininfluente nella presente causa. L’obbligo generale e, per definizione, astratto, di leale cooperazione sancito dall’articolo 10 CE (sostituito, sostanzialmente, dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE) non altera tale conclusione ( 18 ), come, del resto, non la altera l’articolo 293 CE (abrogato dal Trattato di Lisbona). A tal proposito, la Corte ha affermato che quest’ultima disposizione non mira a stabilire una norma giuridica direttamente operante, ma si limita a tracciare il quadro di trattative che gli Stati membri intavoleranno tra loro, per quanto occorra. In linea con tale argomentazione, la Corte ha più volte affermato che, anche se l’eliminazione della doppia imposizione figura tra gli obiettivi del Trattato, tale disposizione non può di per sé conferire ai singoli diritti che possano essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali ( 19 ).

44.

Suggerisco, pertanto, alla Corte di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che la direttiva del Consiglio 85/611 dev’essere interpretata nel senso che non osta all’imposizione di una tassa come l’imposta annuale sugli OIC che è oggetto del procedimento principale.

3. Seconda e terza questione: compatibilità dell’imposta annuale con le libertà fondamentali

45.

Con la seconda e la terza questione, che ritengo opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la riscossione dell’imposta annuale sugli OIC stranieri sia vietata dalle pertinenti disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali, lette in combinato disposto con gli articoli 10 e 293 CE. I dubbi del giudice a quo sorgono in particolare dal fatto che le autorità belghe hanno sostituito il criterio di imposizione, che in passato era basato sulla residenza del contribuente, con un criterio basato su un «collegamento reale». Inoltre, le autorità belghe hanno istituito una sanzione specifica che si applica unicamente agli operatori stranieri.

a) La libertà applicabile

46.

Nelle questioni pregiudiziali il giudice a quo cita gli articoli da 49 a 55 e da 56 a 60 CE (attualmente articoli da 56 a 62, da 63 a 66 e 75 TFUE), senza specificare in che modo ciascuno di essi sia applicabile ai fatti del procedimento principale. Tuttavia, come ha osservato la Commissione, è evidente che le disposizioni rilevanti, applicabili all’epoca dei fatti, erano gli articoli 49, 56 e 58 CE (divenuti, rispettivamente, gli articoli 56, 63 e 65 TFUE).

47.

Come ha stabilito la Corte di giustizia, per determinare se una legislazione nazionale rientri nell’una o nell’altra libertà fondamentale, occorre prendere in considerazione l’oggetto della legislazione di cui trattasi ( 20 ).

48.

La legislazione nazionale oggetto del procedimento principale istituisce un’imposta annuale sugli OIC che viene calcolata sulla base del valore netto dei loro attivi, moltiplicato per il numero di quote sottoscritte nello Stato membro di imposizione. Si può quindi ritenere che l’imposta annuale sia potenzialmente idonea ad ostacolare tanto la libera circolazione di capitali quanto la libera prestazione dei servizi. Tuttavia, è stato ricordato che Corte esamina il provvedimento di cui trattasi con riferimento ad una sola delle due libertà, qualora risulti che una delle due è completamente secondaria rispetto all’altra ( 21 ). Ai fini di tale esame, in mancanza, nel Trattato CE, di una definizione della nozione di «movimenti di capitali», la Corte ha riconosciuto che l’allegato I della direttiva 88/361 ( 22 ) contiene un elenco non esaustivo, avente valore indicativo, di operazioni che possono costituire un movimento di capitali ( 23 ). Ai fini della presente causa, va osservato che l’acquisto, da parte dei residenti, di quote di operatori stranieri, trattate o meno sui mercati di capitali, figura tra i movimenti di capitali elencati nella parte A della sezione IV di detto allegato, che menziona espressamente «[o]perazioni su quote di organismi di investimento collettivo» ( 24 ).

49.

Nel caso presente, è evidente che l’imposta annuale si collega all’acquisto da parte di residenti di quote di organismi di investimento collettivo ai sensi della nomenclatura di cui all’allegato I della direttiva 88/361. Pertanto, come ha rilevato la NN (L) International nelle osservazioni scritte, si può ritenere che l’imposta annuale ricada in via principale sotto la libera circolazione di capitali ( 25 ).

50.

Di conseguenza, sono dell’opinione che, nelle circostanze del caso di specie, al fine di valutare la compatibilità dell’imposta annuale con i Trattati, l’analisi prevalente dovrebbe prendere come riferimento la libera circolazione di capitali e non la libera prestazione dei servizi ( 26 ).

b) Sulla questione se l’imposta de qua costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali

51.

La NN (L) International sostiene che il criterio di collegamento utilizzato dalla legislazione belga applicabile non è conforme ai criteri riconosciuti dal diritto tributario internazionale. Inoltre, la resistente sostiene che l’imposta annuale comporta una restrizione alla libera circolazione dei capitali, in quanto pone a carico degli OIC un onere finanziario che può avere un impatto sui profitti dei partecipanti. Di conseguenza, secondo la resistente, l’imposta annuale è idonea a dissuadere o a ostacolare gli OIC stranieri rispetto alla commercializzazione delle loro quote in Belgio, tenuto presente, in particolare, che gli OIC stabiliti in Lussemburgo sono già assoggettati ad una tassa di sottoscrizione in tale Stato membro. La Commissione, tuttavia, ritiene che l’imposta annuale non configuri un trattamento discriminatorio di per sé, poiché gli OIC belgi ricevono lo stesso trattamento fiscale ( 27 ). Il governo belga sostiene la necessità di riconoscere il principio della sovranità degli Stati membri in materia fiscale e ricorda che la doppia imposizione è conseguenza dell’esercizio simultaneo della sovranità fiscale. Inoltre, lo scopo ultimo dell’applicazione dell’imposta annuale agli OIC stranieri è proprio quello di assicurare l’esistenza di «condizioni di parità» tra i diversi prodotti di investimento offerti sul mercato belga.

52.

Si deve anzitutto sottolineare che la tassazione degli OIC non è stata oggetto di armonizzazione nell’Unione europea. Difatti, le imposte applicate dagli Stati membri in tale settore sono tra loro assai diverse ( 28 ). Tenuta presente questa realtà, l’analisi deve avere come punto di partenza e di riferimento la consapevolezza che la tassazione degli OIC rientra tra le competenze degli Stati membri e che, logicamente, esisteranno differenze da uno Stato membro all’altro.

53.

Tuttavia, come affermato dalla Corte ( 29 ), vi è un limite alla competenza degli Stati membri in questo settore: le norme fiscali nazionali non possono costituire una restrizione delle libertà fondamentali. Le misure vietate dall’articolo 56, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 63, paragrafo 1, TFUE), in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro ovvero a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati ( 30 ).

54.

Applicando tali principi all’area specifica della tassazione, la Corte ha reiteratamente riscontrato la sussistenza di una restrizione vietata dall’articolo 56, paragrafo 1, CE nei casi in cui una misura nazionale prevedeva un trattamento diverso per i residenti e i non residenti ( 31 ). Al contrario, laddove l’imposizione non implicava distinzioni tra i soggetti passivi che venivano considerati in situazioni simili e se non provocava un trattamento sfavorevole ( 32 ), la Corte ha negato l’esistenza di una restrizione ( 33 ).

55.

Nelle circostanze della causa a qua, sembra che la normativa nazionale, come osservato dalla Commissione, trovi applicazione senza distinzioni agli OIC residenti e non residenti. Inoltre, l’applicazione dell’imposta annuale non assoggetta gli OIC stranieri in Belgio ad un onere maggiore di quello sopportato dagli OIC belgi.

56.

Tuttavia, la NN (L) International sostiene che l’applicazione dell’imposta annuale agli OIC stranieri produce una discriminazione illegittima, considerato che le situazioni degli OIC residenti e dei non residenti, che non sono analoghe, sarebbero trattate allo stesso modo.

57.

Non condivido questa tesi. È certamente vero che, sul piano generale, fino dai tempi di Aristotele, si ritiene che l’ingiustizia sorga non solo allorché situazioni simili sono trattate in modo diverso, ma anche quando situazioni diverse sono trattate allo stesso modo ( 34 ). Il problema è che, sul piano concreto e in questo caso particolare, non appaiono convincenti le argomentazioni addotte dalla NN (L) International per suggerire che le situazioni degli OIC stranieri e belgi non sono comparabili con riguardo al pagamento dell’imposta annuale.

58.

Certamente, secondo una giurisprudenza costante in materia di imposte dirette, quale l’imposta sui redditi o sul patrimonio, dove le differenze oggettive tra i soggetti passivi possono essere rilevanti, i residenti e i non residenti nello Stato d’imposizione sono stati spesso considerati in situazioni non comparabili rispetto all’applicazione di determinati vantaggi e regimi fiscali ( 35 ). Tuttavia, tale ragionamento non può essere esteso fino al punto di imporre un trattamento universale differenziato per gli operatori residenti e per i non residenti, obbligando quindi gli Stati membri a ritagliare un regime fiscale ad hoc per i non residenti. Pertanto, al fine di stabilire se le rispettive situazioni dei residenti e dei non residenti siano comparabili, dobbiamo valutare le loro situazioni obiettive alla luce della loro posizione rispetto al regime fiscale di cui trattasi. La legislazione belga assoggetta alla stessa imposta gli importi netti delle quote di OIC commercializzate in Belgio nell’anno civile precedente. Di conseguenza, gli operatori nazionali e stranieri impegnati nelle stesse attività sono soggetti alle stesse condizioni.

59.

L’elemento sul quale si fonda la NN (L) International per dimostrare che le situazioni degli OIC belgi e stranieri non sarebbero comparabili è il fatto che gli OIC residenti in Lussemburgo sono già assoggettati ad un’imposta di sottoscrizione in tale Stato membro. Tuttavia, la Corte ha più volte affermato che le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall’esercizio parallelo da parte di diversi Stati membri della loro competenza fiscale, in quanto tale esercizio non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni alle libertà di circolazione ( 36 ). Pertanto, gli Stati membri non sono tenuti ad adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri al fine di eliminare le doppie imposizioni ( 37 ).

60.

Agli effetti della tassazione di un’attività economica svolta in territorio belga, gli OIC nazionali e stranieri sono pienamente comparabili. L’unica differenza deriva dall’area che è stata espressamente esclusa: l’esercizio parallelo delle competenze fiscali da parte degli Stati membri. Di conseguenza, a mio parere, il regime fiscale impugnato non costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali.

61.

Infine, richiamando gli argomenti già esposti supra al paragrafo 43, l’applicazione dell’articolo 10 CE (sostituito, nella sostanza, dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE) e dell’articolo 293 CE (abrogato dal Trattato di Lisbona) non porterebbe ad una diversa conclusione.

62.

Suggerisco pertanto alla Corte di rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 56, paragrafo 1, CE non osta ad una legislazione fiscale di uno Stato membro come quella controversa nel procedimento principale, che assoggetta gli OIC residenti e non residenti ad un’imposta annuale applicata agli importi netti collocati nel territorio di tale Stato membro.

4. La sanzione specifica applicabile soltanto agli OIC stranieri

63.

Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede se gli articoli 49, 56 e 58 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’articolo 162, secondo comma, del codice belga sui diritti di successione. Tale disposizione prevede una sanzione specifica per gli OIC stabiliti in un altro Stato membro che commercializzano le proprie quote in Belgio: nel caso in cui tali organismi omettano di presentare le dichiarazioni fiscali entro i termini previsti o di pagare l’imposta annuale, possono venire esclusi con divieto giudiziale dalla commercializzazione «in futuro» delle loro quote in Belgio.

64.

La NN (L) International e la Commissione sostengono che la sanzione imposta dall’articolo 162, secondo comma, del codice belga sui diritti di successione costituisce una discriminazione basata sul luogo di stabilimento, poiché una sanzione analoga non è prevista per gli OIC stabiliti in Belgio. La Commissione ha dichiarato all’udienza che intende avviare un procedimento di infrazione al riguardo. Al contrario, il governo belga sostiene che una sanzione equivalente per gli OIC nazionali esiste, ed è contenuta nell’articolo 133 ter del codice sui diritti di successione che prevede, tra le altre misure, la possibilità di chiudere gli stabilimenti di un’impresa qualora l’amministratore, un membro o un dipendente di tale impresa venga condannato per aver violato le disposizioni del codice sui diritti di successione. All’udienza, il governo belga ha confermato che le sanzioni contenute nell’articolo 133 ter di detto codice sono applicabili anche agli OIC stranieri. Tuttavia, secondo il governo belga, è assai raro che tali sanzioni, o altri tipi di sanzioni come le sanzioni pecuniarie, possano essere applicate nei confronti degli OIC stranieri. Per tale motivo si è ritenuto necessario prevedere una sanzione specifica per gli OIC stranieri. Detto governo sostiene, inoltre, che una disparità di trattamento tra OIC belgi e stranieri è consentita ai sensi dell’articolo 58 CE ed è giustificata dall’esigenza di assicurare l’efficacia dei controlli fiscali e il recupero dell’imposta.

65.

La sanzione specifica di cui all’articolo 162, secondo comma, del codice sui diritti di successione conferisce ai giudici il potere di vietare agli OIC stabiliti in altri Stati membri l’esercizio delle loro attività in Belgio, anche se possono legalmente continuare a svolgere le stesse attività nello Stato membro di origine. Per tale motivo, è opportuno esaminare la sanzione specifica imposta dal Belgio agli OIC stranieri alla luce della libera prestazione dei servizi sancita dall’articolo 49 CE ( 38 ).

66.

Si deve sottolineare che la sanzione di cui all’articolo 162, secondo comma, del codice sui diritti di successione, cioè a dire la sanzione applicabile agli OIC stranieri, e le sanzioni previste dall’articolo 133 ter del medesimo codice, ossia le sanzioni applicabili in via generale a tutti gli OIC, differiscono quanto alla loro natura e gravità. Anzitutto, le sanzioni previste dall’articolo 133 ter del codice sui diritti di successione possono essere inflitte unicamente a seguito della condanna di determinate persone per violazione fraudolenta del codice. Per contro, per infliggere la sanzione di cui all’articolo 162, secondo comma, non è necessario l’elemento intenzionale (frode) – risultando sufficiente la negligenza. In secondo luogo, con riguardo alla durata delle sanzioni, l’articolo 133 ter prevede che le sanzioni ivi previste possano essere inflitte, dopo l’emanazione di una sentenza definitiva, soltanto per un periodo compreso tra 3 mesi e 5 anni. Tuttavia, lo stesso non può dirsi in relazione alla durata delle sanzioni che possono essere inflitte ai sensi dell’articolo 162, secondo comma, per la quale non è previsto un limite statutario. Pertanto, un OIC straniero può essere sottoposto al divieto di commercializzare le proprie quote in Belgio per un periodo di tempo indefinito.

67.

È quindi evidente che i due regimi sanzionatori in esame differiscono considerevolmente quanto al comportamento che intendono punire, alla severità e alla durata dei divieti ivi imposti. Ne consegue che la sanzione ai sensi dell’articolo 162, secondo comma, del codice belga sui diritti di successione comporta una disparità di trattamento che è basata unicamente sul luogo di stabilimento, e quindi configura una discriminazione diretta in violazione dell’articolo 49 CE.

68.

Un esame delle disposizioni nazionali belghe alla luce della libera circolazione di capitali, con particolare riferimento alle eccezioni contenute nell’articolo 58 CE, invocato dal governo belga, non porta ad una diversa conclusione.

69.

Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), CE, le disposizioni dell’articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza. Tuttavia, a tenore dell’articolo 58, paragrafo 3, CE, le misure nazionali cui si riferisce tale disposizione non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali. È pur vero che tali misure possono risultare giustificate in base a motivi imperativi di interesse generale, tuttavia, esse non possono andare al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi invocati dallo Stato membro interessato ( 39 ).

70.

A mio giudizio, esistono serie difficoltà affinché una sanzione la cui durata sia potenzialmente illimitata possa soddisfare i requisiti di proporzionalità, in particolare, con riguardo all’elemento della necessità.

71.

Per tali motivi, propongo alla Corte di dichiarare che l’articolo 49 CE osta ad una sanzione come quella prevista dall’articolo 162, secondo comma, del codice belga sui diritti di successione, consistente nell’eventuale divieto giudiziale di commercializzare quote, in futuro, nel territorio di uno Stato membro, che si applica unicamente agli OIC stranieri.

V – Conclusione

72.

Alla luce delle considerazioni svolte supra, suggerisco alla Corte di risolvere nei termini seguenti le questioni sollevate dalla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles):

La direttiva 69/335 del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, non osta al prelievo di un’imposta sugli OIC stabiliti in un altro Stato membro come l’imposta annuale sugli OIC che è oggetto del procedimento principale.

La direttiva 85/611 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, dev’essere interpretata nel senso che non osta all’imposizione di una tassa come l’imposta annuale sugli OIC che sia oggetto del procedimento principale.

L’articolo 56, paragrafo 1, CE non osta ad una legislazione fiscale di uno Stato membro come quella controversa nel procedimento principale, che assoggetti gli OIC residenti e non residenti ad un’imposta annuale applicata agli importi netti sottoscritti nel territorio di tale Stato membro.

L’articolo 49 CE osta ad una sanzione come quella contemplata dall’articolo 162, secondo comma, del codice belga sui diritti di successione, consistente nell’eventuale divieto giudiziale di commercializzare quote, in futuro, nel territorio di uno Stato membro, che si applica unicamente agli OIC stranieri.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25). La direttiva 69/335 è stata abrogata dalla direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46, pag. 11). Tuttavia, ai fini della presente causa, la direttiva 69/335 è la normativa applicabile ratione temporis.

( 3 ) Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo di valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375, pag. 3). Tale direttiva, dopo essere stata modificata più volte, è stata sostituita dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (GU L 257, pag. 186). Di nuovo, ai fini della presente causa è rilevante la direttiva 85/611, che era applicabile all’epoca dei fatti.

( 4 ) Loi portant des dispositions fiscales et financières (Moniteur belge del 26 luglio 1993, pag. 17350).

( 5 ) Loi-programme (Moniteur belge del 31 dicembre 2003, pag. 62160).

( 6 ) Comunemente denominata SICAV (société d’investissement à capital variable).

( 7 ) V. la recente sentenza Pujante Rivera (C‑422/14, EU:C:2015:743, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

( 8 ) Sentenze Haug-Adrion (251/83, EU:C:1984:397, punto 9); Arcaro (C‑168/95, EU:C:1996:363, punto 21); Teckal (C‑107/98, EU:C:1999:562, punto 34), e ČEZ (C‑115/08, EU:C:2009:660, punto 81).

( 9 ) V. sentenza P e S (C‑579/13, EU:C:2015:369). Nelle conclusioni relative a tale causa, l’avvocato generale Szpunar ha dichiarato che sia dalla decisione di rinvio sia dalle osservazioni delle parti del procedimento risultava che a nessuna delle ricorrenti era stata inflitta un’ammenda (C‑579/13, EU:C:2015:39, paragrafo 99).

( 10 ) V., inter alia e per analogia, sentenze X e Y (C‑200/98, EU:C:1999:566, punti 2122); Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 65), e Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 2829).

( 11 ) V., tra le altre, sentenza Mulders (C‑548/11, EU:C:2013:249, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

( 12 ) V., tra le altre, ordinanza Mlamali, (C‑257/13, EU:C:2013:763, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

( 13 ) Sentenza Optiver e a. (C‑22/03, EU:C:2005:143, punto 27).

( 14 ) Chambre des représentants de Belgique, Projet de loi-programme, 2003-2004, 51-0473/001, pag. 157.

( 15 ) Sentenza Nonwoven (C‑4/97, EU:C:1998:507, punto 20).

( 16 ) V. i considerando 2, 3 e 4 della direttiva 85/611.

( 17 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Gruslin (C‑88/13, EU:C:2014:79, paragrafo 4).

( 18 ) V., al riguardo, sentenze Deutsche Grammophon Gesellschaft (78/70, EU:C:1971:59, punto 5); Riseria Geddo (2/73, EU:C:1973:89, punto 4), e ordinanza nella causa Levy e Sebbag (C‑540/11, EU:C:2012:581, punti 2628). V., inoltre, sentenza 3M Italia (C‑417/10, EU:C:2012:184, punti 30 e segg.).

( 19 ) V., tra le altre, sentenza Gilly (C‑336/96, EU:C:1998:221, punto 16), e ordinanza della Corte nella causa Levy e Sebbag (C‑540/11, EU:C:2012:581, punto 27).

( 20 ) V., ad esempio, sentenze Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑35/11, (EU:C:2012:707, punto 90), e Wagner-Raith (C‑560/13, EU:C:2015:347, punto 31).

( 21 ) V., ad esempio, sentenze Dijkman e Dijkman-Lavaleije (C‑233/09, EU:C:2010:397, punto 33), e Fidium Finanz (C‑452/04, EU:C:2006:631, punto 34).

( 22 ) Direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato (abrogata dal Trattato di Amsterdam) (GU L 178, pag. 5).

( 23 ) Sentenza Wagner-Raith (C‑560/13, EU:C:2015:347, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

( 24 ) Sentenze VBV – Vorsorgekasse (C‑39/11, EU:C:2012:327, punto 21), e Wagner‑Raith (C‑560/13, EU:C:2015:347, punto 24).

( 25 ) V. mutatis mutandis, sentenza Wagner-Raith (C‑560/13, EU:C:2015:347, punto 25).

( 26 ) Si potrebbe aggiungere che un’analisi dal punto di vista della libera prestazione dei servizi non porterebbe ad una conclusione diversa, in considerazione dell’uniformità metodologica della valutazione da realizzarsi ai sensi di dette libertà fondamentali. V., in tal senso, sentenza Gebhard (C‑55/94, EU:C:1995:411, punto 37). Per un esame congiunto di provvedimenti nazionali ai sensi degli articoli 21, 45, 49, 56 e 63 TFUE, v. sentenza Libert e a. (C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punti 37 e segg.). V., inoltre, in relazione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, sentenze Columbus Container Services (C‑298/05, EU:C:2007:754, punto 56); Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C‑374/04, EU:C:2006:773, punto 93), e Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 60).

( 27 ) La Commissione si è espressa in merito all’aliquota applicabile ad alcuni OIC in base all’articolo 161 ter, paragrafo 5, rispetto alla quale ha annunciato l’intenzione di avviare un procedimento per inadempimento (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1144_en.htm). Tale disposizione, tuttavia, non è menzionata dal giudice nazionale e quindi rimane esclusa dall’oggetto della presente causa.

( 28 ) V, ad esempio, Adema, R., UCITS and Taxation. Towards Harmonization of the Taxation of UCITS, Kluwer Law International 2009.

( 29 ) V., ad esempio, sentenza Commissione/Ungheria (C‑253/09, EU:C:2011:795, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

( 30 ) Sentenza van Caster (C‑326/12, EU:C:2014:2269, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

( 31 ) Per la giurisprudenza recente, v., ad esempio, sentenze Grünewald (C‑559/13, EU:C:2015:109, punti 2021); Bouanich (C‑375/12, EU:C:2014:138, punti 5556); DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20, punti 4043), e van Caster (C‑326/12, EU:C:2014:2269, punti 3637).

( 32 ) V., ad esempio, sentenza Viacom Outdoor (C‑134/03, EU:C:2005:94, punto 37).

( 33 ) V., ad esempio, sentenze X (C‑686/13, EU:C:2015:375, punti 32 e segg.); Columbus Container Services (C‑298/05, EU:C:2007:754, punti 3940), e Kerckhaert e Morres (C‑513/04, EU:C:2006:713, punto 17 e segg.).

( 34 ) Aristotle’s Nicomachean Ethics. A New Translation, di Bartlett, R. C., e Collins, S. D., (University of Chicago Press, 2011), volume V.3. 1131a20.

( 35 ) Come recentemente sottolineato dall’avvocato generale Wathelet nelle sue conclusioni relative alla causa Timac Agro Deutschland (C‑388/14, EU:C:2015:533, paragrafo 33), i casi in cui la Corte ha statuito che la non comparabilità oggettiva delle rispettive situazioni dei residenti e dei non residenti escludeva la contrarietà alle libertà di circolazione della disparità di trattamento sono rari. V., ad esempio, sentenze Schumacker (C‑279/93, EU:C:1995:31, punto 31); D. (C‑376/03, EU:C:2005:424, punti 31 e segg.), e Truck Center (C‑282/07, EU:C:2008:762, punti 41 e segg.). Tuttavia, ciò non vale in relazione ad altri sistemi d’imposizione che non tengono conto delle differenze oggettive tra i soggetti passivi. V., a tal riguardo, sentenze Commissione/Belgio (C‑250/08, EU:C:2011:793, punti 5758), e Commissione/Ungheria (C‑253/09, EU:C:2011:795, punti 5657).

( 36 ) In tal senso, v., ad esempio, sentenze Kerckhaert e Morres (C‑513/04, EU:C:2006:713, punto 20); Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑157/10, EU:C:2011:813, punto 38), e Damseaux (C‑128/08, EU:C:2009:471, punto 27).

( 37 ) V., ad esempio, sentenze Block (C‑67/08, EU:C:2009:92, punto 31); X (C‑302/12, EU:C:2013:756, punto 29), e Damseaux (C‑128/08, EU:C:2009:471, punti 33 e segg.).

( 38 ) V., ad esempio, sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional (C‑42/07, EU:C:2009:519, punti 48, 5152).

( 39 ) V. sentenza Commissione/Belgio (C‑478/98, EU:C:2000:497, punto 41).