CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 9 giugno 2016 ( 1 )

Causa C‑42/15

Home Credit Slovakia a.s.

contro

Klára Bíróová

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd (Tribunale distrettuale) Dunajská Streda, Slovacchia]

«Tutela dei consumatori — Contratti di credito ai consumatori — Direttiva 2008/48/CE — Significato della locuzione “redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole” — Normativa nazionale che esige che il documento sia “in forma scritta” e firmato — Validità di un contratto di credito al consumatore — Informazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE — Contratto di credito privo delle informazioni obbligatorie ma contenente rinvio ad un documento separato — Sanzioni nazionali per l’assenza delle informazioni obbligatorie — Proporzionalità»

1. 

Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dall’Okresný súd (Tribunale distrettuale) Dunajská Streda (Slovacchia), il giudice del rinvio chiede indicazioni circa l’interpretazione della direttiva 2008/48/CE ( 2 ), che disciplina i contratti di credito ai consumatori. Il giudice nazionale pone talune questioni tra loro correlate, riguardanti la portata dell’armonizzazione realizzata dalla direttiva e i limiti in cui agli Stati membri è fatto divieto, in particolare, di introdurre o mantenere disposizioni relative alle formalità richieste per la conclusione di un contratto di credito. Il giudice del rinvio intende sapere: i) se il requisito che il contratto di credito sia redatto «su supporto cartaceo o su altro supporto durevole» costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione; ii) se tale obbligo implichi che il contratto debba essere parimenti sottoscritto dalle parti e se le informazioni obbligatorie che il creditore deve fornire al debitore debbano essere contenute nello stesso documento sul quale è redatto il contratto di credito; iii) se il creditore debba indicare le date precise in cui devono essere effettuati i pagamenti in forza del contratto e fornire una tabella che indichi l’ammortamento del capitale conseguente al versamento delle rate durante il periodo di validità del prestito, e iv) se risultino proporzionate una serie di sanzioni previste dal diritto nazionale nell’ipotesi in cui creditore abbia omesso di fornire le informazioni obbligatorie.

Diritto dell’Unione

Direttiva 2008/48

2.

La direttiva 2008/48 persegue due obiettivi principali, vale a dire garantire un livello elevato ed equivalente di tutela dei consumatori in modo da assicurare la fiducia di questi ultimi e creare un vero mercato interno. Al fine di raggiungere tali obiettivi, è stato previsto un quadro dell’Unione pienamente armonizzato in una serie di settori fondamentali ( 3 ). Prima della conclusione di un contratto di credito, occorre che i consumatori ricevano informazioni adeguate, che essi possano esaminare, al fine di prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa ( 4 ). Gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali conformi al diritto dell’Unione sugli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito ( 5 ). Il contratto di credito dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e preciso, per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi ( 6 ). Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni interne adottate a norma della direttiva ed assicurarne l’attuazione. Le eventuali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive ( 7 ).

3.

A termini dell’articolo 1, la direttiva 2008/48 persegue l’obiettivo di armonizzare taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.

4.

Ai sensi dell’articolo 2, la direttiva 2008/48 si applica ai contratti di credito, a meno che non siano espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione.

5.

Ai fini della presente fattispecie rilevano le seguenti definizioni di cui all’articolo 3:

«a)

“consumatore”: una persona fisica che, nell’ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

b)

“creditore”: una persona fisica o giuridica che concede o s’impegna a concedere un credito nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale;

c)

“contratto di credito”: un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali;

(…)

m)

“supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

(…)».

6.

Le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito sono contenute nel capo II. L’articolo 5, paragrafo 1, che è inserito in tale capo, enuncia che le informazioni precontrattuali devono essere fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ( 8 ).

7.

L’obbligo di fornire ai consumatori le informazioni su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole è ripetuto anche in una serie di altre disposizioni della direttiva 2008/48 ( 9 ).

8.

L’articolo 10, paragrafo 1, così dispone:

«I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria».

9.

L’articolo 10, paragrafo 2, elenca 22 elementi di informazione che devono figurare nel contratto di credito in modo chiaro e conciso (in prosieguo: le «informazioni obbligatorie»). Tale elenco comprende, in particolare:

«h)

l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

i)

in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa il diritto del consumatore di ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento.

La tabella di ammortamento indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi; la tabella contiene la ripartizione di ciascun rimborso periodico per mostrare l’ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi; qualora il tasso non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati nell’ambito del contratto di credito, la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un’indicazione del fatto che i dati della tabella sono validi solo fino alla modifica successiva del tasso debitore o dei costi aggiuntivi conformemente al contratto di credito;

(…)».

10.

A termini dell’articolo 10, paragrafo 3: «[n]el caso di cui al paragrafo 2, lettera i), il creditore mette a disposizione del consumatore in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito e senza spese un estratto sotto forma di tabella di ammortamento».

11.

L’articolo 22 dispone che, nella misura in cui la direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.

12.

Ai sensi dell’articolo 23, gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva.

Direttiva 97/7/CE

13.

La direttiva 97/7/CE ( 10 ) contiene disposizioni volte a proteggere i consumatori che stipulino contratti a distanza. Ai sensi dell’articolo 4, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere una serie di informazioni ( 11 ). L’articolo 5 della direttiva è intitolato «Conferma scritta delle informazioni». Il paragrafo 1 così recita:

«Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo utile all’atto dell’esecuzione del contratto e al più tardi al momento della consegna per quanto riguarda i beni non destinati ad essere consegnati a terzi, a meno che esse non gli siano già state fornite, per iscritto o sull’altro supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile prima della conclusione del contratto.

(…)» ( 12 ).

Diritto nazionale

14.

Ai sensi del codice civile slovacco ( 13 ), un atto giuridico in forma scritta è valido solo se è firmato da tutte le parti obbligate per effetto dell’atto stesso ( 14 ). Un atto giuridico è invalido se non è compiuto nella forma prescritta dalla legge (o dall’accordo delle parti).

15.

A termini del codice di commercio slovacco ( 15 ), le condizioni generali di contratto predisposte da un’organizzazione possono essere inserite nel contratto di credito anche mediante riferimenti incrociati.

16.

Il contratto di credito al consumo deve possedere forma scritta e ciascuna parte deve riceverne almeno una copia su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ( 16 ). Il contratto di credito al consumo deve contenere, inter alia, l’importo, il numero e le scadenze delle rate per il rimborso del capitale, degli interessi e degli altri oneri e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti con tassi d’interesse diversi sul credito del consumatore ai fini del rimborso ( 17 ). Il consumatore ha il diritto di richiedere un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (se il capitale viene ammortizzato) ( 18 ), in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito ( 19 ).

17.

Se il contratto di credito non è in forma scritta e non contiene le informazioni richieste dalla legge sul credito al consumo, il credito è considerato esente da interessi e spese ( 20 ).

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

18.

Il 29 giugno 2011 la ricorrente nel procedimento principale, la Home Credit Slovakia a.s. (in prosieguo: il «creditore») stipulava un contratto di credito al consumo con la resistente, la sig.ra Klára Bíróová (in prosieguo: il «debitore»), utilizzando un formulario prestampato da completare a mano. Il debitore otteneva un credito di EUR 700 e conveniva di rimborsare un importo totale di EUR 1087,56 in rate mensili di EUR 32,50 ciascuna. Il prestito doveva essere rimborsato in 36 mesi a decorrere dalla concessione del credito.

19.

Il debitore firmava il contratto di credito, confermando di avere ricevuto le condizioni di credito, di averle approvate e di accettare di esserne vincolato. Al contratto di credito erano allegate le «Condizioni dei contratti di credito della società Home Credit Slovakia a.s. — credito in contanti» (in prosieguo: le «condizioni generali di contratto»), contrassegnate con il codice ISH111 nell’angolo superiore di ogni pagina. Con la firma del contratto il debitore confermava di aver ricevuto e approvato le condizioni di contratto, di comprendere tutte le disposizioni ivi contenute e esprimeva la volontà di assumere gli obblighi ivi previsti. Il testo delle condizioni generali di contratto non veniva sottoscritto né dal creditore né dal debitore. Tali condizioni indicano, inter alia, che il consumatore è obbligato a rimborsare debitamente e tempestivamente il credito concesso, con pagamento periodico in base a rate mensili, il cui numero, importo e scadenza vengono precisati nel contratto. Il debitore ha il diritto di richiedere, senza spese, in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto, un estratto del conto sotto forma di tabella di ammortamento, in cui sono indicate le rate da pagare, i termini e le condizioni del loro rimborso, compresa la ripartizione di ogni rata con l’indicazione dell’ammortamento del capitale, degli interessi ed eventualmente anche delle spese supplementari.

20.

Le condizioni di credito non comprendono regole più specifiche in ordine al calcolo degli interessi sul capitale, né disposizioni che specifichino la quota della rata mensile (EUR 32,50) utilizzata per il rimborso degli interessi e delle spese e quella utilizzata per l’ammortamento del capitale prestato.

21.

Il debitore versava in tutto due rate ai sensi del contratto di credito. Il 26 aprile 2012 il creditore chiedeva il rimborso dell’intera somma del credito vantato. In particolare, il creditore chiedeva il pagamento: i) del capitale dovuto; ii) degli interessi; iii) degli interessi moratori, e iv) e delle penali per ritardo. Poiché il debitore non effettuava alcun pagamento, il creditore agiva in giudizio, reclamando il pagamento di EUR 1155,52, oltre interessi moratori da calcolare al tasso giornaliero dello 0,024% sulla somma di EUR 778,34 dall’11 febbraio 2014 sino al saldo del debito insoluto.

22.

Il giudice del rinvio precisa che, ai sensi della normativa nazionale, un contratto di credito al consumo deve essere redatto per iscritto e contenere determinate informazioni, compresi, inter alia, l’importo, il numero e le scadenze delle rate per il rimborso del capitale, degli interessi e degli altri oneri nonché, eventualmente, l’ammortamento ( 21 ). Un contratto di credito che non sia sottoscritto dalle parti non è conforme alle norme nazionali ed è quindi invalido ( 22 ). Nel procedimento principale risulta che tali informazioni (parte delle informazioni obbligatorie) figurano in un documento non firmato che contiene le condizioni generali di contratto. Sorge quindi la questione se il contratto di credito al consumo concluso il 29 giugno 2011 sia valido. In tale contesto, il giudice del rinvio propone una domanda di pronuncia pregiudiziale articolata su sette questioni, che forse sono più facilmente comprensibili se formulate in forma sintetica:

Prima e seconda questione

Come debba essere interpretata la locuzione «su supporto cartaceo o su altro supporto durevole» di cui all’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera m), della direttiva 2008/48/CE. – Se tale locuzione comprenda solo il documento fisico sottoscritto dalle parti del contratto di credito.– Se tale documento debba contenere le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 10, paragrafo 2. – Qualora le informazioni obbligatorie siano inserite in un documento separato, quali le condizioni generali di contratto, non sottoscritto dalle parti del contratto di credito, e quest’ultimo faccia riferimento a tale documento, se tale modalità soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.

In qual misura la direttiva 2008/48 realizzi la piena armonizzazione delle disposizioni relative alle informazioni da inserire nel contratto di credito ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, talché tali disposizioni ostino ad una normativa nazionale la quale: i) esiga l’inserimento delle informazioni obbligatorie in un documento unico, sottoscritto dalle parti del contratto di credito, e ii) non riconosca pieni effetti giuridici al contratto di credito nel caso in cui parte delle informazioni obbligatorie figuri in un documento separato, quali le condizioni generali di contratto.

Terza e quarta questione

Se i termini «periodicità dei pagamenti», di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48 debbano essere interpretati nel senso che il creditore sia tenuto ad indicare nel contratto di credito le scadenze precise delle singole rate, o se, per indicare quando debba essere effettuato ogni pagamento, sia sufficiente inserire un riferimento a parametri oggettivamente identificabili. – Qualora sia corretta quest’ultima interpretazione, se i dati richiesti possano essere inseriti in un documento separato al quale faccia rinvio il contratto di credito, quale le «condizioni generali di contratto», non sottoscritto dalle parti.

Quinta e sesta questione

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), in combinato con la lettera i), della direttiva 2008/48, debba essere interpretato nel senso che non sia necessario che il contratto di credito contenga una tabella di ammortamento per un periodo fisso, qualora il capitale sia rimborsato con il versamento di singole rate, e tali informazioni possano invece essere fornite dal creditore al debitore su richiesta di quest’ultimo. Ovvero se, al contrario, il creditore debba inserire nel contratto di credito una tabella di ammortamento fin dal primo giorno di validità del contratto e se il debitore abbia parimenti il diritto di richiedere una tabella di ammortamento durante il periodo di validità del contratto di credito, in cui sia indicata la ripartizione dei pagamenti a partire dalla data della richiesta. Se i requisiti relativi alle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), siano pienamente armonizzati ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, cosicché gli Stati membri non siano autorizzati ad esigere l’inclusione di una tabella di ammortamento nel contratto di credito.

Settima questione

Qualora il creditore non fornisca le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, se l’imposizione di una sanzione per effetto della quale il credito sia considerato esente da interessi e da spese (e quindi che il debitore sia obbligato a rimborsare soltanto il capitale), risulti proporzionata ai fini degli articoli 1 e 23 della direttiva.

23.

Hanno depositato osservazioni scritte i governi tedesco e slovacco nonché la Commissione europea. All’udienza del 24 febbraio 2016, la Repubblica slovacca e la Commissione hanno presentato osservazioni orali.

Valutazione

Prima e seconda questione – Livello di armonizzazione delle formalità relative alla conclusione di un contratto di credito al consumatore

24.

La tecnica normativa di fornire informazioni ai consumatori è basata sul principio che un consumatore adeguatamente informato si trova in una posizione migliore per scegliere l’offerta di credito più vantaggiosa, intendendo altresì garantire che il consumatore sia consapevole dei suoi diritti ed obblighi in forza del contratto di credito. Perché sia possibile conseguire tali obiettivi, le informazioni fornite non devono essere effimere – bensì devono piuttosto rimanere a disposizione del consumatore a lungo termine.

25.

In tale contesto, la direttiva 2008/48 definisce, all’articolo 3, lettera m), la nozione di «supporto durevole» come «ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate». Manca, tuttavia, una definizione di «supporto cartaceo». Tali termini devono pertanto essere interpretati conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla direttiva 2008/48 ( 23 ).

26.

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, la locuzione «supporto cartaceo» si riferisce al supporto sul quale il contratto di credito viene redatto e consegnato al consumatore. Dai termini «o su altro supporto durevole» deriva implicitamente che per «supporto cartaceo» s’intende una forma particolare di supporto o mezzo durevole attraverso il quale il contratto di credito viene trasmesso al consumatore ai sensi della direttiva 2008/48. Il secondo comma dell’articolo 10, paragrafo 1, dichiara che tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Tale disposizione suggerisce parimenti che l’articolo 10, paragrafo 1, riguarda il supporto sul quale il contratto è reso disponibile al consumatore.

27.

Un contratto di credito redatto su supporto cartaceo possiede le seguenti caratteristiche che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, lettera m), della direttiva 2008/48 (contenente la definizione di «supporto durevole»). Tale supporto consente al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate e assicura che il contenuto del contratto non subisca alterazioni e che l’informazione ivi contenuta sia accessibile per un periodo adeguato. Tali requisiti sono coerenti con l’obiettivo relativo ad un’elevata protezione del consumatore, in particolare poiché garantiscono che il consumatore sia consapevole dei propri diritti ed obblighi in virtù di qualsiasi contratto di credito.

28.

La stessa impostazione è riflessa anche in altre disposizioni della direttiva 2008/48 riguardanti il diritto dei consumatori di ricevere informazioni relative al contratto di credito ( 24 ).

29.

Pertanto, il requisito che il contratto di credito sia redatto su supporto cartaceo ha come corollario che il contratto sia redatto in forma scritta – che coincide con il significato corrente del requisito di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di redigere il contratto di credito in forma cartacea.

30.

Nell’ordinanza di rinvio, il giudice nazionale dichiara (dato questo che è stato confermato dal governo slovacco e dalla Commissione) che, nella versione in lingua slovacca dell’articolo 10, paragrafo 1, l’espressione «supporto cartaceo» è indicata con il termine «písomne», che traduce letteralmente l’espressione inglese «in writing» («per iscritto»). Sembra tuttavia che i termini scelti riflettano il requisito previsto dal diritto nazionale che il documento debba essere firmato dalle parti del contratto, e che non siano strettamente equiparabili all’espressione «su supporto cartaceo» utilizzata in altre versioni linguistiche della direttiva 2008/48 ( 25 ).

31.

Secondo consolidata giurisprudenza, in caso di divergenza fra le varie versioni linguistiche di un testo normativo dell’Unione europea, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte ( 26 ).

32.

Nell’ambito dell’articolo 10, paragrafo 1, la locuzione «su supporto cartaceo o su altro supporto durevole» costituisce una nozione del diritto dell’Unione e deve pertanto essere oggetto di un’interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri. Dai precedenti paragrafi 24 e 26 discende che tale espressione si riferisce al supporto sul quale il contratto di credito viene consegnato al consumatore.

33.

Aggiungo che l’espressione «per iscritto» è stata considerata un sinonimo dei termini «su supporto cartaceo» nel contesto dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sulle vendite a distanza ( 27 ). Nella sentenza Content Services, la Corte ha esaminato la questione se, seguendo la prassi commerciale consistente nel rendere accessibili al consumatore le informazioni richieste dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet, l’impresa interessata risultasse soddisfare il requisito di garantire che il consumatore ricevesse conferma delle informazioni obbligatorie per iscritto. La Corte ha affermato che i termini «per iscritto» costituiscono un’alternativa a un «altro supporto duraturo» ( 28 ).

34.

Pertanto, sebbene la versione in lingua slovacca della direttiva intenda l’obbligo stabilito all’articolo 10, paragrafo 1, nel senso che il contratto di credito debba essere redatto «per iscritto» piuttosto che «su supporto cartaceo», ritengo che tali espressioni si equivalgano ai fini della disposizione in parola.

35.

Il termine «contratto di credito» è definito nell’articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48. Dal tenore letterale del successivo articolo 10, paragrafo 2, si evince che le informazioni ivi contenute devono essere incluse in ogni contratto di credito. Anche se tali informazioni e il contratto di credito non necessariamente devono essere contenuti in un unico documento, nondimeno ogni contratto di credito, per risultare conforme all’articolo 10, paragrafo 1, dev’essere redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

36.

Tale conclusione è rafforzata dall’impianto logico-sistematico della direttiva 2008/48. Le informazioni precontrattuali disciplinate dall’articolo 5 non devono essere inserite nello stesso documento in cui compare l’offerta [articolo 5, paragrafo 1)]. Dette informazioni sono contenute in un apposito documento — le «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» ( 29 ). Pertanto, il fatto di prevedere che le informazioni obbligatorie figurino su un documento separato rispetto a quello contenente lo stesso contratto di credito non è incompatibile con l’impianto normativo della direttiva 2008/48.

37.

Nessuna disposizione dell’articolo 10 indica che il contratto di credito debba essere firmato dalle parti o costituito da un unico documento ( 30 ). La precisazione che l’articolo 10 «si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti [di credito]» letta in combinato disposto con il considerando 30, in cui si dichiara che la direttiva 2008/48 non disciplina gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito, suggerisce che le questioni riguardanti le formalità relative alla conclusione di un contratto non sono contemplate da tale disposizione.

38.

Il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per mantenere o introdurre norme nazionali relative ai contratti di credito costituisce una questione controversa. È difficile individuare con precisione il punto in cui le norme armonizzate escludono tale discrezionalità — eppure è proprio il punto in ordine al quale il giudice del rinvio chiede chiarimenti.

39.

Dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, interpretato alla luce dei considerando 9 e 10, discende che la direttiva realizza la piena armonizzazione dei contratti di credito compresi nel suo ambito di applicazione. Pertanto, gli Stati membri non sono autorizzati a mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle contenute nella direttiva 2008/48 per quanto riguarda gli aspetti che sono armonizzati ( 31 ).

40.

Tuttavia, dall’articolo 1 si evince chiaramente che la direttiva 2008/48 armonizza soltanto taluni aspetti delle disposizioni degli Stati membri in materia di contratti di credito. In assenza di armonizzazione, gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre disposizioni nazionali.

41.

Nel caso in esame è pacifico che il contratto di credito controverso nel procedimento principale ricada nella sfera di applicazione della direttiva 2008/48. È pertanto necessario verificare la portata dell’armonizzazione realizzata dalle norme del diritto dell’Unione.

42.

Dal tenore letterale dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, si deduce che la direttiva 2008/48 armonizza le informazioni da includere nei contratti di credito; tutti e 22 gli elementi elencati in tale articolo devono essere forniti al consumatore nel contratto di credito. La direttiva 2008/48 stabilisce inoltre le modalità con cui devono essere fornite le informazioni elencate dall’articolo 10, paragrafo 2 (su supporto cartaceo o altro supporto durevole) e richiede che le stesse figurino «(…) in modo chiaro e conciso».

43.

Anche se il diritto dell’Unione stabilisce requisiti di forma in altri settori, come nel caso dell’ingiunzione di pagamento europea ( 32 ), gli aspetti formali relativi alla conclusione dei contratti esulano dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/48. Pertanto, le questioni se il contratto di credito debba essere firmato e se le informazioni obbligatorie e le condizioni di concessione del credito debbano essere contenute in un unico documento non rientrano tra gli aspetti armonizzati dalla direttiva 2008/48.

44.

L’esatta posizione adottata dal diritto nazionale slovacco non è del tutto chiara. Da un lato, il codice civile slovacco precisa che un atto giuridico in forma scritta è valido solo se è sottoscritto dalle parti obbligate per effetto dell’atto stesso ( 33 ). Dall’altro, il codice di commercio slovacco sembra consentire che le condizioni generali di contratto di un’organizzazione siano inserite in un contratto di credito quale parte integrante del contratto medesimo, mediante rinvio ( 34 ). La legge sul credito al consumo stabilisce gli elementi che devono figurare in un contratto di credito al consumatore ( 35 ). Tuttavia, la Corte non ha esatta conoscenza di come interagiscano dette disposizioni del diritto nazionale.

45.

Dai fatti descritti nell’ordinanza di rinvio emerge che lo stesso contratto di credito (sottoscritto dal debitore) conteneva taluni elementi delle informazioni obbligatorie specificate dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48. Le condizioni generali di contratto del creditore, che sembra abbiano incluso alcuni degli altri elementi (forse non tutti) delle informazioni obbligatorie, non sono state firmate dal debitore né dal creditore. Non è chiaro se, e in qual misura, il contratto di credito firmato dal debitore abbia richiamato l’attenzione di quest’ultimo, in particolare, sul punto delle condizioni generali di contratto in cui si trovavano gli elementi delle informazioni obbligatorie che non erano stati inclusi nel contratto di credito sottoscritto.

46.

Pertanto, al fine di assistere la Corte nel compito di offrire una guida al giudice nazionale, imposterò il problema nei termini seguenti.

47.

In primo luogo, occorre chiedersi se la direttiva 2008/48 osti a una norma nazionale la quale imponga che tutte le informazioni obbligatorie siano inserite in un unico documento firmato.

48.

Sono del parere che a tale questione si debba dare risposta negativa. Le informazioni obbligatorie sarebbero fornite al consumatore su supporto cartaceo e in forma integrale, quindi in osservanza dei requisiti di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2. L’attenzione del consumatore sarebbe prontamente indirizzata verso tutte le informazioni necessarie affinché lo stesso possa operare una scelta consapevole, perché tali informazioni sarebbero contenute in un unico documento. Tale requisito del diritto nazionale perseguirebbe quindi l’obiettivo della direttiva di garantire un elevato livello di protezione del consumatore e, per quanto posso vedere, non ostacolerebbe l’altro obiettivo della direttiva, consistente nella promozione del mercato unico ( 36 ). Se è pur vero che la direttiva 2008/48 non contiene un obbligo di inserire tutte le informazioni obbligatorie in un unico documento firmato, è altrettanto vero che, d’altro canto, essa non vieta l’applicazione di una modalità di tal genere.

49.

Ciò non significa che gli Stati membri siano completamente liberi di imporre l’espletamento di formalità supplementari per la conclusione di un contratto di credito al consumatore. A titolo di esempio: all’udienza la Corte ha chiesto se sarebbe accettabile esigere che tutti i contratti di credito venissero firmati in presenza di un notaio. Tale soluzione potrebbe indubbiamente migliorare la protezione dei consumatori, ma altererebbe considerevolmente l’equilibrio raggiunto dalla direttiva tra gli obiettivi gemelli di garantire un elevato livello di protezione del consumatore e di promuovere il funzionamento del mercato unico, ai danni, evidentemente, del secondo. Siffatta modalità obbligherebbe entrambe le parti (ma, probabilmente, l’onere ricadrebbe in via principale sul creditore) ad espletare formalità che comporterebbero un notevole aumento delle spese, e potrebbe eventualmente penalizzare i prestatori stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del consumatore. Per tali motivi, riterrei che un requisito di tal genere si collocherebbe al di fuori del margine discrezionale di cui ancora godono gli Stati membri nel formulare i requisiti del diritto nazionale relativi alla conclusione dei contratti di credito.

50.

In secondo luogo, dobbiamo chiederci se la direttiva 2008/48 osti ad una normativa nazionale, la quale consenta che gli elementi delle informazioni obbligatorie siano forniti su supporto cartaceo all’interno delle condizioni generali di contratto, e non nello stesso contratto di credito al consumatore (firmato).

51.

A mio parere, la risposta a tale questione è nuovamente negativa, purché sussistano talune condizioni supplementari. Come nel precedente caso, le informazioni obbligatorie sarebbero fornite al consumatore su supporto cartaceo e in versione integrale (anche se distribuite in due documenti diversi), perciò sempre in conformità dei requisiti di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2. Fin qui tutto bene. Tuttavia, se le informazioni sono divise su due documenti, vi è un rischio evidente che il consumatore non sia realmente messo nella condizione di effettuare una valutazione piena, informata e tempestiva dell’accordo che gli viene proposto, come prevede la direttiva 2008/48.

52.

Ritengo pertanto che debbano sussistere – ossia stabilite dalla normativa nazionale – le seguenti condizioni minime supplementari, affinché tale modalità sia considerata accettabile: i) i documenti separati che complessivamente contengano tutte le informazioni obbligatorie dovrebbero essere forniti al consumatore simultaneamente e prima della conclusione del contratto (in modo tale da permettere al consumatore di valutare la proposta di accordo prima di dare il proprio consenso ad essere vincolato dallo stesso); ii) lo stesso contratto di credito dovrebbe contenere riferimenti chiari e precisi alle appropriate sezioni specifiche delle condizioni generali di contratto del creditore, consentendo quindi al consumatore di identificare esattamente i punti in cui potrà trovare i singoli elementi delle informazioni obbligatorie che non siano stati inclusi nel contratto di credito ( 37 ), iii) dovrebbe essere chiaramente dimostrato che il consumatore abbia effettivamente ricevuto a tempo debito (e in ogni caso prima della conclusione del contratto di credito al consumo) tutte le informazioni obbligatorie.

53.

Spetta al giudice nazionale, quale unico organo giurisdizionale competente a valutare le questioni di fatto e ad interpretare il modo in cui opera il diritto nazionale, stabilire se le norme nazionali siano conformi ai suddetti orientamenti e se, di conseguenza, non siano vietate dalla direttiva 2008/48.

54.

Ritengo pertanto, in conclusione, che i termini «su supporto cartaceo o su altro supporto durevole», di cui all’articolo 10 della direttiva 2008/48, si riferiscano sia alle condizioni del contratto di credito concluso dalle parti sia agli elementi di informazione elencati nell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, che comprendono parti del contratto di credito. Non è obbligatorio ai sensi dell’articolo 10 che il contratto sia firmato dalle parti o che le informazioni elencate dall’articolo 10, paragrafo 2 figurino su un unico documento. La direttiva 2008/48 non osta a una normativa nazionale la quale richieda che tutte le informazioni obbligatorie siano riportate per iscritto in un unico documento firmato dalle parti. È altrettanto compatibile con la direttiva 2008/48 una normativa nazionale che consenta di fornire le informazioni obbligatorie su supporto cartaceo o su altro supporto durevole inserendole nelle condizioni generali di contratto del creditore, piuttosto che nello stesso contratto di credito al consumatore (firmato dalle parti), sempreché siano presenti almeno le seguenti condizioni: i) i documenti separati contenenti le informazioni obbligatorie dovrebbero essere trasmessi al consumatore simultaneamente e prima della conclusione del contratto; ii) il contratto di credito dovrebbe contenere riferimenti chiari e precisi alle informazioni obbligatorie e indicare i punti delle condizioni generali di contratto del creditore in cui tali elementi possono essere trovati, e iii) il creditore dovrebbe essere in grado di dimostrare che ha fornito al consumatore tutte le informazioni obbligatorie prima della conclusione del contratto. Spetta al giudice nazionale valutare se le disposizioni nazionali soddisfino tali condizioni e, di conseguenza, non siano vietate dalla direttiva 2008/48.

Terza e quarta questione – informazioni obbligatorie sulla periodicità dei pagamenti [articolo 10, paragrafo 2, lettera h)]

55.

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48 dispone che «l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare» sono elementi delle informazioni obbligatorie da fornire al consumatore. Tale articolo non indica che il contratto di credito deve specificare ogni scadenza delle rate. Esiste una certa sovrapposizione tra le informazioni da fornire ai consumatori nella fase precontrattuale (articolo 5) e quelle da fornire al momento in cui viene concluso il contratto (articolo 10) ( 38 ). Ciò è coerente con l’obiettivo della protezione del consumatore perseguito dalla direttiva 2008/48. Il consumatore deve poter sapere quando devono essere effettuati i rimborsi del credito. Tuttavia, a condizione che il creditore usi parametri oggettivamente identificabili, tale obiettivo è raggiunto. Un metodo ovvio è riferirsi al calendario e utilizzare una formulazione come quella suggerita dal giudice del rinvio — del tipo «le rate mensili sono dovute entro il 15° giorno di ogni mese di calendario».

56.

L’evoluzione storica della normativa dimostra che l’obbligo di indicare l’importo, il numero e la periodicità o le date dei pagamenti è stato introdotto per la prima volta dalla direttiva 90/88/CEE ( 39 ), che lo ha inserito nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 87/102/CEE ( 40 ). Ai creditori veniva espressamente data l’opzione di specificare il numero e la periodicità dei pagamenti o le date degli stessi. Non ritengo che l’attuale formulazione di tale obbligo abbia introdotto (ex novo) un requisito che impone di precisare le date dei pagamenti.

57.

In conclusione, ritengo quindi che l’espressione «periodicità dei pagamenti», contenuta nell’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48, non comporti l’obbligo del creditore di indicare le date precise in cui deve essere pagata ciascuna rata del contratto di credito.

Quinta e sesta questione – informazioni obbligatorie sulla tabella di ammortamento [articolo 10, paragrafo 2, lettera i)]

58.

In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa, il consumatore ha diritto a ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento. Il giudice del rinvio desidera sapere se anche detta tabella debba essere inclusa nel contratto di credito concluso dalle parti.

59.

Ritengo di no.

60.

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), armonizza determinati aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in ordine al requisito di fornire una tabella di ammortamento e al contenuto di tale tabella. Pertanto le disposizioni che riguardano il momento in cui può essere richiesta la tabella e le informazioni che devono esservi contenute sono completamente armonizzate.

61.

Dal tenore letterale dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), si evince che il consumatore ha il diritto di richiedere una tabella di ammortamento in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito. Se i creditori fossero obbligati a fornire una tabella di ammortamento solo al momento della firma del contratto, i termini «(…) il diritto del consumatore di ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento» perderebbero la propria ragion d’essere e di conseguenza il diritto di cui gode il consumatore sarebbe sensibilmente indebolito. Una tabella di ammortamento fornita all’inizio del periodo di validità di un contratto di credito è poco più che una dichiarazione di intenti su ciò che accadrà in futuro, ma non permette al consumatore di comprendere come procede il rimborso del credito. A tal fine, il consumatore deve richiedere una tabella aggiornata.

62.

Tale interpretazione è confermata dall’articolo 10, paragrafo 3, ai sensi del quale, nel combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), il creditore è obbligato a fornire al debitore una tabella di ammortamento aggiornata su richiesta del medesimo.

63.

Si può pertanto concludere che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che la tabella di ammortamento dev’essere fornita nel caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa e se il consumatore ne abbia fatto richiesta. In mancanza delle dette due condizioni, i creditori non sono tenuti a fornire tali informazioni ai sensi della direttiva 2008/48. Tuttavia, non vedo come una disposizione nazionale, ai sensi della quale una tabella supplementare dev’essere fornita alla firma del contratto di credito, possa compromettere l’uno o l’altro obiettivo della direttiva 2008/48. Pertanto, non ritengo che agli Stati membri sia vietato di introdurre una norma che obblighi i creditori in tal senso.

Settima questione – proporzionalità della sanzione prevista dal diritto nazionale

64.

Con l’ultima questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se l’articolo 11 della legge sul credito al consumo, che sanziona il creditore per aver violato il proprio obbligo di fornire le informazioni elencate dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 (recepita dalla legge sul credito al consumo) prevedendo che il credito sia considerato esente da interessi e da spese ( 41 ) (sicché il debitore dovrà rimborsare unicamente il capitale), risulti conforme al criterio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/48.

65.

La questione è formulata in termini assai generali e astratti, il che è, in certa misura, inevitabile. Il giudice nazionale non ha ancora ricevuto dalla Corte gli orientamenti necessari che gli consentano di accertare se risultino soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10 della direttiva 2008/48 che disciplinano il contenuto di un contratto di credito, come recepite nel diritto nazionale. E, a meno che non sussista una violazione delle disposizioni nazionali che hanno recepito tali condizioni obbligatorie, non è prevista l’applicazione di sanzioni. Nondimeno, è chiaro che tale questione non è né ipotetica né irrilevante ai fini dell’esito del procedimento dinanzi al giudice nazionale. Se quest’ultimo considera che vi sia stata una violazione, egli dovrà applicare una sanzione «efficace, proporzionata e dissuasiva».

66.

L’articolo 23 della direttiva stabilisce che il sistema di sanzioni applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali che specificano le informazioni obbligatorie da inserire nel contratto di credito, deve essere efficace, proporzionato e dissuasivo, e che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’applicazione di tali sanzioni. Entro tali limiti, la scelta delle sanzioni è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri ( 42 ). La Corte ha inoltre dichiarato che la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il principio generale della proporzionalità ( 43 ).

67.

La sanzione descritta dal giudice nazionale ha l’effetto di cancellare completamente il profitto del creditore derivante dall’operazione (o, detto in modo leggermente diverso, obbliga il creditore a rinunciare al guadagno che sarebbe stato altrimenti prodotto dalla somma data in prestito) e lo costringe ad accollarsi tutti gli oneri connessi alla gestione del credito e alla riscossione dei rimborsi del capitale dal debitore. Sembra intuitivamente plausibile che tale sanzione possa essere sia efficace sia dissuasiva.

68.

Che dire sulla proporzionalità di tale sanzione?

69.

A tal riguardo, la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile ( 44 ). Nell’ordinanza di rinvio si indica solamente (conformemente al testo stesso della settima questione) che si tratta di una disposizione del diritto nazionale «secondo cui l’assenza della maggior parte degli elementi del contratto di credito richiesti all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE comporta che il credito concesso è considerato esente da interessi e spese» (il corsivo è mio). Tuttavia, non è chiaro cosa si intenda, in realtà, per la «maggior parte degli elementi», né se la normativa nazionale consideri alcuni tra i 22 elementi delle informazioni obbligatorie elencati dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva più essenziali di altri (sicché la loro omissione è considerata più grave) o quale sia di preciso la soglia (in termini di gravità dell’infrazione) che fa scattare la sanzione.

70.

Suggerisco pertanto che la Corte, in risposta alla settima questione sottopostale, inviti il giudice nazionale a valutare, caso per caso, se gli elementi delle informazioni obbligatorie elencati dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 che siano stati omessi dal contratto di credito al consumatore fossero talmente importanti da mettere a rischio la capacità del consumatore di valutare l’opportunità di realizzare l’operazione creditizia di cui trattasi, al fine di stabilire se una sanzione per effetto della quale il creditore debba rinunciare a tutti gli interessi e sopportare interamente gli oneri connessi al contratto di credito risulti proporzionata, ovvero se sia opportuno applicare una sanzione minore.

Conclusione

71.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, sono del parere che la Corte debba rispondere alle questioni sollevate dall’Okresný súd (Tribunale distrettuale) Dunajská Streda, Slovacchia nei seguenti termini:

i termini «su supporto cartaceo o su altro supporto durevole» di cui all’articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, si riferiscono al supporto sul quale il contratto di credito è redatto e viene consegnato al consumatore. Tali termini riguardano sia le condizioni del contratto di credito concluso dalle parti sia le informazioni elencate nell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, che comprendono parti del contratto di credito. Non è obbligatorio, ai sensi dell’articolo 10, che il contratto sia firmato dalle parti o che le informazioni elencate dall’articolo 10, paragrafo 2, figurino su un unico documento. La direttiva 2008/48 non osta a una normativa nazionale, la quale richieda che tutte le informazioni obbligatorie siano riportate per iscritto in un unico documento firmato dalle parti. È altrettanto compatibile con la direttiva 2008/48 una normativa nazionale che consenta di fornire le informazioni obbligatorie su supporto cartaceo o su altro supporto durevole inserendole all’interno delle condizioni generali di contratto del creditore, piuttosto che nello stesso contratto di credito al consumatore (firmato dalle parti), sempreché sussistano quantomeno le seguenti condizioni: i) i documenti separati contenenti le informazioni obbligatorie dovrebbero essere trasmessi al consumatore simultaneamente e prima della conclusione del contratto; ii) il contratto di credito dovrebbe contenere riferimenti chiari e precisi alle informazioni obbligatorie e indicare i punti delle condizioni generali di contratto del creditore in cui tali elementi possono essere trovati, e iii) il creditore dovrebbe essere in grado di dimostrare che ha fornito al consumatore tutte le informazioni obbligatorie prima della conclusione del contratto. Spetta al giudice nazionale valutare se le disposizioni nazionali soddisfino tali condizioni e, di conseguenza, non siano vietate dalla direttiva 2008/48.

La locuzione «periodicità dei pagamenti», contenuta nell’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48, non implica l’obbligo del creditore di indicare le date precise in cui deve essere pagata ciascuna rata prevista dal contratto di credito.

l’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che una tabella di ammortamento dev’essere fornita nel caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa e se il consumatore ne abbia fatto richiesta. Tuttavia, la direttiva 2008/48 non osta a che gli Stati membri possano obbligare i creditori a fornire una tabella di ammortamento supplementare alla firma del contratto di credito.

Spetta al giudice nazionale valutare, caso per caso, se gli elementi delle informazioni obbligatorie elencati dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 che siano stati omessi dal contratto di credito al consumatore fossero talmente rilevanti da compromettere la capacità del consumatore di valutare l’opportunità di realizzare l’operazione creditizia di cui trattasi, al fine di accertare se una sanzione per effetto della quale il creditore debba rinunciare a tutti gli interessi e sopportare interamente gli oneri connessi al contratto di credito risulti proporzionata, o se ritenga opportuno applicare una sanzione minore.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66) (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»).

( 3 ) Considerando 7, 8, 9 e 10.

( 4 ) Considerando 19.

( 5 ) Considerando 30.

( 6 ) Considerando 31.

( 7 ) Considerando 47.

( 8 ) V., inoltre, l’allegato II, intitolato «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori».

( 9 ) Tali disposizioni riguardano, rispettivamente: i contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto (articoli 6 e 12); il tasso debitore (articolo 11, paragrafo 1); i contratti di credito a durata indeterminata (articolo 13, paragrafi 1 e 2); il diritto di recesso [articolo 14, paragrafo 3, lettera a)]; lo sconfinamento (articolo 18, paragrafi 1 e 2), e determinati obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori [articolo 21, lettera b)].

( 10 ) Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag.19) (in prosieguo: la «direttiva sulle vendite a distanza»). Tale direttiva è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE (GU 2011, L 304, pag. 64).

( 11 ) L’articolo 4 elenca una serie di informazioni che riguardano, in particolare, l’identità del fornitore, le caratteristiche essenziali dei beni e servizi, il prezzo, le spese di consegna, le modalità di pagamento e l’esistenza del diritto di recesso.

( 12 ) L’articolo 7 della direttiva 2011/83 (che ha sostituito e abrogato la direttiva 97/7) stabilisce l’obbligo di fornire le informazioni «(…) su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole».

( 13 ) Občiansky zákonník Zákon č. 40/1964 Zb. (legge n. 40/1964, come successivamente modificata).

( 14 ) Articolo 40, paragrafo 3, del codice civile slovacco.

( 15 ) Obchodný zákonník [legge n. 513/1991 (zákon č. 513/1991 Zb.), come successivamente modificata]. V. articolo 273 del codice di commercio slovacco.

( 16 ) Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 129/2010 sul credito al consumo e altri crediti e prestiti ai consumatori, e che modifica e integra alcune leggi) (in prosieguo: la «legge sul credito al consumo»). V. articolo 9 della legge sul credito al consumo.

( 17 ) Articolo 9, paragrafo 2, lettera k), della legge sul credito al consumo.

( 18 ) A mio avviso, l’«ammortamento» in questo ambito si riferisce alla riduzione del debito attraverso i versamenti periodici delle quote di capitale e degli interessi.

( 19 ) Articolo 9, paragrafo 2, lettera l), della legge sul credito al consumo.

( 20 ) Articolo 11 della legge sul credito al consumo.

( 21 ) V. supra, paragrafi 14 e 15.

( 22 ) V. paragrafo 17 supra.

( 23 ) V. sentenza del 5 luglio 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, punto 32.

( 24 ) V. sopra, paragrafo 7 e nota 9.

( 25 ) Per esempio, nelle versioni in lingua inglese e francese. V., infra, paragrafo 34.

( 26 ) Sentenza del 3 aprile 2008, Endendijk, C‑187/07, EU:C:2008:197, punti da 22 a 24.

( 27 ) V. supra, paragrafo 13.

( 28 ) V. sentenza del 5 luglio 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, punti da 39 a 42. Nella proposta originale dell’11 settembre 2002 [COM(2002) 443 definitivo; GU C 331 E, pag. 200] di quella che è diventata la direttiva 2008/48, la Commissione indica che la definizione di «supporto durevole» è identica a quella utilizzata nella direttiva sulle vendite a distanza (a pag. 5).

( 29 ) Allegato II della direttiva 2008/48.

( 30 ) L’unico riferimento alla firma che compare nella direttiva 2008/48 è contenuto nel considerando 37, e riguarda la firma apposta dal consumatore sui contratti di credito collegati. Tuttavia, il presente rinvio pregiudiziale non concerne tale tipo di contratti e quindi il considerando 37 non è rilevante nel caso di specie.

( 31 ) V. sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 38. Il contratto di credito di cui si discuteva in tale causa non rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48.

( 32 ) V., ad esempio, l’articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1). Il regolamento ha, tra l’altro, l’obiettivo di semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti nelle controversie transfrontaliere relative ai crediti pecuniari non contestati.

( 33 ) V. supra, paragrafo 14.

( 34 ) V. supra, paragrafo 15.

( 35 ) V. supra, paragrafo 16.

( 36 ) Considerando 8 e 9 della direttiva 2008/48.

( 37 ) Una volta Lord Denning ha avuto modo di dichiarare ‑ a proposito di una «condizione generale» di ampia portata, intesa ad escludere la responsabilità civile relativa ai danni per lesioni alla persona, che era affissa in una bacheca all’interno di un parcheggio per autoveicoli e che sarebbe stata «inserita» nel contratto di parcheggio attraverso le poche parole stampate a caratteri minuscoli sul biglietto emesso da una macchina automatica ‑ che tale condizione era «così ampia e così lesiva dei diritti, che il giudice dovrebbe considerare che nessuno possa esserne vincolato, a meno che non sia stata portata all’attenzione dell’interessato nel modo più esplicito possibile (…) Al fine di darne un sufficiente avviso, tale condizione dovrebbe essere stampata con inchiostro rosso e segnalata dall’immagine di una mano di colore rosso che la indica – o da qualcosa di altrettanto eclatante» (sentenza Thornton v Shoe Lane Parking Ltd (C.A.) [1971] 2 Q.B. 163 at 170 C-D per Lord Denning M.R.). Tale massima ha allietato varie generazioni di studenti del diritto inglese. Si tratta parimenti di un’osservazione particolarmente appropriata rispetto alla necessità di garantire che siano portate all’attenzione della parte contraente più debole le clausole più rilevanti cui la stessa sarà vincolata in caso di adesione al contratto.

( 38 ) V. COM(2002) 443 definitivo, pag. 16.

( 39 ) Direttiva del Consiglio del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1990, L 61, pag. 14).

( 40 ) Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48).

( 41 ) L’ordinanza di rinvio non fornisce ‑ e la Corte quindi non conosce ‑ ulteriori dettagli circa la portata di tale disposizione.

( 42 ) Considerando 47; v., inoltre, sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punto 43.

( 43 ) V. sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punto 44 e giurisprudenza ivi citata.

( 44 ) V. sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punto 37.