SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

24 ottobre 2013 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Caducazione del fondamento giuridico della decisione oggetto del procedimento principale — Assenza di pertinenza delle questioni poste — Non luogo a statuire»

Nella causa C‑180/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con decisione del 4 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 2012, nel procedimento

Stoilov i Ko EOOD

contro

Nachalnik na Mitnitsa Stolichna,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 aprile 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per la Stoilov i Ko EOOD, da B. Aleksiev, advokat,

per il Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, da N. Yotsova, D. Yordanova, Y. Yordanova, S. Dimitrova e S. Zlatkov, in qualità di agenti,

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann, D. Roussanov e L. Bouyon, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 luglio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata relativa all’anno 2009, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU L 291, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»), in particolare delle sottovoci 5407 61 30 e 6303 92 10 della medesima, nonché sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 1) (in prosieguo: il «codice doganale»), dei principi del legittimo affidamento e dell’autorità della cosa giudicata, nonché degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Stoilov i Ko ЕООD (in prosieguo: la «Stoilov») e il Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (direttore delle dogane della capitale) in merito alla classificazione tariffaria delle merci, designate quali «materiali per la fabbricazione di tende a rullo», provenienti dalla Cina.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

Il codice doganale

3

Ai sensi dell’articolo 68 del codice doganale, l’amministrazione doganale può procedere, ai fini della verifica delle dichiarazioni da essa accettate nell’ambito della procedura cosiddetta «normale»,:

«a)

ad una verifica documentale riguardante (…) la dichiarazione (...);

b)

alla visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito».

4

L’articolo 71 del codice doganale così recita:

«1.   I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

2.   Quando non si proceda alle verifica della dichiarazione, l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 viene effettuata in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione».

5

A termini dell’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale, «l’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato».

6

L’articolo 232, collocato nella sezione 2, rubricata «Termine e modalità di pagamento dell’importo di dazi», del capitolo 3, del titolo VII, del codice doganale, così dispone:

«1.   Quando l’importo di dazi non è stato pagato nel termine stabilito:

a)

l’autorità doganale si avvale di tutte le possibilità offertele dalle disposizioni in vigore, compresa l’esecuzione coatta, per garantire il pagamento di detto importo.

Secondo la procedura del comitato, possono essere adottate misure particolari nel quadro del regime di transito, in materia di garanzie;

b)

oltre all’importo dei dazi viene riscosso un interesse di mora. Il tasso dell’interesse di mora può essere superiore al tasso dell’interesse di credito. Esso non può essere inferiore a quest’ultimo tasso.

2.   L’autorità doganale può rinunciare a chiedere un interesse di mora (...)».

7

Il successivo articolo 243, collocato nel titolo VIII, intitolato «Diritto di ricorso», così dispone:

«1.   Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall’autorità doganale, concernenti l’applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.

(...)

2.   Il ricorso può essere esperito:

a)

in una prima fase, dinanzi all’autorità doganale (...)

b)

in una seconda fase, dinanzi ad un’istanza indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri».

La NC

8

La prima parte della NC riguarda disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle regole generali, la sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così recita:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.

titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.

a)

qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b)

Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

(…)».

9

La NC è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci elaborato dall’Organizzazione mondiale delle dogane, da cui essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre, mentre solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni peculiari della NC. Nella seconda parte, intitolata «Tabella dei dazi», la NC comprende una classificazione delle merci per sezioni, capitoli, voci e sottovoci.

10

La sezione XI della NC è intitolata «Materie tessili e loro manufatti». La nota 7 di tale sezione così recita:

«In questa sezione, per «confezionati» si intendono:

a)

i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;

b)

i manufatti ottenuti finiti e pronti per l’uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo (“quadrati”) e coperte;

c)

i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;

(…)».

11

Il capitolo 54 della NC, intitolato «Filamenti sintetici o artificiali, lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali», è collocato nella stessa sezione XI, contiene, segnatamente, la voce 5407, relativa ai «[t]essuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404». Tale voce comprende, in particolare, la categoria degli «altri tessuti, contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di poliesteri», la quale comprende a sua volta, in particolare, la sottovoce 5407 61, relativa agli «altri tessuti, contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati». Tale sottovoce include, a suo volta, inter alia, la sottovoce 5407 61 30, rubricata «tinti».

12

Il sottocapitolo I, intitolato «Altri manufatti tessili confezionati», è collocato nella sezione XI, capitolo 63 della NC e comprende, segnatamente, la voce 6303, relativa a «[t]endine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto». Tale voce si articola su due categorie, vale a dire in «a maglia» e «altri». Quest’ultima categoria comprende, in particolare, la sottovoce 6303 92, rubricata «di fibre sintetiche». Tale sottovoce è a sua volta divisa in due sottovoci, 6303 92 10 e 6303 92 90, rubricate, rispettivamente, «di stoffe non tessute» e «altri».

La normativa bulgara

13

L’articolo 34, terzo comma, del codice di procedura amministrativa (Administrativnoprotsesualen kodeks) prevede che l’«amministrazione garantisce alle parti la possibilità di formulare commenti sulle prove raccolte nonché sulle deduzioni formulate entro un termine stabilito non superiore a sette giorni. Le parti possono presentare per iscritto domande e obiezioni».

14

Ai sensi del successivo articolo 35, l’atto amministrativo individuale viene emesso in esito all’accertamento dei fatti e delle circostanze ritenuti pertinenti e dell’esame delle deduzioni ed obiezioni formulate, eventualmente, dai cittadini o dagli enti interessati.

15

A termini dell’articolo 179, paragrafo 1, del codice di procedura civile (Grazhdanski protsesualen kodeks, in prosieguo: la «GPK»), un documento ufficiale, redatto da un funzionario nell’ambito delle proprie funzioni e secondo le forme e le modalità richieste fa fede quanto alle dichiarazioni effettuate in sua presenza e agli atti effettuati dal medesimo ovvero in sua presenza.

16

A termini dell’articolo 297 del GPK, una decisione giudiziale esecutiva è vincolante nei confronti del giudice emittente nonché di qualsiasi altra giurisdizione o amministrazione.

17

Ai sensi del successivo articolo 302, una decisione esecutiva del giudice amministrativo è vincolante nei confronti del giudice civile quanto alla validità ed alla legittimità dell’atto amministrativo.

18

A termini dell’articolo 211, paragrafo 1, della legge doganale (Zakon na mitnitsite, in prosieguo: la «ZM»), qualora l’importo dei dazi non venga versato entro il termine fissato, l’amministrazione doganale può avvalersi di tutte le facoltà concessele dalla legge medesima o di qualsiasi altra disposizione di legge per garantire il pagamento di tali somme, ivi compresa l’adozione di un atto amministrativo di esecuzione.

19

Ai sensi dell’articolo 211a dello ZM, «[l]e decisioni di recupero forzoso di crediti pubblici dello Stato costituiscono atti amministrativi individuali emessi dal direttore delle dogane nel distretto geografico in cui il debito non assolto nei termini è sorto; tali atti accertano l’esigibilità dei debiti doganali e di altri debiti pubblici.

La controversia principale e le questioni pregiudiziali

20

Con dichiarazione in dogana depositata l’8 gennaio 2009, la Stoilov dichiarava «materiali per la fabbricazione di tende a rullo» nella sottovoce 6303 92 10 della NC. Venivano determinati e versati dazi doganali in misura di 7598,56 leva bulgari (BGN) nonché un’imposta sul valore aggiunto in misura di 23544,53 BGN.

21

Ai fini della verifica di tale dichiarazione l’amministrazione doganale effettuava, in data 9 gennaio 2009, un’analisi di campioni in laboratorio, che costituiva oggetto di processo verbale.

22

Alla luce delle risultanze dell’analisi di laboratorio delle dogane, l’amministrazione riteneva che le merci oggetto della dichiarazione de qua non potessero essere classificate nel capitolo 63 della NC. Dall’esame sarebbe risultato che tali merci rispondevano ai requisiti per essere classificate nel capitolo 54 della NC e, precisamente, nella sottovoce 5407 61 30.

23

Ciò premesso, il 27 aprile 2009, il Nachalnik na Mitnitsa Stolichna notificava alla Stoilov una decisione con cui le merci oggetto della dichiarazione in dogana dell’8 gennaio 2009 venivano classificate nella detta sottovoce (in prosieguo: la «decisione di notificazione») con conseguente maggiorazione dell’aliquota dei dazi doganali dal 6,5% all’8% nonché applicazione di un dazio antidumping definitivo del 74,8%, in virtù del regolamento (CE) n. 1487/2005 del Consiglio, del 12 settembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese (GU L 240, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1087 del Consiglio, del 18 settembre 2007 (GU L 246,pag 1).

24

Con tale decisione veniva concesso alla Stoilov un termine di sette giorni ai fini del versamento volontario del debito pubblico di 1211,37 BGN a titolo di dazi doganali, di 82372,82 BGN a titolo di dazi antidumping e di 16716,84 BGN a titolo di imposta sul valore aggiunto.

25

Avverso tale decisione la Stoilov proponeva ricorso amministrativo presso l’amministrazione competente, quindi ricorso giurisdizionale dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (giudice amministrativo di Sofia).

26

Medio tempore, atteso che la Stoilov non aveva provveduto a versare le somme indicate nella decisione di notificazione entro i termini all’uopo fissati, il Nachalnik na Mitnitsa Stolichna emetteva la decisione di recupero forzoso dei crediti dello Stato n. 13 del 7 agosto 2009 (in prosieguo: la «decisione di recupero»).

27

In data 11 settembre 2009, la Stoilov proponeva ricorso amministrativo avverso quest’ultima decisione chiedendo che venisse disposta consulenza tecnica super partes in merito alla classificazione delle merci tassate. In assenza di risposta entro i relativi termini, la Stoilov adiva direttamente, il 7 ottobre 2009, l’Administrativen sad Sofia-grad con ricorso oggetto del procedimento principale.

28

Il 14 ottobre 2009, l’amministrazione di grado superiore, vale a dire il direttore regionale delle dogane, respingeva il ricorso amministrativo proposto l’11 settembre 2009 e negava l’effettuazione della consulenza tecnica richiesta.

29

Con decisione del 30 dicembre 2010, l’Administrativen sad Sofia-grad confermava la decisione di notificazione.

30

Avverso quest’ultima decisione la Stoilov proponeva ricorso per cassazione dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte amministrativa suprema), tuttora pendente dinanzi al medesimo al momento della decisione di rinvio pregiudiziale.

31

A parere dell’Administrativen sad Sofia-grad, le due possibilità di classificazione delle merci oggetto del procedimento principale sono quelle indicate ai capitoli 54 e 63 della NC. Al fine di distinguerle, occorre procedere all’interpretazione della nozione di «prodotto confezionato» ai sensi della nota 7 del capitolo 63 nonché della nozione di «tessuto», di cui alla sottovoce 5407 61 30 della NC.

32

Inoltre, occorrerebbe esaminare se, tenuto conto del trattamento riservato a cinque altre dichiarazioni doganali per merci analoghe a quelle oggetto del procedimento principale, depositate dalla Stoilov sia prima sia dopo la dichiarazione controversa, la società medesima possa avvalersi del principio del legittimo affidamento al fine di ottenere la classificazione delle merci di cui trattasi nel procedimento principale nella voce tariffaria 6303 92 10.

33

Peraltro, tenendo presente che quest’ultima dichiarazione ha dato luogo a due procedimenti nazionali distinti relativi alle stesse questioni di fatto e di diritto, il giudice del rinvio ritiene necessario sottoporre alla Corte la questione relativa all’individuazione dell’atto impugnabile con riguardo all’articolo 243, paragrafo 1, del codice doganale.

34

Occorrerebbe, infine, chiedere l’interpretazione degli articoli 41 e 47 della Carta.

35

Ciò premesso, l’Administrativen sad Sofia-grad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la merce – [vale a dire,] strisce arrotolate di stoffa grezza per la produzione di tende a rullo da interni –, ai fini della classificazione doganale in base alla [NC], debba essere classificata, alla luce delle sue caratteristiche, come “tessuto” [ricompreso nella sottovoce] NC 5407 61 30 o, in considerazione del suo unico impiego – vale a dire la realizzazione di tende a rullo da interni –, [ricompresa nella sottovoce] 6303 92 10, tenendo conto al riguardo:

a)

della nozione di «manufatti confezionati» ai sensi della nota 7 al capitolo 63, [intitolata] “Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci”, della sezione XI, [intitolata] “Materie tessili e loro manufatti”, della [NC], interpretata congiuntamente con il punto 2 [sezione A], lettera a), delle regole della nomenclatura relativa alla nozione di “oggetto incompleto o non finito”, in considerazione della fattispecie di cui alla nota 7 medesima, nonché delle caratteristiche della merce de qua e dell’eventualità che essa venga impiegata per la produzione di un unico prodotto finale;

b)

della questione se la nozione di “tessuto” ai sensi del capitolo 54, sottovoce 5407 61 30 della [NC], ricomprenda anche strisce di stoffa che presentino orli rinforzati sul loro lato verticale, ove l’unico prodotto finale cui siano destinate siano tende a rullo da interni, in considerazione, parimenti, dell’espressa indicazione di detto prodotto finale alla sottovoce 6303 92 10 della [NC].

2)

Se vi sia ragionevole motivo di ritenere che per il richiedente, obbligato in forza dell’immissione della merce, sia sorto un legittimo affidamento sulla classificazione doganale della merce medesima e che, in base all’articolo 71, paragrafo 2, del [codice doganale], nonché in considerazione del principio del legittimo affidamento, debba essere utilizzata la voce tariffaria doganale indicata nella registrazione in dogana qualora, alla luce del contesto di fatto del procedimento principale, sussista, al momento della dichiarazione in dogana la seguente situazione:

a)

in considerazione di una precedente registrazione in dogana di merce identica recante la stesse voce tariffaria, l’amministrazione doganale non abbia proceduto, a seguito di controlli – verbalizzati – sulla merce, estesi anche alla relativa classificazione doganale, ad un’analisi su campioni, giungendo alla conclusione che la merce concordasse con le indicazioni della registrazione; e

b)

non siano stati effettuati controlli successivi a seguito dello svincolo della merce in occasione di altre cinque registrazioni doganali di merce identica recante la stessa voce tariffaria già indicata in precedenza, vale a dire in data anteriore e posteriore a quella del verbale del controllo doganale in cui sia stata accertata la correttezza della voce tariffaria.

3)

Se, in considerazione del rispetto del principio della cosa giudicata, l’articolo 243, paragrafo 1, del [codice doganale] vada interpretato nel senso che contro l’atto emesso ai sensi dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento possa essere proposto ricorso solo qualora detto atto sia stato emanato per mancato tempestivo pagamento, con contestuale fissazione del quantum dei dazi all’importazione, ed esso costituisca, in base al diritto nazionale dello Stato membro, titolo esecutivo ai fini del recupero dei dazi medesimi.

4)

Se l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 47 della [Carta] vadano interpretati nel senso che, laddove la richiesta istruttoria di disporre una perizia super partes, formulata dopo che l’obbligato abbia ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del [codice doganale], non sia stata espressamente esaminata dall’amministrazione doganale né sia stata presa in considerazione nella motivazione di decisioni successive, sussista una lesione irrimediabile del diritto ad una corretta amministrazione e del diritto di difesa nel procedimento amministrativo, vizio insanabile in sede giudiziaria, tenuto conto del fatto che, in considerazione delle circostanze del procedimento principale, l’interessato può dimostrare la fondatezza delle proprie eccezioni in merito alla classificazione doganale della merce solo nel giudizio di primo grado, sottoponendo la questione a un perito super partes».

Sul rinvio pregiudiziale

36

Secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v., in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Meilicke, C-83/91, Racc. pag. I-4871, punto 22, e del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, punto 83).

37

Nell’ambito di tale cooperazione, il giudice nazionale adito è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto delle peculiarità della causa, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posto in grado di emettere la sentenza nonché la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte (v., in tal senso, in particolare le sentenze del 16 luglio 1992, Lourenço Dias, C-343/90, Racc. pag. I-4673, punto 15, e del 21 febbraio 2006, Ritter-Coulais, C-152/03, Racc. pag. I-1711, punto 14).

38

Resta il fatto che spetta alla Corte esaminare, ove necessario, le condizioni in cui viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza e, in particolare, verificare se l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione presenti una relazione con l’effettività e l’oggetto della controversia nel procedimento principale, di modo che la Corte non sia indotta ad esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche (v., segnatamente, in tal senso le sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, Racc. pag. 3045, punti 18 e 21, nonché del 30 settembre 2003, Inspire Art, C-167/01, Racc. pag. I-10155, punto 45). Laddove risulti che la questione posta non è manifestamente pertinente ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarere il non luogo a provvedere (v., segnatamente, le sentenze cit. Lourenço Dias, punto 20, e Ritter-Coulais, punto 15, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

39

Orbene, nella specie, dalle osservazioni scritte presentate alla Corte e dalla risposta del giudice del rinvio alla richiesta di chiarimenti rivolta dalla Corte emerge che, con sentenza del 5 luglio 2012, il Varhoven administrativen sad ha disposto l’annullamento della decisione menzionata al punto 29 supra nonché della decisione di notificazione.

40

Come risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio a tale richiesta di chiarimenti in merito agli effetti dell’annullamento della decisione di notificazione sul procedimento principale e come emerge dal testo di detta sentenza, allegata alla risposta del giudice a quo, il Varhoven administrativen sad ha ritenuto, in particolare, che la classificazione tariffaria accolta dal Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, poi confermata dall’Administrativen sad Sofia-grad, fosse erronea alla luce degli elementi probatori e delle perizie depositati agli atti. A tal riguardo, il Varhoven administrativen sad ha rilevato che gli elementi assunti dall’Administrativen sad Sofia-grad non risultavano fondati né in base alle prove prodotte, né alla luce delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d’ufficio.

41

Nella risposta medesima il giudice del rinvio ha parimenti fatto presente di essere tenuto a garantire il rispetto delle regole procedurali cui è subordinata la legittimità della decisione di recupero, tra cui, in particolare, quella relativa alla notificazione, operata per mezzo della decisione di notificazione, della sussistenza di un «debito non assolto» ai sensi dell’articolo 211a dello ZM.

42

All’udienza dinanzi alla Corte il Nachalnik na Mitnitsa Stolichna ha riconosciuto che, a seguito del suo annullamento disposto dal Varhoven administrativen sad, la decisione di notificazione è tamquam non esset nell’ordinamento bulgaro.

43

Inoltre, alla stessa udienza, la Stoilov ha menzionato una decisione di cessazione di recupero forzoso di crediti pubblici, pronunciata dall’amministrazione competente per l’esecuzione in data 24 settembre 2012. Tale decisione avrebbe disposto la cessazione del procedimento di esecuzione forzata avviato in base alla decisione di recupero. Pur contestandone la validità, il Nachalnik na Mitnitsa Stolichna non ha negato l’esistenza di detta decisione.

44

Ciò premesso, a prescindere dalla questione se abbia o meno posto termine al procedimento di esecuzione forzata avviato per effetto della decisione di recupero, dalle suesposte considerazioni risulta, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 16 delle proprie conclusioni, che il giudice del rinvio non è più chiamato a decidere, ai fini della soluzione della controversia principale, in base alle risposte che la Corte dovesse dare alle questioni pregiudiziali nel caso in cui dovesse rispondervi.

45

Infatti, come affermato dal giudice a quo nella propria risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Corte, la decisione di notificazione è stata annullata in toto dal Varhoven administrativen sad e l’esistenza di detta decisione costituisce, come già rilevato supra al punto 41, una condizione procedurale ai fini dell’adozione della decisione di recupero.

46

Ciò premesso, si deve ritenere che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non verte più su un’interpretazione del diritto dell’Unione rispondente ad una effettiva necessità del giudice del rinvio per poter emanare la propria decisione (v., per analogia, segnatamente, sentenza del 9 ottobre 1997, Grado e Bashir, C‑291/96, Rec. pag. I‑5531, punto 16). Infatti, tale domanda, in assenza di oggetto, non consente di sviluppare gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio possa utilmente utilizzare per poter risolvere, in base a tale diritto, la controversia dinanzi ad esso pendente (in tal senso v., in particolare, sentenza del 16 settembre 1982, Vlaeminck, 132/81, Racc. pag. 2953, punto 13).

47

È ben vero che, nella propria risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Corte in merito agli effetti dell’annullamento della decisione di notificazione sulla controversia nel procedimento principale, il giudice del rinvio ha osservato che l’amministrazione doganale può reiterare decisioni di contenuto identico alle decisioni di notificazione e di recupero. Tuttavia, anche ammesso che ciò si verifichi malgrado la sentenza del 5 luglio 2012 del Varhoven administrativen sad, si deve necessariamente rilevare che rispondere in tali circostanze alle questioni poste si risolverebbe nel formulare un parere su questioni ipotetiche, in contrasto con il compito affidato alla Corte nell’ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 1983, Robards, 149/82, Racc. pag 171, punto 19; Meilicke, cit. supra, punto 25, e del 21 marzo 2002, Cura Anlagen, C-451/99, Racc. pag. I-3193, punto 26).

48

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve necessariamente dichiarare che non occorre rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

Sulle spese

49

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

Non occorre rispondere alle questioni sollevate dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria).

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.