SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 luglio 2013 ( *1 )

«Cittadinanza dell’Unione — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Diritto di libera circolazione e di soggiorno — Sussidio alla formazione concesso al cittadino di uno Stato membro per studi effettuati in un altro Stato membro — Obbligo di residenza nello Stato membro di origine per un periodo minimo di tre anni anteriormente all’inizio degli studi»

Nelle cause riunite C-523/11 e C-585/11,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Hannover (Germania) e dal Verwaltungsgericht Karlsruhe (Germania), con decisioni, rispettivamente, del 5 ottobre e del 16 novembre 2011, pervenute in cancelleria il 13 ottobre e il 24 novembre 2011, nei procedimenti

Laurence Prinz

contro

Region Hannover (C-523/11),

e

Philipp Seeberger

contro

Studentenwerk Heidelberg (C-585/11),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, K. Lenaerts, vice-presidente della Corte, facente funzioni di giudice della Terza Sezione, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 novembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per P. Seeberger, da Y. Popper, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

per il governo danese, da V. Pasternak Jørgensen e C. Thorning, in qualità di agenti;

per il governo greco, da G. Papagianni, in qualità di agente;

per il governo dei Paesi Bassi, da B. Koopman e C. Wissels, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer e G. Eberhard, in qualità di agenti;

per il governo finlandese, da M. Pere e J. Leppo, in qualità di agenti;

per il governo svedese, da A. Falk, C. Stege e U. Persson, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da S. Grünheid, D. Roussanov e V. Kreuschitz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 febbraio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 20 TFUE e 21 TFUE.

2

Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie insorte, da un lato, tra la sig.ra Prinz, cittadina tedesca e la Region Hannover (Regione di Hannover, Ufficio dei sussidi alla formazione) e, dall’altro, tra il sig. Seeberger, parimenti cittadino tedesco, e lo Studentenwerk Heidelberg, Amt für Ausbildungsförderung (Opere universitarie di Heidelberg, Ufficio dei sussidi alla formazione, in prosieguo: lo «Studentenwerk»), in merito al diritto al sussidio alla formazione per studi seguiti in centri di formazione situati in Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania.

Il contesto normativo

3

L’articolo 5 della legge federale sull’incentivazione individuale alla formazione [Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)], come modificata, il 1o gennaio 2008, dalla ventiduesima legge di modifica della legge federale sull’incentivazione individuale alla formazione (BGB1. I, pag. 3254; in prosieguo: il «BAföG»), rubricato «Formazione compiuta all’estero», così recita:

«1.   Per residenza stabile, ai sensi della presente legge, si intende il luogo in cui si trova, non solo temporaneamente, il centro degli interessi della persona, a prescindere dalla volontà di stabilirvisi a titolo permanente; non si considera residenza stabile il soggiorno effettuato unicamente a fini di formazione.

2.   I sussidi alla formazione vengono concessi agli studenti che abbiano la propria residenza stabile nel territorio tedesco e che compiano studi presso un istituto di insegnamento con sede all’estero, a condizione che:

(...)

3)

lo studente o prosegua la formazione in un istituto di insegnamento situato in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera.

(...)».

4

L’articolo 6 del BAföG, intitolato «Sussidio alla formazione per i cittadini tedeschi all’estero», prevede che i cittadini tedeschi, stabilmente residenti in uno Stato straniero e che ivi frequentino un istituto di insegnamento ovvero che, dalla propria residenza, frequentino un istituto di insegnamento situato in uno Stato confinante, possono beneficiare del sussidio alla formazione qualora particolari circostanze del caso specifico lo giustifichino.

5

L’articolo 16 del BAföG, rubricato «Durata del sussidio alla formazione all’estero», così dispone:

«1.   Per una formazione compiuta all’estero ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, punto 1 o quinto comma, il sussidio alla formazione viene versato per una durata massima di un anno (...)

(...)

3.   Nei casi contemplati dall’articolo 5, secondo comma, punti 2 e 3, il beneficio del sussidio alla formazione non è soggetto alle limitazioni temporali previste ai commi 1 e 2; tuttavia, nelle ipotesi previste all’articolo 5, secondo comma, punto 3, il sussidio è concesso soltanto se, all’inizio del soggiorno all’estero, cominciato dopo il 31 dicembre 2007, lo studente ha risieduto stabilmente in Germania almeno negli ultimi tre anni».

I fatti delle controversie principali e le questioni pregiudiziali

Causa C-523/11

6

La sig.ra Prinz, nata nel 1991 in Germania, ha vissuto con la famiglia per dieci anni in Tunisia, ove il padre era dipendente di un’impresa tedesca. Fatto ritorno in Germania nel gennaio del 2007, l’interessata terminava il proprio iter scolastico a Francoforte (Germania), in cui conseguiva il diploma di maturità («Abitur»), nel giugno del 2009. Iniziava quindi gli studi universitari presso l’università Erasmus di Rotterdam (Paesi Bassi) il 1o settembre 2009.

7

In risposta ad una richiesta di sussidio alla formazione per l’anno universitario 2009/2010, presentata dalla sig.ra Prinz il 18 agosto 2009, la Region Hannover concedeva, con decisione 30 aprile 2010, il sussidio per il periodo intercorrente dal settembre 2009 all’agosto 2010.

8

La richiesta di aiuti, presentata dalla sig.ra Prinz per l’anno universitario 2010/2011, veniva per contro respinta con decisione del 4 maggio 2010, sulla base del rilievo che l’interessata, non rispondendo al requisito di residenza prevista dal BaföG, non poteva ottenere il sussidio alla formazione per una durata illimitata, atteso che il suo diritto risultava circoscritto, per effetto dell’articolo 16, terzo comma, della legge medesima, alla durata di un anno.

9

Avverso tale decisione la sig.ra Prinz proponeva ricorso in data 1o giugno 2010. Essa sosteneva di soddisfare la condizione prescritta, avendo risieduto in Germania dal settembre 1993 all’aprile del 1994 e dal gennaio del 2007 all’agosto del 2009, vale a dire per una durata di tre anni e quattro mesi. Essa sosteneva parimenti che il requisito di residenza stabilito dal BAföG era in contrasto con l’articolo 21 TFUE e si richiamava, al riguardo, ai legami esistenti con lo Stato membro interessato, facendo presente di esservi nata, di essere in possesso della nazionalità tedesca, di aver lasciato lo Stato membro medesimo solamente a causa del trasferimento del padre e di aver sempre mantenuto legami con il proprio paese di origine. A parere della sig.ra Prinz, un soggiorno di ulteriori quattro mesi non sarebbe tale da rafforzare detti legami in misura significativa.

10

La Region Hannover sostiene che la durata minima di tre anni prevista dall’articolo 16, terzo comma, del BaföG corrisponde necessariamente ad un periodo senza soluzione di continuità. Detta legge non violerebbe minimamente il diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e di soggiorno, atteso che il diritto dell’Unione non imporrebbe agli Stati membri alcun obbligo di versare, illimitatamente, un aiuto ai propri cittadini.

11

Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di un requisito di residenza come quello oggetto del procedimento principale. A suo parere, al pari del requisito vigente prima dell’entrata in vigore della ventiduesima legge di modifica della legge federale sull’incentivazione individuale alla formazione, vale a dire l’obbligo di aver frequentato un istituto di insegnamento tedesco per almeno un anno, il requisito in discussione nel procedimento principale potrebbe risultare tale da dissuadere un cittadino dell’Unione dall’avviare studi in un altro Stato membro, considerato che, trascorso un anno, non beneficerebbe più del sussidio alla formazione. Ad avviso del giudice medesimo, se è pur vero che può essere legittimo, per uno Stato membro, concedere sussidi alla formazione solamente agli studenti che abbiano dimostrato un certo grado di integrazione nella società dello Stato membro medesimo, il criterio del soggiorno triennale continuativo in Germania, antecedente l’inizio del soggiorno all’estero, non è tale da dimostrare l’esistenza di detta integrazione.

12

Ciò premesso, il Verwaltungsgericht Hannover ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sussista una limitazione al diritto di libertà di circolazione e di soggiorno per i cittadini dell’Unione europea conferito dagli articoli 20 [TFUE] e 21 TFUE, non giustificata dal diritto dell’Unione, qualora ad una cittadina tedesca, che ha la propria residenza permanente nel territorio tedesco e frequenta un istituto d’insegnamento in uno Stato membro dell’Unione europea, sia garantito solamente per un anno il sussidio di studio di cui al [BAföG] per frequentare tale istituto d’insegnamento straniero, poiché all’inizio del soggiorno all’estero la cittadina non aveva da almeno tre anni la propria residenza permanente nel territorio tedesco».

Causa C-585/11

13

Il sig. Seeberger, nato in Germania nel 1983, ha ivi vissuto sino al 1994 con i genitori, anch’essi cittadini tedeschi. Ha frequentato le scuole elementari a Monaco di Baviera (Germania) dal 1989 al 1994, passando quindi al liceo. Dal 1994 al dicembre del 2005 l’interessato ha risieduto con i propri genitori a Maiorca (Spagna), in cui il padre ha esercitato, a titolo di lavoro autonomo, attività di consulente di impresa.

14

Nel gennaio del 2006, i genitori del sig. Seeberger si stabilivano a Colonia (Germania). Il sig. Seeberger, ancorché sia stato iscritto nei registri anagrafici di Monaco di Baviera solamente a decorrere dal 26 ottobre 2009, afferma di essere stato stabilmente residente in Germania dal gennaio del 2006.

15

Nel settembre del 2009, il sig. Seeberger iniziava studi di scienze economiche presso l’università delle Baleari, a Palma di Maiorca (Spagna), presentando, allo Studentenwerk, una richiesta di sussidio per tale formazione.

16

Lo Studentenwerk respingeva la richiesta rilevando il fatto che l’interessato non soddisfacesse il requisito di residenza previsto all’articolo 16, terzo comma, del BAföG ostava alla concessione di detto beneficio, ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, primo periodo, punto 3, della legge medesima.

17

Invocando i propri diritti di libera circolazione quale cittadino dell’Unione, il sig. Seeberger proponeva reclamo avverso tale decisione, reclamo che veniva respinto dallo Studentenwerk con decisione del 14 giugno 2010.

18

Nel conseguente ricorso proposto dinanzi al Verwaltungsgericht Karlsruhe, il sig. Seeberger sosteneva che il requisito di residenza previsto all’articolo 16, terzo comma, del BAföG violava il suo diritto di libera circolazione, obbligandolo o a rinunciare ad una stabile residenza in un altro Stato membro o a trasferire nuovamente la propria stabile residenza in Germania in tempo utile, a pena di pregiudicare la concessione del sussidio alla formazione per gli studi seguiti in Spagna. A tal riguardo, il sig. Seeberger sottolinea che la sua ammissione agli studi superiori è riconosciuta solamente in Spagna e che intende compiere tutti i propri studi in tale Stato membro.

19

Lo Studentenwerk deduce che, considerato che l’obbligo di residenza previsto dal BAföG si applica negli stessi termini nei confronti di tutti i cittadini nazionali, esso può parimenti applicarsi nei confronti dei cittadini dell’Unione provenienti da altri Stati membri che beneficino del diritto di libera circolazione. Tale obbligo concretizzerebbe unicamente il legittimo interesse dello Stato membro che eroga prestazioni sociali a che tali prestazioni, concesse mediante fondi pubblici finanziati con le imposte, siano riservate a categorie di persone che possano dimostrare la sussistenza di un collegamento minimo con lo Stato membro prestatore.

20

Nella propria ordinanza di rinvio pregiudiziale, il Verwaltungsgericht Karlsruhe rileva che il requisito di residenza, oggetto del procedimento principale, non si applica ai sussidi alla formazione seguita in Germania. Il giudice medesimo osserva che tale requisito di residenza, in considerazione degli inconvenienti personali, dei costi supplementari nonché degli eventuali ritardi che ne derivano, può risultare tale da dissuadere i cittadini dell’Unione dal lasciare la Germania al fine di effettuare studi in un altro Stato membro. Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla questione della giustificazione dell’esigenza secondo la quale colui che richiede il sussidio, al momento di avvio degli studi, deve aver stabilito la propria residenza in Germania da almeno tre anni, e si interroga sulla questione se un determinato grado di integrazione nella società dello Stato membro stesso, che quest’ultimo può legittimamente esigere, non debba essere riconosciuto nella specie del procedimento principale, in considerazione del fatto che il richiedente, cittadino tedesco, è cresciuto insieme ai genitori in Germania e ha ivi compiuto il suo iter scolastico sino al passaggio in sesta classe quando, all’età di dodici anni, si è trasferito con la famiglia, essendosi il padre avvalso dei propri diritti riconosciuti dagli articoli 45 TFUE e 49 TFUE. A parere del giudice medesimo, un criterio fondato su una data determinata e sul periodo triennale precedente l’inizio della formazione all’estero, sembra, a priori, scarsamente idoneo a dimostrare l’integrazione voluta.

21

Ciò premesso, il Verwaltungsgericht Karlsruhe, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale che nega la concessione di sussidi alla formazione per il compimento di studi in un altro Stato membro per il solo motivo che lo studente, che si è avvalso del diritto alla libera circolazione, non possiede, alla data di inizio degli studi, la residenza stabile da almeno tre anni nel proprio Stato membro di origine».

Sulle questioni pregiudiziali

22

Con tali questioni, che appare opportuno esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostino alla normativa di uno Stato membro che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un sussidio alla formazione per studi seguiti in un altro Stato membro, ad un requisito unico, come quello previsto dall’articolo 16, terzo comma, del BAföG, che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza sul territorio nazionale, ai sensi della legge medesima, per un periodo minimo di tre anni prima dell’inizio degli studi stessi.

23

Si deve, in limine, ricordare che, in quanto cittadini tedeschi, la sig.ra Prinz e il sig. Seeberger godono, per effetto dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, dello status di cittadini dell’Unione e possono quindi avvalersi dei diritti inerenti a tale status, eventualmente anche nei confronti del proprio Stato membro d’origine (v. sentenze del 26 ottobre 2006, Tas-Hagen e Tas, C-192/05, Racc. pag. I-10451, punto 19, nonché del 23 ottobre 2007, Morgan e Bucher, C-11/06 e C-12/06, Racc. pag. I-9161, punto 22).

24

Come la Corte ha avuto modo più volte di affermare, lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato FUE, indipendentemente dalla loro cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico (sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, Racc. pag. I-6193, punto 31; dell’11 luglio 2002, D’Hoop, C-224/98, Racc. pag. I-6191, punto 28, e del 21 febbraio 2013, L. N., C-46/12, punto 27).

25

Tra le situazioni che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione figurano quelle rientranti nell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, in particolare delle libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quali conferite dall’articolo 21 TFUE (sentenze Tas-Hagen e Tas, cit., punto 22; dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C-76/05, Racc. pag. I-6849, punto 87 e giurisprudenza ivi citata, nonché Morgan e Bucher, cit., punto 23).

26

A tal riguardo, si deve ricordare che, come osservato dal governo tedesco e dalla Commissione, se è pur vero che gli Stati membri sono competenti, ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 1, TFUE, a stabilire i contenuti dell’insegnamento e l’organizzazione dei rispettivi sistemi educativi, essi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e, segnatamente, delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri, quale riconosciuta dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza Morgan e Bucher, cit., punto 24 e la giurisprudenza ivi richiamata).

27

Si deve poi rilevare che una normativa nazionale che svantaggia taluni cittadini di uno Stato per il solo fatto di aver esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE a tutti i cittadini dell’Unione (v. sentenze del 18 luglio 2006, De Cuyper, C-406/04, Racc. pag. I-6947, punto 39; Tas-Hagen e Tas, cit., punto 31, nonché Morgan e Bucher, cit., punto 25).

28

Infatti, le facilitazioni previste dal Trattato in materia di circolazione dei cittadini dell’Unione non potrebbero dispiegare pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dall’avvalersene dagli ostacoli posti al suo soggiorno in un altro Stato membro a causa di una normativa del suo Stato d’origine che lo penalizzi per il solo fatto che egli ne abbia usufruito (v., in tal senso, sentenze D’Hoop, cit., punto 31; del 29 aprile 2004, Pusa, C-224/02, Racc. pag. I-5763, punto 19, nonché Morgan e Bucher, cit., punto 26).

29

Tale considerazione è particolarmente importante nel settore dell’istruzione, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli articoli 6, lettera e), TFUE e 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE, vale a dire, in particolare, favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti (v. sentenze D’Hoop, cit., punto 32; del 7 luglio 2005, Commissione/Austria, C-147/03, Racc. pag. I-5969, punto 44, nonché Morgan e Bucher, cit., punto 27).

30

Conseguentemente, laddove uno Stato membro preveda un sistema di aiuti alla formazione che consenta a studenti di beneficiarne nell’ipotesi in cui compiano studi in un altro Stato membro, esso deve far sì che le modalità di concessione di tali aiuti non creino una limitazione ingiustificata al diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli altri Stati membri sancito dall’articolo 21 TFUE (v. sentenza Morgan e Bucher, cit., punto 28).

31

Si deve necessariamente rilevare che un requisito di residenza triennale ininterrotta, come quello previsto dall’articolo 16, paragrafo 3, del BAföG, sebbene si applichi indistintamente ai cittadini tedeschi e agli altri cittadini dell’Unione, costituisce una restrizione al diritto di libera circolazione di soggiorno di cui godono tutti i cittadini dell’Unione per effetto dell’articolo 21 TFUE.

32

Un requisito di tal genere è tale da dissuadere i cittadini nazionali, quali i ricorrenti nei procedimenti principali, dall’esercizio della loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, tenuto conto dell’incidenza che l’esercizio di tale libertà può avere sul diritto ai sussidi alla formazione.

33

Secondo costante giurisprudenza, une normativa idonea a restringere una libertà fondamentale garantita dal Trattato può essere giustificata, con riferimento al diritto dell’Unione, solo se sia fondata su considerazioni soggettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e sia commisurata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (v. citate sentenze De Cuyper, punto 40; Tas-Hagen e Tas, punto 33, nonché Morgan e Bucher, punto 33). Dalla giurisprudenza della Corte emerge parimenti che una misura è proporzionata quando è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito, ma al contempo non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenze De Cuyper, cit., punto 42; Morgan e Bucher, cit., punto 33, nonché del 13 dicembre 2012, Caves Krier Frères, C-379/11, punto 48 e giurisprudenza citata).

34

Nelle cause in esame, il governo tedesco deduce che il BAföG è fondato su considerazioni oggettive di interesse generale. L’articolo 16, terzo comma, di tale legge, consentirebbe, infatti, di assicurare che il sussidio alla formazione per un iter di studi completo all’estero venga erogato unicamente a studenti che dimostrino la sussistenza di un sufficiente livello di integrazione nella società tedesca. L’esigenza di un livello di integrazione minimo tutelerebbe, in tal modo, il sistema nazionale di sussidi alla formazione per studi all’estero, proteggendo lo Stato prestatore da oneri economici irragionevoli.

35

A parere del governo medesimo, è quindi legittimo sostenere economicamente, per il compimento di un intero iter di studi all’estero, unicamente gli studenti che dimostrino un rapporto di integrazione sufficiente con la Germania, ove tale prova risulta invariabilmente fornita da studenti che soddisfano il requisito di residenza triennale ininterrotta.

36

A tal riguardo, si deve ricordare che è ben vero che la Corte ha riconosciuto che può essere legittimo per uno Stato membro, al fine di evitare che la concessione di aiuti diretti a coprire spese di mantenimento di studenti provenienti da altri Stati membri divenga un onere irragionevole che potrebbe avere conseguenze sul livello globale degli aiuti che possono essere concessi da tale Stato, concedere detti aiuti solo agli studenti che abbiano dimostrato un certo grado di integrazione nella società dello Stato medesimo, e che, laddove sussiste il rischio per lo Stato membro di dover far fronte a oneri irragionevoli, considerazioni analoghe possono applicarsi, in linea di principio, per quanto riguarda la concessione, da parte di uno Stato membro, di aiuti alla formazione agli studenti che intendano seguire studi in altri Stati membri (sentenza Morgan e Bucher, cit., punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata).

37

Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, la prova richiesta da uno Stato membro per poter far valere l’esistenza di un collegamento reale non deve avere carattere troppo esclusivo, previlegiando indebitamente un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra il richiedente e lo Stato membro medesimo, restando escluso qualsiasi altro elemento rappresentativo (v. sentenze D’Hoop, cit., punto 39; del 21 luglio 2011, Stewart, C-503/09, Racc. pag. I-6497, punto 95, e del 4 ottobre 2012, Commissione/Austria, C-75/11, punto 62).

38

Sebbene l’esistenza di un determinato livello di integrazione possa ritenersi comprovata una volta accertato che lo studente abbia soggiornato, per un certo periodo, nello Stato membro in cui chieda il beneficio del sussidio alla formazione, il requisito unico della residenza, come quello oggetto del procedimento principale, rischia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle proprie conclusioni, di escludere dal beneficio del sussidio stesso, gli studenti i quali, pur non avendo risieduto in Germania per un periodo ininterrotto di tre anni immediatamente prima dell’avvio degli studi all’estero, possiedono non di meno sufficienti collegamenti con la società tedesca. Ciò può verificarsi nel caso in cui lo studente possieda la cittadinanza dello stato membro di cui trattasi ed abbia ivi seguito gli studi scolastici per un periodo significativo, ovvero in considerazione di altri fattori, quali, segnatamente, la sua famiglia, la sua occupazione, le sue conoscenze linguistiche o l’esistenza di altri collegamenti di ordine sociale o economico. In tal senso, altre disposizioni della normativa oggetto del procedimento principale consentono, di per sé, di prendere in considerazione fattori distinti dalla residenza del richiedente l’aiuto al fine sia di individuare il centro degli interessi della persona, sia di accertare se sussistano i requisiti necessari per la concessione dell’aiuto nel caso di cittadini nazionali che abbiano stabilito la propria residenza all’estero.

39

Alla luce delle suesposte considerazioni, spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al fine di valutare se gli interessati evidenzino collegamenti sufficienti con la società tedesca idonei a dimostrare la loro integrazione con la medesima.

40

Ne consegue che il requisito unico di residenza triennale ininterrotta, come quello oggetto del procedimento principale, presenta carattere troppo generico ed esclusivo e va al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti e non può essere, conseguentemente, considerato proporzionato.

41

Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un requisito unico, come quello previsto all’articolo 16, terzo comma, del BAföG, che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza, ai sensi di tale legge, sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima dell’inizio degli studi.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali, le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un requisito unico, come quello previsto all’articolo 16, terzo comma, della legge federale sull’incentivazione individuale alla formazione [Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)], come modificata, il 1o gennaio 2008, dalla ventiduesima legge di modifica della legge federale sull’incentivazione individuale alla formazione, che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza, ai sensi di tale legge, sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima dell’inizio degli studi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.