SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 marzo 2012 ( *1 )

«Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Nozione di piani e programmi “previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative” — Applicabilità di tale direttiva ad una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore»

Nella causa C-567/10,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour constitutionnelle (Belgio) con decisione del 25 novembre 2010, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2010, nel procedimento

Inter-Environnement Bruxelles ASBL,

Pétitions-Patrimoine ASBL,

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL

contro

Région de Bruxelles-Capitale,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal, dal sig. L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Inter-Environnement Bruxelles ASBL, la Pétitions-Patrimoine ASBL e l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL, da J. Sambon, avocat;

per il governo belga, da T. Materne, in qualità di agente, assistito da J. Sautois, avocate;

per il governo ceco, da M. Smolek e D. Hadroušek, in qualità di agenti;

per il governo del Regno Unito, da H. Walker, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da P. Oliver e A. Marghelis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposte l’Inter-Environnement Bruxelles ASBL, la Pétitions-Patrimoine ASBL e l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL, associazioni senza scopo di lucro di diritto belga, alla Région de Bruxelles-Capitale (Regione di Bruxelles Capitale; in prosieguo: la «Regione») e che ha per oggetto una domanda di annullamento di talune disposizioni della legge regionale del 14 maggio 2009, che modifica la legge regionale del 13 maggio 2004 recante ratifica del code bruxellois de l’aménagement du territoire (codice di Bruxelles sull’assetto del territorio; Moniteur belge del 27 maggio 2009, pag. 38913; in prosieguo: la «legge del 2009»).

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2001/42

3

Gli obiettivi della direttiva 2001/42 emergono segnatamente dall’articolo 1 della medesima, a tenore del quale:

«[Questa] direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente».

4

I piani e programmi sono definiti dall’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 nei seguenti termini:

«Ai fini [di questa] direttiva:

a)

per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche

che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e

che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;».

5

L’articolo 3 della direttiva 2001/42, che definisce l’ambito di applicazione della stessa, dispone quanto segue:

«1.   I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a)

che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva [85/337/CEE], o

b)

per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva 92/43/CEE.

3.   Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.

4.   Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente.

5.   Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull’ambiente attraverso l’esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all’allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull’ambiente rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(...)».

6

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/42:

«Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma. L’allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo».

7

L’allegato I della direttiva in parola, che menziona le «Informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1», ai fini dell’elaborazione del rapporto ambientale, ha il seguente tenore:

«Le informazioni da fornire ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono:

(...)

b)

aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma;

(...)».

Il diritto nazionale

8

L’articolo 13 del code bruxellois de l’aménagement du territoire, quale modificato dalla legge del 2009 (in prosieguo: il «CoBAT»), che menziona le varie categorie di piani previsti per la Regione, recita:

«Lo sviluppo della Regione (...) viene concepito e l’assetto del suo territorio viene fissato dai seguenti piani:

1.

il piano di sviluppo regionale;

2.

il piano regolatore regionale;

3.

i piani di sviluppo comunali;

4.

il piano regolatore particolareggiato [plan particulier d’affectation du sol (PPAS)]».

9

Per quanto concerne l’adozione dei piani regolatori particolareggiati, l’articolo 40 del CoBAT dispone:

«Ogni comune della Regione adotta piani regolatori particolareggiati, sia di propria iniziativa, sia entro il termine assegnatogli dal Governo».

10

Per quanto riguarda l’abrogazione di tali piani, l’articolo 58 del CoBAT prevede quanto segue:

«Il consiglio comunale può, sia di propria iniziativa, sia su istanza presentata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 51, decidere di abrogare un piano regolatore particolareggiato nel suo complesso o per parte del suo perimetro.

Alle condizioni di cui all’articolo 54 e con decreto motivato, il Governo può decidere l’abrogazione totale o parziale di un piano regolatore particolareggiato.

In tal caso, esso invita il consiglio comunale a procedervi conformemente alla presente sezione e fissa i termini entro i quali il consiglio comunale deve sottoporgli, per approvazione, la decisione relativa all’abrogazione del piano regolatore particolareggiato, all’assoggettamento ad inchiesta pubblica e alla trasmissione del fascicolo completo per l’approvazione della decisione di abrogazione a norma dell’articolo 61.

Qualora il consiglio comunale abbia respinto l’invito del Governo o non abbia rispettato i termini ad esso assegnati, quest’ultimo può sostituirsi ad esso per abrogare il piano regolatore particolareggiato, secondo la procedura prevista nella presente sezione».

11

Inoltre, l’articolo 59 del CoBAT così dispone:

«Il consiglio comunale adotta un progetto di decisione di abrogare un piano regolatore particolareggiato, corredato da un piano del perimetro interessato in caso di abrogazione parziale e da un rapporto che giustifichi l’abrogazione del piano regolatore particolareggiato invece della sua modifica, e lo sottopone ad un’inchiesta pubblica. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 58, ultimo comma, detto rapporto viene elaborato dal Governo.

L’inchiesta pubblica è annunciata sia con manifesti sia con avviso pubblicato nel Moniteur belge nonché in almeno tre giornali in lingua francese e tre giornali in lingua olandese diffusi nella Regione, secondo le modalità stabilite dal Governo.

L’inchiesta pubblica dura trenta giorni. I reclami e le osservazioni sono rivolti al collegio di sindaco e assessori entro detto termine e allegati al verbale di chiusura dell’inchiesta. Quest’ultimo viene redatto dal collegio di sindaco e assessori entro quindici giorni dalla scadenza del termine dell’inchiesta pubblica».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nei loro ricorsi diretti all’annullamento di determinate disposizioni della legge del 2009, le ricorrenti nel procedimento principale hanno dedotto dinanzi alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) un motivo unico, vertente sull’incompatibilità degli articoli 58 e 59 del CoBAT con la direttiva 2001/42, in quanto essi non prevedono la predisposizione di un rapporto ambientale per l’abrogazione totale o parziale di un piano regolatore particolareggiato.

13

Per quanto attiene alla procedura di abrogazione, le ricorrenti nel procedimento principale sostengono dinanzi al giudice nazionale che, sebbene l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 riguardi formalmente soltanto l’adozione e la modifica di piani di assetto del territorio, detta direttiva, al fine di conservare il suo effetto utile, deve essere interpretata nel senso che si applica altresì all’abrogazione di tali piani. Nel caso di specie, l’abrogazione di un piano regolatore particolareggiato muterebbe il contesto in cui vengono rilasciate le licenze urbanistiche e potrebbe modificare l’ambito delle autorizzazioni rilasciate per i progetti futuri.

14

Le ricorrenti nel procedimento principale hanno rilevato, inoltre, che i «piani e programmi» di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva in parola sono in via generale quelli previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali e non soltanto quelli che devono essere obbligatoriamente adottati in forza di tali disposizioni. Esse ritengono che non sarebbe conforme alla finalità e all’effetto utile della direttiva 2001/42 escludere dall’ambito di applicazione di quest’ultima un atto di abrogazione, la cui adozione, benché facoltativa, abbia avuto luogo.

15

Per contro, secondo la Regione, dopo la sua abrogazione, un piano di assetto del territorio non definisce più, in quanto tale, il contesto normativo in cui potrebbe essere autorizzata l’attuazione di progetti per il territorio di cui trattasi. In particolare, in seguito ad un’abrogazione, il piano regolatore particolareggiato non potrebbe più essere considerato piano elaborato per il settore della pianificazione del territorio urbano e rurale ai sensi della direttiva 2001/42. Inoltre, in base al suo articolo 2, lettera a), tale direttiva non sarebbe applicabile agli atti di abrogazione, che, in linea di principio, sono facoltativi.

16

Il giudice del rinvio osserva che le disposizioni relative alla procedura di elaborazione dei piani regolatori particolareggiati, che prevedono un’inchiesta pubblica, la consultazione di varie amministrazioni e organismi nonché l’elaborazione di un rapporto ambientale, non si applicano alla procedura di abrogazione di questi stessi piani.

17

Pur constatando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 non riguarda l’abrogazione dei piani, detto organo giurisdizionale sottolinea come dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva emerga, tuttavia, che una valutazione ambientale deve essere realizzata non soltanto per gli atti nazionali che determinano le norme di pianificazione territoriale, ma anche per quelli che definiscono il quadro in cui l’attuazione di progetti potrà essere autorizzata in futuro. Pertanto, un atto del governo della Regione che si inserisca in un complesso di piani di assetto del territorio dovrebbe essere sottoposto a tale procedura anche quando abbia ad oggetto unicamente l’abrogazione dei piani.

18

Il giudice del rinvio rileva pure che dai lavori preparatori della direttiva 2001/42 emerge che l’articolo 2, lettera a), secondo trattino, di quest’ultima contempla l’applicazione di tale direttiva unicamente per i piani e programmi previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Nel caso di specie, l’articolo 40 del CoBAT sembrerebbe richiedere l’adozione di piani regolatori particolareggiati per ogni comune della Regione. Tuttavia, a tal riguardo sussisterebbe una divergenza di opinioni tra le parti del procedimento principale. Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea la circostanza che, in determinati casi, l’autorità comunale può rifiutare l’elaborazione di un piano regolatore particolareggiato.

19

Tenuto conto delle divergenze in tal modo rilevate nell’interpretazione della direttiva 2001/42, la Cour constitutionnelle ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la definizione di “piani e programmi” di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 (...) debba essere interpretata nel senso che esclude dal campo di applicazione della direttiva medesima una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano, come nel caso di un piano regolatore particolareggiato, ai sensi degli articoli 58-63 del [CoBAT].

2)

Se il termine “previsti” di cui all’articolo 2, lettera a), della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che esclude dalla definizione di “piani e programmi” i piani che sono certamente previsti da disposizioni legislative, ma la cui adozione non è obbligatoria, come i piani regolatori particolareggiati di cui all’articolo 40 del [CoBAT]».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

20

In via preliminare va rilevato che l’obiettivo essenziale della direttiva 2001/42, quale risulta dal suo articolo 1, consiste nel sottoporre a valutazione ambientale, durante la loro elaborazione e prima della loro adozione, i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente (sentenza del 17 giugno 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie, C-105/09 e C-110/09, Racc. pag. I-5611, punto 32).

21

Qualora una siffatta valutazione ambientale sia prescritta dalla direttiva 2001/42, la stessa direttiva stabilisce norme minime concernenti l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dei risultati della valutazione ambientale nonché la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione adottata a seguito della valutazione (sentenza Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie, cit., punto 33).

22

L’articolo 2 della direttiva 2001/42, che enuncia le definizioni alle quali quest’ultima fa riferimento, prevede che la medesima si applichi ai piani e programmi previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo, nonché alle loro modifiche.

23

Il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l’articolo 2, lettera a), della direttiva in parola per quanto riguarda tanto la nozione di atto abrogativo (prima questione) quanto quella di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» (seconda questione).

Sulla seconda questione

24

Con la seconda questione, che va esaminata per prima in quanto attiene alla nozione stessa di piani e programmi, il giudice del rinvio chiede alla Corte se la condizione sancita dall’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, secondo cui i piani e programmi ai quali si riferisce tale disposizione sono quelli «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», debba essere interpretata nel senso che essa può essere applicata a piani e programmi, quali i piani di assetto del territorio in esame nel procedimento principale, che sono previsti dalla normativa nazionale, ma la cui adozione da parte dell’autorità competente non sia obbligatoria.

25

A parere delle ricorrenti nel procedimento principale, una mera interpretazione letterale di tale disposizione, che escluderebbe dall’ambito di applicazione della direttiva 2001/42 i piani e programmi soltanto previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, comporterebbe il duplice rischio di non sottoporre alla procedura di valutazione piani di assetto del territorio che generalmente producono effetti significativi sul territorio interessato e di non garantire un’applicazione uniforme di detta direttiva negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tenuto conto delle differenze esistenti nella formulazione delle norme nazionali in materia.

26

I governi belga, ceco e del Regno Unito ritengono, invece, che non soltanto dal tenore letterale dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, ma anche dai lavori preparatori di quest’ultima emerga che il legislatore dell’Unione non ha inteso assoggettare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, sancita dalla medesima direttiva, gli atti amministrativi e legislativi non prescritti da norme di diritto.

27

Ad avviso della Commissione europea, quando un’autorità è soggetta ad un obbligo legale di elaborare o di adottare un piano o un programma, il criterio della «previsione» ai sensi del summenzionato articolo 2, lettera a), è soddisfatto. Orbene, tale sarebbe a priori il caso dei piani che devono essere adottati dalla Regione.

28

Si deve considerare che non può essere accolta un’interpretazione che porterebbe ad escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2001/42 tutti i piani e programmi, segnatamente quelli riguardanti l’assetto del territorio, la cui adozione sia disciplinata nei vari ordinamenti giuridici nazionali da norme di diritto, per il solo motivo che una tale adozione non avrebbe in ogni caso carattere obbligatorio.

29

Infatti, l’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 invocata dai suddetti governi avrebbe come conseguenza di restringere notevolmente la portata del controllo degli effetti ambientali di piani e programmi volti all’assetto del territorio degli Stati membri istituito da detta direttiva.

30

Di conseguenza, una simile interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, limitando sensibilmente l’ambito di applicazione di quest’ultima, lederebbe in parte l’efficacia di detta direttiva alla luce della sua finalità, consistente nel garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, Valčiukienė e a., C-295/10, Racc. pag. I-8819, punto 42). Tale interpretazione sarebbe dunque in contrasto con l’obiettivo della medesima direttiva, che è quello di porre in essere una procedura di controllo sugli atti idonei ad avere effetti significativi sull’ambiente, i quali definiscono i criteri e le modalità di pianificazione del territorio e riguardano, di norma, una varietà di progetti la cui attuazione è soggetta all’osservanza delle norme e procedure previste da questi stessi atti.

31

Ne consegue che devono essere considerati «previsti» ai sensi e ai fini dell’applicazione della direttiva 2001/42, e pertanto soggetti a valutazione ambientale alle condizioni ivi fissate, i piani e programmi la cui adozione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali, le quali determinano le autorità competenti per adottarli nonché la loro procedura di elaborazione.

32

Da quanto precede discende che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda anche i piani regolatori particolareggiati, come quello oggetto della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

Sulla prima questione

33

Con la prima questione la Cour constitutionnelle chiede se l’abrogazione totale o parziale di un piano o di un programma rientrante nell’ambito della direttiva 2001/42 debba essere sottoposta a valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva.

34

Le ricorrenti nel procedimento principale nonché la Commissione sottolineano che l’abrogazione di un piano regolatore produce effetti sostanziali e giuridici, sicché deve essere considerata come una modifica del suddetto piano rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/42.

35

I governi belga e ceco ritengono, invece, che la direttiva in parola non si applichi all’abrogazione di un piano in quanto, da un lato, essa riguarda solamente gli atti modificativi e, dall’altro, l’abrogazione non comporta nessuna definizione del contesto normativo in cui si inseriscono i progetti di assetto del territorio destinati ad essere realizzati. Il governo del Regno Unito condivide tali osservazioni unicamente per quanto riguarda gli atti di abrogazione totale.

36

Ebbene, si deve anzitutto constatare, come già ha fatto il giudice del rinvio, che la direttiva 2001/42 si riferisce esplicitamente non agli atti di abrogazione, ma unicamente agli atti modificativi di piani e programmi.

37

Tuttavia, in considerazione della finalità della direttiva 2001/42, consistente nel garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, le disposizioni che delimitano l’ambito di applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio.

38

Ora, non è escluso che l’abrogazione, parziale o totale, di un piano o programma possa produrre effetti significativi sull’ambiente, poiché può comportare una modifica della pianificazione prevista sui territori interessati.

39

Pertanto, un atto di abrogazione può produrre effetti significativi sull’ambiente in quanto, come hanno rilevato, da un lato, la Commissione e, dall’altro, l’avvocato generale ai paragrafi 40 e 41 delle sue conclusioni, un tale atto comporta necessariamente una modifica del contesto normativo di riferimento ed altera, di conseguenza, gli effetti ambientali che, eventualmente, erano stati valutati secondo la procedura prevista dalla direttiva 2001/42.

40

A tal proposito va ricordato che, allorquando procedono alla redazione di un rapporto ambientale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva in parola, gli Stati membri devono prendere in considerazione, segnatamente, le informazioni riguardanti «[gli] aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e [la] sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma», in forza dell’allegato I, lettera b), della stessa direttiva. Pertanto, siccome l’abrogazione di un piano o di un programma può modificare lo stato attuale dell’ambiente esaminato in sede di adozione dell’atto da abrogare, essa deve essere presa in considerazione ai fini di un controllo dei suoi eventuali effetti ulteriori sull’ambiente.

41

Ne consegue che, tenuto conto delle caratteristiche e degli effetti degli atti di abrogazione di un tale piano o programma, sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione, e in grado di ledere, in parte, l’efficacia della direttiva 2001/42, considerare esclusi detti atti dall’ambito di applicazione di quest’ultima.

42

Per contro, va evidenziato che, in linea di principio, è diverso il caso se l’atto abrogato si inserisce in una gerarchia di atti di pianificazione territoriale, quando tali atti prevedono norme sufficientemente precise di destinazione dei suoli, sono stati essi stessi oggetto di una valutazione ambientale ed è ragionevolmente possibile ritenere che gli interessi che la direttiva 2001/42 mira a tutelare siano stati presi in adeguata considerazione in tale sede.

43

Dalle considerazioni che precedono si evince che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore, come quella di cui agli articoli 58-63 del CoBAT, rientra in linea di principio nell’ambito di applicazione di detta direttiva, sicché è soggetta alle norme relative alla valutazione ambientale previste da quest’ultima.

Sulle spese

44

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

La nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda anche i piani regolatori particolareggiati, come quello oggetto della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

 

2)

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore, come quella di cui agli articoli 58-63 del code bruxellois de l’aménagement du territoire, quale modificato dalla legge regionale del 14 maggio 2009, rientra in linea di principio nell’ambito di applicazione di detta direttiva, sicché è soggetta alle norme relative alla valutazione ambientale previste da quest’ultima.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.