Causa C‑241/09

Fluxys SA

contro

Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles)

«Rinvio pregiudiziale — Competenza della Corte — Rinuncia parziale agli atti da parte del ricorrente nella causa principale — Mutamento del contesto normativo di riferimento — Risposta della Corte non più necessaria per la soluzione della controversia — Non luogo a provvedere»

Massime della sentenza

Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti

(Art. 267 TFUE)

È indispensabile che la Corte disponga del contesto fattuale e normativo della controversia principale, poiché le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio non servono solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della citata disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio. Pertanto, se la Corte deve potersi rimettere, nella maniera più ampia, all’apprezzamento del giudice nazionale in ordine alla necessità delle questioni sottopostele, essa deve essere posta in grado di esprimere qualsiasi valutazione concernente l’espletamento della propria funzione, particolarmente al fine di verificare, se del caso, come vi è tenuto qualsiasi giudice, la propria competenza.

Nel caso di una questione pregiudiziale d'interpretazione della direttiva 2003/55, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30, sollevata nell'ambito di una controversia concernente l'annullamento di una decisione che stabilisce le tariffe di trasporto del gas in violazione di una legge nazionale, la Corte non si trova più in condizione di statuire sulla questione che le è stata sottoposta, qualora, in seguito alla proposizione della domanda di pronuncia pregiudiziale, da un lato, una siffatta legge sia stata annullata dalla corte costituzionale dello Stato membro interessato e dunque il contesto normativo nazionale nel quale si inscrive la controversia principale non sia più quello descritto dal giudice nazionale nella sua decisione di rinvio e, dall'altro, la ricorrente abbia rinunciato ai propri motivi relativi alla violazione della legge nazionale contestata.

(v. punti 30, 31, 33, 34)







SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 dicembre 2010 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Competenza della Corte – Rinuncia parziale agli atti da parte del ricorrente nella causa principale – Mutamento del contesto normativo di riferimento – Risposta della Corte non più necessaria per la soluzione della controversia – Non luogo a provvedere»

Nel procedimento C‑241/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla cour d’appel di Bruxelles (Belgio), con decisione 29 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2009, nella causa

Fluxys SA

contro

Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalle sig.re C. Toader (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Fluxys SA, dall’avv. R. Gonne, avocat,

–        per la Commission de régulation de l’électricité e du gaz (CREG), dagli avv.ti L. Cornelis e P. de Bandt, avocats,

–        per il governo belga, dalla sig.ra M. Jacobs, in qualità di agente, assistita dall’avv. J.‑F. De Bock, avocat,

–        per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente,

–        per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agente,

–        per la Commissione europea, dalla sig.ra O. Beynet e dal sig. B. Schima, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1, 2 e 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57, e – rettifica – GU 2004, L 16, pag. 75), nonché dell’art. 3 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 settembre 2005, n. 1775, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 289, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fluxys SA (in prosieguo: la «Fluxys»), impresa incaricata della gestione della rete di trasporto del gas naturale in Belgio, e la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica e del gas: in prosieguo: la «CREG») in merito alla decisione recante fissazione delle tariffe per il trasporto del gas destinato alla distribuzione sul mercato nazionale per il periodo 2008/2011, adottata da quest’ultima il 6 giugno 2008.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        L’art. 1, n. 1, della direttiva 2003/55 così recita:

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi».

4        L’art. 2, punto 3, della direttiva 2003/55 definisce, ai fini di quest’ultima, la nozione di «trasporto» nei seguenti termini:

«il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti "upstream", ad esclusione della fornitura».

5        L’art. 18, n. 1, della direttiva 2003/55 così dispone:

«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti [di gas naturale liquefatto], basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o i relativi metodi di calcolo siano approvati prima dell’entrata in vigore dall’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».

6        Il regolamento n. 1775/2005, al suo art. 3, n. 1, precisa quanto segue:

«Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2003/55 (...) devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.

(...)»

 Il diritto nazionale quale emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale

7        In Belgio, la distribuzione del gas naturale è disciplinata dalla legge 12 aprile 1965 sul trasporto di gas e di altri prodotti mediante condotte (Moniteur belge del 7 maggio 1965, pag. 5260). Dalla decisione di rinvio si evince che le disposizioni applicabili alla controversia principale, al momento di tale decisione, erano quelle sancite dalla predetta legge, nella versione modificata dalla legge 10 marzo 2009 recante modifica della legge 12 aprile 1965 sul trasporto di gas e di altri prodotti mediante condotte (Moniteur belge del 31 marzo 2009, pag. 25173; in prosieguo: la «legge sul gas»).

8        L’art. 1, 7°bis, della legge sul gas definisce il «transito» nei seguenti termini:

«L’attività consistente nell’effettuare il trasporto di gas naturale senza distribuzione né fornitura di gas naturale sul territorio belga».

9        L’art. 15/5 quater di tale legge sancisce:

«1. Il gestore rispettivamente della rete di trasporto del gas naturale, il gestore dell’impianto di stoccaggio del gas naturale e il gestore dell’impianto di [gas naturale liquefatto], sottopongono individualmente alla [CREG] una domanda di approvazione delle rispettive tariffe, nonché delle tariffe dei servizi ausiliari. Ciascuno di essi pubblica tali tariffe approvate per le rispettive attività, in conformità ai criteri del presente capitolo.

(...)

4.      I gestori sottopongono alla [CREG] per approvazione una proposta relativa alle retribuzioni e alle tariffe, elaborate in base alla retribuzione complessiva di cui all’art. 15/5bis.

(...)»

10      L’art. 15/5 quinquies, n. 1, della legge in parola enuncia:

«(...) le disposizioni del presente capitolo e il regio decreto 8 giugno 2007 relativo alla metodologia per determinare la retribuzione complessiva comprendente il margine equo, alla struttura tariffaria generale, ai principi di base in materia di tariffe, alle procedure, alla pubblicazione delle tariffe, ai rapporti annuali, alla contabilità, alla disciplina dei costi, alle differenze di retribuzione dei gestori e alla formula oggettiva di indicizzazione di cui alla legge 12 aprile 1965 relativa al trasporto di gas e di altri prodotti mediante condotte, nella versione pubblicata sul Moniteur belge del 29 giugno 2007, sono applicabili alle tariffe di transito del gas naturale e al gestore della rete di trasporto del gas naturale che esercita un’attività di transito, fatte salve le seguenti deroghe:

1°      le tariffe sono applicabili per i periodi di tempo contrattualmente fissati tra il gestore della rete di trasporto e gli utenti di quest’ultima;

2°      al fine di garantire la stabilità del prezzo a termine, il periodo di regolamentazione di cui all’art. 15/5 bis, n. 2, può superare i quattro anni;

3°      il margine equo per il transito è determinato in conformità agli artt. 4‑8 del citato regio decreto 8 giugno 2007, fermo restando che:

a)      il valore iniziale dell’attivo regolamentato di transito al 31 dicembre 2007 è approvato dalla [CREG] su proposta del gestore, tenendo conto di tutti gli impianti di trasporto situati in Belgio e utilizzati per il transito;

b)      il prodotto del coefficiente beta e del premio di rischio, come componente del tasso di rendimento R di cui all’art. 6 del citato regio decreto, è fissato al 7%;

(...)».

11      L’art. 15/19 della legge sul gas dispone che i contratti conclusi anteriormente al 1° luglio 2004, a norma dell’art. 3, primo comma, della direttiva del Consiglio 31 maggio 1991, 91/296/CEE, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU L 147, pag. 37) (in prosieguo: i «contratti storici») rimangono validi e continuano ad essere applicati conformemente alle disposizioni di predetta direttiva.

 Causa principale e questione pregiudiziale

12      Nel 2007, conformemente all’art. 15/5 quater della legge sul gas, la Fluxys ha sottoposto all’approvazione della CREG proposte tariffarie relative, da un lato, alle attività di trasporto del gas destinato alla distribuzione in un altro Stato (in prosieguo: il «transito») e, dall’altro, alle attività di trasporto del gas destinato alla distribuzione in Belgio (in prosieguo: la «trasmissione») e di stoccaggio, il tutto in relazione al periodo 2008/2011.

13      Per quanto riguarda le proposte tariffarie relative alle attività di transito, la CREG ha adottato due decisioni, rispettivamente in data 15 maggio e 6 giugno 2008. Con sentenza della cour d’appel di Bruxelles 10 novembre 2008, l’efficacia di tali decisioni è stata sospesa a causa del loro carattere prima facie illegale.

14      Per quanto concerne le proposte tariffarie della Fluxys relative alle attività di trasmissione e di stoccaggio, la CREG ha rifiutato di approvarle e, con decisione 19 dicembre 2007, ha determinato essa stessa tariffe provvisorie, ordinando inoltre a suddetta impresa di presentare un nuovo bilancio contenente nuove proposte tariffarie. In seguito alla presentazione di tali proposte, il 6 giugno 2008, la CREG ha adottato una nuova decisione con cui ha fissato le tariffe provvisorie per le attività di trasmissione e di stoccaggio. In tale decisione essa ha indicato che, in base agli elementi forniti dalla Fluxys, essa non era in grado di stabilire la ripartizione dei costi tra le varie attività di trasporto svolte dalla medesima e di avere quindi effettuato un nuovo calcolo ridistribuendo i costi tra tali attività. In base a suddetto calcolo, la CREG ha deciso di fissare, per l’attività di trasmissione, tariffe inferiori a quelle proposte dalla summenzionata società.

15      Contestando il metodo applicato dalla CREG per la fissazione delle tariffe di trasmissione e di stoccaggio, in data 27 giugno 2008, la Fluxys ha intentato un’azione dinanzi alla cour d’appel di Bruxelles al fine di ottenere la sospensione e l’annullamento di suddetta decisione 6 giugno 2008 relativa a tali tariffe. Essa ha dedotto che la CREG aveva erroneamente provveduto alla ridistribuzione di una parte dei costi operativi dall’attività di trasmissione a quella di transito. La Fluxys ha segnatamente sostenuto che la CREG non aveva osservato la legge sul gas, la quale stabilisce norme per il calcolo delle tariffe distinte per le attività di transito, da un lato, e per quelle di trasmissione e di stoccaggio, dall’altro, applicando le stesse norme per tutte le attività sopra citate.

16      Nella controversia principale, la CREG ha rilevato, tra l’altro, che la normativa dell’Unione europea, in particolare la direttiva 2003/55, osta ad una disciplina nazionale come quella in vigore nell’ordinamento belga, che stabilisce un metodo di tariffazione distinto per i vari tipi di trasporto di gas naturale.

17      Nella decisione di rinvio, la cour d’appel di Bruxelles sottolinea che la soluzione della controversia è connessa all’esame della normativa belga, in particolare dell’art. 15/5 quinquies della legge sul gas, quale modificato dalla legge sul gas del 2009, dal quale emerge che il metodo di fissazione delle tariffe delle attività di transito è diverso da quello applicabile per la determinazione delle tariffe delle altre attività di trasporto di gas naturale. Ai sensi di tale normativa, per la fissazione delle tariffe delle attività di transito, non possono essere presi in considerazione i costi inerenti alla gestione della rete per il complesso delle attività del gestore. Tenuto conto di quanto precede, il giudice del rinvio ha sospeso la decisione della CREG 6 giugno 2008.

18      In tale contesto, la Cour d’appel di Bruxelles ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 1, 2 e 18 della direttiva [2003/55] e l’art. 3 del regolamento [n. 1775/2005] ostino a che talune legislazioni nazionali creino un sistema tariffario specifico per l’attività di transito, in deroga alle norme che regolano l’attività di trasporto, distinguendo – in seno a detta attività di trasporto – tra “trasmissione” e “transito”».

 Procedimento dinanzi alla Corte

19      Con lettera 7 aprile 2010, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 aprile seguente, i rappresentanti della Fluxys hanno informato la Corte che «[era] stato raggiunto un accordo con la CREG (…) in merito all’applicazione di un regime tariffario che non poggia più su una distinzione tra il trasporto a fini nazionali e il transito, bensì rispecchia, in base alla stessa metodologia, i costi dei servizi forniti per ciascuna attività e ad essa specifici». Tale lettera menzionava altresì il fatto che «come previsto in tale accordo, la Fluxys ha rinunciato a tutti i motivi dedotti dinanzi alla cour d’appel di Bruxelles avverso le decisioni della CREG, compresi quelli legati alla distinzione [tra] transito e trasporto nazionale», ad eccezione di un unico motivo relativo ai contratti storici che beneficiano di una deroga.

20      In seguito a tale lettera, la Corte ha chiesto al giudice del rinvio di indicarle le conseguenze di tale rinuncia per quanto riguarda il procedimento pregiudiziale.

21      Con lettera pervenuta in cancelleria della Corte il 17 maggio 2010, la cour d’appel di Bruxelles ha comunicato che avrebbe mantenuto la domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto, nonostante la rinuncia parziale agli atti da parte della Fluxys, la decisione della CREG 6 giugno 2008 non era stata ritirata e la «Fluxys mantiene ferma la sua domanda di annullamento» di tale decisione per quanto riguarda i motivi di ricorso diversi da quelli ritirati, che vertono sull’inosservanza delle norme della legge sul gas relative al metodo di calcolo delle tariffe. Inoltre, essa ha informato la Corte che, in forza dell’art. 825 del codice di procedura belga, la validità della rinuncia parziale agli atti da parte della Fluxys «è subordinata alla relativa accettazione della parte avversa» e che, nell’ambito del procedimento principale, la CREG non aveva accettato tale rinuncia. Infine, essa ha aggiunto che «trattandosi [di una] materia di ordine pubblico», essa esercitava una giurisdizione piena, sicché non era tenuta a statuire unicamente in base ai motivi dedotti dalle parti.

22      Con lettera pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° giugno 2010, il governo belga ha informato la Corte che, in seguito ad una lettera di diffida inviata dalla Commissione europea a norma dell’art. 258 TFUE ed avente ad oggetto la legge sul gas, quest’ultima è stata modificata con legge 29 aprile 2010, recante modifica della legge 12 aprile 1965 sul trasporto di gas e di altri prodotti mediante condotte, per quanto attiene alle tariffe di transito (Moniteur belge del 21 maggio 2010, pag. 31397).

23      Dal fascicolo presentato alla Corte emerge anche che, con sentenza 8 luglio 2010, la Cour constitutionnelle ha annullato ex tunc la summenzionata legge 10 marzo 2009, segnatamente a causa della sua contrarietà con la direttiva 2003/55 e con il regolamento n. 1775/2005.

 Sulla domanda di riapertura della fase orale

24      Con lettera 17 novembre 2010, la CREG ha chiesto la riapertura della fase orale deducendo sostanzialmente che «la questione della validità nonché dell’applicazione temporale dell’eccezione relativa ai contratti [storici], di cui all’art. 32, n. 1, della direttiva gas» va discussa in contraddittorio poiché, nelle sue conclusioni, l’avvocato generale si è fondato su elementi e considerazioni che sarebbero del tutto nuovi e in ordine ai quali la CREG non avrebbe potuto presentare osservazioni.

25      A tal proposito, va ricordato che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del proprio regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente informata ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., in particolare, sentenza 8 settembre 2009, causa C‑42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, Racc. pag. I‑7633, punto 31, nonché giurisprudenza ivi citata).

26      Per contro, lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il suo regolamento di procedura non prevedono la possibilità per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v. sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 32).

27      La Corte ritiene, dopo aver sentito l’avvocato generale, che non essendo più necessario risolvere la questione pregiudiziale, occorra respingere la domanda di riapertura della fase orale.

 Sul rinvio pregiudiziale

28      Dalla giurisprudenza della Corte si evince che spetta ai soli giudici nazionali, che sono investiti della controversia e che devono assumere la responsabilità dell’emananda decisione giudiziale, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la loro sentenza quanto la rilevanza delle questioni che essi sottopongono alla Corte (v., in particolare, sentenza 15 giugno 1995, cause riunite da C‑422/93 a C‑424/93, Zabala Erasun e a., Racc. pag. I‑1567, punto 14).

29      Tuttavia, esercitando tale potere di valutazione, il giudice nazionale adempie, in collaborazione con la Corte, ad una funzione loro attribuita congiuntamente al fine di garantire la legalità nell’applicazione e nell’interpretazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i problemi che possono derivare dall’esercizio, da parte del giudice nazionale, del suo potere di valutazione nonché i rapporti che egli ha con la Corte nell’ambito dell’art. 267 TFUE sono esclusivamente disciplinati dalle norme del diritto dell’Unione (v. sentenza Zabala Erasun e a., cit., punto 15).

30      A tal riguardo, è indispensabile che la Corte disponga del contesto fattuale e normativo della controversia principale, poiché le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio non servono solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri nonché agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della citata disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v. sentenza 1° aprile 1982, cause riunite 141/81‑143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 6, nonché ordinanza 28 giugno 2000, causa C‑116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I‑4979, punto 14).

31      Pertanto, se la Corte deve potersi rimettere, nella maniera più ampia, all’apprezzamento del giudice nazionale in ordine alla necessità delle questioni sottopostele, essa deve essere posta in grado di esprimere qualsiasi valutazione concernente l’espletamento della propria funzione, particolarmente al fine di verificare, se del caso, come vi è tenuto qualsiasi giudice, la propria competenza (sentenza Zabala Erasun e a., cit., punto 16).

32      Nella specie, dalle lettere pervenute alla Corte dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, da una parte, la Fluxys ha rinunciato ai motivi dedotti dinanzi al giudice del rinvio vertenti sull’illegittimità del metodo di fissazione delle tariffe applicato dalla CREG nella decisione impugnata dinanzi al giudice del rinvio e che essa persegue ormai l’annullamento delle decisioni impugnate dinanzi alla cour d’appel di Bruxelles solamente per quanto attiene ai contratti storici che godono di un’esenzione ai sensi dell’art. 32, n. 1, della direttiva 2003/55. D’altra parte, in seguito alla sentenza della Cour constitutionnelle 8 luglio 2010, la normativa nazionale applicabile dal giudice del rinvio non è più quella presa in considerazione nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale.

33      Ciò posto, la Corte non può fare altro che constatare, da un lato, che il contesto normativo nazionale in cui si inscrive la controversia principale non è più quello descritto dalla cour d’appel di Bruxelles nella sua decisione di rinvio, quando invece, secondo tale giudice, le norme nazionali di nuovo applicabili in seguito alla summenzionata sentenza della Cour constitutionnelle solleverebbero la stessa questione, quanto alla loro compatibilità con il diritto dell’Unione, di quelle che sono state annullate con suddetta sentenza e, dall’altro, che la ricorrente nella causa principale non fa più valere una violazione, da parte della CREG, dell’art. 15/5 quinquies della legge sul gas.

34      Ne deriva che, tenuto conto dell’evoluzione della controversia dinanzi al giudice del rinvio, tanto dal punto di vista processuale che da quello del diritto applicabile, la Corte non si trova più in condizione di statuire sulla questione che le è stata sottoposta.

 Sulle spese

35      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Non occorre più risolvere la questione pregiudiziale sollevata nel procedimento C‑241/09.

Firme


* Lingua processuale: il francese.