SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

3 luglio 2008 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato — Assenza di valutazione dell’impatto ambientale di progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE — Regolarizzazione a posteriori»

Nella causa C-215/06,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto l’11 maggio 2006,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re D. Recchia e D. Lawunmi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Connolly, SC, e dal sig. G. Simons, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, J. Makarczyk (relatore), P. Kūris e J.-C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 febbraio 2008,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:

non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che, prima di essere eseguiti in tutto o in parte, i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d’impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e

non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l’esecuzione dei lavori fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337,

l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

2

Con il suo ricorso, la Commissione intende far constatare l’inadempimento dell’Irlanda agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 85/337, sia nella sua versione iniziale, sia nella versione risultante dalle modifiche intervenute con la direttiva 97/11.

La direttiva 85/337

3

L’art. 1, nn. 2 e 3, della direttiva 85/337 è così formulato:

«2.   Ai sensi della presente direttiva si intende per:

 

progetto:

la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

 

committente:

 

il richiedente dell’autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto;

 

autorizzazione:

 

decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.

3.   L’autorità o le autorità competenti sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva».

4

Ai sensi dell’art. 2, nn. 1-3, primo comma, della direttiva 85/337:

«1.   Gli [S]tati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

Detti progetti sono definiti nell’art. 4.

2.   La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva».

5

L’art. 3 della direttiva 85/337 così dispone:

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

l’uomo, la fauna e la flora;

il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

l’interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;

i beni materiali ed il patrimonio culturale».

6

L’art. 4 della suddetta direttiva è così formulato:

«1.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.

2.   I progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

A tal fine, gli Stati membri possono, tra l’altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».

7

Ai sensi dell’art. 5 della direttiva 85/337:

«1.   Nel caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono formare oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell’allegato III, qualora:

a)

gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d’un progetto specifico o d’un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

b)

gli Stati membri ritengano che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l’altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

2.   Le informazioni che il committente deve fornire conformemente al paragrafo 1 comportano almeno:

una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, progettazione e dimensioni;

una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;

i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente;

una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al primo, secondo e terzo trattino.

3.   Gli Stati membri, qualora lo reputino necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni appropriate di cui dispongono».

8

L’art. 6 della direttiva 85/337 è così formulato:

«1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Gli Stati membri designano a tal fine le autorità da consultare, in generale o caso per caso, all’atto della presentazione delle domande di autorizzazione. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri vigilano affinché:

qualsiasi domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico;

al pubblico interessato sia data la possibilità di esprimere il parere prima dell’avvio del progetto».

9

L’art. 7 della direttiva 85/337 dispone:

«Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere un impatto importante sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio si intende realizzare il progetto trasmette le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5 all’altro Stato membro e contemporaneamente le mette a disposizione dei propri cittadini. Dette informazioni costituiscono la base per qualsiasi consultazione che si renda necessaria nell’ambito delle relazioni bilaterali tra i due Stati membri su un piano di reciprocità e di parità».

10

Ai sensi dell’art. 8 della direttiva 85/337:

«Le informazioni raccolte in conformità degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere prese in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione».

11

L’art. 9 della suddetta direttiva è formulato nei termini seguenti:

«In caso di decisione, la o le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico interessato:

il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano;

i motivi e le considerazioni su cui la decisione si fonda, ove ciò sia previsto dalla legislazione degli Stati membri.

Le modalità di informazione sono definite dagli Stati membri.

Un altro Stato membro che sia stato informato conformemente all’articolo 7 è informato anche della decisione in causa».

12

L’art. 10 della suddetta direttiva prevede quanto segue:

«Le disposizioni della presente direttiva fanno salvo l’obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di segreto industriale e commerciale, nonché in materia di tutela dell’interesse pubblico.

In caso di applicazione dell’articolo 7, l’inoltro d’informazioni ad un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto».

13

L’allegato II della direttiva 85/337 elenca i progetti di cui all’art. 4, n. 2, di tale direttiva, ossia quelli per i quali la valutazione d’impatto ambientale è necessaria soltanto qualora gli Stati membri ritengano che le caratteristiche dei progetti stessi lo richiedano. Sono pertanto indicati, al punto 2, lett. a), di tale allegato, i progetti di estrazione di torba e, al medesimo punto 2, lett. c), i progetti di estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa.

14

Al punto 10, lett. d), del suddetto allegato figurano in particolare i progetti di costruzione di strade.

La direttiva 97/11

15

L’art. 3 della direttiva 97/11 è così formulato:

«1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 14 marzo 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(…)

2.   Per le domande di autorizzazione sottoposte all’autorità competente anteriormente allo scadere del termine fissato al paragrafo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria».

La direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11 (in prosieguo: la «direttiva 85/337 modificata»).

16

Per ragioni di chiarezza sarà fatta menzione delle sole modifiche apportate alla direttiva 85/337 che presentano un interesse diretto rispetto al presunto inadempimento. Non saranno pertanto menzionate le modifiche apportate dalla direttiva 97/11 agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, non essendo queste ultime di natura tale da influenzare il giudizio sul presente ricorso che la Corte è chiamata ad esprimere.

17

Ai sensi dell’art. 2, nn. 1, 2 e 3, primo comma, della direttiva 85/337 modificata:

«1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4.

2.   La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

(…)

3.   Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva».

18

L’art. 3 della suddetta direttiva dispone quanto segue:

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

l’uomo, la fauna e la flora;

il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

i beni materiali ed il patrimonio culturale;

l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino».

19

L’art. 4 della direttiva 85/337 modificata recita:

«1.   Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante:

a)

un esame del progetto caso per caso;

o

b)

soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3.   Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico».

20

Al punto 3, lett. i), dell’allegato II della direttiva 85/337 modificata sono menzionati gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

21

In forza del punto 13 di tale medesimo allegato, qualsiasi modifica o estensione dei progetti di cui all’allegato I o all’allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che può avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato I) deve essere considerata come un progetto rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 modificata.

22

Nell’allegato III della direttiva 85/337 modificata, relativo ai criteri di selezione di cui all’art. 4, n. 3, di tale medesima direttiva, viene precisato che le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto, in particolare, dell’inquinamento e dei disturbi ambientali, nonché del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le tecnologie utilizzate. Lo stesso allegato indica che la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti deve essere considerata tenendo conto, in particolare, della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione a determinate zone, tra cui le zone montuose e forestali.

La normativa nazionale

23

I precetti della direttiva 85/337 modificata sono stati trasposti nel diritto interno segnatamente con la legge del 2000 sulla pianificazione del territorio e lo sviluppo (Planning and Development Act 2000), come modificata (in prosieguo: il «PDA»), e con il regolamento del 2001 sulla pianificazione del territorio e lo sviluppo (Planning and Development Regulations 2001).

24

L’art. 32, n. 1, lett. a), del PDA impone un obbligo generale di ottenere l’autorizzazione per qualsiasi progetto di pianificazione del territorio di cui agli allegati I e II della direttiva 85/337 modificata, poiché la domanda di autorizzazione deve essere depositata e l’autorizzazione deve essere ottenuta prima dell’inizio dei lavori. Peraltro, l’art. 32, n. 1, lett. b), della medesima legge prevede la possibilità di ottenere un permesso al fine di regolarizzare una siffatta pianificazione non autorizzata.

25

Una volta ricevuta la domanda di autorizzazione, l’autorità competente per la pianificazione del territorio deve stabilire se il progetto proposto debba essere sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale.

26

L’art. 151 del PDA dispone che chiunque abbia eseguito o realizzato un progetto non autorizzato commette un illecito.

27

Dagli artt. 152 e 153 della stessa legge emerge che le autorità competenti in materia di urbanistica, qualora ricevano una denuncia, sono tenute, in linea di principio, a inviare una lettera di preavviso, poiché le suddette autorità dovranno in seguito pronunciarsi sull’opportunità di una diffida. L’inosservanza delle disposizioni stabilite nella diffida rappresenta un illecito.

28

Ai sensi dell’art. 160 del PDA:

«1.   Qualora un progetto non autorizzato sia stato realizzato, sia in corso di realizzazione ovvero stia per essere realizzato o proseguito, la High Court o la Circuit Court possono, su domanda dell’autorità competente per la pianificazione del territorio o di chiunque altro, indipendentemente dal fatto che questi abbia o meno un interesse rispetto al terreno in questione, richiedere con ordinanza a chiunque di effettuare, astenersi dall’effettuare o cessare di effettuare, a seconda dei casi, quanto la Corte ritenga necessario e specifica nell’ordinanza, al fine di garantire, se del caso, quanto segue:

a)

che il progetto non autorizzato non sia realizzato o proseguito;

b)

che si proceda, per quanto possibile, al ripristino del terreno allo stato in cui esso versava prima dell’inizio di qualsiasi progetto non autorizzato;

c)

che il progetto sia realizzato in conformità all’autorizzazione che gli è stata accordata o alle condizioni inerenti all’autorizzazione.

2.   Con l’ordinanza di cui al paragrafo 1 la Corte può, se del caso, chiedere la realizzazione di qualsiasi lavoro, ivi compresa la rimessione in pristino, la ricostruzione, la rimozione, la demolizione o la modifica di qualsiasi struttura o altro elemento».

29

L’art. 162 del PDA specifica che la domanda di permesso di regolarizzazione non comporta la sospensione o l’abbandono di un procedimento coercitivo avviato.

Il procedimento precontenzioso

30

Dopo l’invio della lettera di diffida del 5 aprile 2001, la Commissione ha inviato all’Irlanda un parere motivato in data 21 dicembre 2001.

31

Il 7 luglio 2004 la Commissione ha inviato al suddetto Stato membro una lettera di diffida complementare.

32

Un parere motivato complementare è stato inviato all’Irlanda il 5 gennaio 2005, in seguito al ricevimento delle osservazioni di quest’ultima formulate nella lettera 6 dicembre 2004.

33

Poiché la Commissione ha reputato insoddisfacente la posizione assunta dall’Irlanda in risposta al suddetto avviso motivato nelle lettere 8 marzo, 17 giugno e 1o dicembre 2005, essa ha proposto il presente ricorso ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE.

Sul ricorso

Sulla prima censura

34

La Commissione addebita all’Irlanda di non aver adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 2, 4 e 5-10 della direttiva 85/337, sia nella sua versione iniziale sia nella versione modificata dalla direttiva 97/11. Tale censura sarà esaminata, in primo luogo, alla luce della direttiva 85/337 modificata.

35

La prima censura, secondo cui la trasposizione della direttiva 85/337 modificata sarebbe incompleta e porterebbe ad una scorretta attuazione di quest’ultima, si fonda su tre motivi.

36

La Commissione sostiene, in primo luogo, che l’Irlanda non ha adottato le disposizioni necessarie per assicurare che siano effettuate verifiche al fine di stabilire, conformemente all’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata, se per i progetti da realizzarsi si preveda un notevole impatto ambientale, e al fine di imporre, in quest’ultimo caso, prima del rilascio dell’autorizzazione, l’avvio del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale previsto dalla suddetta disposizione.

37

In secondo luogo, la Commissione ritiene che le disposizioni legislative irlandesi che consentono di presentare una domanda di regolarizzazione dopo l’esecuzione totale o parziale di un progetto non autorizzato arrechino pregiudizio agli obiettivi di prevenzione della direttiva 85/337 modificata.

38

In terzo luogo, la Commissione sostiene che le misure repressive adottate dall’Irlanda non garantiscono l’effettiva applicazione della citata direttiva e che, in tal modo, l’Irlanda è venuta meno all’obbligo generale che ad essa incombe in forza dell’art. 249 CE.

39

A sostegno di tale ultimo motivo, la Commissione richiama alcuni esempi che, a suo avviso, illustrano le lacune nell’attuazione del regime sanzionatorio.

Sui primi due motivi

— Argomenti delle parti

40

La Commissione asserisce che, dal momento che è possibile, in base alla normativa nazionale, ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva 85/337 modificata durante o dopo la realizzazione di un progetto, ciò significa che non esiste alcun chiaro obbligo di sottoporre i progetti, prima della realizzazione, ad uno studio sul loro impatto ambientale.

41

Ammettendo che il controllo dei progetti nell’ambito di uno studio sull’impatto ambientale possa essere realizzato dopo la loro esecuzione, mentre l’obiettivo principale perseguito dalla direttiva 85/337 modificata è quello di tenere conto, il prima possibile, dell’impatto ambientale di tutti i processi di pianificazione e di decisione, la normativa nazionale riconosce una possibilità di regolarizzazione che comporta la conseguenza di pregiudicare l’effetto utile di tale direttiva.

42

La Commissione aggiunge che le norme relative al permesso di regolarizzazione sono contenute nelle disposizioni generali applicabili all’autorizzazione ordinaria in materia di urbanistica; nulla indica che le domande di permesso di regolarizzazione e il rilascio del suddetto permesso siano riservati a casi eccezionali.

43

L’Irlanda afferma che la Commissione non interpreta correttamente la normativa irlandese che traspone la direttiva 85/337 modificata. Essa precisa infatti che il diritto irlandese richiede espressamente che, per ogni nuovo progetto, sia ottenuto un permesso prima dell’inizio dei lavori e che, trattandosi di progetti che devono essere sottoposti ad uno studio sull’impatto ambientale, quest’ultimo sia effettuato prima dei lavori. L’inosservanza di tali obblighi integra del resto un illecito penale e può comportare l’adozione di misure coercitive.

44

L’Irlanda sostiene inoltre che il permesso di regolarizzazione, introdotto dal PDA e dal regolamento del 2001 sulla pianificazione del territorio e lo sviluppo, costituisce un’eccezione alla regola generale che impone l’ottenimento dell’autorizzazione prima dell’inizio di un progetto, e risponde nel migliore dei modi agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 85/337 modificata, nonché, in particolare, all’obiettivo generale di tutela dell’ambiente, in quanto l’abbandono di un progetto non autorizzato può anche non rappresentare la misura più adeguata dal punto di vista della suddetta tutela.

45

Ad avviso di tale Stato membro, la direttiva 85/337 modificata, i cui precetti sono meramente procedurali, nulla prevede in merito all’esistenza di un’eccezione in forza della quale la valutazione d’impatto ambientale potrebbe, in determinati casi, essere effettuata dopo l’inizio dei lavori. L’Irlanda sottolinea a questo proposito che in nessuna parte di tale direttiva viene espressamente indicato che la valutazione possa essere effettuata esclusivamente prima dell’esecuzione del progetto, e trae spunto dalla definizione della nozione di «autorizzazione» fornita dalla citata direttiva per sostenere che l’impiego del termine «realizzare» è significativo, in quanto quest’ultimo non si limita soltanto a designare l’inizio dei lavori, ma comprende altresì la prosecuzione di un progetto di pianificazione del territorio.

46

L’Irlanda sostiene poi che il permesso di regolarizzazione rappresenta uno strumento di recupero ragionevole, di cui è possibile avvalersi in circostanze eccezionali, volto a tenere conto del fatto che taluni progetti sono inevitabilmente avviati, per ragioni diverse, prima del rilascio di un’autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337 modificata.

47

A tale proposito l’Irlanda si basa sulla sentenza 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells (Racc. pag. I-723), per sostenere che una valutazione correttiva può essere effettuata in un momento successivo, quale eccezione al principio generale secondo cui la valutazione deve essere effettuata il prima possibile nel corso del processo decisionale.

48

Tale Stato membro considera inoltre che sarebbe sproporzionato imporre l’abbandono di certe strutture nei casi in cui, dopo l’esame di una domanda di permesso di regolarizzazione, la suddetta regolarizzazione sia ritenuta compatibile con una corretta pianificazione del territorio ed uno sviluppo sostenibile.

— Giudizio della Corte

49

Gli Stati membri devono attuare la direttiva 85/337 modificata in modo pienamente conforme ai precetti da essa stabiliti, tenendo conto del suo obiettivo essenziale che – come si evince dall’art. 2, n. 1, della direttiva medesima – consiste nel garantire che, prima del rilascio di un’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto (v., in tal senso, sentenze 19 settembre 2000, causa C-287/98, Linster, Racc. pag. I-6917, punto 52, e 23 novembre 2006, causa C-486/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-11025, punto 36).

50

Inoltre, secondo l’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 modificata, l’autorizzazione è costituita dalla decisione dell’autorità o delle autorità competenti che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto.

51

Poiché la formulazione relativa al conferimento di un diritto è scevra da qualsiasi ambiguità, l’art. 2, n. 1, della suddetta direttiva deve necessariamente essere inteso nel senso che, se il richiedente ha omesso di presentare domanda e di ottenere quindi l’autorizzazione necessaria, e se non ha precedentemente proceduto allo studio dell’impatto ambientale laddove richiesto, egli non può iniziare i lavori inerenti al progetto in questione, a pena di violare i precetti della direttiva 85/337 modificata.

52

La suddetta analisi vale per tutti i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337 modificata, sia per quelli di cui all’allegato I di tale direttiva, che devono di conseguenza formare oggetto di una valutazione sistematica in applicazione degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della stessa, sia per quelli di cui all’allegato II della citata direttiva, che a tale titolo e in conformità all’art. 4, n. 2, di quest’ultima sono oggetto di uno studio sul loro impatto, soltanto se, rispetto alle soglie o ai criteri fissati dallo Stato membro e/o sulla base di un esame caso per caso, per essi si prevede un notevole impatto ambientale.

53

Una siffatta analisi letterale del suddetto art. 2, n. 1, è peraltro conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva 85/337 modificata, rammentato in particolare al quinto ‘considerando’ della direttiva 97/11, secondo il quale «per lo sviluppo dei progetti per i quali si richiede una valutazione si dovrebbe prevedere un’autorizzazione [e] la valutazione dovrebbe precedere il rilascio dell’autorizzazione».

54

Allo stato attuale della normativa irlandese è pacifico che la valutazione dell’impatto ambientale e il permesso urbanistico, laddove necessari, devono, in linea di principio, essere rispettivamente effettuata ed ottenuto prima della realizzazione dei lavori. Per il diritto irlandese l’inosservanza di tali obblighi integra una violazione delle norme urbanistiche.

55

Ciò nondimeno, è altrettanto pacifico che la suddetta normativa introduce un permesso di regolarizzazione assimilando i suoi effetti a quelli dell’autorizzazione urbanistica ordinaria anteriore alla realizzazione di lavori e di pianificazioni del territorio. Detto permesso può essere rilasciato anche nel caso in cui il relativo progetto, per il quale è necessario uno studio sull’impatto ambientale in applicazione degli artt. 2 e 4 della direttiva 85/337 modificata, sia stato realizzato.

56

Inoltre, il rilascio di tale permesso di regolarizzazione, di cui l’Irlanda ammette di essersi comunemente avvalsa in materia di urbanizzazione in assenza di qualsiasi circostanza eccezionale, porta a ritenere, nel diritto irlandese, che gli obblighi imposti dalla direttiva 85/337 modificata siano stati effettivamente rispettati.

57

Orbene, se il diritto comunitario non può ostare a che le norme nazionali vigenti consentano, in determinati casi, di regolarizzare operazioni o atti irregolari rispetto a quest’ultimo, tale possibilità dovrebbe essere subordinata alla condizione che essa non offra agli interessati l’occasione di aggirare le norme comunitarie o di disapplicarle, e che rimanga eccezionale.

58

Invero, un regime di regolarizzazione come quello vigente in Irlanda può comportare l’effetto di indurre i committenti a tralasciare di verificare se i progetti previsti soddisfino i criteri fissati all’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata e, pertanto, a non intraprendere le operazioni necessarie all’individuazione dell’impatto ambientale dei suddetti progetti e alla loro valutazione preventiva. Orbene, secondo il primo ‘considerando’ della direttiva 85/337, a livello di processo decisionale è necessario che l’autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, dato che l’obiettivo consiste nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti.

59

Infine, l’Irlanda non può addurre utilmente la citata sentenza Wells. La suddetta sentenza rammenta infatti, ai punti 64 e 65, che, in forza del principio di leale collaborazione previsto dall’art. 10 CE, gli Stati membri hanno l’obbligo di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario. Le autorità competenti sono pertanto tenute ad adottare i provvedimenti necessari al fine di rimediare alla mancata valutazione dell’impatto ambientale, ad esempio revocando o sospendendo un’autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una tale valutazione, nel rispetto dei limiti dell’autonomia procedurale degli Stati membri.

60

Non se ne può evincere che lo studio correttivo sull’impatto ambientale, effettuato al fine di rimediare alla mancata valutazione così come prevista e organizzata dalla direttiva 85/337 modificata, essendo il progetto già stato realizzato, sia equivalente allo studio sull’impatto ambientale antecedente al rilascio dell’autorizzazione, richiesto e disciplinato dalla suddetta direttiva.

61

Dalle considerazioni che precedono risulta che, conferendo al permesso di regolarizzazione, che può essere rilasciato anche in mancanza di qualsivoglia circostanza eccezionale dimostrata, gli stessi effetti dell’autorizzazione urbanistica antecedente alla realizzazione dei lavori e delle opere di assetto del territorio, mentre i progetti per i quali è richiesta una valutazione dell’impatto ambientale devono, in forza degli artt. 2, n. 1, nonché 4, nn. 1 e 2, della direttiva 85/337 modificata, essere individuati e formare oggetto, prima del rilascio dell’autorizzazione e di conseguenza necessariamente prima di essere realizzati, di una domanda di autorizzazione e della suddetta valutazione, l’Irlanda ha violato i precetti della direttiva summenzionata.

62

Pertanto, i primi due motivi sono fondati.

Sul terzo motivo

— Argomenti delle parti

63

Secondo la Commissione, la normativa irlandese e la conseguente prassi in materia di misure repressive comportano lacune che compromettono la corretta trasposizione ed attuazione della direttiva 85/377 modificata, allorché quest’ultima impone necessariamente un sistema di controllo e di repressione efficace.

64

In primo luogo, la Commissione asserisce che le misure repressive previste dalla normativa irlandese in materia di urbanistica non compensano l’assenza di disposizioni che impongono il rispetto dei precetti in materia di valutazione dell’impatto ambientale prima della realizzazione dei progetti.

65

In secondo luogo, la Commissione afferma che la prassi in materia di misure repressive compromette la corretta trasposizione della direttiva 85/337 modificata. La Commissione cita quindi situazioni particolari che, a suo avviso, illustrano le carenze della normativa irlandese in materia di controllo del rispetto delle norme stabilite da tale direttiva.

66

Riguardo alla procedura seguita in materia di sanzioni, l’Irlanda sostiene che la questione della scelta e della forma di queste ultime rientra nella discrezionalità degli Stati membri, dato che i controlli inerenti alla pianificazione del territorio e all’ambiente non sono stati armonizzati a livello comunitario.

67

In ogni caso l’Irlanda sottolinea che il regime sanzionatorio previsto dalla normativa irlandese è completo ed efficace. A questo proposito, tale Stato membro specifica che, nel diritto ambientale, le norme vigenti sono giuridicamente vincolanti.

68

Infatti, tale normativa impone alle autorità competenti per la pianificazione del territorio di inviare una lettera di preavviso allorquando siano informate del fatto che un progetto non autorizzato è in corso di realizzazione, salvo che esse reputino che tale progetto rivesta scarsa importanza.

69

Una volta inviata la lettera di preavviso, le autorità competenti in materia di urbanistica devono pronunciarsi sull’opportunità di una diffida.

70

La lettera di preavviso è volta a consentire ai responsabili di progetti non autorizzati di intraprendere un’azione di recupero prima della diffida e delle altre fasi del procedimento sanzionatorio.

71

Nel caso di diffida, quest’ultima fissa obblighi, e l’inosservanza delle disposizioni da essa stabilite integra un illecito.

72

L’Irlanda aggiunge che il regime sanzionatorio deve tenere conto dei diversi diritti di cui nella fattispecie sono titolari i committenti, i proprietari dei terreni, il pubblico e i singoli direttamente interessati dal suddetto progetto, dovendo tali diversi diritti essere bilanciati al fine di pervenire ad un risultato equo.

73

L’Irlanda contesta infine gli esempi addotti dalla Commissione, dato che la prova del presunto inadempimento non è stata prodotta, essendosi la Commissione limitata ad affermazioni generiche.

— Giudizio della Corte

74

È pacifico che in Irlanda si può rimediare alla mancanza dello studio sull’impatto ambientale richiesto dalla direttiva 85/337 modificata tramite l’ottenimento di un permesso di regolarizzazione che consente, in particolare, di lasciar sussistere un progetto non regolarmente autorizzato, a condizione che la domanda per il rilascio di tale permesso sia presentata prima dell’avvio di un procedimento sanzionatorio.

75

Tale possibilità può, come riconosciuto del resto dall’Irlanda, portare le autorità competenti a non agire per sospendere o far cessare un progetto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337 modificata, in corso di realizzazione o già realizzato in violazione dei precetti relativi all’autorizzazione e allo studio dell’impatto ambientale antecedente al rilascio della suddetta autorizzazione, e ad astenersi dall’avviare il procedimento coercitivo previsto dal PDA, riguardo al quale l’Irlanda sottolinea che la competenza in tale materia è discrezionale.

76

È quindi dimostrata l’inadeguatezza del sistema coercitivo predisposto dall’Irlanda, in quanto l’esistenza del permesso di regolarizzazione lo priva di qualsiasi efficacia, essendo tale inadeguatezza la conseguenza diretta dell’inadempimento accertato in sede di esame dei due precedenti motivi.

77

Un siffatto accertamento non è rimesso in discussione dal fatto che, secondo l’Irlanda, il regime sanzionatorio deve tenere conto dei diversi diritti di cui nella fattispecie sono titolari i committenti, i proprietari dei terreni, il pubblico e i singoli direttamente interessati dal progetto in questione. Infatti, la necessità di una composizione di tali interessi non può giustificare, di per se stessa, l’inefficacia di un sistema di controllo e di repressione.

78

Diviene quindi superfluo analizzare i diversi esempi apportati dalla Commissione per illustrare le carenze nell’attuazione delle misure repressive, in quanto tali carenze derivano direttamente dalle lacune della stessa normativa irlandese.

79

Pertanto, anche il terzo motivo è fondato e, di conseguenza, la prima censura deve essere accolta in toto.

80

Occorre infine rilevare che la prima censura è fondata tanto rispetto alla direttiva 85/337 modificata, quanto alla direttiva 85/337. Infatti, sia in vigenza della versione iniziale di tale direttiva, sia in vigenza della sua versione modificata, i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale devono formare oggetto di valutazione del loro impatto prima del rilascio dell’autorizzazione, dato che, d’altro canto, la definizione di quest’ultima è rimasta invariata. Inoltre, le caratteristiche del permesso di regolarizzazione fissate dalla normativa irlandese sono rimaste le stesse.

81

Dalle considerazioni che precedono emerge che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che, prima di essere eseguiti in tutto o in parte, i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d’impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 di tale direttiva, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.

Sulla seconda censura

82

Tale censura verte sulle condizioni per la costruzione di una centrale eolica a Derrybrien, nella contea di Galway, per la quale occorre che siano rammentate, in via preliminare, le diverse autorizzazioni ottenute.

83

Come risulta dai documenti del fascicolo, il 4 e il 18 dicembre 1997 sono state depositate alcune domande di autorizzazione relative alle prime due fasi del progetto, ognuna concernente 23 turbine a vento. In data 23 gennaio 1998 sono state depositate nuove domande, in quanto le domande precedenti non erano state ritenute valide. Il 12 marzo 1998 è stata rilasciato un permesso. In data 5 ottobre 2000 è stata presentata una domanda di autorizzazione relativa ad una terza fase di lavori concernente, in particolare, 25 turbine e corsie di servizio, domanda accolta il 15 novembre 2001. Il 20 giugno 2002 il committente ha chiesto l’autorizzazione per modificare le prime due fasi del progetto, autorizzazione che gli è stata concessa il 30 luglio 2002. Durante il mese di ottobre 2003, poiché l’autorizzazione concessa per le prime due fasi dei lavori era scaduta, il committente ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione, che è stato accordato nel corso del mese di novembre del 2003.

Argomenti delle parti

84

Con tale censura la Commissione sostiene che l’Irlanda non ha adottato tutte le disposizioni necessarie affinché il rilascio delle autorizzazioni relative alla centrale eolica e alle attività connesse, nonché l’esecuzione dei lavori ad essa inerenti, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli art. 5-10 della direttiva 85/337 e della direttiva 85/337 modificata.

85

A tale proposito la Commissione asserisce che, in applicazione della normativa irlandese, erano stati effettivamente realizzati studi sull’impatto ambientale per diversi elementi costituitivi del progetto in questione, ma i suddetti studi presentavano delle lacune.

86

In particolare, lo studio sull’impatto ambientale effettuato nel corso del 1998 non avrebbe trattato correttamente i rischi ambientali relativi alla realizzazione dei diversi elementi costitutivi di tale progetto. Lo studio sull’impatto realizzato per la terza fase del progetto summenzionato presenterebbe le stesse carenze.

87

La Commissione fa presente inoltre che la centrale eolica è il progetto più vasto di produzione di energia eolica terrestre mai proposto in Irlanda, nonché uno dei più importanti in Europa.

88

La Commissione sostiene altresì che la costruzione della centrale eolica ha richiesto l’eliminazione di ampie zone di foreste di conifere della superficie di ha 263, per la quale è stata rilasciata un’autorizzazione all’abbattimento in data 20 maggio 2003. Tuttavia, per tale operazione non è stata effettuata alcuna valutazione dell’impatto ambientale, contrariamente a quanto prevede la stessa normativa irlandese.

89

La Commissione aggiunge che, in seguito ad uno smottamento di terreno verificatosi il 16 ottobre 2003 e al disastro ecologico che esso ha comportato, poiché la massa di torba distaccatasi da una zona di costruzione della centrale eolica ha inquinato il fiume Owendalulleegh provocando la morte di circa 50000 pesci e danneggiando in modo permanente i siti di riproduzione delle specie, l’Irlanda non ha realizzato alcuna nuova valutazione dell’impatto ambientale di tale costruzione prima che il committente riprendesse i lavori sul sito nel corso del 2004.

90

L’Irlanda precisa che, nel momento in cui sono state richieste le autorizzazioni per le prime due fasi di costruzione della centrale eolica nel 1997 e nel 1998, né l’allegato I né l’allegato II della direttiva 85/337 menzionavano tale categoria di progetti tra quelli rientranti nel suo ambito di applicazione. Pertanto, l’autorizzazione non doveva essere preceduta dalla valutazione d’impatto ambientale come disciplinata dalla suddetta direttiva. Essa aggiunge che le domande presentate nel corso del 1998 erano comunque corredate da una dichiarazione d’impatto ambientale, conformemente alla normativa irlandese.

91

Essa ritiene peraltro che sia artificioso tentare di suggerire che attività assimilabili ad aspetti connessi del progetto di costruzione della centrale eolica, quali la costruzione di una strada, l’estrazione di torba, lo sfruttamento di cave o il trasporto di elettricità, rivestirebbero un’importanza tale da rendere necessaria una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337.

92

L’Irlanda considera inoltre che una domanda di proroga della validità di un permesso non costituisce «autorizzazione» ai sensi della direttiva 85/337 modificata.

93

L’Irlanda afferma infine che lo smottamento di terreno è stato provocato dai metodi di costruzione impiegati e che non si tratta in tal caso di difficoltà che avrebbero potuto essere individuate in anticipo grazie ad uno studio sull’impatto ambientale, ancorché conforme alle norme comunitarie. Tale Stato membro precisa d’altro canto che, onde garantire il completamento della centrale eolica in tutta sicurezza, i metodi di costruzione sono stati modificati in seguito alla sospensione dei lavori di costruzione e allo svolgimento di un’indagine.

Giudizio della Corte

94

Per quanto concerne, in primo luogo, le condizioni alle quali sono state rilasciate, il 12 marzo 1998, le autorizzazioni relative alle prime due fasi di costruzione del progetto della centrale eolica richieste con domande depositate il 23 gennaio 1998, occorre pronunciarsi, in via preliminare, sull’applicabilità della direttiva 85/337.

95

A tale proposito, dall’art. 3 della direttiva 97/11 risulta che, se una domanda di autorizzazione è stata sottoposta all’autorità competente prima del 14 marzo 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337.

96

Peraltro, se è pacifico che gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento non compaiono né all’allegato I né all’allegato II della direttiva 85/337, l’Irlanda non contesta che le prime due fasi della costruzione della centrale eolica hanno richiesto numerosi lavori, tra cui lavori di estrazione di torba e di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, nonché la costruzione di strade, lavori questi che figurano al suddetto allegato II, rispettivamente al punto 2, lett. a) e c), e al punto 10, lett. d).

97

Pertanto, la direttiva 85/337 doveva applicarsi alle prime due fasi di costruzione della centrale eolica, in quanto esse comportavano in particolare il ricorso a progetti di lavori citati nell’allegato II di tale direttiva.

98

Ne consegue che l’Irlanda era tenuta a sottoporre i progetti di lavori ad uno studio sul loro impatto, se per essi si prevedeva un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione [v., in tal senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 50, nonché 28 febbraio 2008, causa C-2/07, Paul Abraham e a. (Racc. pag. I-1197, punto 37)].

99

L’Irlanda afferma tuttavia che, secondo le autorità competenti, la fattispecie non rientrava nell’ambito dell’allegato II della direttiva 85/337, in quanto i lavori connessi di estrazione di torba e di costruzione di strade presentavano una minore rilevanza rispetto al progetto di costruzione della centrale eolica stessa.

100

Di conseguenza, le autorità competenti hanno ritenuto che non fosse necessario indagare se per i progetti previsti si prevedesse un notevole impatto ambientale, né pertanto far precedere alle autorizzazioni una valutazione d’impatto ambientale conforme ai precetti della direttiva 85/337.

101

Orbene, il fatto che i progetti rientranti nell’allegato II della suddetta direttiva, enumerati supra, presentassero un’importanza secondaria rispetto al progetto di costruzione della centrale eolica considerato nel suo insieme non implicava che, per questo stesso fatto, i suddetti progetti non avrebbero potuto esplicare un impatto ambientale rilevante.

102

A tale proposito occorre rilevare che i progetti previsti di estrazione di torba e di minerali nonché di costruzione di strade non erano trascurabili in termini di dimensioni rispetto alla superficie totale del progetto della centrale eolica che si estendeva per ha 200 di torbiere e costituiva il progetto più importante di questo tipo in Irlanda, ed erano d’altronde indispensabili per l’installazione delle turbine, come per lo svolgimento di tutti i lavori di costruzione. Si deve parimenti rilevare che i suddetti lavori sono stati effettuati sul versante della montagna Cashlaundrumlahan, sul quale si trovano giacimenti di torba che possono raggiungere i 5,5 m di profondità e che sono abbondantemente ricoperti di foreste.

103

Da tali elementi, che l’Irlanda non contesta, emerge che l’ubicazione e la dimensione dei progetti di lavori di estrazione di torba e di minerali nonché di costruzione di strade e la prossimità del sito ad un fiume rappresentano altrettante caratteristiche concrete che dimostrano che i suddetti progetti, inscindibili dall’installazione di 46 turbine a vento, dovevano essere considerati capaci di esplicare un notevole impatto ambientale e dovevano di conseguenza essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale.

104

La realizzazione di uno studio sull’impatto ambientale conforme ai precetti della direttiva 85/337 è infatti volta ad individuare, descrivere e valutare in maniera adeguata gli effetti diretti e indiretti di un progetto su fattori quali la fauna e la flora, il suolo e l’acqua, nonché l’interazione tra tali diversi fattori. Nella fattispecie si può rilevare, a questo proposito, che le dichiarazioni d’impatto ambientale fornite dal committente presentavano certe lacune e non esaminavano, segnatamente, la questione della stabilità del suolo, benché fondamentale quando si prevedono lavori di scavo.

105

Pertanto, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché il rilascio delle autorizzazioni relative alle prime due fasi di costruzione della centrale eolica fosse preceduto da una valutazione d’impatto ambientale ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e limitandosi ad allegare alle domande di autorizzazione dichiarazioni d’impatto ambientale non conformi a tali precetti, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della suddetta direttiva.

106

Per quanto attiene, in secondo luogo, alla domanda di autorizzazione relativa alla terza fase di costruzione della centrale eolica, depositata il 5 ottobre 2000, e alla domanda di autorizzazione a modificare le prime due fasi di costruzione inizialmente autorizzate, depositata il 20 giugno 2002, occorre esaminare la censura alla luce della direttiva 85/337 modificata, in quanto le domande di autorizzazione relative a tali modifiche sono state depositate dopo il 14 marzo 1999.

107

È pacifico, da un lato, che le autorità competenti hanno autorizzato il cambiamento del tipo di turbine a vento inizialmente previsto senza richiedere una valutazione d’impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337 modificata e, dall’altro, che l’autorizzazione concessa per la terza fase di costruzione non è stata neanch’essa corredata da tale valutazione. Inoltre, l’operazione di disboscamento autorizzata nel corso del mese di maggio 2003 non è stata preceduta da tale medesima valutazione, contrariamente a quanto previsto dalla normativa irlandese.

108

Orbene, al punto 3, lett. i), dell’allegato II della direttiva 85/337 modificata figurano gli impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche) e, al punto 13 di tale allegato, tutte le modifiche o estensioni dei progetti di cui al medesimo allegato, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente.

109

Inoltre, tra i criteri di selezione pertinenti citati nell’allegato III della direttiva 85/337 modificata, applicabili ai progetti elencati nell’allegato II di tale direttiva e ai quali rinvia l’art. 4, n. 3, della stessa, figura il rischio di incidenti per quanto riguarda, in particolare, le tecnologie utilizzate. Tra tali medesimi criteri occorre citare la sensibilità ambientale dell’area geografica, che deve essere considerata tenendo conto, in particolare, «della capacità di carico dell’ambiente naturale», riservando una particolare attenzione alle zone montuose e forestali.

110

L’installazione di 25 nuove turbine, la costruzione di nuove corsie di servizio, nonché il cambiamento del tipo di turbine a vento autorizzate inizialmente e dirette ad aumentare la produzione di elettricità, in quanto progetti di cui all’allegato II della direttiva 85/337 modificata e per i quali, alla luce delle particolarità del sito rammentate al punto 102 della presente sentenza e dei criteri menzionati al punto precedente della presente sentenza, si prevedeva un notevole impatto ambientale, dovevano, per questo motivo e prima di essere autorizzati, formare oggetto di una domanda di autorizzazione ed essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale conformemente alle condizioni stabilite agli artt. 5-10 della direttiva 85/337 modificata.

111

Di conseguenza, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni di modifica e di quella relativa alla terza fase di costruzione della centrale eolica fosse preceduto da tale valutazione, e limitandosi ad allegare alle domande di autorizzazione dichiarazioni d’impatto ambientale non conformi a tali precetti, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 85/337 modificata.

112

Dalle considerazioni che precedono risulta che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.

Sulle spese

113

A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell’Irlanda, che è risultata soccombente, quest’ultima deve essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che:

prima di essere eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d’impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e

il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l’esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11,

l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.

 

2)

L’Irlanda è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.