Causa C-467/04

Procedimento penale

a carico di

Giuseppe Francesco Gasparini e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Málaga)

«Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Art. 54 — Principio del ne bis in idem — Ambito di applicazione — Assoluzione degli imputati per prescrizione del reato»

Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 15 giugno 2006 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 settembre 2006 

Massime della sentenza

1.     Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo che integra l’acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem

(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)

2.     Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo che integra l’acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem

(Art. 2, primo comma, quarto trattino, UE; Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)

3.     Libera circolazione delle merci — Prodotti in libera pratica

(Art. 24 CE; Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)

4.     Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo che integra l’acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem

(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)

1.     Il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, si applica a una decisione di un giudice di uno Stato contraente, pronunciata in seguito all’esercizio di un’azione penale, con cui un imputato viene definitivamente assolto in ragione della prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale.

La proposizione principale contenuta nell’unica frase che costituisce il detto art. 54 non fa, infatti, alcun riferimento al contenuto della sentenza diventata definitiva. Essa non è applicabile unicamente alle sentenze che pronunciano una condanna.

Inoltre, non applicare l’art. 54 nell’ipotesi di assoluzione definitiva dell’imputato per prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento, comprometterebbe il conseguimento dell’obiettivo di tale disposizione che consiste nell’evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri. Una tale persona deve dunque essere considerata come giudicata con sentenza definitiva ai sensi di questa disposizione.

Certo, in materia di termini di prescrizione non vi è stata un’armonizzazione delle legislazioni degli Stati contraenti. Tuttavia, nessuna disposizione del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, né dell’Accordo di Schengen o della Convenzione di applicazione di quest’ultimo, assoggetta l’applicazione dell’art. 54 all’armonizzazione o, quanto meno, al ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri nel settore delle procedure di estinzione dell’azione penale e, più in generale, all’armonizzazione o al ravvicinamento delle legislazioni penali di questi. Il principio del ne bis in idem implica necessariamente che esista una fiducia reciproca degli Stati contraenti nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati contraenti, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse.

Infine, la decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non osta all’applicazione del principio ne bis in idem nel caso di un’assoluzione definitiva per prescrizione del reato. L’attuazione della facoltà, prevista all’art. 4, punto 4, della detta decisione quadro, di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo, in particolare se l’azione penale è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del suo proprio diritto penale, non è, infatti, subordinata all’esistenza di una sentenza basata sulla prescrizione. L’ipotesi secondo cui la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro è disciplinata dall’art. 3, punto 2, della detta decisione quadro, decisione che enuncia un motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo.

(v. punti 24, 27-31, 33, dispositivo 1)

2.     Il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, non si applica a persone diverse da quelle che sono state giudicate con sentenza definitiva da uno Stato contraente. Tale interpretazione, basata sulla formulazione del detto art. 54, è confortata dalla finalità delle disposizioni del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, quale risulta dall’art. 2, primo comma, quarto trattino, UE.

(v. punti 36-37, dispositivo 2)

3.     Il giudice penale di uno Stato contraente non può considerare una merce in libera pratica sul suo territorio per il solo fatto che il giudice penale di un altro Stato contraente ha accertato, a proposito di tale medesima merce, che il reato di contrabbando è prescritto.

Infatti, affinché prodotti provenienti da paesi terzi siano considerati in libera pratica in uno Stato membro, devono essere soddisfatte le tre condizioni previste all’art. 24 CE. L’accertamento da parte di un giudice di uno Stato membro che il reato di contrabbando contestato ad un imputato è prescritto non modifica la qualificazione giuridica dei prodotti in questione, giacché il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, vincola i giudici di uno Stato contraente solo in quanto esso osta a che un imputato che è già stato giudicato con sentenza definitiva in un altro Stato contraente venga perseguito una seconda volta per i medesimi fatti.

(v. punti 49-52, dispositivo 3)

4.     L’unico criterio pertinente ai fini dell’applicazione della nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro. Pertanto l’immissione sul mercato di una merce in un altro Stato membro, successiva alla sua importazione nello Stato membro che ha pronunciato l’assoluzione per la prescrizione del reato di contrabbando, costituisce un comportamento idoneo a far parte dei «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54. Tuttavia, la valutazione definitiva in proposito spetta ai giudici nazionali competenti, che debbono accertare se i fatti materiali di cui trattasi costituiscano un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonché per oggetto.

(v. punti 54, 56-57, dispositivo 4)




SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

28 settembre 2006 (*)

«Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio “ne bis in idem” – Ambito di applicazione – Assoluzione degli imputati per prescrizione del reato»

Nel procedimento C‑467/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dall’Audiencia Provincial de Málaga (Spagna), con decisione 8 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 2 novembre 2004, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di

Giuseppe Francesco Gasparini,

José Ma L.A. Gasparini,

Giuseppe Costa Bozzo,

Juan de Lucchi Calcagno,

Francesco Mario Gasparini,

José A. Hormiga Marrero,

Sindicatura Quiebra,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 marzo 2006,

considerate le osservazioni presentate:

–       per il sig. G.F. Gasparini, dai sigg. H. Oliva García, L. Pinto, I. Ayala Gómez e P. González Rivero, abogados;

–       per il sig. J.Mª L.A. Gasparini, dal sig. C. Font Felíu, abogado;

–       per il sig. Costa Bozzo, dal sig. L. Rodríguez Ramos, abogado, e dal sig. C. Randón Reyna, procurador;

–       per il sig. de Lucchi Calcagno, dal sig. F. García Guerriero‑Strachan, abogado, e dalla sig.ra B. De Lucchi López, procuradora;

–       per il sig. F.M. Gasparini, dal sig. J. García Alarcón, abogado;

–       per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente;

–       per il governo francese, dal sig. J.‑C. Niollet, in qualità di agente;

–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;

–       per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster, C. Wissels e C. ten Dam, in qualità di agenti;

–       per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. L. Escobar Guerrero, W. Bogensberger e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 giugno 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da una parte, dell’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in prosieguo: la «CAAS»), e, dall’altra, dell’art. 24 CE.

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico dei sigg. G.F. Gasparini, J.Ma L.A. Gasparini, Costa Bozzo, de Lucchi Calcagno, F.M. Gasparini e Hormiga Marrero, nonché della Sindicatura Quiebra, sospettati di aver immesso sul mercato spagnolo olio d’oliva di contrabbando.

 Contesto normativo

 Disciplina comunitaria

3       A norma dell’art. 1 del Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea in forza del Trattato di Amsterdam (in prosieguo: il «Protocollo»), tredici Stati membri dell’Unione europea, tra i quali il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, sono autorizzati ad instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell’ambito di applicazione dell’acquis di Schengen, quale definito nell’allegato al detto Protocollo.

4       Fanno parte dell’acquis di Schengen così definito, in particolare, l’Accordo tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 13), firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (in prosieguo: l’«Accordo di Schengen»), nonché la CAAS.

5       In forza dell’art. 2, n. 1, primo comma, del Protocollo, a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, l’acquis di Schengen si applica immediatamente ai tredici Stati membri elencati nell’art. 1 del Protocollo medesimo.

6       In applicazione dell’art. 2, n. 1, secondo comma, seconda frase, del Protocollo, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 20 maggio 1999, 1999/436/CE, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea e del Trattato sull’Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen (GU L 176, pag. 17). Dall’art. 2 di questa decisione, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, risulta che il Consiglio ha indicato gli artt. 34 UE e 31 UE, che fanno parte del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, intitolato «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale», quali fondamenti normativi degli artt. 54-58 della CAAS.

7       Gli artt. 54‑58 della CAAS costituiscono il capitolo 3, intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem», del titolo III della medesima, a sua volta intitolato «Polizia e sicurezza».

8       L’art. 54 della CAAS dispone quanto segue:

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

9       La decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/JAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), prevede al suo art. 3, intitolato «Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo»:

«L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:

(…)

2)      se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;

(…)».

10     L’art. 4 della detta decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», è formulato come segue:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

(…)

4)      se l’azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;

(…)».

11     La competenza della Corte a statuire in via pregiudiziale sulle materie che rientrano nel titolo VI del Trattato UE è disciplinata dall’art. 35 del medesimo.

12     Il Regno di Spagna ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia a statuire in via pregiudiziale sulla validità e sull’interpretazione degli atti interessati dall’art. 35 UE conformemente alle modalità previste ai nn. 2 e 3, lett. a), di tale articolo (GU 1999, C 120, pag. 24).

13     A termini dell’art. 24 CE:

«Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse».

 Disciplina nazionale

14     L’art. 1, n. l, punti 1 e 2, della legge organica 13 luglio 1982, n. 7, che modifica la legislazione in materia di contrabbando e che disciplina i reati e le infrazioni amministrative in materia (BOE n. 181 del 30 luglio 1982, pag. 20623), dispone quanto segue:

«1.       Commette reato di contrabbando, quando il valore degli articoli o degli effetti è pari o superiore ad un milione di pesetas, chiunque:

1)      importi o esporti articoli legalmente in commercio, senza presentarli agli uffici doganali;

2)      realizzi operazioni commerciali, detenga o metta in circolazione articoli provenienti dall’estero legalmente in commercio senza soddisfare le condizioni legali d’importazione».

15     Conformemente all’art. 847 del codice di procedura penale (ley de enjuiciamento criminal), non è possibile ricorrere contro la decisione pronunciata dalla Audiencia Provincial che agisce in quanto organo incaricato di istruire l’appello.

 Controversia principale e questioni pregiudiziali

16     Secondo l’Audiencia Provincial de Málaga, da indizi razionali emerge che, in una data non precisata dell’anno 1993, gli azionisti e i gestori della società Minerva hanno deciso di introdurre attraverso il porto di Setúbal (Portogallo) olio d’oliva lampante (cioè raffinato) originario della Tunisia e della Turchia, che non era stato oggetto di una dichiarazione presso le autorità doganali. La merce sarebbe stata successivamente trasportata con autocarri da Setúbal a Málaga (Spagna). Gli imputati avrebbero ideato un sistema di falsa fatturazione volto a far credere che l’olio fosse originario della Svizzera.

17     Secondo il giudice del rinvio, il Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo), nella sua sentenza pronunciata sull’appello proposto contro la sentenza del Tribunal de Setúbal, ha giudicato che l’olio lampante introdotto in Portogallo proveniva in dieci casi dalla Tunisia e in un caso dalla Turchia, e che quantitativi inferiori a quelli realmente introdotti erano stati dichiarati alle autorità doganali portoghesi.

18     Il Supremo Tribunal de Justiça ha assolto per prescrizione due degli imputati nella causa per la quale era stato adito, i quali sono perseguiti anche nella controversia principale.

19     L’Audiencia Provincial de Málaga spiega che essa deve pronunciarsi sulla questione se esista un reato di contrabbando o se, al contrario, un tale reato è inesistente con riferimento all’autorità di cosa giudicata della sentenza del Supremo Tribunal de Justiça, o al fatto che le merci sono in libera pratica nel territorio comunitario. 

20     Alla luce di quanto sopra, l’Audiencia Provincial de Málaga ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      se la valutazione della prescrizione di un reato da parte dei giudici di uno Stato membro sia vincolante per i giudici degli altri Stati membri;

2)      se l’assoluzione di un imputato per un reato, in ragione della prescrizione dello stesso, produca effetti favorevoli per gli imputati in un altro Stato membro, qualora i fatti siano identici, o, in altri termini, se si possa affermare che la prescrizione favorisca anche gli imputati in un altro Stato membro per fatti identici;

3)      se, qualora i giudici penali di uno Stato membro dichiarino che l’origine extracomunitaria di una merce agli effetti di un reato di contrabbando non è dimostrata, e assolvano gli imputati, i giudici di un altro Stato membro possano estendere l’indagine per dimostrare che la merce per cui non è stata pagata la tariffa doganale proviene da uno Stato membro esterno alla Comunità;

4)      quando un giudice penale di uno Stato membro abbia dichiarato che non è dimostrato che la merce sia stata introdotta illecitamente nel territorio comunitario o che il reato di contrabbando è prescritto,

a)      se la detta merce possa essere considerata in libera pratica nel resto del territorio comunitario,

b)      se la commercializzazione in un altro Stato membro, successiva all’importazione nello Stato comunitario in cui è stata pronunciata l’assoluzione, debba essere considerata una condotta autonoma e quindi sanzionabile o, invece, una condotta intrinseca all’importazione».

 Sulla competenza della Corte

21     Dai punti 12 e 15 della presente sentenza emerge che, nella fattispecie, la Corte è competente a statuire sull’interpretazione dell’art. 54 della CAAS in virtù dell’art. 35, nn. 1-3, lett. a), UE.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

22     Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il principio ne bis in idem, sancito all’art. 54 della CAAS, si applica, tra l’altro, ad una decisione di un giudice di uno Stato contraente con cui un imputato viene definitivamente assolto in ragione della prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale.

23     Conformemente al detto art. 54, una persona non può essere perseguita in uno Stato contraente per i medesimi fatti per i quali è già stata «giudicata con sentenza definitiva» in un altro Stato contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o non possa più essere eseguita.

24     La proposizione principale contenuta nell’unica frase che costituisce l’art. 54 della CAAS non fa alcun riferimento al contenuto della sentenza diventata definitiva. Essa non è applicabile solo alle sentenze che pronunciano una condanna (v., in tal senso, sentenza pronunciata in data odierna, causa C‑150/05, Van Straaten, Racc. pag. I‑9199, punto 56).

25     Così, il principio ne bis in idem, sancito all’art. 54 della CAAS, va applicato ad una decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato contraente con la quale un imputato viene definitivamente assolto per insufficienza di prove (sentenza Van Straaten, cit., punto 62).

26     La controversia principale pone la questione se lo stesso accada per quanto riguarda un’assoluzione definitiva per prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale.

27     È pacifico che l’art. 54 della CAAS ha lo scopo di evitare che una persona, a causa del fatto che esercita il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri (v. sentenze 11 febbraio 2003, cause riunite C‑187/01 e C‑385/01, Gözütok e Brügge, Racc. pag. I‑1345, punto 38, e sentenza pronunciata in data odierna, Van Straaten, cit., punto 57). Esso assicura la pace civica delle persone che, dopo essere state assoggettate a procedimento penale, sono state giudicate con sentenza definitiva. Queste devono poter circolare liberamente senza dover temere nuovi procedimenti penali per i medesimi fatti in un altro Stato contraente.

28     Orbene, non applicare l’art. 54 della CAAS quando un giudice di uno Stato contraente, in seguito all’esercizio dell’azione penale, ha pronunciato una decisione di assoluzione definitiva dell’imputato per prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento comprometterebbe l’attuazione del detto obiettivo. Una tale persona deve dunque essere considerata come giudicata con sentenza definitiva ai sensi di questa disposizione.

29     Certo, in materia di termini di prescrizione non vi è stata un’armonizzazione delle legislazioni degli Stati contraenti. Tuttavia, nessuna disposizione del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, i cui artt. 34 e 31 sono stati indicati come fondamento normativo degli artt. 54-58 della CAAS, né dell’Accordo di Schengen o della stessa CAAS assoggetta l’applicazione dell’art. 54 di quest’ultima all’armonizzazione o, quanto meno, al ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri nel settore delle procedure di estinzione dell’azione penale (sentenza Gözütok e Brügge, cit.,punto 35) e, più in generale, all’armonizzazione o al ravvicinamento delle legislazioni penali di questi (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C‑436/04, Van Esbroeck, Racc. pag. I‑2333, punto 29).

30     Occorre aggiungere che il principio ne bis in idem, sancito ‘dall’art. 54 della CAAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca degli Stati contraenti nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati contraenti, anche quando il ricorso al suo diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 30).

31     La decisione quadro 2002/584 non osta all’applicazione del principio ne bis in idem nel caso di un’assoluzione definitiva per prescrizione del reato. L’art. 4, punto 4, della medesima, fatto valere dal governo olandese nelle osservazioni presentate alla Corte, consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo in particolare se l’azione penale è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del suo proprio diritto penale. L’attuazione di tale facoltà non è subordinata all’esistenza di una sentenza basata sulla prescrizione dell’azione penale. L’ipotesi secondo cui la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro è disciplinata dall’art. 3, punto 2, della detta decisione quadro, decisione che enuncia un motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo.

32     Tenuto conto della complessità della causa principale, occorre sottolineare, infine, che spetta al giudice nazionale verificare se i fatti giudicati con sentenza definitiva siano gli stessi di quelli in questione dinanzi ad esso.

33     Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre risolvere la prima questione nel senso che il principio ne bis in idem, sancito all’art. 54 della CAAS, si applica a una decisione di un giudice di uno Stato contraente, pronunciata in seguito all’esercizio di un’azione penale, con cui un imputato viene definitivamente assolto in ragione della prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale.

 Sulla seconda questione

34     Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente quali sono le persone che possono beneficiare del principio ne bis in idem.

35     A tal riguardo, emerge chiaramente dalla lettera dell’art. 54 della CAAS che possono trarre beneficio dal principio ne bis in idem solo le persone che sono state giudicate con sentenza definitiva una prima volta.

36     Tale interpretazione è confortata dalla finalità delle disposizioni del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, quale risulta dall’art. 2, primo comma, quarto trattino, UE, ossia quella di «conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne (...) la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima».

37     Pertanto, occorre risolvere la seconda questione nel senso che il principio ne bis in idem, sancito dall’art. 54 della CAAS, non si applica a persone diverse da quelle che sono state giudicate con sentenza definitiva in uno Stato contraente.

 Sulla terza questione

38     La terza questione è basata sull’ipotesi secondo cui i giudici penali di uno Stato membro constatano che la natura extracomunitaria di una merce non è stata dimostrata ai fini del reato di contrabbando.

39     Un’ipotesi di questo tipo contraddice tuttavia i fatti della causa principale, come descritti dal giudice del rinvio e descritti ai punti 16‑18 della presente sentenza.

40     È vero che la maggior parte degli imputati nel procedimento principale contesta al giudice del rinvio una lettura erronea della sentenza del Supremo Tribunal de Justiça. Essi sostengono che, contrariamente a quanto affermato nella decisione di rinvio, tale giudice non ha giudicato che quantitativi inferiori a quelli realmente introdotti in Portogallo sarebbero stati dichiarati alle autorità doganali. A loro avviso, il procedimento penale afferente ai reati di contrabbando e falsificazione di documenti sarebbe stato dichiarato estinto per prescrizione dei medesimi, accertata con decisione giudiziaria, intervenuta prima dell’apertura dell’udienza dinanzi al detto giudice. Inoltre, per quanto riguarda una domanda di risarcimento civile presentata nell’ambito di questo medesimo procedimento, gli imputati sarebbero stati assolti in quanto i fatti contestati non sono stati provati.

41     A tal riguardo, occorre ricordare che il regime previsto all’art. 234 CE ha tendenza ad applicarsi al rinvio pregiudiziale a titolo dell’art. 35 UE, fatte salve le condizioni previste in quest’ultima disposizione (v. sentenza 16 giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino, Racc. pag. I‑5285, punto 28). Nell’ambito di un procedimento in forza dell’art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. La Corte può quindi pronunciarsi solo sull’interpretazione o sulla validità di un testo comunitario sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (v. sentenze 16 luglio 1998, causa C‑235/95, Dumon e Froment, Racc. pag. I‑4531, punto 25, e 16 ottobre 2003, Traunfellner, Racc. pag. I‑11941, punto 21).

42     Orbene, alla luce della lettura fatta dal giudice del rinvio della sentenza del Supremo Tribunal de Justiça, la ricevibilità della terza questione suscita dubbi.

43     Infatti, con riferimento ad una tale lettura, occorre constatare che la premessa su cui si basa la terza questione, vale a dire un’assoluzione degli imputati per assenza o sufficienza di prove del carattere extracomunitario della merce, manca.

44     Secondo una costante giurisprudenza della Corte, se essa è tenuta, in linea di principio, a statuire quando le questioni proposte si riferiscono all’interpretazione del diritto comunitario, in circostanze eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in presenza delle quali è stata adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Il rifiuto di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo quando risulta manifestamente che la richiesta ‘interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, quando il problema è di natura teorica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza 11 luglio 2006, causa C‑13/05, Chacón Navas, Racc. pag. I‑6467, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza citata).

45     Nella fattispecie, tenuto conto della descrizione dei fatti effettuata dal giudice del rinvio, la terza questione riguarda un problema di natura teorica.

46     Di conseguenza, non occorre che la Corte risolva tale questione.

 Sulla quarta questione

47     Per le medesime ragioni enunciate ai punti 41‑45 della presente sentenza, la quarta questione è irricevibile nella parte in cui si basa sulla premessa di un’assoluzione degli imputati per assenza o insufficienza di prove. Essa è invece ricevibile nella parte in cui riguarda l’ipotesi in cui un giudice di uno Stato membro abbia constatato che il reato di contrabbando è prescritto.

 Sulla quarta questione, lett. a)

48     Con la quarta questione, lett. a), il giudice del rinvio chiede in sostanza se dalla decisione diventata definitiva di un giudice di uno Stato contraente che accerta la prescrizione di un reato di contrabbando si possa dedurre che la merce in questione è in libera pratica sul territorio degli altri Stati membri.

49     In virtù dell’art. 24 CE, devono essere soddisfatte tre condizioni perché prodotti provenienti da paesi terzi siano considerati in libera pratica in uno Stato membro. A tale effetto, sono considerati tali i prodotti per i quali, in primo luogo, siano state adempiute le formalità di importazione, in secondo luogo, siano stati riscossi in tale Stato membro i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e, in terzo luogo, che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

50     L’accertamento da parte di un giudice di uno Stato membro che il reato di contrabbando contestato ad un imputato è prescritto non modifica la qualificazione giuridica dei prodotti in questione.

51     Il principio ne bis in idem vincola i giudici di uno Stato contraente solo in quanto esso osta a che un imputato che è già stato giudicato con sentenza definitiva in un altro Stato contraente venga perseguito una seconda volta per i medesimi fatti.

52     Occorre dunque risolvere la quarta questione, lett. a), nel senso che il giudice penale di uno Stato contraente non può considerare una merce in libera pratica sul suo territorio per il solo fatto che il giudice penale di un altro Stato contraente ha accertato, a proposito di tale medesima merce, che il reato di contrabbando è prescritto.

 Sulla quarta questione, lett. b)

53     Con la sua quarta questione, lett. b), il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’immissione sul mercato in un altro Stato membro, successiva all’importazione nello Stato membro che ha pronunciato l’assoluzione per prescrizione, faccia parte dei medesimi fatti o costituisca un comportamento autonomo rispetto all’importazione nel primo Stato membro.

54     L’unico criterio pertinente ai fini dell’applicazione della nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro (v. sentenza Van Esbroeck, cit., punto 36).

55     Per quanto riguarda, più in particolare, una situazione come quella in oggetto nella causa principale, occorre rilevare che essa è idonea a costituire un tale insieme di fatti.

56     Tuttavia, la valutazione definitiva in proposito spetta ai giudici nazionali competenti, che debbono accertare se i fatti materiali di cui trattasi costituiscano un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonché per oggetto (v. sentenza Van Esbroeck, cit., punto 38).

57     Risulta da quanto precede che l’immissione sul mercato di una merce in un altro Stato membro, successiva alla sua importazione nello Stato membro che ha pronunciato l’assoluzione, costituisce un comportamento idoneo a far parte dei «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS.

 Sulle spese

58     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il principio ne bis in idem, sancito all’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 a Schengen, si applica a una decisione di un giudice di uno Stato contraente, pronunciata in seguito all’esercizio di un’azione penale, con cui un imputato viene definitivamente assolto in ragione della prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale.

2)      Il detto principio non si applica a persone diverse da quelle che sono state giudicate con sentenza definitiva da uno Stato contraente.

3)      Il giudice penale di uno Stato contraente non può considerare una merce in libera pratica sul suo territorio per il solo fatto che il giudice penale di un altro Stato contraente ha accertato, a proposito di tale medesima merce, che il reato di contrabbando è prescritto.

L’immissione sul mercato di una merce in un altro Stato membro, successiva alla sua importazione nello Stato membro che ha pronunciato l’assoluzione, costituisce un comportamento idoneo a far parte dei «medesimi fatti» ai sensi del detto art. 54.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.