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Document 62000CJ0318

Sentenza della Corte del 21 gennaio 2003.
Bacardi-Martini SAS e Cellier des Dauphins contro Newcastle United Football Company Ltd.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - Regno Unito.
Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Rifiuto di affiggere messaggi pubblicitari per bevande alcoliche nel corso di un evento sportivo che ha luogo in uno Stato membro la cui normativa ammette la pubblicità televisiva per bevande alcoliche ma che costituisce oggetto di una trasmissione televisiva in un altro Stato membro la cui normativa vieta una tale pubblicità - Pertinenza delle questioni per la soluzione della causa principale.
Causa C-318/00.

European Court Reports 2003 I-00905

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:41

62000J0318

Sentenza della Corte del 21 gennaio 2003. - Bacardi-Martini SAS e Cellier des Dauphins contro Newcastle United Football Company Ltd. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - Regno Unito. - Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Rifiuto di affiggere messaggi pubblicitari per bevande alcoliche nel corso di un evento sportivo che ha luogo in uno Stato membro la cui normativa ammette la pubblicità televisiva per bevande alcoliche ma che costituisce oggetto di una trasmissione televisiva in un altro Stato membro la cui normativa vieta una tale pubblicità - Pertinenza delle questioni per la soluzione della causa principale. - Causa C-318/00.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-00905


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione diretta a consentire al giudice nazionale di valutare la compatibilità con il diritto comunitario della normativa di un altro Stato membro - Particolare vigilanza da parte della Corte

(Art. 234 CE)

Massima


$$Al fine di consentire alla Corte di espletare la sua funzione in conformità al Trattato nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali ritengono necessaria per la definizione della controversia la soluzione delle questioni da essi proposte. In particolare, il giudice nazionale deve fornire un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle norme comunitarie di cui chiede l'interpretazione e sul nesso che esso stabilisce tra le dette norme e la normativa nazionale applicabile alla controversia.

Inoltre, quando le venga sottoposta, nell'ambito di una controversia tra privati, una questione pregiudiziale intesa a consentire al giudice nazionale di valutare la compatibilità della normativa di un altro Stato membro con il diritto comunitario, la Corte deve esercitare una particolare vigilanza e dev'essere informata dettagliatamente dei motivi che inducono il giudice nazionale a ritenere che la soluzione di detta questione sia necessaria per consentirgli di emettere la sua pronuncia.

Quando il giudice di rinvio si limita ad esporre gli argomenti delle parti della causa principale, senza precisare se e in quale misura esso stesso consideri che la soluzione della questione pregiudiziale sia necessaria per consentirgli di emettere la sua decisione, e quando, di conseguenza, la Corte non dispone di elementi da cui emerga la necessità di pronunciarsi sulla questione sottopostale, questa è irricevibile.

( v. punti 44-49, 53-54 )

Parti


Nel procedimento C-318/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Bacardi-Martini SAS,

Cellier des Dauphins

e

Newcastle United Football Company Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE),

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet e M. Wathelet, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Bacardi-Martini SAS e la Cellier des Dauphins, dai sigg. N. Green, QC, e M. Hoskins, barrister, su incarico di Townleys, e successivamente da Hammond Suddards Edge, solicitors;

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R.V. Magrill e successivamente dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agenti, assistite dal sig. K. Beal, barrister;

- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

- per Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente,

vista la risposta del giudice nazionale ad una domanda di chiarimenti indirizzata in applicazione dell'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura della Corte, pervenuta alla Corte il 26 febbraio 2002,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Bacardi-Martini SAS e della Cellier des Dauphins, rappresentate dai sigg. N. Green e M. Hoskins, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Amodeo, assistita dal sig. K. Beal, del governo francese, rappresentato dalla sig.ra Loosli-Surrans, e della Commissione, rappresentata dal sig. H. van Lier, in qualità di agente, all'udienza del 14 maggio 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 28 luglio 2000, pervenuta alla Corte il 14 agosto seguente la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, ha sottoposto ai sensi dell'art. 234 CE due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento avviato dalla Bacardi-Martini SAS e dalla Cellier des Dauphins (in prosieguo: le «attrici nella causa principale») contro la Newcastle United Football Company Ltd (in prosieguo: la «Newcastle») e intesa ad ottenere il risarcimento del danno che esse avrebbero subito a causa dell'asserita ingerenza della Newcastle nell'esecuzione di contratti di diffusione di messaggi pubblicitari che esse avevano concluso con la Dorna Marketing (UK) Ltd (in prosieguo: la «Dorna»).

Ambito normativo

3 La legge francese 10 gennaio 1991 n. 91/32, relativa alla lotta contro il tabagismo e l'alcolismo (JORF del 12 gennaio 1991, pag. 615; in prosieguo: la «legge Évin») ha modificato l'art. 17 del code des débits de boissons (codice della vendita di bevande), divenuto successivamente art. L.3323-2 del code de la santé publique (codice della sanità pubblica).

4 Questa disposizione vieta con forti limitazioni talune forme di propaganda o di pubblicità, diretta o indiretta, a favore delle bevande alcoliche.

5 Dalla legge Évin risulta che è vietata ogni forma di pubblicità di bevande alcoliche, definite come quelle con contenuto alcolico superiore a 1,2° che non sia espressamente autorizzata. La pubblicità televisiva di bevande alcoliche, non essendo esplicitamente autorizzata, è vietata.

6 Tale divieto è confermato dall'art. 8 del decreto 27 marzo 1992, n. 92/280, adottato per dare attuazione all'art. 27, I, della legge 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione e che fissa i principi generali relativi al regime applicabile alla pubblicità e alla sponsorizzazione in televisione (JORF del 28 marzo 1992, pag. 4313), il quale stabilisce:

«E' vietata la pubblicità riguardante, da un lato, i prodotti la cui pubblicità televisiva sia oggetto di un divieto legislativo e, dall'altro, i seguenti prodotti e settori economici:

- bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2° ;

(...)».

7 Il Conseil supérieur de l'audiovisuel (in prosieguo: il «CSA») è un'autorità amministrativa indipendente che ha il compito di garantire l'esercizio della libertà di comunicazione. Esso esercita in particolare un controllo sulla pubblicità diffusa mediante un servizio di comunicazione audiovisiva. Il CSA può infliggere sanzioni amministrative nei confronti delle emittenti che non rispettino gli obblighi ad esse imposti in particolare dalla legge Évin.

8 Nel 1995 il CSA ha elaborato un «codice di buona condotta», contenente principi relativi alla telediffusione sulle reti francesi di eventi sportivi che si svolgono in Francia o all'estero e nell'ambito dei quali sono esposti cartelli pubblicitari di bevande alcoliche. I principi enunciati in questo codice, che è stato modificato più volte, non hanno portata normativa, ma, in base al preambolo di tale codice, sono ammessi come un'interpretazione volontariamente accettata secondo buona fede.

9 Secondo il codice di buona condotta adottato dal CSA, quale formulato al tempo dei fatti della causa principale, i produttori e gli inserzionisti francesi non possono ricevere un trattamento diverso da quello dei loro concorrenti esteri, nei soli limiti della legge nazionale del luogo dell'evento.

10 Il detto codice parte dal principio che le emittenti devono astenersi dal mostrare condiscendenza rispetto alla pubblicità di bevande alcoliche.

11 A tal fine esso opera una distinzione tra «eventi internazionali» e gli «altri eventi» che si svolgono all'estero.

12 Per quanto riguarda gli «eventi internazionali», le cui immagini, essendo trasmesse in un ampio numero di paesi, non possono essere considerate come dirette principalmente al pubblico francese, le emittenti francesi, allorché trasmettono immagini di cui non controllano le riprese, non possono essere sospettate di condiscendenza rispetto alla pubblicità interessata, anche se tale pubblicità appare sugli schermi.

13 Per quanto riguarda gli «altri eventi», qualora la normativa del paese ospitante autorizzi la pubblicità delle bevande alcoliche nel luogo della competizione ma la trasmissione riguarda specificamente il pubblico francese, le parti che negoziano con i titolari dei diritti televisivi sono tenute a fare tutto quanto in loro potere per evitare che appaiano in trasmissione marche commerciali che riguardano le bevande alcoliche.

14 Il British Code of Advertising (codice britannico della pubblicità) non vieta la pubblicità di bevande alcoliche né limita i modi in cui tali bevande possono essere pubblicizzate. Tuttavia, esso limita il contenuto consentito di queste pubblicità sotto diversi aspetti.

Causa principale e questioni pregiudiziali

15 Le attrici nella causa principale sono società di diritto francese che esercitano in particolare l'attività di produzione e commercializzazione di bevande alcoliche. La Newcastle è una società di diritto inglese proprietaria e amministratrice di un club e di uno stadio di calcio.

16 Nell'ambito di un accordo concluso nel 1994 tra, da un lato, un'associazione di calcio e diversi club di calcio, compresa la Newcastle, e, dall'altro, la Dorna, quest'ultima è stata incaricata di vendere e di affiggere messaggi pubblicitari lungo il perimetro dei campi da gioco per ogni partita giocata in casa dalle prime squadre di questi club.

17 In base a due contratti conclusi nel novembre 1996 tra le attrici nella causa principale e la Dorna, quest'ultima si è impegnata a fornire alle prime spazi pubblicitari sul suo sistema di annunci elettronici rotanti durante un incontro tra Newcastle e Metz, club di calcio francese, che doveva svolgersi il 3 dicembre 1996 a Newcastle nell'ambito del terzo turno della coppa UEFA (Unione delle associazioni europee di calcio).

18 Questo incontro doveva costituire oggetto di una trasmissione televisiva nel Regno Unito ed in Francia. La Newcastle, con un accordo sottoscritto con la CSI Ltd (in prosieguo: la «CSI»), una società di diritto inglese la cui attività consiste in particolare nella vendita di diritti di trasmissione televisiva di eventi sportivi, si era impegnata in particolare ad autorizzare e/o ad adoperarsi per rendere possibile la trasmissione in diretta dell'incontro alla televisione francese.

19 La pubblicità di bevande alcoliche che doveva essere diffusa durante l'incontro in conformità ai contratti conclusi tra le attrici nella causa principale e la Dorna rispettava i requisiti posti dal diritto inglese.

20 Poco prima dell'inizio dell'incontro, la Newcastle si è accorta che la Dorna aveva venduto alle attrici nella causa principale spazi pubblicitari per reclamizzare le loro bevande alcoliche durante l'incontro. Di conseguenza, la Newcastle ha comunicato alla Dorna che, poiché l'incontro doveva essere trasmesso da una rete televisiva francese, sarebbe stata applicabile la normativa francese che limita la pubblicità per le bevande alcoliche e che la Dorna doveva quindi rimuovere dai suoi pannelli la pubblicità delle attrici nella causa principale al fine di conformarsi a questa normativa.

21 Poiché la pubblicità di cui è causa non poteva essere più eliminata dai pannelli rotanti poco tempo prima dell'inizio dell'incontro, il sistema elettronico di affissione è stato programmato in modo che, durante l'incontro, apparisse in ciascuno dei suoi passaggi solo per uno o due secondi, invece dei trenta secondi previsti nei contratti. L'incontro è stato trasmesso in diretta sulla televisione francese, in quanto la CSI aveva venduto i diritti di trasmissione alla rete televisiva francese Canal +.

22 Il 23 luglio 1998 le attrici nella causa principale hanno presentato dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, un ricorso contro la Dorna e la Newcastle mirante in particolare ad ottenere un risarcimento danni, l'accertamento del fatto e la tutela provvisoria (Damages declaration and injuctive relief). I ricorsi presentati contro la Dorna hanno costituito successivamente oggetto di rinuncia agli atti.

23 A sostegno dei ricorsi presentati contro la Newcastle, le attrici nella causa principale fanno valere che la violazione dei contratti conclusi tra esse e la Dorna è imputabile alla Newcastle, che l'ingerenza della Newcastle in questi contratti non può essere giustificata con le disposizioni di applicazione della legge Évin poiché queste ultime sono incompatibili con l'art. 59 del Trattato e che la Newcastle è quindi responsabile per i danni causati alle attrici nella causa principale dalla violazione di detti contratti da essa provocata.

24 Le attrici nella causa principale ritengono che le disposizioni di applicazione della legge Évin, in particolare come interpretate ed applicate dal CSA, sono incompatibili con l'art. 59 del Trattato in quanto costituiscono una restrizione alla prestazione transfrontaliera di servizi, poiché limitano la pubblicità di bevande alcoliche nel corso di eventi sportivi che si svolgono in Stati membri diversi dalla Francia, allorché questi eventi sono teletrasmessi in Francia, e/o vietano o limitano la trasmissione televisiva in Francia di eventi sportivi che si svolgono in altri Stati membri ed in occasione dei quali viene trasmessa pubblicità di bevande alcoliche nei luoghi in cui essi si svolgono.

25 Secondo le attrici nella causa principale, l'interesse pubblico che le disposizioni di applicazione della legge Évin cercano di salvaguardare è tutelato in maniera adeguata dalla normativa sulla pubblicità di bevande alcoliche vigente nel Regno Unito.

26 Per il resto, le attrici nella causa principale sostengono che le restrizioni imposte in conformità alle disposizioni di applicazione della legge Évin sono, per diversi motivi, sproporzionate.

27 Nelle sue memorie difensive la Newcastle fa valere in particolare che il fatto di incaricare la Dorna di rimuovere la pubblicità delle attrici nella causa principale sulla base delle disposizioni di applicazione della legge Évin era giustificato data la compatibilità di queste disposizioni con l'art. 59 del Trattato.

28 La High Court rileva, da una parte, che diversi giudici francesi si sono pronunciati in maniera diversa sull'applicabilità della legge Évin alle trasmissioni transfrontaliere di eventi sportivi. Dall'altro, essa fa valere una relazione di esperti relativa agli effetti pratici delle disposizioni di applicazione della legge Évin che le è stata sottoposta. Ne deriva, in particolare, che gli incontri precedenti ai quarti di finale della coppa UEFA sono considerati come «altri eventi» ai sensi del codice di buona condotta adottato dal CSA.

29 Dopo essersi assicurata del fatto che le questioni sollevate dinanzi ad essa non dovevano essere esaminate nell'ambito della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), la High Court ha ritenuto che la disposizione di diritto comunitario applicabile fosse l'art. 59 del Trattato.

30 Tuttavia, non le è sembrato opportuno, in qualità di giudice inglese, statuire definitivamente sulla legittimità di una legge francese in relazione all'art. 59 del Trattato, in particolare senza che il governo francese avesse potuto presentare le sue osservazioni al riguardo.

31 In tale contesto, la High Court ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. da L.17 a L. 21 del Code des débits de boissons (le cosiddette disposizioni della legge Évin), l'art. 8 del decreto 27 marzo 1992, n. 92-280, e le disposizioni del code de bonne conduite del 28 marzo 1995 siano incompatibili con l'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 49 CE) nella misura in cui impediscono o limitano:

a) la pubblicità di bevande alcoliche durante eventi sportivi da trasmettere per via televisiva in Francia, ma che hanno luogo in altri Stati membri, e

b) la trasmissione in Francia di eventi sportivi aventi luogo in altri Stati membri e in cui sia presente pubblicità di bevande alcoliche.

2. In caso contrario, se il modo in cui tali disposizioni sono concretamente interpretate ed applicate dal Conseil supérieur de l'audiovisuel sia incompatibile con l'articolo 59 del Trattato CE (divenuto [in seguito a modifica] articolo 49 CE) nella misura in cui si impedisce o si limita:

a) la pubblicità di bevande alcoliche durante eventi sportivi da trasmettere per via televisiva in Francia, ma che hanno luogo in altri Stati membri, e

b) la trasmissione in Francia di eventi sportivi aventi luogo in altri Stati membri e in cui sia presente pubblicità di bevande alcoliche».

32 La Corte, ritenendo poco chiari, sulla base dei documenti ad essa presentati, i motivi per cui una soluzione delle questioni pregiudiziali fosse necessaria al giudice nazionale per emettere la sua sentenza nella causa principale, ha chiesto, ai sensi dell'art. 104, n. 5, del suo regolamento di procedura, al giudice nazionale di chiarire più dettagliatamente su quale base la Newcastle potesse far riferimento alla legge Évin - supponendo che sia compatibile con l'art. 59 del Trattato - affinché fosse respinto il ricorso presentato contro di essa.

33 Nel rispondere a tale domanda, la High Court of Justice ha precisato che il ricorso presentato contro la Newcastle era basato sul «pregiudizio indotto tramite l'istigazione ad una violazione contrattuale». Ora, sarebbe ben consolidato nel diritto inglese il principio secondo cui una parte può far valere che una tale ingerenza in un contratto è giustificata. La questione intesa ad accertare cosa costituisca una giustificazione in tale ambito rientrerebbe nella competenza del giudice nazionale che dovrebbe statuire tenendo conto di tutte le circostanze della causa.

34 Nella presente causa, la Newcastle avrebbe fatto valere di essere legittimata a dare istruzioni per rimuovere i pannelli pubblicitari nello stadio, poiché, tra l'altro, «tali istruzioni erano state date in quanto si poteva ragionevolmente pensare che il fatto di non darle avrebbe comportato una violazione della normativa francese».

35 Per quanto riguarda le attrici nella causa principale, esse farebbero valere che questo motivo di difesa è inaccettabile in diritto comunitario poiché la legge Évin è in ogni caso incompatibile con l'art. 59 del Trattato.

36 La High Court ha quindi ritenuto che fosse opportuno chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione di diritto comunitario che le ha sottoposto.

Sulla ricevibilità

Osservazioni presentate alla Corte

37 Il governo francese e la Commissione sostengono che le questioni pregiudiziali sono irricevibili. Infatti, secondo il governo francese, la normativa francese non ha applicazione extraterritoriale. Soltanto l'emittente francese che aveva acquistato i diritti di trasmissione televisiva avrebbe dovuto rispondere di un'eventuale violazione della legge francese nel trasmettere in Francia l'incontro che si è svolto in Inghilterra. Facendo valere la normativa francese, la Newcastle sarebbe stata motivata unicamente dal timore di perdere il corrispettivo dei diritti televisivi.

38 La Commissione aggiunge che il giudice nazionale non ha precisato se ed in che modo tali considerazioni finanziarie possano giustificare l'ingerenza in un contratto tra terzi. Più in generale, il giudice nazionale non avrebbe fornito alla Corte alcuna indicazione circa il modo in cui le soluzioni delle questioni poste potrebbero essergli di ausilio nel risolvere la controversia ad esso sottoposta.

39 Secondo le attrici nella causa principale invece la ricevibilità del rinvio pregiudiziale risulta dal fatto che il giudice nazionale deve esaminare tutte le giustificazioni che sono state fatte valere dinanzi ad esso. E' pacifico che la decisione della Newcastle era motivata dall'esistenza e dagli effetti della normativa francese. Le attrici nella causa principale fanno valere che questo tentativo di giustificazione non è valido in quanto la legge Évin è incompatibile con l'art. 59 del Trattato.

40 Il governo del Regno Unito condivide tale argomento e aggiunge che, se l'accordo concluso tra la Newcastle e la CSI prevedeva, esplicitamente o implicitamente, il rispetto del diritto francese nella trasmissione dell'incontro, la compatibilità del diritto francese con l'art. 59 del Trattato sarebbe effettivamente pertinente per il procedimento principale. In ogni caso, il requisito imposto all'emittente francese di negoziare il rispetto della legge Évin nella trasmissione di incontri aventi luogo all'estero conferirebbe a questa normativa effetti extraterritoriali.

Valutazione della Corte

41 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, sia la rilevanza delle questioni che propone alla Corte. Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 59; 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38, e 10 dicembre 2002, C-153/00, Der Weduwe, Racc. pag. I-11319, punto 31).

42 Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui il giudice nazionale le sottopone questioni pregiudiziali (v., in tal senso, sentenze PreussenElektra, cit., punto 39). Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga presente la funzione assegnata alla Corte, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche (sentenze citate Bosman e a., punto 60, e Der Weduwe, punto 32).

43 Pertanto, la Corte ha ritenuto di non poter statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione o il giudizio sulla validità di una norma comunitaria chiesti da tale giudice non hanno alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze Bosman, cit., punto 61; 9 marzo 2000, causa C-437/97, EKW e Wein & Co., Racc. pag. I-1157, punto 52, e 13 luglio 2000, causa C-36/99, Idéal tourisme, Racc. pag. I-6049, punto 20).

44 Al fine di consentire alla Corte di espletare la sua funzione in conformità al Trattato, è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte (sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 17). Infatti, la Corte ha affermato che è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle norme comunitarie di cui chiede l'interpretazione e sul nesso che egli stabilisce tra le dette norme e la normativa nazionale applicabile alla controversia (ordinanza 28 giugno 2000, causa C-116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I-4979, punto 16).

45 Inoltre la Corte deve esercitare una particolare vigilanza quando le venga sottoposta, nell'ambito di una controversia tra privati, una questione pregiudiziale intesa a consentire al giudice nazionale di valutare la compatibilità della normativa di un altro Stato membro col diritto comunitario (sentenza Foglia, cit., punto 30).

46 Nella fattispecie, poiché le questioni sottoposte sono destinate a consentire al giudice del rinvio di valutare la compatibilità con il diritto comunitario della normativa di un altro Stato membro, la Corte deve essere informata dettagliatamente dei motivi che inducono tale giudice a ritenere che la soluzione di tali questioni sia necessaria per consentirgli di emettere la sua pronuncia.

47 Ora, dalla descrizione dell'ambito normativo effettuata dal giudice nazionale risulta che quest'ultimo deve applicare nella causa principale le disposizioni del diritto inglese. Tuttavia, egli ritiene che «il punto centrale per la soluzione della controversia riguarda la legittimità della legge Évin» senza tuttavia affermare che la soluzione di tale questione è necessaria per consentirgli di emettere la sua pronuncia.

48 Essendo stato invitato dalla Corte a precisare più dettagliatamente su quale base la Newcastle potesse far valere la legge Évin, il giudice nazionale in sostanza si è limitato ad esporre l'argomento della convenuta nella causa principale secondo cui essa poteva ragionevolmente ritenere che l'omissione di fornire istruzioni per rimuovere i pannelli pubblicitari nello stadio avrebbe comportato una violazione del diritto francese.

49 Per contro, il giudice nazionale non ha indicato se esso stesso ritenesse che la Newcastle potesse ragionevolmente supporre di essere tenuta a rispettare la normativa francese, e la Corte non dispone di alcun elemento in tal senso.

50 Per il resto, il governo del Regno Unito ha sostenuto che la premessa che consente di concludere per la pertinenza delle questioni pregiudiziali potrebbe consistere nell'esistenza di un obbligo per la Newcastle di rispettare la normativa francese sulla base della formulazione dell'accordo che essa aveva concluso con la CSI, accordo che prevedeva la trasmissione dell'incontro Newcastle-Metz da parte di una rete televisiva francese. A tale riguardo è sufficiente constatare che il giudice nazionale non ha fatto valere l'esistenza di un tale obbligo contrattuale.

51 Inoltre, come sottolinea giustamente l'avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, anche se il giudice nazionale dovesse ritenere che la Newcastle poteva ragionevolmente supporre che il rispetto della normativa francese richiedeva la sua ingerenza nei contratti di cui trattasi, non è affatto chiaro perché mai tale giustificazione non dovrebbe più sussistere qualora la disposizione di cui Newcastle intendeva assicurare il rispetto risultasse incompatibile con l'art. 59 del Trattato.

52 Ora, l'ordinanza di rinvio non contiene alcuna informazione nemmeno su tale punto.

53 Alla luce di queste considerazioni, si deve constatare che la Corte non dispone di elementi da cui emerga la necessità di pronunciarsi sulla compatibilità con il Trattato di una normativa di uno Stato membro diverso da quello del giudice del rinvio.

54 Pertanto, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sono irricevibili.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

55 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e francese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's bench Division, con ordinanza 28 luglio 2000 dichiara:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, con ordinanza 28 luglio 2000, è irricevibile.

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