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Document 62001CJ0281

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2002.
Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea.
Accordi internazionali - Competenza della Comunità - Fondamento normativo - Artt. 133 CE e 175, n. 1, CE - Accordo Energy Star - Programmi di etichettatura relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.
Causa C-281/01.

European Court Reports 2002 I-12049

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:761

62001J0281

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea. - Accordi internazionali - Competenza della Comunità - Fondamento normativo - Artt. 133 CE e 175, n. 1, CE - Accordo Energy Star - Programmi di etichettatura relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio. - Causa C-281/01.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-12049


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nella causa C-281/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. van Lier e B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. J.-P. Jacqué e dalla sig.ra E. Karlsson, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/469/CE, concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 172, pag. 1),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 13 giugno 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 luglio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/469/CE, concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 172, pag. 1).

Accordo Energy Star

2 Nel 1992 l'Environmental Protection Agency (agenzia [statunitense] per la tutela dell'ambiente; in prosieguo: l'«EPA») ha dato vita ad un programma su base facoltativa di etichettatura per le apparecchiature per ufficio denominato «Energy Star». Numerosi fabbricanti hanno aderito a tale programma, che ha incoraggiato la grande maggioranza di essi ad introdurre un uso efficiente dell'energia e sensibilizzato i consumatori al problema del dispendio energetico delle apparecchiature per ufficio in modo attesa. Il programma Energy Star è stato successivamente esteso in particolare ad apparecchi domestici, ad impianti di riscaldamento e di refrigerazione, all'elettronica di largo consumo, alle apparecchiature per ufficio ad uso privato, agli impianti di raffreddamento ad acqua, all'edilizia e agli impianti di illuminazione. Al fine di contraddistinguere le apparecchiature conformi a determinate disposizioni del programma relative al consumo energetico è stato creato il logo Energy Star.

3 Anziché creare nella Comunità un nuovo programma d'etichettatura per le apparecchiature per ufficio dotate di un uso efficiente dell'energia, la Commissione ha ritenuto preferibile ivi introdurre il programma statunitense Energy Star, avendo constatato che quest'ultimo già disponeva in ordine alle apparecchiature per ufficio in vendita sul mercato americano e che i suoi criteri stavano per acquisire lo status di norma internazionale, anche a livello comunitario.

4 Il 19 dicembre 2000 è stato perciò sottoscritto, a Washington, l'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (in prosieguo: l'«accordo Energy Star»).

5 Dal preambolo di tale accordo risulta che le parti contraenti desideravano «massimizzare il risparmio di energia ed i vantaggi per l'ambiente incentivando l'offerta e la domanda di prodotti che presentano un uso efficiente dell'energia».

6 Ai sensi dell'art. 1 dell'accordo Energy Star, intitolato «Principi generali»:

«1. Le Parti utilizzano specifiche comuni relative a un uso efficiente dell'energia e un simbolo (logo) comune allo scopo di definire obiettivi coerenti per i fabbricanti e di massimizzare in tal modo l'effetto delle loro iniziative individuali a favore dell'offerta e della domanda di questo tipo di prodotti.

2. Le Parti utilizzano il simbolo "Common Logo" per contraddistinguere i tipi di prodotti che presentano un uso efficiente dell'energia elencati nell'allegato C [computer, monitor, stampanti, fax, affrancatrici, fotocopiatrici, scanner e dispositivi multifunzione].

3. Le Parti assicurano che specifiche comuni incoraggino a proseguire nel miglioramento dell'efficienza, tenendo conto delle migliori pratiche tecniche sul mercato.

4. Le Parti assicurano che il consumatore sia in grado di individuare i prodotti efficienti grazie alla presenza dell'etichettatura sul mercato».

7 Nell'allegato A dell'accordo Energy Star è raffigurato un logo comune.

8 Ai sensi dell'art. III dell'accordo Energy Star, la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America designano rispettivamente la Commissione e l'EPA come enti di gestione responsabili dell'attuazione dell'accordo.

9 Il successivo art. IV prevede che ciascun ente di gestione si faccia carico in particolare della registrazione dei partecipanti al programma di etichettatura Energy Star su base facoltativa, verifichi l'applicazione delle condizioni stabilite dalle direttive d'uso del simbolo di cui all'allegato B dell'accordo e informi i consumatori per quanto riguarda i marchi Energy Star.

10 Ai sensi dell'art. V, n. 1, qualsiasi produttore, venditore o rivenditore può aderire al programma di etichettatura Energy Star registrandosi ad esso presso l'ente di gestione di una delle parti dell'accordo. Il n. 2 del medesimo articolo dispone che i partecipanti al programma possano utilizzare il logo Energy Star per contraddistinguere i prodotti conformi alle specifiche relative alle apparecchiature che presentano un uso efficiente dell'energia di cui all'allegato C dell'accordo. A norma del n. 3, la registrazione di un partecipante al programma ad opera dell'ente di gestione di una Parte è riconosciuta dall'ente di gestione dell'altra. In conformità del n. 5, gli enti di gestione comunicano e cooperano per garantire che tutti i prodotti contraddistinti dal Common Logo siano conformi alle specifiche di cui al detto allegato C.

11 Gli artt. VI-VIII concernono il coordinamento del programma di etichettatura Energy Star tra le parti, la registrazione dei marchi Energy Star nella Comunità e la vigilanza da parte di ciascun ente di gestione a che siano osservate le disposizioni relative alla corretta utilizzazione di detti marchi.

12 L'art. IX enuncia le procedure di modifica dell'accordo Energy Star e degli allegati A e B e di aggiunta di nuovi allegati, mentre l'art. X stabilisce le procedure di modifica delle specifiche di cui all'allegato C dell'accordo medesimo.

13 Dall'art. XI risulta che l'accordo Energy Star lascia impregiudicati altri programmi di etichettatura ecologica che possono essere sviluppati ed adottati da una delle parti; risulta del pari che un ente di gestione può gestire programmi nazionali di etichettatura per quanto riguarda tipi di prodotti non inclusi nell'allegato C dell'accordo medesimo e che ciascuna parte si astiene dal frapporre ostacoli all'importazione, esportazione, vendita o distribuzione di un prodotto per il fatto che è contraddistinto dai marchi di efficienza energetica dell'ente di gestione dell'altra parte.

14 L'art. XII, n. 2, prevede che l'accordo Energy Star resti in vigore per un periodo di cinque anni, salvo eventuale rinnovo. L'art. XIII, n. 1, dispone che ciascuna parte può recedere dall'accordo in qualsiasi momento con preavviso scritto di tre mesi.

15 Inoltre, ai sensi del punto 1 delle note diplomatiche scambiate in seguito alla sottoscrizione dell'accordo Energy Star:

«Per massimizzare l'effetto dei loro programmi individuali relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, la Comunità europea e il Governo degli Stati Uniti d'America utilizzeranno specifiche comuni relative ad un uso efficiente dell'energia ed un simbolo (logo) comune, conformemente all'allegato A dell'accordo [Energy Star]».

Procedimento di conclusione dell'accordo Energy Star da parte della Comunità

16 In data 1_ luglio 1999 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione, relativa alla conclusione dell'accordo Energy Star, basata sull'art. 133 CE, in combinato disposto con l'art. 300, n. 2, CE.

17 Il 14 dicembre 2000 il Consiglio ha approvato all'unanimità la decisione di autorizzazione a concludere l'accordo Energy Star in base all'art. 175, n. 1, CE, in combinato disposto con l'art. 300, n. 2, CE.

18 Visto il parere favorevole del Parlamento, il Consiglio ha approvato, il 14 maggio 2001, con la decisione 2001/469, l'accordo Energy Star per conto della Comunità, in base all'art. 175, n. 1, CE, in combinato disposto con l'art. 300, nn. 2, primo comma, prima frase, 3, primo comma, e 4, CE.

19 Il 7 giugno 2001 l'accordo Energy Star è entrato in vigore, in conformità del suo art. XII, n. 1.

Ricorso

Argomenti delle parti

20 La Commissione sostiene che la decisione 2001/469 avrebbe dovuto essere adottata sul fondamento dell'art. 133 CE, relativo alla politica commerciale comune, in quanto l'accordo Energy Star perseguirebbe l'agevolazione del commercio. Esso, infatti, consentirebbe ai produttori di commercializzare le proprie apparecchiature sia sul mercato europeo, sia su quello statunitense, utilizzando un'unica identica etichetta ed un'unica procedura di registrazione. Ai produttori di apparecchiature per ufficio sarebbero in tal modo risparmiati i costi derivanti dall'applicazione di programmi di etichettatura distinti, ciascuno con requisiti e procedure di registrazione propri. Scopo dell'accordo, come si evincerebbe dal suo titolo, sarebbe quindi il coordinamento del programma di etichettatura europeo con quello statunitense, sì da eliminare gli eventuali ostacoli agli scambi derivanti dall'esistenza di programmi concorrenti.

21 La Commissione cita, inoltre, una serie di accordi concernenti il riconoscimento reciproco di standard tecnici che, sulla base degli artt. 113 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 133 CE) ovvero 133 CE, la Comunità avrebbe concluso con paesi terzi.

22 Il fatto che la partecipazione al programma di etichettatura Energy Star è facoltativa e che l'apposizione del logo Energy Star non è una conditio sine qua non della commercializzazione dei prodotti non giustificherebbe il ricorso ad un altro fondamento normativo. Restrizioni del commercio potrebbero derivare, infatti, anche da norme facoltative.

23 Inoltre, secondo la Commissione, una misura concernente il commercio internazionale non può essere sottratta all'ambito della politica commerciale comune solo perché tiene conto, in conformità dell'art. 6 CE, delle esigenze di tutela dell'ambiente. Siccome, poi, l'incidenza delle norme ambientali sul commercio è presa in considerazione, in particolare, dall'Organizzazione mondiale del commercio, un'interpretazione restrittiva che escluda gli aspetti ambientali dall'ambito di applicazione della politica commerciale comune costituirebbe un regresso rispetto ad una giurisprudenza e ad una prassi giuridica costanti e pregiudicherebbe l'efficacia di tale politica commerciale.

24 La Commissione fa altresì valere che la scelta del fondamento normativo per l'adozione di un atto giuridico intracomunitario non pregiudica la scelta del fondamento normativo per la conclusione di un accordo internazionale da parte della Comunità. Così, il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1980, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 237, pag. 1), non riguarderebbe, a differenza dell'accordo Energy Star, il coordinamento del programma comunitario con i programmi di paesi terzi, né il riconoscimento delle certificazioni rilasciate da questi ultimi nell'ambito di tali programmi. La circostanza che tale regolamento è stato adottato sulla base dell'art. 175, n. 1, CE non sarebbe perciò affatto incompatibile con la tesi della Commissione secondo cui l'accordo Energy Star avrebbe dovuto basarsi sull'art. 133 CE.

25 In subordine, la Commissione sostiene che l'art. 175, n. 1, CE non può in nessun caso costituire il fondamento normativo per la conclusione di un accordo internazionale, in quanto tale disposizione autorizzerebbe solo l'emanazione di atti interni. L'adozione di accordi internazionali in materia di politica ambientale dovrebbe basarsi sull'art. 174, n. 4, CE.

26 Secondo il Consiglio, per scopo e contenuto l'accordo Energy Star rientra pienamente nella politica della Comunità in materia ambientale, quale enunciata all'art. 174 CE.

27 L'accordo Energy Star tenderebbe, infatti, in ogni caso in via principale, a ridurre il consumo energetico incentivando l'offerta e la domanda di apparecchiature per ufficio che presentano un uso efficiente dell'energia. Il Consiglio basa la propria interpretazione sul preambolo e sull'art. 1, n. 1, dell'accordo, nonché sul punto 1 delle note diplomatiche scambiate sulla base di detto accordo.

28 Al contrario, l'accordo Energy Star non influirebbe in modo significativo sul commercio internazionale. Secondo il Consiglio, infatti, il logo Energy Star costituiva già di fatto uno standard per i produttori. Il detto accordo, peraltro, non impedirebbe alle parti o agli Stati membri di introdurre altri programmi di etichettatura finalizzati ad agevolare il risparmio di energia.

29 Quanto al contenuto dell'accordo Energy Star, il Consiglio sostiene che quest'ultimo non comprende alcuna disposizione che sia chiaramente collegata alla politica commerciale comune o che miri direttamente a promuovere il commercio internazionale. Al contrario, l'obiettivo del risparmio energetico sarebbe centrale nelle disposizioni di tale accordo quali contenute agli artt. IV-VI e VIII-X concernenti l'informazione dei consumatori, le verifiche e le misure per l'uso corretto del logo, la collaborazione tra le parti nonché il reciproco riconoscimento delle registrazioni.

30 A sostegno della propria tesi il Consiglio fa valere, da un lato, che numerosi accordi internazionali sono stati conclusi sul fondamento dell'art. 175 CE sebbene riguardassero questioni di politica commerciale e, dall'altro, che anche le misure interne alla Comunità relative all'assegnazione di un marchio di qualità ecologica su base facoltativa si basano sulle disposizioni del Trattato in materia di politica ambientale. In particolare, il Consiglio cita il proprio regolamento (CEE) 23 marzo 1992, n. 880, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 99, pag. 1), adottato sulla base dell'art. 130 S del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 175 CE), nonché la decisione della Commissione 26 febbraio 1999, 1999/205/CE, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer (GU L 70, pag. 46). I `considerando' di tale decisione farebbero espresso riferimento alle trattative concernenti l'accordo Energy Star e prevedrebbero «l'opportunità di rivedere i criteri entro due anni, al fine di adeguare i requisiti energetici all'innovazione tecnologica, agli sviluppi del mercato e al programma "Energy Star"». Successivamente alla conclusione di tale accordo non si sarebbe reputato necessario ribadire la decisione nel sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica introdotto dal regolamento n. 1980/2000, a sua volta basato sull'art. 175 CE.

31 Il Consiglio invoca altresì, a sostegno della propria tesi, la facoltà degli Stati membri di adottare propri marchi di qualità ecologica, quali le etichette Blauer Engel (Angelo blu) in Germania, Svanen (Cigno) nei paesi nordici e GEA per le apparecchiature per ufficio in Germania. Se l'introduzione di marchi di qualità ecologica fosse una misura di politica commerciale, la Comunità avrebbe competenza esclusiva e l'attività degli Stati membri in tale settore sarebbe illegittima.

32 Quanto alla censura vertente, in subordine, sul fatto che l'esatto fondamento normativo per la conclusione dell'accordo Energy Star non sarebbe, in ogni caso, l'art. 175, n. 1, CE, bensì l'art. 174, n. 4, CE, il Consiglio rinvia alla giurisprudenza della Corte da cui risulterebbe che l'art. 174, n. 4, CE si limita a definire gli obiettivi generali della politica ambientale, mentre l'art. 175 CE costituisce il fondamento normativo per gli atti comunitari diretti ad attuare tale politica (v. sentenze 14 luglio 1998, causa C-284/95, Safety Hi-Tech, Racc. pag. I-4301, punto 43, e causa C-341/95, Bettati, Racc. pag. I-4355, punto 41). Il parere 2/00 del 6 dicembre 2001 (Racc. pag. I-9713, punti 23-25) confermerebbe tale interpretazione.

Giudizio della Corte

33 Secondo una giurisprudenza costante, la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario dev'essere basata su circostanze obiettive, che possano essere sindacate in via giurisdizionale. Sono da considerare tali, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto (v., in particolare, sentenze 11 giugno 1991, causa C-300/89, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-2867, punto 10, e 4 aprile 2000, causa C-269/97, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-2257, punto 43).

34 Se l'esame di un atto comunitario dimostra che quest'ultimo persegue una duplice finalità o che ha una duplice componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve basarsi su un unico fondamento normativo, ossia su quello richiesto dalla finalità ovvero dalla componente principale o preponderante (v. sentenze 17 marzo 1993, causa C-155/91, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-939, punti 19 e 21; 23 febbraio 1999, causa C-42/97, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-869, punti 39 e 40, e 30 gennaio 2001, causa C-36/98, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-779, punto 59).

35 In via eccezionale, ove sia provato che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inseparabili senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro, tale atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi corrispondenti (v. sentenze 11 giugno 1991, Commissione/Consiglio, cit., punti 13 e 17; Parlamento/Consiglio, cit., punti 38 e 43, e 19 settembre 2002, causa C-336/00, Huber, Racc. pag. I-7699, punto 31; nonché parere 2/00, cit., punto 23).

36 Nella fattispecie, è pacifico che l'accordo Energy Star persegue lo scopo - come risulta esplicitamente dal suo titolo - di coordinare programmi di etichettatura relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.

37 Come osserva la Commissione, un coordinamento siffatto agevola necessariamente il commercio, in quanto i fabbricanti devono riferirsi ad un'unica norma in materia di etichettatura e seguire un'unica procedura di registrazione presso un unico ente di gestione per poter immettere sui mercati europeo e americano apparecchiature recanti il logo Energy Star. Tale coordinamento costituisce dunque senz'altro una misura di politica commerciale.

38 Tuttavia, è giocoforza constatare del pari, alla luce del preambolo e dell'art. 1 dell'accordo Energy Star, che, incentivando l'offerta e la domanda di prodotti che presentano un uso efficiente dell'energia, il programma di etichettatura di cui trattasi è destinato a promuovere risparmi energetici e costituisce dunque di per sé una misura di politica ambientale.

39 Ne deriva che l'accordo Energy Star persegue contemporaneamente uno scopo di politica commerciale e uno di tutela dell'ambiente. Pertanto, al fine di stabilire il fondamento normativo adeguato per la conclusione di tale accordo, occorre determinare se quest'ultimo persegua uno dei due obiettivi in via principale o preponderante, nel qual caso il detto atto dovrebbe avere un unico fondamento normativo, oppure se gli scopi perseguiti siano tra loro inseparabili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro, caso in cui l'atto dovrebbe basarsi su un duplice fondamento normativo.

40 Al riguardo occorre constatare come risulti dai termini dell'accordo Energy Star, in particolare dai suoi artt. I e V, che il programma di etichettatura Energy Star mira essenzialmente a permettere ai fabbricanti di fare uso, mediante una procedura di riconoscimento reciproco delle registrazioni, di un logo comune affinché i consumatori possano riconoscere prodotti che soddisfano specifiche comuni relative ad un uso efficiente dell'energia, quali essi intendono offrire sui mercati americano e comunitario. Si tratta dunque di uno strumento che influisce direttamente sul commercio delle apparecchiature per ufficio.

41 E' vero che, a lungo termine, in funzione del comportamento effettivo dei produttori e dei consumatori, il programma in questione dovrebbe sortire un effetto benefico sull'ambiente, perché dovrebbe portare ad una riduzione del consumo energetico. Si tratta, però, solo di un effetto indiretto e lontano, mentre l'effetto sul commercio delle apparecchiature per ufficio è diretto e immediato.

42 Inoltre, anche se è pacifico che il programma statunitense Energy Star è stato concepito per incentivare l'offerta e la domanda di prodotti che presentano un uso efficiente dell'energia, dunque per favorire il risparmio energetico, e che la sua estensione alla Comunità contribuisce sicuramente alla realizzazione di tale obiettivo, è pur vero che l'accordo Energy Star non presenta, di per sé, nuovi requisiti di uso efficiente dell'energia. Esso si limita, infatti, a rendere applicabili sia sul mercato americano sia su quello europeo le specifiche inizialmente adottate dall'EPA e a sottoporre la loro modifica all'accordo delle due parti contraenti.

43 Si deve quindi riconoscere carattere preponderante allo scopo di politica commerciale perseguito dall'accordo Energy Star; di conseguenza, la decisione d'approvazione di quest'ultimo avrebbe dovuto fondarsi sull'art. 133 CE, in combinato disposto con l'art. 300, n. 3, CE.

44 La circostanza che la partecipazione al programma di etichettatura Energy Star ha natura non vincolante non è idonea a rimettere in discussione tale conclusione. Il detto accordo è infatti concepito, cionondimeno, per influire direttamente sul commercio delle apparecchiature per ufficio, agevolando ai produttori gli scambi e permettendo ai consumatori di scegliere i prodotti a minor consumo energetico.

45 Inoltre, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1), risulta chiaramente che le disposizioni concernenti le etichettature la cui osservanza è facoltativa possono costituire un ostacolo al commercio internazionale.

46 Il fatto, poi, che le disposizioni del Trattato in materia di politica ambientale sono state scelte quale fondamento normativo per l'adozione di atti interni come i regolamenti nn. 880/92 e 1980/2000 non è sufficiente a dimostrare che il medesimo fondamento deve valere pure per l'approvazione di un accordo internazionale avente un oggetto analogo. Basta notare al riguardo che, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, l'art. 133 CE concernente il commercio estero non potrebbe mai costituire il fondamento normativo per una misura avente unicamente efficacia intracomunitaria. Quanto appunto alla realizzazione del mercato interno, occorrerebbe ricorrere, eventualmente, all'art. 95 CE. Del resto, la direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/75/CEE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 297, pag. 16), è stata adottata sul fondamento dell'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE).

47 Inoltre, il fatto che taluni Stati membri hanno adottato un proprio marchio ecologico non impedisce che l'accordo Energy Star venga considerato una misura di politica commerciale di cui all'art. 133 CE e dunque rientrante in un settore in cui la competenza della Comunità è esclusiva. Infatti, i marchi ecologici adottati dagli Stati membri, menzionati dal Consiglio, non concernono per l'appunto il commercio estero della Comunità.

48 Risulta dalla precedenti considerazioni che a fondamento normativo della decisione relativa alla conclusione dell'accordo Energy Star per conto della Comunità il Consiglio avrebbe dovuto porre l'art. 133 CE, in combinato disposto con l'art. 300, n. 3, CE.

49 Alla luce di quanto sopra, poiché l'art. 175, n. 1, CE, in combinato disposto con l'art. 300, nn. 2, primo comma, 3, primo comma, prima frase, e 4, CE, era l'unico fondamento normativo menzionato nell'atto di conclusione, la decisione 2001/469 dev'essere annullata.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

50 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) E' annullata la decisione del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/469/CE, concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativi ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.

2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

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