61998J0218

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 settembre 1999. - Oumar Dabo Abdoulaye e a. contro Régie nationale des usines Renault SA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil de Prud'hommes, Le Havre - Francia. - Interpretazione dell'art. 119 CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) e delle direttive 75/117/CEE e 76/207/CEE - Accordo collettivo che prevede un assegno a favore delle donne incinte che fruiscono del congedo di maternità. - Causa C-218/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-05723


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Assegno forfettario versato ai soli lavoratori di sesso femminile che fruiscono del congedo di maternità - Ammissibilità - Presupposti

(Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)

Massima


$$Il principio della parità delle retribuzioni sancito nell'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) non osta al versamento di un assegno forfettario ai soli lavoratori di sesso femminile che fruiscono del congedo di maternità quando tale assegno è destinato a compensare gli svantaggi professionali che tali lavoratori subiscono a seguito dell'allontanamento dal posto di lavoro. Infatti, in tal caso, i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile si trovano in una situazione differente che esclude una violazione del detto principio.

Tali svantaggi possono consistere nel fatto che durante il congedo di maternità la donna non può essere proposta per una promozione, che al suo rientro ella potrà far valere un'esperienza professionale la cui durata sarà ridotta del periodo di assenza, che ella non può né esigere gli aumenti salariali connessi al rendimento personale né partecipare a corsi di formazione e che, infine, i continui cambiamenti sul posto di lavoro dovuti alle nuove tecnologie complicano l'adeguamento della lavoratrice che rientra dal congedo di maternità.

Parti


Nel procedimento C-218/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Conseil de prud'hommes di Le Havre (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Oumar Dabo Abdoulaye e altri

e

Régie nationale des usines Renault SA,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19), e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Régie nationale des usines Renault SA, dagli avv.ti Catherine Guillotin-Le Jouan e Jean-Pierre Spitzer, del foro di Parigi;

- per il governo del Regno Unito, dalla signora Stephanie Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dalla signora Sara Masters, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 giugno 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 24 aprile 1998, pervenuta alla Corte il 15 giugno seguente, il Conseil de prud'hommes di Le Havre ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19) e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il signor Abdoulaye e altri, da una parte, e la Régie nationale des usines Renault SA (in prosieguo: la «Renault»), dall'altra.

3 I ricorrenti nella causa a qua sono lavoratori di sesso maschile della Renault. Essi sostengono che l'art. 18 dell'accordo in materia di tutela sociale dei dipendenti di detta società (in prosieguo: l'«accordo») è incompatibile con il divieto di discriminazione sancito nell'art. 19 del Trattato e attuato dall'art. L. 140-2 del codice del lavoro francese.

4 Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo, «alla donna incinta che fruisce del congedo di maternità è assegnata la somma di 7 500 FF».

5 L'art. 19 del medesimo accordo precisa inoltre che, «durante il congedo di maternità già coperto in quanto tale dalla previdenza sociale, il personale di sesso femminile percepisce il 100% degli emolumenti netti, dedotte le indennità giornaliere versate dalla previdenza sociale».

6 Infine, l'art. 20 dell'accordo dispone che, «in occasione dell'adozione di un bambino, il padre o la madre di famiglia dipendente dell'impresa riceve la somma di 2 000 FF. Se entrambi i coniugi lavorano nell'impresa, tale diritto può essere esercitato da uno solo di essi».

7 Secondo i ricorrenti nel procedimento a quo, se talune discriminazioni, come il congedo di maternità riservato alle sole donne, sono giustificate da particolarità fisiologiche di un sesso, questo non è il caso dell'assegno in questione nella fattispecie perché, se da un punto di vista strettamente fisiologico la nascita di un bambino interessa solo la donna, essa costituisce anche, e in misura quantomeno equivalente, un evento sociale che interessa l'intera famiglia e in particolare il padre, che non può esserne estromesso vedendosi negato l'assegno, pena una discriminazione illegittima.

8 Il giudice nazionale rileva che la Corte non si è ancora pronunciata sulla compatibilità di un assegno come quello in questione nella causa a qua con l'art. 119 del Trattato, benché nella sentenza 13 febbraio 1996, causa C-342/93, Gillespie e a. (Racc. pag. I-475), si sia pronunciata su un caso relativamente simile.

9 Di conseguenza ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il principio di parità delle retribuzioni fra uomini e donne, sancito dall'art. 119 del Trattato di Roma e dai testi successivi, autorizzi o meno l'erogazione soltanto alla donna incinta, con esclusione del padre del bambino, della somma di 7 500 FF all'atto della fruizione del congedo di maternità, posto:

- che la prestazione in parola e il suo pagamento sono previsti dall'art. 18, in fine, dell'accordo collettivo 5 luglio 1991 relativo alla copertura sociale dei dipendenti della società Renault;

- che l'art. 19, secondo comma, del detto accordo prevede la conservazione degli emolumenti a favore dei dipendenti durante il congedo di maternità».

10 Con la sua questione il giudice nazionale chiede in sostanza se il principio della parità delle retribuzioni sancito nell'art. 119 del Trattato osti al versamento di un assegno forfettario alle sole lavoratrici che fruiscono del congedo di maternità.

11 L'art. 119 del Trattato sancisce il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. Tale disposizione viene precisata dall'art. 1 della direttiva 75/117.

12 Secondo la giurisprudenza della Corte, dalla definizione contenuta nell'art. 119, secondo comma, del Trattato emerge che la nozione di retribuzione che compare nelle citate disposizioni comprende tutti i vantaggi pagati direttamente o indirettamente dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La natura giuridica di detti vantaggi è irrilevante per l'applicazione dell'art. 119 del Trattato, quando essi vengono attribuiti in ragione dell'impiego (v., in particolare, sentenza Gillespie e a., citata, punto 12).

13 Tra i vantaggi che rientrano nella retribuzione vi sono in particolare quelli corrisposti dal datore di lavoro in virtù di norme di legge e a motivo dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato che hanno lo scopo di garantire una fonte di reddito ai lavoratori, pur se questi non svolgono, nei casi specifici previsti dal legislatore, alcuna attività prevista dal contratto di lavoro (sentenza 4 giugno 1992, causa C-360/90, Bötel, Racc. pag. I-3589, punti 14 e 15; v., inoltre, sentenze 27 giugno 1990, causa C-33/89, Kowalska, Racc. pag. I-2591, punto 11; 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889, punto 12, e Gillespie e a., citata, punto 13).

14 Essendo fondata sul rapporto di lavoro, una prestazione come l'assegno di cui trattasi nella causa a qua, corrisposta dal datore di lavoro ad una lavoratrice che fruisce del congedo di maternità, costituisce dunque una retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato e della direttiva 75/117.

15 E' vero che tale indennità non è corrisposta periodicamente e non è indicizzata al salario; tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Renault, dette caratteristiche non la privano della sua natura di retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato (v. sentenza 9 febbraio 1982, causa 12/81, Garland, Racc. pag. 359, punto 9).

16 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il principio di uguaglianza delle retribuzioni, così come il divieto generale di discriminazione di cui esso è espressione particolare, presuppone che i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile che ne beneficiano si trovino in situazioni paragonabili (v. sentenza Gillespie e a., citata, punti 16-18).

17 La compatibilità di un assegno come quello oggetto del procedimento a quo con l'art. 119 del Trattato dipende quindi dalla questione se, per quanto riguarda detto assegno, le lavoratrici si trovino in una situazione analoga a quella dei lavoratori di sesso maschile.

18 La Renault, nel rispondere a una domanda della Corte, menziona vari svantaggi professionali che le lavoratrici devono affrontare in seguito all'allontanamento dal posto di lavoro che il congedo di maternità comporta.

19 Così, in primo luogo, durante il congedo di maternità la donna non può essere proposta per una promozione. Al rientro, ella potrà far valere un'esperienza professionale la cui durata sarà ridotta del periodo di assenza; in secondo luogo, la donna incinta non può esigere gli aumenti salariali connessi al rendimento personale; in terzo luogo, la lavoratrice non può partecipare a corsi di formazione; in ultimo luogo, i continui cambiamenti sul posto di lavoro dovuti alle nuove tecnologie complicano l'adeguamento della lavoratrice che rientra dal congedo di maternità.

20 Come giustamente rilevato dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, l'art. 119 del Trattato non osta al versamento di un assegno come quello oggetto della causa principale ai soli lavoratori di sesso femminile quando esso è inteso a bilanciare svantaggi professionali come quelli addotti dalla Renault. Infatti, in tal caso, i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile si troverebbero in una situazione differente che esclude una violazione del principio della parità di retribuzione sancito nell'art. 119 del Trattato.

21 Spetta al giudice nazionale verificare se tale ipotesi si verifichi nella fattispecie.

22 Occorre dunque risolvere la questione proposta dal giudice nazionale nel senso che il principio della parità delle retribuzioni sancito nell'art. 119 del Trattato non osta al versamento di un assegno forfettario ai soli lavoratori di sesso femminile che fruiscono del congedo di maternità quando tale assegno è destinato a compensare gli svantaggi professionali che tali lavoratori subiscono a seguito dell'allontanamento dal posto di lavoro.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Conseil de prud'hommes di Le Havre con sentenza 24 aprile 1998, dichiara:

Il principio della parità delle retribuzioni sancito nell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) non osta al versamento di un assegno forfettario ai soli lavoratori di sesso femminile che fruiscono del congedo di maternità quando tale assegno è destinato a compensare gli svantaggi professionali che tali lavoratori subiscono a seguito dell'allontanamento dal posto di lavoro.