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Document 61996CJ0377

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 aprile 1998.
August De Vriendt contro Rijksdienst voor Pensioenen (C-377/96), Rijksdienst voor Pensioenen contro René van Looveren (C-378/96), Julien Grare (C-379/96), Karel Boeykens (C-380/96) e Frans Serneels (C-381/96) e Office national des pensions (ONP) contro Fredy Parotte (C-382/96), Camille Delbrouck (C-383/96) e Henri Props (C-384/96).
Domande di pronuncia pregiudiziale: Hof van Cassatie e Cour de cassation - Belgio.
Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento - Pensione di vecchiaia e di fine lavoro - Metodo di calcolo - Età per il pensionamento.
Cause riunite C-377/96 a C-384/96.

European Court Reports 1998 I-02105

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:183

61996J0377

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 aprile 1998. - August De Vriendt contro Rijksdienst voor Pensioenen (C-377/96), Rijksdienst voor Pensioenen contro René van Looveren (C-378/96), Julien Grare (C-379/96), Karel Boeykens (C-380/96) e Frans Serneels (C-381/96) e Office national des pensions (ONP) contro Fredy Parotte (C-382/96), Camille Delbrouck (C-383/96) e Henri Props (C-384/96). - Domande di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Belgio. - Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento - Pensione di vecchiaia e di fine lavoro - Metodo di calcolo - Età per il pensionamento. - Cause riunite C-377/96 a C-384/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02105


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7 - Deroga ammessa in materia di determinazione dell'età pensionabile legale - Portata - Limitazione alle sole discriminazioni collegate necessariamente e obiettivamente alla diversa età pensionabile - Metodo di calcolo differente delle pensioni di fine lavoro - Ammissibilità

[Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 7, n. 1, lett. a)]

Massima


L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che, quando una normativa nazionale ha mantenuto in vigore una differenza nell'età pensionabile tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, lo Stato membro interessato ha il diritto di calcolare l'importo della pensione diversamente a seconda del sesso del lavoratore.

La fissazione dell'età pensionabile determina effettivamente la durata del periodo in cui gli interessati possono versare contributi pensionistici. Se una disparità quanto all'età pensionabile è mantenuta in vigore, questione di fatto la cui soluzione spetta al giudice nazionale, una discriminazione nel metodo di calcolo delle pensioni è necessariamente e obiettivamente collegata al mantenimento in vigore di tale differenza e rientra, di conseguenza, nell'ambito della deroga autorizzata dalla citata disposizione.

Parti


Nei procedimenti riuniti da C-377/96 a C-384/96,

aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Cour de cassation del Belgio, nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra

August De Vriendt

e

Rijksdienst voor Pensioenen (C-377/96),

Rijksdienst voor Pensioenen e René Van Looveren (C-378/96),

Rijksdienst voor Pensioenen e Julien Grare (C-379/96),

Rijksdienst voor Pensioenen e Karel Boeykens (C-380/96),

Rijksdienst voor Pensioenen e Frans Serneels (C-381/96),

Office national des pensions (ONP) e Fredy Parotte (C-382/96),

Office national des pensions (ONP) e Camille Delbrouck (C-383/96),

Office national des pensions (ONP) e Henri Props (C-384/96),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate :

- per l' Office national des pensions (Rijksdienst voor Pensioenen), dal signor Gabriel Perl, amministratore generale, in qualità di agente;

- per il signor Karel Boeykens, dagli avv.ti René Bützler, del foro di Bruxelles, e Lieven Lenaerts, del foro di Anversa;

- per il governo belga, dal signor Marcel Colla, ministro della Sanità e delle Pensioni, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Pieter Jan Kuijper, consigliere giuridico, e dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dell'Office national des pensions, rappresentato dal signor Jan C.A. De Clerck, consigliere, in qualità di agente, del governo belga, rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Pieter Jan Kuijper e dalla signora Marie Wolfcarius, all'udienza del 27 novembre 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 gennaio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanze 4 novembre 1996, pervenuta in cancelleria il 27 novembre successivo, la Cour de cassation del Belgio ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito delle controversie tra i signori De Vriendt (C-377/96), Van Looveren (causa C-378/96), Grare (causa C-379/96), Boeykens (causa C-380/96), Serneels (causa C-381/96), Parotte (causa C-382/96), Delbrouck (causa C-383/96) e Props (causa C-384/96) e l'Office national des pensions (in prosieguo: l'«ONP»), in merito al calcolo delle loro pensioni.

3 Con ordinanza del presidente della Corte 9 gennaio 1997, i procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento e della sentenza.

4 Il regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alle pensioni di vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati (Moniteur belge 27 ottobre 1967, in prosieguo: il «regio decreto n. 50»), vigente fino al 1_ gennaio 1991, aveva fissato l'età normale per il pensionamento a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.

5 Ai sensi dell'art. 10 del regio decreto n. 50, il diritto alla pensione di vecchiaia era acquisito, per anno civile, in ragione di una frazione delle retribuzioni percepite dall'interessato, il cui importo era stabilito in base a talune regole particolari, e prese in considerazione fino a concorrenza del 75% o del 60%, a seconda che vi fosse o meno un coniuge a carico. La frazione corrispondente ad ogni anno civile aveva per numeratore l'unità, e per denominatore un numero che non poteva essere superiore a 45 per gli uomini e a 40 per le donne.

6 Quando la durata della carriera professionale era superiore ai 40 o ai 45 anni, l'ente effettuava il calcolo sulla base degli anni civili migliori compresi in questo periodo.

7 Il regio decreto n. 50 prevedeva che sia le donne sia gli uomini potessero anticipare la loro pensione di vecchiaia di cinque anni rispetto all'età minima pensionabile, con una riduzione della pensione del 5% per ogni anno di anticipo. La facoltà di anticipare la pensione è stata soppressa per le donne con il regio decreto 16 luglio 1976, n. 415.

8 A decorrere dal 1_ gennaio 1991 la legge 20 luglio 1990, che istituisce un'età per il pensionamento variabile per i lavoratori subordinati e adegua le loro pensioni all'evoluzione del tenore di vita (Moniteur belge 15 agosto 1990, in prosieguo: la «legge del 1990»), ha consentito ai lavoratori subordinati, di entrambi i sessi, di andare in pensione a partire dall'età di 60 anni.

9 Per quanto concerne il calcolo della pensione, la legge del 1990 ha previsto che il diritto alla pensione di vecchiaia resta acquisito, per anno civile, in ragione di una frazione delle retribuzioni dell'interessato, come stabilito dal regio decreto n. 50, e che il denominatore di tale frazione rimaneva stabilito a 45 per gli uomini e a 40 per le donne.

10 La legge del 1990 ha inoltre abolito per gli uomini la riduzione della pensione a concorrenza del 5% per ogni anno di anticipo.

11 L'art. 4, n. 1, della direttiva vieta qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, tra cui quelle di vecchiaia.

12 Tuttavia, l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva, che pone deroghe a tale principio, enuncia:

«1. La (...) direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:

a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni;

(...)».

13 Nella causa che aveva dato luogo alla sentenza 1_ luglio 1993, causa C-154/92, Van Cant (Racc. pag. I-3811), l'Arbeidsrechtbank di Anversa aveva chiesto alla Corte se il metodo di calcolo della pensione di vecchiaia per gli aventi diritto di sesso maschile, quale sopra menzionato, costituisse una discriminazione fondata sul sesso, ai sensi dell'art. 4 della direttiva.

14 Al punto 13 della citata sentenza Van Cant, la Corte ha dichiarato che, nell'ipotesi in cui una normativa nazionale abbia abolito la differenza di età per il pensionamento che esisteva tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, elemento di fatto il cui accertamento compete al giudice nazionale, l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva non può più essere invocato per giustificare il mantenimento in vigore di una disparità nel metodo di calcolo delle pensioni di vecchiaia che era collegata a tale differenza di età per il pensionamento.

15 Nella stessa sentenza, la Corte ha dichiarato inoltre che gli artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva ostano a che una disciplina nazionale, che consenta ai lavoratori di sesso maschile e a quelli di sesso femminile di andare in pensione alla medesima età, mantenga in vigore, nel metodo di calcolo della pensione, una disparità basata sul sesso collegata alla preesistente differenza di età per il pensionamento.

16 Con provvedimenti adottati tra il 18 dicembre 1990 e il 16 dicembre 1994, l'ONP aveva accordato agli interessati, tutti lavoratori dipendenti di sesso maschile, una pensione di vecchiaia sulla base di una frazione rappresentativa delle carriere calcolata in quarantacinquesimi.

17 Nell'ambito dei ricorsi proposti dinanzi all'Arbeidshof di Anversa (cause da C-378/96 a C-381/96), all'Arbeidshof di Gand (causa C-377/96) e alla cour du travail di Liegi (cause da C-382/96 a C-384/96), gli interessati hanno chiesto il calcolo della pensione in quarantesimi anziché in quarantacinquesimi.

18 L'Arbeidshof di Gand ha confermato, con sentenza 8 settembre 1995, il provvedimento dell'ONP. Per contro, con sentenze 10 novembre e 15 dicembre 1995, la cour du travail di Liegi ha riformato i provvedimenti di tale ente, considerando che gli interessati avevano diritto a una pensione di vecchiaia sulla base di una carriera professionale calcolata in quarantesimi. Il 10 gennaio 1996 l'Arbeidshof di Anversa accoglieva del pari, con quattro sentenze, le domande degli interessati.

19 Dinanzi alla Cour de cassation venivano presentati ricorsi dal signor De Vriendt (causa C-377/96) e dall'ONP (cause da C-378/96 a C-384/96).

20 Il 19 giugno 1996, e cioè in pendenza di tali procedimenti, il Parlamento belga ha adottato una legge interpretativa della legge del 1990 (Moniteur belge del 20 luglio 1996, in prosieguo: la «legge interpretativa»).

21 L'art. 2 della legge interpretativa definisce la nozione di «pensione di vecchiaia» nel modo seguente:

«Ai fini dell'applicazione degli artt. 2, nn. 1, 2 e 3, e 3, nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7, della legge 20 luglio 1990, che istituisce un'età per il pensionamento variabile per i lavoratori subordinati e adegua le loro pensioni all'evoluzione del tenore di vita, con i termini "pensione di vecchiaia" si intende il reddito sostitutivo accordato al beneficiario che si ritiene divenuto inidoneo al lavoro per motivi di età, situazione che si suppone verificarsi all'età di 65 anni per i beneficiari di sesso maschile, e di 60 anni per quelli di sesso femminile».

22 Infine, dagli atti risulta che sono stati adottati una legge-quadro del 26 luglio 1996, relativa alla modernizzazione della previdenza sociale e al mantenimento dei regimi pensionistici legali (Moniteur belge del 1_ agosto 1996), e un regio decreto del 23 dicembre 1996, in esecuzione della stessa legge-quadro (Moniteur belge del 17 gennaio 1997). Tale normativa è entrata in vigore il 1_ luglio 1997 e prevede:

- il mantenimento dell'età pensionabile a 65 anni, nonché il calcolo della pensione in quarantacinquesimi per gli uomini;

- l'aumento progressivo dell'età pensionabile a 65 anni, nonché il calcolo della pensione per le donne, in un periodo transitorio di 13 anni che scadrà nel 2009;

- l'adattamento simultaneo, secondo la stessa progressività, dei limiti di età negli altri settori della previdenza sociale, per giungere del pari al limite dell'età pensionabile di 65 anni per le donne nel 2009;

- il mantenimento della flessibilità dell'età pensionabile, vale a dire la possibilità del pensionamento anticipato a 60 anni per uomini e donne, mediante la prova di un requisito di carriera. Quest'ultimo è fissato a 20 anni nel 1997 e cambia progressivamente per giungere a un requisito di carriera di 35 anni nel 2005.

23 Nutrendo dubbi sulla compatibilità con il diritto comunitario della legge del 1990, quale risulta dalla legge interpretativa, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le tre seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 7 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, debba essere interpretato nel senso che lascia agli Stati membri la facoltà di fissare in modo diverso, a seconda del sesso, l'età alla quale gli uomini e le donne si ritengono essere divenuti incapaci di lavorare per vecchiaia e che dà diritto alla pensione di vecchiaia per lavoratori subordinati, e di calcolare di conseguenza in modo diverso le pensioni, come indicato nella presente sentenza.

2) Se il detto articolo debba essere interpretato nel senso che osti a che gli uomini e le donne che sono ritenuti incapaci di lavorare per vecchiaia, a partire dall'età di 65 e, rispettivamente, di 60 anni e che a partire dalla detta età perdono altresì i loro diritti a prestazioni di previdenza sociale, come le indennità di disoccupazione, possano far valere un diritto incondizionato alla pensione a partire dal 60_ anno, pur essendo l'importo della pensione calcolato in maniera diversa a seconda che si tratti di un uomo o di una donna.

3) Se con la nozione di "età per la pensione di vecchiaia" (in olandese: "pensioengerichtigde leeftijd"; in inglese: "pensionable age"), nozione utilizzata nell'art. 7 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, si debba intendere l'età che dà diritto alla pensione ovvero l'età alla quale il lavoratore dipendente è ritenuto essere divenuto, secondo i criteri nazionali, incapace di lavorare per vecchiaia, e beneficia di un reddito sostitutivo che esclude altre prestazioni di previdenza sociale concesse allo stesso titolo.

Se tale nozione possa essere interpretata in un senso comprensivo delle due definizioni sopra indicate».

24 Con tali questioni, che è opportuno trattare congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri la facoltà di stabilire l'età alla quale si presume che i lavoratori dipendenti divengano inadatti al lavoro per ragioni di età, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia, a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne e, pertanto, di calcolare l'importo della pensione diversamente a seconda del sesso del lavoratore, e ciò anche se i lavoratori di sesso maschile possono far valere un diritto incondizionato a un reddito sostitutivo sotto forma di pensione a partire dall'età di 60 anni.

25 In primo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la possibilità di deroghe contemplata dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva dev'essere interpretata restrittivamente (v., in particolare, sentenza 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a., Racc. pag. I-1247, punto 8). Così, nel caso in cui, ai sensi di questo articolo, uno Stato membro preveda un'età di pensionamento diversa per gli uomini e per le donne per la concessione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro, l'ambito della deroga consentita è limitato alle discriminazioni necessariamente ed obiettivamente legate alle differenze dell'età di pensionamento (sentenze Thomas e a., citata, e 19 ottobre 1995, causa C-137/94, Richardson, Racc. pag. I-3407, punto 18). Per contro, se la normativa nazionale ha soppresso la differenza di età di pensionamento, lo Stato membro non è autorizzato a mantenere una disparità basata sul sesso nel metodo di calcolo delle pensioni (sentenza Van Cant, citata, punto 13).

26 Dalla natura delle deroghe di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva, risulta che il legislatore comunitario ha inteso autorizzare gli Stati membri a mantenere temporaneamente, in materia di pensioni, i benefici riconosciuti alle donne, al fine di consentire loro di procedere gradualmente ad una modifica dei sistemi pensionistici su tale punto senza perturbare il complesso equilibrio finanziario di questi sistemi, di cui non poteva disconoscere l'importanza (sentenza 7 luglio 1992, causa C-9/91, Equal Opportunities Commission, Racc. pag. I-4297, punto 15).

27 Occorre quindi determinare se, nella fattispecie della causa principale, la discriminazione relativa al metodo di calcolo delle pensioni di vecchiaia è necessariamente ed obiettivamente legata al mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali che stabiliscono differenze dell'età di pensionamento basate sul sesso e che, di conseguenza, rientrano nell'ambito della deroga di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva.

28 A questo proposito, va ricordato che, come risulta dal punto 13 della citata sentenza Van Cant, la questione se la normativa nazionale abbia mantenuto in vigore una disparità, quanto all'età pensionabile, tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile è una questione di fatto, la cui soluzione spetta al giudice nazionale.

29 Nel caso che tale disparità sia stata mantenuta in vigore, occorre rilevare che la determinazione dell'età pensionabile determina effettivamente la durata del periodo in cui gli interessati possono versare contributi pensionistici.

30 Risulta così che, in un'ipotesi del genere, una discriminazione nel metodo di calcolo delle pensioni, quale quella risultante dalla normativa nazionale di cui trattasi, sarebbe necessariamente e obiettivamente collegata al mantenimento in vigore della differenza nella determinazione dell'età pensionabile.

31 Considerato quanto precede, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che, quando una normativa nazionale ha mantenuto in vigore una differenza nell'età pensionabile tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, lo Stato membro interessato ha il diritto di calcolare l'importo della pensione diversamente a seconda del sesso del lavoratore.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

32 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour de cassation del Belgio, con ordinanze 4 novembre 1996, dichiara:

L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che, quando una normativa nazionale ha mantenuto in vigore una differenza nell'età pensionabile tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, lo Stato membro interessato ha il diritto di calcolare l'importo della pensione diversamente a seconda del sesso del lavoratore.

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