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Document 61996CJ0057

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 novembre 1997.
H. Meints contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi.
Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazione di disoccupazione - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Vantaggio sociale - Discriminazione basata sulla cittadinanza - Condizione relativa alla residenza.
Causa C-57/96.

European Court Reports 1997 I-06689

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:564

61996J0057

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 novembre 1997. - H. Meints contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi. - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazione di disoccupazione - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Vantaggio sociale - Discriminazione basata sulla cittadinanza - Condizione relativa alla residenza. - Causa C-57/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-06689


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Sfera di applicazione ratione materiae - Prestazione di disoccupazione - Nozione - Prestazione versata una tantum, di importo definito esclusivamente in relazione all'età del beneficiario e soggetta obbligatoriamente a rimborso in caso di nuovo rapporto di lavoro con l'ex datore di lavoro - Esclusione

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. g)]

2 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Nozione - Prestazione versata una tantum ai lavoratori agricoli in disoccupazione a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro - Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2)

3 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Normativa nazionale che subordina la concessione di un vantaggio sociale ad una condizione di residenza nel territorio nazionale - Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2)

Massima


4 Il regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, non si applica ad un regime di indennizzo in forza del quale dei lavoratori agricoli, il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro, beneficiano di una prestazione, versata una tantum, il cui importo dipende esclusivamente dall'età del beneficiario e che deve essere rimborsata se quest'ultimo torna alle dipendenze del suo ex datore di lavoro nel corso di un periodo di dodici mesi successivo alla risoluzione del contratto di lavoro. Infatti, per essere qualificata come prestazione di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. g), del regolamento, una prestazione dev'essere destinata a sostituire la retribuzione non percepita per via dello stato di disoccupazione, allo scopo di provvedere al sostentamento del lavoratore disoccupato.

5 Una prestazione versata una tantum ai lavoratori agricoli il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro dev'essere qualificata come vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, dato che il diritto alla prestazione è intrinsecamente connesso alla qualifica di lavoratori dei beneficiari.

6 Uno Stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, alla condizione che i beneficiari del vantaggio abbiano la loro residenza sul territorio nazionale di tale Stato. Infatti, a meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale dev'essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tende ad incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi. Ciò vale nel caso di una condizione relativa alla residenza, che è più facilmente soddisfatta da lavoratori nazionali che da quelli degli altri Stati membri.

Parti


Nel procedimento C-57/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Raad van State dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

H. Meints

e

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia e dal signor H. van Vliet, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo olandese, rappresentato dal signor M. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor C. Chavance, segretario degli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor H. van Vliet, all'udienza del 29 maggio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza interlocutoria del 22 febbraio 1996, pervenuta alla Corte il 26 febbraio successivo, il Raad van State dei Paesi Bassi, in applicazione dell'art. 177 del Trattato CE, ha posto due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), nonché dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Meints ed il Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministro dell'Agricoltura, del Patrimonio naturale e della Pesca), in ordine al rifiuto, da parte di quest'ultimo, di accordare al signor Meints una prestazione a favore dei lavoratori agricoli venuti a trovarsi disoccupati a seguito di misure di messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro.

La normativa comunitaria

3 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71, quest'ultimo si applica a tutte le legislazioni relative ai settori previdenziali riguardanti, in particolare, le prestazioni di disoccupazione.

4 Il primo considerando del regolamento n. 1612/68 prevede che «la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità dev'essere realizzata al più tardi al termine del periodo transitorio; che il conseguimento di quest'obiettivo implica l'abolizione, fra i lavoratori degli Stati membri, di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché il diritto di questi lavoratori di spostarsi liberamente all'interno della Comunità per esercitare un'attività subordinata, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica».

5 Nel terzo e nel quarto considerando dello stesso regolamento si asserisce, rispettivamente, che «occorre affermare il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l'attività di loro scelta all'interno della Comunità» e che «questo diritto deve essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori `permanenti', stagionali e frontalieri o a quelli che esercitano la loro attività in occasione di una prestazione di servizi».

6 L'art. 7 del regolamento n. 1612/68 dispone poi:

«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

La normativa olandese

7 Nei Paesi Bassi, la Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw (Fondo di sviluppo e di risanamento per l'agricoltura, in prosieguo: il «Fondo») è una persona giuridica di diritto privato che ha come scopo statutario quello di promuovere lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura ed è incaricata, a tal fine, di funzioni pubbliche, tra cui l'applicazione, nell'ordinamento nazionale, di talune disposizioni comunitarie. I fondi di cui essa fruisce provengono dal bilancio del ministero dell'Agricoltura, del Patrimonio naturale e della Pesca.

8 Così il Fondo ha adottato la Vergoedingsregeling voor uittreding van werknemers in de landbouw (decisione relativa al regime di indennizzo dei lavoratori che si ritirano dall'agricoltura, Staatscourant n. 114 del 16 giugno 1988, pag. 23; in prosieguo: il «regime di indennizzo»), che mira a ripartire un aiuto nazionale concesso al settore agricolo al fine di sostenere gli adeguamenti resi necessari nel settore dalla normativa comunitaria.

9 Ai sensi della citata decisione, la direzione del Fondo, su domanda e purché siano rispettate talune condizioni, può concedere una prestazione ai lavoratori agricoli il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro.

10 Tale prestazione consiste in un'indennità fissa, versata una tantum e il cui ammontare dipende esclusivamente dall'età del beneficiario. Se il lavoratore ha meno di 50 anni, il regime di indennizzo prevede, in aggiunta, un intervento nelle spese di riciclaggio.

11 L'art. 4, lett. e), del regime di indennizzo subordina la concessione della prestazione controversa alla condizione che il lavoratore abbia diritto ad una prestazione ai sensi della Werkloosheidswet (legge sulla disoccupazione). L'art. 19, n. 1, lett. f), di quest'ultima legge prevede, a sua volta, che il lavoratore che risiede o soggiorna, per motivi diversi dal turismo, al di fuori dei Paesi Bassi non ha diritto ad una prestazione di disoccupazione.

12 Conformemente all'art. 6 del regime di indennizzo, il diritto alla prestazione controversa viene meno se il beneficiario torna alle dipendenze del suo ex datore di lavoro nel corso di un periodo di dodici mesi successivo alla cessazione del precedente rapporto di lavoro. Senza essere contraddetta al riguardo, la Commissione ha precisato che, in tal caso, la prestazione dev'essere, in linea di massima, rimborsata.

13 Ai sensi dell'art. 13 del regime di indennizzo, l'importo totale delle prestazioni versate nel corso di un anno non può superare la somma di 1 000 000 HFL. Il governo olandese ha tuttavia reso noto alla Corte che, fino ad ora, gli stanziamenti di bilancio destinati alla prestazione controversa non sono mai stati esauriti nel corso di un anno.

14 Il governo olandese ha inoltre precisato che, nei limiti di tale disponibilità di bilancio, chiunque soddisfi le condizioni di concessione previste dal regime di indennizzo e faccia domanda per ottenere quest'ultimo ha un diritto soggettivo alla prestazione. Il margine discrezionale delle autorità è limitato al potere di derogare alle condizioni di concessione in casi particolari per concedere la prestazione alle persone che non ne hanno formalmente diritto.

La controversia nella causa principale

15 Il signor Meints, cittadino tedesco, pur risedendo in Germania, ha lavorato in un'azienda agricola olandese.

16 A seguito di misure adottate dal suo ex datore di lavoro per mettere a riposo dei terreni, il signor Meints ha perduto il suo impiego e ha quindi percepito un sussidio di disoccupazione in Germania. Egli ha inoltre chiesto alle autorità olandesi di accordargli una prestazione in base al regime di indennizzo.

17 Tale domanda è stata respinta con decisione del 28 agosto 1991 in quanto, non essendo residente nei Paesi Bassi, il signor Meints non aveva diritto ad una prestazione in forza della Werkloosheidswet e, pertanto, non soddisfaceva alla condizione di cui all'art. 4, lett. e), del regime di indennizzo.

18 Avverso tale decisione, il signor Meints ha presentato, il 16 settembre 1991, un reclamo alla direzione del Fondo, che lo ha respinto con decisione 9 luglio 1992. Egli ha poi presentato, avverso tale decisione, un nuovo reclamo dinanzi al ministro dell'Agricoltura, del Patrimonio naturale e della Pesca, che lo ha parimenti respinto il 2 marzo 1994.

19 Il signor Meints ha allora proposto, avverso quest'ultima decisione, un ricorso dinanzi all'Arrondissementsrechtbank dell'Aia, il quale, con sentenza 15 febbraio 1995, lo ha dichiarato infondato.

20 Infine, con ricorso in data 6 marzo 1995, il signor Meints ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Raad van State dei Paesi Bassi. Dinanzi a tale giudice, egli sostiene, in sostanza, che il rifiuto di concedergli la prestazione controversa a causa della sua residenza in Germania è incompatibile vuoi con il regolamento n. 1408/71, vuoi con il regolamento n. 1612/68.

21 Nutrendo dubbi circa l'interpretazione da dare alle disposizioni dei due regolamenti, il giudice a quo ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le due seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il regolamento n. 1408/71 si applichi ad una prestazione come quella prevista dal Vergoedingsregeling voor uittreding van werknemers in de landbouw (regime di indennizzo per i lavoratori che si ritirano dall'agricoltura), la quale non dipende dalla durata del periodo di disoccupazione e fa parte di un regime normativo volto al miglioramento strutturale del settore agricolo, favorendo in particolare la chiusura parziale o totale delle aziende e il ritiro degli imprenditori.

Quali altre circostanze abbiano eventualmente anch'esse rilievo al riguardo.

2) In caso di soluzione negativa alla questione sub 1, se una prestazione in forza del detto regime di indennizzo debba essere considerata un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. In caso di soluzione affermativa, se il requisito di residenza nei Paesi Bassi imposto al lavoratore interessato debba essere considerato come una discriminazione in base alla cittadinanza, vietata dall'art. 7 del suddetto regolamento».

Sulla prima questione pregiudiziale

22 Con tale questione, il giudice nazionale chiede sostanzialmente se il regolamento n. 1408/71 si applichi ad un regime di indennizzo, come quello controverso nella causa principale, in forza del quale dei lavoratori agricoli il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro beneficiano di una prestazione, versata una tantum, il cui importo dipende esclusivamente dall'età del beneficiario e che dev'essere rimborsata se quest'ultimo torna alle dipendenze del suo ex datore di lavoro nel corso di un periodo di dodici mesi successivo alla risoluzione del contratto di lavoro.

23 Secondo la giurisprudenza della Corte, la distinzione fra le prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 e quelle che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi della prestazione, in particolare le sue finalità e i presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale (v., in particolare, sentenze 10 marzo 1993, causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-817, punto 28, e 27 marzo 1985, causa C-249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punto 11).

24 Una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (sentenza 2 agosto 1993, causa C-66/92, Acciardi, Racc. pag. I-4567, punto 14).

25 Una prestazione come quella controversa nella causa principale non può essere considerata come riferentesi ad uno dei rischi espressamente elencati all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

26 Infatti, tra i settori previdenziali citati in tale articolo, solo quello relativo alle prestazioni di disoccupazione potrebbe essere pertinente nel caso di specie.

27 Ora, per essere qualificata «prestazione di disoccupazione» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71, una prestazione dev'essere destinata a sostituire la retribuzione non percepita per via dello stato di disoccupazione, allo scopo di provvedere al sostentamento del lavoratore disoccupato (v., in questo senso, sentenza 8 luglio 1992, causa C-102/91, Knoch, Racc. pag. I-4341, punto 44).

28 Ciò non avviene nel caso di una prestazione come quella controversa nella causa principale, caratterizzata dall'insieme dei seguenti elementi.

29 In primo luogo, il beneficiario della prestazione di cui trattasi è tenuto a rimborsarla se torna alle dipendenze del suo ex datore di lavoro nel corso di un periodo di dodici mesi successivo alla risoluzione del contratto di lavoro.

30 In secondo luogo, né il diritto di percepire la prestazione né l'importo di questa dipendono dalla durata del periodo di disoccupazione perché, per avervi diritto, basta che il vecchio contratto di lavoro sia stato risolto e che il beneficiario sia in disoccupazione quando percepisce la prestazione.

31 In terzo luogo, la prestazione controversa non è versata periodicamente, ma è versata una tantum e consiste in un importo fisso che varia solo a seconda dell'età del richiedente.

32 In quarto luogo, la detta prestazione si aggiunge alle prestazioni di disoccupazione previste dal regime di previdenza sociale nazionale, e il diritto a queste ultime è solo una delle sue condizioni di concessione.

33 Inoltre, risulta dagli atti che tale prestazione tende, in via principale, a sostenere le conseguenze sociali degli adeguamenti strutturali nel settore agricolo resi necessari dalla normativa comunitaria, nella fattispecie la messa a riposo di seminativi. Così, la sua finalità corrisponde a quella di un'indennità di licenziamento finanziata con fondi pubblici nell'ambito di misure di accompagnamento di cessazioni di attività economiche.

34 Di conseguenza, la prestazione controversa non può essere qualificata come «prestazione di disoccupazione» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71.

35 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che il regolamento n. 1408/71 non si applica ad un regime di indennizzo, come quello controverso nella causa principale, in forza del quale dei lavoratori agricoli, il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro, beneficiano di una prestazione, versata una tantum, il cui importo dipende esclusivamente dall'età del beneficiario e che deve essere rimborsata se quest'ultimo torna alle dipendenze del suo ex datore di lavoro nel corso di un periodo di dodici mesi successivo alla risoluzione del contratto di lavoro.

Sulla seconda questione pregiudiziale

36 Tale questione consta di due parti distinte. La prima riguarda la nozione di vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, e la seconda l'eventuale discriminazione che deriverebbe dalla condizione relativa alla residenza prevista dal regime di indennizzo.

Sulla nozione di vantaggio sociale

37 Con la prima parte della seconda questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se una prestazione che, come quella controversa nella causa principale, è versata una tantum ai lavoratori agricoli il cui contratto di lavoro è stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro possa essere qualificata come vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

38 Il governo olandese e la Commissione considerano giustamente che una prestazione come quella controversa nella causa principale costituisce un «vantaggio sociale» ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

39 Occorre ricordare che il riferimento ai «vantaggi sociali» di cui all'art. 7, n. 2, del detto regolamento non può essere interpretato in senso restrittivo (sentenza 30 settembre 1975, causa 32/75, Cristini, Racc. pag. 1085, punto 12). Infatti, secondo una giurisprudenza costante, per «vantaggi sociali» si devono intendere tutti quelli che, connessi o meno a un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in relazione, principalmente, alla loro qualifica di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare pertanto atta a facilitare la loro mobilità all'interno della Comunità (sentenza 27 maggio 1993, causa 310/91, Schmid, Racc. pag. I-3011, punto 18).

40 Inoltre, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair (Racc. pag. 3161, punto 36), taluni diritti connessi alla condizione di lavoratore sono garantiti ai lavoratori migranti anche se questi non sono più vincolati da un rapporto di lavoro.

41 Una prestazione, come quella in esame, la cui concessione dipende dalla previa esistenza di un rapporto di lavoro da poco risolto risponde a tali condizioni. Infatti, il diritto alla prestazione è intrinsecamente connesso alla qualifica di lavoratori dei beneficiari.

42 Occorre pertanto risolvere la prima parte della seconda questione nel senso che una prestazione che, come quella controversa nella causa principale, è versata una tantum ai lavoratori agricoli il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro dev'essere qualificata come vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

Sulla condizione relativa alla residenza

43 Con la seconda parte della seconda questione, il giudice nazionale mira, in sostanza, a stabilire se uno Stato membro possa subordinare la concessione di un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, alla condizione che i suoi beneficiari abbiano la loro residenza sul territorio nazionale di tale Stato.

44 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 48 del Trattato CE e l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 in materia di parità di trattamento vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (v., in particolare, sentenza 23 maggio 1996, causa C-237/94, O'Flynn, Racc. pag. I-2617, punto 17).

45 A meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale dev'essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi (sentenza O'Flynn, citata, punto 20).

46 Ciò vale nel caso di una condizione relativa alla residenza come quella controversa nella causa principale, che è più facilmente soddisfatta da lavoratori nazionali che da quelli degli altri Stati membri.

47 Il governo olandese sottolinea che il regime di indennizzo non prevede espressamente la condizione relativa alla residenza, ma rinvia alla Werkloosheidswet che stabilisce tale condizione. Ora, lo scopo della condizione in base alla quale il beneficiario deve aver diritto ad una prestazione ai sensi di tale ultima legge non sarebbe quella di riservare il diritto alla prestazione controversa ai soli residenti olandesi, ma di includere nel regime di indennizzo un'altra condizione, contenuta nella Werkloosheidswet, secondo la quale il richiedente che sia venuto a trovarsi disoccupato per fatto proprio è escluso dal beneficio della prestazione interessata.

48 Tale giustificazione non può essere ammessa. L'inserimento di una condizione relativa alla residenza nel regime di indennizzo non è né necessaria né appropriata per conseguire il fine di escludere dal beneficio della prestazione persone venute a trovarsi disoccupate per fatto proprio. Infatti, il luogo di residenza del richiedente non ha alcuna pertinenza quanto alla questione se quest'ultimo sia venuto a trovarsi disoccupato per fatto proprio.

49 I governi francese e olandese fanno inoltre osservare che un lavoratore frontaliero non può in alcun caso avvalersi delle disposizioni dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68 per poter beneficiare di vantaggi sociali. Infatti, tale regolamento non prevederebbe la possibilità di far «esportare» vantaggi del genere.

50 Ora, tale argomento tiene in non cale la formulazione del regolamento n. 1612/68. Infatti, il quarto considerando di quest'ultimo prevede espressamente che il diritto di libera circolazione dev'essere riconosciuto «indistintamente ai lavoratori `permanenti', stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi», e il suo art. 7 si riferisce, senza riserve, al «lavoratore cittadino di uno Stato membro».

51 Alla luce di quanto precede, la seconda parte della seconda questione dev'essere risolta nel senso che uno Stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, alla condizione che i beneficiari del vantaggio abbiano la loro residenza sul territorio nazionale di tale Stato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

52 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State dei Paesi Bassi, con sentenza interlocutoria 22 febbraio 1996, dichiara:

1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, non si applica ad un regime di indennizzo in forza del quale dei lavoratori agricoli, il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro, beneficiano di una prestazione, versata una tantum, il cui importo dipende esclusivamente dall'età del beneficiario e che deve essere rimborsata se quest'ultimo torna alle dipendenze del suo ex datore di lavoro nel corso di un periodo di dodici mesi successivo alla risoluzione del contratto di lavoro.

2) Una prestazione versata una tantum ai lavoratori agricoli il cui contratto di lavoro sia stato risolto a seguito della messa a riposo di terreni del loro ex datore di lavoro dev'essere qualificata come vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

3) Uno Stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, alla condizione che i beneficiari del vantaggio abbiano la loro residenza sul territorio nazionale di tale Stato.

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