61995J0171

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 gennaio 1997. - Recep Tetik contro Land Berlin. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania. - Accordo d'associazione CEE-Turchia - Decisione del consiglio d'associazione - Libera circolazione dei lavoratori - Proroga del permesso di soggiorno - Recesso dal contratto di lavoro. - Causa C-171/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00329


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Cittadino turco che è stato occupato per più di quattro anni in uno Stato membro ed ha poi volontariamente cessato l'attività lavorativa - Diritto di soggiorno al fine di cercare un lavoro - Presupposto - Durata del soggiorno - Determinazione di limiti ragionevoli effettuata dalla normativa o, in mancanza, dai giudici nazionali

(Decisione del Consiglio d'associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 6, n. 1, terzo trattino)

Massima


L'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che il lavoratore turco che sia stato regolarmente occupato per più di quattro anni nel territorio di uno Stato membro e decida di sua iniziativa di cessare l'attività lavorativa per cercare nello stesso Stato membro un nuovo lavoro e non riesca ad impegnarsi immediatamente in un altro rapporto di lavoro fruisce in tale Stato, per un periodo ragionevole, del diritto di soggiorno al fine di cercarvi una nuova attività lavorativa subordinata, purché continui ad essere inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro interessato conformandosi eventualmente ai precetti della disciplina in vigore in questo Stato, ad esempio iscrivendosi all'ufficio di collocamento e rimanendo a disposizione di quest'ultimo. Spetta allo Stato membro interessato e, in mancanza di normativa in tal senso, al giudice nazionale adito prevedere un ragionevole periodo di tempo, che deve però essere sufficiente per non compromettere le concrete possibilità dell'interessato di trovare un nuovo posto di lavoro.

Parti


Nel procedimento C-171/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Recep Tetik

e

Land Berlin,

con l'intervento di: Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione del Consiglio d'associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione (relatore), J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Tetik, dall'avv. C. Rosenkranz, del foro di Berlino;

- per il Land di Berlino, dall'avv. M. Arndt, del foro di Berlino;

- per il governo tedesco, dai signori E. Roeder e B. Kloke, rispettivamente Ministerialrat e Oberregierungsrat del ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;

- per il governo francese, dalla signora C. de Salins e dal signor C. Chavance, rispettivamente vicedirettore e segretario agli Affari esteri presso la direzione dell'ufficio legale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;

- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dalla signora E. Sharpston, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dal signor E. Roeder, del governo francese, rappresentato dal signor C. Chavance, e della Commissione, rappresentata dal signor U. Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 3 ottobre 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 novembre 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 11 aprile 1995, giunta alla Corte il 7 giugno seguente, il Bundesverwaltungsgericht ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione del Consiglio d'associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio d'associazione è stato istituito dall'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, che è stato firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l'«accordo»).

2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia fra il signor Tetik, cittadino turco, e il Land di Berlino in ordine al rigetto di una domanda di concessione di permesso di soggiorno a tempo illimitato in Germania.

3 Dagli atti del processo a quo emerge che, dal settembre 1980 al 20 luglio 1988, il signor Tetik ha svolto un'attività lavorativa regolare come marittimo su diverse navi tedesche.

4 Per lo svolgimento della detta attività, ha ottenuto dalle autorità tedesche permessi di soggiorno successivi, sempre a tempo determinato e limitati all'espletamento di un'attività lavorativa nella navigazione marittima. L'ultimo permesso di soggiorno del signor Tetik era valido sino al 4 agosto 1988 e conteneva una clausola secondo cui sarebbe scaduto alla cessazione della sua attività nel settore della navigazione marittima tedesca.

5 Il 20 luglio 1988 il signor Tetik recedeva volontariamente dal suo rapporto di lavoro come marittimo.

6 Il 1_ agosto 1988 si recava a Berlino dove in pari data chiedeva un titolo di soggiorno a tempo illimitato al fine di svolgere un'attività lavorativa retribuita a terra dichiarando che intendeva soggiornare in Germania fino al 2020 circa.

7 Tale domanda è stata respinta il 19 gennaio 1989 dalle competenti autorità del Land di Berlino e la legittimità del provvedimento è stata confermata il 10 dicembre 1991 dal Verwaltungsgericht e il 24 marzo 1992 dall'Oberverwaltungsgericht di Berlino.

8 Dall'attestato di registrazione che le autorità tedesche hanno rilasciato al signor Tetik in seguito alla sua domanda di concessione di permesso di soggiorno a tempo illimitato risulta che «l'esercizio di un'attività lavorativa retribuita non è autorizzato».

9 Il signor Tetik, che è disoccupato dopo aver cessato la sua attività nel settore della navigazione marittima tedesca, ha adito il Bundesverwaltungsgericht.

10 Pur osservando che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno era conforme al diritto tedesco, tale giudice si è domandato se una soluzione più favorevole al signor Tetik non potesse derivare dall'art. 6 della decisione n. 1/80.

11 Il dettato di tale articolo è il seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

- candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.

2. Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodo di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore.

3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono fissate dalle normative nazionali».

12 Considerando che la soluzione della controversia rendesse necessaria l'interpretazione di tale disposizione, il Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 11 aprile 1995, ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un marittimo turco, che ha svolto attività lavorativa dal 1980 al 1988 su navi di uno Stato membro, fosse inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio d'associazione CEE/Turchia sullo sviluppo dell'associazione e se egli fosse ivi regolarmente occupato, nel caso in cui il suo rapporto di lavoro fosse soggetto al diritto nazionale, egli pagasse nello Stato membro l'imposta sul reddito da lavoro dipendente e fosse iscritto alle assicurazioni sociali, ma il permesso di soggiorno concessogli fosse limitato all'utilizzazione professionale nella navigazione marittima e non autorizzasse la fissazione di una residenza sulla terraferma.

Se rilevi al riguardo il fatto che tale attività in base alla legge tedesca non sia soggetta all'obbligo di un permesso di lavoro e che in materia di lavoro e di assicurazioni sociali vigano per i marittimi discipline di legge in parte speciali.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se un marittimo turco perda il proprio diritto al rilascio di un permesso di soggiorno qualora egli metta termine volontariamente, e non ad esempio per ragioni di salute, al suo rapporto di lavoro, e, 11 giorni più tardi, dopo la scadenza del suo permesso di soggiorno, chieda un permesso di soggiorno per un'attività a terra e dopo il rifiuto di quest'ultimo resti disoccupato».

13 Da un'ordinanza emessa dal Bundesverwaltungsgericht il 30 agosto 1995 e pervenuta alla Corte il 25 settembre seguente risulta che il detto giudice ritiene di rinvenire nella sentenza 6 giugno 1995 nella causa C-434/93, Bozkurt (Racc. pag. I-1475), una soluzione soddisfacente della prima questione pregiudiziale. Il Bundesverwaltungsgericht continua invece a nutrire dubbi sulla questione se il signor Tetik avesse il diritto di ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 benché avesse posto fine volontariamente alla sua attività lavorativa di marittimo.

14 Pertanto il Bundesverwaltungsgericht ha ritenuto, nell'ordinanza 30 agosto 1995, che una soluzione della prima questione pregiudiziale non fosse più necessaria ed ha invitato la Corte a pronunciarsi solo sulla seconda questione contenuta nell'ordinanza 11 aprile 1995.

15 Per risolvere tale questione si deve ricordare anzitutto che, conformemente all'art. 12 dell'accordo, «Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente fra loro la libera circolazione dei lavoratori».

16 L'accordo dispone all'art. 6 che «Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un Consiglio di associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo» e all'art. 22, n. 1, che «per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di associazione dispone di un potere di decisione».

17 Il Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970, allegato all'accordo e concluso con regolamento (CEE) 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo addizionale»), stabilisce all'art. 36 i tempi della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e la Turchia e dispone che «il Consiglio di associazione stabilirà le modalità all'uopo necessarie».

18 In forza dell'art. 12 dell'accordo e dell'art. 36 del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione ha anzitutto emanato, il 20 dicembre 1976, la decisione n. 2/76 che si configura, all'art. 1, come una prima tappa nella realizzazione della libera circolazione dei lavoratori fra la Comunità e la Turchia.

19 La decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, che il Consiglio d'associazione ha poi emanato il 19 settembre 1980, è volta, stando al terzo `considerando', a migliorare, nel settore sociale, il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari rispetto al regime istituito con la decisione n. 2/76.

20 Le disposizioni contenute nel capitolo II (Disposizioni sociali), sezione 1 (Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori), della decisione n. 1/80, in cui è inserito l'art. 6, costituiscono quindi una tappa supplementare verso la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, ispirandosi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato (v. sentenza Bozkurt, citata, punti 14 e 19). La Corte ha pertanto ritenuto indispensabile applicare, nei limiti del possibile, ai lavoratori turchi che fruiscono dei diritti conferiti dalla decisione n. 1/80 i principi sanciti nell'ambito dei detti articoli del Trattato (v. sentenza Bozkurt, citata, punto 20).

21 A questo proposito si deve rilevare in primo luogo che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus, Racc. pag. I-6781, punto 25), la decisione n. 1/80 non incide sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l'ingresso sul proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione, bensì si limita a disciplinare, segnatamente all'art. 6, la posizione dei lavoratori turchi già regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri.

22 In secondo luogo si deve sottolineare che, sin dalla sentenza 20 settembre 1990, nella causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461), la Corte ha costantemente dichiarato che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è direttamente efficace negli Stati membri e pertanto i cittadini turchi che rispondano ai requisiti ivi indicati possono invocare direttamente i diritti loro attribuiti dai singoli capoversi di tale disposizione (sentenza 5 ottobre 1994, causa C-355/93, Eroglu, Racc. pag. I-5113, punto 11).

23 Come emerge dai tre capoversi dell'art. 6, n. 1, tali diritti variano e sono soggetti a condizioni differenti a seconda della durata del periodo in cui il lavoratore ha svolto regolare attività lavorativa nello Stato membro interessato (v. sentenza Eroglu, citata, punto 12).

24 In terzo luogo occorre ricordare la costante giurisprudenza secondo cui i diritti conferiti al lavoratore turco dai tre capoversi dell'art. 6, n. 1, per quanto riguarda l'occupazione implicano necessariamente, a meno di non rendere totalmente ineffettivo il diritto di accesso al mercato del lavoro e di espletamento di un lavoro, l'esistenza di un diritto di soggiorno in capo all'interessato (citate sentenze Sevince, punto 29; Kus, punti 29 e 30, e Bozkurt, punto 28).

25 Per quanto riguarda più in particolare la questione pregiudiziale, si deve rilevare che essa concerne la situazione di un lavoratore turco il quale, a causa dell'espletamento di una regolare attività lavorativa durante quasi otto anni in uno Stato membro, fruiva, conformemente all'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, del «libero accesso a qualsiasi attività salariata di suo gradimento» nel detto Stato membro.

26 A questo proposito, si desume anzitutto dal dettato dell'art. 6, n. 1, che - contrariamente ai due primi capoversi, che si limitano a prevedere le modalità con cui il cittadino turco che sia entrato legalmente nel territorio di uno Stato membro e vi sia stato autorizzato a svolgere un'attività lavorativa può esercitare la detta attività nello Stato membro ospite, continuando a lavorare presso lo stesso datore di lavoro al termine del primo anno di regolare occupazione (primo trattino) o candidandosi, dopo tre anni di regolare occupazione e fatta salva la precedenza da concedere ai lavoratori degli Stati membri, ad un posto di lavoro presso un altro datore di lavoro nella stessa professione (secondo trattino) - il terzo trattino conferisce al lavoratore turco non solo il diritto di candidarsi ad un posto di lavoro già vacante, ma anche il diritto incondizionato di ricercare qualsivoglia attività lavorativa subordinata liberamente scelta dall'interessato e di avervi accesso senza che possa essergli opposta la precedenza da riservare ai lavoratori degli Stati membri.

27 La Corte ha poi già dichiarato, in ordine alla libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri, che l'art. 48 del Trattato implica il diritto per questi ultimi di soggiornare in un altro Stato membro al fine di cercarvi un lavoro e che, sebbene la durata del soggiorno nello Stato membro interessato da parte del lavoratore alla ricerca di occupazione possa essere limitata ai sensi della normativa nazionale da applicare, l'effetto utile dell'art. 48 esige tuttavia che venga concesso all'interessato un termine ragionevole che gli consenta di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato membro in cui si è recato, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto (v., in tal senso, la sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punti 13, 15 e 16).

28 Ora, come è stato sottolineato al punto 20 della presente sentenza, i principi ammessi nell'ambito degli artt. 48, 49 e 50 del Trattato devono ispirare, nella misura del possibile, il trattamento dei lavoratori turchi che fruiscono dei diritti sanciti dalla decisione n. 1/80.

29 Effettivamente, i lavoratori turchi, contrariamente ai cittadini degli Stati membri, non hanno il diritto di circolare liberamente all'interno della Comunità, ma fruiscono solo di taluni diritti nello Stato membro ospite sul cui territorio sono entrati legalmente e hanno svolto una regolare attività lavorativa durante un determinato periodo.

30 Cionondimeno un lavoratore turco come il ricorrente nel processo a quo deve poter cercare effettivamente, in un termine ragionevole, un nuovo lavoro nello Stato membro ospite e contestualmente disporre del diritto di soggiorno durante tale periodo nonostante il fatto di aver receduto dal contratto di lavoro precedente senza impegnarsi immediatamente in un nuovo rapporto di lavoro.

31 Infatti, come è stato sostenuto in modo convincente dalla Commissione, l'effetto utile dell'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 implica necessariamente il diritto del lavoratore turco, dopo almeno quattro anni di regolare occupazione in uno Stato membro, di lasciare per motivi personali l'attività lavorativa che sta svolgendo e cercare, in un termine ragionevole, una nuova occupazione nello stesso Stato membro, perché altrimenti verrebbe meno il suo diritto al libero accesso a qualunque attività lavorativa subordinata di sua scelta ai sensi della detta disposizione.

32 Quanto al termine ragionevole che lo Stato membro ospite è quindi tenuto a concedere all'interessato per consentirgli di cercare un'altra occupazione, si deve precisare che spetta alle autorità nazionali interessate stabilirne la durata, conformemente all'art. 6, n. 3, della decisione n. 1/80. Tale termine deve però essere sufficiente per non far venir meno il diritto attribuito dall'art. 6, n. 1, terzo trattino, compromettendo di fatto le possibilità del lavoratore turco di accedere ad una nuova attività lavorativa.

33 In un'ipotesi come quella su cui verte il processo a quo, in cui la normativa nazionale non ha previsto siffatto termine, la determinazione concreta di un termine ragionevole compete al giudice nazionale alla luce della fattispecie su cui è chiamato a pronunciarsi.

34 Tuttavia, va osservato che un termine di alcuni giorni, come quello che un lavoratore turco come il signor Tetik aveva concretamente a disposizione tra la fine del contratto di lavoro e la scadenza del permesso di soggiorno, è comunque insufficiente per consentire la ricerca effettiva di un nuovo lavoro.

35 Quest'interpretazione non è inficiata dall'argomento del governo tedesco e di quello del Regno Unito secondo cui l'art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80, che garantisce la conservazione dei diritti quesiti in forza del periodo di occupazione precedente solo in caso di disoccupazione involontaria del lavoratore turco, implica a contrario che nessun diritto quesito può essere fatto valere nel caso in cui, come nella fattispecie di cui al processo a quo, il lavoratore abbia volontariamente lasciato la sua occupazione e abbia abbandonato definitivamente il mercato del lavoro dello Stato membro interessato perché non ha potuto impegnarsi immediatamente in un nuovo rapporto di lavoro.

36 A questo proposito si deve rilevare anzitutto che l'art. 6, n. 2, prevede, per il computo dei periodi di regolare occupazione di cui ai tre capoversi del n. 1 del medesimo articolo, un regime di favore a vantaggio del lavoratore turco che cessi temporaneamente la sua attività lavorativa, distinguendo a seconda del tipo e della durata dei periodi di inattività.

37 Infatti la prima frase di tale disposizione riguarda i periodi, in linea di principio di breve durata, durante i quali il lavoratore turco non svolge di fatto un'attività lavorativa subordinata (ferie annuali, assenza per maternità, infortunio sul lavoro o malattia di breve durata). Queste assenze del lavoratore dal luogo di lavoro sono pertanto considerate come se si trattasse di periodi di regolare occupazione ai sensi dell'art. 6, n. 1.

38 Quanto alla seconda frase del n. 2, essa si riferisce ai periodi di inattività dovuti ad una malattia di lunga durata o alla disoccupazione involontaria, cioè quelli in cui l'inattività del lavoratore non è dovuta ad un comportamento che gli sia imputabile (come risulta altresì dall'uso dell'aggettivo «unverschuldet» nella versione tedesca). Tale disposizione prevede che i periodi di inattività di questo tipo non possono essere equiparati a periodi di regolare occupazione senza però privare il lavoratore dei diritti acquisiti in forza dei periodi precedenti di regolare attività lavorativa.

39 Quest'ultima disposizione è quindi unicamente volta ad evitare che un lavoratore turco che ricominci a lavorare dopo essere stato costretto a cessare la sua attività lavorativa a causa di malattia di lunga durata o di disoccupazione a lui non imputabile sia obbligato a ricominciare, al pari di un cittadino turco che non abbia ancora mai svolto un'attività lavorativa subordinata nello Stato membro interessato, i periodi di regolare occupazione previsti dai tre capoversi dell'art. 6, n. 1.

40 Inoltre, qualora il lavoratore turco che, come nel processo a quo, ha già svolto un lavoro regolare durante più di quattro anni in uno Stato membro ospite abbandoni volontariamente la sua attività lavorativa per cercarne un'altra nello stesso Stato membro, non si può desumerne automaticamente che tale lavoratore abbia abbandonato definitivamente il mercato del lavoro di tale Stato, a condizione, però, che continui ad esservi inserito nel regolare mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 6, n. 1, initio.

41 Ora, in una situazione come quella della causa principale in cui il lavoratore turco non riesce ad avviare un nuovo rapporto di lavoro subito dopo aver abbandonato il suo impiego precedente, tale condizione continua in linea di principio ad essere soddisfatta solo se l'interessato, che si ritrova disoccupato, assolva tutte le formalità eventualmente richieste nello Stato membro interessato, ad esempio iscrivendosi nel detto Stato all'ufficio di collocamento e rimanendo a disposizione di quest'ultimo durante il periodo stabilito.

42 Tale condizione consente del resto di garantire che, durante il termine ragionevole che deve essergli concesso affinché possa impegnarsi in un nuovo rapporto di lavoro, il cittadino turco non abusi del diritto di soggiorno nello Stato membro di cui trattasi, ma si ponga effettivamente alla ricerca di una nuova occupazione.

43 Tuttavia, in un caso come quello del ricorrente nel processo a quo, spetta al giudice nazionale, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti della controversia sottopostagli, decidere se il cittadino turco interessato fosse tenuto a compiere gli atti eventualmente richiesti nello Stato membro di cui è causa per porsi a disposizione degli uffici di collocamento, tenuto conto del fatto che lo svolgimento di qualsiasi attività retribuita era vietato all'interessato in conseguenza della domanda di proroga del permesso di soggiorno (v. punto 8 della presente sentenza).

44 I governi tedesco e francese hanno del resto sostenuto che il diritto di soggiorno di un cittadino turco in uno Stato membro costituisce solo il corollario del diritto al lavoro e che, se dalla citata sentenza Bozkurt risulta che un cittadino turco non ha il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospite dopo aver subito un infortunio sul lavoro che abbia comportato un'inabilità permanente al lavoro, ciò deve valere a maggior ragione se il lavoratore ha deliberatamente lasciato il mercato del lavoro dello Stato membro interessato cessando la sua attività lavorativa.

45 Si deve ricordare in proposito che, nella citata sentenza Bozkurt (punti 38 e 39), la Corte ha negato al cittadino turco, in mancanza di disposizioni esplicite in tal senso, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospite qualora abbia subito un infortunio sul lavoro che lo renda inabile allo svolgimento di un'ulteriore attività lavorativa subordinata. Per tal motivo, si considera che l'interessato abbia definitivamente lasciato il mercato del lavoro di tale Stato membro e pertanto il diritto di soggiorno richiesto non ha nessun collegamento con un'attività lavorativa subordinata, neanche futura.

46 Per quanto riguarda invece un caso come quello su cui verte il processo a quo, dai punti 40-42 della presente sentenza emerge che, purché il cittadino turco sia veramente alla ricerca di un nuovo lavoro conformandosi eventualmente ai precetti della disciplina in vigore nello Stato membro ospite, si deve ritenere che egli continui ad appartenere al regolare mercato del lavoro del detto Stato durante il periodo che gli è ragionevolmente necessario per trovare un nuovo lavoro. L'argomento dei governi tedesco e francese non può quindi essere condiviso.

47 Infine, quanto all'argomento del governo tedesco secondo cui un lavoratore come il signor Tetik avrebbe potuto espletare le formalità necessarie per cercare un nuovo lavoro durante i periodi di ferie cui aveva diritto, si deve rilevare che le ferie annuali hanno uno scopo diverso da quello del periodo che lo Stato membro ospite è tenuto a concedere ad un cittadino turco per consentirgli di cercare un nuovo lavoro. Inoltre, nel momento in cui decide di recedere dal contratto di lavoro per motivi personali, l'interessato può aver già esaurito tutte le ferie per l'anno di cui trattasi.

48 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte, si deve risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 6, n. 1, terzo trattino della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che il lavoratore turco che sia stato regolarmente occupato per più di quattro anni nel territorio di uno Stato membro e decida di sua iniziativa di cessare l'attività lavorativa per cercare nello stesso Stato membro un nuovo lavoro e non riesca ad impegnarsi immediatamente in un altro rapporto di lavoro fruisce in tale Stato, per un periodo ragionevole, del diritto di soggiorno al fine di cercarvi una nuova attività lavorativa subordinata, purché continui ad essere inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro interessato conformandosi eventualmente ai precetti della disciplina in vigore in questo Stato, ad esempio iscrivendosi all'ufficio di collocamento e rimanendo a disposizione di quest'ultimo. Spetta allo Stato membro interessato e, in mancanza di normativa in tal senso, al giudice nazionale adito prevedere un ragionevole periodo di tempo, che deve però essere sufficiente per non compromettere le concrete possibilità dell'interessato di trovare un nuovo posto di lavoro.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

49 Le spese sostenute dai governi tedesco, francese e da quello del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 11 gennaio 1995, come modificata con ordinanza 30 agosto 1995, dichiara:

L'art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio d'associazione 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, dev'essere interpretato nel senso che il lavoratore turco che sia stato regolarmente occupato per più di quattro anni nel territorio di uno Stato membro e decida di sua iniziativa di cessare l'attività lavorativa per cercare nello stesso Stato membro un nuovo lavoro e non riesca ad impegnarsi immediatamente in un altro rapporto di lavoro fruisce in tale Stato, per un periodo ragionevole, del diritto di soggiorno al fine di cercarvi una nuova attività lavorativa subordinata, purché continui ad essere inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro interessato conformandosi eventualmente ai precetti della disciplina ivi vigente, ad esempio iscrivendosi all'ufficio di collocamento e rimanendo a disposizione di quest'ultimo. Spetta allo Stato membro interessato e, in mancanza di normativa in tal senso, al giudice nazionale adito prevedere un ragionevole periodo di tempo, che deve però essere sufficiente per non compromettere le concrete possibilità dell'interessato di trovare un nuovo posto di lavoro.