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Document 61992CJ0419

Sentenza della Corte del 23 febbraio 1994.
Ingetraut Scholz contro Opera Universitaria di Cagliari e Cinzia Porcedda.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna - Italia.
Libera circolazione dei lavoratori - Concorso per un impiego nella pubblica amministrazione - Esperienza professionale acquisita in un altro stato membro.
Causa C-419/92.

European Court Reports 1994 I-00505

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:62

61992J0419

SENTENZA DELLA CORTE DEL 23 FEBBRAIO 1994. - INGETRAUT SCHOLZ CONTRO OPERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E CINZIA PORCEDDA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA - ITALIA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - CONCORSO PER UN IMPIEGO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO. - CAUSA C-419/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00505


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Accesso all' impiego - Presa in considerazione da parte di un ente pubblico di uno Stato membro, nell' assumere personale, delle attività esercitate in precedenza nell' ambito di una pubblica amministrazione - Distinzione, nei confronti dei cittadini comunitari, tra le attività svolte nel pubblico impiego nazionale e quelle svolte in quello di un altro Stato membro - Discriminazione dissimulata - Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 48)

Massima


L' art. 48 del Trattato vieta non solo le discriminazioni palesi, in base alla cittadinanza, ma anche tutte quelle dissimulate che, fondandosi su altri criteri, pervengano di fatto allo stesso risultato. Esso deve pertanto essere interpretato nel senso che, qualora un ente pubblico di uno Stato membro, assumendo personale per posti che non rientrano nella sfera d' applicazione dell' art. 48, n. 4, del Trattato, stabilisca di tener conto delle attività lavorative anteriormente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione, tale ente non può, nei confronti di cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro.

Parti


Nel procedimento C-419/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ingetraut Scholz

e

Opera Universitaria di Cagliari,

Cinzia Porcedda,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 7 e 48 del Trattato CEE e degli artt. 1 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio del 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco (relatore), presidenti di sezione, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn e L. Murray, giudici,

avvocato generale: F. G. Jacobs

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per Ingetraut Scholz, dall' avv. Eligio Simbula, patrocinante presso la Corte suprema di cassazione;

- per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato;

- per il governo francese, dal signor Jean-Pierre Puissochet, direttore degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Claude Chavance, addetto principale presso amministrazione centrale, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, ed Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Scholz, del governo italiano, del governo francese e della Commissione all' udienza del 10 novembre 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 dicembre 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 10 giugno 1992, registrata nella cancelleria della Corte il successivo 18 dicembre, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione degli artt. 7 e 48 del Trattato CEE e degli artt. 1 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una causa vertente sulla graduatoria dei candidati in esito di un concorso generale per titoli ed esami per la copertura di posti di agente di ristorazione presso l' università di Cagliari.

3 La ricorrente nella causa principale, che è di origine tedesca ed ha acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio, ha presentato un ricorso con cui ha contestato la posizione attribuitale nella graduatoria del detto concorso, sostenendo che la commissione giudicatrice aveva illegittimamente rifiutato di prendere in considerazione, come previsto dal bando di concorso, l' attività lavorativa da lei esercitata, prima del matrimonio, presso l' amministrazione postale tedesca.

4 In particolare, il bando di concorso prevedeva che, ai fini della graduatoria finale dei candidati, si attribuisse un certo punteggio per i titoli ed i periodi di servizio prestati, senza ulteriori precisazioni sul tipo di esperienza lavorativa precedente.

5 Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, investito del ricorso, ha quindi sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se gli articoli 7 e 48 del Trattato CEE e 1 e 3 del regolamento n. 1612/68 possano essere interpretati nel senso di vietare che, in occasione di un concorso pubblico per il conferimento di posti non rientranti fra quelli per cui vige la riserva di cui all' art. 48, par. 4, possa essere negata rilevanza all' attività lavorativa prestata alle dipendenze di una pubblica amministrazione di un diverso Stato membro, quando quella resa in favore di un' amministrazione dello Stato in cui è bandito il concorso viene considerata titolo utile ai fini della formazione della graduatoria conclusiva della procedura concorsuale".

6 Occorre innanzi tutto ricordare che l' art. 7 del Trattato, che vieta ogni discriminazione compiuta in base alla cittadinanza, non si applica in modo autonomo qualora il Trattato preveda una specifica norma di non discriminazione, come nell' art. 48, n. 2, per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori (v. sentenza 30 maggio 1989, causa 305/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1461, punti 12 e 13). Inoltre, gli artt. 1 e 3 del regolamento n. 1612/68 non fanno che esplicitare e attuare i diritti già derivanti dall' art. 48 del Trattato. Pertanto quest' ultimo è l' unica norma rilevante nella presente causa.

7 Risulta da una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 10 marzo 1993, causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-817, punto 9) che l' art. 48 del Trattato vieta non solo le discriminazioni palesi, in base alla cittadinanza, ma anche quelle dissimulate che, fondandosi su altri criteri, pervengano comunque allo stesso risultato.

8 Per quanto riguarda la fattispecie oggetto della causa principale, occorre notare in primo luogo che il fatto che la ricorrente nella causa principale abbia acquisito la cittadinanza italiana è irrilevante ai fini dell' applicazione del principio di non discriminazione.

9 Infatti, le norme in questione si applicano a qualsiasi cittadino comunitario, a prescindere dal luogo di origine e dalla cittadinanza dello stesso, che abbia usufruito del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e che abbia esercitato una attività lavorativa in un altro Stato membro.

10 In secondo luogo occorre rilevare come il bando del concorso di cui trattasi prevedesse la presa in considerazione, ai fini della formazione della graduatoria finale, di precedenti periodi di lavoro compiuti presso la pubblica amministrazione, senza precisare che essi dovessero avere un collegamento con le mansioni di agente di ristorazione.

11 Occorre infine constatare che il rifiuto di prendere in considerazione, per l' attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto ai fini della graduatoria finale, il periodo di lavoro svolto dalla ricorrente nella causa principale presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro costituisce una discriminazione indiretta non giustificata.

12 La questione proposta va dunque risolta dichiarando che l' art. 48 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che, qualora un ente pubblico di uno Stato membro, assumendo personale per posti che non rientrano nella sfera d' applicazione dell' art. 48, n. 4, del Trattato, stabilisca di tener conto delle attività lavorative anteriormente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione, tale ente non può, nei confronti di cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

13 Le spese sostenute dal governo italiano, dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con sentenza 10 giugno 1992, dichiara:

L' art. 48 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che, qualora un ente pubblico di uno Stato membro, assumendo personale per posti che non rientrano nella sfera d' applicazione dell' art. 48, n. 4, del Trattato, stabilisca di tener conto delle attività lavorative anteriormente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione, tale ente non può, nei confronti di cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro.

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