61990O0050

ORDINANZA DELLA CORTE DEL 13 GIUGNO 1991. - SUNZEST EUROPE BV E SUNZEST NETHERLANDS BV CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-50/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02917


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Ricorso per annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici obbligatori - Parere rivolto dalla Commissione agli organi nazionali incaricati di adottare i provvedimenti prescritti da una direttiva nell' ambito della politica agricola comune

(Trattato CEE, art. 173)

2. Ricorso per risarcimento danni - Ricorso proposto contro la Commissione a seguito di una presa di posizione priva di qualsiasi efficacia giuridica rivolta alle autorità nazionali - Irricevibilità

(Trattato CEE, artt. 178 e 215, secondo comma)

Massima


1. Per determinare se provvedimenti contro i quali è diretto un ricorso per annullamento configurino atti ai sensi dell' art. 173 del Trattato, si deve avere riguardo alla loro sostanza.

Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un' azione di annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo.

Ciò non si verifica nel caso di un parere espresso della Commissione sull' interpretazione da dare ad una direttiva relativa alle misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, in quanto l' applicazione delle norme comunitarie in materia è affidata in via esclusiva agli organi nazionali a tal fine designati e nessuna norma della direttiva attribuisce alla Commissione una competenza ad adottare decisioni sull' interpretazione della direttiva stessa, cosicché essa ha solo la possibilità, che le è sempre offerta, di esprimere il proprio parere, che non vincola in alcun caso le autorità nazionali.

2. E' irricevibile una domanda di indennizzo proposta ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato e diretta ad ottenere il risarcimento del danno determinato dall' illecito che la Commissione avrebbe commesso adottando una decisione qualora una siffatta decisione non sussiste, in quanto la Commissione, tenuto conto delle competenze di cui disponeva, poteva emettere soltanto un semplice parere rivolto alle autorità nazionali e non un atto produttivo di effetti giuridici.

Parti


Nella causa C-50/90,

Sunzest (Europe) BV

e

Sunzest (Netherlands) BV,

con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), Marconistraat 16, con l' avv. Jaap Feenstra del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Pieter Kuyper, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra N. Dafniou, del servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

interveniente,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare l' annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 5 dicembre 1989, riguardante le importazioni provenienti da Cipro di prodotti che devono essere accompagnati dal certificato sanitario prescritto dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/93/CEE, nonché una domanda di risarcimento dei danni causati da detta decisione,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: J.-G. Giraud

sentito l' avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 marzo 1990 le società Sunzest (Europe) BV e Sunzest (Netherlands) BV proponevano un ricorso diretto, in primo luogo, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, all' annullamento della decisione della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera del 5 dicembre 1989, indirizzata dal direttore generale della DG VI (Agricoltura) al rappresentante permanente del Belgio presso le Comunità europee, in merito alle importazioni da Cipro di prodotti che devono essere accompagnati dal certificato sanitario prescritto dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/93/CEE, riguardante le misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 26, pag. 20), e, in secondo luogo, ai sensi dell' art. 215, secondo comma, al risarcimento dei danni causati da tale decisione.

2 La direttiva 77/93 prescrive che, per poter essere introdotti nel territorio degli Stati membri, i vegetali o i prodotti vegetali provenienti da paesi terzi devono essere accompagnati da certificati fitosanitari.

3 Ai termini dell' art. 12, n. 1, lett. b), della suddetta direttiva, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1980 (GU L 100, pag. 32):

"I certificati vengono rilasciati da servizi competenti, a tal fine autorizzati nell' ambito della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali ovvero, ove si tratti di paesi non aderenti alla convenzione, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di cui trattasi. Secondo la procedura prevista nell' art. 16 possono essere compilati elenchi dei servizi autorizzati a rilasciare i certificati nei vari paesi terzi".

4 Dal fascicolo emerge che le società ricorrenti hanno importato e posto in commercio all' interno della Comunità europea, per anni, agrumi originari della parte settentrionale di Cipro, provvisti di certificati rilasciati dallo "Stato federato turco di Cipro" e dalla "Repubblica turca di Cipro Nord".

5 Il 5 dicembre 1989 veniva inviata al rappresentante permanente del Belgio presso le Comunità europee una lettera a firma del sig. Guy Legras, direttore generale presso la DG VI (Agricoltura), il cui oggetto era il regime delle importazioni da Cipro di prodotti che devono essere accompagnati dal certificato sanitario prescritto dalla citata direttiva 77/93. L' autore di tale lettera rileva, anzitutto, che i servizi della Commissione hanno dovuto occuparsi di doglianze in ordine alle differenze tra le condizioni rispettivamente stabilite dagli Stati membri per l' accettazione di prodotti originari di Cipro. Lo stesso aggiunge, in particolare, che "di fronte a tali doglianze, ritengo si debba attirare l' attenzione delle competenti autorità di tutti gli Stati membri sui principi che reggono tale materia (...). Nel caso di Cipro, l' art. 12, n. 1, lett. b), va interpretato nel senso che i soli uffici autorizzati sono quelli che lo sono sulla base delle norme legislative e regolamentari della Repubblica di Cipro. Infatti la posizione della Comunità a questo proposito è chiara (...), il solo governo riconosciuto è quello della Repubblica di Cipro. Per tale ragione, i prodotti che circolano provvisti di un certificato fitosanitario ai sensi della direttiva 77/93 e originari della parte settentrionale dell' isola possono essere considerati conformi ai requisiti della suddetta direttiva solo ove il certificato rechi la denominazione 'Repubblica di Cipro' e sia stato rilasciato dalle competenti autorità di detta Repubblica".

6 Le società ricorrenti hanno proposto una domanda di annullamento della decisione, che sarebbe contenuta in tale lettera, nonché una domanda di indennizzo allo scopo di ottenere il risarcimento del danno provocato dal comportamento illegittimo tenuto dalla Commissione.

7 A sostegno della propria domanda di annullamento le richiedenti deducono che, esigendo certificati fitosanitari rilasciati dalla Repubblica di Cipro, la Commissione non considera che lo stesso governo di Cipro, in quanto rifiuta di rilasciare tali certificati per prodotti originari della parte settentrionale dell' isola, ha violato a sua volta l' art. 5 dell' accordo di associazione tra la Comunità e Cipro, il quale prescrive che il regime degli scambi tra le parti contraenti non può determinare alcuna discriminazione né fra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società né fra i cittadini o le società di Cipro. Le ricorrenti inoltre ritengono che l' interpretazione della direttiva 77/93 data dalla Commissione non si basi su considerazioni di protezione sanitaria, ma dipenda dalla politica che la Commissione stessa adotta nei riguardi della situazione esistente a Cipro.

8 A sostegno della loro richiesta di indennizzo le richiedenti deducono che la Comunità è tenuta, ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, a risarcire alle ricorrenti il danno commerciale provocato dalla decisione illegittima. Questa decisione impedirebbe infatti qualsiasi importazione nella Comunità di agrumi originari della parte settentrionale di Cipro e costringerebbe in questo modo le ricorrenti a rivolgersi in futuro in altre direzioni.

9 La Commissione, con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 15 giugno 1990, ha sollevato una eccezione di irricevibilità ex art. 91, n. 1, del regolamento di procedura e ha chiesto alla Corte di statuire su tale eccezione senza impegnare la discussione sul merito.

10 La Commissione deduce, a sostegno dell' eccezione di irricevibilità della domanda di annullamento, che la lettera del 5 dicembre 1989 non costituisce una decisione che arreca pregiudizio, ma si limita semplicemente a comunicare consigli da parte di servizi della Commissione.

11 Le ricorrenti invece sostengono che detta lettera deve essere considerata come un atto della Commissione ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE.

12 Al fine di determinare se l' atto impugnato costituisca una decisione impugnabile ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, occorre avere riguardo alla sostanza dell' atto controverso. In particolare, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un' azione di annullamento solo i procedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v., in particolare, sentenza 11 novembre 1981, IBM / Commissione, causa 60/81, Racc. pag. 2639).

13 Ciò non si verifica nel caso della lettera impugnata, come emerge tanto dal suo contenuto quanto dal suo contesto. Infatti, essa non è idonea a produrre effetti giuridici, in quanto l' applicazione delle norme comunitarie in materia di misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali è affidato in via esclusiva agli organi nazionali a tal fine designati, e nessuna delle norme della direttiva 77/93 attribuisce alla Commissione una competenza ad adottare decisioni sulla loro interpretazione; la Commissione ha solo la possibilità, che le è sempre offerta, di esprimere il proprio parere che non vincola in alcun caso le autorità nazionali (sentenza 10 marzo 1978, Société pour l' exportation des sucres SA / Commissione, causa 132/77, Racc. pag. 1061; sentenza 27 marzo 1980, Sucrimex SA e Westzucker GmbH / Commissione, causa 133/79, Racc. pag. 1299; sentenza 10 giugno 1982, Compagnie Interagra SA / Commissione, causa 217/81, Racc. pag. 2233; ordinanza 17 maggio 1989, Repubblica italiana / Commissione, causa 151/88, Racc. pag. 1255).

14 Da tali considerazioni risulta che la lettera in esame non costituisce un atto che possa essere oggetto di un' azione di annullamento. Di conseguenza, il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile nei limiti in cui è basato sull' art. 173, secondo comma, del Trattato.

15 La Commissione fa valere, a sostegno della propria eccezione di irricevibilità della richiesta di risarcimento, che la presa di posizione espressa nella lettera impugnata non può essere qualificata come un comportamento tale da consentire di adire la Corte sulla base dell' art. 215, secondo comma, del Trattato.

16 Le ricorrenti ritengono invece che la lettera in esame soddisfi le condizioni stabilite da detto articolo per adire la Corte.

17 Per dimostrare l' esistenza di un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità le società ricorrenti si limitano a far valere l' illegittimità della decisione che sarebbe contenuta nella lettera del 5 dicembre 1989.

18 Come si è rilevato in precedenza, tale lettera non contiene una decisione ma un semplice parere dei servizi della Commissione, privo di qualunque efficacia giuridica.

19 Pertanto le società ricorrenti non sono legittimate a far valere, a sostegno delle proprie conclusioni dirette ad ottenere un indennizzo, l' illegittimità di tale lettera. Di conseguenza la domanda basata sull' art. 215, secondo comma, del Trattato deve essere anch' essa respinta.

20 Si deve quindi applicare l' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura e dichiarare il ricorso irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, le spese vanno poste a loro carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.

Lussemburgo, 13 giugno 1991.