SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

9 novembre 2016 ( *1 )

«Marchio dell’Unione europea — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate incrociate — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Motivo di superficie — Applicazione di un motivo di superficie sulla confezione di un prodotto»

Nella causa T‑579/14,

Birkenstock Sales GmbH, con sede in Vettelschoß (Germania), rappresentata da C. Menebröcker e V. Töbelmann, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato inizialmente da G. Schneider e D. Walicka, successivamente da Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2014 (procedimento R 1952/2013‑1), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate incrociate,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich (relatore), presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: A. Lamote, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 1o agosto 2014,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2014,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 gennaio 2015,

in seguito all’udienza del 16 dicembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

La ricorrente, Birkenstock Sales GmbH, è succeduta alla Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG, la quale, il 27 giugno 2012, ha ottenuto dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) una registrazione internazionale, sulla base di un marchio tedesco, che designa in particolare l’Unione europea, per il seguente marchio figurativo:

Image

2

Il 25 ottobre 2012 l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha ricevuto la notificazione della registrazione internazionale del segno di cui trattasi.

3

L’estensione della protezione è stata richiesta per prodotti delle classi 10, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondenti, per ciascuna di dette classi, alla seguente descrizione:

classe 10: «Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari; membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico; calzature ortopediche, ivi comprese calzature ortopediche per la riabilitazione, la fisioterapia del piede, la terapia e le altre applicazioni in ambito medico, e relative parti, ivi comprese scarpe ortopediche, anche quelle dotate di plantare (fussbett) o di supporti ortopedici per i piedi nonché inserti plantari e per scarpe ortopedici, compresi supporti ortopedici per i piedi e inserti ortopedici per scarpe e relative parti, ivi compresi inserti termoplastici rigidi; componenti e inserti di scarpe per la preparazione ortopedica delle scarpe, in particolare inserti, cunei, cuscini, solette, imbottiture in espanso, cuscinetti in espanso e solette conformate anche come inserti interamente in plastica e plantari ortopedici in sughero naturale, sughero termico, plastica, lattice o materie plastiche espanse, anche realizzate con composti elastici in sughero e lattice o in plastica e sughero; inserti plantari e per scarpe ortopedici; supporti ortopedici per piedi e scarpe; calzature ortopediche, in particolare pantofole e sandali ortopedici; solette ortopediche, inserti, anche in plastica, lattice o materie plastiche espanse, anche composti elastici in sughero e lattice o in plastica e sughero»;

classe 18: «Cuoio e sue imitazioni nonché articoli in queste materie, compresi nella classe 18; pellami e pellicce; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste, imbracature ed articoli di selleria; borsellini; borse; borsette; cartelle per documenti; marsupi; sacchi-custodia per abiti (da viaggio); astucci portachiavi (pelletteria); beauty case; borselli e buste per articoli da toilette; sacchi da viaggio; zaini»;

classe 25: «Articoli di abbigliamento, cappelleria, calzature, anche calzature comode e calzature per il lavoro, attività ricreative, salute e sport, compresi sandali, sandali per tonificare i muscoli inferiori, ciabattine infradito, ciabatte, zoccoli, anche con plantare (fussbett), in particolare con plantari profondi, anatomici e conformati, supporti per i piedi nonché inserti plantari e per scarpe, inserti protettivi; parti e accessori di tali calzature, ovvero tomaie; talonnette; suole; solette; elementi per fondi di scarpe, ivi compresi plantari, supporti; inserti plantari e per scarpe, in particolare plantari profondi, anatomici e conformati in particolare in sughero naturale, sughero termico, materie plastiche, lattice o materie plastiche espanse, anche realizzate con composti elastici in sughero e lattice o in plastica e sughero; solette; calzature; ivi comprese scarpe e sandali, stivali, nonché parti ed accessori di tutti i suddetti prodotti, compresi nella classe 25; cinture; scialli; foulard per la testa».

4

Il 21 novembre 2012 l’esaminatore ha notificato alla ricorrente un rifiuto provvisorio totale ex officio di protezione del marchio internazionale nell’Unione. La motivazione addotta a sostegno di tale rifiuto si fondava sull’assenza di carattere distintivo del segno in questione per l’insieme dei prodotti considerati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

5

Con decisione del 29 agosto 2013, dopo che la ricorrente aveva risposto alle obiezioni sollevate nella notifica di rifiuto provvisorio, la divisione di esame ha confermato, con la stessa motivazione precedentemente addotta, il rifiuto totale di protezione del marchio internazionale nell’Unione.

6

Il 4 ottobre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso presso l’EUIPO avverso tale decisione, ai sensi degli articoli da 58 a 60 del regolamento n. 207/2009.

7

Con decisione del 15 maggio 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso, dichiarando che il segno di cui trattasi era privo di carattere distintivo per i prodotti di cui trattasi.

8

La commissione di ricorso ha dichiarato, in particolare, che il segno in parola presentava linee ondulate che si intersecavano perpendicolarmente e si presentavano in una sequenza ripetitiva che poteva estendersi verso le quattro direzioni del quadrato e applicarsi dunque a qualsiasi superficie bidimensionale o tridimensionale. Il segno di cui trattasi sarebbe quindi immediatamente percepito come raffigurante un motivo di superficie.

9

La commissione di ricorso ha inoltre rilevato che era notorio che le superfici dei prodotti o la loro confezione fossero ornati da motivi per varie ragioni, in particolare per migliorare il loro aspetto estetico e/o per tener conto di fattori tecnici.

10

Essa ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza, poiché i consumatori medi non avevano l’abitudine di presumere l’origine commerciale dei prodotti basandosi su segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti stessi, tali segni avrebbero presentato un carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, soltanto se essi si fossero discostati in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Essa ha ritenuto che tale giurisprudenza fosse applicabile al caso di specie, poiché il segno in questione si confonderebbe con l’aspetto dei prodotti di cui trattasi.

11

La commissione di ricorso ha ritenuto che l’impressione generale prodotta dal segno in questione fosse banale e che tale motivo di superficie potesse trovarsi su tutti i prodotti di cui trattasi, per i quali esso poteva svolgere una funzione estetica e/o tecnica. A suo avviso, l’impressione complessiva prodotta dal segno in parola non si discostava in maniera significativa, o non si discostava affatto, dagli usi dei settori interessati.

12

La commissione di ricorso ha concluso che il pubblico di riferimento percepirebbe con ogni probabilità il segno come un semplice motivo di superficie e non come indicazione di una particolare origine commerciale.

Conclusioni delle parti

13

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

14

L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

15

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

16

La ricorrente afferma in particolare che la commissione di ricorso ha applicato criteri estranei all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La commissione di ricorso non si sarebbe basata sul marchio internazionale nella sua forma registrata, ossia un’immagine la cui superficie sarebbe chiaramente delimitata e che non si confonderebbe con la forma dei prodotti, ma avrebbe esteso senza giustificazione il marchio affermando che quest’ultimo poteva essere riprodotto e continuato.

17

La registrazione internazionale rivendicherebbe una tutela per un marchio figurativo di forma quadrata con un motivo astratto, il cui aspetto sarebbe in sé completo, singolare e inusuale.

18

L’EUIPO considera che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il segno in questione rappresentasse un motivo di superficie e che fosse privo di carattere distintivo per i prodotti di cui trattasi.

Osservazioni generali

19

Ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, le registrazioni internazionali che designano l’Unione sono soggette all’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio dell’Unione europea.

20

Ai termini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

21

Dire che un marchio ha carattere distintivo, nel senso di questa disposizione, equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. sentenza del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

22

Inoltre, da una giurisprudenza costante risulta che tale carattere distintivo dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, pubblico che è rappresentato dal consumatore medio di detti prodotti o servizi (sentenze del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI, C‑473/01 P e C‑474/01 P, EU:C:2004:260, punto 33, e del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 25). Il livello di attenzione del consumatore medio, che si presume normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [sentenze del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, punto 26, e del 10 ottobre 2007, Bang & Olufsen/UAMI (Forma di un altoparlante), T‑460/05, EU:T:2007:304, punto 32].

23

Secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, si deve tener conto del fatto che la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è infatti abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, e del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punti 2627).

24

Da tali considerazioni emerge che solo un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, il quale si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore interessato e, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine, non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (sentenze del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 31, e del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 28).

25

La giurisprudenza citata supra ai punti 23 e 24, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto che contraddistingue, si applica anche quando il marchio in questione è un marchio figurativo costituito dalla forma di detto prodotto. Infatti, neppure in tale caso il marchio è costituito da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue (sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 29).

26

Tale giurisprudenza è parimenti applicabile nel caso di un segno costituito da un motivo applicabile alla superficie di un prodotto [v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2002, Glaverbel/UAMI (Superficie di una lastra di vetro), T‑36/01, EU:T:2002:245, punto 23].

27

Ciò si verifica anche nel caso di un marchio figurativo costituito da una parte della forma del prodotto che contraddistingue, nei limiti in cui il pubblico di riferimento lo percepirà immediatamente e senza riflessione particolare come una rappresentazione di un dettaglio particolarmente interessante o attraente del prodotto in questione, piuttosto che come un’indicazione della sua origine commerciale [sentenza del 19 settembre 2012, Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro), T‑50/11, non pubblicata, EU:T:2012:442, punto 43].

28

Come sottolineato dalla commissione di ricorso, al punto 27 della decisione impugnata, l’elemento determinante per l’applicabilità di detta giurisprudenza non è dato dalla qualificazione del segno di cui trattasi come segno figurativo, tridimensionale o di altro genere, bensì dal fatto che esso si confonde con l’aspetto del prodotto designato.

Sul pubblico di riferimento

29

La commissione di ricorso ha rilevato che i prodotti rientranti nella classe 10 riguardavano essenzialmente le calzature ortopediche e le relative parti. Essa ha inoltre considerato che tali prodotti potevano essere acquistati dai consumatori in generale del grande pubblico o dagli operatori sanitari e che essi erano scelti in modo attento.

30

La commissione di ricorso ha, inoltre, osservato che i prodotti «apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari; membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» erano destinati essenzialmente agli operatori sanitari, i quali dimostrano un grado di attenzione almeno medio al momento della scelta dei prodotti.

31

Infine, essa ha considerato che i prodotti delle classi 18 e 25 erano destinati al grande pubblico dotato di un livello di attenzione medio al momento dell’acquisto.

32

Tali considerazioni, peraltro non contestate dalla ricorrente, devono essere confermate, tranne che per quanto riguarda i prodotti «cuoio e sue imitazioni» e «pellami e pellicce», della classe 18. Tali prodotti sono destinati principalmente a un pubblico di professionisti che utilizza tali prodotti per la fabbricazione di altri prodotti.

Sull’applicabilità al caso di specie della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti

33

Occorre valutare se, nella fattispecie, la commissione di ricorso abbia applicato correttamente la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti.

34

A tal fine, occorre esaminare, anzitutto, le caratteristiche del segno in questione.

35

Il segno in questione è costituito da una rappresentazione grafica, di forma quadrata, di linee ondulate che si intersecano in modo da formare una ripetizione dello stesso motivo verticalmente e orizzontalmente. Tale raffigurazione è priva di contorni.

36

Come ha osservato la commissione di ricorso, la sequenza ripetitiva può estendersi all’infinito nelle quattro direzioni del quadrato e applicarsi dunque a qualsiasi superficie bidimensionale o tridimensionale.

37

Si tratta dunque di un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente e che si presta in particolare a essere utilizzato come motivo di superficie.

38

È ben vero che, come sottolineato dalla ricorrente, nell’esaminare il carattere distintivo di un segno, l’EUIPO debba riferirsi alla riproduzione del marchio richiesto allegata alla domanda di registrazione e, eventualmente, alla descrizione contenuta in tale domanda [sentenza del 30 novembre 2005, Almdudler‑Limonade/UAMI (Forma di una bottiglia di limonata), T‑12/04, non pubblicata, EU:T:2005:434, punto 42].

39

Si deve tuttavia rilevare che, nel considerare che la sequenza ripetitiva poteva estendersi all’infinito verso le quattro direzioni del quadrato e applicarsi dunque a qualsiasi superficie bidimensionale o tridimensionale, l’EUIPO si è basato sulle caratteristiche intrinseche del segno in questione, come risultano dalla riproduzione del marchio internazionale. Non gli si può dunque contestare di aver basato tale valutazione su elementi che non risultano dalla riproduzione del segno di cui trattasi.

40

La ricorrente afferma che, se gli argomenti sviluppati nella decisione impugnata fossero presi «alla lettera», nessun marchio figurativo potrebbe essere registrato, poiché ogni marchio figurativo potrebbe, in linea di principio, essere esteso o riprodotto all’infinito ed essere utilizzato come motivo apposto sulla superficie dei prodotti.

41

A tal riguardo, va rilevato che, certamente, anche un segno figurativo che raffigura un logo «classico» può essere riprodotto all’infinito ed essere utilizzato come motivo di superficie. Se la commissione di ricorso si fondasse sulla possibilità di riprodurre all’infinito un tale segno al fine di ritenere che quest’ultimo si confonda con l’aspetto dei prodotti considerati, un tale approccio sarebbe puramente speculativo.

42

Tuttavia, quando un segno è di per sé composto da una sequenza ripetitiva di elementi, l’EUIPO può legittimamente prendere in considerazione le caratteristiche intrinseche di tale segno al fine di esaminarne la natura e in particolare la questione se si tratti di un segno che si confonde con l’aspetto dei prodotti interessati. Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha basato il proprio ragionamento su un’analisi delle caratteristiche intrinseche del segno di cui trattasi. Tale approccio non può essere contestato.

43

Dalla giurisprudenza risulta inoltre che il fatto che un segno sia stato designato quale marchio figurativo non osta a che la commissione di ricorso possa constatare, in base all’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione dei prodotti oggetto della domanda di registrazione, che essa vi ravvisa un motivo di superficie (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2012, Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro, T‑50/11, non pubblicata, EU:T:2012:442, punto 51).

44

Nella sentenza del 19 settembre 2012, Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro (T‑50/11, non pubblicata, EU:T:2012:442, punti 4647), il Tribunale ha respinto l’argomento secondo il quale l’EUIPO aveva snaturato l’oggetto della domanda di registrazione, considerando come un motivo di tessuto un marchio di cui era stata chiesta la registrazione come marchio figurativo.

45

Il Tribunale ha rilevato che il motivo astratto presentato nell’immagine che costituiva il marchio richiesto poteva costituire il motivo di un tessuto (sentenza del 19 settembre 2012, Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro, T‑50/11, non pubblicata, EU:T:2012:442, punto 51). Il Tribunale ha rilevato che i prodotti oggetto di tale causa erano tessuti o prodotti costituiti da tessuti o che «potevano» avere superfici in tessuto (sentenza del 19 settembre 2012, Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro, T‑50/11, non pubblicata, EU:T:2012:442, punto 47).

46

Si deve rilevare che, in tale causa, conformemente alla giurisprudenza secondo la quale il carattere distintivo di un segno deve essere esaminato rispetto ai prodotti considerati (v. supra punto 22), il Tribunale non si è dunque limitato a constatare il fatto che l’immagine che costituiva il marchio richiesto potesse costituire un motivo di tessuto, ma ha parimenti esaminato, con riferimento ai prodotti oggetto della domanda di marchio, se questi ultimi potessero avere superfici in tessuto.

47

Va osservato che i prodotti oggetto di tale causa erano tessuti o articoli del settore della moda in senso ampio, i quali chiaramente presentano spesso motivi di superficie.

48

Occorre rilevare che, nella fattispecie, i prodotti contrassegnati dal marchio internazionale sono, in parte, prodotti che chiaramente presentano spesso motivi di superficie, quali gli articoli del settore della moda nel senso ampio del termine, e, in parte, prodotti per i quali è meno evidente che presentino spesso motivi di superficie.

49

Si solleva quindi la questione su quale sia il criterio pertinente al fine di stabilire se un segno figurativo, composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente e si presta dunque in particolare a essere utilizzato come motivo di superficie, possa effettivamente essere considerato come un motivo di superficie per un determinato prodotto.

Sul criterio pertinente al fine di poter considerare un marchio figurativo, composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente, come un motivo di superficie per un determinato prodotto

50

Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso, in sostanza, ha rilevato che tutti i prodotti di cui trattasi, o la loro confezione, potevano presentare un motivo di superficie, a fini decorativi o a fini tecnici, per migliorarne la presa. Essa ha implicitamente ritenuto che la possibilità di applicare un motivo di superficie sui prodotti di cui trattasi o sulla loro confezione fosse sufficiente per applicare la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti.

51

Interpellato al riguardo in udienza, l’EUIPO ha confermato che, a suo avviso, affinché la giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti fosse applicabile al caso di specie, era sufficiente che l’utilizzo del segno in questione quale motivo di superficie sui prodotti di cui trattasi o sulla loro confezione fosse possibile e che non era necessario che si trattasse dell’utilizzo più probabile del segno.

52

La ricorrente ha affermato, in udienza, che il criterio di valutazione doveva essere molto più rigoroso e che la mera possibilità che il segno in questione sia utilizzato quale motivo di superficie sui prodotti di cui trattasi o sulla loro confezione non poteva essere sufficiente.

53

Occorrerà individuare, anzitutto, il criterio pertinente per stabilire se la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti sia applicabile nel caso di un possibile utilizzo di un segno – composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente e designato come marchio figurativo – come motivo di superficie sugli stessi prodotti di cui trattasi (v. punti da 54 a 57 infra). Occorrerà poi esaminare il caso particolare di un possibile utilizzo di un tale segno come motivo di superficie non sui prodotti stessi di cui trattasi, ma sulla loro confezione (v. punti da 58 a 68 infra).

54

Al fine di stabilire il criterio pertinente, occorre prendere in considerazione il fatto che un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente si presta in modo particolare a essere utilizzato come motivo di superficie. Esiste dunque, in linea di principio, una probabilità, inerente a tale segno, che quest’ultimo sia utilizzato come motivo di superficie, e ciò indipendentemente dalla sua designazione da parte del richiedente il marchio come marchio figurativo, marchio tridimensionale, motivo di superficie o altro.

55

In tali circostanze, è soltanto quando l’utilizzo di un motivo di superficie è improbabile, considerata la natura dei prodotti in questione, che un segno di questo tipo non può essere considerato come un motivo di superficie, con riferimento ai prodotti di cui trattasi. Negli altri casi, si può ritenere che il segno di cui trattasi, che presenta le caratteristiche tipiche di un motivo di superficie a causa della sequenza ripetitiva dei propri elementi, costituisca effettivamente un motivo di superficie.

56

Per quanto riguarda la sentenza del 13 aprile 2011, Deichmann/UAMI (Rappresentazione di una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata) (T‑202/09, non pubblicata, EU:T:2011:168), fatta valere dall’EUIPO, il Tribunale ha constatato, al punto 47 di detta sentenza, che la commissione di ricorso avrebbe potuto basare il proprio esame del marchio di cui trattasi sull’utilizzo «più probabile» dello stesso.

57

Va osservato che tale sentenza non riguardava la registrazione di un segno composto da una sequenza ripetitiva di elementi. È in tale contesto che il Tribunale ha constatato che l’utilizzo quale ornamento decorativo o di rinforzo sui prodotti in questione era «il più probabile». Quando un segno è costituito da una sequenza ripetitiva di elementi e si presta dunque in modo particolare, a causa delle caratteristiche intrinseche, a essere utilizzato come un motivo di superficie, esiste in linea di principio una probabilità, inerente a tale segno, che lo stesso sia utilizzato quale motivo di superficie. Pertanto, è giustificato ritenere che sia soltanto quando l’utilizzo di un motivo di superficie è improbabile, considerata la natura dei prodotti in questione, che un segno di questo tipo non può essere considerato come un motivo di superficie, con riferimento ai prodotti di cui trattasi (v. supra punti 54 e 55). A tal proposito, va precisato che si tratta di un criterio obiettivo che non dipende dalle intenzioni commerciali dell’impresa interessata.

58

Si pone poi la questione di stabilire se il fatto che l’utilizzo di un motivo di superficie sulla confezione dei prodotti in questione sia possibile, e non improbabile, sia sufficiente perché trovi applicazione la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti.

59

L’EUIPO ha affermato, in sostanza, in udienza, che la possibilità di utilizzare il segno sulla confezione dei prodotti di cui trattasi era sufficiente ai fini dell’applicazione della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti.

60

La ricorrente ha affermato, in sostanza, in udienza, che, secondo la giurisprudenza, la forma della confezione di un prodotto poteva essere assimilata alla forma del prodotto soltanto nel caso di prodotti che richiedono una confezione per ragioni legate alla natura stessa di tali prodotti, poiché non hanno una forma intrinseca, come i liquidi.

61

Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 23, i consumatori medi non hanno l’abitudine di presumere l’origine dei prodotti sulla base della forma della loro confezione.

62

Occorre esaminare se tale giurisprudenza sia altresì applicabile a un segno designato come marchio figurativo che è costituito da una sequenza ripetitiva di elementi e che si presta dunque in modo particolare a essere applicato come motivo di superficie sulla confezione di un determinato prodotto.

63

Occorre rilevare che la giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto dei prodotti si applica ai marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti che, come i liquidi, in commercio si trovano confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punti da 29 a 31). Tale giurisprudenza si applica anche quando il marchio di cui è chiesta la registrazione è un marchio costituito dall’aspetto specifico della superficie della confezione di un prodotto liquido (sentenza del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punto 48).

64

Ne consegue che tale giurisprudenza si applica parimenti a un motivo di superficie apposto sulla confezione di prodotti che sono confezionati in commercio per ragioni legate alla natura stessa di tali prodotti.

65

Non occorre tuttavia limitare l’applicazione di tale giurisprudenza alle confezioni di prodotti che devono necessariamente essere confezionati per ragioni legate alla natura stessa di tali prodotti. Pertanto, la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti è applicabile alla forma di una confezione attorcigliata di caramella (sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punti da 26 a 29), nonostante il fatto che una caramella non richieda necessariamente una confezione individuale. Inoltre, tale giurisprudenza è applicabile alla forma di un pacchetto di sigarette [sentenza del 12 settembre 2007, Philip Morris Products/UAMI (Forma di un pacchetto di sigarette), T‑140/06, non pubblicata, EU:T:2007:272, punto 64], benché le sigarette non debbano necessariamente essere confezionate per ragioni legate alla natura stessa di tali prodotti. Un pacchetto di sigarette non è necessario per dare una forma al prodotto imballato, poiché le sigarette dispongono della propria forma e non sono prodotti liquidi o in granuli.

66

Per analogia, la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti si applica parimenti ai motivi di superficie applicati sulla confezione di prodotti come le caramelle o le sigarette. Occorre osservare che si tratta di prodotti che sono abitualmente venduti in una confezione e che sono normalmente estratti dalla loro confezione soltanto poco prima di essere consumati.

67

Tuttavia, occorre considerare che l’applicazione di tale giurisprudenza non è giustificata nel caso di un motivo di superficie applicato su una semplice confezione per il trasporto. Infatti, un motivo di superficie applicato su una semplice confezione per il trasporto non può essere assimilato all’aspetto di un prodotto.

68

Il criterio come definito al precedente punto 55 si applica dunque, in linea di principio, anche quando si tratta di un’applicazione quale motivo di superficie sulla confezione dei prodotti di cui trattasi, escluse tuttavia le semplici confezioni per il trasporto.

69

Occorre esaminare, alla luce di tali considerazioni, se giustamente la commissione di ricorso, nel caso di specie, abbia applicato la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti.

Sull’applicabilità ai prodotti di cui trattasi della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti

70

Per quanto riguarda i prodotti «calzature, anche calzature comode e calzature per il lavoro, attività ricreative, salute e sport, compresi sandali, sandali per tonificare i muscoli inferiori, ciabattine infradito, ciabatte, zoccoli, anche con plantare (fussbett), in particolare con plantari profondi, anatomici e conformati, supporti per i piedi nonché inserti plantari e per scarpe, inserti protettivi» della classe 25, va osservato che non è inusuale che essi presentino un motivo di superficie. Le calzature sono articoli di moda, di modo che esse possono presentare un motivo di superficie per scopi estetici. Inoltre, un motivo di superficie può essere applicato sulle suole per motivi tecnici. Infatti tali suole sono spesso sagomate per migliorare l’aderenza della calzatura al suolo, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 33 della decisione impugnata.

71

La ricorrente afferma a tal riguardo che il segno di cui trattasi non è idoneo a svolgere una funzione tecnica in quanto, per natura, un marchio figurativo avrebbe due dimensioni.

72

Tuttavia, occorre constatare che le linee ondulate che costituiscono il segno in questione fanno apparire un effetto d’ombra che procura un effetto tridimensionale a tale segno. Infatti, il bordo di tali linee è più scuro della parte posta al centro di tali linee. È certamente vero, come sostenuto dalla ricorrente, che il marchio internazionale è stato richiesto come marchio figurativo in due dimensioni e che la domanda non contiene alcuna descrizione che permetterebbe di concludere che esso contiene elementi in rilievo o incisi. Tuttavia, la commissione di ricorso era legittimata a basarsi sulle caratteristiche del segno di cui trattasi, in particolare sull’effetto d’ombra che appare dalle linee ondulate, al fine di constatare che tale segno poteva altresì essere applicato in rilievo.

73

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza, nulla osta a che la commissione di ricorso prenda in considerazione, nell’ambito di una domanda di registrazione di un segno designato come marchio figurativo, un possibile utilizzo di quest’ultimo come forma tridimensionale [v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo avorio), T‑144/14, non pubblicata, EU:T:2015:615, punto 40].

74

Riguardo all’argomento della ricorrente secondo il quale la decisione impugnata contiene una contraddizione, poiché uno stesso marchio non potrebbe essere al contempo un motivo di superficie bidimensionale e un rivestimento in tre dimensioni, va osservato quanto segue.

75

Nulla osta a che siano presi in considerazione, da un lato, un utilizzo bidimensionale e, dall’altro, un utilizzo tridimensionale di un segno. Ad esempio, nella sentenza del 10 settembre 2015, Rappresentazione di punti bianchi su sfondo avorio (T‑144/14, non pubblicata, EU:T:2015:615, punti 4043), il Tribunale ha preso in considerazione, da un lato, un possibile utilizzo di un segno figurativo raffigurante punti bianchi su sfondo avorio su stampe e siti Internet (ossia un utilizzo bidimensionale) e, dall’altro, un utilizzo sotto forma di piccole sfere che servono a rendere meno scivolosa la superficie di un prodotto (ossia un utilizzo tridimensionale). Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la decisione impugnata non contiene dunque contraddizioni a tale riguardo.

76

Va inoltre rilevato che la ricorrente ha affermato, in sede di procedimento amministrativo e nelle sue memorie presentate al Tribunale, che essa utilizzava il segno di cui trattasi da oltre 40 anni. Interrogata in udienza in merito a tale utilizzo, la ricorrente ha ammesso che esso consisteva nell’applicazione del segno di cui trattasi sulle suole delle calzature e che il motivo copriva l’intera suola. Un siffatto utilizzo corrisponde a un utilizzo di tale segno quale motivo di superficie in rilievo.

77

È certamente vero, come sottolineato dalla ricorrente, che, quando si tratta di esaminare il carattere distintivo intrinseco di un segno, occorre basare la valutazione sulle caratteristiche del segno di cui trattasi prescindendo da qualunque utilizzo concreto che ne è stato fatto.

78

Tuttavia, occorre osservare che l’argomento della ricorrente non è coerente laddove afferma, da un lato, che il marchio internazionale costituisce un marchio figurativo «consueto» bidimensionale e non un motivo di superficie e, dall’altro, che un utilizzo sulle suole di calzature, ossia quale motivo di superficie in rilievo, costituisce un utilizzo del marchio.

79

Occorre inoltre rilevare che l’unico esempio dell’utilizzo del segno di cui trattasi trasmesso dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo consiste in una fotografia di un pannello rivestito del motivo in questione e utilizzato come sfondo di espositori di calzature, riprodotta al punto 6 della decisione impugnata. Un utilizzo siffatto corrisponde a un utilizzo del segno di cui trattasi in forma bidimensionale. Occorre osservare che, nell’ambito dell’utilizzo come sfondo degli espositori di calzature, il segno di cui trattasi non è stato utilizzato in forma quadrata, ma è stato esteso da tutti i lati per coprire l’intero sfondo di tali espositori. Si trattava dunque di un utilizzo quale motivo di superficie bidimensionale.

80

Affermando che tanto un utilizzo come sfondo per espositori di calzature quanto un utilizzo su suole di calzature costituisce un utilizzo del marchio internazionale, la ricorrente ammette implicitamente che il segno in questione può essere utilizzato sia in forma bidimensionale che in forma tridimensionale.

81

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, presentato in udienza, secondo il quale essa intende utilizzare il marchio internazionale, in futuro, sotto forma di un quadrato da applicare in alcuni punti dei propri prodotti in cui il pubblico di riferimento si aspetta, a suo avviso, di trovare dei marchi, occorre constatare quanto segue. Come sottolineato dalla stessa ricorrente, l’EUIPO deve fare riferimento, in sede di esame del carattere distintivo di un segno, alla riproduzione del marchio richiesto allegata alla domanda di registrazione e, eventualmente, alla descrizione contenuta in tale domanda (v. supra punto 38). Le intenzioni commerciali del richiedente il marchio, che possono variare nel tempo e in funzione della sua volontà, dal canto loro, non sono rilevanti.

82

Occorre inoltre osservare che, quando il richiedente di un marchio che raffigura un motivo costituito da una sequenza ripetitiva di elementi intende effettuare un utilizzo particolare di tale segno e ritiene che il segno di cui trattasi presenti un carattere distintivo intrinseco quando è utilizzato in tal modo preciso (ad esempio, applicato sotto forma di quadrato in un punto specifico dei prodotti in questione), egli ha la possibilità di chiedere, ad esempio, la registrazione di un marchio di posizione, al fine di assicurarsi che l’EUIPO prenda in considerazione, nel valutare il carattere distintivo, l’utilizzo del motivo nella forma particolare prevista. Come sottolineato dall’EUIPO in udienza, esso non può, tuttavia, basare la decisione relativa alla registrazione di un marchio, o alla tutela di un marchio internazionale nell’Unione, su meri impegni del richiedente il marchio di utilizzare quest’ultimo in un determinato modo.

83

Da quanto precede risulta che non è improbabile che le calzature presentino un motivo di superficie, per fini estetici o tecnici. Giustamente dunque la commissione di ricorso ha applicato la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti a «calzature, anche calzature comode e calzature per il lavoro, attività ricreative, salute e sport, compresi sandali, sandali per tonificare i muscoli inferiori, ciabattine infradito, ciabatte, zoccoli, anche con plantare (fussbett), in particolare con plantari profondi, anatomici e conformati, supporti per i piedi nonché inserti plantari e per scarpe, inserti protettivi» della classe 25.

84

Per quanto riguarda poi i prodotti «parti e accessori di tali calzature, ovvero tomaie; talonnette; suole; solette; elementi per fondi di scarpe, ivi compresi plantari, supporti» della classe 25, occorre osservare quanto segue.

85

Non è improbabile che le parti e gli accessori delle calzature presentino un motivo di superficie. Per quanto riguarda le «suole», un motivo di superficie, applicato in rilievo, può servire a migliorare l’aderenza della calzatura al suolo. Per quanto riguarda le «talonnette», valgono le medesime considerazioni. Per quanto concerne poi le «tomaie», un motivo di superficie può essere applicato a fini decorativi.

86

Quanto alle «solette; elementi per fondi di scarpe, ivi compresi plantari, supporti», essi possono presentare un motivo di superficie sulla loro parte superiore a fini decorativi. Certamente, le solette non sono visibili quando una calzatura è indossata. Si tratta, tuttavia, di parti che sono visibili per chi utilizza le scarpe quando le indossa o le toglie. La ricorrente ha peraltro ammesso, nella replica, che le solette delle calzature possono presentare motivi come fiori o impronte di animali. Il semplice fatto che la soletta non sia visibile quando una calzatura è indossata non impedisce dunque l’applicazione su quest’ultima di motivi decorativi. Un utilizzo siffatto non è improbabile.

87

Le solette possono presentare altresì un motivo di superficie sulla loro parte inferiore a scopi tecnici, al fine di impedire che la suola scivoli nella calzatura. Neppure un utilizzo siffatto è improbabile.

88

Le considerazioni di cui supra ai punti 86 e 87 sono parimenti applicabili a «inserti plantari e per scarpe, in particolare plantari profondi, anatomici e conformati in particolare in sughero naturale, sughero termico, materie plastiche, lattice o materie plastiche espanse, anche realizzate con composti elastici in sughero e lattice o in plastica e sughero» e le «solette», della classe 25.

89

Inoltre, le considerazioni di cui supra ai punti 70, 83 e da 85 a 87 si applicano altresì a «calzature; ivi comprese scarpe e sandali, stivali, nonché parti ed accessori di tutti i suddetti prodotti, compresi nella classe 25», rientranti nella classe 25.

90

Giustamente dunque la commissione di ricorso ha applicato la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti ai seguenti prodotti, compresi nella classe 25: «parti e accessori di tali calzature, ovvero tomaie; talonnette; suole; solette; elementi per fondi di scarpe, ivi compresi plantari, supporti»; «inserti plantari e per scarpe, in particolare plantari profondi, anatomici e conformati in particolare in sughero naturale, sughero termico, materie plastiche, lattice o materie plastiche espanse, anche realizzate con composti elastici in sughero e lattice o in plastica e sughero»; «solette» e «calzature; ivi comprese scarpe e sandali, stivali, nonché parti ed accessori di tutti i suddetti prodotti, compresi nella classe 25».

91

Le considerazioni relative alle calzature e alle loro parti e accessori, di cui supra ai punti 70, 83 e da 85 a 87, si applicano altresì alle calzature rientranti nella classe 10. Infatti, le calzature ortopediche, comprese nella classe 10, possono, al pari delle calzature comprese nella classe 25, presentare un motivo di superficie a fini decorativi sulle tomaie o a fini tecnici sulla suola. Per quanto riguarda le parti e gli accessori delle calzature ortopediche, valgono le considerazioni di cui supra ai punti da 84 a 87.

92

Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente applicato la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti per i seguenti prodotti, compresi nella classe 10: «calzature ortopediche, ivi comprese calzature ortopediche per la riabilitazione, la fisioterapia del piede, la terapia e le altre applicazioni in ambito medico, e relative parti, ivi comprese scarpe ortopediche, anche quelle dotate di plantare (fussbett) o di supporti ortopedici per i piedi nonché inserti plantari e per scarpe ortopedici, compresi supporti ortopedici per i piedi e inserti ortopedici per scarpe e relative parti», «componenti e inserti di scarpe per la preparazione ortopedica delle scarpe, in particolare inserti, cunei, cuscini, solette, imbottiture in espanso, cuscinetti in espanso e solette conformate anche come inserti interamente in plastica e plantari ortopedici in sughero naturale, sughero termico, plastica, lattice o materie plastiche espanse, anche realizzate con composti elastici in sughero e lattice o in plastica e sughero», «inserti plantari e per scarpe ortopedici», «supporti ortopedici per piedi e scarpe», «calzature ortopediche, in particolare pantofole e sandali ortopedici» e «solette ortopediche, inserti, anche in plastica, lattice o materie plastiche espanse, anche composti elastici in sughero e lattice o in plastica e sughero».

93

Occorre poi esaminare se la commissione di ricorso abbia giustamente applicato la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti per gli altri prodotti della classe 10 contrassegnati dal marchio internazionale.

94

Per quanto riguarda gli «apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari», la commissione di ricorso ha giustamente osservato che gli stessi possono presentare un motivo di superficie in rilievo applicato su una leva, su una parte dunque della loro superficie, per ragioni tecniche, ossia per consentire una presa più sicura e più precisa. Occorre constatare che un siffatto utilizzo non è improbabile.

95

Gli «articoli ortopedici» della classe 10 costituiscono un’ampia categoria di prodotti. Per alcuni di essi, non è improbabile che presentino un motivo di superficie in rilievo per fini tecnici, ossia per migliorare la presa.

96

Giustamente dunque la commissione di ricorso ha applicato la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti agli «apparecchi e [agli] strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari» e agli «articoli ortopedici», rientranti nella classe 10.

97

Al contrario, per quanto riguarda «membra, occhi e denti artificiali», della classe 10, occorre constatare che è improbabile che presentino un motivo di superficie. Infatti, tali prodotti sono in genere ideati per avere un aspetto il più naturale possibile e il fatto di applicare sugli stessi un motivo di superficie sarebbe controproducente.

98

Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso si è basata sulla circostanza che tali prodotti sarebbero utilmente venduti in una confezione contenente un motivo di superficie in rilievo per consentire una presa più sicura e più precisa.

99

Si pone la questione di sapere se l’eventuale utilizzo di un motivo di superficie sulla confezione di «membra, occhi e denti artificiali» sia sufficiente per applicare la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti. Va rilevato, anzitutto, che si tratta di prodotti fabbricati su misura e che devono dunque essere ordinati. Essi sono generalmente ordinati dagli operatori sanitari. La commissione di ricorso ha inoltre osservato, al punto 19 della decisione impugnata, che tali prodotti erano destinati agli operatori sanitari.

100

Occorre, inoltre, osservare che è certamente probabile che tali prodotti siano consegnati in una confezione per evitare che siano danneggiati durante il trasporto e per proteggerli fino al loro impianto. Si deve tuttavia constatare che si tratta di prodotti che vengono impiantati con la massima sollecitudine dopo la consegna. Essendo fabbricati su misura, essi non sono destinati a essere immagazzinati.

101

Riguardo all’affermazione della commissione di ricorso, contenuta al punto 34 della decisione impugnata, secondo la quale «membra, occhi e denti artificiali» sarebbero utilmente «venduti» in una confezione che presenta un motivo di superficie in rilievo, occorre osservare che tali prodotti, necessariamente fabbricati su misura, sono piuttosto «consegnati» in una confezione che «venduti» in una confezione.

102

Occorre considerare che il potenziale utilizzo di un motivo di superficie sulla confezione di tali prodotti non è sufficiente per considerare che tale motivo di superficie si confonde con l’aspetto di tali prodotti, poiché la confezione deve essere considerata come un semplice imballaggio per il trasporto.

103

In udienza, l’EUIPO ha affermato che l’utilizzatore deve riporre tali prodotti quando non sono utilizzati e che potrebbe farlo nella loro confezione originale. Così facendo, esso ha in sostanza affermato che non si tratta di una mera confezione per il trasporto, bensì di una confezione che l’operatore sanitario che ha impiantato le membra, gli occhi e i denti artificiali dà all’utilizzatore e che è conservata da quest’ultimo.

104

Tuttavia, per quanto riguarda gli occhi artificiali, occorre osservare che essi sono utilizzati permanentemente dopo essere stati impiantati.

105

Per quanto attiene ai denti artificiali, va osservato che, quando non sono fissi, ma mobili, sono di norma conservati in un bicchiere d’acqua o in un contenitore speciale destinato a essere riempito d’acqua. Non risulterebbe pratico conservarli nella loro confezione originale, poiché una tale confezione non può di norma essere riempita d’acqua.

106

Riguardo alle membra artificiali, l’EUIPO non ha dedotto alcun argomento che consenta di ritenere che l’utilizzatore riceve la confezione originale da parte dell’operatore sanitario che le ha impiantate e le conserva nella loro confezione originale quando non sono utilizzate.

107

L’argomento dedotto dall’EUIPO a tal proposito in udienza non può dunque essere accolto.

108

Per i prodotti «membra, occhi e denti artificiali», la commissione di ricorso ha dunque applicato erroneamente la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti. Infatti, per tali prodotti, non si può ritenere che l’aspetto della confezione si confondi con l’aspetto dei prodotti, cosicché la possibilità che un motivo di superficie sia utilizzato sulla confezione non può essere ritenuta sufficiente ad applicare tale giurisprudenza.

109

Per quanto riguarda poi i prodotti «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico», occorre rilevare che è improbabile che tali prodotti presentino di per sé un motivo di superficie, e che la commissione di ricorso non ha basato il suo ragionamento su un possibile utilizzo di un motivo di superficie su tali stessi prodotti.

110

La commissione di ricorso ha affermato, al punto 34 della decisione impugnata, che tali prodotti erano prodotti medicinali che dovevano essere manipolati con particolare cura e che sarebbero dunque utilmente venduti in una confezione provvista di un motivo di superficie per consentire una presa più sicura e più precisa.

111

Tuttavia, tali considerazioni non possono essere accolte. Infatti, il materiale di sutura non è fragile, cosicché non sembra utile venderlo in una confezione che presenta un motivo di superficie in rilievo per consentire una presa più sicura. Considerata la natura di tali prodotti medicinali, sembra peraltro improbabile che la loro confezione presenti un motivo di superficie a fini decorativi, e la commissione di ricorso non ha del resto basato il suo ragionamento su un eventuale utilizzo di un motivo di superficie a fini decorativi sulla confezione del materiale di sutura.

112

È dunque improbabile che i prodotti «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» presentino un motivo di superficie sui prodotti stessi o sulla loro confezione. Per tale motivo, erroneamente la commissione di ricorso ha applicato la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti ai prodotti «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico».

113

Per quanto riguarda i prodotti «articoli di abbigliamento, cappelleria» e «cinture», «scialli» e «foulard per la testa», della classe 25, occorre constatare che si tratta di articoli rientranti nel settore della moda. Questi ultimi presentano spesso motivi di superficie a fini decorativi. L’affermazione della ricorrente secondo la quale le cinture non sono, di norma, rivestite con motivi, tranne che sulla fibbia, non può essere accolta. Costituisce un fatto notorio che le cinture presentano spesso motivi di superficie a fini decorativi. In ogni caso, non è improbabile che esse presentino un motivo di superficie.

114

Giustamente dunque la commissione di ricorso ha applicato la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti ai seguenti prodotti, rientranti nella classe 25: «articoli di abbigliamento, cappelleria», «cinture», «scialli» e «foulard per la testa».

115

Riguardo poi ai prodotti contrassegnati dal marchio internazionale rientranti nella classe 18, occorre osservare quanto segue.

116

Per quanto riguarda i prodotti «bauli e valigie» e «borsellini; borse; borsette; cartelle per documenti; marsupi; sacchi-custodia per abiti (da viaggio); astucci portachiavi (pelletteria); beauty case; borselli e buste per articoli da toilette; sacchi da viaggio; zaini», va osservato che si tratta di articoli che possono soddisfare, al di là della loro funzione principale, una funzione estetica comune contribuendo all’immagine esteriore del consumatore interessato [v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2014, Vans/UAMI (Rappresentazione di una linea ondulata), T‑53/13, EU:T:2014:932, punto 54 (non pubblicata)].

117

Come già dichiarato dal Tribunale, i diversi prodotti di valigeria e di pelletteria, rientranti nella classe 18, possono essere considerati come rientranti nel settore della moda nel senso ampio del termine [v. sentenza del 6 novembre 2014, Rappresentazione di una linea ondulata, T‑53/13, EU:T:2014:932, punto 55 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

118

I prodotti «ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio» possono essere parimenti considerati come rientranti nel settore della moda nel senso ampio del termine, in quanto possono essere utilizzati dal consumatore per dare una certa immagine esteriore [v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2014, Rappresentazione di una linea ondulata, T‑53/13, EU:T:2014:932, punto 61 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

119

Il marchio internazionale riguarda inoltre il «cuoio e sue imitazioni nonché articoli in queste materie, compresi nella classe 18», rientranti nella classe 18. Per quanto riguarda questi ultimi prodotti, ossia i prodotti in cuoio e sue imitazioni compresi nella classe 18, occorre constatare che anch’essi sono generalmente articoli di moda.

120

Inoltre, occorre rilevare che tanto gli articoli di moda nel senso ampio del termine quanto «fruste, imbracature ed articoli di selleria» possono essere ornati con diverse forme di decorazioni [v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2014, Rappresentazione di una linea ondulata, T‑53/13, EU:T:2014:932, punto 62 (non pubblicata)].

121

Non è dunque improbabile che tali prodotti presentino motivi di superficie a scopi decorativi.

122

Inoltre, la commissione di ricorso ha giustamente osservato che i prodotti menzionati supra ai punti 116 e da 118 a 120 erano generalmente ideati per essere portati dal consumatore grazie a un’impugnatura o ad altre parti. Pertanto, non è improbabile che tali prodotti presentino un motivo di superficie in rilievo su tali rispettive parti per migliorarne la presa.

123

Per quanto riguarda i prodotti «cuoio e sue imitazioni», occorre parimenti constatare che essi possono presentare motivi di superficie a fini decorativi. Come osservato dall’EUIPO, in udienza, senza essere contraddetta su questo punto dalla ricorrente, i prodotti «cuoio e sue imitazioni» comprendono prodotti aperti. Non è dunque improbabile che tali prodotti presentino motivi di superficie a fini decorativi.

124

Per contro, i termini «pellami, pellicce» (nella versione inglese, «animal skins, hides», e, nella versione tedesca, «Häute und Felle») designano prodotti allo stato grezzo che non presentano motivi di superficie, come giustamente rilevato dalla ricorrente. Per quanto riguarda le «pellicce», occorre, inoltre, osservare che si tratta di pelli di animali ricoperte di pelo. È difficile immaginare che un motivo di superficie possa essere applicato su una pelle d’animale ricoperta di pelo.

125

Occorre inoltre osservare che, nel caso in cui «pellami, pellicce» sono consegnate in una confezione, si tratta di norma di un semplice confezione per il trasporto. Il possibile utilizzo di un motivo di superficie su una tale confezione non comporta che il segno di cui trattasi si confonde con l’aspetto dei prodotti «pellami, pellicce».

126

Per quanto riguarda i prodotti «pellami, pellicce», erroneamente dunque la commissione di ricorso ha applicato la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti.

127

Per contro, riguardo agli altri prodotti rientranti nella classe 18, la commissione di ricorso ha correttamente applicato tale giurisprudenza.

128

Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che occorre annullare la decisione impugnata per quanto riguarda i seguenti prodotti: «membra, occhi e denti artificiali», «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» e «pellami, pellicce». Infatti, per tali prodotti, erroneamente la commissione di ricorso ha applicato la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti, di modo che essa si è basata su criteri di esame errati.

Sull’asserita significativa divergenza tra il segno di cui trattasi e la norma e gli usi dei settori interessati

129

Per quanto riguarda gli altri prodotti contrassegnati dal marchio internazionale, occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto che il segno di cui trattasi non divergeva in maniera significativa dalle norme o dagli usi dei settori interessati.

130

Come osservato dalla commissione di ricorso, il segno di cui trattasi è costituito da linee ondulate orizzontali e verticali che si intersecano e hanno una forma identica.

131

Si tratta di un motivo semplice, costituito da una mera combinazione di linee ondulate, che si intersecano ripetutamente. Come osservato dalla commissione di ricorso, l’impressione complessiva prodotta da tale segno resta banale e non rappresenta altro che la somma degli elementi che compongono il segno.

132

L’affermazione della ricorrente, secondo la quale le forme che costituiscono il segno, isolatamente considerate, sono già inusuali, e secondo la quale, nell’impressione complessiva prodotta da quest’ultimo, il motivo è originale e inusuale, non può essere accolta. Occorre constatare che la ricorrente si limita a un affermazione generale a tal riguardo, senza fornire elementi di prova in grado di stabilire cosa potrebbe essere considerato «originale» e «inusuale» nella semplice combinazione di linee ondulate.

133

Inoltre, come rileva la commissione di ricorso, l’esperienza generale dimostra che i motivi applicati in superficie sono caratterizzati da un’infinità di disegni diversi. In modo altrettanto corretto essa ha rilevato che gli elementi dei motivi applicati in superficie erano spesso forme geometriche semplici come punti, cerchi, rettangoli o linee, queste ultime potevano essere dritte o salire e scendere a zig-zag o formando onde.

134

La commissione di ricorso ha considerato che l’impressione complessiva prodotta dal segno esaminato non divergeva in maniera significativa, o non divergeva affatto, dagli usi dei settori interessati e che il pubblico di riferimento percepiva dunque il segno in questione come un mero motivo di superficie e non come l’indicazione di una particolare origine commerciale.

135

A tal riguardo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso non fornisce alcuna prova a sostegno della sua affermazione secondo la quale cui il segno di cui trattasi non diverge in maniera significativa da altri motivi di superficie utilizzati nel commercio per i prodotti di cui trattasi. A suo avviso, il segno in questione o segni simili non sono utilizzati per i prodotti di cui trattasi. Essa afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, non si potrebbe presumere che il segno di cui trattasi o un segno simile sia abitualmente utilizzato, a fini decorativi o tecnici, sui prodotti di cui trattasi.

136

A tal riguardo, occorre ricordare che, laddove la ricorrente faccia valere il carattere distintivo di un marchio richiesto in contrasto con il giudizio dell’EUIPO, è ad essa che spetta fornire indicazioni concrete e comprovate che dimostrino che il marchio richiesto è dotato di carattere distintivo intrinseco o acquisito in seguito all’uso (sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, punto 50). Ciò si giustifica con la circostanza che essa è in una posizione assai più idonea per farlo, considerata la sua approfondita conoscenza del mercato [sentenza del 29 giugno 2015, Grupo Bimbo/UAMI (Forma di una tortilla messicana), T‑618/14, non pubblicata, EU:T:2015:440, punto 32].

137

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso non avrebbe dovuto limitarsi ad affermazioni generali riguardanti l’insieme dei prodotti o servizi, bensì avrebbe dovuto fare concretamente riferimento ai diversi prodotti di cui trattasi, occorre rilevare quanto segue.

138

Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha effettuato, ai punti da 33 a 36 della decisione impugnata, un esame del carattere distintivo del segno in parola per i diversi prodotti di cui trattasi. Occorre inoltre rilevare, da un lato, che giustamente la commissione di ricorso ha constatato che i motivi applicati in superficie erano caratterizzati dalla presenza di un’infinità di disegni diversi e, dall’altro, che tale constatazione non si limita a un determinato settore.

139

È senz’altro vero, come sottolineato dalla ricorrente, che la commissione di ricorso non ha fornito esempi concreti di altri motivi di superficie utilizzati nel commercio per i prodotti di cui trattasi che siano simili al segno in questione. Occorre, tuttavia, osservare che la commissione di ricorso non è tenuta a fornire tali esempi. Infatti, da un lato, quando la commissione di ricorso si basa su fatti risultanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione dei prodotti di cui trattasi e che sono conoscibili da chiunque, essa non è tenuta a fornire esempi concreti (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 54). Dall’altro, benché l’idoneità di un marchio ad essere comunemente utilizzato nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati sia un criterio pertinente nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, detto criterio non è quello alla luce del quale dev’essere applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento [v. sentenza del 28 settembre 2010, Rosenruist/UAMI (Raffigurazione di due linee curve su una tasca), T‑388/09, non pubblicata, EU:T:2010:410, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

140

L’argomento della ricorrente secondo il quale essa è l’unica impresa a utilizzare il segno di cui trattasi non è in grado di dimostrare l’esistenza di una significativa divergenza tra il segno di cui trattasi e la norma e gli usi dei settori interessati.

141

Nella fattispecie, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a rimettere in discussione la constatazione della commissione di ricorso secondo la quale, in sostanza, considerata la banalità del segno in questione e l’infinità dei diversi disegni utilizzati come motivi di superficie, non vi è alcuna significativa divergenza tra l’impressione complessiva prodotta dal segno in questione e la norma e gli usi dei settori interessati.

142

La ricorrente sottolinea che, durante il procedimento amministrativo, ha presentato diverse centinaia di immagini raffiguranti alcuni prodotti, sui quali non potrebbe essere identificabile nessun motivo identico o simile a quello del segno di cui trattasi.

143

A tal riguardo, risulta dal fascicolo dell’EUIPO che la ricorrente ha presentato, durante il procedimento amministrativo, risultati di ricerche (immagini) effettuate sul motore di ricerca Google per le seguenti parole chiave: «shoes» (calzature) e «shoes logos» (loghi di calzature). Per i prodotti diversi dalle calzature, la ricorrente non ha fornito esempi durante il procedimento amministrativo.

144

Occorre rilevare che, tra le immagini di calzature presentate dalla ricorrente, sono pressoché assenti le immagini sulle quali figurano suole di calzature. Tali immagini non sono dunque idonee a fornire indicazioni sui motivi di superficie che sono utilizzati, nel commercio, sulle suole delle calzature. Poiché un motivo di superficie può in particolare essere applicato in rilievo sulla suola di una calzatura, per migliorarne l’aderenza (v. supra punto 70), le immagini fornite dalla ricorrente non sono idonee a dimostrare l’esistenza di una significativa divergenza tra il segno di cui trattasi e la norma e gli usi del settore delle calzature.

145

Nel ricorso, la ricorrente ha altresì presentato alcune immagini di solette di calzature. Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità si tali elementi di prova, che sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale, occorre osservare che, in ogni caso, tali immagini non sono idonee a dimostrare l’esistenza di una significativa divergenza tra il segno di cui trattasi e la norma e gli usi del settore interessato. Infatti, la totalità delle immagini mostra la parte superiore delle solette. La commissione di ricorso ha, tuttavia, osservato giustamente che le solette potevano presentare un motivo di superficie al fine di migliorare l’aderenza, in particolare, della soletta della calzatura. Immagini che non mostrano la parte inferiore delle solette non sono dunque idonee a dimostrare l’esistenza di una significativa divergenza tra il segno di cui trattasi e la norma e gli usi del settore interessato.

146

Per gli altri prodotti di cui trattasi, la ricorrente non ha fornito immagini dirette a dimostrare la norma e gli usi dei settori interessati. Essa si limita ad affermazioni generali secondo le quali i motivi di superficie non sono usuali per tali prodotti o secondo le quali i motivi di superficie presenti sul mercato non sarebbero simili al segno in questione.

147

Tali affermazioni non sono in grado di dimostrare l’esistenza di una significativa divergenza tra il segno di cui trattasi e la norma e gli usi dei settori interessati.

148

Per quanto concerne l’argomento della ricorrente secondo il quale, nell’ambito della classe 25, loghi e motivi geometrici fungono di norma, da indicazione di origine, occorre osservare, anzitutto, che nessuno degli esempi forniti dalla ricorrente ai punti 14 e 15 della replica riguarda una sequenza ripetitiva di elementi che presentano le caratteristiche di un motivo di superficie.

149

Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che, se l’aspetto dei prodotti in un determinato settore, o quella di un elemento di tali prodotti, serve a indicarne il produttore, è solo perché l’aspetto di un numero sufficiente di tali prodotti o elementi di tali prodotti diverge in maniera significativa dalla norma e dagli usi di detto settore. Ciò non significa affatto che l’aspetto di un prodotto o di un elemento di un prodotto del medesimo settore che, per quanto lo riguarda, non diverge in maniera significativa da tale norma sarebbe idoneo a indicare l’origine di tale prodotto al pubblico di riferimento (ordinanza del 13 settembre 2011, Wilfer/UAMI, C‑546/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:574, punto 56).

150

Inoltre, la circostanza che taluni segni siano riconosciuti come marchio dai consumatori non significa necessariamente che essi abbiano un carattere distintivo intrinseco. È, infatti possibile che un marchio acquisisca carattere distintivo mediante il suo utilizzo nel tempo (v., in tal senso, sentenza del 28 settembre 2010, Raffigurazione di due linee curve su una tasca, T‑388/09, non pubblicata, EU:T:2010:410, punto 33).

151

Le considerazioni di cui supra ai punti 149 e 150 valgono altresì per quanto attiene all’argomento della ricorrente secondo il quale, per le calzature, i consumatori sono abituati al fatto che il produttore designi sempre i propri prodotti con lo stesso marchio apposto in determinati punti.

152

Infine, quanto all’argomento della ricorrente, dedotto in udienza, secondo il quale essa ha il diritto di ottenere la registrazione del marchio quando quest’ultimo presenta un carattere distintivo, è sufficiente constatare che ciò non impedisce che l’esame effettuato in sede di domanda di registrazione di un marchio, o in sede di esame di una domanda di estensione della protezione di un marchio internazionale per l’Unione, debba essere rigoroso e completo per evitare che alcuni marchi siano indebitamente registrati o protetti nell’Unione. Non esiste una presunzione in favore della registrabilità di un marchio [sentenza dell’11 giugno 2009, Baldesberger/UAMI (Forma di una pinzetta), T‑78/08, non pubblicata, EU:T:2009:199, punto 36].

153

Nella fattispecie, occorre considerare che, data la banalità del segno in questione e l’infinità dei diversi disegni utilizzati come motivi di superficie, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che non esisteva una significativa divergenza tra il segno di cui trattasi e la norma e gli usi dei settori interessati. Giustamente, dunque, essa ha constatato che il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come un mero motivo di superficie, applicato a fini decorativi o tecnici, e non come l’indicazione di una particolare origine commerciale.

154

Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che si deve annullare la decisione impugnata per quanto riguarda i seguenti prodotti: «membra, occhi e denti artificiali», «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» (classe 10) e «pellami, pellicce» (classe 18) (v. supra punto 128).

155

Per contro, riguardo agli altri prodotti contrassegnati dal marchio internazionale, si deve respingere il motivo unico dedotto dalla ricorrente, cosicché il ricorso dev’essere respinto.

Sulle spese

156

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.

157

Nel caso di specie, poiché la decisione impugnata è stata annullata per un numero limitato di prodotti, risulta giustificato decidere che la ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese dell’EUIPO. L’EUIPO sopporterà la metà delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 maggio 2014 (procedimento R 1952/2013‑1) è annullata per quanto riguarda i seguenti prodotti: «membra, occhi e denti artificiali», «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» e «pellami, pellicce».

 

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

3)

La Birkenstock Sales GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall’EUIPO. L’EUIPO sopporterà la metà delle proprie spese.

 

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 novembre 2016.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.