ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

12 luglio 2016 ( *1 )

«Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nominativo del ricorrente — Adattamento della domanda — Decesso del ricorrente — Irricevibilità — Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco — Ricorso manifestamente fondato»

Nella causa T‑347/14,

Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych, residente in Kiev (Ucraina), rappresentata da T. Beazley, QC,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da E. Finnegan e J.‑P. Hix, successivamente da M. Hix e P. Mahnič Bruni, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da S. Bartelt e D. Gauci, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda ex articolo 263 TFUE volta all’annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU 2014, L 111, pag. 91), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2014, L 111, pag. 33), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1), nonché della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte riguardante il sig. Viktorovych Yanukovych,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, O. Czúcz e A. Popescu, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

La presente causa si colloca nel contesto delle misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.

2

Il sig. Viktor Viktorovych Yanukovych era uno dei figli dell’ex presidente dell’Ucraina nonché membro della Verkhovna Rada (Consiglio supremo).

3

Il 5 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea adottava, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26).

4

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/119 dispone quanto segue:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell’allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».

5

Le modalità di attuazione delle misure restrittive di cui trattasi sono definite nei paragrafi successivi del medesimo articolo.

6

In pari data il Consiglio adottava, sul fondamento dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1).

7

Conformemente alla decisione 2014/119, il regolamento n. 208/2014 impone l’adozione di dette misure restrittive e ne definisce le modalità di attuazione in termini identici, sostanzialmente, a quelli di detta decisione.

8

I nominativi delle persone cui fanno riferimento la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 figurano nell’elenco contenuto nell’allegato di detta decisione e nell’allegato I del citato regolamento (in prosieguo: l’«elenco») con, in particolare, la motivazione del loro inserimento.

9

Il nominativo del sig. Yanukovych compariva nell’elenco con le informazioni identificative «figlio dell’ex Presidente, Membro della Verkhovna Rada (Consiglio supremo)» e la seguente motivazione:

«Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina».

10

Il 6 marzo 2014, il Consiglio pubblicava nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/119 e dal regolamento n. 208/2014 (GU 2014, C 66, pag. 1). In base a tale avviso, «[l]e persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco (…)». L’avviso richiama altresì l’attenzione delle persone interessate «sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale (…) conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, [TFUE], e all’articolo 263, quarto e sesto comma, [TFUE]».

11

La decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 sono stati modificati, rispettivamente, dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU 2014, L 111, pag. 91), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2014, L 111, pag. 33).

12

La decisione 2014/119 è stata successivamente modificata dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), entrata in vigore il 31 gennaio 2015. Quanto ai criteri di designazione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui trattasi, per effetto dell’articolo 1 di quest’ultima decisione, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 è stato sostituito dal seguente testo:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell’allegato.

Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:

a)

per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione; o

b)

per abuso d’ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso».

13

Il regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1), ha modificato quest’ultimo conformemente alla decisione 2015/143.

14

La decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 sono stati successivamente modificati dalla decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015 (GU 2015, L 62, pag. 25), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1). La decisione 2015/364 ha modificato l’articolo 5 della decisione 2014/119, prorogando le misure restrittive, per quanto concerne il sig. Yanukovych, fino al 6 giugno 2015. Il regolamento di esecuzione 2015/357 ha sostituito di conseguenza l’allegato I del regolamento n. 208/2014.

15

Con tali atti, il nominativo del sig. Yanukovych è stato mantenuto nell’elenco, con le seguenti informazioni identificative «figlio dell’ex Presidente, Membro della Verkhovna Rada (Consiglio supremo)» e la nuova motivazione seguente:

«Persona sottoposta a indagine dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. Persona associata a una persona designata (l’ex Presidente ucraino Viktor Fedorovych Yanukovych) sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali».

16

Con la decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 142, pag. 30), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/869 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 142, pag. 1), il nominativo del sig. Yanukovych è stato cancellato dall’elenco.

Procedimento e conclusioni delle parti

17

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2014, il sig. Yanukovych ha proposto il ricorso in esame.

18

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 15 e il 16 settembre 2014, la Commissione europea e l’Ucraina hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno del Consiglio.

19

Con ordinanza del 12 novembre 2014, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Commissione. La Commissione ha presentato propria memoria, in merito alla quale il sig. Yanukovych e il Consiglio hanno presentato proprie osservazioni entro i termini impartiti.

20

Il 3 ottobre 2014, il Consiglio ha presentato domanda motivata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale, diretta a ottenere che il contenuto di un allegato del controricorso non fosse citato nei documenti relativi a tale causa accessibili al pubblico.

21

Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2014, l’Ucraina ha informato il Tribunale di voler desistere dal proprio intervento.

22

Con ordinanza dell’11 marzo 2015, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha dichiarato l’estromissione dell’Ucraina quale interveniente.

23

Con lettera dell’11 marzo 2015, il cancelliere del Tribunale ha informato le parti che la fase scritta del procedimento era stata chiusa.

24

Il 20 marzo 2015, il sig. Yanukovych è deceduto.

25

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 aprile 2015, il rappresentante del sig. Yanukovych ha presentato, a nome del medesimo, memoria di adattamento della domanda alla luce, da un lato, della decisione 2015/143 e del regolamento 2015/138 nonché, dall’altro, della decisione 2015/364 e del regolamento di esecuzione 2015/357, nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Yanukovych.

26

In pari data, il rappresentante del sig. Yanukovych ha depositato presso la cancelleria del Tribunale, a nome del proprio assistito, un ricorso iscritto a ruolo con il numero T‑172/15, diretto all’annullamento dei medesimi atti, precisando che esso veniva proposto, a titolo precauzionale, in parallelo con l’adattamento del ricorso.

27

Nei due atti, il rappresentante del sig. Yanukovych precisava che quest’ultimo era deceduto poco prima del loro deposito. Indicava, inoltre, che la procedura avviata in Ucraina per la nomina del suo successore legale era in corso e che probabilmente la vedova del sig. Yanukovych sarebbe succeduta nei suoi diritti. Il rappresentante del sig. Yanukovych chiedeva, quindi, la sospensione della causa per il tempo necessario a nominare il successore legale e per adottare una decisione in ordine alla prosecuzione del procedimento.

28

Con decisione della Nona Sezione del 13 luglio 2015, ai sensi dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino al 31 ottobre 2015.

29

Con ordinanza del 16 luglio 2015, Yanukovych/Consiglio (T‑172/15, non pubblicata, EU:T:2015:569), il Tribunale (Nona Sezione) ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso nella causa T‑172/15, in quanto presentato dal rappresentante del sig. Yanukovych successivamente al decesso del proprio assistito, tenuto conto del fatto che nessun elemento risultante dagli atti consentiva di interpretare il ricorso stesso nel senso di essere stato proposto per conto della vedova del sig. Yanukovych, menzionata nel testo del ricorso quale futura erede, o di altri eventuali aventi causa.

30

Con lettera del 30 ottobre 2015, il rappresentante del sig. Yanukovych ha versato agli atti un certificato di morte del medesimo dichiarando che la vedova e unica erede, sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych, intendeva proseguire il procedimento, precisando i motivi che giustificavano la persistenza del suo interesse ad agire nonostante la cancellazione del nome del sig. Yanukovych dall’elenco.

31

Il 22 febbraio 2016, il Consiglio ha risposto alla memoria di adattamento.

32

Il 25 febbraio 2016, il Consiglio ha presentato domanda motivata, conformemente ai sensi dell’articolo 66 del regolamento di procedura, diretta a ottenere che il contenuto di un allegato della memoria di adattamento non fosse citato nei documenti relativi a detta causa accessibili al pubblico.

33

Il 10 marzo 2016, la Commissione ha risposto alla memoria di adattamento.

34

Con lettera del 17 marzo 2016, il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di esprimere il loro parere in merito all’applicabilità al caso di specie dell’articolo 132 del regolamento di procedura, alla luce delle sentenze del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806), del 28 gennaio 2016, Stavytskyi/Consiglio (T‑486/14, non pubblicata, EU:T:2016:45), Arbuzov/Consiglio (T‑434/14, non pubblicata, EU:T:2016:46), Klyuyev/Consiglio (T‑341/14, EU:T:2016:47), Azarov/Consiglio (T‑332/14, non pubblicata, EU:T:2016:48) e Azarov/Consiglio (T‑331/14, EU:T:2016:49), con le quali il Tribunale ha annullato la decisione 2014/119 ed il regolamento n. 208/2014, nella parte riguardante i ricorrenti in dette cause. Con la medesima lettera, le parti sono state inoltre invitate a prendere posizione sulle eventuali conseguenze da trarre nella presente causa, con riguardo all’adattamento della domanda, dall’ordinanza del 16 luglio 2015, Yanukovych/Consiglio (T‑172/15, non pubblicata, EU:T:2015:569). Le parti hanno risposto entro i termini impartiti.

35

La sig.ra Stanislavivna Yanukovych, ricorrente, chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2014/119, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216, e il regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 381/2014, la decisione 2015/143 e il regolamento 2015/138, nonché la decisione 2015/364 e il regolamento di esecuzione 2015/357, nelle parti in cui tali atti riguardano il sig. Yanukovych;

condannare il Consiglio alle spese.

36

Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

in subordine, in caso di annullamento, dichiarare che gli effetti della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216, siano mantenuti per quanto riguarda il sig. Yanukovych fino al momento in cui divenga efficace l’annullamento parziale del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 381/2014;

condannare la ricorrente alle spese.

37

La Commissione chiede il rigetto del ricorso.

In diritto

Sulla domanda di annullamento della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216, e del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 381/2014, nelle parti in cui tali atti riguardano il sig. Yanukovych

38

Ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, quando la Corte o il Tribunale ha già statuito su una o più questioni di diritto identiche a quelle sollevate nei motivi di ricorso e il Tribunale constata che i fatti sono dimostrati, esso può decidere, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento e su proposta del giudice relatore, sentite le parti, di dichiarare il ricorso manifestamente fondato, con ordinanza motivata contenente i rinvii alla giurisprudenza in materia.

39

Il Tribunale ritiene che le condizioni di applicazione dell’articolo 132 del regolamento di procedura ricorrano nella specie e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

40

In limine, occorre rilevare che la ricorrente chiede l’annullamento della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216, nonché del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 381/2014, nelle parti in cui tali atti riguardano il sig. Yanukovych. Orbene, è giocoforza rilevare che né la decisione di esecuzione 2014/216 né il regolamento di esecuzione n. 381/2014 riguardano il sig. Yanukovych. La domanda della ricorrente è quindi diretta solo all’annullamento della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014, nelle parti in cui tali atti riguardano il sig. Yanukovych.

41

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi, concernenti, il primo, la mancanza di fondamento normativo, il secondo, lo sviamento di potere, il terzo, la carenza di motivazione, il quarto, l’inosservanza dei criteri di inserimento nell’elenco, il quinto, un errore manifesto di valutazione, il sesto, la violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo e, il settimo, la violazione del diritto di proprietà.

42

Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, in limine, il quarto motivo, a sostegno del quale la ricorrente fa valere, in sostanza, che l’adozione delle misure restrittive nei confronti del sig. Yanukovych è stata effettuata in assenza di fondamento in punto di fatto sufficientemente solido.

43

Infatti, tale motivo solleva una questione di diritto identica a quella su cui il Tribunale ha già statuito nelle sentenze del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806), del 28 gennaio 2016, Stavytskyi/Consiglio (T‑486/14, non pubblicata, EU:T:2016:45), Arbuzov/Consiglio (T‑434/14, non pubblicata, EU:T:2016:46), Klyuyev/Consiglio (T‑341/14, EU:T:2016:47), Azarov/Consiglio (T‑332/14, non pubblicata, EU:T:2016:48) e Azarov/Consiglio (T‑331/14, EU:T:2016:49), che sono tutte divenute definitive e godono ormai dell’autorità assoluta di cosa giudicata.

44

Con tale motivo, la ricorrente sostiene, in particolare, da un lato, che l’inserimento del nome del sig. Yanukovych nell’elenco per il solo fatto di essere oggetto di indagini non soddisfa, alla luce della giurisprudenza in materia, i criteri sanciti dalla decisione 2014/119 e dal regolamento n. 208/2014, che menzionano le «persone identificate come responsabili» dell’appropriazione indebita di fondi pubblici e, dall’altro, che il solo fatto di essere stato identificato quale «figlio dell’ex Presidente» non era sufficiente per qualificarlo come «associato» a quest’ultimo ai sensi della giurisprudenza. In ogni caso, il Consiglio non avrebbe assolto l’onere della prova.

45

Nella replica, la ricorrente sostiene che il Consiglio, da un lato, non ha verificato le affermazioni contenute nella lettera dell’ufficio del Procuratore generale dell’Ucraina inviata all’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 3 marzo 2014 (in prosieguo: la «lettera del 3 marzo 2014»), che costituisce l’unico elemento di prova di cui disponeva il Consiglio alla data di adozione della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014 e che, dall’altro, esso non può far valere informazioni successive a tali atti. Pertanto, detta lettera non sarebbe sufficiente a costituire «le prove ed informazioni concrete indispensabili» per giustificare l’inserimento del nome del sig. Yanukovych nell’elenco.

46

In risposta a tali censure, anzitutto, il Consiglio replica di essere tenuto, conformemente alla giurisprudenza in materia, a procedere esso stesso all’identificazione delle persone che possano essere considerate responsabili dell’appropriazione indebita di fondi pubblici in base ad informazioni concordanti e che occorre dare all’espressione «identificate» un’interpretazione ampia che consenta di includere, in particolare, oltre alle persone perseguite penalmente per distrazione di fondi pubblici, anche le persone che siano oggetto di indagine per avere partecipato a reati connessi alla distrazione e al trasferimento illecito di fondi pubblici ucraini. Tale indagine costituirebbe, infatti, un presupposto per l’avvio di un procedimento penale e riguarderebbe le persone sospettate di avere concorso a tali reati.

47

Il Consiglio fa inoltre valere che nella lettera del 3 marzo 2014, confermata da informazioni complementari fornite successivamente dall’ufficio del Procuratore generale dell’Ucraina, si dichiarava che, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di alcuni ex alti funzionari, sarebbero stati accertati taluni fatti relativi all’appropriazione indebita di fondi pubblici per importi considerevoli e al successivo trasferimento illecito di tali fondi al di fuori del territorio dell’Ucraina e che in detta lettera si precisava, inoltre, che dall’indagine su tali reati era emerso che altre persone, tra cui il sig. Yanukovych, avevano concorso a reati della stessa natura. Di conseguenza, la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 erano stati adottati su una base in punto di fatto sufficientemente solida. L’imposizione di requisiti più severi rischierebbe di nuocere all’efficacia di un regime di misure restrittive connesse all’appropriazione indebita di fondi pubblici.

48

A tal riguardo, occorre rilevare che, come ricordato al punto 38 della sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806), sebbene il Consiglio disponga di un ampio margine di discrezionalità circa i criteri generali da prendere in considerazione ai fini dell’adozione di misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che, nell’ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di iscrivere o di mantenere il nome di una determinata persona in un elenco di persone sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consiste invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, abbiano un fondamento sufficientemente preciso e concreto (v. sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punti 4145 e giurisprudenza citata).

49

In linea con la causa da cui è scaturita la sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806, punto 39), nella specie, il criterio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 stabilisce che sono adottate misure restrittive nei confronti di persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi pubblici. Peraltro, dal punto 2 di detta decisione emerge che il Consiglio ha adottato tali misure «con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto (…) in Ucraina».

50

Il nome del sig. Yanukovych è stato inserito nell’elenco in base al rilievo che si trattava di una «[p]ersona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina». Ne risulta che il Consiglio ha considerato che il sig. Yanukovych era quantomeno oggetto di investigazioni o di indagini preliminari, da cui non era, o non era ancora scaturita un’accusa formale quanto al suo asserito coinvolgimento in fatti di appropriazione indebita di fondi pubblici.

51

In linea con la causa sfociata nella sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806, punto 41), il Consiglio invoca, a giustificazione dell’inserimento del nome del sig. Yanukovych nell’elenco de quo, la lettera del 3 marzo 2014 nonché altri elementi di prova successivi alla decisione 2014/119 e al regolamento n. 208/2014.

52

La lettera del 3 marzo 2014 si articola su due parti. La prima parte precisa che le «autorità di polizia ucraine» hanno avviato una serie di procedimenti penali al fine di indagare su reati commessi da ex alti funzionari, riguardo ai quali l’indagine svolta su dette violazioni ha consentito di dimostrare l’appropriazione indebita di fondi pubblici per importi considerevoli e il successivo trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina. I nominativi di tali alti funzionari, otto in totale e tutti oscurati, sono elencati immediatamente di seguito. La seconda parte aggiunge che «l’indagine esamina la partecipazione di ulteriori alti funzionari, rappresentanti le autorità precedentemente esistenti, allo stesso genere di reati» e che si prevede di informarli a breve circa l’avvio di detta indagine. I nominativi di tali altri alti funzionari, dieci in totale, tra i quali figura quello del sig. Yanukovych, l’unico non oscurato, sono parimenti elencati di seguito.

53

È pacifico che il sig. Yanukovych sia stato identificato esclusivamente su tale base «quale responsabil[e] dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119.

54

In linea con la causa sfociata nella sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806, punto 42), la lettera del 3 marzo 2014 costituisce, tra gli elementi di prova presentati dal Consiglio nel corso del presente procedimento, l’unico anteriore alla decisione 2014/119 e al regolamento n. 208/2014. La legittimità di tali atti deve quindi essere valutata in base a quest’unico elemento di prova.

55

Orbene, come già dichiarato dal Tribunale nella sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806, punti 4344), si deve rilevare che, pur provenendo da un’alta autorità giudiziaria di un paese terzo, detta lettera contiene solo un’affermazione generica e vaga che collega il nome del ricorrente, tra quelli di altri ex alti funzionari, a un’indagine che, in sostanza, ha accertato fatti di appropriazione indebita di fondi pubblici. Infatti, tale lettera non fornisce alcuna precisazione sull’accertamento dei fatti che l’indagine condotta dalle autorità ucraine era diretta a verificare né tanto meno sulla responsabilità personale, anche solo presunta, del sig. Yanukovych al riguardo (v. anche, in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Azarov/Consiglio, T‑332/14, non pubblicata, EU:T:2016:48, punto 46).

56

Occorre inoltre rilevare che, a differenza delle circostanze della causa sfociata nella sentenza del 27 febbraio 2014, Ezz e a./Consiglio (T‑256/11, EU:T:2014:93, punti da 57 a 61), confermata su impugnazione con sentenza del 5 marzo 2015, Ezz e a./Consiglio (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), invocate dal Consiglio, da un lato, quest’ultimo non disponeva, nel caso di specie, di informazioni sui fatti o i comportamenti specificamente contestati al sig. Yanukovych dalle autorità ucraine e, dall’altro, che la lettera del 3 marzo 2014, anche esaminata nel contesto in cui essa si inserisce, non può costituire una base in punto di fatto sufficientemente solida, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 48 supra, per poter includere il nome del sig. Yanukovych nell’elenco de quo quale persona identificata «come responsabile» di appropriazione indebita di fondi pubblici (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio, T‑290/14, EU:T:2015:806, punti da 46 a 48).

57

Indipendentemente dallo stadio in cui si trovava il procedimento cui il sig. Yanukovych era asseritamente sottoposto, il Consiglio non poteva adottare misure restrittive nei suoi confronti senza conoscere i fatti di appropriazione indebita di fondi pubblici che le autorità ucraine gli avevano specificamente contestato. Infatti, è solo avendo conoscenza di tali fatti che il Consiglio sarebbe stato in grado di dimostrare che essi potevano, da un lato, essere qualificati come appropriazione indebita di fondi pubblici e, dall’altro, rimettere in discussione lo stato di diritto in Ucraina, il cui consolidamento e il cui sostegno costituiscono, come ricordato al punto 49 supra, l’obiettivo perseguito dall’adozione delle misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Azarov/Consiglio, T‑331/14, EU:T:2016:49, punto 55).

58

Peraltro, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (v. sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio, T‑290/14, EU:T:2015:806, punto 45 e giurisprudenza citata).

59

Si deve quindi concludere, in linea con quanto deciso dal Tribunale nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio (T‑290/14, EU:T:2015:806, punto 50), tenuto conto dell’identicità delle questioni di diritto sollevate in ordine all’onere della prova incombente al Consiglio e alla questione se i motivi addotti per l’iscrizione nell’elenco siano sostenuti da elementi sufficientemente precisi e concreti, che l’inserimento del nome del sig. Yanukovych non rispetta i criteri di designazione delle persone sottoposte alle misure restrittive di cui trattasi fissati dalla decisione 2014/119.

60

Infine, per quanto riguarda la condizione relativa alla constatazione, da parte del Tribunale, che i fatti siano dimostrati, ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, occorre rilevare che l’elemento di fatto su cui si è basato il Consiglio per inserire il nome del sig. Yanukovych nell’elenco, vale a dire il fatto che, secondo la lettera del 3 marzo 2014, sarebbero sussistite investigazioni o indagini preliminari a suo carico condotte dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi pubblici, non è contestato, nella sua materialità, dalle parti e può quindi essere considerato accertato.

61

Ne consegue che il presente ricorso, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014, deve essere dichiarato manifestamente fondato, conformemente all’articolo 132 del regolamento di procedura.

62

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti del Consiglio, dedotti in risposta a un quesito del Tribunale (v. punto 34 supra) e diretti a contestare l’applicazione di detto articolo al caso di specie.

63

In limine, si deve rilevare che il Consiglio non ha sollevato specifiche obiezioni riguardo alle condizioni che devono ricorrere ai fini dell’applicazione al caso di specie dell’articolo 132 del regolamento di procedura. Il Consiglio si è limitato a sollevare due questioni di natura procedurale, che farebbero del caso di specie un caso particolare inidoneo ad essere risolto con ordinanza motivata ai sensi della suddetta disposizione.

64

Più in particolare, in primo luogo, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere che, a differenza delle singole cause sfociate nelle sentenze citate nel quesito posto dal Tribunale (v. punto 34 supra), nella specie si pone la questione se sussista un interesse a mantenere il ricorso, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014, dal momento che il sig. Yanukovych è stato cancellato dall’elenco a seguito del suo decesso.

65

In secondo luogo, il Consiglio sostiene che, tenuto conto della decisione 2015/364 e del regolamento di esecuzione 2015/357, che avrebbero previsto il mantenimento del nome del sig. Yanukovych nell’elenco fino al 6 giugno 2015, occorrerebbe risolvere una questione di litispendenza.

66

Per quanto riguarda la prima obiezione, è giocoforza constatare che, da un lato, essa non è chiara e, dall’altro, non è suffragata. Infatti, il Consiglio non ha addotto, nella sua memoria di risposta alla memoria di adattamento, alcun argomento riguardo alla presunta carenza di interesse della ricorrente a proseguire il procedimento.

67

Poiché tale obiezione deve essere interpretata nel senso che la ricorrente avrebbe perso interesse alla risoluzione della controversia per effetto della cancellazione del nome del sig. Yanukovych dall’elenco a seguito del suo decesso, occorre rilevare, preliminarmente, da un lato, che risulta dalla giurisprudenza che un’azione di annullamento avviata dal destinatario di un atto può essere proseguita dall’avente causa a titolo universale dello stesso, in particolare in caso di decesso di una persona fisica (v. sentenza del 22 aprile 2015, Tomana e a./Consiglio e Commissione, T‑190/12, EU:T:2015:222, punto 50 e giurisprudenza citata), e, dall’altro, che l’interesse ad agire della parte ricorrente deve perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v. sentenze del 6 giugno 2013, Ayadi/Commissione, C‑183/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:369, punto 59 e giurisprudenza citata, e del 22 aprile 2015, Tomana e a./Consiglio e Commissione, T‑190/12, EU:T:2015:222, punto 64 e giurisprudenza citata).

68

A tal riguardo, è stato precisato dalla giurisprudenza che, se il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato non può, di per sé, riparare un danno materiale o un pregiudizio alla vita privata, esso può nondimeno riabilitare la persona interessata o costituire una forma di riparazione del danno morale da essa subito in conseguenza di tale illegittimità, e giustificare quindi la persistenza del suo interesse ad agire. In proposito, la circostanza che l’abrogazione delle misure restrittive di cui trattasi fosse definitiva non impedisce che un interesse ad agire continui a sussistere per quanto riguarda gli effetti di atti che hanno imposto tali misure tra la data della loro entrata in vigore e quella della loro abrogazione (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punti da 70 a 7282).

69

Nella specie, si deve necessariamente rilevare che la designazione pubblica del sig. Yanukovych come persona sottoposta a un procedimento penale in Ucraina per fatti di appropriazione indebita di fondi pubblici può pregiudicare, in particolare, la sua reputazione come uomo politico.

70

Ciò premesso, dal momento che, come precisato supra al punto 67, l’avente causa a titolo universale del sig. Yanukovych ha il diritto di proseguire il procedimento, il suo interesse ad agire persiste, nonostante la cancellazione del nominativo del sig. Yanukovych dall’elenco, al fine di far riconoscere dal giudice dell’Unione che quest’ultimo non avrebbe mai dovuto essere iscritto su detto elenco o non avrebbe dovuto esservi inserito secondo la procedura seguita dalle istituzioni dell’Unione. Ciò vale a maggior ragione in quanto la cancellazione del nome del sig. Yanukovych dall’elenco è stata la conseguenza del suo decesso e non il risultato di un riesame dei motivi che hanno giustificato l’inserimento iniziale del suo nome.

71

Si deve quindi concludere che l’interesse ad agire della ricorrente persiste nonostante l’abrogazione, nei confronti del sig. Yanukovych, delle misure restrittive controverse.

72

Per quanto riguarda la seconda obiezione, è sufficiente rilevare che non esiste alcun ricorso, proposto dinanzi al Tribunale prima del deposito della memoria di adattamento e attualmente pendente, che opponga le medesime parti e miri agli stessi scopi in base ai medesimi motivi. Di conseguenza, il Tribunale non può rilevare alcuna questione di litispendenza.

73

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre quindi accogliere il ricorso, che risulta manifestamente fondato ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, nei limiti in cui è diretto ad ottenere l’annullamento della decisione 2014/119 nella parte riguardante il sig. Yanukovych.

74

Per le stesse ragioni, il regolamento n. 208/2014 deve essere annullato nella parte riguardante il sig. Yanukovych.

75

Atteso che la decisione 2015/876 e il regolamento di esecuzione 2015/869 (v. punto 16 supra) hanno cancellato il nominativo del sig. Yanukovych dall’elenco, non occorre pronunciarsi sulla questione del mantenimento degli effetti della decisione 2014/119 nella parte in cui riguarda il sig. Yanukovych stesso.

Sulla domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2015/143 e del regolamento 2015/138 e, dall’altro, della decisione 2015/364 e del regolamento di esecuzione 2015/357, nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Yanukovych

76

Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

77

Nella memoria di adattamento, la ricorrente chiede, inoltre, l’annullamento, da un lato, della decisione 2015/143 e del regolamento 2015/138, nella parte in cui modificano, rispettivamente, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 e l’articolo 3 del regolamento n. 208/2014 e, dall’altro, della decisione 2015/364 e del regolamento di esecuzione 2015/357.

78

Nella propria risposta alla memoria di adattamento, il Consiglio fa valere, da un lato, che il Tribunale non è competente, ai sensi dell’articolo 275 TFUE, a pronunciarsi su un ricorso avverso la decisione 2015/143, adottata, segnatamente, sulla base dell’articolo 29 TUE, e, dall’altro, che l’estensione delle conclusioni a tale decisione nonché al regolamento 2015/138 è irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente.

79

Successivamente, nella propria risposta scritta al quesito posto dal Tribunale, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, ha dedotto che la memoria di adattamento doveva essere dichiarata manifestamente irricevibile per gli stessi motivi che avevano indotto il Tribunale a dichiarare manifestamente irricevibile il ricorso nella causa sfociata nell’ordinanza del 16 luglio 2015, Yanukovych/Consiglio (T‑172/15, non pubblicata, EU:T:2015:569) (v. punto 29 supra).

80

A tal riguardo, occorre rilevare che l’adattamento del ricorso operato in corso di causa con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale, in circostanze come quelle del caso di specie, costituisce un atto processuale che, fatta salva la successiva decisione del Tribunale sulla ricevibilità, equivale alla proposizione di un ricorso mediante atto introduttivo (v., in tal senso, ordinanza del 21 giugno 2012, Hamas/Consiglio, T‑531/11, non pubblicata, EU:T:2012:317, punto 16 e giurisprudenza citata).

81

Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma del suddetto articolo, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

82

Inoltre, secondo la giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata riferendosi alla situazione del momento in cui è depositato l’atto introduttivo. Qualora in quel momento non siano soddisfatte le condizioni per proporre il ricorso, questo è irricevibile (sentenza del 27 novembre 1984, Bensider e a./Commissione, 50/84, EU:C:1984:365, punto 8). Occorre rilevare che tali considerazioni possono essere trasposte, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 80 supra, alle situazioni, come quella del caso di specie, nelle quali un ricorrente chieda, con memoria di adattamento, l’annullamento di un nuovo atto che sostituisca o modifichi un atto avente il medesimo oggetto e che sia già stato oggetto di domanda di annullamento.

83

Come ricordato supra, il sig. Yanukovych è deceduto il 20 marzo 2015. Successivamente al decesso, vale a dire in data 8 aprile 2015, il suo rappresentante ha depositato presso la cancelleria, a nome del proprio assistito, la memoria di adattamento. Dagli atti non risulta che tale atto sia stato presentato per conto della ricorrente.

84

Ne consegue che, come il Tribunale ha dichiarato in una causa sostanzialmente identica, ossia quella che ha dato luogo all’ordinanza del 16 luglio 2015, Yanukovych/Consiglio (T‑172/15, non pubblicata, EU:T:2015:569), la memoria di adattamento presentata dal rappresentante del sig. Yanukovych deve essere dichiarata irricevibile, dato che quest’ultimo era deceduto nel momento in cui l’atto è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale.

85

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti addotti dalla ricorrente nella propria risposta scritta al quesito posto dal Tribunale.

86

In primo luogo, la ricorrente sostiene, da un lato, che il procedimento di individuazione del successore legale del sig. Yanukovych era in corso al momento del deposito della memoria di adattamento nonché di essere stata in attesa che le autorità ucraine le confermassero i propri diritti e, dall’altro, che era evidente che la memoria di adattamento fosse stata presentata a nome della stessa in quanto successore legale del defunto. Pertanto, tenuto conto del termine del ricorso di annullamento previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, sarebbe stato impossibile per la ricorrente attendere la conferma della successione per depositare la memoria di adattamento.

87

A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la memoria di adattamento non è stata presentata a suo nome e per suo conto. Essa avrebbe potuto eventualmente proporre un ricorso, a proprio nome e per proprio conto, diretto all’annullamento degli atti che riteneva necessario contestare, dimostrando il proprio interesse ad ottenerne l’annullamento, dato che non ne era il destinatario. In alternativa, avrebbe potuto, sempre a proprio nome e per proprio conto, manifestare il proprio interesse a proseguire il presente procedimento chiedendo l’adattamento della domanda alla luce dei nuovi atti che riteneva necessario contestare, dimostrando, anche in questo caso, un interesse personale ad agire a tale proposito.

88

In secondo luogo, la ricorrente deduce che l’ordinanza del 16 luglio 2015, Yanukovych/Consiglio (T‑172/15, non pubblicata, EU:T:2015:569), non vincola il Tribunale riguardo alla ricevibilità della memoria di adattamento e che, nel caso di specie, non se ne può trarre alcuna conclusione sfavorevole. A suo parere, non sarebbe corretto ritenere che l’adattamento del ricorso equivalga all’introduzione di un nuovo ricorso e non alla prosecuzione del procedimento. Peraltro, la ricorrente non sarebbe stata in grado di svolgere i propri argomenti difensivi nell’ambito della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 16 luglio 2015, Yanukovych/Consiglio (T‑172/15, non pubblicata,EU:T:2015:569), e non vi sarebbe alcun motivo per impugnare detta ordinanza. Infine, il Tribunale non avrebbe considerato irricevibile la memoria di adattamento nel corso del procedimento, nemmeno durante la sospensione dello stesso, e nessuna delle parti ne avrebbe eccepito l’irricevibilità.

89

A tal riguardo, anche indipendentemente dalla questione se, nella presente causa, il Tribunale sia vincolato da detta ordinanza, occorre rilevare che, in ogni caso, dal momento che il ricorso nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del 16 luglio 2015, Yanukovych/Consiglio (T‑172/15, non pubblicata, EU:T:2015:569), e la memoria di adattamento nella presente causa sono stati presentati in circostanze e condizioni identiche, non vi è alcun motivo – e la ricorrente non ne adduce – per trattare diversamente le due situazioni. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, da una giurisprudenza costante risulta che l’adattamento del ricorso equivale alla proposizione di un nuovo ricorso con atto introduttivo (v. punto 80 supra). La circostanza che la ricorrente non abbia avuto occasione di esprimersi a favore della ricevibilità del ricorso nell’ambito della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 16 luglio 2015, Yanukovych/Consiglio (T‑172/15, non pubblicata, EU:T:2015:569) e che non abbia ritenuto opportuno impugnare l’ordinanza che ha concluso detto procedimento è irrilevante ai fini della valutazione della ricevibilità della memoria di adattamento. In particolare, nella specie, il Tribunale, in linea con quanto dichiarato in merito al ricorso proposto nella causa sfociata nell’ordinanza del 16 luglio 2015, Yanukovych/Consiglio (T‑172/15, non pubblicata, EU:T:2015:569), si limita a rilevare che la memoria di adattamento è stata presentata a nome di una persona deceduta.

90

Peraltro, il fatto che il Tribunale non abbia immediatamente considerato irricevibile la memoria di adattamento, procedendo alla sua notifica al Consiglio e alla Commissione, è del tutto irrilevante. Inoltre, nel caso di specie, è stato espressamente precisato, nella lettera inviata dalla cancelleria alla ricorrente il 9 dicembre 2015, che la memoria di adattamento veniva versata agli atti fatta salva la decisione sulla sua ricevibilità. A tale proposito, occorre peraltro rilevare che l’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento di procedura prevede che, «[s]enza che ciò influisca sulla futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità della memoria di adattamento del ricorso, il presidente assegna un termine al convenuto per rispondere alla memoria di adattamento».

91

In terzo luogo, la ricorrente sostiene inoltre che il fatto di considerare irricevibile la memoria di adattamento equivarrebbe ad imporre un ostacolo procedurale che sarebbe contrario al principio di effettività o all’economia procedurale. Infatti, essa avrebbe dimostrato il proprio intendimento di proseguire il procedimento e il proprio interesse ad agire. La ricorrente insiste altresì, invocando l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, l’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo, sulla possibilità per i familiari di un defunto di agire in giudizio qualora vi abbiano un interesse morale o materiale. Infine, in vista di un’eventuale domanda di risarcimento dei danni a seguito del presente procedimento, sarebbe contrario al principio dell’economia procedurale accertare se sia stata commessa una violazione di una norma giuridica in un diverso procedimento in relazione a una parte soltanto delle misure restrittive contestate.

92

A tale proposito, si deve osservare che il Tribunale non ha rimesso in discussione l’interesse dei parenti del defunto e, più in particolare, della sua erede universale a proseguire il procedimento promosso con il ricorso iniziale del sig. Yanukovych. Infatti, il Tribunale si è limitato a constatare, in linea con l’operato nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del 16 luglio 2015, Yanukovych/Consiglio (T‑172/15, non pubblicata, EU:T:2015:569), che la memoria di adattamento era stata depositata dal rappresentante del sig. Yanukovych, a nome di quest’ultimo, dopo il suo decesso (v. punto 87 supra). È su quest’unica base che il Tribunale considera irricevibile la memoria di adattamento nella presente causa, ed è su analoga base che esso ha dichiarato manifestamene irricevibile il ricorso nella causa T‑172/15.

93

Conseguentemente, occorre dichiarare irricevibili l’adattamento del ricorso e, pertanto, il ricorso stesso, nella parte in cui sono diretti contro la decisione 2015/143 e il regolamento 2015/138, nonché contro la decisione 2015/364 e il regolamento di esecuzione 2015/357, senza che occorra pronunciarsi sull’altra eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio in relazione alla domanda di annullamento della decisione 2015/143 e del regolamento 2015/138.

94

Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre pertanto, da un lato, annullare la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014, nelle parti in cui riguardano il sig. Yanukovych, e, dall’altro, dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione 2015/143 e il regolamento 2015/138, nonché contro la decisione 2015/364 e il regolamento di esecuzione 2015/357.

95

A tal riguardo, occorre precisare che la decisione 2015/364 costituisce una decisione autonoma, adottata dal Consiglio al termine di un riesame periodico previsto dall’articolo 5, terzo comma, della decisione 2014/119 e dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 208/2014. Pertanto, se l’annullamento della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014 comporta l’annullamento dell’inserimento del nominativo del sig. Yanukovych nell’elenco de quo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della decisione 2015/364, esso non è invece idoneo a rimettere in discussione la legittimità di questo stesso inserimento per il periodo successivo alla suddetta data di entrata in vigore.

Sulle spese

96

A norma dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando vi sono più parti soccombenti il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

97

Nel caso di specie, poiché il Consiglio è rimasto soccombente in relazione alla domanda di annullamento di cui al ricorso, lo si deve condannare alle spese afferenti a tale domanda, conformemente alle conclusioni della ricorrente. La ricorrente, essendo rimasta soccombente riguardo alla domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento, dev’essere condannata alle spese relative a tale domanda, conformemente alla domanda formulata in tal senso dal Consiglio.

98

Inoltre, conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese. Pertanto, la Commissione sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

così provvede:

 

1)

La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nei rispettivi testi iniziali, nella parte riguardante il sig. Viktor Viktorovych Yanukovych.

 

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych, in relazione alla domanda di annullamento formulata nel ricorso.

 

4)

La sig.ra Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede del sig. Viktorovych Yanukovych, è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio in relazione alla domanda di annullamento proposta nella memoria di adattamento.

 

5)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 12 luglio 2016

 

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

G. Berardis


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.