Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 febbraio 2015 – Orange / Commissione

(causa T‑385/12)

«Aiuti di Stato — Pensioni — Aiuto relativo alla riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom — Riduzione del corrispettivo da versare allo Stato da parte di France Télécom — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni — Vantaggio — Carattere selettivo — Lesione della concorrenza — Diritti della difesa»

1. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Intervento dello Stato che allevia gli oneri solitamente gravanti sul bilancio di un’impresa — Riduzione dei costi legati alla retribuzione dei dipendenti — Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 34‑37)

2. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Intervento dello Stato che allevia gli oneri solitamente gravanti sul bilancio di un’impresa — Inclusione — Provvedimento riguardante il sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari dipendenti dell’impresa beneficiaria — Riduzione del corrispettivo versato dall’impresa beneficiaria allo Stato — Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 38‑41)

3. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Intervento dello Stato che allevia gli oneri solitamente gravanti sul bilancio di un’impresa — Provvedimento diretto a compensare uno svantaggio strutturale costituito dagli obblighi aggiuntivi relativi alle pensioni dei funzionari dipendenti dell’impresa beneficiaria — Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 42, 43)

4. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Artt. 107, § 1, TFUE e 296 TFUE) (v. punti 47‑49, 58‑62, 103‑108)

5. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Provvedimento ad hoc concernente un’unica impresa — Inclusione — Necessità di comparare il beneficiario con altri operatori che si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga alla luce dell’obiettivo perseguito dal provvedimento — Insussistenza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 53, 54)

6. 

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti idonei a modificare una determinata situazione giuridica — Ricorso diretto unicamente contro la motivazione di un atto — Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 70)

7. 

Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno — Potere discrezionale della Commissione — Valutazione economica complessa — Sindacato giurisdizionale — Limiti (Art. 107, §§ 1 e 3, TFUE) (v. punti 81‑86, 91‑95)

8. 

Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno — Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Considerazione di una prassi anteriore — Esclusione [Art. 107, § 3, c), TFUE] (v. punti 98‑100)

9. 

Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno — Applicazione dei tassi fissati nella comunicazione sui tassi di riferimento — Ammissibilità [Art. 107, § 3, c), TFUE; comunicazione della Commissione 96/C 232/06] (v. punti 117‑123)

10. 

Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Procedimento amministrativo — Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni — Diritto del beneficiario dell’aiuto di partecipare in misura adeguata al procedimento — Limiti (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punti 131, 132)

11. 

Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Insussistenza — Irricevibilità — Sviluppo di argomenti nella replica — Irrilevanza [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 134)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/540/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, relativa all’aiuto di Stato C 25/08 (ex NN 23/08) – Riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2012, L 279, pag. 1).

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Orange sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.