SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

23 marzo 2000

Causa T-197/98

Charlotte Rudolph

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Termine per proporre reclamo — Notifica della decisione — Lingue — Annullamento dell'esame medico di assunzione per falsa dichiarazione»

Testo completo in francese   II-241

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 17 novembre 1997 che annulla l'esame medico per l'assunzione della ricorrente e la sottopone a un nuovo esame medico di idoneità fisica e della decisione della Commissione 7 dicembre 1998 che annulla le decisioni 3 luglio e 14 dicembre 1995 recanti assunzione della ricorrente in qualità di dipendente di ruolo, nonché il risarcimento del danno morale che quest'ultima asserisce di aver subito.

Decisione:

La decisione della Commissione 17 novembre 1997 che annulla l'esame medico per l'assunzione della ricorrente e la sottopone ad un nuovo esame medico per verificarne l'idoneità fisica è annullata. La Commissione è condannata a versare alla ricorrente le somme corrispondenti allo stipendio arretrato, maggiorate di interessi di mora al tasso annuo del 5,5% a partire dalla data di cessazione del pagamento dello stipendio della ricorrente. La Commissione è condannata a versare alla ricorrente euro 5000 come risarcimento del danno morale. Il ricorso è respinto per il resto. La ricorrente sopporterà il 10% delle proprie spese. La Commissione sopporterà le proprie spese nonché il 90% di quelle della ricorrente.

Massime

  1. Dipendenti – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Carattere di ordine pubblico

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

  2. Dipendenti – Ricorso – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Decisione inviata a un dipendente in una lingua di cui quest'ultimo ha scarsa conoscenza – Esclusione

    (Statuto del personale, art. 91, n. 3)

  3. Dipendenti – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Obbligatorietà – Decisione che mette fine al rapporto di lavoro con un dipendente – Atto confermativo di una decisione che annulla l'esame medico per l'assunzione – Esclusione

    (Statuto del personale, art. 91, n. 2)

  4. Dipendenti – Assunzione – Esame medico – Obbligo del candidato di rispondere ai quesiti posti – Limiti

    (Statuto del personale, art. 33)

  5. Dipendenti – Assunzione – Esame medico – Valutazione di ordine medico – Sindacato giurisdizionale – Portata

  6. Dipendenti – Ricorso – Oggetto – Ingiunzione all'amministrazione – Irricevibilità – Competenza di merito – Domanda di pagamento – Ricevibilità

    (Statuto del personale, art. 91)

  7. Dipendenti – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell'atto impugnato che non garantisce un'adeguata riparazione del danno morale – Accusa infondata di comportamento fraudolento al momento dell'esame medico per l'assunzione

    (Statuto del personale, art. 91)

  1.  I termini per proporre reclamo o ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e non possono essere lasciati alla discrezionalità delle parti o del giudice. Quindi, il fatto che la convenuta non abbia eccepito la tardività del reclamo durante la fase precontenziosa non ha l'effetto di privare l'amministrazione della facoltà di sollevare, in sede di procedimento giurisdizionale, un'eccezione d'irricevibilità né di dispensare il Tribunale dal suo obbligo di verificare il rispetto dei termini statutari.

    (v. punto 41)

    Riferimento: Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione (Racc. pag. II-235, punti 40-42); Tribunale 25 settembre 1991, causa T-54/90, Lacroix/Commissione (Racc. pag. II-749, punti 24 e 25); Tribunale 17 ottobre 1991, causa T-129/89, Offermann/Parlamento (Racc. pag. II-855, punto 34); Tribunale 23 aprile 1996, causa T-113/95, Mancini/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-185 e II-543, punto 20)

  2.  Una decisione è debitamente notificata, ai sensi delle disposizioni dello Statuto, e fa decorrere i termini per il reclamo quando è stata comunicata al destinatario e questi è in grado di prendere utilmente atto del suo contenuto.

    La comunicazione di una decisione in una lingua di cui il destinatario ha scarsa conoscenza non è compatibile con il dovere di sollecitudine cui le istituzioni sono tenute nei confronti dei loro dipendenti e non può, in ogni caso, costituire notifica utile che fa decorrere il termine per il reclamo.

    (v. punti 44 e 46)

    Riferimento: Corte 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/Commissione(Racc. pag. 1027, punto 10); Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlaraento (Racc, pag. II-555, punto 16); Tribunale 9 giugno 1994, causa T-94/92, X/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-149 e II-481, punto 24); Tribunale 3 giugno 1997, causa T-106/95, H/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-133 e II-403, punti 31 e 35)

  3.  Il ricorso di un dipendente contro un atto arrecante pregiudizio deve essere preceduto da un reclamo precontenzioso che sia stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. Un ricorso presentato prima del termine di detta procedura precontenziosa è irricevibile, perché prematuro, ai sensi dell'art. 91, n. 2, dello Statuto.

    In tale contesto non si può ritenere che una decisione di porre fine al rapporto di lavoro con un dipendente non faccia che confermare una decisione precedente, basata sugli stessi fatti, che annulla l'esame medico per l'assunzione dell'interessata. Infatti, la seconda decisione contiene manifestamente un elemento nuovo rispetto alla prima, proprio perché mette fine al rapporto di lavoro con l'interessata.

    (v. punti 53-55)

    Riferimento: Corte 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione (Racc. pag. 3709, punto 18); Corte 23 settembre 1986, causa 130/86, Du Besset/Consiglio (Racc. pag. 2619, punto 7); Tribunale 20 giugno 1990, cause riunite T-47/89 e T-82/89, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-231, punto 32); Tribunale 4 dicembre 1991, causa T-78/91, Moat e TAO/AFI/Commissione (Racc. pag. II-1387, punto 3); Tribunale 3 marzo 1994, causa T-82/92, Cortes Jimenez e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-69 e II-237, punto 14)

  4.  Il questionario consegnato al candidato prima dell'esame medico di assunzione rappresenta un elemento valutativo importante per il medico di fiducia dell'istituzione incaricato di pronunciarsi sull'idoneità fisica al lavoro del candidato a un posto nel pubblico impiego comunitario. Detto questionario va quindi compilato in modo sincero e completo, altrimenti l'esame medico di assunzione è irregolare e può essere annullato dall'istituzione interessata. Non spetta tuttavia al candidato riferire disturbi che non l'hanno indotto a consultare un medico e a seguire un trattamento oppure, nel caso di una visita, stabilire egli stesso la diagnosi per poter completare l'apposita voce del questionario, quando neppure il medico consultato ha potuto stabilire una diagnosi. Un candidato all'assunzione soddisfa gli obblighi che gli incombono nell'ambito dell'esame medico per l'assunzione rispondendo sinceramente e completamente ai quesiti formulati nel questionario nonché a quelli eventualmente postigli dal medico di fiducia dell'istituzione incaricato di detto esame.

    (v. punti 77, 82 e 83)

  5.  Anche se non può sostituire la sua valutazione a un parere di natura squisitamente medica, il giudice comunitario è tuttavia competente, nell'ambito del suo sindacato giurisdizionale, ad esaminare se la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina si basi su un parere medico motivato, che stabilisce un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici che contiene e la conclusione cui perviene.

    (v. punto 86)

    Riferimento: Corte 26 gennaio 1984, causa 189/82, Seiler e a./Consiglio (Racc. pag. 229, punto 15); Tribunale 14 aprile 1994, causa T-10/93, A/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-119 e II-387, punto 61)

  6.  Il Tribunale non è competente ad emettere ingiunzioni nell'ambito di un controllo di legittimità ai sensi dell'art. 91 dello Statuto e non può quindi ordinare all'istituzione convenuta di reintegrare un dipendente nelle sue mansioni. Tuttavia, in una controversia a carattere pecuniario in cui il giudice comunitario dispone di una competenza di merito, conformemente all'art. 91, n. 1, seconda frase, dello Statuto, il Tribunale ha competenza a pronunciarsi su domande di ordine pecuniario volte al pagamento dello stipendio arretrato dell'interessato, maggiorato di interessi.

    (v. punti 33 e 92)

    Riferimento: Tribunale 30 novembre 1993, causa T-15/93, Vienne/Parlamento (Racc, pag. II-1327, punti 41 e 42); Tribunale 30 novembre 1994, causa T-588/93, G/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-277 e II-875, punto 26); Tribunale 8 luglio 1998, causa T-130/96, Aquilino/Consiglio(Racc. PI pagg. I-A-351 e II-1017, punti 41 e 42)

  7.  L'annullamento di un atto dell'amministrazione, impugnato da un dipendente, può costituire di per sé una riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che questi può aver subito, salvo qualora l'atto illecito dell'amministrazione comporti una valutazione delle capacità o del comportamento del dipendente tale da offenderlo.

    Possono considerarsi offensive, al punto d'ingenerare un danno morale non interamente riparato con il semplice annullamento dell'atto impugnato, le valutazioni con cui l'autorità che ha il potere di nomina, rimproverando all'interessato di aver omesso di dichiarare, in occasione dell'esame medico per l'assunzione, dei precedenti il cui interesse per la formulazione del parere medico d'idoneità non poteva sfuggirgli, ne mette in dubbio la buona fede e dichiara, senza mezzi termini, che il suo comportamento è stato fraudolento.

    (v. punto 98)

    Riferimento: Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione (Racc, pag. I-225, punti 25-29); Tribunale 26 gennaio 1995, causa T-60/94, Pierrat/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-23 e II-77, punto 62)