SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

27 aprile 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d’informazione — Sostanze chimiche non registrate — Esportazioni al di fuori del territorio dell’Unione europea delle sostanze chimiche non registrate»

Nella causa C‑535/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 10 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2015, nel procedimento

Freie und Hansestadt Hamburg

contro

Jost Pinckernelle,

con l’intervento di:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per la Freie und Hansestadt Hamburg, da M. Vogelsang, Rechtsanwalt;

per J. Pinckernelle, da A. Anisic, Rechtsanwältin;

per il governo tedesco, da T. Henze, J. Möller e K. Petersen, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da T. Maxian Rusche e D. Kukovec, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento REACH»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Freie und Hansestadt Hamburg (libera città anseatica di Amburgo, Germania; in prosieguo: la «città di Amburgo») e il sig. Jost Pinckernelle, in merito all’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea di sostanze chimiche importate senza essere state registrate a norma, segnatamente, dell’articolo 5 del regolamento REACH.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando da 1 a 3 e 7 del regolamento REACH sono così formulati:

«(1)

Il presente regolamento dovrebbe assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. (…)

(2)

Il funzionamento efficace del mercato interno delle sostanze può essere ottenuto soltanto se le prescrizioni ad esse applicabili non differiscono in modo rilevante da uno Stato membro all’altro.

(3)

Nell’attuare il ravvicinamento delle legislazioni riguardanti le sostanze occorrerebbe assicurare un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell’ambiente, al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile. Tali legislazioni dovrebbero essere applicate in modo non discriminatorio, sia che gli scambi commerciali delle sostanze avvengano nel mercato interno, sia che abbiano luogo a livello internazionale, in conformità agli impegni internazionali della Comunità.

(…)

(7)

Al fine di preservare l’integrità del mercato interno e garantire un elevato grado di protezione della salute umana, in particolare di quella dei lavoratori, e di tutela dell’ambiente, è necessario garantire che la fabbricazione delle sostanze nella Comunità sia conforme al diritto comunitario, anche quando dette sostanze sono esportate».

4

L’articolo 1 del regolamento in parola, intitolato «Finalità e portata», al suo paragrafo 1, così dispone:

«Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione».

5

L’articolo 2 del medesimo regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione», al suo paragrafo 7, lettera c), sub i), prevede quanto segue:

«Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI:

(…)

c)

le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati, registrate a norma del titolo II, esportate a partire dalla Comunità da un attore della catena d’approvvigionamento e reimportate nella Comunità dallo stesso o da un altro attore della stessa catena d’approvvigionamento il quale dimostri quanto segue:

i)

che la sostanza in corso di reimportazione è la stessa sostanza esportata;

(…)».

6

L’articolo 3 del regolamento REACH intitolato «Definizioni», è del seguente tenore:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

9)

fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all’interno della Comunità;

10)

importazione: l’introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità;

11)

importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione;

12)

immissione sul mercato: l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato;

(…)

21)

sostanza notificata: una sostanza per la quale è stata presentata una notifica e che potrebbe essere immessa sul mercato a norma della direttiva 67/548/CEE [del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, L 196, pag. 1)]».

7

A norma dell’articolo 5 del regolamento di cui trattasi, intitolato «Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati (“no data, no market”):

«Fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23, le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un preparato o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo».

8

L’articolo 6 del suddetto regolamento, intitolato «Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati», al suo paragrafo 1, recita:

«Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenta una registrazione all’[Agenzia europea delle sostanze chimiche (in prosieguo: l’“agenzia”)]».

9

L’articolo 7 del regolamento REACH, intitolato «Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Ogni produttore o importatore di articoli presenta una registrazione all’agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a)

la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore o importatore;

b)

la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili.

La domanda di registrazione è accompagnata dal pagamento della tariffa richiesta a norma del titolo IX».

10

L’articolo 21 del regolamento in parola, intitolato «Fabbricazione e importazione di sostanze», al suo paragrafo 1, così dispone:

«Un dichiarante può avviare o continuare la fabbricazione o l’importazione di una sostanza o la produzione o l’importazione di un articolo in mancanza di indicazione contraria dell’agenzia a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 entro le tre settimane successive alla data di presentazione, fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 8.

In caso di registrazioni di sostanze soggette a un regime transitorio, tale dichiarante può continuare la fabbricazione o l’importazione della sostanza o la produzione o l’importazione di un articolo, in mancanza di indicazione contraria dell’agenzia a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 entro le tre settimane successive alla data di presentazione o, in caso di presentazione entro i due mesi precedenti il pertinente termine di cui all’articolo 23, in mancanza di indicazione contraria dell’agenzia a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 entro i tre mesi che decorrono da tale termine, fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 8.

Se una registrazione è aggiornata a norma dell’articolo 22 il dichiarante può continuare la fabbricazione o l’importazione della sostanza, oppure la produzione o l’importazione dell’articolo, in mancanza di indicazione contraria dell’agenzia a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 entro le tre settimane successive alla data di aggiornamento, fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 8».

11

L’articolo 23 del regolamento di cui trattasi, intitolato «Disposizioni specifiche per le sostanze soggette a un regime transitorio», è redatto nei seguenti termini:

«1.   L’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 17, l’articolo 18 e l’articolo 21 non si applicano fino al 1o dicembre 2010 alle seguenti sostanze:

a)

le sostanze soggette a un regime transitorio classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (…) e fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori ad 1 tonnellata all’anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1o giugno 2007;

b)

le sostanze soggette a un regime transitorio classificate come sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare effetti a lungo termine negativi per l’ambiente acquatico (…), fabbricate nella Comunità o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all’anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1o giugno 2007;

c)

le sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate all’anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1o giugno 2007.

2.   L’articolo 5, l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 17, l’articolo 18 e l’articolo 21 non si applicano fino al 1o giugno 2013 alle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate nella Comunità o importate, in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all’anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1o giugno 2007.

3.   (…) fino al 1o giugno 2018 (…)

4.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, una registrazione può essere presentata in qualsiasi momento prima del relativo termine.

5.   Il presente articolo si applica, con gli opportuni adeguamenti, anche alle sostanze registrate a norma dell’articolo 7».

12

Ai sensi dell’articolo 28 del regolamento REACH, intitolato «Obbligo di registrazione preliminare per le sostanze soggette a un regime transitorio»:

«1.   Per usufruire del regime transitorio di cui all’articolo 23, ogni dichiarante potenziale di una sostanza soggetta a un regime transitorio in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno, incluse senza limitazione le sostanze intermedie, trasmette le seguenti informazioni all’agenzia:

(…)

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse entro un termine compreso tra il 1o giugno 2008 e il 1o dicembre 2008.

3.   I dichiaranti che non trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 non possono invocare l’articolo 23.

(…)».

13

L’articolo 31 di tale regolamento, intitolato «Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza», al suo paragrafo 5, così dispone:

«La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente».

14

L’articolo 112 del regolamento di cui trattasi, intitolato «Ambito d’applicazione», contenuto nel titolo XI del medesimo, denominato «Inventario delle classificazioni e delle etichettature», prevede quanto segue:

«Il presente titolo si applica alle seguenti sostanze:

(…)

b)

le sostanze che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 1 della direttiva 67/548/CEE, classificate come sostanze pericolose in base ai criteri fissati da tale direttiva e che sono immesse sul mercato in quanto tali o in quanto componenti di un preparato in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla direttiva 1999/45/CE, ove pertinente, oltre i quali il preparato è classificato come pericoloso».

15

A termini dell’articolo 126 del regolamento REACH, intitolato «Sanzioni in caso di inadempimento»:

«Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (…)».

16

L’articolo 129 del medesimo regolamento, intitolato «Clausola di salvaguardia», ai suoi paragrafi 2 e 3, così dispone:

«2.   La Commissione adotta una decisione, secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 3, entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni comunicate dallo Stato membro. Detta decisione:

a)

autorizza la misura provvisoria per un periodo determinato, o

b)

dispone che lo Stato membro revochi la misura provvisoria.

3.   Nel caso di una decisione di cui al paragrafo 2, lettera a), se la misura provvisoria adottata dallo Stato membro consiste in una restrizione dell’immissione sul mercato di una sostanza, lo Stato membro interessato avvia una procedura comunitaria di restrizione inoltrando all’agenzia un fascicolo, a norma dell’allegato XV, entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione».

17

L’allegato XV del regolamento REACH definisce, secondo i propri termini, i principi generali relativi alla preparazione dei fascicoli per proporre e giustificare, in particolare, restrizioni alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di una sostanza all’interno della Comunità.

Diritto tedesco

18

Il Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz) (legge sulla tutela contro le sostanze pericolose, cosiddetta legge sui prodotti chimici), nella versione pubblicata il 28 agosto 2013 (BGBl. I, pag. 3498, 3991), al suo articolo 27b, intitolato «Violazioni del regolamento [REACH]», prevede che «[è] punito con la reclusione fino a due anni o con una pena pecuniaria chiunque violi il regolamento [REACH]».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

19

Il sig. Pinckernelle commercializza prodotti chimici.

20

Dopo il 1odicembre 2008, egli ha importato dalla Cina almeno 19,4 tonnellate di solfato di nicotina senza aver provveduto alla registrazione preliminare richiesta a norma dell’articolo 28 del regolamento REACH.

21

Poiché il sig. Pinckernelle non ha neppure provveduto alla registrazione di tale prodotto ai sensi dell’articolo 6 del regolamento in parola, la città di Amburgo ha deciso che egli aveva diritto di utilizzare il prodotto di cui trattasi o di immetterlo sul mercato solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione per l’uso previsto.

22

L’autorizzazione ad esportare tale prodotto in Russia richiesta dal sig. Pinckernelle è stata respinta dalla città di Amburgo in considerazione del fatto che egli si trovava illegalmente ad Amburgo. La città di Amburgo ha anche respinto il reclamo del sig. Pinckernelle avverso tale decisione di diniego.

23

Di conseguenza, il sig. Pinckernelle ha adito il Verwaltungsgericht Hamburg (tribunale amministrativo di Amburgo, Germania) con un ricorso contro il rigetto del reclamo, ricorso che tale giudice non ha accolto.

24

Su appello interposto dal sig. Pinckernelle, l’Oberverwaltungsgericht (tribunale amministrativo superiore, Germania), il 25 febbraio 2014, ha annullato la sentenza del Verwaltungsgericht Hamburg (tribunale amministrativo di Amburgo) e ha imposto alla città di Amburgo l’obbligo di autorizzare il sig. Pinckernelle a procedere all’esportazione richiesta del solfato di nicotina.

25

L’Oberverwaltungsgericht (tribunale amministrativo superiore) ha motivato la sua sentenza adducendo che, ad ogni modo, la prevista esportazione di una sostanza importata in violazione dell’articolo 5 del regolamento REACH successivamente non poteva costituire una nuova violazione del combinato disposto dell’articolo 3, punto 12, e dell’articolo 5 del regolamento in parola, se la sostanza di cui trattasi non era, come nel caso di specie, disponibile sul mercato europeo a causa di un divieto di utilizzazione.

26

La città di Amburgo ha impugnato detta sentenza dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania). Essa sostiene che l’articolo 5 del regolamento REACH vieta l’esportazione in paesi terzi di sostanze che si trovano sul territorio dell’Unione, fintantoché e nei limiti in cui non siano state registrate conformemente a tale regolamento.

27

Indipendentemente da tale contenzioso amministrativo, nell’ambito di un procedimento penale in Germania, il sig. Pinckernelle è stato condannato a una pena detentiva di 18 mesi, con sospensione della pena per tre anni, e a un’ammenda di EUR 340000 adducendo segnatamente come motivazione che egli aveva proceduto all’importazione di sostanze chimiche in violazione dell’articolo 5 del regolamento REACH.

28

Alla luce di quanto precede, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5 del regolamento REACH debba essere interpretato nel senso che, fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23 del medesimo regolamento, talune sostanze possono essere esportate fuori dal territorio dell’Unione solo qualora siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del titolo II del regolamento REACH».

Sulla questione pregiudiziale

29

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5 del regolamento REACH debba essere interpretato nel senso che sostanze non registrate al momento della loro importazione nel territorio dell’Unione conformemente al regolamento in parola possano essere esportate fuori da tale territorio.

30

Pertanto, la risposta a tale questione dipende dalla portata dell’obbligo di registrazione previsto in detta disposizione.

31

A questo proposito, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 17 marzo 2016, Liffers, C‑99/15, EU:C:2016:173, punto 14 e giurisprudenza citata).

32

Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 5 del regolamento REACH, va rilevato che, nelle versioni di tale disposizione in lingua bulgara, estone, greca, inglese, francese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese e finlandese, l’espressione «nella Comunità» è esplicitamente collegata alla fabbricazione delle sostanze. Per contro, nelle versioni in lingua ceca, danese, lettone, ungherese, rumena, slovacca, slovena e svedese di detto articolo 5, l’espressione «nella Comunità» si riferisce al contempo alla fabbricazione e all’immissione sul mercato delle sostanze. Infine, quanto alle versioni in lingua spagnola, tedesca e lituana del suddetto articolo, esse sono ambigue.

33

Così, mentre l’interpretazione dell’articolo 5 del regolamento REACH secondo cui l’espressione «nella Comunità» si riferisce tanto alla fabbricazione quanto all’immissione sul mercato delle sostanze, non è esclusa alla luce di tutte le versioni linguistiche di tale disposizione, l’interpretazione secondo cui l’espressione di cui trattasi si riferisce esclusivamente alla fabbricazione di siffatte sostanze è contraria alla formulazione di detta disposizione in lingua ceca, danese, lettone, ungherese, rumena, slovacca, slovena e svedese.

34

Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce la disposizione di cui trattasi, occorre ricordare che l’articolo 3, punto 12, del regolamento REACH definisce l’«immissione sul mercato» come il fatto di fornire un prodotto o di metterlo a disposizione di un terzo, a titolo oneroso o meno, ed equipara ogni importazione ad un’immissione sul mercato. Per contro, tale disposizione non prevede che l’esportazione di un prodotto possa essere equiparata a un’immissione sul mercato.

35

Orbene, nei limiti in cui l’articolo 3, punto 12, del regolamento REACH definisce, ai fini del regolamento in parola, la nozione di «immissione sul mercato», essa deve essere intesa in modo uniforme nell’ambito del predetto regolamento.

36

A tal riguardo, occorre menzionare l’articolo 3, punto 21, del regolamento REACH, in forza del quale una «sostanza notificata» è una sostanza per la quale è stata presentata una notifica e che potrebbe essere immessa sul mercato a norma della direttiva 67/548. Orbene, tale direttiva prevede, al suo articolo 1, paragrafi 1 e 3, da un lato, che essa mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose quando queste sono immesse sul mercato negli Stati membri della Comunità e, dall’altro, che essa non è applicabile alle sostanze pericolose quando esse sono esportate in paesi terzi. Ne consegue che l’«immissione sul mercato», cui si riferisce l’articolo 3, punto 21, del regolamento REACH, riguarda solamente il mercato interno ed esclude le esportazioni al di fuori di esso.

37

A norma dell’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento REACH, «l[a] scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente». Pertanto, anche tale disposizione ricollega l’«immissione sul mercato» unicamente al mercato interno.

38

Lo stesso vale per l’articolo 112, lettera b), del regolamento REACH, in virtù del quale il titolo XI del regolamento in parola, in presenza di determinate condizioni, si applichi «alle sostanze che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 1 della direttiva 67/548/CEE», ossia le sostanze pericolose «quando quest’ultime sono immesse sul mercato negli Stati membri della Comunità», ad esclusione di quelle che sono «esportate verso i paesi terzi».

39

In forza dell’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento REACH, se, nel caso di una decisione della Commissione che autorizza le misure provvisorie per un periodo determinato, la misura provvisoria adottata dallo Stato membro consiste in una restrizione all’immissione sul mercato o all’utilizzo di una sostanza, quest’ultimo avvia una procedura comunitaria di restrizione inoltrando all’agenzia un fascicolo, a norma dell’allegato XV del regolamento in parola, entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione. Orbene, detto allegato XV definisce i principi generali relativi alla preparazione dei fascicoli per proporre e giustificare, in particolare, restrizioni alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di una sostanza all’interno della Comunità. Risulta pertanto che l’«immissione sul mercato» di cui all’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento REACH, sia connessa unicamente al mercato interno e non copra le esportazioni verso paesi terzi.

40

Su quest’ultimo punto, va sottolineato che, nell’ambito del regolamento REACH, le sostanze che lasciano il territorio della Comunità sono presentate non come «immesse sul mercato», bensì come «esportate». Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), sub i), del regolamento in parola, dispone che «[s]ono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI, le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati, registrate a norma del titolo II, esportate a partire dalla Comunità da un attore della catena d’approvvigionamento e reimportate nella Comunità dallo stesso o da un altro attore della stessa catena d’approvvigionamento il quale dimostri che la sostanza in corso di reimportazione è la stessa sostanza esportata».

41

Da quanto precede risulta che l’esportazione di una sostanza verso un paese terzo non può essere qualificata come «immissione sul mercato» di tale sostanza, ai sensi dell’articolo 3, punto 12, e dell’articolo 5 del regolamento REACH.

42

A tal riguardo, va rilevato che gli obiettivi del regolamento REACH non ostano a una siffatta interpretazione delle suddette disposizioni. Infatti, il regolamento di cui trattasi è fondato esplicitamente sull’articolo 95 CE, divenuto articolo 114 TFUE, le cui disposizioni si applicano per la realizzazione degli obiettivi enunciati all’articolo 14 CE, divenuto articolo 26 TFUE, ossia instaurare o garantire il funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci.

43

In tale contesto, il considerando 1 del regolamento REACH indica che quest’ultimo dovrebbe assicurare, in particolare, la libera circolazione delle merci. A tal riguardo, la Corte precisa che quest’ultima riguarda il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Canadian Oil Company Sweden e Rantén, C‑472/14, EU:C:2016:171, punto 32). Ai sensi del considerando 2 del regolamento in parola, il funzionamento efficace del mercato interno delle sostanze può essere ottenuto soltanto se le prescrizioni ad esse applicabili non differiscono in modo rilevante da uno Stato membro all’altro. Secondo il considerando 7 del regolamento in parola, al fine di preservare l’integrità del mercato interno e garantire un elevato grado di protezione della salute umana, in particolare di quella dei lavoratori, e di tutela dell’ambiente, è necessario garantire che la fabbricazione delle sostanze nella Comunità sia conforme al diritto comunitario, anche quando dette sostanze sono esportate.

44

Dal complesso dei summenzionati elementi risulta che il mercato cui viene fatto riferimento nel regolamento REACH è il mercato interno e che, di conseguenza, l’«immissione sul mercato» si riferisce al mercato interno. Una siffatta interpretazione non viene contraddetta da alcun elemento del regolamento in parola, a maggior ragione in quanto, quando si tratta dell’immissione in circolazione di sostanze al di fuori del mercato interno, detto regolamento si riferisce alla nozione di esportazione.

45

La città di Amburgo e il governo tedesco hanno sostenuto che l’interpretazione dei termini «immesse sul mercato», di cui all’articolo 5 del regolamento REACH, nel senso che essi riguardano solo il mercato interno e non l’esportazione verso paesi terzi di sostanze chimiche non registrate al momento della loro importazione nell’Unione, potrebbe fare sorgere il rischio che importatori poco scrupolosi violino consapevolmente gli obblighi di registrazione delle sostanze chimiche imposte dall’Unione, sapendo che possono semplicemente esportare.

46

A tal riguardo, va ricordato che, conformemente all’articolo 126 del regolamento REACH, gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, tra cui l’articolo 5 che impone la registrazione delle sostanze, in particolare quando sono esportate, ed adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Peraltro, le sanzioni in tal modo previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

47

Nel caso di specie, va osservato che, come precisato al punto 18 della presente sentenza, la normativa tedesca prevede che venga punito con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria chiunque violi il regolamento REACH.

48

Infine, come emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte e, in particolare, dalla decisione di rinvio, le autorità competenti possono ricorrere alle disposizioni del diritto amministrativo nazionale per imporre il rispetto, eventualmente mediante esecuzione forzata, dell’obbligo di registrazione, quale deriva, in particolare, dall’articolo 5 del regolamento REACH, di una sostanza oggetto di un’importazione.

49

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5 del regolamento REACH, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 12, del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che sostanze che al momento della loro importazione nel territorio dell’Unione non sono state registrate conformemente al suddetto regolamento, possono essere esportate fuori da tale territorio.

Sulle spese

50

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 12, del suddetto regolamento, deve essere interpretato nel senso che sostanze che al momento della loro importazione nel territorio dell’Unione europea non sono state registrate conformemente al suddetto regolamento, possono essere esportate fuori da tale territorio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.