Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 marzo 2015 – Vario Tek

(causa C‑178/14) 1 ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voce 8525 80 — Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali — Sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 — Videocamera integrata in occhiali per uso sportivo — Funzione di “zoom ottico” — Registrazione di file provenienti da fonti esterne»

1. 

Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Classificazione di merci nelle voci doganali della tariffa doganale comune (Art. 267 TFUE) (v. punto 18)

2. 

Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Occhiali per uso sportivo con videocamera integrata privi di funzione di zoom — Classificazione nelle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 della nomenclatura combinata — Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I) (v. punti 21‑28, dispositivo 1)

3. 

Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Occhiali per uso sportivo con videocamera integrata privi di funzione di zoom — Possibilità di registrare e di memorizzare su un supporto mobile file audio o video provenienti da una fonte esterna — Registrazione realizzata in modo autonomo e senza dipendere da materiali o software esterni — Classificazione nella sottovoce 8525 80 91 della nomenclature combinata — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I) (v. punti 35‑37, dispositivo 2)

Dispositivo

1) 

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che la circostanza che videocamere integrate in occhiali per uso sportivo, come quelle di cui al procedimento principale, non dispongano della funzione di «zoom ottico» non esclude che tali occhiali siano classificati nelle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 di tale nomenclatura.

2) 

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione risultante dal regolamento n. 1006/2011, deve essere interpretata nel senso che la circostanza che videocamere integrate in occhiali per uso sportivo, come quelle di cui al procedimento principale, offrano la possibilità di registrare e di memorizzare su un supporto mobile file audio o video provenienti da una fonte esterna osta alla loro classificazione nella sottovoce 8525 80 91 di tale nomenclatura se tale registrazione può essere realizzata in modo autonomo e senza dipendere da materiali o software esterni.


( 1 ) GU C 223 del 14.7.2014


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 marzo 2015 – Vario Tek

(causa C‑178/14) 1 ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voce 8525 80 — Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali — Sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 — Videocamera integrata in occhiali per uso sportivo — Funzione di “zoom ottico” — Registrazione di file provenienti da fonti esterne»

1. 

Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Classificazione di merci nelle voci doganali della tariffa doganale comune (Art. 267 TFUE) (v. punto 18)

2. 

Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Occhiali per uso sportivo con videocamera integrata privi di funzione di zoom — Classificazione nelle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 della nomenclatura combinata — Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I) (v. punti 21‑28, dispositivo 1)

3. 

Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Occhiali per uso sportivo con videocamera integrata privi di funzione di zoom — Possibilità di registrare e di memorizzare su un supporto mobile file audio o video provenienti da una fonte esterna — Registrazione realizzata in modo autonomo e senza dipendere da materiali o software esterni — Classificazione nella sottovoce 8525 80 91 della nomenclature combinata — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I) (v. punti 35‑37, dispositivo 2)

Dispositivo

1) 

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che la circostanza che videocamere integrate in occhiali per uso sportivo, come quelle di cui al procedimento principale, non dispongano della funzione di «zoom ottico» non esclude che tali occhiali siano classificati nelle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 di tale nomenclatura.

2) 

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione risultante dal regolamento n. 1006/2011, deve essere interpretata nel senso che la circostanza che videocamere integrate in occhiali per uso sportivo, come quelle di cui al procedimento principale, offrano la possibilità di registrare e di memorizzare su un supporto mobile file audio o video provenienti da una fonte esterna osta alla loro classificazione nella sottovoce 8525 80 91 di tale nomenclatura se tale registrazione può essere realizzata in modo autonomo e senza dipendere da materiali o software esterni.


( 1 )   GU C 223 del 14.7.2014