SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

7 ottobre 2014 ( *1 )

«Ricorso di annullamento — Azione esterna dell’Unione europea — Articolo 218, paragrafo 9, TFUE — Definizione della posizione da adottare a nome dell’Unione europea in un organo istituito da un accordo internazionale — Accordo internazionale di cui l’Unione europea non è parte — Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) — Nozione di “atti che hanno effetti giuridici” — Raccomandazioni dell’OIV»

Nella causa C‑399/12,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 28 agosto 2012,

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze, B. Beutler e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, E. Ruffer e D. Hadroušek, in qualità di agenti;

Granducato di Lussemburgo, rappresentato da P. Frantzen, in qualità di agente;

Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, in qualità di agenti;

Repubblica d’Austria, rappresentata da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

Repubblica slovacca, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da J. Holmes, barrister,

intervenienti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Sitbon e J.‑P. Hix, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da F. Erlbacher, B. Schima e B. Eggers, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta e T. von Danwitz, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, D. Šváby, M. Berger, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 novembre 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea del 18 giugno 2012, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

Diritto internazionale

2

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo che istituisce l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, concluso il 3 aprile 2001 (in prosieguo: l’«accordo OIV»), «[l]’OIV persegue i propri obiettivi ed esercita le proprie attribuzioni conformemente all’articolo 2 in quanto organismo intergovernativo a carattere scientifico e tecnico avente una competenza riconosciuta nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell’uva da tavola, dell’uva secca e degli altri prodotti della viticoltura».

3

L’articolo 2 dell’accordo OIV stabilisce quanto segue:

«1.   Nel suo settore di competenze, l’OIV persegue i seguenti obiettivi:

a)

indicare ai propri membri le misure atte a tener conto delle esigenze dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo;

b)

sostenere le altre organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, segnatamente quelle che svolgono attività normative;

c)

contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti e, all’occorrenza, all’elaborazione di nuove norme internazionali atte a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, come pure alla presa in considerazione degli interessi dei consumatori.

2.   Al fine di raggiungere tali obiettivi, l’OIV svolge le mansioni seguenti:

(…)

b)

elaborare e formulare raccomandazioni e sorvegliarne l’applicazione in collaborazione con i suoi membri, segnatamente nei settori seguenti:

(i)

condizioni della produzione vinicola,

(ii)

pratiche enologiche,

(iii)

definizione e/o descrizione dei prodotti, etichettatura e condizioni di commercializzazione,

(iv)

metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della viticoltura;

(…)».

4

L’articolo 8 dell’accordo OIV dispone che un’organizzazione internazionale intergovernativa può partecipare ai lavori dell’OIV o diventarne membro e contribuire al finanziamento di quest’ultima a condizioni che saranno stabilite, caso per caso, dall’Assemblea generale su proposta del comitato esecutivo.

5

Nell’Unione europea 21 Stati membri della stessa sono membri dell’OIV. L’Unione, invece, non ne è membro. Essa fruisce tuttavia dello status di «ospite», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno dell’OIV. A detto titolo la Commissione europea è autorizzata ad assistere alle riunioni dei gruppi di esperti e delle commissioni dell’OIV e a intervenire nel corso delle medesime, alle condizioni precisate nel menzionato regolamento interno.

Diritto dell’Unione

6

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1), nella versione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010 (GU L 346, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento n. 1234/2007»), all’articolo 120 septies, intitolato «Criteri per l’autorizzazione», così dispone:

«Per l’autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione:

a)

si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’[OIV] e sui risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

(…)».

7

L’articolo 120 octies del regolamento n. 1234/2007, intitolato «Metodi di analisi», stabilisce quanto segue:

«I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall’OIV.

In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicati dall’OIV, la Commissione adotta metodi e regole corrispondenti secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

In attesa dell’adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati».

8

L’articolo 158 bis del regolamento n. 1234/2007, relativo ai «[r]equisiti speciali per le importazioni di vino», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1.   Salvo disposizione contraria, prevista in particolare in accordi conclusi in virtù dell’articolo [218 TFUE], le disposizioni in materia di denominazioni di origine o indicazioni geografiche e in materia di etichettatura di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I bis, sottosezione I, e all’articolo 113 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nella Comunità.

2.   Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell’articolo [218 TFUE], i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dalla Comunità a norma del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione».

9

Il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193, pag. 1), nella versione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 315/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 (GU L 103, pag. 38; in prosieguo: il «regolamento n. 606/2009»), all’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, così stabilisce:

«Se non sono stabiliti dalla direttiva 2008/84/CE della Commissione (...), i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche di cui all’articolo 32, secondo comma, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 sono quelli fissati e pubblicati nel Codex enologico internazionale dell’[OIV]».

10

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 606/2009:

«La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, l’elenco e la descrizione dei metodi di analisi di cui all’articolo [120 octies, primo comma, del regolamento n. 1234/2007] e descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV, da applicare per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli».

Fatti e decisione impugnata

11

Fino al giugno 2010 gli Stati membri, di loro iniziativa, hanno coordinato le rispettive posizioni all’interno del gruppo di lavoro sui vini e l’alcool dell’OIV.

12

Il 16 maggio 2011 la Commissione ha presentato, sulla base dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea relativamente ad alcune raccomandazioni da votare nell’ambito dell’OIV. Tale proposta, tuttavia, non è stata adottata.

13

Nell’ambito delle riunioni di coordinamento che si sono tenute a Porto (Portogallo) il 22 e il 24 giugno 2011, gli Stati membri che sono anche membri dell’OIV hanno conciliato le rispettive posizioni riguardo alle raccomandazioni indicate nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale della menzionata organizzazione. La Commissione ha fatto sapere che detti Stati membri non potevano adottare una posizione tale da incidere sull’acquis dell’Unione e che, di conseguenza, dovevano opporsi ad ogni raccomandazione dell’organizzazione in parola idonea a modificare siffatto acquis. Essa ha parimenti indicato un elenco esemplificativo di quattordici progetti di raccomandazioni la cui adozione da parte dell’Assemblea in questione inciderebbe, a suo avviso, sull’acquis dell’Unione.

14

Nell’Assemblea generale dell’OIV del 24 giugno 2011, numerose raccomandazioni sono state approvate seguendo la procedura consensuale prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo OIV, segnatamente dalle delegazioni degli Stati membri.

15

La Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio ex articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in vista dell’Assemblea generale straordinaria dell’OIV del 28 ottobre 2011 a Montpellier (Francia). Tuttavia, nemmeno detta proposta è stata adottata.

16

In vista dell’Assemblea generale dell’OIV del 22 giugno 2012 a Izmir (Turchia), la Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 27 aprile 2012, una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea relativamente ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) [COM(2012) 192 final].

17

Non essendosi formata una maggioranza a favore della citata proposta di decisione, la presidenza dell’Unione ha presentato due proposte successive di compromesso. La seconda, datata 6 giugno 2012, è stata adottata a maggioranza qualificata nel corso della riunione del Consiglio «Agricoltura e Pesca» del 18 giugno 2012 e costituisce la decisione impugnata.

18

Un certo numero di Stati membri, tra i quali la Repubblica federale di Germania, hanno votato contro la menzionata proposta.

19

Ai sensi dei considerando da 5 a 7 della decisione impugnata:

«(5)

I progetti di risoluzione OENO‑TECHNO 08‑394A, 08‑394B, 10‑442, 10‑443, 10‑450A, 10‑450B, 11‑483 e 11‑484 istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità agli articoli 120 septies e 158 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, tali risoluzioni incideranno sull’acquis.

(6)

I progetti di risoluzione OENO‑SCMA 08‑385, 09‑419B, 10‑436, 10‑437, 10‑461, 10‑465 e 10‑466 istituiscono metodi di analisi. In conformità all’articolo 120 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007, tali risoluzioni incideranno sull’acquis.

(7)

I progetti di risoluzione OENO‑SPECIF 08‑363, 08‑364, 09‑412, 10‑451, 10‑452, 10‑459, 11‑485, 11‑486B, 11‑489, 11‑490, 11‑491 e 11‑494 stabiliscono i requisiti di purezza e le specifiche di alcune sostanze impiegate nell’ambito di pratiche enologiche. In conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009, tali risoluzioni incideranno sull’acquis».

20

La decisione impugnata è così formulata:

«Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il [Trattato FUE], in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

(...)

Articolo 1

La posizione che l’Unione assume nell’ambito dell’Assemblea generale dell’OIV, che si terrà il 22 giugno 2012, è conforme all’allegato della presente decisione ed è espressa dagli Stati membri aderenti all’OIV, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Articolo 2

1.   Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima delle riunioni dell’OIV o durante le stesse, gli Stati membri aderenti all’OIV chiedono che la votazione nell’Assemblea generale dell’OIV venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.

2.   A seguito del coordinamento, in particolare quello in loco, e senza che intervenga un’ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell’Unione, gli Stati membri aderenti all’OIV, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, possono concordare modifiche ai progetti di risoluzione di cui all’allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione».

21

L’allegato della citata decisione individua i progetti di risoluzione interessati dalla posizione dell’Unione di cui all’articolo 1o della decisione stessa.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

22

La Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di annullare la decisione impugnata e di condannare il Consiglio alle spese.

23

Il Consiglio conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna della Repubblica federale di Germania alle spese. In subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, esso chiede alla Corte di conservare gli effetti della stessa.

24

La Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati autorizzati ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania, mentre la Commissione è stata autorizzata a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

Sul ricorso

25

Il ricorso è basato su un motivo unico, relativo all’inapplicabilità dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE nel caso di specie.

26

Nelle rispettive memorie di intervento, l’Ungheria e il Regno dei Paesi Bassi deducono, inoltre, motivi relativi alla violazione di disposizioni del Trattato FUE diverse da quelle fatte valere nel contesto del motivo unico menzionato al punto precedente.

27

Tuttavia, una parte che, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è autorizzata a intervenire in una controversia proposta dinanzi a quest’ultima non può modificare l’oggetto della controversia quale definito dalle conclusioni e dai motivi delle parti principali. Ne consegue che sono ricevibili soltanto gli argomenti di un interveniente che rientrino nel quadro delineato da siffatti motivi e conclusioni.

28

Pertanto, i motivi dell’Ungheria e del Regno dei Paesi Bassi menzionati al punto 26 della presente sentenza devono senz’altro essere respinti in quanto irricevibili.

Argomenti delle parti

29

Nell’ambito del motivo unico del suo ricorso, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dalla Repubblica ceca, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica slovacca e dal Regno Unito, fa valere, in primo luogo, che l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE non è applicabile nel contesto di un accordo internazionale il quale, come l’accordo OIV, è stato concluso da Stati membri e non dall’Unione in quanto tale.

30

Dalla formulazione letterale dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE risulterebbe, in effetti, che tale disposizione riguarda unicamente le posizioni che devono essere adottate «a nome dell’Unione», il che presupporrebbe che quest’ultima disponga, nell’organismo internazionale interessato, di un diritto di rappresentazione o di voto.

31

L’economia dell’articolo 218 TFUE confermerebbe che il paragrafo 9 dello stesso si applica soltanto nel contesto di accordi conclusi dall’Unione.

32

Siffatta interpretazione sarebbe corroborata dalla genesi e dalla funzione dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Tale disposizione, che riproduce quasi letteralmente l’articolo 300, paragrafo 2, CE, prevedrebbe una procedura specifica in modo da consentire una rapida reazione dell’Unione in caso di violazione, ad opera di altre parti contraenti, di un accordo internazionale di cui anche l’Unione è parte.

33

Il principio di attribuzione che disciplina la delimitazione delle competenze dell’Unione, enunciato all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE, vieterebbe di estendere, per analogia, l’iter procedurale previsto all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE all’attuazione di accordi internazionali conclusi da Stati membri.

34

Peraltro, le pratiche e le norme interessate dalle raccomandazioni dell’OIV non ricadrebbero in un in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione, bensì nell’ambito dell’agricoltura, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE, il quale costituirebbe un ambito di competenza concorrente fra l’Unione e i suoi Stati membri.

35

In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania e gli Stati membri autorizzati ad intervenire a suo sostegno fanno valere che costituiscono «atti che hanno effetti giuridici», ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, soltanto gli atti di diritto internazionale vincolanti nei confronti dell’Unione. Siffatta interpretazione discenderebbe dalla formulazione letterale stessa della disposizione in parola e sarebbe corroborata dall’economia delle disposizioni in cui detto articolo 218, paragrafo 9, TFUE s’inquadra.

36

Nella fattispecie, le raccomandazioni dell’OIV non ricadrebbero nella categoria degli atti di cui all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Da un lato, infatti, siffatte raccomandazioni sarebbero sprovviste di carattere vincolante nel diritto internazionale. Dall’altro, i riferimenti alle raccomandazioni dell’OIV, contenuti negli articoli 120 septies, lettera a), 120 octies e 158 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1234/2007 nonché nell’articolo 9 del regolamento n. 606/2009, sarebbero frutto di un atto unilaterale del legislatore dell’Unione non idoneo ad attribuire a tali raccomandazioni la qualifica di atto di diritto internazionale vincolante, segnatamente nei confronti degli Stati terzi.

37

In terzo luogo, il Regno dei Paesi Bassi fa valere che l’inapplicabilità dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE nella fattispecie sarebbe confermata dalla circostanza che, alla data d’adozione della decisione impugnata, non sussisteva certezza assoluta quanto alle raccomandazioni che sarebbero state effettivamente sottoposte al voto dell’Assemblea generale dell’OIV del 22 giugno 2012.

38

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere, in primo luogo, che l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE è applicabile alla definizione di posizioni da adottare a nome dell’Unione in un’organizzazione, quale l’OIV, istituita da un accordo internazionale concluso da Stati membri e che deve adottare atti che hanno effetti giuridici, quando l’ambito in questione rientri nella competenza dell’Unione.

39

L’interpretazione letterale dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE consentirebbe di considerare che, in mancanza di precisazioni in senso contrario, tale disposizione sia parimenti applicabile nel contesto di accordi dei quali l’Unione non è parte, trattandosi di ambiti che ricadono nella competenza di quest’ultima.

40

Quanto al contesto in cui si inscrive l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio sostiene che dagli articoli 216 TFUE e 218, paragrafo 1, TFUE non si può desumere alcuna conclusione, dal momento che le disposizioni in parola riguardano la conclusione di accordi internazionali da parte dell’Unione, mentre l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, dal canto suo, contempla non la procedura di negoziazione o di conclusione di siffatti accordi, bensì l’attuazione di un accordo idoneo ad avere effetti giuridici nell’Unione.

41

Da un punto di vista teleologico l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE si proporrebbe di stabilire un quadro procedurale che consenta di definire la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali, anche nel contesto di accordi internazionali di cui essa non è parte, quando gli atti da adottare siano destinati ad essere successivamente incorporati nel diritto dell’Unione.

42

L’Unione non invaderebbe la sfera delle competenze degli Stati membri quando esercita, a livello internazionale, le competenze ad essa attribuite sulla base dell’articolo 43 TFUE, in ambiti quali le pratiche enologiche e i metodi di analisi di prodotti del settore vitivinicolo.

43

Peraltro, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l’Unione disporrebbe di una competenza esterna esclusiva negli ambiti coperti dai progetti di raccomandazioni di cui all’allegato della decisione impugnata, poiché questi ultimi sarebbero idonei ad incidere su norme comuni dell’Unione. Tali progetti, infatti, concernerebbero pratiche enologiche e metodi di analisi che, conformemente agli articoli 120 septies, lettera a), 120 octies e 158 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007, nonché al regolamento n. 606/2009, serviranno da base nell’elaborazione della disciplina dell’Unione o saranno resi applicabili dalla stessa.

44

In secondo luogo, il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere che l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE richiede unicamente che gli atti che l’organo internazionale deve adottare abbiano effetti nell’ordinamento giuridico dell’Unione, senza che sia necessario che tali atti producano effetti nell’ordinamento giuridico internazionale.

45

La menzionata disposizione si estenderebbe di conseguenza alla situazione in cui raccomandazioni internazionali, sebbene sprovviste di carattere vincolante, producano ciò nondimeno effetti giuridici nell’Unione in forza di disposizioni coercitive della medesima.

46

Nel caso di specie, le raccomandazioni adottate nel corso di un’Assemblea generale dell’OIV sulle pratiche enologiche e i metodi di analisi avrebbero effetti giuridici nell’Unione stante la scelta del legislatore dell’Unione di inserirle nella normativa di quest’ultima.

47

In terzo luogo, il Consiglio sostiene che l’argomento del Regno dei Paesi Bassi riportato al punto 37 della presente sentenza non tiene in debito conto la formulazione letterale e l’obiettivo dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Giudizio della Corte

48

Ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, «[i]l Consiglio, su proposta della Commissione (...), adotta una decisione (...) che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo».

49

Innanzitutto occorre rilevare, da un lato, che tale disposizione fa riferimento ad un organismo istituito da «un accordo», senza precisare che l’Unione debba essere parte di siffatto accordo. Parimenti, il riferimento, nella menzionata disposizione, a posizioni da adottare «a nome dell’Unione» non presuppone che quest’ultima debba essere parte dell’accordo che ha istituito l’organismo internazionale in questione.

50

Ne consegue che la formulazione letterale dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE non osta a che l’Unione adotti una decisione che stabilisce una posizione da adottare a suo nome in un organismo istituito da un accordo internazionale di cui non è parte.

51

D’altro lato, è d’uopo porre in evidenza che la presente causa concerne l’ambito della politica agricola comune e, più specificamente, l’organizzazione comune dei mercati vitivinicoli, un ambito in amplissima misura disciplinato dal legislatore dell’Unione a titolo della competenza basata sull’articolo 43 TFUE.

52

Quando l’ambito interessato appartiene a una sfera di competenza dell’Unione come quella descritta al punto precedente, la circostanza che Unione non sia parte dell’accordo internazionale in questione non le impedisce di esercitare detta competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell’organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli Stati membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse (v. sentenza Commissione/Grecia, C‑45/07, EU:C:2009:81, punti 30 e 31; v. altresì, in tal senso, parere 2/91, EU:C:1993:106, punto 5).

53

Le considerazioni che precedono non sono rimesse in discussione dagli argomenti della Repubblica federale di Germania con cui essa afferma, in primo luogo, che le disposizioni precedenti all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, contemplate al titolo V della parte quinta del Trattato FUE, riguardano unicamente gli accordi fra l’Unione e uno o più Stati terzi o fra l’Unione e organizzazioni internazionali, e, in secondo luogo, che l’adozione ad opera dell’Unione di una decisione relativa alla sospensione dell’applicazione di un accordo, parimenti considerata dall’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, è configurabile soltanto nel contesto di un accordo internazionale concluso dall’Unione.

54

Occorre infatti rilevare, a tale riguardo, che l’oggetto delle disposizioni menzionate al punto precedente diverse dall’articolo 218, paragrafo 9, TFUE consiste nella negoziazione e nella conclusione di accordi da parte dell’Unione. Per contro, l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE concerne la definizione di posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, le quali, diversamente da una decisione dell’Unione relativa alla sospensione dell’applicazione di un accordo, possono essere adottate, nell’ipotesi esposta al punto 52 della presente sentenza, anche nel contesto di un accordo di cui l’Unione non sia parte.

55

Di conseguenza, la circostanza che l’Unione non sia parte dell’accordo OIV non le impedisce, in quanto tale, di applicare l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

56

Si deve successivamente verificare se le raccomandazioni che l’OIV deve adottare, in questione nella fattispecie, costituiscano «atti che hanno effetti giuridici», ai sensi della menzionata disposizione.

57

A tale riguardo, dai considerando da 5 a 7 della decisione impugnata nonché dall’allegato alla medesima risulta che le raccomandazioni dell’OIV presentate al voto dell’Assemblea generale di detta organizzazione considerata dalla decisione in parola vertono su nuove pratiche enologiche, su metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo o, ancora, su requisiti di purezza e specifiche di alcune sostanze impiegate nell’ambito delle menzionate pratiche.

58

Dette raccomandazioni ricadono pertanto in ambiti individuati all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo OIV, il che del resto non è contestato da nessuna delle parti della presente controversia.

59

Orbene, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, dell’accordo OIV, le raccomandazioni adottate dall’OIV in detti ambiti sono dirette a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione in parola, i quali consistono, in particolare, nel sostenere le altre organizzazioni internazionali, segnatamente quelle che svolgono attività normative, nonché nel contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti e, all’occorrenza, all’elaborazione di nuove norme internazionali.

60

È peraltro d’uopo osservare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo OIV, l’OIV ha il compito di sorvegliare l’applicazione di tali raccomandazioni, in collaborazione con i suoi membri.

61

Inoltre, nel contesto dell’organizzazione comune dei mercati vitivinicoli, il legislatore dell’Unione incorpora dette raccomandazioni nella normativa adottata a tale riguardo. Dagli articoli 120 octies e 158 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1234/2007 nonché dall’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 606/2009 risulta infatti che le raccomandazioni dell’OIV sono espressamente assimilate a norme di diritto dell’Unione per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, i requisiti speciali applicabili, in termini di pratiche enologiche, alle importazioni di vino proveniente da paesi terzi, nonché i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche in parola.

62

Quanto all’articolo 120 septies, lettera a), del regolamento n. 1234/2007, disponendo che la Commissione «si basa» sulle raccomandazioni dell’OIV per l’autorizzazione di pratiche enologiche, esso implica necessariamente che siffatte raccomandazioni debbano essere prese in considerazione ai fini dell’elaborazione delle norme del diritto dell’Unione a tale riguardo.

63

Ne consegue che le raccomandazioni in discussione nella fattispecie, le quali, come osservato al punto 57 della presente sentenza, vertono su nuove pratiche enologiche, su metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo o su requisiti di purezza e specifiche di alcune sostanze impiegate nell’ambito delle menzionate pratiche, sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell’Unione nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati vitivinicoli.

64

Dalle considerazioni esposte ai punti da 57 a 63 della presente sentenza risulta che tali raccomandazioni, segnatamente stante il loro inserimento nel diritto dell’Unione in forza degli articoli 120 septies, lettera a), 120 octies e 158 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1234/2007 nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 606/2009, hanno effetti giuridici, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in detto ambito e che l’Unione, sebbene non sia parte dell’accordo OIV, è autorizzata a stabilire una posizione da adottare a suo nome relativamente a siffatte raccomandazioni, tenuto conto della loro incidenza diretta sull’acquis dell’Unione nell’ambito di cui trattasi.

65

Quanto all’argomento del Regno dei Paesi Bassi riportato al punto 37 della presente sentenza, esso è in contrasto sia con il dettato sia con l’obiettivo dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, che è diretto a consentire che una posizione previamente stabilita a nome dell’Unione sia espressa in un organo internazionale «che deve» adottare atti che hanno effetti giuridici, indipendentemente dalla circostanza che gli atti interessati dalla posizione in tal modo stabilita vengano, in definitiva, effettivamente presentati al voto dell’organo competente.

66

Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, giustamente il Consiglio si è basato sull’articolo 218, paragrafo 9, TFUE per adottare la decisione impugnata.

67

Di conseguenza, il motivo unico dedotto dalla Repubblica federale di Germania a sostegno del suo ricorso non può essere accolto.

68

Il ricorso dev’essere pertanto respinto.

Sulle spese

69

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ai sensi del quale le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico, la Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica slovacca, il Regno Unito nonché la Commissione sopporteranno le spese rispettivamente sostenute.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

 

3)

La Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica slovacca, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione europea sopporteranno le spese rispettivamente sostenute.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.