SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 settembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Regime regionale di sostegno che prevede il rilascio di certificati verdi negoziabili per gli impianti siti nella regione interessata che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili — Obbligo dei fornitori di elettricità di presentare annualmente all’autorità competente una certa quota di certificati — Rifiuto di tener conto delle garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea e da Stati contraenti dell’accordo SEE — Ammenda amministrativa in caso di mancata presentazione di certificati — Direttiva 2001/77/CE — Articolo 5 — Libera circolazione delle merci — Articolo 28 CE — Articoli 11 e 13 dell’accordo SEE — Direttiva 2003/54/CE — Articolo 3»

Nelle cause riunite da C‑204/12 a C‑208/12,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio), con decisioni del 16 aprile 2012, pervenute in cancelleria il 30 aprile 2012, nei procedimenti

Essent Belgium NV

contro

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,

con l’intervento di:

Vlaams Gewest,

Vlaamse Gemeenschap (C‑204/12, C‑206/12 e C‑208/12),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský e A. Prechal (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 marzo 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per la Essent Belgium NV, da D. Haverbeke e W. Vandorpe, advocaten;

per la Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, la Vlaams Gewest e la Vlaamse Gemeenschap, da S. Vernaillen e B. Goosens, advocaten;

per il governo dei Paesi Bassi, da B. Koopman, M. Bulterman e C. Wissels, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da O. Beynet, K. Herrmann e E. Manhaeve, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 18 TFUE, 34 TFUE e 36 TFUE, degli articoli 4, 11 e 13 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), dell’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU L 283, pag. 33), e dell’articolo 3 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37).

2

Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie in cui la Essent Belgium NV (in prosieguo: la «Essent») è opposta alla Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Autorità fiamminga di regolamentazione per il mercato dell’elettricità e del gas; in prosieguo: la «VREG»), alla Vlaams Gewest (Regione fiamminga) e alla Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga), relativamente ad ammende amministrative inflitte dalla VREG alla Essent per non aver presentato certificati attestanti che la quantità di elettricità in essi indicata era stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: i «certificati verdi»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 2001/77

3

La direttiva 2001/77 è stata abrogata, con effetto dal 1o gennaio 2012, dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16). Tuttavia, in considerazione della data dei fatti di cui ai procedimenti principali, occorre fare riferimento alle disposizioni della direttiva 2001/77.

4

Ai sensi dei considerando da 1 a 3, 10, 11, 14 e 15 della direttiva 2001/77:

«(1)

Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest’ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell’ambito del mercato interno dell’elettricità.

(2)

La promozione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità (...) per motivi di sicurezza e diversificazione dell’approvvigionamento energetico, protezione dell’ambiente e coesione economica e sociale. (...)

(3)

Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni.

(...)

(10)

La presente direttiva non impone agli Stati membri di riconoscere l’acquisizione di una garanzia d’origine da altri Stati membri o il corrispondente acquisto di elettricità quale contributo all’adempimento di un obbligo nazionale in materia di quote. Tuttavia al fine di promuovere gli scambi di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed aumentare la trasparenza per facilitare la scelta dei consumatori tra elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la garanzia di origine di tale tipo di elettricità è necessaria. I regimi di garanzia d’origine, di per sé, non implicano il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno istituiti nei vari Stati membri. È importante che la garanzia di origine copra tutte le forme di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(11)

È importante operare una chiara distinzione tra le garanzie di origine e i certificati verdi scambiabili.

(...)

(14)

Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, ivi compresi i certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d’imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Un importante mezzo per conseguire l’obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all’introduzione di un quadro comunitario allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori.

(15)

È prematuro istituire un quadro comunitario per i regimi di sostegno, data l’esperienza limitata maturata con i regimi nazionali e la percentuale relativamente bassa di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili che beneficia attualmente nella Comunità di un sostegno dei prezzi».

5

L’articolo 1 della direttiva 2001/77 disponeva quanto segue:

«La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia».

6

L’articolo 2 della direttiva in parola, recante il titolo «Definizioni», così recitava:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

d)

“consumo di elettricità”, la produzione nazionale di elettricità, compresa l’autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità).

(...)».

7

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva prevedeva:

«1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all’obiettivo.

2.   Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. (...) Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:

tengono conto dei valori di riferimento riportati nell’allegato,

provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell’ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici».

8

Con il titolo «Regimi di sostegno», l’articolo 4 della medesima direttiva era così formulato:

«1.   Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato [CE], la Commissione [europea] valuta l’applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato.

2.   La Commissione presenta, entro il 27 ottobre 2005, una relazione ben documentata sull’esperienza maturata durante l’applicazione e la coesistenza dei diversi meccanismi di cui al paragrafo 1. La relazione valuta il successo, compreso il rapporto costo-efficacia, dei regimi di sostegno di cui al paragrafo 1 nel promuovere il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in conformità con gli obiettivi indicativi nazionali di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Tale relazione è corredata, se necessario, di una proposta relativa a un quadro comunitario per i regimi di sostegno dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(...)».

9

L’articolo 5 della direttiva 2001/77, recante il titolo «Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», disponeva quanto segue:

«1.   Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri fanno sì che l’origine dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal senso.

(...)

3.   Le garanzie di origine:

specificano la fonte energetica da cui è stata prodotta l’elettricità, le date e i luoghi di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicano la capacità,

consentono ai produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l’elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della presente direttiva.

4.   Tali garanzie di origine rilasciate a norma del paragrafo 2 sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un eventuale mancato riconoscimento della garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In caso di mancato riconoscimento di una garanzia di origine la Commissione può obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare riguardo ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

(...)».

10

Come risulta dal suo primo comma, l’allegato alla direttiva 2001/77 fornisce valori di riferimento per la fissazione degli obiettivi indicativi nazionali relativi all’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva. Dalla tabella inserita nell’allegato in questione e dalle spiegazioni relative alla stessa risulta che detti valori di riferimento riguardano, per ciascuno Stato membro, da un lato, la «produzione nazionale» di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili nel 1997 e, dall’altro, la parte, in percentuale, rispettivamente per gli anni 1997 e 2010, dell’elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili nel consumo di elettricità, basandosi il calcolo di tale parte «sulla produzione nazionale di [elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili] divisa per il consumo interno lordo di elettricità».

11

La direttiva è stata integrata nell’accordo SEE con la decisione del Comitato misto SEE n. 102/2005, dell’8 luglio 2005, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE (GU L 306, pag. 34). Tale decisione è entrata in vigore il 1o settembre 2006.

La direttiva 2003/54

12

La direttiva 2003/54 è stata abrogata, con effetto dal 3 marzo 2011, dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55). Tuttavia, in considerazione della data dei fatti di cui ai procedimenti principali, occorre fare riferimento alle disposizioni della direttiva 2003/54.

13

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 così disponeva:

«Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi».

14

La direttiva 2003/54 è stata integrata nell’accordo SEE con la decisione del Comitato misto SEE n. 146/2005, del 2 dicembre 2005, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE (GU 2006 L 53, pag. 43). Tale decisione è entrata in vigore il 1o giugno 2007.

Il diritto belga

Il decreto fiammingo recante l’organizzazione del mercato dell’elettricità

15

Il decreto fiammingo recante l’organizzazione del mercato dell’elettricità (vlaams decreet houdende de organisatie van de elektriciteitmarkt), del 17 luglio 2000 (Belgisch Staatsblad del 22 settembre 2000, pag. 32166; in prosieguo: il «decreto relativo all’elettricità»), era in particolare diretto a garantire l’attuazione delle direttive 2001/77 e 2003/54. Il decreto in parola istituiva un regime di sostegno all’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: l’«elettricità verde»). Esso è stato abrogato con un decreto dell’8 maggio 2009.

16

L’articolo 2, punto 17, del decreto relativo all’elettricità definiva il certificato verde come «un bene immateriale trasferibile attestante che un produttore ha prodotto, nel corso di un determinato anno, una determinata quantità di elettricità verde, espressa in kWh».

17

L’articolo 22 del menzionato decreto prevedeva che «[p]er l’elettricità verde che il produttore dimostra essere stata prodotta nella Regione fiamminga (...) l’autorità di regolamentazione rilascia su richiesta del produttore un [certificato verde] per tranche da 1000 kWh».

18

L’articolo 23, paragrafo 1, del decreto in parola disponeva che ««[o]gni fornitore che fornisce elettricità a consumatori finali collegati alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione è tenuto a presentare annualmente, entro il 31 marzo, all’autorità di regolamentazione il numero di certificati verdi stabilito in applicazione del paragrafo 2».

19

Dall’articolo 23, paragrafo 2, di tale decreto risulta che il numero di certificati verdi che devono quindi essere presentati era determinato, in sostanza, moltiplicando la quantità totale di elettricità fornita dal produttore interessato nel corso dell’anno precedente per un coefficiente fissato, per gli anni dal 2005 al 2009, rispettivamente a 0,020, a 0,025, a 0,030, a 0,0375 e a 0,0450.

20

Ai sensi dell’articolo 24 del decreto relativo all’elettricità, «[i]l vlaamse regering [(governo fiammingo)] adotta le norme di attuazione e le procedure specifiche per il riconoscimento di certificati verdi e stabilisce quali certificati vengono presi in considerazione per soddisfare detto obbligo, ai sensi dell’articolo 23».

21

L’articolo 25 del medesimo decreto stabiliva che, «[f]ermo restando l’articolo [23], il vlaamse regering è autorizzato, previo parere dell’autorità di regolamentazione e tenendo conto dell’esistenza di garanzie uguali o analoghe per il rilascio di siffatti certificati, ad accettare certificati per elettricità verde che non è prodotta nella Regione fiamminga».

22

L’articolo 37, paragrafo 2, del citato decreto disponeva che, dal 31 marzo 2005, l’ammenda amministrativa per una violazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del decreto stesso era fissata in EUR 125 per ciascun certificato mancante.

Il decreto del vlaamse regering diretto a promuovere la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili

23

L’attuazione dell’articolo 24 del decreto relativo all’elettricità è garantita dal decreto del vlaamse regering diretto a promuovere la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili (besluit van de vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen), del 5 marzo 2004 (Belgisch Staatsblad del 23 marzo 2004, pag. 16296; in prosieguo: il «decreto del 5 marzo 2004»).

24

Nella versione risultante dalle modifiche ad esso apportate dal decreto del vlaamse regering del 25 febbraio 2005 (Belgisch Staatsblad dell’8 marzo 2005, pag. 9490; in prosieguo: il «decreto del 25 febbraio 2005»), applicabile nell’ambito della causa C‑204/12, il decreto del 5 marzo 2004 prevedeva in particolare un articolo 15, paragrafo 1, in cui erano elencate le fonti energetiche a partire dalle quali per l’elettricità prodotta poteva essere rilasciato un certificato verde accettato dalla VREG.

25

Nella versione risultante dalle modifiche ad esso apportate dal decreto del vlaamse regering dell’8 luglio 2005 (Belgisch Staatsblad del 17 febbraio 2006, pag. 8515; in prosieguo: il «decreto dell’8 luglio 2005»), applicabile nell’ambito delle cause da C‑205/12 a C‑208/12, il decreto del 5 marzo 2004 conteneva, inoltre, le disposizioni seguenti.

26

Il menzionato decreto definiva la «garanzia di origine» come un «documento giustificativo volto a comprovare che una determinata quantità di elettricità fornita ai clienti finali proviene da fonti energetiche rinnovabili».

27

L’articolo 13 di detto decreto prevedeva:

«§ 1.   I dati relativi ai certificati verdi assegnati sono registrati in una banca dati centrale dalla VREG. (...)

§ 2.   Nel certificato verde sono specificati almeno i seguenti dati:

(...)

se il certificato verde può essere accettato al fine di adempiere l’obbligo di presentazione dei certificati, quale previsto all’articolo 15;

(...)

§ 3.   La dicitura, prevista al paragrafo 2, punto 6, è:

1o

“accettabile”, se il certificato verde soddisfa le condizioni dell’articolo 15, paragrafo 1 (...);

“non accettabile”, se il certificato verde non soddisfa le condizioni dell’articolo 15, paragrafo 1o (...).

(...)».

28

L’articolo 15, paragrafo 3, del decreto in parola era così formulato:

«I certificati verdi utilizzati come garanzie di origine conformemente alle disposizioni della sottosezione III possono essere utilizzati anche nell’ambito dell’obbligo di presentare i certificati a condizione che la dicitura prevista all’articolo 13, paragrafo 2, punto 6, sia “accettabile” (...)».

29

Gli articoli 15 bis e 15 quater del succitato decreto rientravano nella sottosezione III del medesimo, intitolata «[i]mpiego di certificati verdi come garanzia di origine». Detti articoli erano così formulati:

«Articolo 15 bis. § 1.   I certificati verdi sono utilizzati come garanzia di origine quando sono presentati nel quadro della vendita ai consumatori finali di elettricità qualificata come elettricità [verde].

(...)

Articolo 15 quater. § 1.   Una garanzia di origine che proviene da un’altra regione o da un altro paese può essere importata nella Regione fiamminga per essere ivi utilizzata come garanzia di origine (...)

(...)

§ 2.   Allorché la garanzia di origine viene importata da un’altra regione o un altro paese, i dati relativi vengono registrati nella banca di dati centrale in forma di un certificato verde con le seguenti indicazioni:

1o

“non accettabile” (...);

(...)

I certificati verdi provenienti da un’altra regione o un altro paese possono essere registrati con la menzione “accettabile” nel caso in cui il governo fiammingo decida di accettare i certificati di cui trattasi in applicazione dell’articolo 25 [del decreto relativo all’elettricità].

Detta registrazione avviene previa trasmissione alla VREG, da parte dell’autorità competente dell’altra regione o dell’altro paese, dei dati essenziali della garanzia di origine e dopo che la garanzia di origine è stata resa definitivamente inutilizzabile nell’altro paese o regione.

(...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

30

In quanto fornitore di elettricità la Essent, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del decreto relativo all’elettricità, è stata soggetta, tra il 2003 e il 2009, all’obbligo di presentare annualmente alla VREG un certo numero di certificati verdi (in prosieguo: l’«obbligo di quota»).

31

Al fine di adempiere all’obbligo di quota in scadenza al 31 marzo 2005, la Essent ha segnatamente trasmesso alla VREG garanzie di origine attestanti la produzione di elettricità verde, rispettivamente, nei Paesi Bassi e in Norvegia.

32

Considerato che, in mancanza di misure di attuazione dell’articolo 25 del decreto relativo all’elettricità adottate dal vlaamse regering, soltanto i certificati verdi rilasciati in forza del menzionato decreto a produttori di elettricità verde stabiliti nella Regione fiamminga potevano essere accettati al fine di adempiere detto obbligo di quota, la VREG, con una decisione del 24 maggio 2005 adottata in applicazione dell’articolo 37, paragrafo 2, del citato decreto, ha inflitto alla Essent un’ammenda amministrativa per un importo pari a EUR 125 per certificato verde mancante, ossia, complessivamente, pari a EUR 542 125.

33

Il 30 settembre 2005 la Essent ha presentato dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio) un ricorso affinché si dichiarasse che la decisione di cui trattasi è illegittima e che, pertanto, l’ammenda in questione non può essere riscossa. La Essent chiede che gli effetti dell’emananda pronuncia siano estesi alla Vlaams Gewest e alla Vlaamse Gemeenschap (causa C‑204/12).

34

Nel corso degli anni successivi la VREG, per motivi analoghi, ha irrogato alla Essent ammende il cui ammontare è, rispettivamente, di EUR 234 750, con decisione del 13 luglio 2006, di EUR 166 125, con decisione del 4 luglio 2007, nonché di EUR 281 250 e di EUR 302 375 con due decisioni del 18 maggio 2009 relative, la prima, al 2008 e, la seconda, al 2009.

35

Le decisioni del 13 luglio 2006 e del 4 luglio 2007 erano conseguenti al rifiuto della VREG di prendere in considerazione garanzie di origine attestanti la produzione di elettricità verde rispettivamente in Danimarca (e/o in Svezia) nonché in Norvegia, e quelle del 18 maggio 2009 al rifiuto di prendere in considerazione garanzie di origine attestanti la produzione di elettricità verde in Norvegia.

36

Il 16 luglio 2010 la Essent ha presentato dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ricorsi diretti avverso le quattro citate decisioni (cause da C‑205/12 a C‑208/12).

37

A sostegno di ciascuno dei cinque ricorsi in parola la Essent deduce un primo motivo relativo alla violazione degli articoli 34 TFUE e 11 dell’accordo SEE.

38

Al riguardo il Rechtbank van eerste aanleg te Brussel è incline a ritenere che, poiché i fornitori di elettricità sono tenuti ad acquistare certificati verdi rilasciati dalla VREG, ad essi viene impedito di sopperire a una parte del loro fabbisogno in certificati rivolgendosi ad operatori stabiliti all’estero, cosicché sembra configurarsi, prima facie, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione dei certificati in parola, ai sensi degli articoli 34 TFUE e 11 dell’accordo SEE.

39

Detto giudice, peraltro, rileva che, a sua difesa, la VREG ha fatto valere che le garanzie di origine in discussione nei procedimenti dinanzi ad esso pendenti non costituiscono certificati verdi e che dall’articolo 5 della direttiva 2001/77, letto alla luce del considerando 10 della medesima, discende che siffatte garanzie non comportano segnatamente alcun diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno alle energie verdi.

40

Il secondo motivo dedotto dalla Essent a sostegno dei suoi ricorsi attiene alla violazione del principio di non discriminazione sancito agli articoli 18 TFUE, 4 dell’accordo SEE, 5 della direttiva 2001/77 e 3 della direttiva 2003/54. Relativamente all’articolo 3 della direttiva 2003/54, il giudice del rinvio precisa che, nei suoi ricorsi, la Essent adduce la circostanza che dal paragrafo 1 della menzionata disposizione risulta che gli Stati membri devono astenersi dal realizzare discriminazioni nell’organizzazione istituzionale del mercato dell’elettricità.

41

Secondo la Essent, le varie disposizioni del diritto dell’Unione così fatte valere sarebbero violate nella misura in cui la disciplina nazionale in discussione tutela i produttori locali di elettricità e in tal modo ostacola la realizzazione del mercato interno e in quanto, rifiutando le garanzie di origine rilasciate in altri paesi, la VREG tratta in modo diverso situazioni identiche.

42

È in tale contesto che il Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini sostanzialmente simili in ciascuno dei cinque procedimenti dinanzi ad esso pendenti:

«1)

Se una normativa nazionale come quella contenuta nel decreto [relativo all’elettricità], attuata dal decreto [del 5 marzo 2004], come modificato dal decreto [del 25 febbraio 2005] e dal [decreto dell’8 luglio 2005] [(il riferimento al decreto dell’8 luglio 2005 non compare nella questione posta nella causa C‑204/12)], in base alla quale:

i fornitori di elettricità che riforniscono clienti finali collegati alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione sono tenuti a presentare annualmente all’autorità di regolamentazione un certo numero di certificati verdi (articolo 23 del [decreto relativo all’elettricità]);

la mancata presentazione da parte dei fornitori di elettricità che riforniscono clienti finali collegati alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione di un numero di certificati verdi sufficiente a soddisfare una quota obbligatoria di certificati verdi (articolo 37, paragrafo 2, del [decreto relativo all’elettricità]), comporta una sanzione pecuniaria amministrativa irrogata dall[a VREG]);

è precisato espressamente che le garanzie di origine provenienti da altri paesi possono essere accettate a determinate condizioni per soddisfare la quota obbligatoria (articolo 15 quater, paragrafo 2, del decreto [del 5 marzo 2004, come modificato del decreto dell’8 luglio 2005]) [(il presente trattino non figura nella questione pregiudiziale posta nella causa C‑204/12)];

la [VREG] non può o non vuole prendere in considerazione garanzie di origine provenienti dalla Norvegia [e dai Paesi Bassi (precisazione relativa alla questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑204/12)] [e dalla Danimarca (precisazione relativa alla questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑205/12)] [e dalla Danimarca/dalla Svezia (precisazione relativa alla questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑206/12)], in mancanza di misure di attuazione ad opera del vlaams regering che abbiano riconosciuto l’uguaglianza o l’equivalenza della presentazione di siffatti certificati (articolo 25 del decreto [relativo all’elettricità] e [i) riguardo alla causa C‑204/12] articolo 15, paragrafo 1, del decreto [del 5 marzo 2004, come modificato dal decreto del 25 febbraio 2005], [ii) riguardo alle cause da C‑205/12 a C‑208/12], articolo 15 quater, paragrafo 2, del decreto [del 5 marzo 2004, come modificato dal decreto dell’8 luglio 2005]), senza che l’uguaglianza o l’equivalenza sia stata concretamente verificata dalla [VREG];

di fatto, per tutto il periodo in cui era in vigore il decreto [relativo all’elettricità], al fine di verificare se fosse soddisfatto l’obbligo in materia di quote, venivano presi in considerazione unicamente certificati attestanti la produzione di elettricità verde nella Regione fiamminga, mentre per i fornitori di elettricità che rifornivano clienti finali collegati alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione non esisteva alcuna possibilità di dimostrare che le garanzie di origine presentate [provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea (questa precisazione non è presente nella questione pregiudiziale sollevata nel quadro della causa C‑204/12)] soddisfacevano la condizione dell’esistenza di garanzie uguali o equivalenti per il rilascio di siffatti certificati,

sia compatibile con l’articolo 34 TFUE e con l’articolo 11 dell’accordo SEE e/o con l’articolo 36 TFUE e con l’articolo 13 dell’accordo SEE [(nelle cause C‑207/12 e C‑208/12, la questione pregiudiziale si riferisce soltanto agli articoli 11 e 13 dell’accordo SEE)].

2)

Se la normativa nazionale di cui [alla prima questione] sia compatibile con l’articolo 5 della direttiva [2001/77] [(nelle cause C‑207/12 e C‑208/12 la questione è posta unicamente “nella misura in cui tale disposizione è pertinente per il SEE”)].

3)

Se la normativa nazionale di cui [alla prima questione] sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il principio di non discriminazione, sanciti tra l’altro all’articolo 18 TFUE [(cause da C‑204/12 a C‑206/12)], all’articolo 4 dell’accordo SEE [(cause C‑207/12 e C‑208/12)] e all’articolo 3 della direttiva [2003/54] [(nelle cause C‑207/12 e C‑208/12 la questione posta concerne detto articolo 3 unicamente “nella misura in cui tale disposizione è pertinente per il SEE”)]».

Procedimento dinanzi alla Corte

43

Con ordinanza del presidente della Corte del 20 giugno 2012 [ordinanza Essent Belgium (da C‑204/12 a C‑208/12, EU:C:2012:363)], le cause da C‑204/12 a C‑208/12 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

44

A seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, la VREG, la Vlaams gewest e la Vlaamse Gemeenschap (in prosieguo, congiuntamente: la «VREG e a.»), con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 30 maggio 2013, hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento, facendo valere, in sostanza, la necessità di svariati chiarimenti sotto il profilo fattuale affinché la Corte sia in grado di rispondere con precisione alle questioni pregiudiziali. La VREG e a. desiderano inoltre potersi esprimere relativamente alla necessità che si verificherebbe, nell’ipotesi in cui la Corte giudicasse che il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella in discussione nei procedimenti principali, di limitare gli effetti nel tempo dell’emananda sentenza.

45

Dopo aver ricevuto dalla cancelleria della Corte una comunicazione, in data 16 luglio 2014, con cui la si informava che l’emananda sentenza nelle presenti cause era prevista per l’11 settembre 2014, la Essent, con atto depositato presso la cancelleria stessa il 28 luglio 2014, ha parimenti chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.

46

In tale domanda la Essent fa sostanzialmente valere che sarebbe d’uopo consentire alle parti di discutere di talune valutazioni espresse nella sentenza Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037), pronunciata il 1o luglio 2014. Al riguardo la Essent pone in rilievo che sia la situazione sotto il profilo dei fatti sia il contesto di diritto specifici della causa all’origine della citata sentenza sarebbero differenti da quelli che caratterizzano le presenti cause.

47

Ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha dedotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

48

Nella fattispecie la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire. Essa osserva, peraltro, che dalle domande di riapertura della fase orale del procedimento non risulta alcun fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo l’emananda decisione. Essa rileva inoltre che le presenti cause non vengono decise sulla base di argomenti che non sono stati oggetto di discussione fra le parti.

49

Alla luce di quanto esposto, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni

50

Secondo la VREG e a., le questioni pregiudiziali sarebbero irricevibili per due ordini di motivi. In primo luogo, la Corte non sarebbe competente a pronunciarsi sulla compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione. In secondo luogo, dette questioni non sarebbero pertinenti al fine di dirimere i procedimenti principali, in quanto sarebbero basate su di un’errata interpretazione del diritto interno. Il giudice del rinvio, infatti, avrebbe a torto ritenuto che l’articolo 25 del decreto relativo all’elettricità e l’articolo 15 quater, paragrafo 2, secondo comma, del decreto del 5 marzo 2004 considerino la circostanza di tenere eventualmente conto non soltanto dei certificati verdi provenienti da altri paesi, ma parimenti delle garanzie di origine con siffatta provenienza.

51

Al riguardo occorre tuttavia ricordare, da un lato, che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, pur se non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto dell’Unione, essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione rientranti nel diritto dell’Unione atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito (v., in particolare, sentenza Azienda Agro‑Zootecnica Franchini e Eolica di Altamura, C‑2/10, EU:C:2011:502, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

52

D’altra parte, non compete alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni nazionali, dato che un’interpretazione di questo tipo ricade infatti sotto la competenza esclusiva dei giudici nazionali. Perciò la Corte, qualora sia adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale che ad essa è stata esposta da detto giudice (v., in particolare, sentenza ČEZ, C‑115/08, EU:C:2009:660, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

53

Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di rendere la propria decisione, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare, sentenza Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

54

La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza Carmen Media Group, EU:C:2010:505, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

55

Orbene, è d’uopo constatare che, sotto tale profilo, le interpretazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione richieste dal giudice del rinvio presentano evidenti rapporti con l’oggetto dei procedimenti principali giacché esse si propongono, in sostanza, di accertare se le menzionate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione che nella fattispecie è stata fatta delle disposizioni interne in discussione nei procedimenti principali rispetto alla Essent e che siffatte interpretazioni sono pertanto idonee ad incidere sulla soluzione dei menzionati procedimenti.

56

Dalle suesposte considerazioni discende che le obiezioni formulate dalla VREG e a. devono essere respinte e che le domande di pronuncia pregiudiziale sono ricevibili.

Sulla seconda questione

57

Con la seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 della direttiva 2001/77 debba essere interpretato nel senso che osta ad un regime nazionale di sostegno, come quello in discussione nei procedimenti principali, il quale preveda l’attribuzione, da parte dell’autorità di regolamentazione regionale competente, di certificati negoziabili in considerazione dell’elettricità verde prodotta sul territorio della regione interessata e assoggetti i fornitori di elettricità all’obbligo di consegnare, ogni anno, alla menzionata autorità, a pena di un’ammenda amministrativa, una certa quantità di siffatti certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture di elettricità in tale regione, senza che detti fornitori siano autorizzati ad adempiere l’obbligo menzionato utilizzando garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione o da Stati terzi parti contraenti dell’accordo SEE.

58

In via preliminare, e relativamente al quesito del giudice del rinvio vertente, nel contesto specifico delle cause C‑207/12 e C‑208/12, sul punto di accertare in quale misura l’articolo 5 della direttiva 2001/77 sia pertinente rispetto allo Spazio economico europeo (SEE), al punto 11 della presente sentenza è stato rilevato che la decisione n. 102/2005, la quale ha integrato la direttiva in parola nell’accordo SEE, è entrata in vigore il 1o settembre 2006. Ciò posto, e considerata la circostanza che le due cause in parola sono relative a decisioni della VREG in data 18 maggio 2009 e riguardanti ammende inflitte a titolo degli anni 2008 e 2009, si deve constatare che il menzionato articolo 5 è applicabile ratione temporis nell’ambito delle succitate cause.

59

Relativamente alla portata materiale del succitato articolo 5, occorre ricordare che tale disposizione è diretta, in sostanza, come si desume dal suo titolo e dal suo paragrafo 1, a fare in modo che l’origine dell’elettricità verde possa essere dimostrata da una garanzia di origine.

60

Per quanto li riguarda, i regimi di sostegno nazionali attraverso i quali i produttori di elettricità verde percepiscono, direttamente o indirettamente, un sostegno e che, come risulta dal considerando 14 della direttiva 2001/77, possono, come avviene nel caso del regime di sostegno in discussione nei procedimenti principali, impiegare il meccanismo dei certificati verdi, costituiscono l’oggetto di una distinta disposizione della direttiva in parola, ossia l’articolo 4 della stessa.

61

Orbene, nulla nel testo di detti articoli 4 e 5 o nei considerando della direttiva 2001/77 suggerisce che il legislatore dell’Unione avrebbe inteso instaurare un legame fra le garanzie di origine e i regimi nazionali di sostegno alla produzione di energia verde.

62

Innanzitutto, è d’uopo tenere conto, a tale riguardo, della circostanza che, come risulta dai considerando 14 e 15 nonché dall’articolo 4 della direttiva 2001/77, quest’ultima non è finalizzata ad istituire un quadro comunitario per i regimi di sostegno nazionali, ma si propone piuttosto di garantire il buon funzionamento dei regimi esistenti, allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori, e ciò fino al momento in cui un quadro comunitario del genere sia, eventualmente, introdotto.

63

Inoltre, il considerando 10 della direttiva 2001/77 precisa che i regimi previsti per la garanzia di origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno istituiti nei vari Stati membri. A tale proposito, e più specificamente con riguardo ai meccanismi di sostegno che utilizzano certificati verdi scambiabili, il considerando 11 della direttiva in parola sottolinea che è importante operare una chiara distinzione tra le garanzie di origine e i menzionati certificati.

64

Relativamente alla finalità delle garanzie di origine, il considerando 10 della direttiva 2001/77 pone in evidenza che queste sono imposte al fine di promuovere gli scambi di elettricità verde ed aumentare la trasparenza per facilitare la scelta dei consumatori tra un’elettricità di tal genere e quella prodotta da fonti energetiche non rinnovabili. L’articolo 5, paragrafo 3, secondo trattino, della citata direttiva, dal canto suo, precisa che siffatte garanzie di origine consentono ai produttori di elettricità di dimostrare che l’elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

65

Peraltro, a termini del paragrafo 4 di detto articolo 5, le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.

66

Orbene, le precisazioni di cui ai punti da 63 a 65 della presente sentenza indicano che il legislatore dell’Unione non ha inteso imporre agli Stati membri che hanno optato per un regime di sostegno che utilizza certificati verdi di estenderne il beneficio all’elettricità verde prodotta sul territorio di un altro Stato membro (v., per analogia, sentenza Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punti 53 e 54).

67

Infine, occorre parimenti considerare, a tale riguardo, la circostanza che, come risulta dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/77, letto in combinato disposto con l’allegato della stessa, gli Stati membri devono in particolare fissare obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità verde tenendo conto, come valori di riferimento, da un lato, della «produzione nazionale» di elettricità verde nel 1997 e, dall’altro, della quota, in percentuale, rispettivamente per gli anni 1997 e 2010, dell’elettricità verde nel consumo lordo di elettricità, essendo detta quota calcolata sulla base della «produzione nazionale» di elettricità verde divisa per il consumo interno lordo di elettricità.

68

Ne discende che i meccanismi di sostegno nazionali ai produttori di elettricità di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/77, ai quali si richiede segnatamente di contribuire alla realizzazione, da parte degli Stati membri, di tali rispettivi obiettivi indicativi nazionali, devono in via di principio condurre ad un rafforzamento della produzione nazionale di elettricità verde. In proposito il considerando 10 della menzionata direttiva pone segnatamente in evidenza che agli Stati membri non è imposto di riconoscere l’acquisizione di una garanzia d’origine da altri Stati membri o il corrispondente acquisto di elettricità quale contributo all’adempimento di un obbligo nazionale in materia di quote.

69

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 5 della direttiva 2001/77 deve essere interpretato nel senso che non osta ad un regime nazionale di sostegno, come quello in discussione nei procedimenti principali, il quale preveda l’attribuzione, da parte dell’autorità di regolamentazione regionale competente, di certificati negoziabili in considerazione dell’elettricità verde prodotta sul territorio della regione interessata e assoggetti i fornitori di elettricità all’obbligo di consegnare, ogni anno, alla menzionata autorità, a pena di un’ammenda amministrativa, una certa quantità di siffatti certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture di elettricità in tale regione, senza che detti fornitori siano autorizzati ad adempiere tale obbligo utilizzando garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione o da Stati terzi membri del SEE.

Sulla prima questione

70

In via preliminare, è d’uopo ricordare che i procedimenti principali concernono decisioni della VREG, la quale, nel periodo compreso fra il 15 aprile 2005 e il 28 maggio 2009, ha inflitto ammende amministrative alla Essent in quanto quest’ultima non avrebbe adempiuto i suoi obblighi di presentazione annuale di certificati verdi. In tale contesto, e considerata la circostanza che il Trattato di Lisbona è entrato in vigore soltanto il 1o dicembre 2009, è necessario, al fine di fornire una risposta all’interrogativo sollevato dalla prima questione pregiudiziale, prendere in considerazione gli articoli 28 CE e 30 CE anziché gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE cui ha formalmente fatto riferimento il giudice del rinvio.

71

Occorre dunque ritenere che, con la sua prima questione, detto giudice chieda, in sostanza, se gli articoli 28 CE e 30 CE nonché gli articoli 11 e 13 dell’accordo SEE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un regime nazionale di sostegno, come quello in discussione nei procedimenti principali, il quale preveda l’attribuzione, da parte dell’autorità di regolamentazione regionale competente, di certificati negoziabili in considerazione dell’elettricità verde prodotta sul territorio della regione interessata e assoggetti i fornitori di elettricità all’obbligo di consegnare, ogni anno, alla menzionata autorità, a pena di un’ammenda amministrativa, una certa quantità di siffatti certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture di elettricità in tale regione, senza che detti fornitori siano autorizzati ad adempiere l’obbligo menzionato utilizzando garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione o da Stati terzi parti contraenti dell’accordo SEE.

72

Peraltro, va ricordato che gli articoli 11 e 13 dell’accordo SEE sono redatti in termini quasi identici a quelli degli articoli 28 CE e 30 CE, cosicché, come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, dette norme devono essere interpretate in maniera uniforme (v. in tal senso, in particolare, sentenze Bellio F.lli, C‑286/02, EU:C:2004:212, punti 34 e 35, e Commissione/Portogallo, C‑265/06, EU:C:2008:210, punto 30). S’intende quindi che le considerazioni che seguono, vertenti sugli articoli 28 CE e 30 CE, si applicano parimenti mutatis mutandis agli articoli 11 e 13 dell’accordo SEE.

Sull’esistenza di un ostacolo alla libera circolazione delle merci

– Argomenti delle parti

73

Da un lato, la VREG e a. e la Commissione fanno valere che le garanzie di origine non costituiscono merci ai sensi degli articoli 28 CE e 30 CE. A tale riguardo la Commissione sostiene che dette garanzie hanno unicamente la funzione di attestare la natura «verde» dell’elettricità a cui sono riferite, cosicché esse costituiscono soltanto l’accessorio della medesima e non una merce distinta.

74

Secondo la VREG e a., la circostanza che, nella pratica, garanzie del genere siano talvolta oggetto di transazioni commerciali autonome distinte da quelle vertenti sull’elettricità non rimette in discussione siffatto carattere accessorio. Anche in un caso del genere, tali garanzie avrebbero, infatti, la sola funzione di consentire di vendere una determinata quantità di elettricità ad un cliente quale elettricità verde. Inoltre, la natura immateriale delle garanzie di origine impedirebbe parimenti che le stesse possano essere qualificate come «merci», ai sensi dell’articolo 28 CE.

75

Per contro, la Essent asserisce che, nella misura in cui le garanzie di origine costituiscono in pratica l’oggetto di cessioni a titolo oneroso, esse devono essere considerate come merci di tal genere.

76

D’altro lato, la Essent e la Commissione fanno valere che, prescindendo dalla questione se le garanzie di origine debbano o meno essere qualificate come merci ai sensi dell’articolo 28 CE, la normativa in discussione nei procedimenti principali comporta in ogni caso una misura d’effetto equivalente ad una restrizione all’importazione dell’elettricità stessa.

– Giudizio della Corte

77

Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che l’articolo 28 CE, vietando fra gli Stati membri le misure d’effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, si riferisce a qualsiasi provvedimento nazionale atto ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (v., in particolare, sentenze Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, punto 5, e PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 69).

78

Per quanto riguarda, in primo luogo, le questioni se garanzie di origine come quelle in discussione nei procedimenti principali possano essere qualificate come «merci», ai sensi degli articoli 23 CE e 28 CE, e se la loro libera circolazione sia stata in tal caso ostacolata da un regime di sostegno come quello in discussione nei procedimenti principali, occorre innanzitutto porre in rilievo che siffatte garanzie costituiscono strumenti di cui l’esistenza stessa, il contenuto, la portata e le funzioni derivano dalla direttiva 2001/77.

79

A tal proposito, dai punti da 63 a 65 della presente sentenza risulta che, in forza della menzionata direttiva, strumenti del genere sono finalizzati a consentire ai produttori di elettricità di dimostrare che l’elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili, a promuovere gli scambi di detta elettricità e ad aumentare la trasparenza per facilitare la scelta dei consumatori tra un’elettricità di tal genere e quella prodotta da fonti energetiche non rinnovabili. Ciò nondimeno, essi non implicano, di per sé, il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno istituiti nei vari Stati membri, dovendo tali garanzie di origine, sotto tale profilo, essere mantenute distinte, segnatamente, dai certificati verdi scambiabili utilizzati nel contesto dei citati meccanismi.

80

Appare perciò, da un lato, che le garanzie di origine sono concepite come un accessorio, in primis, dell’elettricità verde prodotta da un produttore e, in secondo luogo, dell’elettricità che un fornitore vende ai consumatori. D’altro lato, la libera circolazione di tali strumenti fra gli Stati membri, perlomeno ai fini che sono loro intrinsecamente connessi in forza della direttiva 2001/77, non sembra potersi trovare ostacolata a causa della circostanza che un regime di sostegno nazionale alla produzione di energia verde che utilizza certificati verdi non preveda di tenere conto di siffatti strumenti.

81

Al fine di rispondere alla presente questione pregiudiziale, non è tuttavia necessario risolvere in modo definitivo le questioni considerate al punto 78 della presente sentenza. È, infatti, sufficiente constatare che, quand’anche occorresse ritenere che garanzie di origine come quelle in discussione nei procedimenti principali costituiscano «merci», ai sensi degli articoli 23 CE e 28 CE, e che un regime di sostegno, come quello in discussione nei procedimenti principali, rappresenti un ostacolo alla libera circolazione delle stesse, ai sensi della seconda delle menzionate disposizioni, resterebbe, in ogni caso, il fatto che detto ostacolo troverebbe allora una giustificazione alla luce delle considerazioni espresse ai punti da 89 a 103 della presente sentenza.

82

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esistenza di eventuali ostacoli all’importazione di elettricità, è d’uopo rilevare che, sebbene la decisione di rinvio non fornisca indicazioni sul punto se le garanzie di origine in discussione nei procedimenti principali siano state acquisite dalla Essent in relazione a un’acquisizione e a un’importazione effettive di elettricità, si può supporre che così sia effettivamente avvenuto.

83

In tale contesto si deve constatare che una normativa come quella in discussione nei procedimenti principali è effettivamente idonea a ostacolare, a diversi titoli, quantomeno indirettamente e potenzialmente, le importazioni di elettricità, in particolare verde, provenienti dagli altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punti da 67 a 75).

84

Da un lato, deriva infatti da tale normativa che i fornitori di elettricità come la Essent sono tenuti a detenere, alla scadenza annuale prevista, un certo quantitativo di certificati verdi, al fine di soddisfare l’obbligo delle quote gravante su di essi, e che è funzione del quantitativo totale di elettricità che essi forniscono.

85

Orbene, soltanto i certificati verdi attribuiti in forza della menzionata normativa possono essere utilizzati per soddisfare tale obbligo. Così, detti fornitori sono, per regola generale, tenuti, a fronte dell’elettricità che importano, ad acquistare siffatti certificati, a pena di dover pagare un’ammenda amministrativa. Una normativa del genere è quindi tale da poter ostacolare le importazioni di elettricità provenienti da altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punti 69 e 70 nonché giurisprudenza ivi citata).

86

D’altro lato, la circostanza che i produttori di elettricità verde abbiano la possibilità di vendere i loro certificati verdi unitamente all’elettricità da essi prodotta appare, in pratica, idonea a poter favorire l’eventuale apertura di trattative e la concretizzazione di rapporti contrattuali, eventualmente di lungo termine, relativi alla fornitura di elettricità nazionale da parte di tali produttori ai fornitori, i quali sarebbero, in effetti, in condizione di ottenere, in tal modo, sia l’elettricità sia i certificati verdi di cui necessitano per soddisfare l’obbligo delle quote che grava su di essi.

87

Ne consegue che, anche sotto tale profilo, un regime di sostegno come quello di cui trattasi nei procedimenti principali ha l’effetto, almeno potenziale, di frenare le importazioni di elettricità provenienti da altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punti 72 e 73 nonché giurisprudenza ivi citata).

88

Da quanto precede discende che una normativa come quella di cui trattasi nei procedimenti principali è idonea a ostacolare le importazioni di elettricità, in particolare verde, provenienti da altri Stati membri e che essa costituisce, di conseguenza, una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni, in linea di principio incompatibile con gli obblighi del diritto dell’Unione derivanti dall’articolo 28 CE, salvo che tale normativa possa essere obiettivamente giustificata (v. in tal senso, in particolare, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

Sull’eventuale giustificazione

89

Come risulta da costante giurisprudenza ella Corte, una normativa o una prassi nazionale che costituisce misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale elencati all’articolo 30 CE oppure da esigenze imperative. Nell’uno e nell’altro caso, la misura nazionale deve, in conformità al principio di proporzionalità, essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario perché esso sia raggiunto (v., in particolare, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

– Sull’obiettivo di promozione del ricorso alle fonti di energia rinnovabili

90

Secondo una ben consolidata giurisprudenza della Corte, le misure nazionali idonee a ostacolare il commercio intracomunitario possono in particolare essere giustificate da esigenze imperative attinenti alla tutela dell’ambiente (v., in particolare, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

91

Al riguardo si deve ricordare che l’uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricità, che una normativa come quella di cui trattasi nei procedimenti principali è intesa a promuovere, è utile alla tutela dell’ambiente in quanto contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che compaiono tra le principali cause dei cambiamenti climatici che l’Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a contrastare (v. sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

92

A tale titolo, e come viene segnatamente chiarito ai considerando da 1 a 3 della direttiva 2001/77, l’aumento di detto uso, che è un obiettivo altamente prioritario a livello dell’Unione, costituisce in particolare un asse importante del complesso delle misure richieste al fine di rispettare il protocollo di Kyoto e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi dello stesso (v., in tal senso, in particolare sentenza IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, punto 56).

93

Come la Corte ha già osservato, tale aumento mira anche alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, nonché alla preservazione dei vegetali, che costituiscono ragioni di interesse generale elencate all’articolo 30 CE (v. sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

94

Come sottolineato in particolare dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/77, meccanismi nazionali di sostegno alla produzione di elettricità verde contribuiscono quindi alla realizzazione degli obiettivi definiti agli articoli 6 CE e 174, paragrafo 1, CE (v., in tal senso, sentenza IBV & Cie, EU:C:2013:598, punto 59).

95

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ammettere che un obiettivo di promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricità, come quello perseguito dalla normativa di cui trattasi nei procedimenti principali è, in linea di principio, idoneo a giustificare eventuali ostacoli alla libera circolazione delle merci.

– Sulla proporzionalità

96

Come ricordato al punto 89 della presente sentenza, affinché la normativa in parola possa trovare una giustificazione, occorre tuttavia che essa soddisfi i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità, vale a dire che sia idonea a raggiungere l’obiettivo legittimo da essa perseguito e necessaria a tal fine.

97

In proposito, e per quanto riguarda, in primo luogo, la circostanza che soltanto i certificati verdi attribuiti in forza della menzionata normativa a fronte dell’elettricità verde prodotta sul territorio regionale interessato, e non garanzie di origine relative all’elettricità verde prodotta in altri Stati membri, possano essere utilizzati al fine di adempiere all’obbligo di quota, occorre ammettere che, siccome, in particolare, il diritto dell’Unione non ha proceduto ad un’armonizzazione dei regimi di sostegno nazionali all’elettricità verde, un’esclusione del genere può, di per sé, essere considerata necessaria al fine di raggiungere l’obiettivo legittimo che viene perseguito nella fattispecie, diretto a promuovere un aumento del ricorso all’uso delle fonti di energia rinnovabili nella produzione di elettricità (v., in tal senso, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punti da 92 a 94).

98

Sotto un primo profilo, la circostanza che un regime di sostegno sia concepito in modo tale da andare a diretto beneficio della produzione di elettricità verde piuttosto che del suo solo consumo può spiegarsi, in particolare, alla luce della circostanza che il carattere verde dell’elettricità attiene soltanto al suo modo di produzione e che, quindi, è anzitutto nella fase della produzione che gli obiettivi ambientali relativi alla riduzione delle emissioni di gas possono essere effettivamente perseguiti (v. sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 95).

99

È peraltro d’uopo ricordare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Essent e come rilevato ai punti 67 e 68 della presente sentenza, discende a tale riguardo dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/77, letto in combinato disposto con l’allegato della medesima, che il legislatore dell’Unione ha imposto ai vari Stati membri di fissare obiettivi indicativi nazionali in considerazione della produzione nazionale di elettricità verde.

100

Sotto un secondo profilo, e quanto al fatto che il regime di sostegno di cui trattasi nei procedimenti principali non è concepito in modo tale da andare parimenti a beneficio della produzione di elettricità verde localizzata nel territorio di altri Stati membri, segnatamente tenendo conto di garanzie di origine relative a detta elettricità, si deve osservare che le situazioni di partenza, le possibilità di sviluppare energia proveniente da fonti di energia rinnovabili e il mix energetico differiscono da uno Stato membro all’altro (v., in tal senso, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 98).

101

Peraltro, e come rilevato dal legislatore dell’Unione al considerando 14 della direttiva 2001/77, un importante mezzo per conseguire l’obiettivo della citata direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento dei meccanismi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale (v., in tal senso, sentenza IBV & Cie, EU:C:2013:598, punto 57).

102

Orbene, occorre a tal fine che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi di tali regimi in funzione del loro potenziale, pur conservando la fiducia degli investitori (v., in tal senso, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 99).

103

Alla luce di quanto precede, non risulta che il semplice fatto di limitare il beneficio di un regime di sostegno che utilizza certificati verdi, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, alla sola elettricità verde prodotta sul territorio regionale e di rifiutare di prendere in considerazione le garanzie di origine relative all’elettricità prodotta in altri Stati membri al fine di adempiere l’obbligo di quota possa essere idoneo a violare il principio di proporzionalità (v., per analogia, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 104).

104

È tuttavia necessario esaminare, in secondo luogo, se le altre caratteristiche della normativa di cui ai procedimenti principali poste in rilievo dal giudice del rinvio, considerate unitamente alla restrizione di cui sopra, consentano di concludere che, tenendone conto nel suo complesso, siffatta normativa soddisfa effettivamente le prescrizioni imposte dal principio di proporzionalità.

105

A tale proposito è, infatti, d’uopo ricordare che dalla decisione di rinvio risulta che detta normativa è segnatamente caratterizzata da un obbligo con cadenza annuale per i fornitori di detenere e consegnare all’autorità di regolamentazione competente una certa quantità di certificati verdi corrispondente ad una quota delle loro forniture, e ciò a pena di dover versare un’ammenda amministrativa.

106

Dalla citata normativa discende quindi che, in caso di importazione di elettricità verde proveniente da altri Stati membri, la commercializzazione o il consumo di tale elettricità richiederanno, di norma, a carico dei fornitori interessati, che questi ultimi acquistino certificati verdi in ragione della quantità di elettricità così importata.

107

In considerazione di quanto precede, occorre osservare, sotto un primo profilo, che un regime di sostegno che utilizza, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, certificati verdi mira in particolare a far sopportare il maggior costo collegato alla produzione di elettricità verde direttamente al mercato, cioè ai fornitori di elettricità che sono vincolati all’obbligo delle quote e, in definitiva, ai consumatori.

108

Operando siffatta scelta uno Stato membro non eccede il margine discrezionale che permane a suo favore nel perseguimento dell’obiettivo legittimo diretto ad aumentare la produzione di elettricità verde (v., in tal senso, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punti 109 e 110).

109

Sotto un secondo profilo, va osservato che, a differenza, ad esempio, di una sovvenzione all’investimento, tale tipo di regime è diretto a sostenere la gestione degli impianti di produzione di elettricità verde una volta che questi ultimi siano in attività. Al riguardo, l’obbligo delle quote è segnatamente destinato a garantire ai produttori di elettricità verde una domanda per i certificati ad essi attribuiti e a facilitare in tal modo la distribuzione dell’energia verde che essi producono a un prezzo superiore al prezzo di mercato dell’energia tradizionale.

110

L’effetto incentivante esercitato da siffatto regime sui produttori di elettricità in generale, tra cui, in particolare, quelli che cumulino lo status di produttore, da un lato, con quello di fornitore, dall’altro, al fine di indurli ad aumentare la loro produzione di elettricità verde non sembra così poter essere messo in dubbio, né, quindi, l’idoneità di tale regime a conseguire l’obiettivo legittimo perseguito nella fattispecie (v., in tal senso, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punti 111 e 112).

111

Tuttavia, occorre osservare, sotto un terzo profilo, che il buon funzionamento di siffatto regime implica, per definizione, l’esistenza di meccanismi di mercato che siano idonei a permettere agli operatori che sono soggetti all’obbligo delle quote e che non dispongono ancora dei certificati verdi richiesti al fine di assolvere detto obbligo, di approvvigionarsi di certificati in modo effettivo e a condizioni eque (v., in tal senso, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 113).

112

Occorre quindi che siano istituiti meccanismi che garantiscono l’attuazione di un vero mercato dei certificati verdi in cui l’offerta e la domanda possano effettivamente incontrarsi e tendere verso l’equilibrio, di modo che sia effettivamente possibile per i fornitori interessati approvvigionarsi su di esso di tali certificati a condizioni eque (v., in tal senso, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 114).

113

Quanto alla circostanza che i fornitori che non rispettino l’obbligo delle quote cui si trovano soggetti siano tenuti, come nel caso della Essent nei procedimenti principali, al pagamento di un’ammenda amministrativa, occorre indicare quanto segue.

114

Anche se l’imposizione di tale ammenda può, certamente, essere considerata necessaria per indurre, da una parte, i produttori ad aumentare la produzione di elettricità verde e, dall’altra, gli operatori soggetti ad un obbligo di quota a procedere all’acquisto effettivo dei certificati verdi richiesti, occorre tuttavia ancora che le modalità di determinazione e l’importo di tale ammenda non eccedano quanto necessario a tale scopo d’incentivazione, evitando segnatamente, al riguardo, di penalizzare gli operatori interessati in un modo che risulti eccessivo (v., in tal senso, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 116). Spetta eventualmente al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra con riguardo alle ammende amministrative di cui trattasi nei procedimenti principali.

115

Occorre infine rilevare, sotto un quarto profilo, che, nei limiti in cui sussiste un mercato dei certificati verdi che soddisfa le condizioni enunciate ai punti 111 e 112 della presente sentenza, su cui i fornitori che hanno importato elettricità proveniente da altri Stati membri possono approvvigionarsi di certificati verdi in modo effettivo e a condizioni eque, la circostanza che i produttori di elettricità verde conservino eventualmente la possibilità di vendere ai fornitori che sono soggetti all’obbligo delle quote, congiuntamente, elettricità e certificati verdi non implica che le modalità del regime di quote eccedano quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di aumento della produzione di elettricità verde. Infatti, la circostanza che sussista siffatta possibilità sembra idonea a poter esercitare un effetto incentivante supplementare sui produttori, inteso ad aumentare la loro produzione di elettricità verde (v., in tal senso, sentenza Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punto 118).

116

Alla luce del complesso delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 28 CE e 30 CE nonché gli articoli 11 e 13 dell’accordo SEE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad un regime nazionale di sostegno, come quello in discussione nei procedimenti principali, il quale preveda l’attribuzione, da parte dell’autorità di regolamentazione regionale competente, di certificati negoziabili in considerazione dell’elettricità verde prodotta sul territorio della regione interessata e assoggetti i fornitori di elettricità all’obbligo di consegnare, ogni anno, alla menzionata autorità, a pena di un’ammenda amministrativa, una certa quantità di siffatti certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture di elettricità in tale regione, senza che detti fornitori siano autorizzati ad adempiere l’obbligo menzionato utilizzando garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione o da Stati terzi membri del SEE, purché:

siano istituiti meccanismi che garantiscono l’attuazione di un vero e proprio mercato dei certificati in cui l’offerta e la domanda possano incontrarsi e tendere verso l’equilibrio, di modo che sia possibile per i fornitori interessati approvvigionarsi effettivamente di certificati su tale mercato a condizioni eque;

le modalità di calcolo e l’importo dell’ammenda amministrativa che devono pagare i fornitori che non abbiano adempiuto l’obbligo in parola siano stabiliti in modo che non eccedano quanto è necessario per indurre i produttori ad aumentare effettivamente la produzione di elettricità verde e i fornitori soggetti a detto obbligo a procedere all’acquisto effettivo dei certificati richiesti, evitando segnatamente di penalizzare i fornitori di cui trattasi in un modo che risulti eccessivo.

Sulla terza questione

117

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se le norme di non discriminazione, di cui, rispettivamente, agli articoli 18 TFUE, 4 dell’accordo SEE e 3 della direttiva 2003/54, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad un regime nazionale di sostegno, come quello in discussione nei procedimenti principali, il quale preveda l’attribuzione, da parte dell’autorità di regolamentazione regionale competente, di certificati negoziabili in considerazione dell’elettricità verde prodotta sul territorio della regione interessata e assoggetti i fornitori di elettricità all’obbligo di consegnare, ogni anno, alla menzionata autorità, a pena di un’ammenda amministrativa, una certa quantità di siffatti certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture di elettricità in tale regione, senza che detti fornitori siano autorizzati ad adempiere l’obbligo menzionato utilizzando garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione o da Stati terzi membri del SEE.

118

Per quanto riguarda, innanzitutto, l’articolo 18 TFUE, esso dispone che, nel campo di applicazione dei Trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

119

È d’uopo osservare che, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non espone perché un regime come quello in discussione nei procedimenti principali sarebbe tale da realizzare una disparità di trattamento costitutiva di una discriminazione sulla base della nazionalità, né perché siffatta disparità di trattamento sarebbe, eventualmente, da distinguere rispetto a quella relativa alle garanzie di origine e all’elettricità importata proveniente da altri Stati membri che già costituisce l’oggetto della prima questione pregiudiziale.

120

Riguardo ai procedimenti principali, va peraltro ricordato che la Essent contesta il fatto di non essere in grado, in qualità di fornitore di elettricità, di utilizzare garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione e del SEE al fine di adempiere l’obbligo di quota che grava su di essa in forza della normativa nazionale in discussione nei procedimenti principali.

121

Orbene, a tale proposito occorre constatare che l’obbligo di quota in discussione nei procedimenti principali si applica a tutti i fornitori di elettricità operanti nella Regione fiamminga, a prescindere da quella che possa essere la loro nazionalità. Analogamente, la circostanza che detti fornitori non possano utilizzare garanzie di origine in sostituzione dei certificati verdi riguarda il complesso degli stessi, indipendentemente dalla loro nazionalità.

122

Quanto ai produttori di elettricità, oltre al fatto che questi ultimi non sono fra i destinatari dell’obbligo di quota, si deve ricordare che la circostanza che l’elettricità prodotta da produttori che sono stabiliti in altri Stati membri possa eventualmente essere oggetto di una disparità di trattamento ed essere ostacolata allorché viene importata nella Regione fiamminga rientra nell’ambito dell’articolo 34 TFUE e, a tale titolo, è già stata pienamente presa in considerazione, nella prospettiva della menzionata disposizione, nel contesto dell’esame della prima questione.

123

Inoltre, e per quanto concerne l’articolo 4 dell’accordo SEE, la cui formulazione è quasi identica a quella dell’articolo 18 TFUE, dalla giurisprudenza rammentata al punto 72 della presente sentenza discende che deve procedersi a un’analisi identica a quella appena effettuata relativamente a detto articolo 18, cosicché non appare neppure perché il menzionato articolo 4 sarebbe idoneo a trovare applicazione in presenza di situazioni come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali.

124

Infine, con riferimento all’articolo 3 della direttiva 2003/54, e relativamente, in primo luogo, al dubbio formulato nella terza questione presentata nelle cause C‑207/12 e C‑208/12 quanto al punto di accertare in che misura la suddetta disposizione sia pertinente per quanto concerne il SEE, occorre ricordare che, come rilevato al punto 14 della presente sentenza, la decisione n. 146/2005, la quale ha integrato la direttiva in parola nell’accordo SEE, è entrata in vigore il 1o giugno 2007. Ciò posto, e considerata la circostanza che le due cause in parola sono relative a decisioni della VREG in data 18 maggio 2009 e riguardano ammende inflitte a titolo degli anni 2008 e 2009, si deve constatare che il menzionato articolo 3 è applicabile ratione temporis nell’ambito delle succitate cause.

125

In secondo luogo, è d’uopo rilevare che, sebbene la questione posta dal giudice del rinvio faccia riferimento all’articolo 3 della direttiva 2003/54, dalla precisazione contenuta nella decisione di rinvio quale è riportata alla seconda frase del punto 40 della presente sentenza risulta che occorre intendere tale questione come vertente sul paragrafo 1 della disposizione in parola.

126

In terzo luogo, si deve rammentare che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 prevede, in particolare, che gli Stati membri si astengano da qualsiasi discriminazione riguardo ai diritti o agli obblighi delle imprese di elettricità.

127

Nella fattispecie il giudice del rinvio non fornisce tuttavia spiegazioni relativamente a ciò che, a suo avviso, potrebbe, nel contesto dei presenti procedimenti, risultare costitutivo di una discriminazione ai sensi della citata disposizione.

128

A tale riguardo è nondimeno d’uopo ricordare che, in base ad una costante giurisprudenza della Corte, occorre che i giudici del rinvio indichino le ragioni precise che li hanno indotti a interrogarsi sull’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione e a ritenere necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte (v., in particolare, ordinanza BVBA De Backer, C‑234/05, EU:C:2005:662, punto 9 e giurisprudenza ivi citata).

129

Ciò premesso, la Corte non è in condizione di fornire al giudice del rinvio indicazioni ulteriori rispetto a quanto già risulta dai punti 120 e 121 della presente sentenza, vale a dire non appare come la Essent, nel contesto dei procedimenti principali, sarebbe stata oggetto di una discriminazione riguardo ai suoi diritti o obblighi in qualità di fornitore sul mercato dell’elettricità.

130

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla terza questione che le norme di non discriminazione di cui, rispettivamente, agli articoli 18 TFUE, 4 dell’accordo SEE e 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 devono essere interpretate nel senso che non ostano ad un regime nazionale di sostegno, come quello in discussione nei procedimenti principali, il quale preveda l’attribuzione, da parte dell’autorità di regolamentazione regionale competente, di certificati negoziabili in considerazione dell’elettricità verde prodotta sul territorio della regione interessata e assoggetti i fornitori di elettricità all’obbligo di consegnare, ogni anno, alla menzionata autorità, a pena di un’ammenda amministrativa, una determinata quantità di siffatti certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture di elettricità in tale regione, senza che detti fornitori siano autorizzati ad adempiere l’obbligo menzionato utilizzando garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione o da Stati terzi membri del SEE.

Sulle spese

131

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che non osta ad un regime nazionale di sostegno, come quello in discussione nei procedimenti principali, il quale preveda l’attribuzione, da parte dell’autorità di regolamentazione regionale competente, di certificati negoziabili in considerazione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul territorio della regione interessata e assoggetti i fornitori di elettricità all’obbligo di consegnare, ogni anno, alla menzionata autorità, a pena di un’ammenda amministrativa, una certa quantità di siffatti certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture di elettricità in tale regione, senza che detti fornitori siano autorizzati ad adempiere l’obbligo menzionato utilizzando garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea o da Stati terzi membri dello Spazio economico europeo.

 

2)

Gli articoli 28 CE e 30 CE nonché gli articoli 11 e 13 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad un regime nazionale di sostegno, come quello descritto al punto 1 del presente dispositivo, purché:

siano istituiti meccanismi che garantiscono l’attuazione di un vero e proprio mercato dei certificati in cui l’offerta e la domanda possano incontrarsi e tendere verso l’equilibrio, di modo che sia possibile per i fornitori interessati approvvigionarsi effettivamente di certificati su tale mercato a condizioni eque;

le modalità di calcolo e l’importo dell’ammenda amministrativa che devono pagare i fornitori che non abbiano adempiuto l’obbligo menzionato al punto 1 del presente dispositivo siano stabiliti in modo che non eccedano quanto è necessario per indurre i produttori ad aumentare effettivamente la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e i fornitori soggetti a detto obbligo a procedere all’acquisto effettivo dei certificati richiesti, evitando segnatamente di penalizzare i fornitori di cui trattasi in un modo che risulti eccessivo.

 

3)

Le norme di non discriminazione di cui, rispettivamente, all’articolo 18 TFUE, all’articolo 4 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad un regime nazionale di sostegno come quello descritto al punto 1 del presente dispositivo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.